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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/04/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 273/2021
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2^ SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 273/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. GIOVETTI GIORGIA, elettivamente domiciliato in VIA GIARDINI 324 41124 MODENA presso il difensore avv. GIOVETTI GIORGIA
APPELLANTE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI NOCCO Controparte_1 P.IVA_2
ROSANGELA e dell'avv. Prof. GIOVATI ANTONIO ) C/O C.F._1
AVV. DI NOCCO, VIA DELLE LAME 2 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA DELLE LAME N. 2 BOLOGNA presso il difensore avv. DI NOCCO ROSANGELA
APPELLATA
pagina 1 di 30 AD OGGETTO: PRESTAZIONE D'OPERA – INADEMPIMENTO
RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA' CONTRATTUALE –
LICENZA D'USO SOFTWARE - PAGAMENTO SOMME IN GRADO DI
APPELLO
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 14.05.2024:
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente in vista dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc e pertanto:
APPELLANTE: <<Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI.
Nel merito in via principale: in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma della sentenza n. 7/2021 emessa dal Tribunale Civile di Parma e pubblicata in data 04/01/21 a conclusione del procedimento n. 4693/2014 R.G., e delle riunite cause RG n. 512/2015, n. 513/2015 e 3994/2016, per tutte le causali esposte nella narrativa del presente atto, accertare che il Giudice di primo grado ha:
- Erroneamente basato la propria decisione sulle risultanze della CTU, ancorché contradditoria e ultronea;
- erroneamente ed immotivatamente escluso le istanze istruttorie ritualmente articolate da nella memoria n. 2 depositata nella causa RG n. 512/2016 il 30.11.2016; Pt_1
- erroneamente ed immotivatamente non valutato prove documentali rilevanti ai fini dell'inadempimento dello della non coincidenza dei dati consegnati con CP quelli detenuti, nonché della sussistenza dei danni derivanti dall'abusivo recesso;
- erroneamente ritenuto non provati i danni subiti dalla in seguito all'esercizio Pt_1 abusivo del recesso da parte dello Controparte_1
- erroneamente ritenuto sussistere un credito in capo allo derivante Controparte_1 dal contratto “paghe on–line digital”, nonostante il grave inadempimento dello
[...] medesimo;
CP
conseguentemente
- accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1034/2016 emesso dal Tribunale di Parma e proposta da;
Pt_1
- rigettare la domanda proposta dallo al pagamento della somma di Controparte_1
7.942,20 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
pagina 2 di 30 - condannare al pagamento in favore della società di tutti i Controparte_1 Pt_1 danni dalla stessa subiti in conseguenza dell'esercizio abusivo del recesso, da determinarsi in via equitativa sulla base delle risultanze istruttorie e documentali;
- condannare lo a restituire alla società di Controparte_1 Parte_1 Parte_1 tutto quanto quest'ultima è stata costretta o sarà costretta a versare nei suoi
[...] confronti per effetto dell'esecuzione della sentenza oggi appellata, nonché tutte le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, CNPA ed IVA come per legge, nonché il rimborso delle somme versate per l'espletata CTU.
Nel merito, in via subordinata: in parziale accoglimento del presente appello ed in parziale riforma della sentenza n. 7/2021 emessa dal Tribunale Civile di Parma e pubblicata in data 04/01/21 a conclusione del procedimento n. 4693/2014 R.G., e delle riunite cause RG n. 512/2015,
n. 513/2015 e 3994/2016, per tutte le causali esposte nella narrativa del presente atto, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.ma Corte adita ritenga allo stato non sufficientemente provato:
1) l'inadempimento dello in punto alla non conformità dei dati Controparte_1 consegnati rispetto a quelli utilizzabili e detenuti nel server www.studiozivieri.it, e per il mancato accesso ai dati conservati successivamente alla risoluzione di tutti gli altri rapporti contrattuali;
2) i danni subiti da a causa dell'esercizio abusivo del recesso da parte dello Pt_1
Controparte_1
- disporre la rinnovazione della CTU con sostituzione del perito incaricato;
- ammettere le prove testi così come articolate e dedotte nella memoria n. 2 e 3 ex art.
183 comma 6 c.p.c., rispettivamente in data 30.11.2016 e 20.11.2016, nella causa RG. n. 512/2016.
Conseguentemente
- accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1034/2016 emesso dal Tribunale di Parma e proposta da;
Pt_1
- rigettare la domanda proposta dallo al pagamento della somma di CP
7.942,20 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
- condannare al pagamento in favore della società di tutti i Controparte_1 Pt_1 danni dalla stessa subiti in conseguenza dell'esercizio abusivo del recesso, da determinarsi in via equitativa sulla base delle risultanze istruttorie e documentali;
- condannare a restituire alla società di Controparte_1 Parte_1 Parte_1 tutto quanto quest'ultima è stata costretta o sarà costretta a versare nei suoi
[...] confronti per effetto dell'esecuzione della sentenza oggi appellata, nonché tutte le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, CNPA ed IVA come per legge, nonché il rimborso delle somme versate per l'espletata CTU. pagina 3 di 30 In via istruttoria
Ammettersi prova per testi, già ritualmente richieste in primo grado con memorie n. 2 e 3 ex art. 183 comma 6 c.p.c., (RG n. 512/2015) che qui si riportano per completezza:
…………..[omissis]…………….>>.
APPELLATA: < come sopra rappresentato, riportandosi Controparte_1 integralmente alla propria comparsa di costituzione, insiste come in essa, ribadendo ogni deduzione ed eccezione, in particolare insistendo per la declaratoria di intervenuta non proposizione di opposizione avverso la parte di sentenza ove il Giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo radicata nella causa RG 512/2015, con il conseguente passaggio in giudicato di tale parte della sentenza ove ha disposto il pagamento in favore di per il pagamento della somma di € Controparte_1
4.025,11.
Si ribadisce altresì l'irritualità delle conclusioni riportate nell'atto di citazione di appello, differenti dalle conclusioni spiegate in primo grado, precedute da altrettanto irrituale domanda di accertamento preliminare della erroneità delle decisioni tratte dal Giudice di prime cure. Insiste di conseguenza per la declaratoria di inammissibilità dell'appello per mancato rispetto del disposto dell'art. 345 cpc, nella versione novellata dal D.L. 83/2012, convertito in L. 134/2012.
Si ribadisce comunque altresì la contestazione di tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto ed insistendo per il rigetto dell'appello promosso da nonché, in Pt_1 particolare, delle istanze istruttorie dall'appellante reiterate nell'atto di citazione in appello, dichiarando altresì di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande ed eccezioni, provvede a precisare le seguenti:
CONCLUSIONI
“nell'interesse di si conclude per il rigetto dell'appello proposto Controparte_1 da , di siccome inammissibile, illegittimo infondato o come Pt_1 Parte_1 meglio e per la conferma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Parma, di accoglimento delle conclusioni già spiegate in primo grado. Con vittoria di spese e competenze, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfetarie del presente grado di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA, riservata la formulazione analitica delle istanze istruttorie, la società appellata formula sin da ora opposizione alle prove chieste da controparte, in quanto irrilevanti al fine del decidere e, comunque, non ammissibili. La società medesima, inoltre, dichiara qui di riproporre in grado di appello tutte le istanze istruttorie già avanzate nel giudizio di primo grado, eventualmente non accolte dal Tribunale, essendo sua dichiarata intenzione non rinunziare ad alcun mezzo di prova ritualmente introdotto nel giudizio”.>>.
pagina 4 di 30 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, notificato in proprio a mezzo PEC in data 10/02/2021,
Parte la (anche solo ) chiedeva la parziale Parte_1
riforma della sentenza in atti sul rilievo che essa era erroneamente motivata, affidandosi a tre articolati motivi di appello.
1.1 Si costituiva la parte appellata, chiedendo a vario titolo il rigetto del gravame. In particolare la (anche solo ), Controparte_1 Controparte_2
società di servizi, invocava la conferma della decisione, asserendone la bontà ed eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione sia per difetto dei requisiti di cui all'art. 342 cpc sia laddove aveva proposto una domanda nuova anche in via subordinata.
1.2 La causa, senza alcuna attività istruttoria, seppur ritualmente sollecitata, era posta definitivamente in decisione sulle rassegnate conclusioni con la concessione dei termini ex art. 190 cpc nella estensione massima.
2. L'appello principale è infondato e va, dunque, respinto.
Va premesso che con sentenza n. 7/2021, resa in data 25 settembre 2020, pubblicata in data 15.07.2019 e notificata in data 11 gennaio, il Tribunale di Parma, per quanto di residuo odierno interesse, adito dall'odierno appellante, definitivamente decidendo, ha accolto la domanda di pagamento, azionata in monitorio, del corrispettivo per l'espletata attività di servizio, consistita nell'archiviazione e custodia Part su server dei dati sensibili relativi ai lavoratori dipendenti della che aveva opposto il relativo decreto ingiuntivo n. 1034/2016, frutto della sottoscrizione di un contratto d'uso della licenza del software denominato “paghe on-line digital” e respinto le domande d'inadempimento e di risarcimento danni avanzate dalla cliente, odierna appellante, pur riconoscendo illegittimo il recesso dal rapporto operato dallo perché non rispettoso del preavviso (id est disdetta) semestrale previsto CP
dal contratto.
pagina 5 di 30 In particolare, essendo la vicenda più complessa, è bene chiarire che il
Tribunale ha definitivamente deciso il procedimento civile delle cause di opposizione a vari decreti ingiuntivi riunite RG 4693/2014 + 512/2015 + 513/2015 e 3994/2016, tutte promosse da rispettivamente contro il Rag. con la chiamata in Pt_1 CP_3
causa di , e contro la Rag. e lo Controparte_4 CP_5 Controparte_1
Part (512/2015 e 3994/2016), rigettando tutte le opposizioni proposte dalla avverso i decreti ingiuntivi n. 1391/2014 e 1034/2016 (per €. 6.618,50), emessi dal Tribunale di
Parma; sono state altresì respinte le domande riconvenzionali restitutorie e risarcitorie
Part proposte dalla e quest'ultima è stata condannata al pagamento in favore dello anche della ulteriore somma di € 7.942,20 per canoni dovuti Controparte_1
successivamente al recesso e sino alla decisione (canoni “maturati dal maggio 2016 ad oggi” cfr. sentenza pag. 9), oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, nonché al pagamento delle spese processuali sostenute da da CP_3 CP_5
e da liquidate in € 4.835,00 per competenze, oltre a spese
[...] Controparte_1
generali forfetarie, IVA e CPA, oltre alle spese di CTU, compensando le spese tra e . CP_3 Controparte_4
La decisione, per quel che oggi maggiormente interessa, è giunta anche dopo un attento esame della CTU informatica, redatta con l'ausilio di un consulente del lavoro.
Il Consulente, dopo un accurato esame delle chiavette USB prodotte (128 e 129 di Part parte e 50 di parte , dei server di e dopo aver CP Controparte_1
valutato il funzionamento del medesimo, aveva infine concluso, così respingendo quasi
Part del tutto le osservazioni del CTP di che i dati erano stati restituiti integralmente e che, nonostante la visione tramite chiavetta fosse differente, perché non dinamica, da quella invece consentita attraverso l'accesso on-line, tutte le informazioni relative ai dipendenti, quali, a titolo esemplificativo, i TFR o gli assegni familiari, erano accessibili e rintracciabili attraverso un indice/elenco. La CTU era stata, pertanto, esaustiva nel rispondere ai quesiti posti, escludendo la fondatezza delle contestazioni e Part delle richieste di così come nel replicare alle osservazioni del CTP. Il Giudice di pagina 6 di 30 prime cure ha, pertanto, correttamente agito nel riportare le conclusioni del CTU nella parte tecnica allo stesso affidata. Altrettanto correttamente, infine, ha escluso la necessità di ammettere prove per testi su circostanze che risultavano perfettamente acclarate dalla consulenza e dalla amplissima produzione documentale.
Ciò posto la società appellante ha espressamente affermato che “….la presente impugnazione ha ad oggetto il capo della sentenza relativa alle cause RG 3994/2016
e RG. 512/2015, limitatamente, quindi, alla convenuta società Controparte_1
(Cfr, appello pag. 23).
2.1 Preliminarmente parte appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione ex artt. 342 e 348 bis e ter c.p.c.
L'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, deve:
- contenere l'indicazione puntuale e specifica della parte dell'impugnata sentenza di primo grado, comprensiva, altresì, della indicazione delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudicante;
- contenere l'indicazione puntuale e specifica delle circostanze da cui viene asserita la violazione di legge e la relativa rilevanza circa la decisione adottata.
2.1.2 Dall'esame dell'atto di appello in oggetto è abbastanza obiettiva la conformità alla lettera della novella della L. n. 134/2012, in quanto effettivamente l'appellante non si è limitata solo e semplicemente, a riproporre circostanze già respinte nel primo grado di giudizio, per le quali viene, quindi, richiesto un nuovo accertamento, ma ha evidenziato lo specifico error in iudicando, in cui sarebbe incorso il Giudice di primae curae, ossia la regola iuris asseritamente violata o non considerata, tale per cui, una meglio argomentata, diversa e corretta applicazione della normativa e delle prove offerte ma non ammesse, avrebbe ragionevolmente condotto ad una diversa decisione in merito nel senso del pieno accoglimento della domanda.
Inoltre, a parere della Corte la censura dell'appellata tralascia che comunque la complessiva lettura dell'impugnazione, pur non rigidamente rispettosa della novella;
tuttavia, consente di ben comprendere le ragioni di appello.
pagina 7 di 30 Conseguentemente l'appello può essere esaminato nel merito.
3. La decisione va confermata, in quanto il Tribunale ha fatto un condivisibile governo delle risultanze istruttorie e segnatamente della prova documentale e testimoniale offerta.
3.1 Per una miglior comprensione dei fatti processuali, oggi rilevanti, ciò soprattutto in ragione della eccepita violazione dell'art. 345 cpc, su cui ci si intratterrà successivamente, va sinteticamente premesso in fatto che, quando una società chiede al rag. di assumere l'incarico di consulente del lavoro, è invitato alla sottoscrizione CP
di più contratti, in quanto per lo svolgimento dell'attività lo studio professionale si avvale di un sofisticato software gestionale, che la società di servizi CP
provvede a fornire, essendo la titolare dei brevetti industriali relativi ai programmi
[...]
utilizzati.
Per ogni nuovo cliente, la società crea sui propri server una pagina web a lui dedicata, gli crea l'accesso per poter inserire i dati dei dipendenti, che sarà accessibile al cliente per inserire o estrarre dati e al consulente del lavoro per la predisposizione di tutto quanto necessario per la gestione delle pratiche relative al personale. Vengono, pertanto, sottoscritti due distinti contratti: uno con il professionista per la consulenza vera e propria, rientrante nell'ambito libero professionale, ed uno con lo
[...]
di licenza d'uso per la creazione della pagina web, la sua CP
personalizzazione, il suo accesso e il mantenimento del sito e dei dati in esso contenuti.
