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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/07/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati: dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice rel. dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1774/2022 R.G. e n. 1774-1/22 R.G. n. 1774-
2/22 R.G. promosso da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dell'avv. Salvatore Mancuso, giusta procura in atti;
attore contro
, nata a [...] P.G. (Me) il 03.05.1981, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Marco Conti Gallenti, giusta procura in atti;
convenuta
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi.
FATTO E DIRITTO
premettendo di avere contratto matrimonio con Parte_1 [...]
in data 14.4.2007- trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di CP_1
Patti, anno 2007, parte I, n.
3 - che dalla loro unione erano nati i figli , il Persona_1
28.6.2007 e , l'1.8.2013 che, successivamente, l'affectio maritalis Persona_2
era venuto meno per reciproche incomprensioni, ha chiesto la pronuncia della
1 separazione personale, l'affidamento congiunto della prole, la regolamentazione del diritto di visita nei confronti dei figli;
lo stesso si è dichiarato disponibile a versare un contributo per il mantenimento della prole di € 300,00 mensili, oltre la quota del 40% per le spese straordinarie da sostenere nei loro confronti.
costituitasi in giudizio, pur non opponendosi alla domanda di Controparte_1
separazione ha chiesto, in via riconvenzionale, la corresponsione dell'assegno di mantenimento in suo favore e, in subordine, il pagamento del canone di locazione della casa coniugale nella quota del 50%, un contributo per il mantenimento della prole e le spese straordinarie a carico della controparte nella quota del 60%.
Il Presidente del Tribunale, con ordinanza depositata in atti, esperito invano il tentativo di conciliazione tra le parti, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti di sua competenza ed ha rimesso il fascicolo dinnanzi al Giudice istruttore previa integrazione degli atti difensivi.
Con provvedimento del 29.6.2023 il Giudice istruttore ha assunto la causa in decisione.
Con sentenza non definitiva n. 730/2023, allegata in atti, è stata disposta la separazione dei coniugi e la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio.
nel corso del presente giudizio ha incardinato due sub Parte_1 procedimenti – di cui ai nn. 1774-1/2022 R.G. e 1774-2/2022 R.G. – chiedendo, con il primo, la modifica dell'ordinanza presidenziale e, in particolare, la riduzione dell'assegno di mantenimento posto a suo carico;
con il secondo, l'autorizzazione all'iscrizione del figlio al DAS ( Persona_2 Controparte_2
) sito nel Comune di Barcellona P.G..
[...]
Con provvedimento depositato in data 15.5.2025 il Giudice ha assunto la causa in decisione con la concessione dei termini dimidiati di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica, riservando di riferire al Collegio, previa trasmissione degli atti al P.M..
Fatta questa premessa e dichiarata con sentenza la separazione giudiziale tra i coniugi, occorre procedere all'esame delle ulteriori domande ivi incluse quelle di cui ai sub-procedimenti iscritti ai nn. 1774-1/2022 e n. 1774-2/2022 R.G..
Preliminarmente con riferimento alle domande aventi ad oggetto l'affidamento della figlia e la regolamentazione del diritto di visita dell'attore nei Persona_1
2 confronti di quest'ultima deve essere dichiarata cessata la materia del contendere avendo la figlia, nelle more del giudizio, raggiunto la maggiore età ed essendo venuto meno il presupposto necessario per statuire sulle relative domande.
In relazione al figlio occorre premettere che il Pubblico Persona_2
Ministero con ricorso depositato il 30.1.2025 ha chiesto la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i coniugi con affidamento ai Servizi Sociali, stante i reiterati conflitti tra le parti e le numerose denunce-querele presentate l'uno ai danni dell'altro alle Autorità competenti.
All'udienza del 26.3.2025, dinnanzi al giudice-delegato, sono comparse le parti personalmente ed il P.M., dott.ssa Ardizzone, la quale nulla ha opposto alla volontà manifestata dalle parti di volersi fare coadiuvare dai Servizi Sociali nell'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore, . Persona_2
Precisato ciò ritiene il Collegio che, sulla base di quanto accertato dai Servizi
Sociali nella relazione a firma della dott.ssa allegata in atti e tenuto conto di CP_3
quanto dichiarato dalle stesse parti all'udienza del 26.3.2025, sia conforme all'interesse del minore disporre l'affidamento ad entrambi i genitori, con domiciliazione privilegiata presso la dimora della madre stante l'età del minore e lo stato di fatto esistente che si è ormai consolidato nel tempo.
Invero, con riferimento all'affido congiunto la Corte di Cassazione ha affermato che “…alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale…”(Cassazione civile, sez. I, 18/06/2008, n. 16593).
Nella fattispecie in esame, considerato che le parti hanno manifestato – per come evidenziato dal P.M. – una eccessiva conflittualità è, tuttavia, necessario dare mandato ai Servizi Sociali competenti per territorio di svolgere, anche tramite figure specializzate, un'attività di supporto, monitoraggio e ausilio nell'esercizio della
3 responsabilità genitoriale sul minore, relazionando al P.M. in caso di criticità che richiedono l'intervento tempestivo dell'Autorità Giudiziaria.
In sede di separazione o di divorzio è noto che il Tribunale stabilisce quale coniuge continuerà a vivere nella casa che un tempo era destinata alla famiglia;
l'assegnazione della casa familiare è finalizzata alla tutela esclusiva della prole e del suo interesse a conservare il proprio habitat familiare.
Come affermato dalla Suprema Corte “Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013 -, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale “ratio” protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione” (Cass. n. 3015/18).
Considerato che il figlio minore vive da tempo presso il domicilio della madre, la casa coniugale deve essere assegnata a tale circostanza, tra Controparte_1
l'altro, non è stata specificamente contestata tra i coniugi.
L'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, Parte_1 nei confronti del figlio minore viene regolamentato nei tempi e secondo le modalità stabilite nel dispositivo - già indicate con l'ordinanza presidenziale in atti - salvo diverso accordo delle parti che tenga conto delle esigenze di , con Persona_2 particolare riguardo a quelle preminenti di carattere scolastico e terapeutico.
Il Collegio, esaminata la documentazione prodotta nel giudizio n. 1774-2/2022
R.G. ed al fine di non destabilizzare le abitudini ed i ritmi di vita del minore, non ritiene utile e opportuno che il figlio intraprenda un nuovo e Persona_2 diverso percorse terapeutico presso il DAS (centro multidisciplinare - psicopedagogico) di Barcellona P.G., per come richiesto dall'attore-Amato.
Sul punto si osserva che sotto il profilo terapeutico appare più utile e conveniente per il minore che quest'ultimo continui ad essere supportato e monitorato dagli specialisti che lo hanno attualmente in cura (dott.ssa e dott.ssa Persona_3
4 , con l'ausilio del Centro di Neuropsichiatria Infantile (NPIA) presso il Persona_4
quale è già seguito.
Invero, non si rinvengono ragioni specifiche e degne di nota per sottoporre il minore a cambiamenti che potrebbero causargli stress emotivo o Persona_2 altre alterazioni psico-fisiche.
Con riferimento all'assegno di mantenimento in favore della prole si osserva quanto segue.
In via preliminare occorre evidenziare che ciascun genitore, ancorché privo di reddito, non può sottrarsi all'obbligo di mantenimento dei figli, dovendosi attivare e fare tutto il possibile per garantire alla prole un idoneo e dignitoso tenore di vita posto che, in tema di mantenimento dei figli minori, la fissazione di una somma a titolo di contributo a carico del genitore non convivente può venire correlata, non tanto ai redditi derivanti dall'attività professionale svolta quanto, piuttosto, ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino.
L'obbligo alla contribuzione permane, dunque, anche per il genitore disoccupato o inoccupato o privo di reddito.
L'art. 147 c.c. indica i doveri genitoriali, disponendo che i figli hanno diritto di essere mantenuti, educati, istruiti e assistiti moralmente dai genitori nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
L'art. 30, comma 1, della Costituzione afferma che “E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”, sancendo che i diritti e gli obblighi dei genitori nei confronti di un figlio sono i medesimi indipendentemente dal fatto che il figlio sia stato concepito da genitori uniti in matrimonio o da genitori non sposati.
I genitori hanno, dunque, l'obbligo nei confronti dei figli di mantenerli a prescindere dalla circostanza che i genitori siano conviventi o dalle vicissitudini dei rapporti personali tra gli stessi.
