CA
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/04/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Registro Generale Appello n. 3276 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott.ssa VALENTINA PALETTO - Presidente dott.ssa ANNA FERRARI - Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Giudice ausiliario rel.
con l'intervento del Procuratore Generale
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...]snc, rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
Matteo Soldino del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano via
Bartolozzi 4
APPELLANTE
contro pagina 1 di 10 , nata in [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Donato del Foro di
Vigevano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vigevano via Merula 26
APPELLATA avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1305/2024 – emessa nella causa civile n. 5142/2021 R.G. emessa il 24.9.2024, depositata il 30.9.2024 e notificata il 29.10.2024, avente ad oggetto domanda di separazione coniugi.
Parte appellante ha precisatole seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.Corte di Appello, in parziale modifica della sentenza emessa dal Tribunale di Pavia, così giudicare:
1)dichiarare la separazione personale dei coniugi senza addebito al marito;
2)rideterminare l'assegno di mantenimento nella misura ritenuta di giustizia;
3)condannare controparte al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio o in subordine dichiararle integralmente compensate”
Parte appellata ha precisato le seguenti conclusioni:
“Respingere l'appello proposto da in quanto inammissibile e Parte_1
comunque infondato in fatto e in diritto;
per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Pavia n.1305/2024; in via istruttoria: autorizzare l'esponente ad effettuare nei confronti di l'Accesso alla Parte_1
Banca Dati dell'Agenzia delle Entrate, nonché disporre indagine della Polizia Tributaria in relazione al patrimonio mobiliare ed immobiliare del ricorrente, compresi i movimenti di denaro;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”
Il Procuratore Generale ha dichiarato che non vi è interesse a concludere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 10 Con appello iscritto a ruolo il 26.11.2024 il sig. ha impugnato la Parte_1
sentenza del Tribunale di Pavia n. 1305/2024 – emessa il 24.9.2024 nella causa civile n. 5142/2021
R.G., depositata il 30.9.2024 e notificata il 29.10.2024, avente ad oggetto domanda di separazione coniugi proposta da contro . Controparte_1 Parte_1
Con il proposto ricorso chiedeva: dichiararsi la separazione con addebito al marito;
Controparte_1 un contributo al proprio mantenimento di € 3.000 mensili;
l'assegnazione temporanea della casa coniugale per il tempo necessario a trovarne una nuova idonea ad ospitare Lei con la madre invalida.
Contestava al marito di averle impedito di esercitare la professione di architetto e che di fatto aveva sempre lavorato nella sua Impresa Edile, che aveva prodotto utili anche per poter acquistare diversi immobili intestati solo al marito;
che non aveva mai avuto disponibilità di operare sul conto corrente e che aveva dovuto sempre rivolgersi al marito per ogni necessità; che era violento verbalmente e offensivo e lamentava che le problematiche familiari erano in sorte a seguito dei suoi problemi cardiaci ed aggravate da una asserita dipendenza alcolica e relazione extraconiugale.
ha aderito alla domanda di separazione con richiesta di addebito alla moglie;
di Parte_1 assegnazione della casa coniugale;
di nessun assegno di mantenimento alla moglie;
ha sostenuto che era la moglie ad essere ossessiva e controllante e che l'aveva ripetutamente respinto fisicamente con cessazione di alcun rapporto intimo;
di essere in precarie condizioni di salute e percettore di assegno di invalidità; ha lamentato di aver patito di un grosso disagio con dannose ripercussioni sul proprio equilibrio psicofisico che lo avevano portato ad allontanarsi dalla casa familiare;
che nel 2021 la moglie sottraeva dal conto corrente somme;
lui ora è rientrato nella casa coniugale nella quale ha riscontrato diversi beni mancanti, fatti per cui è stata sporta querela per appropriazione indebita in data 29.12.2023.
Il Tribunale di Pavia: all'udienza presidenziale del 31.2.2022, in considerazione della permanenza della moglie nella casa familiare, ha posto a carico del marito la somma mensile di 650,00 quale contributo al mantenimento della moglie.
In corso di causa con procedimento ex art 709 co.4 cpc il Tribunale in accoglimento del ricorso della moglie, che aveva lamentato l'omesso versamento dell'assegno, disponeva il pagamento diretto da parte dell'Ente erogatore della pensione Parte_2 In corso di causa veniva presentato dalla moglie altro ricorso ex art 709 co.
4. cpc adducendo l'elemento nuovo dell'avvenuto suo trasferimento in altra abitazione e il Tribunale aumentava il suo assegno a € 900 mensili. Nelle more della causa di separazione coniugi la sig.ra introitava avanti al Tribunale di Pavia CP_1 un'altra causa per rivendicare il pagamento di € 650.000 a fronte della sua attività lavorativa di natura subordinata a favore del marito e la causa è in corso con udienza istruttoria fissata al 2.4.2025.
In via definitiva il Tribunale di Pavia ha: accolto la domanda di separazione e la domanda di addebito della moglie a carico del marito;
ha posto a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie l'assegno di concorso al suo mantenimento pari alla somma di € 1.000,00 mensili rivalutabile annualmente ai sensi dell'Istat; con condanna del marito alle spese di lite quantificate in € 6.800,00 oltre accessori.