Se, poi, il cliente è interessato anche alla conservazione digitale dei propri dati, alternativa o parallela all'archiviazione cartacea della documentazione acquisita o prodotta nell'ambito del servizio di consulenza professionale, viene stipulato un ulteriore terzo accordo di licenza d'uso per il servizio di conservazione digitale. Tale attività è complessa e si avvale di particolari strumenti tecnici, fra i quali i cosiddetti
“hash”, per garantire che la copia digitale del documento cartaceo sia conforme all'originale e che i vari accessi per la sua visione non ne abbiano alterato il contenuto, nonché, infine, per tenere traccia di ogni accesso in visione, che viene effettuato. In
pagina 8 di 30 sostanza il sistema serve per l'accesso ai dati che vengono immessi e conservati nei server della società appellata, ma a differenza del primo, non è un software gestionale acquistabile e trasferibile sui propri computer. Di conseguenza, una volta risolto il rapporto, i dati che erano stati immessi nei server della società appellata per la loro custodia digitale vengono restituiti alla società cliente su supporto informatico, in modo che possa, poi, trasferirli su un proprio gestionale o affidarli ad altro consulente.
La modalità di restituzione dei dati è espressamente prevista nel contratto di licenza d'uso del software “paghe on line” e “paghe on line-digital” con anche indicazione del costo (€. 150,00) del supporto informatico, la “chiavetta” o equivalente, sulla quale verranno copiati e crittografati, in modo che non possano essere copiati da chi non ne è titolare, dato che contengono dati sensibili, relativi all'azienda ed al suo personale ossia come definito nei contratti “risorse umane”.
Anche se la questione non ha occupato né le parti né il Tribunale, a parere della
Corte è evidente che si tratta di contratti tra loro collegati ed è ragionevole che, una volta venuto meno il rapporto di consulenza, anche i contratti collegati di gestione delle paghe e dei rapporti con i dipendenti, da un lato, e di archiviazione digitale dei dati ad essi relativi, dall'altro, entrambi a mezzo programmi informatici, cd software, viene meno, perché non hanno ragione d'essere. Ciò anche perché, come pacifico, si tratta di programmi unici e non esportabili o acquistabili separatamente da clienti o consulenti e, quindi, del tutto diversi dai software gestionali presenti sul mercato, entrambe le parti hanno in proposito citato quello commercializzato con nome di “Zucchetti”, probabilmente il più diffuso.
Infatti, come ricostruito nella sentenza gravata e non oggetto d'impugnazione, “I rapporti contrattuali tra le parti sono i seguenti.
In data 25 settembre 2009 conferì un incarico professionale di consulenza a Pt_1
(doc. 9). CP_3
In pari data, stipulò con un contratto di licenza d'uso, di Pt_1 Controparte_1
accesso e di utilizzazione del prodotto telematico “paghe on-line”, con
pagina 9 di 30 personalizzazione del prodotto informatico alle specifiche esigenze dell'utilizzatore
(doc. 10).
Sempre in data 25 settembre 2009 conferì allo l' incarico di Pt_1 Controparte_1
“conservazione digitale della documentazione acquisita e di quella generata nella gestione automatizzata con l'utilizzo del sistema paghe on-line”, come da contratto di licenza d'uso software, di personalizzazione e di accesso del prodotto telematico
“paghe on-line: digital 2010” (doc. 11).
In data 24 ottobre 2012 conferì incarico a di effettuare le Pt_1 CP_5
prestazioni professionali relative agli adempimenti inerenti alla Cassa Integrazione
Guadagni Straordinaria a carico dell'Inps presso il Ministero del Lavoro (doc. 13).
In data 13 febbraio 2014 rinunciò al mandato ed altrettanto fecero in CP_3
pari data e che nella relativa pec comunicò che il CP_5 Controparte_1
servizio di accesso al sito sarebbe stato disattivato con effetto dal 17 febbraio 2014, ma che la documentazione relativa alla gestione del personale era a disposizione di Parte
su supporto magnetico (doc. 40).” (Cfr. sentenza pag. 3, enfasi del grassetto aggiunta).
In estrema sintesi e sostanza, per ragioni legate al venir meno della indispensabile Part fiducia tra il rag. e l'amministratore delegato della che oggi non interessa CP
evidenziare ma che sono ben illustrate nella sentenza di prime cure secondo una ricostruzione comunque tendente al favor del recesso, non solo, cessarono i rapporti di consulenza e di servizio, ma anche, i singoli professionisti e la società CP
adirono il Giudice di Pace ed il Tribunale di Parma in via monitoria a seconda del valore, per il pagamento dei corrispettivi maturati e non corrisposti. Part La oppose tutti i decreti ingiuntivi e “Al fine di paralizzare le pretese creditorie azionate dagli ingiungenti, ha eccepito la inesigibilità del credito per Pt_1
inadempimento alla corretta esecuzione del proprio mandato professionale da parte di
al quale avrebbero concorso anche e e CP_3 CP_5 Controparte_1
pagina 10 di 30 che costituirebbe titolo anche per la domanda risarcitoria proposta e da tale questione occorre iniziare la disamina.” (Cfr. sentenza pag. 3).
In particolare e con precipuo riferimento all'odierno appello, che, si ribadisce riguarda i soli rapporti si evidenzia che in primo grado: Controparte_6
A) Causa RG 512/2015 : Controparte_7
Part Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in data 11 luglio 2014 la ha convenuto in giudizio , avanti al Giudice di Pace di Parma, Controparte_1
per ivi sentir revocare il decreto ingiuntivo ottenuto dalla società per la somma di €
4.025,11, a saldo di fatture emesse a corrispettivo dei canoni di licenza d'uso del software gestionale “paghe on-line” (per i mesi di dicembre 2013 e gennaio 2014) e per sentir condannare la società medesima al risarcimento dei danni asseritamente patiti.
Lo si è ritualmente costituito in data 4 novembre 2014. Controparte_1
Con ordinanza notificata il 21 novembre 2014 il Giudice di Pace di Parma ha disposto la separazione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo da quello avente ad oggetto la domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni, declinando la propria competenza in ordine alla trattazione della riconvenzionale stessa e disponendone la riassunzione avanti al Tribunale di Parma. Part La ha provveduto a riassumere la causa avanti al Tribunale di Parma, convenendo in giudizio con atto in riassunzione in data 4/5 marzo 2015 e lo Controparte_1
si è ritualmente costituita nel giudizio in riassunzione in data 16 Controparte_1
giugno 2015, resistendo tra l'altro alla domanda riconvenzionale. La domanda Part riconvenzionale spiegata dalla aveva ad oggetto il risarcimento del danno per l'illegittimità del recesso, danno individuato nei costi straordinari sostenuti per tamponare l'emergenza creata dal recesso, consistiti nel dover riorganizzare gli adempimenti legati alla gestione del personale dipendente e che sono stati specificamente indicati nelle pagg. 42 e 43 e che, osserva la Corte, sono i medesimi pagina 11 di 30 oggi riproposti con l'appello. Le conclusioni ivi rassegnate a seguito della riunione alla causa 4693/2014 RG sono state le seguenti:
<<3) Relativamente alla convenuta RG. n. 512/2015 riunito alla Controparte_1
presente
A) nel merito per tutti i motivi esposti in atti, previo accertamento degli inadempimenti in cui è incorso lo in fase di risoluzione e successivamente alla Controparte_1
stessa, nonché previo accertamento che la risoluzione dei contratti è avvenuta in violazione degli accordi intercorsi, arbitrariamente e illegittimamente, conseguentemente condannare a restituire a Controparte_1 Parte_1 [...]
la complessiva somma di €. 4.623,63 (quattromilaseicentoventitre/63) e Parte_1
ulteriori €. 510,12 (cinquecentodieci/12) indebitamente introitate per le ragioni esposte in atti, nonché a pagare a a titolo di Parte_1
risarcimento dei danni subiti e subendi dalla stessa, a qualsiasi titolo, per le ragioni e i titoli dedotti, la somma che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo;
B) ordinare alla società in persona del proprio legale Controparte_1
rappresentante, di consegnare immediatamente a la Parte_1
banca dati ad essa consegnata alla fine del 2009, alimentata e tenuta aggiornata sino al 17 febbraio 2014 in forza dei contratti di cui è causa, comprensiva di tutta la documentazione archiviata e conservata elettronicamente in via sostitutiva a norma di legge e di contratto e completa di tutti i dati e in formato fruibile e intellegibile, dati di proprietà esclusiva di provvedendo in questo senso Parte_1
anche in forza di quanto sarà meglio accertato e appurato da apposita CTU ai fini della restituzione dell'intero materiale tutt'oggi trattenuto dallo Controparte_1
C) Rigettare, in quanto palesemente infondata, in fatto e in diritto, e inoltre comunque inammissibile, la domanda di risarcimento danni ex. art. 96 c.p.c. proposta dallo in comparsa di risposta. D) Con vittoria si spese legali del Controparte_1
procedimento oltre al rimborso per spese generali, Iva e cpa di legge.
pagina 12 di 30 In via istruttoria: si insiste per l'accoglimento dei propri mezzi istruttori così come da memoria istruttoria n. 2 del 30.11.2016 e replica n. 3 del 20.12.2016.>>
B) Causa RG 3994/2016 : Controparte_7
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 15 luglio Part 2016, la ha convenuto in giudizio lo , avanti il Tribunale di Controparte_1
Parma, per ivi sentire revocare il decreto ingiuntivo n. 1034/2016 nel procedimento n.
2874/2016 RG, ottenuto dalla società per la somma di € 6.618,50, a saldo di fatture emesse per la archiviazione e la conservazione digitale dei dati e documenti della società opponente (“paghe on-line: digital 2010”), nonché, in via riconvenzionale, per sentire accertata la temerarietà dell'azione monitoria, intrapresa da CP
, condannare la società medesima al risarcimento dei danni da responsabilità
[...]
aggravata ex art. 96 c.p.c., da quantificarsi in corso di causa anche in via equitativa.
Si è ritualmente costituita in giudizio la , con comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta in data 21 novembre 2016, contestando le avverse pretese e richieste e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di parte opponente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 cpc nonchè nel corso del giudizio i canoni successivamente maturati. Part La domanda riconvenzionale spiegata dalla aveva ad oggetto il risarcimento del danno per la mala fede e la temerarietà del comportamento tenuto dallo CP
già oggetto del processo 512/2014 RG, per i fatti di illegittimità del recesso, aggravati dall'aver richiesto monitoriamente i canoni maturatisi post febbraio 2014 e, quindi, dopo il recesso del 13.02.2014. Le conclusioni ivi rassegnate a seguito della riunione alla causa 4693/2014 RG sono state le seguenti:
“A) In via principale, per tutti i motivi esposti in atti, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 1034/2016 n.
2874/2016 R.G emesso dal Tribunale di Parma in data 26/05/2016 nel contempo rigettando, perché infondata in fatto e in diritto e inammissibile, la domanda sub. n. 3 avanzata da nelle conclusioni;
Controparte_1
pagina 13 di 30 B) In via riconvenzionale, per i motivi esposti in atti e per le ragioni ivi indicate, accertata la temerarietà e la mala fede dell'azione monitoria e delle domande intentate dallo anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., condannare la Controparte_1
stessa al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex. art. 96 c.p.c. secondo la somma che verrà quantificata in corso di causa in forza del prudente apprezzamento del Giudice anche in via equitativa.
C) Con vittoria di spese legali del procedimento oltre al rimborso per spese generali,
Iva e c.p.a di legge e delle spese della CTU.
In via istruttoria: si insiste per l'accoglimento dei propri mezzi istruttori così come da memoria istruttoria n. 2 del 31.07.2017 e replica n. 3 del 20.09.2017”.
4. L'appellante affida le proprie censure a tre motivi, preceduti da alcune premesse in fatto, riferite ai rapporti pregressi tra le parti, regolati tutti da contratti scritti;
in particolare per il caso d'odierno interesse da due contratti scritti, redatti entrambi in data 25.09.2009, come successivamente aggiornati con contratto del
24.10.2012.
Part In estrema sintesi la contesta la decisione del Tribunale di Parma nella parte in cui ha escluso la sussistenza di ogni danno derivante dall'esercizio abusivo del recesso, da parte di e nella parte in cui ha accolto la richiesta di Controparte_1
pagamento dei canoni di licenza d'uso del software “paghe on-line digital 2010” per l'attività di conservazione digitale sostitutiva, relativamente anche al periodo successivo alla risoluzione intimata da parte dello e in conseguenza della CP
Parte diffida, intimata dalla medesima a non procedere alla cancellazione dei dati archiviati.
4.0 Va premesso, come già anticipato, che l'appellato sostiene la CP
Part violazione dell'art. 345 cpc, in quanto le conclusioni formulate dalla in grado di appello sarebbero differenti da quelle spiegate in primo grado, integrando una nuova domanda, spiegata per la prima volta in questo grado, formulata per l'accertamento Part dell'inadempimento di e del conseguente diritto di al Controparte_1
pagina 14 di 30 risarcimento dei danni subiti per l'esercizio abusivo del recesso dal contratto di software. All'uopo e da ultimo, l'appellato ha letteralmente sostenuto che
<<L'inadempimento di “nasce” con l'appello, solo dopo che il Controparte_1
Giudice di primo grado ha ritenuto non legittima la risoluzione anticipata del contratto “paghe online”. Infatti, non paga della irritualità della domanda di Parte accertamento svolta in via principale, la difesa si è anche concessa, sempre anticipata da una altrettanto irrituale domanda di accertamento preliminare, la proposizione di UNA NUOVA DOMANDA IN VIA SUBORDINATA, volta alla declaratoria dell'inadempimento di . È fuori di dubbio, quindi, lo Controparte_1
si ripete, non solo che le conclusioni in grado di appello sono differenti da quelle precisate in primo grado e conseguentemente nuove e violative del disposto dell'art.
345 cpc, ma anche che le ragioni risarcitorie dedotte in appello sono totalmente differenti e fondate su presupposti diversi da quelle, benché generiche, formulate in primo grado. Le relative domande dovranno pertanto esser dichiarate inammissibili.>> (Cfr. comparsa di replica pag. 3).
4.0.1 L'eccezione è priva di fondamento.
Invero la Corte manifesta una evidente perplessità sull'assunto di novità in quanto, se è vero che le conclusioni rassegnate in primo grado differiscono da quelle rappresentate in appello, tale differenza è solo formale, in quanto non è seriamente dubitabile che la tesi attorea/appellante è limpida sin dall'inizio e si sostanzia nella illegittimità del recesso da parte dello dai due contratti di messa a CP
disposizione dei due distinti servizi enucleati dai due contratti “paghe on line”
(gestionale) e “paghe on line digitale 2010” (archiviazione), come già in precedenza illustrati, e dal danno ricevutone per aver dovuto approntare in fretta e furia un servizio sostitutivo, ricorrendo a lavorazioni supplementari con personale proprio e non, reclutato per la bisogna oltre che di un nuovo consulente del lavoro, che l'assistesse nella fase di transizione. Ne consegue che le difese in parte qua frapposte dall'
pagina 15 di 30 appellante, così letteralmente spiegate da ultimo1 non sono foriere di alcuna effettiva e vietata novità in appello, non infrangendosi il divieto posta dall'art. 345 cpc.
In ogni caso si osserva che la società appellata non ha proposto alcun appello incidentale per quanto riguarda l'attività allegata e riconosciuta nella sentenza gravata dal Tribunale, id est recesso illegittimo. Ne consegue che punto di partenza è
l'irrevocabilità della decisione sulla non legittimità del recesso.