Secondo la giurisprudenza “L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le
5 necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato
a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza”. (Cass. 16739/20)
In tema di contributo al mantenimento dei figli minori, la Suprema Corte afferma in modo pacifico che “A seguito della separazione dei coniugi o dei conviventi more uxorio, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori” (Cass. Civ., n. 19455/2019).
Il Presidente con l'ordinanza depositata il 30.4.2023, considerate le condizioni reddituali delle parti desumibili dalla documentazione allegata, ha posto a carico dell' l'obbligo di corrispondere alla controparte un assegno mensile di € 500,00 Pt_1
per il mantenimento della prole, oltre la quota del 60% delle spese straordinarie.
L'attore, con il sub-procedimento iscritto al n. 1774 -1/2022 Parte_1
R.G., ha chiesto la modifica dell'ordinanza presidenziale e, in particolare, la riduzione dell'importo dovuto per il mantenimento della prole a causa del sopravvenuto mutamento in peius delle sue condizioni economiche-reddituali.
Orbene ritiene il Collegio che la suddetta domanda non merita accoglimento in quanto non è stata fornita la prova del dedotto e, soprattutto, rilevante peggioramento delle condizioni economiche dell' per fatti e circostanza sopravvenute non Pt_1 dipendenti, cioè, dalla sua volontà; né può considerarsi circostanza sopravvenuta l'acquisto di beni non essenziali per la prole.
Inoltre, ai fini della conferma di quanto già disposto sul punto dal Presidente, con l'ordinanza allegata in atti, assume rilevanza la circostanza che l'attore percepisce il 50% dell'Assegno Unico previsto dallo Stato a sostegno dei genitori con figli a carico.
Consegue che a carico di deve essere confermato l'obbligo di Parte_1 corrispondere , presso il domicilio della entro il giorno 5 di ogni mese, la CP_1
somma di € 500,00 (€ 250,00 in favore di ciascun figlio), a titolo di contributo per il mantenimento della prole, oltre la quota del 60% per le spese straordinarie.
6 Rileva il Collegio che l'importo indicato è stato determinato anche tenuto conto della circostanza che la deve pagare mensilmente il canone di locazione per CP_1 soddisfare l'esigenza abitativa della prole.
Passando ad esaminare la domanda di mantenimento in favore della si CP_1 osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 156 c.c. il Tribunale, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, la cui entità è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo la Corte di Cassazione la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale;
qualora il coniuge richiedente l'assegno versi in una condizione economica deteriore rispetto all'altro e non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio resta attuale il dovere di assistenza materiale tra i coniugi, che presenta una consistenza diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. I,
n. 12196/17; Cass. civ., sez. I, n. 41797/21).
Pertanto, per costante orientamento della giurisprudenza, l'attribuzione dell'assegno di mantenimento presuppone l'assenza di addebito della separazione, la mancanza di mezzi propri sufficienti a garantire la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi.
Orbene, nella fattispecie in esame la convenuta non ha dimostrato - non avendo articolato mezzi istruttori sul punto – “il tenore di vita goduto” in costanza di matrimonio.
In materia la giurisprudenza della Corte Suprema ha affermato che la prova del tenore di vita in costanza di matrimonio rappresenta un elemento rilevante e indispensabile ai fini della determinazione dell'an e del quantum dell'assegno.
Con una recente pronuncia ha precisato che “In tema di separazione dei coniugi, la quantificazione dell'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve tener conto, quale indispensabile parametro di
7 riferimento, del tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza, da accertarsi non solo in base ai redditi emergenti dalla documentazione fiscale prodotta, ma anche ad altri elementi apprezzabili in termini economici, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, immobiliare o mobiliare;
lo stile di vita particolarmente agiato e lussuoso” (Cass. n. 32349/24).
Ed ancora, in termini conformi, con un'altra pronuncia la giurisprudenza ha affermato “ln tema di separazione personale dei coniugi, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e dei figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, occorre accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale a prescindere dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali godute”
(Cass. 22616/22).
Con un'altra pronuncia si è affermato che “Per il sorgere del diritto all'assegno di mantenimento in favore del coniuge non addebitante la separazione, è necessario che il coniuge richiedente non abbia redditi adeguati a mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio e che vi sia una disparità economica tra le parti. Inoltre,
è essenziale valutare il tenore di vita matrimoniale come parametro di riferimento per determinare l'adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente e la sua capacità lavorativa” (Cass. n. 11494/24).
