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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 2832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2832 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2903/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 2903 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 1371/2021 del tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data
19.5.2021, pendente
TRA
(c.f.: , in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Gallo (c.f.: ), presso il C.F._1
cui studio elettivamente domicilia, in San Marcellino (CE), alla via L. Da Vinci n. 6.
Appellante
E
P.IVA: ), con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Nola (NA) alla Via Madonna delle Grazie n. 11, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. Salvatore Chiaravalle (c.f.: ), elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio sito in Nola, Via Anfiteatro Laterizio n. 164.
Appellato Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Napoli Nord, indicata in epigrafe, di conferma del decreto ingiuntivo n. 3937/2018, con cui il era stato condannato a pagare alla cooperativa opposta l'importo di euro Pt_1
254.815,60 a titolo di contributo per rette di permanenza di minori in strutture residenziali.
Instaurato il contraddittorio, dinanzi alla Corte con comparsa di costituzione e risposta depositata il 29/03/2021 si è costituita Controparte_2
Nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, depositato nel fascicolo.
Per la trattazione scritta del 28 maggio 2025 le parti costituite non hanno depositato note sostitutive della presenza fisica in udienza.
La Corte, accertata la rituale comunicazione alle parti costituite del provvedimento in data 8.5.2025, che disponeva la trattazione scritta per il 28.05.2025, con ordinanza in data 28/05/2025, pubblicata e ritualmente comunicata, ha assegnato, ex art. 127 ter, co.
4, c.p.c., termine perentorio per il deposito di note scritte fino al 3 giugno 2025.
Per questa data non risultano depositate note.
Orbene, il citato art. 127 ter, nel suo quarto comma prevede:
“Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Pertanto, ai sensi degli artt. 127 ter co. 4 e 307 co. 4 c.p.c. va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo.
A mente dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c. le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
--ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
--dichiara che le spese del presente grado di giudizio rimangono a carico della parte che le ha anticipate.
_______________________________________________________________________
n. 2903/2021 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 2 Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 4 giugno 2025.
Si comunichi
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
_______________________________________________________________________
n. 2903/2021 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 2903 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 1371/2021 del tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data
19.5.2021, pendente
TRA
(c.f.: , in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Gallo (c.f.: ), presso il C.F._1
cui studio elettivamente domicilia, in San Marcellino (CE), alla via L. Da Vinci n. 6.
Appellante
E
P.IVA: ), con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Nola (NA) alla Via Madonna delle Grazie n. 11, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. Salvatore Chiaravalle (c.f.: ), elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio sito in Nola, Via Anfiteatro Laterizio n. 164.
Appellato Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Napoli Nord, indicata in epigrafe, di conferma del decreto ingiuntivo n. 3937/2018, con cui il era stato condannato a pagare alla cooperativa opposta l'importo di euro Pt_1
254.815,60 a titolo di contributo per rette di permanenza di minori in strutture residenziali.
Instaurato il contraddittorio, dinanzi alla Corte con comparsa di costituzione e risposta depositata il 29/03/2021 si è costituita Controparte_2
Nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, depositato nel fascicolo.
Per la trattazione scritta del 28 maggio 2025 le parti costituite non hanno depositato note sostitutive della presenza fisica in udienza.
La Corte, accertata la rituale comunicazione alle parti costituite del provvedimento in data 8.5.2025, che disponeva la trattazione scritta per il 28.05.2025, con ordinanza in data 28/05/2025, pubblicata e ritualmente comunicata, ha assegnato, ex art. 127 ter, co.
4, c.p.c., termine perentorio per il deposito di note scritte fino al 3 giugno 2025.
Per questa data non risultano depositate note.
Orbene, il citato art. 127 ter, nel suo quarto comma prevede:
“Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Pertanto, ai sensi degli artt. 127 ter co. 4 e 307 co. 4 c.p.c. va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo.
A mente dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c. le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
--ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
--dichiara che le spese del presente grado di giudizio rimangono a carico della parte che le ha anticipate.
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n. 2903/2021 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 2 Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 4 giugno 2025.
Si comunichi
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
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n. 2903/2021 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 3