Inoltre, si evidenzia, il compenso nel quantum riconosciuto è coperto da giudicato e costituisce la base minima da corrispondere con certezza allo Studio
Parte_ da parte della , qualora l'esito dell'appello le fosse completamente sfavorevole. Occorrerà soltanto valutare se l'an riconosciuto sia corretto o meno, secondo le censure dell'appello principale.
Infine, non è chiaro per quale motivo anche la domanda subordinata svolta dall'appellante nel presente grado possa integrare gli estremi di una domanda nuova, visto che appare riconducibile ad una eventuale rimessione in istruttoria, rispetto alla quale non sono allegate elementi di novità. L'appellato solleva la questione, che CP
però non spiega in maniera convincente.
Pertanto, nessuna novità rilevante ai sensi dell'art. 345 cpc può venire oggi in rilievo. 4.1 Con il primo motivo, rubricato come “1) VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DI LEGGE E, COMUNQUE, FALSA E/O INESATTA
RAPPRESENTAZIONE DI CIRCOSTANZE DI FATTO DECISIVE PER LA
DECISIONE IN PUNTO ALLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA CHE RICHIAMA
INTEGRALMENTE LE RISULTANZE DELLA CTU” sintetizzando l'articolata esposizione, si sostiene che la sentenza impugnata ha errato nello sposare le opinioni del CTU informatico circa la correttezza e completezza dell'esame dei dati contenuti nelle chiavette, costituenti la restituzione dei dati necessari per la gestione del
Part personale dipendente della e per i relativi adempimenti di legge. Si imputa al CTU
e, quindi, alla sentenza, di aver effettuato una comparazione di dati soltanto parziale, perché basata su una verifica automatica dei files e senza un controllo totale del contenuto di ciascuno di essi, esaminati solo a campione. Inoltre si contesta il metodo utilizzato per il confronto tra i file delle chiavette, consegnate dalle parti, e quelli presenti nel server e la mancanza nelle chiavette di una struttura per un agevole CP
accesso alle informazioni necessarie di volta in volta, cd struttura ad albero presente nel database presente nel server. Si contesta, infine, il mancato riconoscimento delle spese sostenute per mettere in piedi una struttura organizzativa per gestire l'emergenza, creata dal recesso immediato del 13.02.2014, posto che lo Studio affermò che avrebbe mantenuto l'accesso al server soltanto fino al 17.02.2014.
4.1.1 Il motivo, in tutte le sue sfaccettature è infondato.
Va premesso che all'atto del recesso lo Studio consegnò (17.02.2014) una prima chiavetta USB (anche solo USB), prodotta come n. 128, e a distanza di pochi giorni
(06.03.2014) una ulteriore USB n. 129, entrambe prodotte dall'appellato; l'appellante invece ha prodotto la sola USB n. 50, tutte esaminate dal CTU.
Quanto al loro contenuto l'appellante sostiene che <<….dall'attività di confronto automatico effettuata dal tecnico - attraverso i software WinMerge e HashCalc - è risultato che nella chiavetta n. 50 sono presenti n. 35.123 file e n. 477 cartelle, i file sono nella maggior parte in formato .PDF. ed è presente un file “Indice” in formato
pagina 17 di 30 .TXT con rappresentazione ad albero delle cartelle e dei rispettivi file contenuti. Nella chiavetta depositata da e numerata con 128, inerente la consegna CP_3
Parte effettuata da parte di a in data 17 febbraio 2014, invece sono presenti CP
solo 18.498 file e 349 cartelle, anche in questo caso la maggior parte dei file sono in formato .PDF, con file “Indice” in formato .TXT con le medesime caratteristiche di quello della chiavetta 50 Fox. ------[omissis]-------- Nella chiavetta depositata da CP
e numerata con il n. 129, inerente alla consegna effettuata da parte di a CP
Parte solo in data 6 marzo 2014, sono presenti invece 35.071 file e 476 cartelle;
con file
“Indice” in formato .TXT sempre con rappresentazione ad albero delle cartelle e dei file in esse contenute.>> (Cfr. appello pag. 32).
È evidente che la censura dell'appellante ruota tutto intorno al contenuto delle USB e, Part quindi, ai dati resi disponibili alla successivamente al recesso ed alla loro fruibilità per gli adempimenti legati alla gestione del personale dipendente.
È però altrettanto evidente che le ragioni di censura alla CTU, esposte in atto di appello,
Parte consistono in una sostanziale ripetizione di quanto affermato da nelle contestazioni mosse già in prime cure alla CTU sia nel corso del processo sia negli scritti difensivi finali. Tali osservazioni, peraltro, erano le medesime svolte dal CTP, che, come affermato in sentenza, avevano trovato puntuale replica da parte del CTU, il quale ha motivatamente disatteso punto per punto le medesime. Infatti, le contestazioni alla CTU contenute nell'atto di appello sono le medesime svolte in primo grado. Esse hanno trovato ampia risposta, sia nella replica del CTU, alle pagine da 26 a 33, sia nel provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovazione della CTU medesima con incarico ad altro consulente. Risulta peraltro non oggetto di alcuna critica né generica né specifica la seguente statuizione “Le chiare risultanze della CTU affidata all'ing. Per_1
(che appare pienamente condivisibile ed alla quale ci si riporta integralmente anche con riguardo alle puntuali repliche alle contestazioni sollevate dai CTP di , il che Pt_1
esime da una specifica trattazione sul punto;
cfr. Cass. 10688/2008) escludono la sussistenza di tale danno.” (Cfr. sentenza pag. 5), dove la mancanza di critica deve pagina 18 di 30 essere indirizzata all'affermazione che il CTU aveva risposto in modo puntuale alle osservazioni del CTP. Infatti, anche nel presente grado l'appellante si è limitato a sostenere le proprie tesi, che avevano già ricevuto adeguate risposte sia in sede di CTU sia conseguentemente in sentenza.
Infatti, il metodo operativo prescelto per le operazioni peritali era stato condiviso anche dai consulenti di parte, né invero appare possibile un procedimento alternativo visto che Part si trattava di censire oltre 35.000 file, inoltre il CTU ha invitato il CTP di ad esprimere in maniera puntuale quali erano i dati mancanti, stante la genericità riscontrata
Part nelle allegazioni della che aveva indicato in maniera piuttosto generica le problematiche riscontrate, a cui si aggiungeva la mancata produzione in giudizio della chiavetta contenente i dati ricevuti in data 17.02.2014, data dalla quale lo avrebbe CP
interrotto il servizio di accesso online ai propri dati archiviati. A tal fine il CTU ha Part addirittura concesso un termine al CTP di per produrre un elenco riassuntivo dei Part dati che medesima riteneva non fossero presenti nelle chiavette consegnate da
CP
Part È vero, poi, che nelle proprie osservazioni il CTP di ha indicato una serie di Part contestazioni, parzialmente riprese dal procuratore di nelle deduzioni a sostegno della richiesta di integrazione/rinnovazione della CTU, ma è anche vero che le contestazioni medesime hanno trovato una chiara e convincente smentita nella versione finale della perizia, che ha tenuto in debito e preciso conto, rintuzzandole, le Part osservazioni del CTP di Del resto quest'ultime si mostrano abbastanza inconsistenti ove non propriamente pretestuose, posto che in estrema sintesi sono volte unicamente a sostenere che, essendovi nelle chiavette “troppi dati”, si poteva ingenerare confusione;
che, non essendoci un sistema di indicizzazione articolato, la consultazione non era agevole;
oppure, da ultimo, che i formati dei documenti disponibili sulle chiavette non erano automaticamente importabili, questo per limitarsi alle più consistenti.
pagina 19 di 30 Sempre in via di estrema sintesi e con rimandano alle ampie, pertinenti e lucide risposte, contenute nella replica del CTU, contenuta nelle pagine da 26 a 33, per una trattazione più capillare, può osservarsi quanto segue:
a) in replica all'aver operato un semplice confronto “automatizzato” dei dati, per, poi, passare ad una verifica “a campione”, occorre evidenziare, che il CTU non ha effettuato una comparazione di tutti i dati contenuti nel database dell'applicativo di e quelli contenuti nelle chiavette, bensì ha comparato i dati delle tre chiavette 128, CP
129 e 50, senza entrare nel merito del tipo di informazione contenuta in ogni singolo file, se non per campioni. Egli si è limitato a verificare che fossero presenti o meno, tutti i file evidenziando come l'USB 128 avesse un minor contenuto di dati rispetto alla 129 e alla 50, mentre quest'ultime due erano quasi del tutto coincidenti tra loro. Pertanto,
<non ci si è limitati a “contare i file” come sostiene l'attrice. Sono stati comparati
(con strumenti automatici) tutti i file delle chiavette, alcuni di questi (svariate decine) sono stati anche analizzati direttamente. Chiaramente non sono stati consultati
“manualmente” tutti gli oltre 38000 file, in quanto ciò non era neppure richiesto dal quesito>> (CTU pag. 27). Del resto a pag. 14 della relazione il CTU aveva evidenziato Part come la non avesse prodotto una USB confrontabile con quella 128 della produzione e come la USB 129, come del resto la 128, era crittografata e CP
necessitante di essere decodificata a differenza della 50, che non risultava né cifrata né compressa ma con dati direttamente leggibili, osservando in proposito che <6 Ai fini
Parte_ dell'indagine tecnica (e soprattutto a tutela dei diritti di difesa di sarebbe stato quantomeno opportuno che l'attrice avesse prodotto in giudizio l'esatto file (compresso) che sosteneva di aver ricevuto dalle convenute e non una sua scompattazione, posto che Parte_ ha lamentato (non ben precisati) errori nella decompressione.>> (Cfr. CTU pag.
13 nota 6). Quindi, all'esito dell'esame delle tre chiavette emergeva la seguente situazione:
pagina 20 di 30 << la chiavetta prodotta da nell'RG 4693/2014 con il n. 50 conteneva Parte_ tutti i file consegnati (secondo l'attrice) da a in data CP
06/03/2014;
la chiavetta prodotta da nell'RG 4693/2014 con il n. 128 conteneva CP
Parte_ tutti i file consegnati (secondo la convenuta) da a in data CP
17/02/2014;
la chiavetta prodotta da nell'RG 4693/2014 con il n. 129 conteneva CP
Parte_ tutti i file consegnati (secondo la convenuta) da a in data CP
06/03/2014; al fine di procedere alla comparazione tra chiavette omogenee (quelle riferite alla stessa consegna), veniva effettuato un confronto tra il contenuto della chiavetta n. 50 (FOX) ed il contenuto della chiavetta n. 129 (RI) utilizzando una procedura automatizzata (calcolo degli hash dei singoli file e loro comparazione), la quale forniva i seguenti risultati:
La chiavetta n. 50 conteneva 35.123 file e 477 cartelle
La chiavetta n. 129 conteneva 35.071 file e 476 cartelle
In particolare:
Tutti i file contenuti nella chiavetta n. 129 ( erano contenuti anche CP
nella chiavetta n. 50 (FOX).
La chiavetta n. 50 (FOX) conteneva 52 file in più rispetto alla chiavetta n.
129 (RI), di cui:
o 49 sono risultati essere i comuni Thumbs.db (file creati automaticamente dai sistemi operativi Windows) e quindi non significativi / irrilevanti ai fini della presente analisi;
o 3 sono risultati essere file pdf (modelli 770), tutti contenuti nella cartella denominata 770 non presente nella chiavetta n. 129, non aventi Parte_ diretta attinenza con i dati della consegna RI →
770\770_2007.PDF
pagina 21 di 30 770\770_2008.PDF
770\770_2009.PDF
In conclusione la chiavetta n. 50 (FOX), a parte la cartella denominata 770 contenente i 3 file pdf indicati sopra, presentava di fatto gli stessi dati
(organizzati con la medesima struttura di file e cartelle) della chiavetta n.
129 (RI). >> (Cfr. CTU pag. 13/14)
È allora evidente come il procedimento adoperato dal CTU non è una semplice comparazione numerica ma una attenta analisi comparativa basata sul calcolo degli hash, che confronta il contenuto, procedura peraltro condivisa dagli stessi CTP e che è la base dell'informatica forense. Infatti le funzioni hash svolgono un ruolo essenziale nella crittografia: sono utili per verificare l'integrità di un messaggio, poiché l'esecuzione dell'algoritmo su un testo anche minimamente modificato fornisce un message digest completamente differente rispetto a quello calcolato sul testo originale, rivelando la tentata modifica ossia la non corrispondenza. Tramite i codici hash è possibile in ogni momento verificare che, quanto repertato ossia il dato informatico o il file, è rimasto immutato nel tempo. Se i codici hash corrispondono, si ha la ragionevole certezza di lavorare sulla stessa versione dei reperti, garantendo, quindi, una uniformità di analisi e in genere di risultati.
Inoltre, il CTU ha evidenziato come nelle USB era presente un indice/elenco nominativo dei file con sottodivisioni in cartelle, che in buona sostanza replicava la struttura ad albero presente nel server, che consentiva ad una persona esperta della materia di comprenderne il reale contenuto.
b) Lo stesso sistema di comparazione è stato, poi, effettuato per confrontare i dati presenti nel server e quelli delle USB 50 e 129 attraverso la medesima procedura automatizzata basata sul calcolo degli hash di ciascun file (Cfr. CTU pag. 18), impostando come opzioni di estrazione, attraverso la funzione “Masterizzazione documenti su supporto ottica” prevista dall'applicativo, le opzioni “Seleziona tutto” da pagina 22 di 30 data = 01.10.1900 a data=06.03.2014. <<Gli esiti di tale analisi possono essere riassunti come segue:
• La stragrande maggioranza dei file presenti nel server e non presenti nelle Parte_ chiavette relative alla consegna RI → del 06/03/2014 erano riferiti ad un adempimento dichiarativo (mod. 770) che certamente era stato elaborato da solo successivamente al 06/03/2014 (quindi era normale/ovvio che non CP
potessero essere presenti nelle chiavette n. 50 (FOX) / n. 129 ( . CP
• Altri file, generati in automatico dal sistema applicativo di erano riferiti CP
a periodi di elaborazione delle retribuzioni successivi (al 06/03/2014) e riportavano dati storici che peraltro non avevano subito alcuna modifica. >> (Cfr.
CTU pag. 18). Va ricordato a tal proposito che, come si evince dalla sentenza gravata, il rag. ha continuato per un breve periodo a supportare l'azienda CP
Parte anche dopo il recesso sia pure per un breve lasso di tempo e ciò spiega quanto precede circa il differente contenuto delle due chiavette.
Part Le osservazioni del CTP di il quale benchè invitato e a differenza degli altri CTP, non ha voluto depositare memorie tecniche all'esito della conclusioni delle operazioni tecniche, hanno riguardato aspetti di relativo contorno, perché relative alla mancanza di informazioni come ad esempio i “Log”; non v'era certezza di perfetta corrispondenza tra dati presenti nel server e nelle USB esaminate;
i dati non sono in un formato utilizzabile da un programma di migrazione per cui il riportarli in un altro programma gestionale necessitava esclusivamente operazioni manuali;
la mancanza di un indice articolato e funzionale, rapportato alla enorme quantità dei dati, rendevano impossibile una loro concreta verifica. Osservazioni alle quali il CTU rispondeva evidenziando come <<
1. I dati presenti sulle chiavette sono il frutto di estrazioni effettuate con l'utility di esportazione presente nell'applicativo di Come ribadito (innumerevoli volte) CP
dal CTU, se l'attrice riteneva che sulle chiavette mancassero dei dati, doveva indicare esplicitamente quali erano.