pagina 3 di 10 Quanto all'addebito ha ritenuto sussistere a carico del marito: la violazione dell'obbligo di fedeltà ex art 143 co.2 c.c. per una relazione extraconiugale iniziata nell'estate 2019 e tuttora in essere, provata da screenshot di alcuni messaggi Whatsapp tra il e Pt_1 Pa un amico con cui, intenzionato a trascorrere un fine settimana fuori porta con la signora chiede all'amico di “coprirlo” qualora la moglie lo avesse contattato per chiedere notizie sul marito;
con gli stessi messaggi il comunica all'amico il “distacco” dalla moglie e tale ammissione comprova il Pt_1 nesso causale diretto tra la relazione extraconiugale e il mutare in senso peggiorativo del rapporto coniugale;
inoltre vi è fattura di una camera doppia prenotata per due notti, soluzione poco confacente per una vacanza con una amica;
la violazione dell'obbligo di coabitazione: ha lasciato la casa nel gennaio 2021, molti mesi prima che la moglie depositasse il ricorso per separazione in data19.10.2021 e parte resistente non ha addotto alcuna giustificazione di natura giustificabile come giusta causa ed ha implicitamente ammesso di risiedere in una abitazione diversa da quella coniugale in particolare in un immobile di proprietà dello stesso sito in Milano;
la violazione dell'obbligo di assistenza morale e materiale per non aver corrisposto la somma di € 650 mensile disposta con Ordinanza 11.4.2022 cosicchè la moglie doveva presentare un nuovo ricorso l'8.6.2022 per chiedere l'ordine di pagamento diretto a INARCASSA.
Quanto all'assegno di contributo al mantenimento moglie il Tribunale di Pavia ha accertato: la differenza retributiva e la disponibilità economiche delle parti: lei è priva di reddito e non dispone di altre forme di sostegno economico;
non ha potuto esercitare la professione di Architetto perché il suo titolo non è mai stato legalizzato in Italia;
è stato provato documentalmente che ha sempre coadiuvato il marito nella attività di cui alla società di architettura di cui Lei è socia al 1% mentre il marito è socio al 99%; lei ha un immobile in Moldavia;
il marito dispone di pensione di invalidità di € 1400 mensili;
percepisce canoni di affitto di immobili e il fatto che siano cessate le locazioni non rileva perché sono immobili suoi non occupati che possono essere anche venduti;
seppur invalido continua a esercitare la professione di architetto sia in proprio che come socio della società che si occupa di ristrutturazione immobili (circostanza provata dal pagamento alle maestranze); seppur in diminuzione risultano redditi positivi: sul conto corrente il saldo nel 2023 di € 120.000,00; ha un ingente patrimonio immobiliare;
il matrimonio ha avuto durata ventennale, con comprovato tenore di vita dato dal luogo in cui è sita la casa coniugale molto grande con arredi di valori e il fatto che per anni a sue spese il marito ha ospitato la suocera.
Ha proposto appello per chiedere la revoca della dichiarazione di Parte_4 addebito;
la rideterminazione dell'assegno di mantenimento;
la condanna della moglie alle spese di lite di entrambi i gradi o in via subordinata interamente compensate e contesta al Tribunale che: non è stata provata l'infedeltà coniugale del marito a partire dal 2019: la signora in questione è una amica storica del dal 1976, che la signora conosce personalmente, la quale vive a Pt_1 CP_2
Castefranco Veneto a 400 Km di distanza;
i messaggi prodotti e la fattura di una camera doppia non possono dimostrare infedeltà; il fatto che lui non abbia detto alla moglie che andava a trovare l'amica, reduce da un intervento chirurgico, è stato determinato dalla volontà di non farla inutilmente ingelosire;
non vi è niente di male se due amici dormono nella medesima camera;
in ogni caso nel 2019 la crisi coniugale era già ampiamente in atto a partire dal 2015 come dichiarato dalla stessa nel CP_1 ricorso introduttivo, ivi compreso il distacco intimo di cui l'appellante parla in un messaggio whatapp con un amico;
pagina 4 di 10 non ha violato l'obbligo di coabitazione: ha lasciato la casa ad inizio 2021 per proteggersi la salute di fatto molto precaria e per non essere sottoposto ad ulteriori motivi di stress perché la moglie imponeva le condizioni per la separazione minacciandolo di denunciarlo per violenza psichica, diffamarlo per alcolismo, intentargli una causa di lavoro;
l'allontanamento è stata la conseguenza e non la causa della separazione per intollerabilità della convivenza;
non vi è violazione dell'obbligo di assistenza morale e materiale: il Tribunale l'ha ritenuto sussistere perché lui non aveva pagato una mensilità di assegno di € 650,00, senza considerare che nel corso del matrimonio è stato molto generoso e ha lasciato moglie e suocera nella casa coniugale fino ad ottobre
2023 pagando tutte le utenze;
il ha subito da parte della moglie prelievi di somme poi restituite Pt_1 tranne la somma di € 25.000 del 14.1.2021 che decise di non pretendere in restituzione per lasciare a disposizione della moglie una provvista in attesa della definizione dei rapporti patrimoniali, somma da cui avrebbe potuto trarre la somma di € 650,00 mensili;
le ha lasciato anche una autovettura sobbarcandosene i costi;
quanto all'importo dell'assegno per la moglie ne viene contestata l'eccessività, in quanto: non è stato dimostrato un particolare tenore di vita;
dopo tre anni dalla separazione la moglie non ha cercato un lavoro tranne una tardiva iscrizione alle liste di collocamento in data 12.5.2022 e l'iscrizione ad un solo corso di formazione in data 14.7.2023; non si è attivata per far percepire alla madre la pensione di invalidità e/o accompagnamento come aveva osservato il Tribunale con ordinanza
11.4.2022; non ha legalizzato il suo titolo di studio in Italia;
ha età adeguata, titolo di studio che può legalizzare e piena capacità lavorativa e organizzativa;
la somma di € 1000 mensili è troppa;
lui ha avuto un calo di rendimenti da dopo la pandemia ed ha in atto una grave posizione debitoria;
ora non ha più alcun reddito, percepisce una pensione di invalidità di € 1887 mensile lorda e netta € 1400,00; pagata la moglie gliene restano 350,00 con cui deve pagare l'affitto di € 850 comprensivi di spese condominiali per la casa di Milano via Teramo 24. Quanto alle subite spese di lite sostiene che il Tribunale non abbia considerato che fin dalla sua costituzione in giudizio lui si era reso disponibile a riconoscere alla moglie per il suo mantenimento € 1000 mensili, ma questo prima del suo peggioramento economico;
non ha perso su tutto e la causa avrebbe potuto essere conciliata ma la moglie non ha voluto. In data 17.2.2025 ha prodotto la dichiarazione redditi 2024 con reddito complessivo € 15.672
Si è costituita il 4.2.2025 per contestare l'appello e chiedere la conferma della Controparte_1 sentenza appellata e autorizzarla all'accesso presso l'AE, nonchè indagini tributarie.
Sostiene che: vi è la prova del tradimento messo in essere con atteggiamento di cautela come dimostrato dai messaggi “lei deve capire l'inevitabile distacco” dice con messaggio all'amico e tale assunto riportato in sentenza non è stato contestato;
il Giudice non ha rilevato nella valutazione della crisi matrimoniale la dipendenza alcolica del marito, fatto pacifico, ammesso e certificato e ciò dovrà essere valutato anche perché richiamato dall'appellante; la Cassazione ha stabilito che privilegiare l'alcolismo alla vita familiare costituisce violazione dei doveri coniugali;
condotte prevaricatorie, mancanza di rispetto, negazione del ruolo lavorativo;
la violazione dell'obbligo della coabitazione è provato e non è stato provato il fatto giustificativo;
la violazione dell'obbligo di assistenza morale e materiale è data dal fatto che la moglie è sempre dipesa economicamente dal marito, il quale in un messaggio vocale (doc 14) le diceva che non le pagina 5 di 10 avrebbe fatto mai mancare niente;
da gennaio 2021 non le ha più corrisposto nulla e l'ha lasciata sola con un madre invalida al 100% e sei animali domestici e non ha ottemperato ai provvedimenti provvisori in modo spontaneo e ciò vale anche se l'inadempimento si è prodotto dopo l'inizio della causa come scritto a pag 8 e 9 della sentenza, capo che non viene contestato in appello;
il marito ha fatto di tutto per farle lasciare la casa coniugale (staccato l'acqua potabile, non pagare il rinnovo dell'assicurazione dell'auto).
Quanto all'assegno viene impugnato solo il quantum;
inammissibili le contestazioni ove si censura al Tribunale di non aver correttamente valutato il presupposto per il riconoscimento dell'assegno. Sul quantum: lei ora e da settembre 2023 vive in un simil rudere in cui è riuscita ad allestire un bagno e una camera da letto;
ha una casa in Moldavia pagata 10.000,00 dollari il 4.1.2022 che oggi è in stato di abbandono;
vive unicamente con il contributo versato dal marito;
il marito prima del deposito del ricorso di primo grado era proprietario di 20 immobili in provincia di Pavia e in Milano e di un c/c personale di € 110.000,00; dopo i provvedimenti presidenziali ha cominciato a vendere alcuni immobili ovvero 5 immobili e le sue disponibilità liquide non potevano essere inferiori a € 600.000,00 (€ 110.000,00 + € 230.000 e € 250.000,00 di vendita di case); dopo il marzo 2023 la sua pensione è aumentata ad € 2000,00; da estratto conto 2023 non emergono gli accrediti per le vendite immobiliari del maggio e CP_3 settembre 2022 per circa € 500.000,00 e quindi va dedotto che abbia anche altri conti correnti;
a fine anno 2023 le sue proprietà rimaste mantenevano un valore di circa euro 2.000.000; tutti i versamenti fatti da alla società vengono qualificati come finanziamento soci;
la mancata Pt_1 Parte_5 produzione dei bilanci della società non rende possibile provare l'insorgere delle cause di difficoltà. Da dopo la sentenza di separazione il ha venduto un altro immobile di Milano al prezzo di € Pt_1
178.000 il 16.10.2024. La motivazione resa in sentenza sul quantum è corretta. Parte resistente nelle conclusioni in primo grado ha chiesto di nulla dovere alla moglie, a nulla valendo che nell'atto introduttivo abbia reso disponibilità a darne 1000,00 anche considerato che ora fa appello per contestate la somma. La decisione sulle spese ha tenuto conto anche dei due procedimenti sub per modifica, tutti accolti.
All'udienza del 4 marzo 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ex art 127 ter cpc in forza di decreto di questa Corte del 28.11.2024, verificato il deposito di Note scritte da parte di entrambe le parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rigetta le istanze istruttorie riproposte da parte Appellata ritenuta la causa ben istruita in primo grado ed il fascicolo completo di quanto occorre per pervenire alla decisione.
Nel merito l'appello è fondato nei limiti che seguono.
In riferimento alla dichiarazione di addebito pronunciata dal Tribunale di Pavia in capo al marito sig.
la Corte valuta nel caso di specie la insussistenza di violazione dei doveri matrimoniali ex art Pt_1
143 c.c. da parte dello stesso utili a costituire presupposto per l'applicazione dell'art 151 co. 2 c.c. in conformità ai principi fissati di legittimità:
pagina 6 di 10 Cassazione civile sez. I, 07/08/2024, n.22291 “In tema di separazione, grava sulla parte che richieda
l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà, con la precisazione che l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo”
Il materiale probatorio acquisito agli atti non esprime contenuti sufficienti per poter addivenire ad un accertamento a carico del sig. della violazione dell'obbligo di fedeltà, in quanto i documenti Pt_1 prodotti da parte ora appellata costituiti dagli screenshot di alcuni messaggi Whatsapp dell'estate 2019 tra il sig. e un amico con cui l'appellante chiede aiuto all'amico di “coprirlo” con la moglie, Pt_1
qualora gli avesse chiesto notizie del marito, in quanto intenzionato a trascorrere un fine settimana fuori
F e parla di “distacco dalla moglie”. Tali messaggi oltre alla ricevuta per il Parte_3
medesimo periodo di una prenotazione di una camera doppia non possono bastare per attestare l'infedeltà del marito in modo certo e ancor più come infedeltà connessa causalmente con l'inizio della crisi coniugale.
La sig.ra ora parte appellata aveva allegato nel ricorso introduttivo in primo grado che la CP_1
relazione con il marito era stata buona fino al 2015, per poi deteriorarsi con i sopraggiunti problemi cardiaci del marito che hanno ridotto la sua capacità lavorativa ed ancora con per la sua dipendenza alcolica. La fotografia della situazione coniugale esposta da parte ricorrente in primo grado, con il ricorso depositato il 19 ottobre 2021, ben due anni dopo la allegata vicenda del week-end del marito con l'amica, evidenzia il logorarsi della relazione fin dal 2015 e, pertanto, questo fatto non si pone in nesso causale diretto con l'insorgere della crisi coniugale.
Con il matrimonio in crisi dal 2015 il sig. nel gennaio 2021 la lasciato il domicilio coniugale, Pt_1
senza che tale iniziativa possa qualificarsi come violazione del dovere di coabitazione, anche considerato che la moglie ha depositato il ricorso nell'ottobre 2019 e, pertanto, non come reazione diretta al trasferimento del marito in altra diversa abitazione.
pagina 7 di 10 Il sig. non può vedersi contestata la violazione dell'obbligo di assistenza morale e materiale Pt_1 nei confronti della moglie per non aver pagato un'unica mensilità di € 650,00 come disposto con ordinanza del 11.4.2022. Infatti, nel frattempo ha lasciato che la moglie continuasse a vivere nella casa coniugale insieme alla propria madre, abitazione rilasciata ad ottobre 2023, continuando a sostenere il costo delle utenze, lasciando a disposizione della moglie la somma di € 25.000, somma che la moglie il
24.1.2021 si era trasferita su un proprio conto corrente e da cui avrebbe potuto attingere per i propri bisogni oltre ad una autovettura intestata ad una sua società.
Va, pertanto, osservato che il sig. anche dopo il suo trasferimento dalla casa coniugale ha Pt_1
continuato a provvedere al sostentamento della moglie.
La Corte condivide la decisione assunta dal Tribunale di Pavia che ha accertato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento a favore della sig.ra dell'assegno di concorso al Controparte_1 proprio mantenimento a carico del marito che ha quantificato in € 1000,00 mensili, osservando che per valutare la relativa domanda, anche in punto quantum, bisogna procedere per passaggi conseguenziali, il primo dei quali è l'accertamento del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservare tale tenore di vita, indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo, si deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione, con l'ulteriore precisazione che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti da ciascuno, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali di ciascun coniuge, applicazione del principio di diritto fissato dalla Suprema Corte fra cui infra:
Cassazione civile sez. I, 12/12/2023, n.34728 “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 del Cc, l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori
pagina 8 di 10 risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere consapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconciliazione bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciuto - se riconosciuto - sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita”.
Cassazione civile sez. I, 20/06/2023, n.17545 “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale”.
Nel caso di specie sussiste tra le parti una sproporzione reddituale considerato che:
la sig.ra è priva di reddito e vive con il contributo del marito;
nel corso della relazione CP_1 matrimoniale non ha mai lavorato se non coadiuvando il marito nell'attività relativa alla società di architettura di cui è socia al 1%.; da settembre 2023 vive in un simil rudere in cui è riuscita ad allestire un bagno e una camera da letto;
ha una casa in Moldavia pagata 10.000,00 dollari il 4.1.2022 che oggi
è in stato di abbandono;
il marito sig. percepisce una pensione da invalidità di € ad € 2.000 mensili, i suoi redditi 2024 Pt_1 per il 2023 complessivi ammontano ad € 20.924; è tuttora proprietario di diverse unità immobiliari messi a reddito risultando corrisposta la cedolare secca e nel 2023 risultava avere sul conto corrente €
120.000,00. Pertanto, le sue risorse appaiono ancora rilevanti nonostante la intervenuta crisi finanziaria della società per la quale è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale nel febbraio Parte_5
2025.
La motivazione resa in sentenza dal Tribunale di Pavia sul quantum è corretta.
Stante il paziale accoglimento dell'appello la sentenza di primo grado va riformata anche in punto spese di lite, dovendo il giudice dell'appello procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali in conformità a quanto disposto dalla Suprema Corte come infra riportato:
Cassazione civile sez. II, 23/02/2022, n. 5890 "Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte
la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata,
ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente
l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione
delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza
pagina 9 di 10 impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza
abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione".
Stante l'esito del presente procedimento la Corte in esito alla reciproca soccombenza delle parti,
dispone ex art 92 cpc la compensazione delle spese legali del presente per entrambi i gradi di giudizio
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, nel giudizio di appello promosso da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1305/2024 – emessa nella causa civile n.
[...]
