Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/05/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 7179/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 16 dicembre 2024 da:
, assistita e difesa dall'Avv. Patrizia RAVANELLI, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), assistito e difeso dall'Avv. Francesca PANZERI, CP_1 C.F._2
come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni inerenti alla regolamentazione della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio;
CONCLUSIONI: per e congiuntamente, come da verbale di udienza del 23 aprile 2025. Parte_1 CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. ritualmente notificato, la signora ha domandato Parte_1
al Tribunale adito la modifica delle condizioni assunte da questo Tribunale con decreto emesso il 2 marzo 2022 nell'ambito del procedimento n. 2428/21 V.G. in punto di affido della figlia minore, deducendo il verificarsi di circostanze sopravvenute idonee ad incidere sulla regolamentazione assunta col provvedimento oggetto di revisione.
avversarie, chiedendo inoltre una diversa quantificazione del contributo da lui dovuto per il mantenimento della figlia.
All'udienza del 23 aprile 2025, le parti hanno raggiunto un accordo complessivo, recepito in via temporanea ed urgente dal Giudice relatore che, visto l'esito positivo del tentativo di conciliazione, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, questo giudicante ritiene di poter decidere in conformità alle condizioni pattuite, le quali risultano adeguate alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti, e conformi all'interesse della minore.
Considerata la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, l'ascolto della prole si reputa manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c.
Le spese vengono integralmente compensate, atteso l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, a parziale modifica delle condizioni assunte dal Tribunale di Bergamo con decreto emesso il 2 marzo 2022 nell'ambito del procedimento n. 2428/21 V.G., così statuisce:
1. provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto: conferma dell'affido condiviso di la quale rimarrà collocata presso la madre;
Per_1
i genitori si impegnano a sottoporre ad una valutazione psicologica, onde verificare se Per_1
necessita di un percorso, impegnandosi ad attenersi al parere del professionista incaricato che si impegnano a individuare e contattare entro il 31 maggio 2025; il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia:
- il giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 20.30;
- a weekend alternati, dal sabato alle ore 11.00 fino alla domenica sera alle ore 20.30;
- conferma delle attuali condizioni di visite relativamente ai periodi delle vacanze Natalizie, estive e
Pasquali; le parti danno atto che la minore potrà essere ritirata e accompagnata dai nonni paterni;
le parti concordano sull'introduzione graduale del pernotto, tenendo conto delle condizioni di salute del padre e dei bisogni della figlia minore;
le parti formuleranno condizioni migliorative rispetto ai modi e ai tempi di frequentazione con la prole di cui sopra, se assunte di comune accordo;
le parti confermano le condizioni attuali in punto di mantenimento ordinario (300 euro mensili, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale) e dichiarano che le spese straordinarie verranno regolamentate secondo il seguente Protocollo:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche,
e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
L'assegno unico verrà percepito al 50% da ciascun genitore;
2. conferma per il resto;
3. spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 24 aprile 2025.
Il Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo