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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 03/06/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1000/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
CC - SEZIONE ORDINARIA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1000/2022
Oggi 3 giugno 2025 ad ore 9.30 innanzi alla dott.ssa Caterina Linares, sono comparsi:
Per l'avv.Pirrello Francesco che conclude come in Parte_1 comparsa, dichiarando che ha acquistato per usucapione Parte_1
l'appartamento sito in Alcamo c.da Controparte_1 in catasto al 5 particella 2105 sub 16, di mq 98 circa secondo piano di un edificio a diversa elevazione via Cassiopea 40, già via 127-11720; precisa che l'attore è stato ammesso al patrocinio a spese ELRA .
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare
GOP
Caterina Linares
pagina 1 di 7 All'esito della camera di consiglio, riaperto il verbale di udienza alle ore 18.30, assenti le parti, la Giudice pronuncia, ai sensi ELart. 281 sexies c.p.c., dandone lettura la seguente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
CC - SEZIONE ORDINARIA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP Caterina Linares ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1000/2022 promossa da:
nato a [...] il [...] ed Parte_1 residente in [...] ( EX VIA
127 ) C.F. rappresentato e difeso dall'avv. CodiceFiscale_1
FRANCESCO PIRRELLO (c.f. ) elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliato nello studio in ALCAMO via NICOLO' DELLA VALLE 18
ATTORE
c.f. CP_2 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio al fine di Parte_1 CP_2 far dichiarare l'acquisto a titolo originario per avvenuta usucapione di un
Appartamento sito in ALCAMO c.da ALCAMO MARINA in catasto al foglio 5
pagina 2 di 7 particella 2105 sub 16 (originariamente foglio 5 particella 1684 sub 16) dapprima alla via 127 -11720 e successivamente, a seguito della modifica della toponomastica, alla via CASSIOPEA 40.
seppure regolarmente citato non si è costituito in CP_2 giudizio per cui ne è stata dichiarata la contumacia, in data 21 settembre
2022.
La causa è stata istruita con prova documentale ed è stato espletato l'interrogatorio formale della parte contumace.
La domanda è fondata e va accolta.
Osserva il giudicante che l'istruttoria espletata ha pienamente dimostrato che ha posseduto in modo pacifico, continuo, Parte_1 ininterrotto oltre che inequivoco, per oltre vent'anni, uti dominus
l'immobile per cui è causa.
Per aversi valido possesso ai fini ELusucapione è infatti richiesto, per consolidata giurisprudenza che l'esercizio della signoria sul bene sia esercitata in maniera permanente e costante e che quindi il possesso venga esercitato con pienezza, esclusività e continuità; il che implica il puntuale compimento di atti che siano conformi alla destinazione e alla utilità propria del bene, idonei, in quanto tali, a manifestare esteriormente l'esercizio di una piena ed esclusiva signoria sullo stesso.
L'utilizzazione del bene, quindi, rilevante ai fini ELusucapione, non può risolversi in un mero godimento dello stesso che non si estrinsechi in una attività riconducibile alla finalità concerta cui lo stesso è votato, ma deve atteggiarsi quale esercizio di un possesso confacente alla destinazione normale del bene.
pagina 3 di 7 A tal fine non è richiesto un possesso esercitato mediante un'ingerenza assidua sul bene, essendo piuttosto necessario che il possessore conservi la possibilità di esperire, quando voglia, atti di signoria sulla cosa.
I requisiti necessari perché il possesso possa rilevare ai fini ELusucapione sono quelli della continuità, della non interruzione, ELinequivocità.
Quanto alla continuità, si richiede che l'esercizio della signoria sul bene sia esercitato in maniera costante e permanente, con la precisazione che l'intermittenza degli atti di godimento non esclude di per sé la persistenza del potere di fatto sulla cosa (Cass civ. 3081 del 1998).
L'interruzione si distingue dalla continuità, derivando da una causa estranea al possessore ed indipendente dalla sua volontà che lo privi del possesso o anche dall'attività del titolare del diritto reale, che compia un atto di esercizio del diritto uscendo dallo stato di inerzia. La Cassazione ha tracciato i confini tra interruzione e discontinuità stabilendo che mentre l'interruzione consiste in una vicenda estintiva, che trova origine in una causa estranea al possessore ed indipendente dalla sua volontà, la discontinuità attiene il rapporto possessorio al suo interno e consiste nell'irregolare attività del possessore, che non esercita puntualmente atti di possesso nel momento in cui lo esigano la qualità e la destinazione della cosa.
Riguardo poi al requisito della non equivocità, si tratta di un requisito intrinseco, esigendosi che il potere di fatto si manifesti in modo non incerto né dubbio, attraverso un'attività corrispondente al contenuto di un diritto reale, riflettendosi l'equivocità sull'effettività del possesso, come nelle ipotesi di mera tolleranza di amici e parenti.