5142/2021 R.G. il 24.9.2024, depositata il 30.9.2024, avente ad oggetto domanda di separazione giudiziale coniugi, così dispone:
1)revoca la dichiarazione di addebito in capo al marito;
Parte_1
2)conferma nel resto la sentenza impugnata;
3)compensa tra le parti le spese di lite del primo e secondo grado di giudizio;
Così deciso nella Camera di Consiglio del 4 marzo 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente dott.ssa Antonella Giobellina dott.ssa Valentina Paletto
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott.ssa VALENTINA PALETTO - Presidente dott.ssa ANNA FERRARI - Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Giudice ausiliario rel.
con l'intervento del Procuratore Generale
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...]snc, rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
Matteo Soldino del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano via
Bartolozzi 4
APPELLANTE
contro pagina 1 di 10 , nata in [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Donato del Foro di
Vigevano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vigevano via Merula 26
APPELLATA avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1305/2024 – emessa nella causa civile n. 5142/2021 R.G. emessa il 24.9.2024, depositata il 30.9.2024 e notificata il 29.10.2024, avente ad oggetto domanda di separazione coniugi.
Parte appellante ha precisatole seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.Corte di Appello, in parziale modifica della sentenza emessa dal Tribunale di Pavia, così giudicare:
1)dichiarare la separazione personale dei coniugi senza addebito al marito;
2)rideterminare l'assegno di mantenimento nella misura ritenuta di giustizia;
3)condannare controparte al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio o in subordine dichiararle integralmente compensate”
Parte appellata ha precisato le seguenti conclusioni:
“Respingere l'appello proposto da in quanto inammissibile e Parte_1
comunque infondato in fatto e in diritto;
per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Pavia n.1305/2024; in via istruttoria: autorizzare l'esponente ad effettuare nei confronti di l'Accesso alla Parte_1
Banca Dati dell'Agenzia delle Entrate, nonché disporre indagine della Polizia Tributaria in relazione al patrimonio mobiliare ed immobiliare del ricorrente, compresi i movimenti di denaro;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”
Il Procuratore Generale ha dichiarato che non vi è interesse a concludere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 10 Con appello iscritto a ruolo il 26.11.2024 il sig. ha impugnato la Parte_1
sentenza del Tribunale di Pavia n. 1305/2024 – emessa il 24.9.2024 nella causa civile n. 5142/2021
R.G., depositata il 30.9.2024 e notificata il 29.10.2024, avente ad oggetto domanda di separazione coniugi proposta da contro . Controparte_1 Parte_1
Con il proposto ricorso chiedeva: dichiararsi la separazione con addebito al marito;
Controparte_1 un contributo al proprio mantenimento di € 3.000 mensili;
l'assegnazione temporanea della casa coniugale per il tempo necessario a trovarne una nuova idonea ad ospitare Lei con la madre invalida.
Contestava al marito di averle impedito di esercitare la professione di architetto e che di fatto aveva sempre lavorato nella sua Impresa Edile, che aveva prodotto utili anche per poter acquistare diversi immobili intestati solo al marito;
che non aveva mai avuto disponibilità di operare sul conto corrente e che aveva dovuto sempre rivolgersi al marito per ogni necessità; che era violento verbalmente e offensivo e lamentava che le problematiche familiari erano in sorte a seguito dei suoi problemi cardiaci ed aggravate da una asserita dipendenza alcolica e relazione extraconiugale.
ha aderito alla domanda di separazione con richiesta di addebito alla moglie;
di Parte_1 assegnazione della casa coniugale;
di nessun assegno di mantenimento alla moglie;
ha sostenuto che era la moglie ad essere ossessiva e controllante e che l'aveva ripetutamente respinto fisicamente con cessazione di alcun rapporto intimo;
di essere in precarie condizioni di salute e percettore di assegno di invalidità; ha lamentato di aver patito di un grosso disagio con dannose ripercussioni sul proprio equilibrio psicofisico che lo avevano portato ad allontanarsi dalla casa familiare;
che nel 2021 la moglie sottraeva dal conto corrente somme;
lui ora è rientrato nella casa coniugale nella quale ha riscontrato diversi beni mancanti, fatti per cui è stata sporta querela per appropriazione indebita in data 29.12.2023.
Il Tribunale di Pavia: all'udienza presidenziale del 31.2.2022, in considerazione della permanenza della moglie nella casa familiare, ha posto a carico del marito la somma mensile di 650,00 quale contributo al mantenimento della moglie.
In corso di causa con procedimento ex art 709 co.4 cpc il Tribunale in accoglimento del ricorso della moglie, che aveva lamentato l'omesso versamento dell'assegno, disponeva il pagamento diretto da parte dell'Ente erogatore della pensione Parte_2 In corso di causa veniva presentato dalla moglie altro ricorso ex art 709 co.
4. cpc adducendo l'elemento nuovo dell'avvenuto suo trasferimento in altra abitazione e il Tribunale aumentava il suo assegno a € 900 mensili. Nelle more della causa di separazione coniugi la sig.ra introitava avanti al Tribunale di Pavia CP_1 un'altra causa per rivendicare il pagamento di € 650.000 a fronte della sua attività lavorativa di natura subordinata a favore del marito e la causa è in corso con udienza istruttoria fissata al 2.4.2025.
In via definitiva il Tribunale di Pavia ha: accolto la domanda di separazione e la domanda di addebito della moglie a carico del marito;
ha posto a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie l'assegno di concorso al suo mantenimento pari alla somma di € 1.000,00 mensili rivalutabile annualmente ai sensi dell'Istat; con condanna del marito alle spese di lite quantificate in € 6.800,00 oltre accessori.