Sempre in tema di mantenimento dei coniugi, questo Tribunale rileva, inoltre, che la Corte di Cassazione ha statuito che “In tema di separazione personale di coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica: con l'avvertenza, però, che l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita” (Cass. Civ.,
Sez. I, 13 Gennaio 2017, n. 789).
Nel caso di specie, in mancanza di elementi probatori rilevanti e tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla stessa all'udienza presidenziale, il Collegio CP_1
ritiene che la convenuta sia un soggetto abile al lavoro per l'età e per le condizioni di
8 salute di cui gode e, quindi, può agevolmente provvedere al proprio sostentamento autonomamente, pertanto, la domanda di mantenimento deve esse rigettata.
Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza delle parti, sono interamente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciandosi nel giudizio iscritto al n. 1774/2022 R.G., così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle domande aventi ad oggetto l'affidamento della figlia ed il diritto di visita Persona_1 di in favore della stessa;
Pt_1
2. affida il minore ad entrambi i genitori in maniera Persona_2
condivisa, dando mandato ai Servizi Sociali competenti per territorio di svolgere, anche tramite figure specializzate, un'attività di supporto, monitoraggio e ausilio nell'esercizio della responsabilità genitoriale, relazionando al P.M. in caso di criticità che richiedono l'intervento tempestivo dell'Autorità Giudiziaria;
3. colloca il minore presso la casa materna;
Persona_2
4. assegna la casa coniugale a Controparte_1
5. regolamenta l'esercizio del diritto di visita del padre nei confronti del figlio come segue: due giorni a settimana dall'uscita da scuola alle ore 19,00 (dalle 17,00 alle
21,00 nei mesi di luglio ed agosto) da concordare preventivamente con la madre (e, in mancanza di accordo, il martedì e mercoledì), nonché, a settimane alterne, dalle ore 13,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica, salvo diverso accordo da stabilire preventivamente tenendo conto delle esigenze dei minori;
per due giorni consecutivi, dal sabato pomeriggio alla domenica sera, ogni due settimane;
il padre riaccompagnerà i figli presso la madre entro le ore 19:00 della domenica, così da consentire il mantenimento delle abitudini dei minori ed il riposo serale in vista della ripresa, il giorno successivo, delle lezioni scolastiche;
tenuto conto delle eventuali esigenze di lavoro del padre e della peculiarità della sua mansione lavorativa, oltre che di quelle dei minori (a titolo meramente
9 esemplificativo, impegni scolastici, sportivi, ricorrenze, compleanni, etc.)
i giorni nei quali il padre potrà avere i figli con sé potranno essere modificati, di comune accordo.
- per un periodo di sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie in modo da consentire al padre di poter trascorrere con i figli minorenni, alternativamente, un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di Capodanno, da concordare preventivamente entro il 31 ottobre di ogni anno oppure, in difetto, dal 23 al 30 dicembre il primo anno e dal 30 dicembre al 5 gennaio il secondo anno;
- durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo, sempreché il predetto regime delle festività natalizie e pasquali non si riveli, nella sua attuazione concreta, incompatibile con le esigenze di qualsiasi altra natura dei minori;
- il giorno del compleanno dei minori alternativamente a pranzo o a cena;
- il giorno del compleanno del padre dalle ore 16,00 alle ore 20,00.
- entrambi i genitori avranno cura che, previa comunicazione da darsi con almeno tre giorni di anticipo, i figli possano essere presenti alle varie festività familiari dell'uno e dell'altro ramo parentale;
- durante le vacanze estive per un periodo di quindici giorni nell'arco di tempo pur esso da concordare preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno, tenendo sempre conto delle esigenze del minore, oppure, in difetto, dall'1 al 15 agosto di un anno e dal 16 al 31 luglio dell'anno successivo, con sospensione, per analogo periodo, del diritto di visita del padre;
6. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 [...]
un assegno mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) a CP_1 titolo di contributo per il mantenimento della prole, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, presso il domicilio di o, Controparte_1 in alternativa, con diversa modalità da concordare tra le parti, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie;
7. rigetta la domanda di avente ad oggetto la Controparte_1 corresponsione dell' assegno di mantenimento;
10 8. rigetta i ricorsi avanzati da nei sub procedimenti n.1774- Parte_1
1/22 R.G. e n. 1774-2/22 R.G.;
9. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 12.7.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
11
IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati: dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice rel. dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1774/2022 R.G. e n. 1774-1/22 R.G. n. 1774-
2/22 R.G. promosso da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dell'avv. Salvatore Mancuso, giusta procura in atti;
attore contro
, nata a [...] P.G. (Me) il 03.05.1981, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Marco Conti Gallenti, giusta procura in atti;
convenuta
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi.
