Art. 25. Riconoscimento agli effetti delle prestazioni a carico della
Gestione speciale dei periodi di navigazione effettuati con la sola iscrizione alla Gestione marinara).
L' articolo 80 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , e' abrogato.
Il personale amministrativo e di stato maggiore navigante, iscritto alla Gestione speciale, puo' chiedere il riconoscimento, agli effetti del trattamento previsto dall' articolo 67 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , dei periodi di navigazione compiuti con iscrizione alla sola Gestione marittimi che non siano stati gia' comunque utilizzati ai fini di pensione.
La facolta' di cui al precedente comma deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla data in cui viene notificato all'interessato il provvedimento di assunzione in ruolo organico.
Il periodo da riconoscere presso la Gestione speciale e' commisurato al rapporto fra la media delle retribuzioni tabellari sulle quali l'iscritto ha contribuito durante i periodi di navigazione da riconoscere e la retribuzione, percepita alla data di iscrizione alla Gestione speciale, costituita dagli elementi indicati alle lettere a) e b) del secondo e terzo comma dell'articolo 66 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , rispettivamente, per il personale amministrativo e di stato maggiore navigante.
La Gestione marittimi trasferisce alla Gestione speciale gli importi contributivi di pertinenza di detta gestione, per i periodi di navigazione di cui al comma precedente, secondo l'aliquota e le retribuzioni di tabella vigenti nelle epoche in cui i periodi stessi sono stati effettuati, in relazione alle qualifiche rivestite dagli interessati nei periodi sopra specificati.
La facolta' prevista dal secondo comma del presente articolo puo' essere esercitata anche dal personale in servizio alla data del 1 settembre 1967 o assunto in ruolo organico nel periodo compreso fra la predetta data e quella di entrata in vigore della presente legge, inoltrando apposita domanda, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Gli effetti previdenziali del riconoscimento di cui al quarto comma del presente articolo hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.
Il personale che ha esercitato la facolta' prevista dal secondo e sesto comma del presente articolo puo' chiedere, altresi', il riscatto del periodo risultante dalla differenza tra il complesso della navigazione utilizzata per il riconoscimento di cui al precedente quarto comma ed il periodo riconosciuto utile presso la Gestione speciale, presentando la relativa domanda entro i termini stabiliti, rispettivamente, dai commi terzo e sesto del presente articolo.
La somma da versare per tale riscatto e' ragguagliata, per i periodi da riconoscere utili, all'ammontare dei contributi calcolati sulla retribuzione, percepita alla data di presentazione della domanda di riscatto, costituita dagli elementi di cui alle lettere a) e b) del secondo e terzo comma dell'articolo 66 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , rispettivamente, per il personale amministrativo e di stato maggiore navigante ovvero, se trattasi di pensionato, dalla analoga retribuzione percepita alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, ed in base all'aliquota contributiva dell'8,60 per cento.
Gli effetti previdenziali del riscatto previsto dal precedente comma hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, purche' la somma dovuta per il riscatto stesso sia versata entro tre mesi dalla data della richiesta della Cassa nazionale per la previdenza marinara; in caso diverso, gli effetti decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' effettuato il pagamento.
L'iscritto decade dalla facolta' di riscatto se il pagamento non e' effettuato entro un anno dalla data di comunicazione dell'ammontare del contributo.
Gestione speciale dei periodi di navigazione effettuati con la sola iscrizione alla Gestione marinara).
L' articolo 80 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , e' abrogato.
Il personale amministrativo e di stato maggiore navigante, iscritto alla Gestione speciale, puo' chiedere il riconoscimento, agli effetti del trattamento previsto dall' articolo 67 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , dei periodi di navigazione compiuti con iscrizione alla sola Gestione marittimi che non siano stati gia' comunque utilizzati ai fini di pensione.
La facolta' di cui al precedente comma deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla data in cui viene notificato all'interessato il provvedimento di assunzione in ruolo organico.
Il periodo da riconoscere presso la Gestione speciale e' commisurato al rapporto fra la media delle retribuzioni tabellari sulle quali l'iscritto ha contribuito durante i periodi di navigazione da riconoscere e la retribuzione, percepita alla data di iscrizione alla Gestione speciale, costituita dagli elementi indicati alle lettere a) e b) del secondo e terzo comma dell'articolo 66 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , rispettivamente, per il personale amministrativo e di stato maggiore navigante.
La Gestione marittimi trasferisce alla Gestione speciale gli importi contributivi di pertinenza di detta gestione, per i periodi di navigazione di cui al comma precedente, secondo l'aliquota e le retribuzioni di tabella vigenti nelle epoche in cui i periodi stessi sono stati effettuati, in relazione alle qualifiche rivestite dagli interessati nei periodi sopra specificati.
La facolta' prevista dal secondo comma del presente articolo puo' essere esercitata anche dal personale in servizio alla data del 1 settembre 1967 o assunto in ruolo organico nel periodo compreso fra la predetta data e quella di entrata in vigore della presente legge, inoltrando apposita domanda, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Gli effetti previdenziali del riconoscimento di cui al quarto comma del presente articolo hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.
Il personale che ha esercitato la facolta' prevista dal secondo e sesto comma del presente articolo puo' chiedere, altresi', il riscatto del periodo risultante dalla differenza tra il complesso della navigazione utilizzata per il riconoscimento di cui al precedente quarto comma ed il periodo riconosciuto utile presso la Gestione speciale, presentando la relativa domanda entro i termini stabiliti, rispettivamente, dai commi terzo e sesto del presente articolo.
La somma da versare per tale riscatto e' ragguagliata, per i periodi da riconoscere utili, all'ammontare dei contributi calcolati sulla retribuzione, percepita alla data di presentazione della domanda di riscatto, costituita dagli elementi di cui alle lettere a) e b) del secondo e terzo comma dell'articolo 66 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , rispettivamente, per il personale amministrativo e di stato maggiore navigante ovvero, se trattasi di pensionato, dalla analoga retribuzione percepita alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, ed in base all'aliquota contributiva dell'8,60 per cento.
Gli effetti previdenziali del riscatto previsto dal precedente comma hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, purche' la somma dovuta per il riscatto stesso sia versata entro tre mesi dalla data della richiesta della Cassa nazionale per la previdenza marinara; in caso diverso, gli effetti decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' effettuato il pagamento.
L'iscritto decade dalla facolta' di riscatto se il pagamento non e' effettuato entro un anno dalla data di comunicazione dell'ammontare del contributo.