2. La cosa è scontata. Il database interno di un software applicativo ovviamente presenta dati in numero e forma diversi rispetto a quanto
pagina 23 di 30 prodotto da una procedura di estrazione simile a quella presente sul server di CP
(la quale esporta fondamentalmente in formato PDF). ………………….I log di accesso alle applicazioni presenti sul server di nulla hanno a che vedere con i dati CP
contabili del cliente che dovevano essere consegnati all'attrice……..5. L'impossibilità di migrazione automatica è una situazione normale in presenza di programmi (software
non di comune utilizzo. A questo riguardo si rimanda a quanto affermato dal CP
CTU nella propria relazione all'inizio di pag. 22 e nella nota 9 in fondo alla stessa Parte_ pagina………7. evidentemente è comunque riuscita ad utilizzare il contenuto delle chiavette, dal momento che, dopo la rottura con è stata in grado (attraverso il CP
nuovo Consulente) di elaborare le paghe dei propri dipendenti..>>, dove il rimando alla pag. 22 riguarda il concetto che il software sviluppato dallo era un CP
applicativo non standard, costruito su misura e non interfacciabile con sistemi standard quali ad esempio Zucchetti. <<Questo comporta che nella maggioranza dei casi (e questo caso ne è un chiaro esempio) i dati consegnati dal precedente gestore non possano essere immediatamente/automaticamente importati dal nuovo gestore, se non previa rielaborazione specifica che spesso impone un inserimento manuale nel nuovo sistema (come peraltro ha verosimilmente dovuto fare nel momento in cui ha CP
Parte_ preso in carico . I dati forniti da erano normalmente utilizzabili al fine del CP
corretto esercizio degli adempimenti in materia lavoristica, anche se va comunque precisato che l'aver avuto a disposizione un ristretto lasso di tempo per operare tali Parte_ rielaborazioni ha verosimilmente richiesto a di avvalersi di alcune risorse aggiuntive. >>.
In ordine, infine, alla necessità di approntare una struttura organizzativa per far fronte all'improvviso recesso, aspetto specifico del quesito e considerate le puntuali repliche Part del CTU alle osservazioni del CTP della la Corte osserva quanto segue.
Va immediatamente sgombrato il campo dall'azione risarcitoria relativa all'utilizzo del software gestionale “paghe on line”, in quanto, essendo sì un data base, è anche un sistema operativo, che vede, da un lato, l'azienda inserire i dati e, dall'altro, l'operatività
pagina 24 di 30 di un consulente del lavoro, che li elabora. Ne consegue che, se anche il recesso non Part fosse avvenuto e se anche la avesse continuato ad immettere i propri dati nello gestionale, nessuno li avrebbe presi in considerazione né lavorati, perchè il servizio di consulenza si era risolto, peraltro legittimamente, come ha appurato il Tribunale gravato,
e, quindi, nessun consulente del lavoro sarebbe intervenuto. Il recesso del consulente del lavoro rag. non è stato oggetto di appello, cosicché la relativa statuizione è CP
divenuta irrevocabile. Nessun danno, quindi, può profilarsi neppure in astratto e la Parte struttura organizzativa, che la appellante allega essere stata costretta a mettere insieme in fretta e furia ed i relativi costi, che costituiscono le voci di danno oggi rivendicate anche in appello, perché respinte in prime cure, non può essere messa in nesso di causalità con il recesso dal servizio “paghe on line” (gestionale).
Differente discorso, almeno in astratto, può essere svolto in relazione al data base
“paghe on line digital” (archiviazione), in quanto sistema di archiviazione dei dati, la cui dinamicità è legata solo all'implementazione dei dati immessi e da quelli restituiti come lavorati dal consulente del lavoro.
In relazione a tale servizio viene direttamente in gioco la struttura organizzativa ed i relativi allegati costi. Sul punto la domanda, la CTU ed infine la sentenza sono specifiche e la decisione di prime cure è condivisibile, in quanto si tratta della necessità di reperire un operatore manuale (Sig.ra per l'inserimento dei dati nel CP_8
nuovo gestionale, del reperimento di altro consulente del lavoro (dott. Per_2
dell'omonimo Studio), del rifacimento badge e del cambio di software, del recupero dei dati USB. Tutte queste spese sarebbero state necessarie sia in caso di recesso rispettoso della tempistica contrattuale sia nel caso contrario odierno ossia recesso illegittimo, su cui si ricorda si è formato un giudicato. Né vale opinare che il breve lasso di tempo a disposizione possa essere stato causa di un danno in sé, visto che nessuna allegazione specifica in proposito è avvenuta, ossia non risulta dimostrato un maggior costo rispetto ad una attività omologa in tempi meno rarefatti. In primo luogo, si osserva che il
Tribunale insieme al CTU ha vagliato le singole voci risarcitorie e le ha escluse proprio pagina 25 di 30 perché comunque necessarie per dotarsi di un nuovo consulente del lavoro e di un nuovo sistema di gestione del personale. Quel che è accaduto inizialmente con il rag. e CP
lo ossia originaria importazione manuale dei dati, è accaduto con lo CP
Inoltre, è evidente che il recesso ha in ogni caso visto, da un lato, la Parte_2
disponibilità del software “paghe on line digital” per ulteriori quattro giorni, quando il tempo necessario all'estrazione di tutti i dati e alla loro importazione su un supporto esterno richiedeva circa trenta minuti, dall'altro, la consegna nel febbraio 2014 di una chiavetta, la 128, con dati solo parziali ma sufficienti per una immediata operatività e la consegna in data 08.03.2014 di una ulteriore USB contenente tutti i dati.
Orbene posto che per poter scaricare l'intero data base occorreva un tempo di circa 30 Part minuti, posto che per far ciò in autonomia la ha avuto a disposizione 4 giorni, posto che nessun danno è derivato all'organizzazione del personale dipendente né sono derivati danni da ritardo per le operazioni ad esse connesse, nessuna allegazione e prova in proposito sono state, infatti, fornite, è evidente che nessun danno risulta provato e, quindi, risarcibile. Anche la spesa per il recupero materiale del supporto USB, l'unica che in astratto il solo CTU ha ritenuto pertinente per l'importo di €. 350,00, non va riconosciuta in quanto, come allegato dal Tribunale, non ve ne è prova e l'appello in parte qua è generico, perché fondato su un generico rimando alle buste paga prodotte.
Lo stesso deve dirsi per i dipendenti e nonché per l'operato del Per_3 Per_4
dott. , per il quale “viceversa la situazione emergenziale ha fatto sì che il dott. Pt_3
si sia dovuto concentrare sulla risoluzione di tale problematica, distraendosi ed Pt_3
accantonando altri progetti più redditizi per l'azienda.” (Cfr. appello pag. 42), affermazione oltremodo vaga.
4.2 Con il secondo motivo, rubricato come “2) VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DI LEGGE E, COMUNQUE, FALSA E/O INESATTA
RAPPRESENTAZIONE DI CIRCOSTANZE DI FATTO DECISIVE PER LA
DECISIONE IN PUNTO ALLA OMESSA AMMISSIONE DI PROVE ORALI E ALLA
MANCATA VALUTAZIONE DI PROVE DOCUMENTALI RILEVANTI”, sintetizzando pagina 26 di 30 l'articolata esposizione, si censura la sentenza impugnata laddove ha errato nel non ammettere la prova orale per testi e non ha attentamente esaminato alcuni documenti ritenuti “rilevanti e fondamentali” (Cfr. Appello pag. 47) per la decisione.
4.2.1 Il motivo è inammissibile quanto al primo dei due aspetti. La prova testimoniale è stata articolata su ben n. 77 articoli e nessuno di essi è stato specificamente richiamato come idoneo e decisivo per la differente soluzione della controversia. L'appellante, infatti, trascura di valutare che le sue doglianze e la richiesta di danni in buona e sintetica sostanza sono sempre state fondate unicamente sul presupposto della mancata restituzione dei propri dati o della loro disorganizzazione e inutilizzabilità, come si evidenzia ancora nell'atto di citazione in appello. Aspetti questi approfonditamente valutati con l'esito della CTU con le comparazioni già viste, che certamente rendono il quadro oggettivo della situazione, molto più e meglio, di qualsiasi prova orale e consentono le valutazioni necessarie, come già ampiamente chiarito in relazione al primo motivo di appello. Nonostante ciò, la difesa di parte appellante raggruppa la allegata rilevanza della prova orale per concetti o capi argomentativi, che fanno capo proprio a doglianze e voci risarcitorie e null'altro, limitandosi a richiamare le memorie ex art. 183, 6^ co., cpc, dimostrando così di volere una vera e propria globale revisione della prima istanza, cosa non consentita dalla natura del giudizio d'appello.
La Corte deve d'ufficio rilevare che << In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibili, per tardività, le istanze istruttorie formulate, nel giudizio d'appello, soltanto con la comparsa conclusionale). >> (cfr. Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 16420 del 09/06/2023 (Rv. 668195 - 01).
Infine, osserva in chiusura la Corte, è completamente trascurato il fatto che, come allegato e non contestato, lo nel 2010 all'inizio della propria attività ha CP
ricevuto documenti cartacei, con la conseguenza che le attività di immissione dei dati e pagina 27 di 30 la loro consultazione nel nuovo necessario gestionale non sono minimamente comparabili e che nessuna contestazione e vertenza è stata allegata, ma solo ventilata come potenziale, come causata dal recesso dello CP
Quanto al secondo aspetto, relativo alla prova documentale, il richiamo è specificamente rivolto al contratto in relazione al previsto preavviso semestrale, evidenziandosi l'abuso del diritto da parte dell'appellato. È evidente che la questione dell'abuso del diritto è argomentazione eccentrica rispetto alla centralità della illegittimità del recesso, affermata dal Tribunale proprio per le previsioni pattizie. Anche gli altri documenti (contratto Barbi, contratto etc.) citati si rifanno alle Parte_2
medesime argomentazioni già viste, e quindi inidonei a scardinare la decisione del
Tribunale.
4.3 Con il terzo motivo, rubricato come <<3) SULLA CONTRADDITORIETA'
DELLA DECISIONE, RELATIVAMENTE ALLA CONDANNA DELLA AL Pt_1
PAGAMENTO DELLE SPETTANZE CON RIGUARO AL CREDITO DI EURO 6.618,50
ED EURO 7.942,20, DERIVANTI DAL CONTRATTO “paghe on-line digital”>>, si censura la sentenza impugnata laddove statuisce che "risulta pacifico che il rapporto è tuttora in essere, avendo diffidato in data 27 maggio 2014 a Pt_1 Controparte_1
procedere alla cancellazione dei relativi dati". Si sostiene che l'errore del Giudice di primae curae sia in punto di diritto e di fatto in quanto, da un lato, accerta l'illegittima risoluzione contrattuale intervenuta ad opera dello ma, dall'altro lato, Controparte_1
erroneamente riconosce il pagamento dei canoni pattuiti in contratto anche dopo il recesso.
4.3.1 Il motivo è infondato.
Va brevemente ricordato che il Tribunale gravato ha, altresì, riconosciuto la sussistenza del credito - maturato dopo il recesso contrattuale da parte di CP
oltre a quello maturato nelle more del processo - per la conservazione digitale sostitutiva dei dati, relativamente al contratto “paghe on line digital”, pari ad euro 6.618,50, come da decreto ingiuntivo, oltre ad euro 7.942,20.
pagina 28 di 30 Nella premessa che non v'è impugnazione sulla dichiarata illegittimità del recesso e che in base a ragion liquida non è certamente errata la decisione relativa al pagamento dei canoni o se si vuole di un corrispettivo maturato per l'archiviazione su server, in quanto è evidente che tale attività è certamente continuata per effetto diretto e Part immediato della diffida operata dalla in data 27 maggio 2014 allo a Controparte_1
procedere alla cancellazione dei relativi dati. Ne consegue che, diffidato dalla cliente,
l'appellato non ha cancellato i dati, come si è manifestamente dimostrato in corso di causa, avendo il CTU avuto accesso al server e comparato il contenuto con le già viste
USB, e, quindi, ha protratto la sua attività di archiviazione e custodia digitali. Da ciò discende l'ovvio diritto a pretendere il corrispettivo richiesto.
5. Discende da quanto appena deciso il totale rigetto dell'appello principale e la condanna della parte appellante al pagamento delle spese del presente grado, quantificate in parte dispositiva in ragione dello scaglione di valore di riferimento e per tutte le fasi richieste in notula, che vanno addossate in base al principio della soccombenza ex art. 91 cpc, che fa capo alla parte appellante.
6. Ricorre per l'appellante la sussistenza della previsione dell'art. ART. 13 1- quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n.
228, secondo il quale <Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.>>
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo della causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado.
pagina 29 di 30 2. condanna l'appellante al pagamento delle Parte_1
spese del presente grado di giudizio in favore di , spese che Controparte_1
liquida in €. 7.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02
e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Così deciso in Bologna il 21.02.2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
Il Consigliere Relatore
Dott. Pietro Iovino
pagina 30 di 30 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 <<E evidente, quindi, che nei confronti dello si contestava e si contesta oggi: CP a) l'illegittimo recesso poiché avvenuto senza giusta causa, come peraltro accertato dal Tribunale di Primo grado che ovviamente viola i principi di buona fede e correttezza nelle relazioni commerciali (eccezione formulata già in primo grado e stigmatizzata nella propria comparsa conclusione). L'actio iuris contestata è il recesso, così come posto in essere, produttivo evidentemente di danni, il “complotto” costituisce il motivo interiore che avrebbe spinto allo Controparte_1 stesso;
b) Le illegittime modalità dello stesso recesso, configuranti abuso del diritto (come specificato dalla scrivente difesa nella comparsa conclusionale di primo grado ed accolto dal Giudice di primo grado) non avendo garantito un corretto passaggio di consegne, in quanto non è stato dato un tempo congruo, non potendosi considerare congruo il termine di 3 giorni!
c) la contestazione delle somme azionate con il decreto ingiuntivo n. 1034/2016 e le successive riconosciute dal Tribunale di Parma, in quanto afferenti ad un contratto relativamente al quale lo si è da sempre reso inadempiente, Controparte_1 non avendo messo a disposizione i dati che asserisce avere custodito e ciò nonostante il contratto prevedesse l'accesso. In ragione di ciò veniva richiesto già in primo grado: a) “accertamento degli inadempimenti in cui è incorso in fase di risoluzione e successivamente alla Controparte_1 stessa” (Cfr. pag. 52 atto di citazione in riassunzione che ha dato ordine alla causa RG n. 512/2015);
b) conseguente condanna al pagamento delle somme determinate in corso di causa a titolo di risarcimento dei danni subiti e subendi;
c) revoca del decreto ingiuntivo n. 1034/2016 emesso dal Tribunale di Parma, stante l'inadempimento dello CP[...
avendo la stessa impedito l'accesso ai dati.>> (Cfr. comparsa di replica pag. 2). pagina 16 di 30
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2^ SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 273/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. GIOVETTI GIORGIA, elettivamente domiciliato in VIA GIARDINI 324 41124 MODENA presso il difensore avv. GIOVETTI GIORGIA
APPELLANTE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI NOCCO Controparte_1 P.IVA_2
ROSANGELA e dell'avv. Prof. GIOVATI ANTONIO ) C/O C.F._1
AVV. DI NOCCO, VIA DELLE LAME 2 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA DELLE LAME N. 2 BOLOGNA presso il difensore avv. DI NOCCO ROSANGELA
APPELLATA
pagina 1 di 30 AD OGGETTO: PRESTAZIONE D'OPERA – INADEMPIMENTO
RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA' CONTRATTUALE –
LICENZA D'USO SOFTWARE - PAGAMENTO SOMME IN GRADO DI
APPELLO
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 14.05.2024:
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente in vista dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc e pertanto:
APPELLANTE: <<Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI.