FATTO E DIRITTO
premettendo di avere contratto matrimonio con Parte_1 [...]
in data 14.4.2007- trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di CP_1
Patti, anno 2007, parte I, n.
3 - che dalla loro unione erano nati i figli , il Persona_1
28.6.2007 e , l'1.8.2013 che, successivamente, l'affectio maritalis Persona_2
era venuto meno per reciproche incomprensioni, ha chiesto la pronuncia della
1 separazione personale, l'affidamento congiunto della prole, la regolamentazione del diritto di visita nei confronti dei figli;
lo stesso si è dichiarato disponibile a versare un contributo per il mantenimento della prole di € 300,00 mensili, oltre la quota del 40% per le spese straordinarie da sostenere nei loro confronti.
costituitasi in giudizio, pur non opponendosi alla domanda di Controparte_1
separazione ha chiesto, in via riconvenzionale, la corresponsione dell'assegno di mantenimento in suo favore e, in subordine, il pagamento del canone di locazione della casa coniugale nella quota del 50%, un contributo per il mantenimento della prole e le spese straordinarie a carico della controparte nella quota del 60%.
Il Presidente del Tribunale, con ordinanza depositata in atti, esperito invano il tentativo di conciliazione tra le parti, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti di sua competenza ed ha rimesso il fascicolo dinnanzi al Giudice istruttore previa integrazione degli atti difensivi.
Con provvedimento del 29.6.2023 il Giudice istruttore ha assunto la causa in decisione.
Con sentenza non definitiva n. 730/2023, allegata in atti, è stata disposta la separazione dei coniugi e la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio.
nel corso del presente giudizio ha incardinato due sub Parte_1 procedimenti – di cui ai nn. 1774-1/2022 R.G. e 1774-2/2022 R.G. – chiedendo, con il primo, la modifica dell'ordinanza presidenziale e, in particolare, la riduzione dell'assegno di mantenimento posto a suo carico;
con il secondo, l'autorizzazione all'iscrizione del figlio al DAS ( Persona_2 Controparte_2
) sito nel Comune di Barcellona P.G..
[...]
Con provvedimento depositato in data 15.5.2025 il Giudice ha assunto la causa in decisione con la concessione dei termini dimidiati di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica, riservando di riferire al Collegio, previa trasmissione degli atti al P.M..
Fatta questa premessa e dichiarata con sentenza la separazione giudiziale tra i coniugi, occorre procedere all'esame delle ulteriori domande ivi incluse quelle di cui ai sub-procedimenti iscritti ai nn. 1774-1/2022 e n. 1774-2/2022 R.G..
Preliminarmente con riferimento alle domande aventi ad oggetto l'affidamento della figlia e la regolamentazione del diritto di visita dell'attore nei Persona_1
2 confronti di quest'ultima deve essere dichiarata cessata la materia del contendere avendo la figlia, nelle more del giudizio, raggiunto la maggiore età ed essendo venuto meno il presupposto necessario per statuire sulle relative domande.
In relazione al figlio occorre premettere che il Pubblico Persona_2
Ministero con ricorso depositato il 30.1.2025 ha chiesto la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i coniugi con affidamento ai Servizi Sociali, stante i reiterati conflitti tra le parti e le numerose denunce-querele presentate l'uno ai danni dell'altro alle Autorità competenti.
All'udienza del 26.3.2025, dinnanzi al giudice-delegato, sono comparse le parti personalmente ed il P.M., dott.ssa Ardizzone, la quale nulla ha opposto alla volontà manifestata dalle parti di volersi fare coadiuvare dai Servizi Sociali nell'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore, . Persona_2
Precisato ciò ritiene il Collegio che, sulla base di quanto accertato dai Servizi
Sociali nella relazione a firma della dott.ssa allegata in atti e tenuto conto di CP_3
quanto dichiarato dalle stesse parti all'udienza del 26.3.2025, sia conforme all'interesse del minore disporre l'affidamento ad entrambi i genitori, con domiciliazione privilegiata presso la dimora della madre stante l'età del minore e lo stato di fatto esistente che si è ormai consolidato nel tempo.
