Articolo 70 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1086
Articolo 69Articolo 71
Versione
12 febbraio 1970
Art. 70.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1962-63 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese
accertate per la competenza propria
dell'esercizio 1962-63 (articolo 66)............. L. 65.902.305.114 Somme rimaste da pagare sui residui
degli esercizi precedenti (articolo 68).......... L. 26.282.175.473 Residui passivi al 30 giugno 1963... L. 92.184.480.587
Entrata in vigore il 12 febbraio 1970