Nel merito in via principale: in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma della sentenza n. 7/2021 emessa dal Tribunale Civile di Parma e pubblicata in data 04/01/21 a conclusione del procedimento n. 4693/2014 R.G., e delle riunite cause RG n. 512/2015, n. 513/2015 e 3994/2016, per tutte le causali esposte nella narrativa del presente atto, accertare che il Giudice di primo grado ha:
- Erroneamente basato la propria decisione sulle risultanze della CTU, ancorché contradditoria e ultronea;
- erroneamente ed immotivatamente escluso le istanze istruttorie ritualmente articolate da nella memoria n. 2 depositata nella causa RG n. 512/2016 il 30.11.2016; Pt_1
- erroneamente ed immotivatamente non valutato prove documentali rilevanti ai fini dell'inadempimento dello della non coincidenza dei dati consegnati con CP quelli detenuti, nonché della sussistenza dei danni derivanti dall'abusivo recesso;
- erroneamente ritenuto non provati i danni subiti dalla in seguito all'esercizio Pt_1 abusivo del recesso da parte dello Controparte_1
- erroneamente ritenuto sussistere un credito in capo allo derivante Controparte_1 dal contratto “paghe on–line digital”, nonostante il grave inadempimento dello
[...] medesimo;
CP
conseguentemente
- accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1034/2016 emesso dal Tribunale di Parma e proposta da;
Pt_1
- rigettare la domanda proposta dallo al pagamento della somma di Controparte_1
7.942,20 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
pagina 2 di 30 - condannare al pagamento in favore della società di tutti i Controparte_1 Pt_1 danni dalla stessa subiti in conseguenza dell'esercizio abusivo del recesso, da determinarsi in via equitativa sulla base delle risultanze istruttorie e documentali;
- condannare lo a restituire alla società di Controparte_1 Parte_1 Parte_1 tutto quanto quest'ultima è stata costretta o sarà costretta a versare nei suoi
[...] confronti per effetto dell'esecuzione della sentenza oggi appellata, nonché tutte le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, CNPA ed IVA come per legge, nonché il rimborso delle somme versate per l'espletata CTU.
Nel merito, in via subordinata: in parziale accoglimento del presente appello ed in parziale riforma della sentenza n. 7/2021 emessa dal Tribunale Civile di Parma e pubblicata in data 04/01/21 a conclusione del procedimento n. 4693/2014 R.G., e delle riunite cause RG n. 512/2015,
n. 513/2015 e 3994/2016, per tutte le causali esposte nella narrativa del presente atto, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.ma Corte adita ritenga allo stato non sufficientemente provato:
1) l'inadempimento dello in punto alla non conformità dei dati Controparte_1 consegnati rispetto a quelli utilizzabili e detenuti nel server www.studiozivieri.it, e per il mancato accesso ai dati conservati successivamente alla risoluzione di tutti gli altri rapporti contrattuali;
2) i danni subiti da a causa dell'esercizio abusivo del recesso da parte dello Pt_1
Controparte_1
- disporre la rinnovazione della CTU con sostituzione del perito incaricato;
- ammettere le prove testi così come articolate e dedotte nella memoria n. 2 e 3 ex art.
183 comma 6 c.p.c., rispettivamente in data 30.11.2016 e 20.11.2016, nella causa RG. n. 512/2016.
Conseguentemente
- accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1034/2016 emesso dal Tribunale di Parma e proposta da;
Pt_1
- rigettare la domanda proposta dallo al pagamento della somma di CP
7.942,20 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
- condannare al pagamento in favore della società di tutti i Controparte_1 Pt_1 danni dalla stessa subiti in conseguenza dell'esercizio abusivo del recesso, da determinarsi in via equitativa sulla base delle risultanze istruttorie e documentali;
- condannare a restituire alla società di Controparte_1 Parte_1 Parte_1 tutto quanto quest'ultima è stata costretta o sarà costretta a versare nei suoi
[...] confronti per effetto dell'esecuzione della sentenza oggi appellata, nonché tutte le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, CNPA ed IVA come per legge, nonché il rimborso delle somme versate per l'espletata CTU. pagina 3 di 30 In via istruttoria
Ammettersi prova per testi, già ritualmente richieste in primo grado con memorie n. 2 e 3 ex art. 183 comma 6 c.p.c., (RG n. 512/2015) che qui si riportano per completezza:
…………..[omissis]…………….>>.
APPELLATA: < come sopra rappresentato, riportandosi Controparte_1 integralmente alla propria comparsa di costituzione, insiste come in essa, ribadendo ogni deduzione ed eccezione, in particolare insistendo per la declaratoria di intervenuta non proposizione di opposizione avverso la parte di sentenza ove il Giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo radicata nella causa RG 512/2015, con il conseguente passaggio in giudicato di tale parte della sentenza ove ha disposto il pagamento in favore di per il pagamento della somma di € Controparte_1
4.025,11.
Si ribadisce altresì l'irritualità delle conclusioni riportate nell'atto di citazione di appello, differenti dalle conclusioni spiegate in primo grado, precedute da altrettanto irrituale domanda di accertamento preliminare della erroneità delle decisioni tratte dal Giudice di prime cure. Insiste di conseguenza per la declaratoria di inammissibilità dell'appello per mancato rispetto del disposto dell'art. 345 cpc, nella versione novellata dal D.L. 83/2012, convertito in L. 134/2012.
Si ribadisce comunque altresì la contestazione di tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto ed insistendo per il rigetto dell'appello promosso da nonché, in Pt_1 particolare, delle istanze istruttorie dall'appellante reiterate nell'atto di citazione in appello, dichiarando altresì di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande ed eccezioni, provvede a precisare le seguenti:
CONCLUSIONI
“nell'interesse di si conclude per il rigetto dell'appello proposto Controparte_1 da , di siccome inammissibile, illegittimo infondato o come Pt_1 Parte_1 meglio e per la conferma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Parma, di accoglimento delle conclusioni già spiegate in primo grado. Con vittoria di spese e competenze, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfetarie del presente grado di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA, riservata la formulazione analitica delle istanze istruttorie, la società appellata formula sin da ora opposizione alle prove chieste da controparte, in quanto irrilevanti al fine del decidere e, comunque, non ammissibili. La società medesima, inoltre, dichiara qui di riproporre in grado di appello tutte le istanze istruttorie già avanzate nel giudizio di primo grado, eventualmente non accolte dal Tribunale, essendo sua dichiarata intenzione non rinunziare ad alcun mezzo di prova ritualmente introdotto nel giudizio”.>>.
pagina 4 di 30 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, notificato in proprio a mezzo PEC in data 10/02/2021,
Parte la (anche solo ) chiedeva la parziale Parte_1
riforma della sentenza in atti sul rilievo che essa era erroneamente motivata, affidandosi a tre articolati motivi di appello.
1.1 Si costituiva la parte appellata, chiedendo a vario titolo il rigetto del gravame. In particolare la (anche solo ), Controparte_1 Controparte_2
società di servizi, invocava la conferma della decisione, asserendone la bontà ed eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione sia per difetto dei requisiti di cui all'art. 342 cpc sia laddove aveva proposto una domanda nuova anche in via subordinata.
1.2 La causa, senza alcuna attività istruttoria, seppur ritualmente sollecitata, era posta definitivamente in decisione sulle rassegnate conclusioni con la concessione dei termini ex art. 190 cpc nella estensione massima.
2. L'appello principale è infondato e va, dunque, respinto.
Va premesso che con sentenza n. 7/2021, resa in data 25 settembre 2020, pubblicata in data 15.07.2019 e notificata in data 11 gennaio, il Tribunale di Parma, per quanto di residuo odierno interesse, adito dall'odierno appellante, definitivamente decidendo, ha accolto la domanda di pagamento, azionata in monitorio, del corrispettivo per l'espletata attività di servizio, consistita nell'archiviazione e custodia Part su server dei dati sensibili relativi ai lavoratori dipendenti della che aveva opposto il relativo decreto ingiuntivo n. 1034/2016, frutto della sottoscrizione di un contratto d'uso della licenza del software denominato “paghe on-line digital” e respinto le domande d'inadempimento e di risarcimento danni avanzate dalla cliente, odierna appellante, pur riconoscendo illegittimo il recesso dal rapporto operato dallo perché non rispettoso del preavviso (id est disdetta) semestrale previsto CP
dal contratto.
pagina 5 di 30 In particolare, essendo la vicenda più complessa, è bene chiarire che il
Tribunale ha definitivamente deciso il procedimento civile delle cause di opposizione a vari decreti ingiuntivi riunite RG 4693/2014 + 512/2015 + 513/2015 e 3994/2016, tutte promosse da rispettivamente contro il Rag. con la chiamata in Pt_1 CP_3
causa di , e contro la Rag. e lo Controparte_4 CP_5 Controparte_1
Part (512/2015 e 3994/2016), rigettando tutte le opposizioni proposte dalla avverso i decreti ingiuntivi n. 1391/2014 e 1034/2016 (per €. 6.618,50), emessi dal Tribunale di
Parma; sono state altresì respinte le domande riconvenzionali restitutorie e risarcitorie
Part proposte dalla e quest'ultima è stata condannata al pagamento in favore dello anche della ulteriore somma di € 7.942,20 per canoni dovuti Controparte_1
successivamente al recesso e sino alla decisione (canoni “maturati dal maggio 2016 ad oggi” cfr. sentenza pag. 9), oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, nonché al pagamento delle spese processuali sostenute da da CP_3 CP_5
e da liquidate in € 4.835,00 per competenze, oltre a spese
[...] Controparte_1
generali forfetarie, IVA e CPA, oltre alle spese di CTU, compensando le spese tra e . CP_3 Controparte_4
La decisione, per quel che oggi maggiormente interessa, è giunta anche dopo un attento esame della CTU informatica, redatta con l'ausilio di un consulente del lavoro.
Il Consulente, dopo un accurato esame delle chiavette USB prodotte (128 e 129 di Part parte e 50 di parte , dei server di e dopo aver CP Controparte_1
valutato il funzionamento del medesimo, aveva infine concluso, così respingendo quasi
Part del tutto le osservazioni del CTP di che i dati erano stati restituiti integralmente e che, nonostante la visione tramite chiavetta fosse differente, perché non dinamica, da quella invece consentita attraverso l'accesso on-line, tutte le informazioni relative ai dipendenti, quali, a titolo esemplificativo, i TFR o gli assegni familiari, erano accessibili e rintracciabili attraverso un indice/elenco. La CTU era stata, pertanto, esaustiva nel rispondere ai quesiti posti, escludendo la fondatezza delle contestazioni e Part delle richieste di così come nel replicare alle osservazioni del CTP. Il Giudice di pagina 6 di 30 prime cure ha, pertanto, correttamente agito nel riportare le conclusioni del CTU nella parte tecnica allo stesso affidata. Altrettanto correttamente, infine, ha escluso la necessità di ammettere prove per testi su circostanze che risultavano perfettamente acclarate dalla consulenza e dalla amplissima produzione documentale.
Ciò posto la società appellante ha espressamente affermato che “….la presente impugnazione ha ad oggetto il capo della sentenza relativa alle cause RG 3994/2016
e RG. 512/2015, limitatamente, quindi, alla convenuta società Controparte_1
(Cfr, appello pag. 23).
2.1 Preliminarmente parte appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione ex artt. 342 e 348 bis e ter c.p.c.
L'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, deve:
- contenere l'indicazione puntuale e specifica della parte dell'impugnata sentenza di primo grado, comprensiva, altresì, della indicazione delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudicante;
- contenere l'indicazione puntuale e specifica delle circostanze da cui viene asserita la violazione di legge e la relativa rilevanza circa la decisione adottata.
2.1.2 Dall'esame dell'atto di appello in oggetto è abbastanza obiettiva la conformità alla lettera della novella della L. n. 134/2012, in quanto effettivamente l'appellante non si è limitata solo e semplicemente, a riproporre circostanze già respinte nel primo grado di giudizio, per le quali viene, quindi, richiesto un nuovo accertamento, ma ha evidenziato lo specifico error in iudicando, in cui sarebbe incorso il Giudice di primae curae, ossia la regola iuris asseritamente violata o non considerata, tale per cui, una meglio argomentata, diversa e corretta applicazione della normativa e delle prove offerte ma non ammesse, avrebbe ragionevolmente condotto ad una diversa decisione in merito nel senso del pieno accoglimento della domanda.
Inoltre, a parere della Corte la censura dell'appellata tralascia che comunque la complessiva lettura dell'impugnazione, pur non rigidamente rispettosa della novella;
tuttavia, consente di ben comprendere le ragioni di appello.
pagina 7 di 30 Conseguentemente l'appello può essere esaminato nel merito.
3. La decisione va confermata, in quanto il Tribunale ha fatto un condivisibile governo delle risultanze istruttorie e segnatamente della prova documentale e testimoniale offerta.
3.1 Per una miglior comprensione dei fatti processuali, oggi rilevanti, ciò soprattutto in ragione della eccepita violazione dell'art. 345 cpc, su cui ci si intratterrà successivamente, va sinteticamente premesso in fatto che, quando una società chiede al rag. di assumere l'incarico di consulente del lavoro, è invitato alla sottoscrizione CP
di più contratti, in quanto per lo svolgimento dell'attività lo studio professionale si avvale di un sofisticato software gestionale, che la società di servizi CP
provvede a fornire, essendo la titolare dei brevetti industriali relativi ai programmi
[...]
utilizzati.
Per ogni nuovo cliente, la società crea sui propri server una pagina web a lui dedicata, gli crea l'accesso per poter inserire i dati dei dipendenti, che sarà accessibile al cliente per inserire o estrarre dati e al consulente del lavoro per la predisposizione di tutto quanto necessario per la gestione delle pratiche relative al personale. Vengono, pertanto, sottoscritti due distinti contratti: uno con il professionista per la consulenza vera e propria, rientrante nell'ambito libero professionale, ed uno con lo
[...]
di licenza d'uso per la creazione della pagina web, la sua CP
personalizzazione, il suo accesso e il mantenimento del sito e dei dati in esso contenuti.
Se, poi, il cliente è interessato anche alla conservazione digitale dei propri dati, alternativa o parallela all'archiviazione cartacea della documentazione acquisita o prodotta nell'ambito del servizio di consulenza professionale, viene stipulato un ulteriore terzo accordo di licenza d'uso per il servizio di conservazione digitale. Tale attività è complessa e si avvale di particolari strumenti tecnici, fra i quali i cosiddetti
“hash”, per garantire che la copia digitale del documento cartaceo sia conforme all'originale e che i vari accessi per la sua visione non ne abbiano alterato il contenuto, nonché, infine, per tenere traccia di ogni accesso in visione, che viene effettuato. In
pagina 8 di 30 sostanza il sistema serve per l'accesso ai dati che vengono immessi e conservati nei server della società appellata, ma a differenza del primo, non è un software gestionale acquistabile e trasferibile sui propri computer. Di conseguenza, una volta risolto il rapporto, i dati che erano stati immessi nei server della società appellata per la loro custodia digitale vengono restituiti alla società cliente su supporto informatico, in modo che possa, poi, trasferirli su un proprio gestionale o affidarli ad altro consulente.
La modalità di restituzione dei dati è espressamente prevista nel contratto di licenza d'uso del software “paghe on line” e “paghe on line-digital” con anche indicazione del costo (€. 150,00) del supporto informatico, la “chiavetta” o equivalente, sulla quale verranno copiati e crittografati, in modo che non possano essere copiati da chi non ne è titolare, dato che contengono dati sensibili, relativi all'azienda ed al suo personale ossia come definito nei contratti “risorse umane”.
Anche se la questione non ha occupato né le parti né il Tribunale, a parere della
Corte è evidente che si tratta di contratti tra loro collegati ed è ragionevole che, una volta venuto meno il rapporto di consulenza, anche i contratti collegati di gestione delle paghe e dei rapporti con i dipendenti, da un lato, e di archiviazione digitale dei dati ad essi relativi, dall'altro, entrambi a mezzo programmi informatici, cd software, viene meno, perché non hanno ragione d'essere. Ciò anche perché, come pacifico, si tratta di programmi unici e non esportabili o acquistabili separatamente da clienti o consulenti e, quindi, del tutto diversi dai software gestionali presenti sul mercato, entrambe le parti hanno in proposito citato quello commercializzato con nome di “Zucchetti”, probabilmente il più diffuso.
Infatti, come ricostruito nella sentenza gravata e non oggetto d'impugnazione, “I rapporti contrattuali tra le parti sono i seguenti.
In data 25 settembre 2009 conferì un incarico professionale di consulenza a Pt_1
(doc. 9). CP_3
In pari data, stipulò con un contratto di licenza d'uso, di Pt_1 Controparte_1
accesso e di utilizzazione del prodotto telematico “paghe on-line”, con
pagina 9 di 30 personalizzazione del prodotto informatico alle specifiche esigenze dell'utilizzatore
(doc. 10).
Sempre in data 25 settembre 2009 conferì allo l' incarico di Pt_1 Controparte_1
“conservazione digitale della documentazione acquisita e di quella generata nella gestione automatizzata con l'utilizzo del sistema paghe on-line”, come da contratto di licenza d'uso software, di personalizzazione e di accesso del prodotto telematico
“paghe on-line: digital 2010” (doc. 11).
In data 24 ottobre 2012 conferì incarico a di effettuare le Pt_1 CP_5
prestazioni professionali relative agli adempimenti inerenti alla Cassa Integrazione
Guadagni Straordinaria a carico dell'Inps presso il Ministero del Lavoro (doc. 13).
In data 13 febbraio 2014 rinunciò al mandato ed altrettanto fecero in CP_3
pari data e che nella relativa pec comunicò che il CP_5 Controparte_1
servizio di accesso al sito sarebbe stato disattivato con effetto dal 17 febbraio 2014, ma che la documentazione relativa alla gestione del personale era a disposizione di Parte
su supporto magnetico (doc. 40).” (Cfr. sentenza pag. 3, enfasi del grassetto aggiunta).
In estrema sintesi e sostanza, per ragioni legate al venir meno della indispensabile Part fiducia tra il rag. e l'amministratore delegato della che oggi non interessa CP
evidenziare ma che sono ben illustrate nella sentenza di prime cure secondo una ricostruzione comunque tendente al favor del recesso, non solo, cessarono i rapporti di consulenza e di servizio, ma anche, i singoli professionisti e la società CP
adirono il Giudice di Pace ed il Tribunale di Parma in via monitoria a seconda del valore, per il pagamento dei corrispettivi maturati e non corrisposti. Part La oppose tutti i decreti ingiuntivi e “Al fine di paralizzare le pretese creditorie azionate dagli ingiungenti, ha eccepito la inesigibilità del credito per Pt_1
inadempimento alla corretta esecuzione del proprio mandato professionale da parte di
al quale avrebbero concorso anche e e CP_3 CP_5 Controparte_1
pagina 10 di 30 che costituirebbe titolo anche per la domanda risarcitoria proposta e da tale questione occorre iniziare la disamina.” (Cfr. sentenza pag. 3).
In particolare e con precipuo riferimento all'odierno appello, che, si ribadisce riguarda i soli rapporti si evidenzia che in primo grado: Controparte_6
A) Causa RG 512/2015 : Controparte_7
Part Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in data 11 luglio 2014 la ha convenuto in giudizio , avanti al Giudice di Pace di Parma, Controparte_1
per ivi sentir revocare il decreto ingiuntivo ottenuto dalla società per la somma di €
4.025,11, a saldo di fatture emesse a corrispettivo dei canoni di licenza d'uso del software gestionale “paghe on-line” (per i mesi di dicembre 2013 e gennaio 2014) e per sentir condannare la società medesima al risarcimento dei danni asseritamente patiti.
Lo si è ritualmente costituito in data 4 novembre 2014. Controparte_1
Con ordinanza notificata il 21 novembre 2014 il Giudice di Pace di Parma ha disposto la separazione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo da quello avente ad oggetto la domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni, declinando la propria competenza in ordine alla trattazione della riconvenzionale stessa e disponendone la riassunzione avanti al Tribunale di Parma. Part La ha provveduto a riassumere la causa avanti al Tribunale di Parma, convenendo in giudizio con atto in riassunzione in data 4/5 marzo 2015 e lo Controparte_1
si è ritualmente costituita nel giudizio in riassunzione in data 16 Controparte_1
giugno 2015, resistendo tra l'altro alla domanda riconvenzionale. La domanda Part riconvenzionale spiegata dalla aveva ad oggetto il risarcimento del danno per l'illegittimità del recesso, danno individuato nei costi straordinari sostenuti per tamponare l'emergenza creata dal recesso, consistiti nel dover riorganizzare gli adempimenti legati alla gestione del personale dipendente e che sono stati specificamente indicati nelle pagg. 42 e 43 e che, osserva la Corte, sono i medesimi pagina 11 di 30 oggi riproposti con l'appello. Le conclusioni ivi rassegnate a seguito della riunione alla causa 4693/2014 RG sono state le seguenti:
<<3) Relativamente alla convenuta RG. n. 512/2015 riunito alla Controparte_1
presente
A) nel merito per tutti i motivi esposti in atti, previo accertamento degli inadempimenti in cui è incorso lo in fase di risoluzione e successivamente alla Controparte_1
stessa, nonché previo accertamento che la risoluzione dei contratti è avvenuta in violazione degli accordi intercorsi, arbitrariamente e illegittimamente, conseguentemente condannare a restituire a Controparte_1 Parte_1 [...]
la complessiva somma di €. 4.623,63 (quattromilaseicentoventitre/63) e Parte_1
ulteriori €. 510,12 (cinquecentodieci/12) indebitamente introitate per le ragioni esposte in atti, nonché a pagare a a titolo di Parte_1
risarcimento dei danni subiti e subendi dalla stessa, a qualsiasi titolo, per le ragioni e i titoli dedotti, la somma che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo;
B) ordinare alla società in persona del proprio legale Controparte_1
rappresentante, di consegnare immediatamente a la Parte_1
banca dati ad essa consegnata alla fine del 2009, alimentata e tenuta aggiornata sino al 17 febbraio 2014 in forza dei contratti di cui è causa, comprensiva di tutta la documentazione archiviata e conservata elettronicamente in via sostitutiva a norma di legge e di contratto e completa di tutti i dati e in formato fruibile e intellegibile, dati di proprietà esclusiva di provvedendo in questo senso Parte_1
anche in forza di quanto sarà meglio accertato e appurato da apposita CTU ai fini della restituzione dell'intero materiale tutt'oggi trattenuto dallo Controparte_1
C) Rigettare, in quanto palesemente infondata, in fatto e in diritto, e inoltre comunque inammissibile, la domanda di risarcimento danni ex. art. 96 c.p.c. proposta dallo in comparsa di risposta. D) Con vittoria si spese legali del Controparte_1
procedimento oltre al rimborso per spese generali, Iva e cpa di legge.
pagina 12 di 30 In via istruttoria: si insiste per l'accoglimento dei propri mezzi istruttori così come da memoria istruttoria n. 2 del 30.11.2016 e replica n. 3 del 20.12.2016.>>
B) Causa RG 3994/2016 : Controparte_7
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 15 luglio Part 2016, la ha convenuto in giudizio lo , avanti il Tribunale di Controparte_1
Parma, per ivi sentire revocare il decreto ingiuntivo n. 1034/2016 nel procedimento n.
2874/2016 RG, ottenuto dalla società per la somma di € 6.618,50, a saldo di fatture emesse per la archiviazione e la conservazione digitale dei dati e documenti della società opponente (“paghe on-line: digital 2010”), nonché, in via riconvenzionale, per sentire accertata la temerarietà dell'azione monitoria, intrapresa da CP
, condannare la società medesima al risarcimento dei danni da responsabilità
[...]
aggravata ex art. 96 c.p.c., da quantificarsi in corso di causa anche in via equitativa.
Si è ritualmente costituita in giudizio la , con comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta in data 21 novembre 2016, contestando le avverse pretese e richieste e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di parte opponente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 cpc nonchè nel corso del giudizio i canoni successivamente maturati. Part La domanda riconvenzionale spiegata dalla aveva ad oggetto il risarcimento del danno per la mala fede e la temerarietà del comportamento tenuto dallo CP
già oggetto del processo 512/2014 RG, per i fatti di illegittimità del recesso, aggravati dall'aver richiesto monitoriamente i canoni maturatisi post febbraio 2014 e, quindi, dopo il recesso del 13.02.2014. Le conclusioni ivi rassegnate a seguito della riunione alla causa 4693/2014 RG sono state le seguenti:
“A) In via principale, per tutti i motivi esposti in atti, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 1034/2016 n.
2874/2016 R.G emesso dal Tribunale di Parma in data 26/05/2016 nel contempo rigettando, perché infondata in fatto e in diritto e inammissibile, la domanda sub. n. 3 avanzata da nelle conclusioni;
Controparte_1
pagina 13 di 30 B) In via riconvenzionale, per i motivi esposti in atti e per le ragioni ivi indicate, accertata la temerarietà e la mala fede dell'azione monitoria e delle domande intentate dallo anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., condannare la Controparte_1
stessa al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex. art. 96 c.p.c. secondo la somma che verrà quantificata in corso di causa in forza del prudente apprezzamento del Giudice anche in via equitativa.
C) Con vittoria di spese legali del procedimento oltre al rimborso per spese generali,
Iva e c.p.a di legge e delle spese della CTU.
In via istruttoria: si insiste per l'accoglimento dei propri mezzi istruttori così come da memoria istruttoria n. 2 del 31.07.2017 e replica n. 3 del 20.09.2017”.
4. L'appellante affida le proprie censure a tre motivi, preceduti da alcune premesse in fatto, riferite ai rapporti pregressi tra le parti, regolati tutti da contratti scritti;
in particolare per il caso d'odierno interesse da due contratti scritti, redatti entrambi in data 25.09.2009, come successivamente aggiornati con contratto del
24.10.2012.
Part In estrema sintesi la contesta la decisione del Tribunale di Parma nella parte in cui ha escluso la sussistenza di ogni danno derivante dall'esercizio abusivo del recesso, da parte di e nella parte in cui ha accolto la richiesta di Controparte_1
pagamento dei canoni di licenza d'uso del software “paghe on-line digital 2010” per l'attività di conservazione digitale sostitutiva, relativamente anche al periodo successivo alla risoluzione intimata da parte dello e in conseguenza della CP
Parte diffida, intimata dalla medesima a non procedere alla cancellazione dei dati archiviati.
4.0 Va premesso, come già anticipato, che l'appellato sostiene la CP
Part violazione dell'art. 345 cpc, in quanto le conclusioni formulate dalla in grado di appello sarebbero differenti da quelle spiegate in primo grado, integrando una nuova domanda, spiegata per la prima volta in questo grado, formulata per l'accertamento Part dell'inadempimento di e del conseguente diritto di al Controparte_1
pagina 14 di 30 risarcimento dei danni subiti per l'esercizio abusivo del recesso dal contratto di software. All'uopo e da ultimo, l'appellato ha letteralmente sostenuto che
<<L'inadempimento di “nasce” con l'appello, solo dopo che il Controparte_1
Giudice di primo grado ha ritenuto non legittima la risoluzione anticipata del contratto “paghe online”. Infatti, non paga della irritualità della domanda di Parte accertamento svolta in via principale, la difesa si è anche concessa, sempre anticipata da una altrettanto irrituale domanda di accertamento preliminare, la proposizione di UNA NUOVA DOMANDA IN VIA SUBORDINATA, volta alla declaratoria dell'inadempimento di . È fuori di dubbio, quindi, lo Controparte_1
si ripete, non solo che le conclusioni in grado di appello sono differenti da quelle precisate in primo grado e conseguentemente nuove e violative del disposto dell'art.
345 cpc, ma anche che le ragioni risarcitorie dedotte in appello sono totalmente differenti e fondate su presupposti diversi da quelle, benché generiche, formulate in primo grado. Le relative domande dovranno pertanto esser dichiarate inammissibili.>> (Cfr. comparsa di replica pag. 3).
4.0.1 L'eccezione è priva di fondamento.
Invero la Corte manifesta una evidente perplessità sull'assunto di novità in quanto, se è vero che le conclusioni rassegnate in primo grado differiscono da quelle rappresentate in appello, tale differenza è solo formale, in quanto non è seriamente dubitabile che la tesi attorea/appellante è limpida sin dall'inizio e si sostanzia nella illegittimità del recesso da parte dello dai due contratti di messa a CP
disposizione dei due distinti servizi enucleati dai due contratti “paghe on line”
(gestionale) e “paghe on line digitale 2010” (archiviazione), come già in precedenza illustrati, e dal danno ricevutone per aver dovuto approntare in fretta e furia un servizio sostitutivo, ricorrendo a lavorazioni supplementari con personale proprio e non, reclutato per la bisogna oltre che di un nuovo consulente del lavoro, che l'assistesse nella fase di transizione. Ne consegue che le difese in parte qua frapposte dall'
pagina 15 di 30 appellante, così letteralmente spiegate da ultimo1 non sono foriere di alcuna effettiva e vietata novità in appello, non infrangendosi il divieto posta dall'art. 345 cpc.
In ogni caso si osserva che la società appellata non ha proposto alcun appello incidentale per quanto riguarda l'attività allegata e riconosciuta nella sentenza gravata dal Tribunale, id est recesso illegittimo. Ne consegue che punto di partenza è
l'irrevocabilità della decisione sulla non legittimità del recesso.