pagina 3 di 10 Quanto all'addebito ha ritenuto sussistere a carico del marito: la violazione dell'obbligo di fedeltà ex art 143 co.2 c.c. per una relazione extraconiugale iniziata nell'estate 2019 e tuttora in essere, provata da screenshot di alcuni messaggi Whatsapp tra il e Pt_1 Pa un amico con cui, intenzionato a trascorrere un fine settimana fuori porta con la signora chiede all'amico di “coprirlo” qualora la moglie lo avesse contattato per chiedere notizie sul marito;
con gli stessi messaggi il comunica all'amico il “distacco” dalla moglie e tale ammissione comprova il Pt_1 nesso causale diretto tra la relazione extraconiugale e il mutare in senso peggiorativo del rapporto coniugale;
inoltre vi è fattura di una camera doppia prenotata per due notti, soluzione poco confacente per una vacanza con una amica;
la violazione dell'obbligo di coabitazione: ha lasciato la casa nel gennaio 2021, molti mesi prima che la moglie depositasse il ricorso per separazione in data19.10.2021 e parte resistente non ha addotto alcuna giustificazione di natura giustificabile come giusta causa ed ha implicitamente ammesso di risiedere in una abitazione diversa da quella coniugale in particolare in un immobile di proprietà dello stesso sito in Milano;
la violazione dell'obbligo di assistenza morale e materiale per non aver corrisposto la somma di € 650 mensile disposta con Ordinanza 11.4.2022 cosicchè la moglie doveva presentare un nuovo ricorso l'8.6.2022 per chiedere l'ordine di pagamento diretto a INARCASSA.
Quanto all'assegno di contributo al mantenimento moglie il Tribunale di Pavia ha accertato: la differenza retributiva e la disponibilità economiche delle parti: lei è priva di reddito e non dispone di altre forme di sostegno economico;
non ha potuto esercitare la professione di Architetto perché il suo titolo non è mai stato legalizzato in Italia;
è stato provato documentalmente che ha sempre coadiuvato il marito nella attività di cui alla società di architettura di cui Lei è socia al 1% mentre il marito è socio al 99%; lei ha un immobile in Moldavia;
il marito dispone di pensione di invalidità di € 1400 mensili;
percepisce canoni di affitto di immobili e il fatto che siano cessate le locazioni non rileva perché sono immobili suoi non occupati che possono essere anche venduti;
seppur invalido continua a esercitare la professione di architetto sia in proprio che come socio della società che si occupa di ristrutturazione immobili (circostanza provata dal pagamento alle maestranze); seppur in diminuzione risultano redditi positivi: sul conto corrente il saldo nel 2023 di € 120.000,00; ha un ingente patrimonio immobiliare;
il matrimonio ha avuto durata ventennale, con comprovato tenore di vita dato dal luogo in cui è sita la casa coniugale molto grande con arredi di valori e il fatto che per anni a sue spese il marito ha ospitato la suocera.
Ha proposto appello per chiedere la revoca della dichiarazione di Parte_4 addebito;
la rideterminazione dell'assegno di mantenimento;
la condanna della moglie alle spese di lite di entrambi i gradi o in via subordinata interamente compensate e contesta al Tribunale che: non è stata provata l'infedeltà coniugale del marito a partire dal 2019: la signora in questione è una amica storica del dal 1976, che la signora conosce personalmente, la quale vive a Pt_1 CP_2
Castefranco Veneto a 400 Km di distanza;
i messaggi prodotti e la fattura di una camera doppia non possono dimostrare infedeltà; il fatto che lui non abbia detto alla moglie che andava a trovare l'amica, reduce da un intervento chirurgico, è stato determinato dalla volontà di non farla inutilmente ingelosire;
non vi è niente di male se due amici dormono nella medesima camera;
in ogni caso nel 2019 la crisi coniugale era già ampiamente in atto a partire dal 2015 come dichiarato dalla stessa nel CP_1 ricorso introduttivo, ivi compreso il distacco intimo di cui l'appellante parla in un messaggio whatapp con un amico;
pagina 4 di 10 non ha violato l'obbligo di coabitazione: ha lasciato la casa ad inizio 2021 per proteggersi la salute di fatto molto precaria e per non essere sottoposto ad ulteriori motivi di stress perché la moglie imponeva le condizioni per la separazione minacciandolo di denunciarlo per violenza psichica, diffamarlo per alcolismo, intentargli una causa di lavoro;
l'allontanamento è stata la conseguenza e non la causa della separazione per intollerabilità della convivenza;
non vi è violazione dell'obbligo di assistenza morale e materiale: il Tribunale l'ha ritenuto sussistere perché lui non aveva pagato una mensilità di assegno di € 650,00, senza considerare che nel corso del matrimonio è stato molto generoso e ha lasciato moglie e suocera nella casa coniugale fino ad ottobre
2023 pagando tutte le utenze;
il ha subito da parte della moglie prelievi di somme poi restituite Pt_1 tranne la somma di € 25.000 del 14.1.2021 che decise di non pretendere in restituzione per lasciare a disposizione della moglie una provvista in attesa della definizione dei rapporti patrimoniali, somma da cui avrebbe potuto trarre la somma di € 650,00 mensili;
le ha lasciato anche una autovettura sobbarcandosene i costi;
quanto all'importo dell'assegno per la moglie ne viene contestata l'eccessività, in quanto: non è stato dimostrato un particolare tenore di vita;
dopo tre anni dalla separazione la moglie non ha cercato un lavoro tranne una tardiva iscrizione alle liste di collocamento in data 12.5.2022 e l'iscrizione ad un solo corso di formazione in data 14.7.2023; non si è attivata per far percepire alla madre la pensione di invalidità e/o accompagnamento come aveva osservato il Tribunale con ordinanza
11.4.2022; non ha legalizzato il suo titolo di studio in Italia;
ha età adeguata, titolo di studio che può legalizzare e piena capacità lavorativa e organizzativa;
la somma di € 1000 mensili è troppa;
lui ha avuto un calo di rendimenti da dopo la pandemia ed ha in atto una grave posizione debitoria;
ora non ha più alcun reddito, percepisce una pensione di invalidità di € 1887 mensile lorda e netta € 1400,00; pagata la moglie gliene restano 350,00 con cui deve pagare l'affitto di € 850 comprensivi di spese condominiali per la casa di Milano via Teramo 24. Quanto alle subite spese di lite sostiene che il Tribunale non abbia considerato che fin dalla sua costituzione in giudizio lui si era reso disponibile a riconoscere alla moglie per il suo mantenimento € 1000 mensili, ma questo prima del suo peggioramento economico;
non ha perso su tutto e la causa avrebbe potuto essere conciliata ma la moglie non ha voluto. In data 17.2.2025 ha prodotto la dichiarazione redditi 2024 con reddito complessivo € 15.672
Si è costituita il 4.2.2025 per contestare l'appello e chiedere la conferma della Controparte_1 sentenza appellata e autorizzarla all'accesso presso l'AE, nonchè indagini tributarie.
