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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/05/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3755 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 473 bis 49 e 51 c.p.c. su ricorso proposto congiuntamente da:
(C.F. ) nata a San Cipriano D'Aversa in [...] Parte_1 C.F._1
27.02.1957
E
(C.F ) nato a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati dall'Avv. Carla Gottardi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cumulo separazione e divorzio – Cessazione effetti civili del matrimonio
Le parti in data 24.02.2025 hanno depositato note scritte con le quali chiedono che venga emessa sentenza di divorzio alle condizioni di seguito riportate:
1) Voglia dare atto della già intervenuta sistemazione di ogni rapporto economico- patrimoniale tra i coniugi;
2) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 6 ottobre 1984 matrimonio trascritto presso il comune di San Parte_2
Cipriano d'Aversa con atto n. 56 p. 2 s. anno 1984
3) Ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di San Cipriano d'Aversa di annotare a margine dell'atto di matrimonio l'emananda sentenza.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata. Tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza emessa in data 25.07.2024 dal
Tribunale di Monza e sono trascorsi i termini di legge ex art. 1 legge n. 55/2015 dal deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Nessuna condizione accessoria è stata prevista dalle parti, avendo già regolato ogni questione economico-patrimoniale
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in San Cipriano D'Aversa in data 06.10.1984 (atto n. 56, Parte II, Serie A) del registro Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di San Cipriano D'Aversa);
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di San Cipriano D'Aversa), affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5
e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 24.04.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 473 bis 49 e 51 c.p.c. su ricorso proposto congiuntamente da:
(C.F. ) nata a San Cipriano D'Aversa in [...] Parte_1 C.F._1
27.02.1957
E
(C.F ) nato a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati dall'Avv. Carla Gottardi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cumulo separazione e divorzio – Cessazione effetti civili del matrimonio
Le parti in data 24.02.2025 hanno depositato note scritte con le quali chiedono che venga emessa sentenza di divorzio alle condizioni di seguito riportate:
1) Voglia dare atto della già intervenuta sistemazione di ogni rapporto economico- patrimoniale tra i coniugi;
2) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 6 ottobre 1984 matrimonio trascritto presso il comune di San Parte_2
Cipriano d'Aversa con atto n. 56 p. 2 s. anno 1984
3) Ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di San Cipriano d'Aversa di annotare a margine dell'atto di matrimonio l'emananda sentenza.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata. Tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza emessa in data 25.07.2024 dal
Tribunale di Monza e sono trascorsi i termini di legge ex art. 1 legge n. 55/2015 dal deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Nessuna condizione accessoria è stata prevista dalle parti, avendo già regolato ogni questione economico-patrimoniale
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in San Cipriano D'Aversa in data 06.10.1984 (atto n. 56, Parte II, Serie A) del registro Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di San Cipriano D'Aversa);
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di San Cipriano D'Aversa), affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5
e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 24.04.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti