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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 11/12/2024, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2653/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2653/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
. 12;
e da
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._2
. 12; entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Aldo Marco Luciani del Foro di Lodi.
Dal matrimonio è nata a [...] il [...]. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 8.05.2023 ed integrato il 26.09.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre, ove manterrà la residenza anagrafica;
3) La responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente da ciascun genitore. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute di saranno assunte dai genitori di Per_1 comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia minore;
4) La IG lascerà l'abitazione familiare entro e non oltre il 30 novembre 2024, trasferendosi Parte_1 presso altr insieme con la figlia Sarà cura della IG comunicare al Per_1 Parte_1 signor 'indirizzo della nuova abitazione, volta che l'avrà reperita;
Pt_2
5) Il padre starà con la figlia a week-end alternati dal venerdì dalle ore 18:00 sino al lunedì mattina quando la figlia si recherà a scuola, nonché nella settimana in cui la figlia trascorrerà il week-end con il padre, quest'ultimo potrà, inoltre, vedere e tenere con sé anche il martedì dalle ore 19:00, facendola Per_1 pernottare presso di sé sino al mercoledì mattina quando la figlia si recherà a scuola. Nella settimana in cui la figlia trascorrerà il week-end con la madre, il padre potrà vedere e tenere con sé nelle giornate Per_1 di mercoledì e giovedì con pernotto, dalle ore 19.00 del mercoledì tendendola con sé sino al venerdì mattina quando si recherà a scuola. In ogni caso, resta salvo ogni altro diverso ed occasionale Per_1 accordo tra i ge lazione alle esigenze di Per_1
6) Le vacanze natalizie verranno trascorse dalla figlia in periodi alternati coi genitori (dalla chiusura della scuola sino al 30 dicembre ore 18:00 e dal 31.12 sino alla riapertura della scuola). Per il 2024 il primo periodo spetterà alla madre;
7) Durante le vacanze estive e in particolare nel mese di agosto i coniugi trascorreranno con la figlia Per_1 un periodo di 15 giorni consecutivi ciascuno, ad anni alterni, da concordare preventivamente entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. I genitori si impegnano a comunicare le rispettive località di villeggiatura ed i recapiti e faciliteranno le comunicazioni con l'altro genitore consentendogli di sentire la figlia. Ciascuno dei due genitori, affidando la figlia all'altro, avrà la facoltà di trascorrere un proprio periodo di vacanza senza la figlia, non superiore a 15 giorni, avendo tuttavia cura di far coincidere tale periodo con le ferie dall'attività lavorativa dell'altro genitore. Resta in ogni caso salvo ogni altro diverso e occasionale accordo tra i coniugi nell'interesse di Per_1
8) trascorrerà le vacanze di Carnevale, ad anni alterni, con i genitori;
Per_1
9) La figlia trascorrerà le vacanze di Pasqua, ad anni alterni, con i genitori. Pasqua 2025 con il papà, salvo diversi e migliori accordi tra le parti;
10) Ponti, festività civili e religiose ad anni alterni;
11) Il compleanno della mamma e la Festa della Mamma saranno trascorsi con la stessa anche qualora non fosse un giorno di sua competenza, così pure come il compleanno del papà e la Festa del Papà;
12) Il compleanno di verrà trascorso possibilmente insieme ovvero ad anni alterni;
Per_1
13) Il signor erserà alla IG , a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma Pt_2 Parte_1 di € 400, ttrocento) entro e iorno 1 (uno) di ogni mese a decorrere dal mese di dicembre 2024, a mezzo bonifico bancario sul c\c della IG , utilizzando il seguente IBAN Parte_1 [...]CC0012611030. La predetta somma sarà a rivalutata in base agli indici Istat, costo vita (prima rivalutazione novembre 2025);
14) I coniugi provvederanno al pagamento delle spese extra assegno di mantenimento relative alla figlia nella misura del 50% ciascuno, secondo le “linee guida relative alle spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
15) L'assegno unico verrà incassato interamente dalla sig.ra . A tal fine, il sig. i impegna, alla Parte_1 Pt_2 sottoscrizione del presente accordo, a rilasciare la relativa liberatoria in favore della moglie;