Sostiene che: vi è la prova del tradimento messo in essere con atteggiamento di cautela come dimostrato dai messaggi “lei deve capire l'inevitabile distacco” dice con messaggio all'amico e tale assunto riportato in sentenza non è stato contestato;
il Giudice non ha rilevato nella valutazione della crisi matrimoniale la dipendenza alcolica del marito, fatto pacifico, ammesso e certificato e ciò dovrà essere valutato anche perché richiamato dall'appellante; la Cassazione ha stabilito che privilegiare l'alcolismo alla vita familiare costituisce violazione dei doveri coniugali;
condotte prevaricatorie, mancanza di rispetto, negazione del ruolo lavorativo;
la violazione dell'obbligo della coabitazione è provato e non è stato provato il fatto giustificativo;
la violazione dell'obbligo di assistenza morale e materiale è data dal fatto che la moglie è sempre dipesa economicamente dal marito, il quale in un messaggio vocale (doc 14) le diceva che non le pagina 5 di 10 avrebbe fatto mai mancare niente;
da gennaio 2021 non le ha più corrisposto nulla e l'ha lasciata sola con un madre invalida al 100% e sei animali domestici e non ha ottemperato ai provvedimenti provvisori in modo spontaneo e ciò vale anche se l'inadempimento si è prodotto dopo l'inizio della causa come scritto a pag 8 e 9 della sentenza, capo che non viene contestato in appello;
il marito ha fatto di tutto per farle lasciare la casa coniugale (staccato l'acqua potabile, non pagare il rinnovo dell'assicurazione dell'auto).
Quanto all'assegno viene impugnato solo il quantum;
inammissibili le contestazioni ove si censura al Tribunale di non aver correttamente valutato il presupposto per il riconoscimento dell'assegno. Sul quantum: lei ora e da settembre 2023 vive in un simil rudere in cui è riuscita ad allestire un bagno e una camera da letto;
ha una casa in Moldavia pagata 10.000,00 dollari il 4.1.2022 che oggi è in stato di abbandono;
vive unicamente con il contributo versato dal marito;
il marito prima del deposito del ricorso di primo grado era proprietario di 20 immobili in provincia di Pavia e in Milano e di un c/c personale di € 110.000,00; dopo i provvedimenti presidenziali ha cominciato a vendere alcuni immobili ovvero 5 immobili e le sue disponibilità liquide non potevano essere inferiori a € 600.000,00 (€ 110.000,00 + € 230.000 e € 250.000,00 di vendita di case); dopo il marzo 2023 la sua pensione è aumentata ad € 2000,00; da estratto conto 2023 non emergono gli accrediti per le vendite immobiliari del maggio e CP_3 settembre 2022 per circa € 500.000,00 e quindi va dedotto che abbia anche altri conti correnti;
a fine anno 2023 le sue proprietà rimaste mantenevano un valore di circa euro 2.000.000; tutti i versamenti fatti da alla società vengono qualificati come finanziamento soci;
la mancata Pt_1 Parte_5 produzione dei bilanci della società non rende possibile provare l'insorgere delle cause di difficoltà. Da dopo la sentenza di separazione il ha venduto un altro immobile di Milano al prezzo di € Pt_1
178.000 il 16.10.2024. La motivazione resa in sentenza sul quantum è corretta. Parte resistente nelle conclusioni in primo grado ha chiesto di nulla dovere alla moglie, a nulla valendo che nell'atto introduttivo abbia reso disponibilità a darne 1000,00 anche considerato che ora fa appello per contestate la somma. La decisione sulle spese ha tenuto conto anche dei due procedimenti sub per modifica, tutti accolti.
All'udienza del 4 marzo 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ex art 127 ter cpc in forza di decreto di questa Corte del 28.11.2024, verificato il deposito di Note scritte da parte di entrambe le parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rigetta le istanze istruttorie riproposte da parte Appellata ritenuta la causa ben istruita in primo grado ed il fascicolo completo di quanto occorre per pervenire alla decisione.
Nel merito l'appello è fondato nei limiti che seguono.
In riferimento alla dichiarazione di addebito pronunciata dal Tribunale di Pavia in capo al marito sig.
la Corte valuta nel caso di specie la insussistenza di violazione dei doveri matrimoniali ex art Pt_1
143 c.c. da parte dello stesso utili a costituire presupposto per l'applicazione dell'art 151 co. 2 c.c. in conformità ai principi fissati di legittimità:
pagina 6 di 10 Cassazione civile sez. I, 07/08/2024, n.22291 “In tema di separazione, grava sulla parte che richieda
l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà, con la precisazione che l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo”
Il materiale probatorio acquisito agli atti non esprime contenuti sufficienti per poter addivenire ad un accertamento a carico del sig. della violazione dell'obbligo di fedeltà, in quanto i documenti Pt_1 prodotti da parte ora appellata costituiti dagli screenshot di alcuni messaggi Whatsapp dell'estate 2019 tra il sig. e un amico con cui l'appellante chiede aiuto all'amico di “coprirlo” con la moglie, Pt_1
qualora gli avesse chiesto notizie del marito, in quanto intenzionato a trascorrere un fine settimana fuori
F e parla di “distacco dalla moglie”. Tali messaggi oltre alla ricevuta per il Parte_3
medesimo periodo di una prenotazione di una camera doppia non possono bastare per attestare l'infedeltà del marito in modo certo e ancor più come infedeltà connessa causalmente con l'inizio della crisi coniugale.
