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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/10/2025, n. 4806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4806 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3048/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3048/2024 R.G.V.G., avente per oggetto:
“Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in ACIREALE (CT), via Veneto n. 28, presso lo studio dell'avv.
D'GO AZ, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
E DA
nata a [...] in data [...], cod. fisc.: Parte_2
, elettivamente domiciliata in ACIREALE (CT), via Veneto n. 28, C.F._2
presso lo studio dell'avv. D'GO AZ, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero.
1 Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., e , Parte_1 Parte_2
premettendo di avere avuto una convivenza da cui è nata la figlia il 04/08/2020, Persona_1
hanno chiesto congiuntamente di regolamentare le modalità di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minorenne.
All'udienza del 12/09/2024, tenutasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato note scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto, quindi, la causa è stata posta in decisione dinnanzi al Collegio.
Nel merito, il Collegio osserva che le condizioni di cui al ricorso congiunto sono meritevoli di accoglimento.
Va disposto l'affidamento condiviso della figlia minorenne , con collocamento Per_1
presso la madre , alla quale va assegnata la casa familiare. Parte_2
Le modalità del diritto di visita del padre con la figlia minorenne possono essere disposte in conformità all'accordo raggiunto dalle parti;
in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti, vanno disciplinate come in dispositivo.
Il Tribunale rileva che, in base all'accordo raggiunto dalle parti, Parte_1
debba provvedere al mantenimento della figlia minorenne corrispondendo a Per_1
un assegno mensile dell'importo complessivo di Euro 250,00, da Parte_2
versarsi anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo le Linee Guida del
Tribunale di Catania del 2018.
Il Tribunale prende atto che le parti si autorizzano vicendevolmente al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio ed alla richiesta di rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per la figlia minorenne.
2 La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
dispone l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento presso la madre , alla quale assegna la casa familiare;
Parte_2
dispone che il padre possa sempre vedere e tenere con sé la figlia Parte_1
minorenne compatibilmente con le esigenze dell'altro genitore e della figlia stessa (e Per_1
segnatamente di quelle scolastiche), secondo le modalità concordate dalle parti e comunque in mancanza di accordi diversi: ogni martedì e giovedì, dalle ore 15,00, o in alternativa dall'uscita da scuola, alle ore 21,00; a settimane alterne, dall'uscita da scuola del venerdì (o del sabato) alle ore 21,00 della domenica;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale
o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della
Domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
per trenta giorni, dei quali almeno quindici giorni continuativamente, nel periodo estivo;
ad anni alterni il giorno del compleanno;
in modalità alternata le ulteriori festività previste in calendario;
le parti potranno avvalersi anche di videochiamate e strumenti per la videoconferenza;
dispone che contribuisca al mantenimento della figlia minorenne Parte_1
versando a , anticipatamente ed entro il giorno 10 di ogni Per_1 Parte_2
mese, un assegno mensile dell'importo complessivo di Euro 250,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 12 Settembre 2025.
3 Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3048/2024 R.G.V.G., avente per oggetto:
“Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in ACIREALE (CT), via Veneto n. 28, presso lo studio dell'avv.
D'GO AZ, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
E DA
nata a [...] in data [...], cod. fisc.: Parte_2
, elettivamente domiciliata in ACIREALE (CT), via Veneto n. 28, C.F._2
presso lo studio dell'avv. D'GO AZ, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero.
1 Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., e , Parte_1 Parte_2
premettendo di avere avuto una convivenza da cui è nata la figlia il 04/08/2020, Persona_1
hanno chiesto congiuntamente di regolamentare le modalità di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minorenne.
All'udienza del 12/09/2024, tenutasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato note scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto, quindi, la causa è stata posta in decisione dinnanzi al Collegio.
Nel merito, il Collegio osserva che le condizioni di cui al ricorso congiunto sono meritevoli di accoglimento.
Va disposto l'affidamento condiviso della figlia minorenne , con collocamento Per_1
presso la madre , alla quale va assegnata la casa familiare. Parte_2
Le modalità del diritto di visita del padre con la figlia minorenne possono essere disposte in conformità all'accordo raggiunto dalle parti;
in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti, vanno disciplinate come in dispositivo.
Il Tribunale rileva che, in base all'accordo raggiunto dalle parti, Parte_1
debba provvedere al mantenimento della figlia minorenne corrispondendo a Per_1
un assegno mensile dell'importo complessivo di Euro 250,00, da Parte_2
versarsi anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo le Linee Guida del
Tribunale di Catania del 2018.
Il Tribunale prende atto che le parti si autorizzano vicendevolmente al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio ed alla richiesta di rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per la figlia minorenne.
2 La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
dispone l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento presso la madre , alla quale assegna la casa familiare;
Parte_2
dispone che il padre possa sempre vedere e tenere con sé la figlia Parte_1
minorenne compatibilmente con le esigenze dell'altro genitore e della figlia stessa (e Per_1
segnatamente di quelle scolastiche), secondo le modalità concordate dalle parti e comunque in mancanza di accordi diversi: ogni martedì e giovedì, dalle ore 15,00, o in alternativa dall'uscita da scuola, alle ore 21,00; a settimane alterne, dall'uscita da scuola del venerdì (o del sabato) alle ore 21,00 della domenica;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale
o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della
Domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
per trenta giorni, dei quali almeno quindici giorni continuativamente, nel periodo estivo;
ad anni alterni il giorno del compleanno;
in modalità alternata le ulteriori festività previste in calendario;
le parti potranno avvalersi anche di videochiamate e strumenti per la videoconferenza;
dispone che contribuisca al mantenimento della figlia minorenne Parte_1
versando a , anticipatamente ed entro il giorno 10 di ogni Per_1 Parte_2
mese, un assegno mensile dell'importo complessivo di Euro 250,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 12 Settembre 2025.
3 Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
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