TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/07/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1927 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Alda Di Stefano, presso il cui studio a Palermo, via
Giuseppe Alessi n. 25, è elettivamente domiciliato
E
, nata a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Genova, presso il cui studio a Carini (PA),
Piazza della Regione n. 7, è elettivamente domiciliata
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 14/04/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il
19/12/2007 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10/07/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1 • la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 2692/2023 emessa da questo
Tribunale in data 01-05/06/2023, passata in giudicato (cf. attestazione del 20/06/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso congiunto depositato il 14/04/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“1) e continueranno a vivere separati con Controparte_1 Parte_1
l'obbligo del mutuo rispetto.
2) I figli minori (nato a [...] in data [...]) e (nata a Palermo in [...]_2 data 10/02/2012) rimangono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con domiciliazione prevalente presso la madre;
il IG. i vedrà e terrà con se: Pt_1
- ogni mercoledì dalla fine degli impegni pomeridiani al giovedì mattina (ivi incluso il pernottamento) quando li accompagnerà a scuola;
- a fine settimana alterni con la madre dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
- dal 23 al 28 dicembre o dal 29 dicembre al 2 gennaio alternando con la madre il Natale ed il capodanno;
- due settimane non consecutive durante le vacanze scolastiche estive con date da concordarsi per iscritto entro il 30 aprile di ogni anno;
- alternativamente con la madre per tutte le altre festività e segnatamente dal pomeriggio antecedente alla festa al giorno successivo quando li riaccompagnerà alle ore 20,00
- ogni giorno quando preleverà a casa e l'accompagnerà a scuola o al tempo Per_2
d'estate provvedendo, poi, a riprenderla ed accompagnarla a casa ( infatti, è dotato Per_1 di motociclo e si sposta da e per scuola in autonomia).
In tutte queste circostanze il IG. potrà condurre con sé i figli anche fuori città; Pt_1 la stessa cosa potrà fare la IG.ra tenendo esclusivamente con sé e CP_1 Per_1
per periodi della medesima durata e allontanandosi dal luogo abituale di Per_2 residenza senza che a ciò possa frapporre ostacoli il IG. pretendendo di Pt_1 esercitare il proprio diritto di visita. Di ogni spostamento fuori città del minore, comunque, ciascun genitore dovrà fare all'altro apposita comunicazione. Le scelte più importanti per la vita di e dovranno, comunque, essere condivise dai Per_1 Per_2 genitori.
2 3) A titolo di contributo per il mantenimento di e il IG. verserà Per_1 Per_2 Pt_1 mensilmente alla moglie la somma di € 700,00 entro giorni 5 di ogni mese – somma rivalutabile annualmente secondo gli indici istat – oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo adottato dal Tribunale di Palermo. Per patto espresso l'assegno unico continuerà ad essere percepito in via esclusiva dalla IG.ra . CP_1
4) La casa coniugale sita in Palermo, via del Palchetto n. 3, in comproprietà fra i coniugi al 50%, rimarrà assegnata alla IG.ra che la abiterà unitamente ai figli. Le rate CP_1 del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile – e per i quali entrambi sono obbligati al
50% - rimarranno a carico delle odierne parti per metà ciascuno.
5) Essendo entrambi economicamente indipendenti i IGg.ri Parte_2 rinunziano a qualsiasi forma di contribuzione reciproca.
6) I coniugi si scambiano reciproco consenso per il rlascio del passaporto proprio e di ogni altro documento equipollente e/o valido per l'espatrio.
7) Le spese del presente procedimento rimangono a carico dei IGg.ri Controparte_2 per metà ciascuno ma ognuno a tacitare il proprio legale di fiducia.
Sottoscrivendo il presente ricorso gli avv.ti Di Stefano e Genova rinunziano alla solidarietà professionale.
8) Per quanto non espressamente previsto le parti si rimettono alle disposizioni di legge vigenti in materia”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge ed all'interesse della prole minorenne.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 19/12/2007 da , nato a [...] il [...] Parte_1
( ) e , nata a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
( ), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del C.F._2
14/04/2025 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 99, parte II, serie A, dell'anno 2007).
3) Nulla sulle spese.