Inoltre, si evidenzia, il compenso nel quantum riconosciuto è coperto da giudicato e costituisce la base minima da corrispondere con certezza allo Studio
Parte_ da parte della , qualora l'esito dell'appello le fosse completamente sfavorevole. Occorrerà soltanto valutare se l'an riconosciuto sia corretto o meno, secondo le censure dell'appello principale.
Infine, non è chiaro per quale motivo anche la domanda subordinata svolta dall'appellante nel presente grado possa integrare gli estremi di una domanda nuova, visto che appare riconducibile ad una eventuale rimessione in istruttoria, rispetto alla quale non sono allegate elementi di novità. L'appellato solleva la questione, che CP
però non spiega in maniera convincente.
Pertanto, nessuna novità rilevante ai sensi dell'art. 345 cpc può venire oggi in rilievo. 4.1 Con il primo motivo, rubricato come “1) VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DI LEGGE E, COMUNQUE, FALSA E/O INESATTA
RAPPRESENTAZIONE DI CIRCOSTANZE DI FATTO DECISIVE PER LA
DECISIONE IN PUNTO ALLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA CHE RICHIAMA
INTEGRALMENTE LE RISULTANZE DELLA CTU” sintetizzando l'articolata esposizione, si sostiene che la sentenza impugnata ha errato nello sposare le opinioni del CTU informatico circa la correttezza e completezza dell'esame dei dati contenuti nelle chiavette, costituenti la restituzione dei dati necessari per la gestione del
Part personale dipendente della e per i relativi adempimenti di legge. Si imputa al CTU
e, quindi, alla sentenza, di aver effettuato una comparazione di dati soltanto parziale, perché basata su una verifica automatica dei files e senza un controllo totale del contenuto di ciascuno di essi, esaminati solo a campione. Inoltre si contesta il metodo utilizzato per il confronto tra i file delle chiavette, consegnate dalle parti, e quelli presenti nel server e la mancanza nelle chiavette di una struttura per un agevole CP
accesso alle informazioni necessarie di volta in volta, cd struttura ad albero presente nel database presente nel server. Si contesta, infine, il mancato riconoscimento delle spese sostenute per mettere in piedi una struttura organizzativa per gestire l'emergenza, creata dal recesso immediato del 13.02.2014, posto che lo Studio affermò che avrebbe mantenuto l'accesso al server soltanto fino al 17.02.2014.
4.1.1 Il motivo, in tutte le sue sfaccettature è infondato.
Va premesso che all'atto del recesso lo Studio consegnò (17.02.2014) una prima chiavetta USB (anche solo USB), prodotta come n. 128, e a distanza di pochi giorni
(06.03.2014) una ulteriore USB n. 129, entrambe prodotte dall'appellato; l'appellante invece ha prodotto la sola USB n. 50, tutte esaminate dal CTU.
Quanto al loro contenuto l'appellante sostiene che <<….dall'attività di confronto automatico effettuata dal tecnico - attraverso i software WinMerge e HashCalc - è risultato che nella chiavetta n. 50 sono presenti n. 35.123 file e n. 477 cartelle, i file sono nella maggior parte in formato .PDF. ed è presente un file “Indice” in formato
pagina 17 di 30 .TXT con rappresentazione ad albero delle cartelle e dei rispettivi file contenuti. Nella chiavetta depositata da e numerata con 128, inerente la consegna CP_3
Parte effettuata da parte di a in data 17 febbraio 2014, invece sono presenti CP
solo 18.498 file e 349 cartelle, anche in questo caso la maggior parte dei file sono in formato .PDF, con file “Indice” in formato .TXT con le medesime caratteristiche di quello della chiavetta 50 Fox. ------[omissis]-------- Nella chiavetta depositata da CP
e numerata con il n. 129, inerente alla consegna effettuata da parte di a CP
Parte solo in data 6 marzo 2014, sono presenti invece 35.071 file e 476 cartelle;
con file
“Indice” in formato .TXT sempre con rappresentazione ad albero delle cartelle e dei file in esse contenute.>> (Cfr. appello pag. 32).
È evidente che la censura dell'appellante ruota tutto intorno al contenuto delle USB e, Part quindi, ai dati resi disponibili alla successivamente al recesso ed alla loro fruibilità per gli adempimenti legati alla gestione del personale dipendente.
È però altrettanto evidente che le ragioni di censura alla CTU, esposte in atto di appello,
Parte consistono in una sostanziale ripetizione di quanto affermato da nelle contestazioni mosse già in prime cure alla CTU sia nel corso del processo sia negli scritti difensivi finali. Tali osservazioni, peraltro, erano le medesime svolte dal CTP, che, come affermato in sentenza, avevano trovato puntuale replica da parte del CTU, il quale ha motivatamente disatteso punto per punto le medesime. Infatti, le contestazioni alla CTU contenute nell'atto di appello sono le medesime svolte in primo grado. Esse hanno trovato ampia risposta, sia nella replica del CTU, alle pagine da 26 a 33, sia nel provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovazione della CTU medesima con incarico ad altro consulente. Risulta peraltro non oggetto di alcuna critica né generica né specifica la seguente statuizione “Le chiare risultanze della CTU affidata all'ing. Per_1
(che appare pienamente condivisibile ed alla quale ci si riporta integralmente anche con riguardo alle puntuali repliche alle contestazioni sollevate dai CTP di , il che Pt_1
esime da una specifica trattazione sul punto;
cfr. Cass. 10688/2008) escludono la sussistenza di tale danno.” (Cfr. sentenza pag. 5), dove la mancanza di critica deve pagina 18 di 30 essere indirizzata all'affermazione che il CTU aveva risposto in modo puntuale alle osservazioni del CTP. Infatti, anche nel presente grado l'appellante si è limitato a sostenere le proprie tesi, che avevano già ricevuto adeguate risposte sia in sede di CTU sia conseguentemente in sentenza.
Infatti, il metodo operativo prescelto per le operazioni peritali era stato condiviso anche dai consulenti di parte, né invero appare possibile un procedimento alternativo visto che Part si trattava di censire oltre 35.000 file, inoltre il CTU ha invitato il CTP di ad esprimere in maniera puntuale quali erano i dati mancanti, stante la genericità riscontrata
Part nelle allegazioni della che aveva indicato in maniera piuttosto generica le problematiche riscontrate, a cui si aggiungeva la mancata produzione in giudizio della chiavetta contenente i dati ricevuti in data 17.02.2014, data dalla quale lo avrebbe CP
interrotto il servizio di accesso online ai propri dati archiviati. A tal fine il CTU ha Part addirittura concesso un termine al CTP di per produrre un elenco riassuntivo dei Part dati che medesima riteneva non fossero presenti nelle chiavette consegnate da
CP
Part È vero, poi, che nelle proprie osservazioni il CTP di ha indicato una serie di Part contestazioni, parzialmente riprese dal procuratore di nelle deduzioni a sostegno della richiesta di integrazione/rinnovazione della CTU, ma è anche vero che le contestazioni medesime hanno trovato una chiara e convincente smentita nella versione finale della perizia, che ha tenuto in debito e preciso conto, rintuzzandole, le Part osservazioni del CTP di Del resto quest'ultime si mostrano abbastanza inconsistenti ove non propriamente pretestuose, posto che in estrema sintesi sono volte unicamente a sostenere che, essendovi nelle chiavette “troppi dati”, si poteva ingenerare confusione;
che, non essendoci un sistema di indicizzazione articolato, la consultazione non era agevole;
oppure, da ultimo, che i formati dei documenti disponibili sulle chiavette non erano automaticamente importabili, questo per limitarsi alle più consistenti.
pagina 19 di 30 Sempre in via di estrema sintesi e con rimandano alle ampie, pertinenti e lucide risposte, contenute nella replica del CTU, contenuta nelle pagine da 26 a 33, per una trattazione più capillare, può osservarsi quanto segue:
a) in replica all'aver operato un semplice confronto “automatizzato” dei dati, per, poi, passare ad una verifica “a campione”, occorre evidenziare, che il CTU non ha effettuato una comparazione di tutti i dati contenuti nel database dell'applicativo di e quelli contenuti nelle chiavette, bensì ha comparato i dati delle tre chiavette 128, CP
129 e 50, senza entrare nel merito del tipo di informazione contenuta in ogni singolo file, se non per campioni. Egli si è limitato a verificare che fossero presenti o meno, tutti i file evidenziando come l'USB 128 avesse un minor contenuto di dati rispetto alla 129 e alla 50, mentre quest'ultime due erano quasi del tutto coincidenti tra loro. Pertanto,
<non ci si è limitati a “contare i file” come sostiene l'attrice. Sono stati comparati
(con strumenti automatici) tutti i file delle chiavette, alcuni di questi (svariate decine) sono stati anche analizzati direttamente. Chiaramente non sono stati consultati
“manualmente” tutti gli oltre 38000 file, in quanto ciò non era neppure richiesto dal quesito>> (CTU pag. 27). Del resto a pag. 14 della relazione il CTU aveva evidenziato Part come la non avesse prodotto una USB confrontabile con quella 128 della produzione e come la USB 129, come del resto la 128, era crittografata e CP
necessitante di essere decodificata a differenza della 50, che non risultava né cifrata né compressa ma con dati direttamente leggibili, osservando in proposito che <6 Ai fini
Parte_ dell'indagine tecnica (e soprattutto a tutela dei diritti di difesa di sarebbe stato quantomeno opportuno che l'attrice avesse prodotto in giudizio l'esatto file (compresso) che sosteneva di aver ricevuto dalle convenute e non una sua scompattazione, posto che Parte_ ha lamentato (non ben precisati) errori nella decompressione.>> (Cfr. CTU pag.
13 nota 6). Quindi, all'esito dell'esame delle tre chiavette emergeva la seguente situazione:
pagina 20 di 30 << la chiavetta prodotta da nell'RG 4693/2014 con il n. 50 conteneva Parte_ tutti i file consegnati (secondo l'attrice) da a in data CP
06/03/2014;
la chiavetta prodotta da nell'RG 4693/2014 con il n. 128 conteneva CP
Parte_ tutti i file consegnati (secondo la convenuta) da a in data CP
17/02/2014;
la chiavetta prodotta da nell'RG 4693/2014 con il n. 129 conteneva CP
Parte_ tutti i file consegnati (secondo la convenuta) da a in data CP
06/03/2014; al fine di procedere alla comparazione tra chiavette omogenee (quelle riferite alla stessa consegna), veniva effettuato un confronto tra il contenuto della chiavetta n. 50 (FOX) ed il contenuto della chiavetta n. 129 (RI) utilizzando una procedura automatizzata (calcolo degli hash dei singoli file e loro comparazione), la quale forniva i seguenti risultati:
La chiavetta n. 50 conteneva 35.123 file e 477 cartelle
La chiavetta n. 129 conteneva 35.071 file e 476 cartelle
In particolare:
Tutti i file contenuti nella chiavetta n. 129 ( erano contenuti anche CP
nella chiavetta n. 50 (FOX).
La chiavetta n. 50 (FOX) conteneva 52 file in più rispetto alla chiavetta n.
129 (RI), di cui:
o 49 sono risultati essere i comuni Thumbs.db (file creati automaticamente dai sistemi operativi Windows) e quindi non significativi / irrilevanti ai fini della presente analisi;
o 3 sono risultati essere file pdf (modelli 770), tutti contenuti nella cartella denominata 770 non presente nella chiavetta n. 129, non aventi Parte_ diretta attinenza con i dati della consegna RI →
770\770_2007.PDF
pagina 21 di 30 770\770_2008.PDF
770\770_2009.PDF
In conclusione la chiavetta n. 50 (FOX), a parte la cartella denominata 770 contenente i 3 file pdf indicati sopra, presentava di fatto gli stessi dati
(organizzati con la medesima struttura di file e cartelle) della chiavetta n.
129 (RI). >> (Cfr. CTU pag. 13/14)
È allora evidente come il procedimento adoperato dal CTU non è una semplice comparazione numerica ma una attenta analisi comparativa basata sul calcolo degli hash, che confronta il contenuto, procedura peraltro condivisa dagli stessi CTP e che è la base dell'informatica forense. Infatti le funzioni hash svolgono un ruolo essenziale nella crittografia: sono utili per verificare l'integrità di un messaggio, poiché l'esecuzione dell'algoritmo su un testo anche minimamente modificato fornisce un message digest completamente differente rispetto a quello calcolato sul testo originale, rivelando la tentata modifica ossia la non corrispondenza. Tramite i codici hash è possibile in ogni momento verificare che, quanto repertato ossia il dato informatico o il file, è rimasto immutato nel tempo. Se i codici hash corrispondono, si ha la ragionevole certezza di lavorare sulla stessa versione dei reperti, garantendo, quindi, una uniformità di analisi e in genere di risultati.
Inoltre, il CTU ha evidenziato come nelle USB era presente un indice/elenco nominativo dei file con sottodivisioni in cartelle, che in buona sostanza replicava la struttura ad albero presente nel server, che consentiva ad una persona esperta della materia di comprenderne il reale contenuto.
b) Lo stesso sistema di comparazione è stato, poi, effettuato per confrontare i dati presenti nel server e quelli delle USB 50 e 129 attraverso la medesima procedura automatizzata basata sul calcolo degli hash di ciascun file (Cfr. CTU pag. 18), impostando come opzioni di estrazione, attraverso la funzione “Masterizzazione documenti su supporto ottica” prevista dall'applicativo, le opzioni “Seleziona tutto” da pagina 22 di 30 data = 01.10.1900 a data=06.03.2014. <<Gli esiti di tale analisi possono essere riassunti come segue:
• La stragrande maggioranza dei file presenti nel server e non presenti nelle Parte_ chiavette relative alla consegna RI → del 06/03/2014 erano riferiti ad un adempimento dichiarativo (mod. 770) che certamente era stato elaborato da solo successivamente al 06/03/2014 (quindi era normale/ovvio che non CP
potessero essere presenti nelle chiavette n. 50 (FOX) / n. 129 ( . CP
• Altri file, generati in automatico dal sistema applicativo di erano riferiti CP
a periodi di elaborazione delle retribuzioni successivi (al 06/03/2014) e riportavano dati storici che peraltro non avevano subito alcuna modifica. >> (Cfr.
CTU pag. 18). Va ricordato a tal proposito che, come si evince dalla sentenza gravata, il rag. ha continuato per un breve periodo a supportare l'azienda CP
Parte anche dopo il recesso sia pure per un breve lasso di tempo e ciò spiega quanto precede circa il differente contenuto delle due chiavette.
Part Le osservazioni del CTP di il quale benchè invitato e a differenza degli altri CTP, non ha voluto depositare memorie tecniche all'esito della conclusioni delle operazioni tecniche, hanno riguardato aspetti di relativo contorno, perché relative alla mancanza di informazioni come ad esempio i “Log”; non v'era certezza di perfetta corrispondenza tra dati presenti nel server e nelle USB esaminate;
i dati non sono in un formato utilizzabile da un programma di migrazione per cui il riportarli in un altro programma gestionale necessitava esclusivamente operazioni manuali;
la mancanza di un indice articolato e funzionale, rapportato alla enorme quantità dei dati, rendevano impossibile una loro concreta verifica. Osservazioni alle quali il CTU rispondeva evidenziando come <<
1. I dati presenti sulle chiavette sono il frutto di estrazioni effettuate con l'utility di esportazione presente nell'applicativo di Come ribadito (innumerevoli volte) CP
dal CTU, se l'attrice riteneva che sulle chiavette mancassero dei dati, doveva indicare esplicitamente quali erano.