Gli atti di tolleranza che escludono l'acquisto del possesso implicano un elemento di transitorietà e saltuarietà, caratteristici di un godimento di modesta portata, consentito in forza di un rapporto di amicizia o familiarità.
pagina 4 di 7 Inoltre, se gli atti di godimento sono compiuti con l'intenzione di comportarsi come titolare di un diritto reale si avrà possesso;
se invece, alla relazione con la cosa, si accompagna la consapevolezza che il comportamento si svolge in funzione ELadempimento di un obbligo o esercizio di un diritto personale sul bene altrui o se trovi la base in una concessione fatta per ragione di amicizia o cortesia, la fattispecie andrà qualificata in termini di detenzione.
Nel caso che ci occupa, è stata fornita la prova di un possesso corrispondente ad un dominio esclusivo, esplicatosi mediante un'attività apertamente contrastante ed incompatibile con un diritto reale altrui che l'odierno attore, con l'intenzione di usucapire, ha manifestato sull'intera res, attraverso un attività incompatibile con il possesso altrui, destinando il bene a luogo di abitazione suo e della sua famiglia, almeno fino alla separazione con la moglie, nei periodi di villeggiatura e nelle festività, arredando l'appartamento e dotandolo dei servizi necessari, quale l'impianto con contatore ELenergia elettrica, che risulta essere stato intestato alla moglie , come da documenti versati in atti. CP_3
A corredo della domanda risulta ancora la prova documentale che l'attore ha istruito la pratica di sanatoria ELimmobile, provvedendo al pagamento ELoblazione.
Ancora possono trarsi elementi di prova dal decreto di citazione diretta a giudizio di per degli sversamenti provenienti dall'immobile CP_3 per cui è causa, a conferma che gli accertamenti eseguiti dalle autorità preposte avevano portato all'identificazione dei soggetti nel possesso ELimmobile condominiale da cui provenivano i reflui maleodoranti, nella persona, tra gli altri, della moglie ELattore.
Deve infine attribuirsi pieno valore confessorio alle dichiarazioni rese dal convenuto contumace in sede di interrogatorio formale, avendo lo stesso ammesso fatti oggettivi a lui sfavorevoli, oggetto dei capitolati di prova.
pagina 5 di 7 L'interrogatorio formale è infatti volto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli alla parte confitente e favorevoli al soggetto che si trova, rispetto ad essa, in posizione antitetica e contrastante.
Nel caso in decisione, essendo integro il contradditorio, con un unico convenuto con legittimazione passiva, la confessione fa piena prova contro il dei fatti e delle circostanze ammesse relativamente ad CP_2 un diritto che risulta altresì nella piena disponibilità del confitente.
Osserva il decidente che una dichiarazione è qualificabile come confessione ove sussistano un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, ed un elemento oggettivo, che si ha qualora dall'ammissione del fatto obiettivo, il quale forma oggetto della confessione escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione (cfr. Cassazione Sez. U, Sentenza n.7381 del 25/03/2013).
E' stata pertanto fornita la prova di tutti gli elementi da cui desumere l'esercizio di un potere di fatto sull'intero bene, assimilabile alla signoria esclusiva di cui all'art. 1158 c.c. .
Risulta conclusivamente dimostrato che l'appartamento, sito in Alcamo
c.da Alcamo Marina in catasto al 5 particella Controparte_1
2105 sub 16, di mq 98 circa, facente parte ELedificio a diverse elevazioni, che fu realizzato su terreno acquistato dal convenuto ed accatastato a suo nome, non è stato mai nella disponibilità del , CP_2 essendo invece, fin dal 1995, abitato da e dalla Parte_1 moglie di lui, che lo hanno dotato di tutti i servizi provvedendo alla pagina 6 di 7 sanatoria ed assumendosi le responsabilità, anche penali, collegate a tale circostanza.
Per quanto sopra argomentato, la domanda va accolta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e D.M.37/2018 disponendone il pagamento in favore ELRA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie la domanda e dichiara che ha acquistato, Parte_1 per usucapione, la piena ed esclusiva proprietà ELimmobile per civile abitazione di mt.987, sito in Alcamo, c.da Alcamo Marina Magazzinazzi
Scampati, in catasto al F.G. 5, part.lla 2105 sub 16, di mq 98.
-Ordina al Conservatore RR.II. di Trapani di trascrivere la presente sentenza nei registri immobiliari, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo.
-Condanna il convenuto a rimborsare le spese di lite a Parte_1 che si liquidano in €. 2.000,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00
% per spese generali, disponendone il pagamento in favore ELRA.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., a seguito della camera di consiglio del 3 giugno 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trapani.