Invero, con riferimento all'affido congiunto la Corte di Cassazione ha affermato che “…alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale…”(Cassazione civile, sez. I, 18/06/2008, n. 16593).
Nella fattispecie in esame, considerato che le parti hanno manifestato – per come evidenziato dal P.M. – una eccessiva conflittualità è, tuttavia, necessario dare mandato ai Servizi Sociali competenti per territorio di svolgere, anche tramite figure specializzate, un'attività di supporto, monitoraggio e ausilio nell'esercizio della
3 responsabilità genitoriale sul minore, relazionando al P.M. in caso di criticità che richiedono l'intervento tempestivo dell'Autorità Giudiziaria.
In sede di separazione o di divorzio è noto che il Tribunale stabilisce quale coniuge continuerà a vivere nella casa che un tempo era destinata alla famiglia;
l'assegnazione della casa familiare è finalizzata alla tutela esclusiva della prole e del suo interesse a conservare il proprio habitat familiare.
Come affermato dalla Suprema Corte “Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013 -, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale “ratio” protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione” (Cass. n. 3015/18).
Considerato che il figlio minore vive da tempo presso il domicilio della madre, la casa coniugale deve essere assegnata a tale circostanza, tra Controparte_1
l'altro, non è stata specificamente contestata tra i coniugi.
L'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, Parte_1 nei confronti del figlio minore viene regolamentato nei tempi e secondo le modalità stabilite nel dispositivo - già indicate con l'ordinanza presidenziale in atti - salvo diverso accordo delle parti che tenga conto delle esigenze di , con Persona_2 particolare riguardo a quelle preminenti di carattere scolastico e terapeutico.
Il Collegio, esaminata la documentazione prodotta nel giudizio n. 1774-2/2022
R.G. ed al fine di non destabilizzare le abitudini ed i ritmi di vita del minore, non ritiene utile e opportuno che il figlio intraprenda un nuovo e Persona_2 diverso percorse terapeutico presso il DAS (centro multidisciplinare - psicopedagogico) di Barcellona P.G., per come richiesto dall'attore-Amato.
Sul punto si osserva che sotto il profilo terapeutico appare più utile e conveniente per il minore che quest'ultimo continui ad essere supportato e monitorato dagli specialisti che lo hanno attualmente in cura (dott.ssa e dott.ssa Persona_3
4 , con l'ausilio del Centro di Neuropsichiatria Infantile (NPIA) presso il Persona_4
quale è già seguito.
Invero, non si rinvengono ragioni specifiche e degne di nota per sottoporre il minore a cambiamenti che potrebbero causargli stress emotivo o Persona_2 altre alterazioni psico-fisiche.
Con riferimento all'assegno di mantenimento in favore della prole si osserva quanto segue.
In via preliminare occorre evidenziare che ciascun genitore, ancorché privo di reddito, non può sottrarsi all'obbligo di mantenimento dei figli, dovendosi attivare e fare tutto il possibile per garantire alla prole un idoneo e dignitoso tenore di vita posto che, in tema di mantenimento dei figli minori, la fissazione di una somma a titolo di contributo a carico del genitore non convivente può venire correlata, non tanto ai redditi derivanti dall'attività professionale svolta quanto, piuttosto, ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino.
L'obbligo alla contribuzione permane, dunque, anche per il genitore disoccupato o inoccupato o privo di reddito.
L'art. 147 c.c. indica i doveri genitoriali, disponendo che i figli hanno diritto di essere mantenuti, educati, istruiti e assistiti moralmente dai genitori nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
L'art. 30, comma 1, della Costituzione afferma che “E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”, sancendo che i diritti e gli obblighi dei genitori nei confronti di un figlio sono i medesimi indipendentemente dal fatto che il figlio sia stato concepito da genitori uniti in matrimonio o da genitori non sposati.
I genitori hanno, dunque, l'obbligo nei confronti dei figli di mantenerli a prescindere dalla circostanza che i genitori siano conviventi o dalle vicissitudini dei rapporti personali tra gli stessi.
Secondo la giurisprudenza “L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le
5 necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato
a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza”. (Cass. 16739/20)
In tema di contributo al mantenimento dei figli minori, la Suprema Corte afferma in modo pacifico che “A seguito della separazione dei coniugi o dei conviventi more uxorio, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori” (Cass. Civ., n. 19455/2019).
Il Presidente con l'ordinanza depositata il 30.4.2023, considerate le condizioni reddituali delle parti desumibili dalla documentazione allegata, ha posto a carico dell' l'obbligo di corrispondere alla controparte un assegno mensile di € 500,00 Pt_1
per il mantenimento della prole, oltre la quota del 60% delle spese straordinarie.
L'attore, con il sub-procedimento iscritto al n. 1774 -1/2022 Parte_1
R.G., ha chiesto la modifica dell'ordinanza presidenziale e, in particolare, la riduzione dell'importo dovuto per il mantenimento della prole a causa del sopravvenuto mutamento in peius delle sue condizioni economiche-reddituali.
Orbene ritiene il Collegio che la suddetta domanda non merita accoglimento in quanto non è stata fornita la prova del dedotto e, soprattutto, rilevante peggioramento delle condizioni economiche dell' per fatti e circostanza sopravvenute non Pt_1 dipendenti, cioè, dalla sua volontà; né può considerarsi circostanza sopravvenuta l'acquisto di beni non essenziali per la prole.
Inoltre, ai fini della conferma di quanto già disposto sul punto dal Presidente, con l'ordinanza allegata in atti, assume rilevanza la circostanza che l'attore percepisce il 50% dell'Assegno Unico previsto dallo Stato a sostegno dei genitori con figli a carico.
Consegue che a carico di deve essere confermato l'obbligo di Parte_1 corrispondere , presso il domicilio della entro il giorno 5 di ogni mese, la CP_1
somma di € 500,00 (€ 250,00 in favore di ciascun figlio), a titolo di contributo per il mantenimento della prole, oltre la quota del 60% per le spese straordinarie.
6 Rileva il Collegio che l'importo indicato è stato determinato anche tenuto conto della circostanza che la deve pagare mensilmente il canone di locazione per CP_1 soddisfare l'esigenza abitativa della prole.
Passando ad esaminare la domanda di mantenimento in favore della si CP_1 osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 156 c.c. il Tribunale, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, la cui entità è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo la Corte di Cassazione la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale;
qualora il coniuge richiedente l'assegno versi in una condizione economica deteriore rispetto all'altro e non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio resta attuale il dovere di assistenza materiale tra i coniugi, che presenta una consistenza diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. I,
n. 12196/17; Cass. civ., sez. I, n. 41797/21).
Pertanto, per costante orientamento della giurisprudenza, l'attribuzione dell'assegno di mantenimento presuppone l'assenza di addebito della separazione, la mancanza di mezzi propri sufficienti a garantire la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi.
Orbene, nella fattispecie in esame la convenuta non ha dimostrato - non avendo articolato mezzi istruttori sul punto – “il tenore di vita goduto” in costanza di matrimonio.
In materia la giurisprudenza della Corte Suprema ha affermato che la prova del tenore di vita in costanza di matrimonio rappresenta un elemento rilevante e indispensabile ai fini della determinazione dell'an e del quantum dell'assegno.
Con una recente pronuncia ha precisato che “In tema di separazione dei coniugi, la quantificazione dell'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve tener conto, quale indispensabile parametro di
7 riferimento, del tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza, da accertarsi non solo in base ai redditi emergenti dalla documentazione fiscale prodotta, ma anche ad altri elementi apprezzabili in termini economici, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, immobiliare o mobiliare;
lo stile di vita particolarmente agiato e lussuoso” (Cass. n. 32349/24).
Ed ancora, in termini conformi, con un'altra pronuncia la giurisprudenza ha affermato “ln tema di separazione personale dei coniugi, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e dei figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, occorre accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale a prescindere dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali godute”
(Cass. 22616/22).
Con un'altra pronuncia si è affermato che “Per il sorgere del diritto all'assegno di mantenimento in favore del coniuge non addebitante la separazione, è necessario che il coniuge richiedente non abbia redditi adeguati a mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio e che vi sia una disparità economica tra le parti. Inoltre,
è essenziale valutare il tenore di vita matrimoniale come parametro di riferimento per determinare l'adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente e la sua capacità lavorativa” (Cass. n. 11494/24).