16) I coniugi provvederanno ad usufruire delle detrazioni per la figlia a carico, nella misura del 50% ciascuno;
17) Le conseguenze economiche favorevoli e\o sfavorevoli derivanti dalla causa che i ricorrenti hanno attualmente in corso contro la dinanzi al Tribunale di Milano, R.G. 37434/2021, G.I. dott.ssa CP_1 Massari, rimarranno a favore di entrambi i coniugi in misura uguale (50% ciascuno);
18) I ricorrenti si danno, fin d'ora, reciproco assenso al rinnovo dei documenti di identità e passaporto validi per l'espatrio;
19) Il signor verserà alla IG , entro e non oltre il termine del 31 ottobre 2024, la somma Pt_2 Parte_1 di € 126. (Euro cento venti a definizione di ogni rapporto patrimoniale tra i coniugi inerente alla casa familiare. Inoltre, il signor – a decorrere dal 1° novembre 2024, si accollerà per Pt_2 intero il pagamento del mutuo acceso per l' della casa sita in Carpiano, via Salvo D'Acquisto n. 12, così come pure di tutte le spese ordinarie e straordinarie relative al predetto immobile;
20) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti. Entrambi lavorano a tempo indeterminato e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia assegno per il proprio personale mantenimento. Con quanto pattuito al punto 19), gli stessi dichiarano di aver regolato tra loro ogni rapporto di natura personale e patrimoniale e, pertanto, dichiarano di non aver più alcunché a pretendere reciprocamente per alcun titolo o ragione e\o causa in relazione all'intercorso rapporto matrimoniale. I coniugi dichiarano, altresì, che tutte le pattuizioni sopra esposte e in particolare la corresponsione della somma di € 126.000,00 di cui al punto 19), si pongono quali condizioni indispensabili della separazione, cioè condizioni la cui presenza viene ritenuta essenziale al fine di addivenire ad una definizione non contenziosa della crisi coniugale, essendo funzionali ad essa.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate il 07.11.2024 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in San NO NE (MI) in data 22.07.2006, matrimonio trascritto nei Registri di stato civile del Comune di San NO NE, al n. 36, Parte II, Serie A, anno 2006; 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese di lite;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San NO NE (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 03.12.2024
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2653/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
. 12;
e da
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._2
. 12; entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Aldo Marco Luciani del Foro di Lodi.
Dal matrimonio è nata a [...] il [...]. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 8.05.2023 ed integrato il 26.09.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre, ove manterrà la residenza anagrafica;
3) La responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente da ciascun genitore. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute di saranno assunte dai genitori di Per_1 comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia minore;
4) La IG lascerà l'abitazione familiare entro e non oltre il 30 novembre 2024, trasferendosi Parte_1 presso altr insieme con la figlia Sarà cura della IG comunicare al Per_1 Parte_1 signor 'indirizzo della nuova abitazione, volta che l'avrà reperita;
Pt_2
5) Il padre starà con la figlia a week-end alternati dal venerdì dalle ore 18:00 sino al lunedì mattina quando la figlia si recherà a scuola, nonché nella settimana in cui la figlia trascorrerà il week-end con il padre, quest'ultimo potrà, inoltre, vedere e tenere con sé anche il martedì dalle ore 19:00, facendola Per_1 pernottare presso di sé sino al mercoledì mattina quando la figlia si recherà a scuola. Nella settimana in cui la figlia trascorrerà il week-end con la madre, il padre potrà vedere e tenere con sé nelle giornate Per_1 di mercoledì e giovedì con pernotto, dalle ore 19.00 del mercoledì tendendola con sé sino al venerdì mattina quando si recherà a scuola. In ogni caso, resta salvo ogni altro diverso ed occasionale Per_1 accordo tra i ge lazione alle esigenze di Per_1
6) Le vacanze natalizie verranno trascorse dalla figlia in periodi alternati coi genitori (dalla chiusura della scuola sino al 30 dicembre ore 18:00 e dal 31.12 sino alla riapertura della scuola). Per il 2024 il primo periodo spetterà alla madre;
7) Durante le vacanze estive e in particolare nel mese di agosto i coniugi trascorreranno con la figlia Per_1 un periodo di 15 giorni consecutivi ciascuno, ad anni alterni, da concordare preventivamente entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. I genitori si impegnano a comunicare le rispettive località di villeggiatura ed i recapiti e faciliteranno le comunicazioni con l'altro genitore consentendogli di sentire la figlia. Ciascuno dei due genitori, affidando la figlia all'altro, avrà la facoltà di trascorrere un proprio periodo di vacanza senza la figlia, non superiore a 15 giorni, avendo tuttavia cura di far coincidere tale periodo con le ferie dall'attività lavorativa dell'altro genitore. Resta in ogni caso salvo ogni altro diverso e occasionale accordo tra i coniugi nell'interesse di Per_1
8) trascorrerà le vacanze di Carnevale, ad anni alterni, con i genitori;
Per_1
9) La figlia trascorrerà le vacanze di Pasqua, ad anni alterni, con i genitori. Pasqua 2025 con il papà, salvo diversi e migliori accordi tra le parti;
10) Ponti, festività civili e religiose ad anni alterni;
11) Il compleanno della mamma e la Festa della Mamma saranno trascorsi con la stessa anche qualora non fosse un giorno di sua competenza, così pure come il compleanno del papà e la Festa del Papà;
12) Il compleanno di verrà trascorso possibilmente insieme ovvero ad anni alterni;
Per_1
13) Il signor erserà alla IG , a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma Pt_2 Parte_1 di € 400, ttrocento) entro e iorno 1 (uno) di ogni mese a decorrere dal mese di dicembre 2024, a mezzo bonifico bancario sul c\c della IG , utilizzando il seguente IBAN Parte_1 [...]CC0012611030. La predetta somma sarà a rivalutata in base agli indici Istat, costo vita (prima rivalutazione novembre 2025);
14) I coniugi provvederanno al pagamento delle spese extra assegno di mantenimento relative alla figlia nella misura del 50% ciascuno, secondo le “linee guida relative alle spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
15) L'assegno unico verrà incassato interamente dalla sig.ra . A tal fine, il sig. i impegna, alla Parte_1 Pt_2 sottoscrizione del presente accordo, a rilasciare la relativa liberatoria in favore della moglie;
16) I coniugi provvederanno ad usufruire delle detrazioni per la figlia a carico, nella misura del 50% ciascuno;
17) Le conseguenze economiche favorevoli e\o sfavorevoli derivanti dalla causa che i ricorrenti hanno attualmente in corso contro la dinanzi al Tribunale di Milano, R.G. 37434/2021, G.I. dott.ssa CP_1 Massari, rimarranno a favore di entrambi i coniugi in misura uguale (50% ciascuno);
18) I ricorrenti si danno, fin d'ora, reciproco assenso al rinnovo dei documenti di identità e passaporto validi per l'espatrio;
19) Il signor verserà alla IG , entro e non oltre il termine del 31 ottobre 2024, la somma Pt_2 Parte_1 di € 126. (Euro cento venti a definizione di ogni rapporto patrimoniale tra i coniugi inerente alla casa familiare. Inoltre, il signor – a decorrere dal 1° novembre 2024, si accollerà per Pt_2 intero il pagamento del mutuo acceso per l' della casa sita in Carpiano, via Salvo D'Acquisto n. 12, così come pure di tutte le spese ordinarie e straordinarie relative al predetto immobile;
20) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti. Entrambi lavorano a tempo indeterminato e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia assegno per il proprio personale mantenimento. Con quanto pattuito al punto 19), gli stessi dichiarano di aver regolato tra loro ogni rapporto di natura personale e patrimoniale e, pertanto, dichiarano di non aver più alcunché a pretendere reciprocamente per alcun titolo o ragione e\o causa in relazione all'intercorso rapporto matrimoniale. I coniugi dichiarano, altresì, che tutte le pattuizioni sopra esposte e in particolare la corresponsione della somma di € 126.000,00 di cui al punto 19), si pongono quali condizioni indispensabili della separazione, cioè condizioni la cui presenza viene ritenuta essenziale al fine di addivenire ad una definizione non contenziosa della crisi coniugale, essendo funzionali ad essa.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate il 07.11.2024 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in San NO NE (MI) in data 22.07.2006, matrimonio trascritto nei Registri di stato civile del Comune di San NO NE, al n. 36, Parte II, Serie A, anno 2006; 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese di lite;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San NO NE (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 03.12.2024
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello