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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 02/04/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA - Presidente-
2) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore-
3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE - Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 447 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2020, avverso la sentenza n. 2143/2020(RG 1123/2019) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di malattia professionale, promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. M. DEL VECCHIO
- Appellante - contro
, in persona del Controparte_1
Direttore pro tempore,
-Appellata-
OGGETTO: “Malattia professionale”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 20/11/2020 ha impugnato la sentenza Parte_1
con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha rigettato la sua domanda di concessione di un indennizzo in capitale o di una rendita professionale per la malattia professionale(sindrome linfoproliferativa cronica asintomatica), asseritamente contratta a seguito della lunga esposizione agli inquinanti prodotti dalle lavorazioni svolte all'interno dello stabilimento di Taranto dal CP_2
1979 al 1998(dal 1998 al 2002 era stato in CIG) e all'interno del siderurgico di Taranto dal giugno 2002 al 2009, avendo svolto per tanti anni le mansioni di operaio carpentiere e saldatore presso la e di operatore siderurgico in area laminazione presso Ilva spa. Ha assunto l'appellante CP_2
l'erroneità della sentenza impugnata, avendo il giudice condiviso e fatto proprio l'errato convincimento del ctu, il quale ha escluso la natura professionale della malattia, sulla base del fatto che non esiste in letteratura scientifica la prova di una correlazione tra la malattia denunciata e gli agenti a cui è stato esposto, trascurando che egli è stato esposto anche a radiazioni, benzene, diossina, poiché presenti all'interno dello stabilimento Ilva di Taranto.
Ha domandato pertanto la riforma della sentenza gravata e l'accoglimento della domanda proposta in I grado, previo rinnovo della ctu. L'appellato non si è costituito.
L'appello è infondato.
La malattia da cui è affetto il ricorrente non è una patologia tabellata ed è dall'eziologia sconosciuta.
Ciò che si sa allo stato scientifico attuale è che la malattia è affine alle mielodisplasie e alle leucemie. Tali malattie secondo gli studi della IARC possono ricondursi a particolari casi di lavorazioni(rifiuti tossici industriali, industria della gomma e delle calzature), in cui il lavoratore è esposto a radiazioni ionizzanti e butadiene. Sono invece riconducibili con limitata probabilità all' esposizione a benzene, trielina, radon.
Non vi è invece nessuno studio accreditato che riconduca tali malattie all'esposizione ad amianto.
Ebbene il ricorrente ha lavorato come saldatore delle lamiere nel reparto laminatoio a freddo dell'Ilva per circa sette anni. Non vi è motivo di ritenere che egli sia venuto in contatto con benzene, radiazioni ionizzanti, in quanto non presenti in tale reparto né prodotte durante la sua lavorazione. Il benzene, infatti, è sicuramente presente nei reparti dell'area a caldo dell'Ilva come sottoprodotto della combustione, mentre non ricorre nell'area a freddo. In ogni caso esso è collegato alle leucemie solo con limitata probabilità.
Insomma la limitata esposizione a tali sostanze in termini di tempo, l'assenza delle sostanze che la scienza ha individuato come possibili cause delle malattie del sangue nel reparto in cui ha lavorato il ricorrente e la incertezza, anche ad ipotizzare che egli sia venuto occasionalmente in contatto con tali sostanze, in ordine alla frequenza e durata del contatto, non consentono di ritenere con elevata probabilità la riconducibilità della malattia denunciata alle stesse sostanze.
Per giurisprudenza consolidata, infatti, “In materia di malattia professionale, per l'accertamento dell'eziologia professionale della patologia contratta trova applicazione il criterio secondo il quale deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussista un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, non occorrendo una assoluta certezza, e ciò non a causa dell'incompletezza delle prove fornite riguardo ad elementi strettamente fattuali, ma per ragioni intrinseche alla variabilità e non completa prevedibilità delle reazioni dei soggetti umani ai fattori potenzialmente incidenti sul loro stato di salute e alla limitata possibilità di identificare anche "ex post" quali siano stati i fattori causali che concretamente abbiano operato, tanto più che, in applicazione dell'art. 41 cod. pen., va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, salvo il limite derivante dall'intervento di un fattore esterno all'attività lavorativa che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità e a far degradare altre evenienze a mere occasioni”1. Più di recente si è sostenuto che “Nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia; è, tuttavia, necessario acquisire il dato della
"probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto provato il nesso causale solo sulla base della potenziale idoneità delle sostanze con cui il lavoratore era entrato in contatto a favorire la malattia neoplastica di cui era portatore)”2.
Insomma la probabilità deve essere adeguata o qualificata, cioè deve essere verificata in concreto, alla luce delle concrete mansioni svolte e alle sostanze a cui certamente il lavoratore è stato esposto(non ipoteticamente), nonché alla luce dei dati epidemiologici raccolti, ossia anche dell'incidenza di quel tipo di malattia nel reparto in cui ha lavorato il ricorrente.
Nel caso di specie invece vi è solo la possibilità che egli in virtù delle mansioni svolte, sia entrato in contatto con benzene e forse diossina(in quanto presente nello stabilimento), ma non è dato sapere con quale frequenza e in quale misura, sì da poter mettere in relazione la malattia con tali sostanze.
Si ribadisce che la malattia è ad eziologia ancora sostanzialmente sconosciuta ed allora è ancor più difficile individuarne le cause in concreto. E peraltro tali sostanze non sono considerate dalla scienza medica attuale in stretta correlazione con tale malattia, ma al limite potrebbero ingenerarla con limitata probabilità, qualora eccedano la concentrazione consentita dalla legge.
Occorre ribadire che non si mette in contestazione il principio dell'equivalenza delle cause, ossia della possibilità che una pluralità di cause abbiano concorso a determinare l'evento: il punto è che non è emerso in concreto che vi sia stata esposizione a benzene o altra sostanza specifica e, in ogni caso anche ad ipotizzare tale esposizione, non è emerso con quale cadenza e in quale concentrazione egli ne sia stato esposto, tenuto anche conto che tali sostanze non sono tra i fattori più comuni che predispongono alla malattia, avendo una limitata probabilità di determinarla.
L'appello deve allora essere rigettato. Le spese possono essere compensate data la natura della causa e l'incertezza della questione sottesa.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.
Taranto, 26/3/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa R. Di Todaro dott. ssa A. Lastella 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Sez. L, Sentenza n. 1135 del 19/01/2011 2 Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 13814 del 31/05/2017