Sempre in tema di mantenimento dei coniugi, questo Tribunale rileva, inoltre, che la Corte di Cassazione ha statuito che “In tema di separazione personale di coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica: con l'avvertenza, però, che l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita” (Cass. Civ.,
Sez. I, 13 Gennaio 2017, n. 789).
Nel caso di specie, in mancanza di elementi probatori rilevanti e tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla stessa all'udienza presidenziale, il Collegio CP_1
ritiene che la convenuta sia un soggetto abile al lavoro per l'età e per le condizioni di
8 salute di cui gode e, quindi, può agevolmente provvedere al proprio sostentamento autonomamente, pertanto, la domanda di mantenimento deve esse rigettata.
Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza delle parti, sono interamente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciandosi nel giudizio iscritto al n. 1774/2022 R.G., così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle domande aventi ad oggetto l'affidamento della figlia ed il diritto di visita Persona_1 di in favore della stessa;
Pt_1
2. affida il minore ad entrambi i genitori in maniera Persona_2
condivisa, dando mandato ai Servizi Sociali competenti per territorio di svolgere, anche tramite figure specializzate, un'attività di supporto, monitoraggio e ausilio nell'esercizio della responsabilità genitoriale, relazionando al P.M. in caso di criticità che richiedono l'intervento tempestivo dell'Autorità Giudiziaria;
3. colloca il minore presso la casa materna;
Persona_2
4. assegna la casa coniugale a Controparte_1
5. regolamenta l'esercizio del diritto di visita del padre nei confronti del figlio come segue: due giorni a settimana dall'uscita da scuola alle ore 19,00 (dalle 17,00 alle
21,00 nei mesi di luglio ed agosto) da concordare preventivamente con la madre (e, in mancanza di accordo, il martedì e mercoledì), nonché, a settimane alterne, dalle ore 13,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica, salvo diverso accordo da stabilire preventivamente tenendo conto delle esigenze dei minori;
per due giorni consecutivi, dal sabato pomeriggio alla domenica sera, ogni due settimane;
il padre riaccompagnerà i figli presso la madre entro le ore 19:00 della domenica, così da consentire il mantenimento delle abitudini dei minori ed il riposo serale in vista della ripresa, il giorno successivo, delle lezioni scolastiche;
tenuto conto delle eventuali esigenze di lavoro del padre e della peculiarità della sua mansione lavorativa, oltre che di quelle dei minori (a titolo meramente
9 esemplificativo, impegni scolastici, sportivi, ricorrenze, compleanni, etc.)
i giorni nei quali il padre potrà avere i figli con sé potranno essere modificati, di comune accordo.
- per un periodo di sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie in modo da consentire al padre di poter trascorrere con i figli minorenni, alternativamente, un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di Capodanno, da concordare preventivamente entro il 31 ottobre di ogni anno oppure, in difetto, dal 23 al 30 dicembre il primo anno e dal 30 dicembre al 5 gennaio il secondo anno;
- durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo, sempreché il predetto regime delle festività natalizie e pasquali non si riveli, nella sua attuazione concreta, incompatibile con le esigenze di qualsiasi altra natura dei minori;
- il giorno del compleanno dei minori alternativamente a pranzo o a cena;
- il giorno del compleanno del padre dalle ore 16,00 alle ore 20,00.
- entrambi i genitori avranno cura che, previa comunicazione da darsi con almeno tre giorni di anticipo, i figli possano essere presenti alle varie festività familiari dell'uno e dell'altro ramo parentale;
- durante le vacanze estive per un periodo di quindici giorni nell'arco di tempo pur esso da concordare preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno, tenendo sempre conto delle esigenze del minore, oppure, in difetto, dall'1 al 15 agosto di un anno e dal 16 al 31 luglio dell'anno successivo, con sospensione, per analogo periodo, del diritto di visita del padre;
6. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 [...]
un assegno mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) a CP_1 titolo di contributo per il mantenimento della prole, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, presso il domicilio di o, Controparte_1 in alternativa, con diversa modalità da concordare tra le parti, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie;
7. rigetta la domanda di avente ad oggetto la Controparte_1 corresponsione dell' assegno di mantenimento;
10 8. rigetta i ricorsi avanzati da nei sub procedimenti n.1774- Parte_1
1/22 R.G. e n. 1774-2/22 R.G.;
9. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 12.7.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
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