GOP
Caterina Linares
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
CC - SEZIONE ORDINARIA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1000/2022
Oggi 3 giugno 2025 ad ore 9.30 innanzi alla dott.ssa Caterina Linares, sono comparsi:
Per l'avv.Pirrello Francesco che conclude come in Parte_1 comparsa, dichiarando che ha acquistato per usucapione Parte_1
l'appartamento sito in Alcamo c.da Controparte_1 in catasto al 5 particella 2105 sub 16, di mq 98 circa secondo piano di un edificio a diversa elevazione via Cassiopea 40, già via 127-11720; precisa che l'attore è stato ammesso al patrocinio a spese ELRA .
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare
GOP
Caterina Linares
pagina 1 di 7 All'esito della camera di consiglio, riaperto il verbale di udienza alle ore 18.30, assenti le parti, la Giudice pronuncia, ai sensi ELart. 281 sexies c.p.c., dandone lettura la seguente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
CC - SEZIONE ORDINARIA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP Caterina Linares ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1000/2022 promossa da:
nato a [...] il [...] ed Parte_1 residente in [...] ( EX VIA
127 ) C.F. rappresentato e difeso dall'avv. CodiceFiscale_1
FRANCESCO PIRRELLO (c.f. ) elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliato nello studio in ALCAMO via NICOLO' DELLA VALLE 18
ATTORE
c.f. CP_2 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio al fine di Parte_1 CP_2 far dichiarare l'acquisto a titolo originario per avvenuta usucapione di un
Appartamento sito in ALCAMO c.da ALCAMO MARINA in catasto al foglio 5
pagina 2 di 7 particella 2105 sub 16 (originariamente foglio 5 particella 1684 sub 16) dapprima alla via 127 -11720 e successivamente, a seguito della modifica della toponomastica, alla via CASSIOPEA 40.
seppure regolarmente citato non si è costituito in CP_2 giudizio per cui ne è stata dichiarata la contumacia, in data 21 settembre
2022.
La causa è stata istruita con prova documentale ed è stato espletato l'interrogatorio formale della parte contumace.
La domanda è fondata e va accolta.
Osserva il giudicante che l'istruttoria espletata ha pienamente dimostrato che ha posseduto in modo pacifico, continuo, Parte_1 ininterrotto oltre che inequivoco, per oltre vent'anni, uti dominus
l'immobile per cui è causa.
Per aversi valido possesso ai fini ELusucapione è infatti richiesto, per consolidata giurisprudenza che l'esercizio della signoria sul bene sia esercitata in maniera permanente e costante e che quindi il possesso venga esercitato con pienezza, esclusività e continuità; il che implica il puntuale compimento di atti che siano conformi alla destinazione e alla utilità propria del bene, idonei, in quanto tali, a manifestare esteriormente l'esercizio di una piena ed esclusiva signoria sullo stesso.
L'utilizzazione del bene, quindi, rilevante ai fini ELusucapione, non può risolversi in un mero godimento dello stesso che non si estrinsechi in una attività riconducibile alla finalità concerta cui lo stesso è votato, ma deve atteggiarsi quale esercizio di un possesso confacente alla destinazione normale del bene.
pagina 3 di 7 A tal fine non è richiesto un possesso esercitato mediante un'ingerenza assidua sul bene, essendo piuttosto necessario che il possessore conservi la possibilità di esperire, quando voglia, atti di signoria sulla cosa.
I requisiti necessari perché il possesso possa rilevare ai fini ELusucapione sono quelli della continuità, della non interruzione, ELinequivocità.
Quanto alla continuità, si richiede che l'esercizio della signoria sul bene sia esercitato in maniera costante e permanente, con la precisazione che l'intermittenza degli atti di godimento non esclude di per sé la persistenza del potere di fatto sulla cosa (Cass civ. 3081 del 1998).
L'interruzione si distingue dalla continuità, derivando da una causa estranea al possessore ed indipendente dalla sua volontà che lo privi del possesso o anche dall'attività del titolare del diritto reale, che compia un atto di esercizio del diritto uscendo dallo stato di inerzia. La Cassazione ha tracciato i confini tra interruzione e discontinuità stabilendo che mentre l'interruzione consiste in una vicenda estintiva, che trova origine in una causa estranea al possessore ed indipendente dalla sua volontà, la discontinuità attiene il rapporto possessorio al suo interno e consiste nell'irregolare attività del possessore, che non esercita puntualmente atti di possesso nel momento in cui lo esigano la qualità e la destinazione della cosa.
Riguardo poi al requisito della non equivocità, si tratta di un requisito intrinseco, esigendosi che il potere di fatto si manifesti in modo non incerto né dubbio, attraverso un'attività corrispondente al contenuto di un diritto reale, riflettendosi l'equivocità sull'effettività del possesso, come nelle ipotesi di mera tolleranza di amici e parenti.