3 Così deciso a Palermo, nella camera di conIGlio della Sezione I Civile del 10/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1927 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Alda Di Stefano, presso il cui studio a Palermo, via
Giuseppe Alessi n. 25, è elettivamente domiciliato
E
, nata a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Genova, presso il cui studio a Carini (PA),
Piazza della Regione n. 7, è elettivamente domiciliata
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 14/04/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il
19/12/2007 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10/07/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1 • la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 2692/2023 emessa da questo
Tribunale in data 01-05/06/2023, passata in giudicato (cf. attestazione del 20/06/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso congiunto depositato il 14/04/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“1) e continueranno a vivere separati con Controparte_1 Parte_1
l'obbligo del mutuo rispetto.
2) I figli minori (nato a [...] in data [...]) e (nata a Palermo in [...]_2 data 10/02/2012) rimangono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con domiciliazione prevalente presso la madre;
il IG. i vedrà e terrà con se: Pt_1
- ogni mercoledì dalla fine degli impegni pomeridiani al giovedì mattina (ivi incluso il pernottamento) quando li accompagnerà a scuola;
- a fine settimana alterni con la madre dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
- dal 23 al 28 dicembre o dal 29 dicembre al 2 gennaio alternando con la madre il Natale ed il capodanno;
- due settimane non consecutive durante le vacanze scolastiche estive con date da concordarsi per iscritto entro il 30 aprile di ogni anno;
- alternativamente con la madre per tutte le altre festività e segnatamente dal pomeriggio antecedente alla festa al giorno successivo quando li riaccompagnerà alle ore 20,00
- ogni giorno quando preleverà a casa e l'accompagnerà a scuola o al tempo Per_2
d'estate provvedendo, poi, a riprenderla ed accompagnarla a casa ( infatti, è dotato Per_1 di motociclo e si sposta da e per scuola in autonomia).
In tutte queste circostanze il IG. potrà condurre con sé i figli anche fuori città; Pt_1 la stessa cosa potrà fare la IG.ra tenendo esclusivamente con sé e CP_1 Per_1
per periodi della medesima durata e allontanandosi dal luogo abituale di Per_2 residenza senza che a ciò possa frapporre ostacoli il IG. pretendendo di Pt_1 esercitare il proprio diritto di visita. Di ogni spostamento fuori città del minore, comunque, ciascun genitore dovrà fare all'altro apposita comunicazione. Le scelte più importanti per la vita di e dovranno, comunque, essere condivise dai Per_1 Per_2 genitori.
2 3) A titolo di contributo per il mantenimento di e il IG. verserà Per_1 Per_2 Pt_1 mensilmente alla moglie la somma di € 700,00 entro giorni 5 di ogni mese – somma rivalutabile annualmente secondo gli indici istat – oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo adottato dal Tribunale di Palermo. Per patto espresso l'assegno unico continuerà ad essere percepito in via esclusiva dalla IG.ra . CP_1
4) La casa coniugale sita in Palermo, via del Palchetto n. 3, in comproprietà fra i coniugi al 50%, rimarrà assegnata alla IG.ra che la abiterà unitamente ai figli. Le rate CP_1 del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile – e per i quali entrambi sono obbligati al
50% - rimarranno a carico delle odierne parti per metà ciascuno.
5) Essendo entrambi economicamente indipendenti i IGg.ri Parte_2 rinunziano a qualsiasi forma di contribuzione reciproca.
6) I coniugi si scambiano reciproco consenso per il rlascio del passaporto proprio e di ogni altro documento equipollente e/o valido per l'espatrio.
7) Le spese del presente procedimento rimangono a carico dei IGg.ri Controparte_2 per metà ciascuno ma ognuno a tacitare il proprio legale di fiducia.
Sottoscrivendo il presente ricorso gli avv.ti Di Stefano e Genova rinunziano alla solidarietà professionale.
8) Per quanto non espressamente previsto le parti si rimettono alle disposizioni di legge vigenti in materia”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge ed all'interesse della prole minorenne.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 19/12/2007 da , nato a [...] il [...] Parte_1
( ) e , nata a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
( ), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del C.F._2
14/04/2025 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 99, parte II, serie A, dell'anno 2007).
3) Nulla sulle spese.
3 Così deciso a Palermo, nella camera di conIGlio della Sezione I Civile del 10/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
4