La sig.ra ora parte appellata aveva allegato nel ricorso introduttivo in primo grado che la CP_1
relazione con il marito era stata buona fino al 2015, per poi deteriorarsi con i sopraggiunti problemi cardiaci del marito che hanno ridotto la sua capacità lavorativa ed ancora con per la sua dipendenza alcolica. La fotografia della situazione coniugale esposta da parte ricorrente in primo grado, con il ricorso depositato il 19 ottobre 2021, ben due anni dopo la allegata vicenda del week-end del marito con l'amica, evidenzia il logorarsi della relazione fin dal 2015 e, pertanto, questo fatto non si pone in nesso causale diretto con l'insorgere della crisi coniugale.
Con il matrimonio in crisi dal 2015 il sig. nel gennaio 2021 la lasciato il domicilio coniugale, Pt_1
senza che tale iniziativa possa qualificarsi come violazione del dovere di coabitazione, anche considerato che la moglie ha depositato il ricorso nell'ottobre 2019 e, pertanto, non come reazione diretta al trasferimento del marito in altra diversa abitazione.
pagina 7 di 10 Il sig. non può vedersi contestata la violazione dell'obbligo di assistenza morale e materiale Pt_1 nei confronti della moglie per non aver pagato un'unica mensilità di € 650,00 come disposto con ordinanza del 11.4.2022. Infatti, nel frattempo ha lasciato che la moglie continuasse a vivere nella casa coniugale insieme alla propria madre, abitazione rilasciata ad ottobre 2023, continuando a sostenere il costo delle utenze, lasciando a disposizione della moglie la somma di € 25.000, somma che la moglie il
24.1.2021 si era trasferita su un proprio conto corrente e da cui avrebbe potuto attingere per i propri bisogni oltre ad una autovettura intestata ad una sua società.
Va, pertanto, osservato che il sig. anche dopo il suo trasferimento dalla casa coniugale ha Pt_1
continuato a provvedere al sostentamento della moglie.
La Corte condivide la decisione assunta dal Tribunale di Pavia che ha accertato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento a favore della sig.ra dell'assegno di concorso al Controparte_1 proprio mantenimento a carico del marito che ha quantificato in € 1000,00 mensili, osservando che per valutare la relativa domanda, anche in punto quantum, bisogna procedere per passaggi conseguenziali, il primo dei quali è l'accertamento del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservare tale tenore di vita, indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo, si deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione, con l'ulteriore precisazione che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti da ciascuno, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali di ciascun coniuge, applicazione del principio di diritto fissato dalla Suprema Corte fra cui infra:
Cassazione civile sez. I, 12/12/2023, n.34728 “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 del Cc, l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori
pagina 8 di 10 risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere consapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconciliazione bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciuto - se riconosciuto - sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita”.
Cassazione civile sez. I, 20/06/2023, n.17545 “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale”.
Nel caso di specie sussiste tra le parti una sproporzione reddituale considerato che:
la sig.ra è priva di reddito e vive con il contributo del marito;
nel corso della relazione CP_1 matrimoniale non ha mai lavorato se non coadiuvando il marito nell'attività relativa alla società di architettura di cui è socia al 1%.; da settembre 2023 vive in un simil rudere in cui è riuscita ad allestire un bagno e una camera da letto;
ha una casa in Moldavia pagata 10.000,00 dollari il 4.1.2022 che oggi
è in stato di abbandono;
il marito sig. percepisce una pensione da invalidità di € ad € 2.000 mensili, i suoi redditi 2024 Pt_1 per il 2023 complessivi ammontano ad € 20.924; è tuttora proprietario di diverse unità immobiliari messi a reddito risultando corrisposta la cedolare secca e nel 2023 risultava avere sul conto corrente €
120.000,00. Pertanto, le sue risorse appaiono ancora rilevanti nonostante la intervenuta crisi finanziaria della società per la quale è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale nel febbraio Parte_5
2025.
La motivazione resa in sentenza dal Tribunale di Pavia sul quantum è corretta.
Stante il paziale accoglimento dell'appello la sentenza di primo grado va riformata anche in punto spese di lite, dovendo il giudice dell'appello procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali in conformità a quanto disposto dalla Suprema Corte come infra riportato:
Cassazione civile sez. II, 23/02/2022, n. 5890 "Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte
la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata,
ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente
l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione
delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza
pagina 9 di 10 impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza
abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione".
Stante l'esito del presente procedimento la Corte in esito alla reciproca soccombenza delle parti,
dispone ex art 92 cpc la compensazione delle spese legali del presente per entrambi i gradi di giudizio
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, nel giudizio di appello promosso da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1305/2024 – emessa nella causa civile n.
[...]
5142/2021 R.G. il 24.9.2024, depositata il 30.9.2024, avente ad oggetto domanda di separazione giudiziale coniugi, così dispone:
1)revoca la dichiarazione di addebito in capo al marito;
Parte_1
2)conferma nel resto la sentenza impugnata;
3)compensa tra le parti le spese di lite del primo e secondo grado di giudizio;
Così deciso nella Camera di Consiglio del 4 marzo 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente dott.ssa Antonella Giobellina dott.ssa Valentina Paletto
pagina 10 di 10