Gli atti di tolleranza che escludono l'acquisto del possesso implicano un elemento di transitorietà e saltuarietà, caratteristici di un godimento di modesta portata, consentito in forza di un rapporto di amicizia o familiarità.
pagina 4 di 7 Inoltre, se gli atti di godimento sono compiuti con l'intenzione di comportarsi come titolare di un diritto reale si avrà possesso;
se invece, alla relazione con la cosa, si accompagna la consapevolezza che il comportamento si svolge in funzione ELadempimento di un obbligo o esercizio di un diritto personale sul bene altrui o se trovi la base in una concessione fatta per ragione di amicizia o cortesia, la fattispecie andrà qualificata in termini di detenzione.
Nel caso che ci occupa, è stata fornita la prova di un possesso corrispondente ad un dominio esclusivo, esplicatosi mediante un'attività apertamente contrastante ed incompatibile con un diritto reale altrui che l'odierno attore, con l'intenzione di usucapire, ha manifestato sull'intera res, attraverso un attività incompatibile con il possesso altrui, destinando il bene a luogo di abitazione suo e della sua famiglia, almeno fino alla separazione con la moglie, nei periodi di villeggiatura e nelle festività, arredando l'appartamento e dotandolo dei servizi necessari, quale l'impianto con contatore ELenergia elettrica, che risulta essere stato intestato alla moglie , come da documenti versati in atti. CP_3
A corredo della domanda risulta ancora la prova documentale che l'attore ha istruito la pratica di sanatoria ELimmobile, provvedendo al pagamento ELoblazione.
Ancora possono trarsi elementi di prova dal decreto di citazione diretta a giudizio di per degli sversamenti provenienti dall'immobile CP_3 per cui è causa, a conferma che gli accertamenti eseguiti dalle autorità preposte avevano portato all'identificazione dei soggetti nel possesso ELimmobile condominiale da cui provenivano i reflui maleodoranti, nella persona, tra gli altri, della moglie ELattore.
Deve infine attribuirsi pieno valore confessorio alle dichiarazioni rese dal convenuto contumace in sede di interrogatorio formale, avendo lo stesso ammesso fatti oggettivi a lui sfavorevoli, oggetto dei capitolati di prova.
pagina 5 di 7 L'interrogatorio formale è infatti volto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli alla parte confitente e favorevoli al soggetto che si trova, rispetto ad essa, in posizione antitetica e contrastante.
Nel caso in decisione, essendo integro il contradditorio, con un unico convenuto con legittimazione passiva, la confessione fa piena prova contro il dei fatti e delle circostanze ammesse relativamente ad CP_2 un diritto che risulta altresì nella piena disponibilità del confitente.
Osserva il decidente che una dichiarazione è qualificabile come confessione ove sussistano un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, ed un elemento oggettivo, che si ha qualora dall'ammissione del fatto obiettivo, il quale forma oggetto della confessione escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione (cfr. Cassazione Sez. U, Sentenza n.7381 del 25/03/2013).
E' stata pertanto fornita la prova di tutti gli elementi da cui desumere l'esercizio di un potere di fatto sull'intero bene, assimilabile alla signoria esclusiva di cui all'art. 1158 c.c. .
Risulta conclusivamente dimostrato che l'appartamento, sito in Alcamo
c.da Alcamo Marina in catasto al 5 particella Controparte_1
2105 sub 16, di mq 98 circa, facente parte ELedificio a diverse elevazioni, che fu realizzato su terreno acquistato dal convenuto ed accatastato a suo nome, non è stato mai nella disponibilità del , CP_2 essendo invece, fin dal 1995, abitato da e dalla Parte_1 moglie di lui, che lo hanno dotato di tutti i servizi provvedendo alla pagina 6 di 7 sanatoria ed assumendosi le responsabilità, anche penali, collegate a tale circostanza.
Per quanto sopra argomentato, la domanda va accolta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e D.M.37/2018 disponendone il pagamento in favore ELRA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie la domanda e dichiara che ha acquistato, Parte_1 per usucapione, la piena ed esclusiva proprietà ELimmobile per civile abitazione di mt.987, sito in Alcamo, c.da Alcamo Marina Magazzinazzi
Scampati, in catasto al F.G. 5, part.lla 2105 sub 16, di mq 98.
-Ordina al Conservatore RR.II. di Trapani di trascrivere la presente sentenza nei registri immobiliari, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo.
-Condanna il convenuto a rimborsare le spese di lite a Parte_1 che si liquidano in €. 2.000,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00
% per spese generali, disponendone il pagamento in favore ELRA.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., a seguito della camera di consiglio del 3 giugno 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trapani.
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