2. La cosa è scontata. Il database interno di un software applicativo ovviamente presenta dati in numero e forma diversi rispetto a quanto
pagina 23 di 30 prodotto da una procedura di estrazione simile a quella presente sul server di CP
(la quale esporta fondamentalmente in formato PDF). ………………….I log di accesso alle applicazioni presenti sul server di nulla hanno a che vedere con i dati CP
contabili del cliente che dovevano essere consegnati all'attrice……..5. L'impossibilità di migrazione automatica è una situazione normale in presenza di programmi (software
non di comune utilizzo. A questo riguardo si rimanda a quanto affermato dal CP
CTU nella propria relazione all'inizio di pag. 22 e nella nota 9 in fondo alla stessa Parte_ pagina………7. evidentemente è comunque riuscita ad utilizzare il contenuto delle chiavette, dal momento che, dopo la rottura con è stata in grado (attraverso il CP
nuovo Consulente) di elaborare le paghe dei propri dipendenti..>>, dove il rimando alla pag. 22 riguarda il concetto che il software sviluppato dallo era un CP
applicativo non standard, costruito su misura e non interfacciabile con sistemi standard quali ad esempio Zucchetti. <<Questo comporta che nella maggioranza dei casi (e questo caso ne è un chiaro esempio) i dati consegnati dal precedente gestore non possano essere immediatamente/automaticamente importati dal nuovo gestore, se non previa rielaborazione specifica che spesso impone un inserimento manuale nel nuovo sistema (come peraltro ha verosimilmente dovuto fare nel momento in cui ha CP
Parte_ preso in carico . I dati forniti da erano normalmente utilizzabili al fine del CP
corretto esercizio degli adempimenti in materia lavoristica, anche se va comunque precisato che l'aver avuto a disposizione un ristretto lasso di tempo per operare tali Parte_ rielaborazioni ha verosimilmente richiesto a di avvalersi di alcune risorse aggiuntive. >>.
In ordine, infine, alla necessità di approntare una struttura organizzativa per far fronte all'improvviso recesso, aspetto specifico del quesito e considerate le puntuali repliche Part del CTU alle osservazioni del CTP della la Corte osserva quanto segue.
Va immediatamente sgombrato il campo dall'azione risarcitoria relativa all'utilizzo del software gestionale “paghe on line”, in quanto, essendo sì un data base, è anche un sistema operativo, che vede, da un lato, l'azienda inserire i dati e, dall'altro, l'operatività
pagina 24 di 30 di un consulente del lavoro, che li elabora. Ne consegue che, se anche il recesso non Part fosse avvenuto e se anche la avesse continuato ad immettere i propri dati nello gestionale, nessuno li avrebbe presi in considerazione né lavorati, perchè il servizio di consulenza si era risolto, peraltro legittimamente, come ha appurato il Tribunale gravato,
e, quindi, nessun consulente del lavoro sarebbe intervenuto. Il recesso del consulente del lavoro rag. non è stato oggetto di appello, cosicché la relativa statuizione è CP
divenuta irrevocabile. Nessun danno, quindi, può profilarsi neppure in astratto e la Parte struttura organizzativa, che la appellante allega essere stata costretta a mettere insieme in fretta e furia ed i relativi costi, che costituiscono le voci di danno oggi rivendicate anche in appello, perché respinte in prime cure, non può essere messa in nesso di causalità con il recesso dal servizio “paghe on line” (gestionale).
Differente discorso, almeno in astratto, può essere svolto in relazione al data base
“paghe on line digital” (archiviazione), in quanto sistema di archiviazione dei dati, la cui dinamicità è legata solo all'implementazione dei dati immessi e da quelli restituiti come lavorati dal consulente del lavoro.
In relazione a tale servizio viene direttamente in gioco la struttura organizzativa ed i relativi allegati costi. Sul punto la domanda, la CTU ed infine la sentenza sono specifiche e la decisione di prime cure è condivisibile, in quanto si tratta della necessità di reperire un operatore manuale (Sig.ra per l'inserimento dei dati nel CP_8
nuovo gestionale, del reperimento di altro consulente del lavoro (dott. Per_2
dell'omonimo Studio), del rifacimento badge e del cambio di software, del recupero dei dati USB. Tutte queste spese sarebbero state necessarie sia in caso di recesso rispettoso della tempistica contrattuale sia nel caso contrario odierno ossia recesso illegittimo, su cui si ricorda si è formato un giudicato. Né vale opinare che il breve lasso di tempo a disposizione possa essere stato causa di un danno in sé, visto che nessuna allegazione specifica in proposito è avvenuta, ossia non risulta dimostrato un maggior costo rispetto ad una attività omologa in tempi meno rarefatti. In primo luogo, si osserva che il
Tribunale insieme al CTU ha vagliato le singole voci risarcitorie e le ha escluse proprio pagina 25 di 30 perché comunque necessarie per dotarsi di un nuovo consulente del lavoro e di un nuovo sistema di gestione del personale. Quel che è accaduto inizialmente con il rag. e CP
lo ossia originaria importazione manuale dei dati, è accaduto con lo CP
Inoltre, è evidente che il recesso ha in ogni caso visto, da un lato, la Parte_2
disponibilità del software “paghe on line digital” per ulteriori quattro giorni, quando il tempo necessario all'estrazione di tutti i dati e alla loro importazione su un supporto esterno richiedeva circa trenta minuti, dall'altro, la consegna nel febbraio 2014 di una chiavetta, la 128, con dati solo parziali ma sufficienti per una immediata operatività e la consegna in data 08.03.2014 di una ulteriore USB contenente tutti i dati.
Orbene posto che per poter scaricare l'intero data base occorreva un tempo di circa 30 Part minuti, posto che per far ciò in autonomia la ha avuto a disposizione 4 giorni, posto che nessun danno è derivato all'organizzazione del personale dipendente né sono derivati danni da ritardo per le operazioni ad esse connesse, nessuna allegazione e prova in proposito sono state, infatti, fornite, è evidente che nessun danno risulta provato e, quindi, risarcibile. Anche la spesa per il recupero materiale del supporto USB, l'unica che in astratto il solo CTU ha ritenuto pertinente per l'importo di €. 350,00, non va riconosciuta in quanto, come allegato dal Tribunale, non ve ne è prova e l'appello in parte qua è generico, perché fondato su un generico rimando alle buste paga prodotte.
Lo stesso deve dirsi per i dipendenti e nonché per l'operato del Per_3 Per_4
dott. , per il quale “viceversa la situazione emergenziale ha fatto sì che il dott. Pt_3
si sia dovuto concentrare sulla risoluzione di tale problematica, distraendosi ed Pt_3
accantonando altri progetti più redditizi per l'azienda.” (Cfr. appello pag. 42), affermazione oltremodo vaga.
4.2 Con il secondo motivo, rubricato come “2) VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DI LEGGE E, COMUNQUE, FALSA E/O INESATTA
RAPPRESENTAZIONE DI CIRCOSTANZE DI FATTO DECISIVE PER LA
DECISIONE IN PUNTO ALLA OMESSA AMMISSIONE DI PROVE ORALI E ALLA
MANCATA VALUTAZIONE DI PROVE DOCUMENTALI RILEVANTI”, sintetizzando pagina 26 di 30 l'articolata esposizione, si censura la sentenza impugnata laddove ha errato nel non ammettere la prova orale per testi e non ha attentamente esaminato alcuni documenti ritenuti “rilevanti e fondamentali” (Cfr. Appello pag. 47) per la decisione.
4.2.1 Il motivo è inammissibile quanto al primo dei due aspetti. La prova testimoniale è stata articolata su ben n. 77 articoli e nessuno di essi è stato specificamente richiamato come idoneo e decisivo per la differente soluzione della controversia. L'appellante, infatti, trascura di valutare che le sue doglianze e la richiesta di danni in buona e sintetica sostanza sono sempre state fondate unicamente sul presupposto della mancata restituzione dei propri dati o della loro disorganizzazione e inutilizzabilità, come si evidenzia ancora nell'atto di citazione in appello. Aspetti questi approfonditamente valutati con l'esito della CTU con le comparazioni già viste, che certamente rendono il quadro oggettivo della situazione, molto più e meglio, di qualsiasi prova orale e consentono le valutazioni necessarie, come già ampiamente chiarito in relazione al primo motivo di appello. Nonostante ciò, la difesa di parte appellante raggruppa la allegata rilevanza della prova orale per concetti o capi argomentativi, che fanno capo proprio a doglianze e voci risarcitorie e null'altro, limitandosi a richiamare le memorie ex art. 183, 6^ co., cpc, dimostrando così di volere una vera e propria globale revisione della prima istanza, cosa non consentita dalla natura del giudizio d'appello.
La Corte deve d'ufficio rilevare che << In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibili, per tardività, le istanze istruttorie formulate, nel giudizio d'appello, soltanto con la comparsa conclusionale). >> (cfr. Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 16420 del 09/06/2023 (Rv. 668195 - 01).
Infine, osserva in chiusura la Corte, è completamente trascurato il fatto che, come allegato e non contestato, lo nel 2010 all'inizio della propria attività ha CP
ricevuto documenti cartacei, con la conseguenza che le attività di immissione dei dati e pagina 27 di 30 la loro consultazione nel nuovo necessario gestionale non sono minimamente comparabili e che nessuna contestazione e vertenza è stata allegata, ma solo ventilata come potenziale, come causata dal recesso dello CP
Quanto al secondo aspetto, relativo alla prova documentale, il richiamo è specificamente rivolto al contratto in relazione al previsto preavviso semestrale, evidenziandosi l'abuso del diritto da parte dell'appellato. È evidente che la questione dell'abuso del diritto è argomentazione eccentrica rispetto alla centralità della illegittimità del recesso, affermata dal Tribunale proprio per le previsioni pattizie. Anche gli altri documenti (contratto Barbi, contratto etc.) citati si rifanno alle Parte_2
medesime argomentazioni già viste, e quindi inidonei a scardinare la decisione del
Tribunale.
4.3 Con il terzo motivo, rubricato come <<3) SULLA CONTRADDITORIETA'
DELLA DECISIONE, RELATIVAMENTE ALLA CONDANNA DELLA AL Pt_1
PAGAMENTO DELLE SPETTANZE CON RIGUARO AL CREDITO DI EURO 6.618,50
ED EURO 7.942,20, DERIVANTI DAL CONTRATTO “paghe on-line digital”>>, si censura la sentenza impugnata laddove statuisce che "risulta pacifico che il rapporto è tuttora in essere, avendo diffidato in data 27 maggio 2014 a Pt_1 Controparte_1
procedere alla cancellazione dei relativi dati". Si sostiene che l'errore del Giudice di primae curae sia in punto di diritto e di fatto in quanto, da un lato, accerta l'illegittima risoluzione contrattuale intervenuta ad opera dello ma, dall'altro lato, Controparte_1
erroneamente riconosce il pagamento dei canoni pattuiti in contratto anche dopo il recesso.
4.3.1 Il motivo è infondato.
Va brevemente ricordato che il Tribunale gravato ha, altresì, riconosciuto la sussistenza del credito - maturato dopo il recesso contrattuale da parte di CP
oltre a quello maturato nelle more del processo - per la conservazione digitale sostitutiva dei dati, relativamente al contratto “paghe on line digital”, pari ad euro 6.618,50, come da decreto ingiuntivo, oltre ad euro 7.942,20.
pagina 28 di 30 Nella premessa che non v'è impugnazione sulla dichiarata illegittimità del recesso e che in base a ragion liquida non è certamente errata la decisione relativa al pagamento dei canoni o se si vuole di un corrispettivo maturato per l'archiviazione su server, in quanto è evidente che tale attività è certamente continuata per effetto diretto e Part immediato della diffida operata dalla in data 27 maggio 2014 allo a Controparte_1
procedere alla cancellazione dei relativi dati. Ne consegue che, diffidato dalla cliente,
l'appellato non ha cancellato i dati, come si è manifestamente dimostrato in corso di causa, avendo il CTU avuto accesso al server e comparato il contenuto con le già viste
USB, e, quindi, ha protratto la sua attività di archiviazione e custodia digitali. Da ciò discende l'ovvio diritto a pretendere il corrispettivo richiesto.
5. Discende da quanto appena deciso il totale rigetto dell'appello principale e la condanna della parte appellante al pagamento delle spese del presente grado, quantificate in parte dispositiva in ragione dello scaglione di valore di riferimento e per tutte le fasi richieste in notula, che vanno addossate in base al principio della soccombenza ex art. 91 cpc, che fa capo alla parte appellante.
6. Ricorre per l'appellante la sussistenza della previsione dell'art. ART. 13 1- quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n.
228, secondo il quale <Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.>>
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo della causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado.
pagina 29 di 30 2. condanna l'appellante al pagamento delle Parte_1
spese del presente grado di giudizio in favore di , spese che Controparte_1
liquida in €. 7.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02
e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Così deciso in Bologna il 21.02.2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
Il Consigliere Relatore
Dott. Pietro Iovino
pagina 30 di 30 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 <<E evidente, quindi, che nei confronti dello si contestava e si contesta oggi: CP a) l'illegittimo recesso poiché avvenuto senza giusta causa, come peraltro accertato dal Tribunale di Primo grado che ovviamente viola i principi di buona fede e correttezza nelle relazioni commerciali (eccezione formulata già in primo grado e stigmatizzata nella propria comparsa conclusione). L'actio iuris contestata è il recesso, così come posto in essere, produttivo evidentemente di danni, il “complotto” costituisce il motivo interiore che avrebbe spinto allo Controparte_1 stesso;
b) Le illegittime modalità dello stesso recesso, configuranti abuso del diritto (come specificato dalla scrivente difesa nella comparsa conclusionale di primo grado ed accolto dal Giudice di primo grado) non avendo garantito un corretto passaggio di consegne, in quanto non è stato dato un tempo congruo, non potendosi considerare congruo il termine di 3 giorni!
c) la contestazione delle somme azionate con il decreto ingiuntivo n. 1034/2016 e le successive riconosciute dal Tribunale di Parma, in quanto afferenti ad un contratto relativamente al quale lo si è da sempre reso inadempiente, Controparte_1 non avendo messo a disposizione i dati che asserisce avere custodito e ciò nonostante il contratto prevedesse l'accesso. In ragione di ciò veniva richiesto già in primo grado: a) “accertamento degli inadempimenti in cui è incorso in fase di risoluzione e successivamente alla Controparte_1 stessa” (Cfr. pag. 52 atto di citazione in riassunzione che ha dato ordine alla causa RG n. 512/2015);
b) conseguente condanna al pagamento delle somme determinate in corso di causa a titolo di risarcimento dei danni subiti e subendi;
c) revoca del decreto ingiuntivo n. 1034/2016 emesso dal Tribunale di Parma, stante l'inadempimento dello CP[...
avendo la stessa impedito l'accesso ai dati.>> (Cfr. comparsa di replica pag. 2). pagina 16 di 30