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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/12/2025, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott. GIUSEPPE SCIME', ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2224/2023 R.G.A.C.C., dell'anno
2023 trattenuta in decisione all'udienza del 21 novembre 2025, avente ad oggetto
“opposizione a precetto” ed iscritta a ruolo il 04/9/2023
PROMOSSA DA
1. nato Cammarata il 19/4/1975 elettivamente domiciliato Parte_1
in Cammarata (Via Napoli n. 4) presso lo studio dell'Avv. Roberto Virga,
rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di citazione.
attore opponente
1 CONTRO
1) con DE in Verona (Part. Iva ) rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. Antonio Contrino con Studio in Agrigento Via Mazzini
n. 205
Convenuto - opposto
OGGETTO: “ Opposizione a precetto “
Conclusioni delle parti: come di seguito indicate =
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 04/08/2023 ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio innanzi questo Tribunale proponendo formale CP_1
opposizione avverso l'atto di precetto del 24/7/2023 notificato il 27/07/2023 per
€.32.802,20 ed esponeva:
- Con atto di precetto del 24/7/2023 intimava all'odierno opponente CP_1
di corrispondergli la somma di €.32.802,20 in virtù del Parte_1
contratto di mutuo fondiario a rogito Notaio con il Banco Di Sicilia spa Per_1
Rep. N.27923 Racc. 5542 in ordine alla somma concessa in capitale di €.
2 40.000,00 CONTRADDISTINTO AL N. 01635.00015, con intervento nella qualità di fidejussore di Parte_2
- In merito l'opponente ha sostenuto il difetto di legittimazione attiva della CP_2
e per essa della mandataria Si evince che la CP_3 CP_1
predetta società non può ritenersi titolare del credito azionato per manifesta carenza di prova circa la titolarità del titolo. Ciò in quanto la Cessionaria CP_3
assume di essere subentrata nella titolarità del credito della cedente
[...]
Unicredit Spa, senza avere comunicato la cessione pro soluto del credito, non ha fornito prova certa del trasferimento del credito.
- Veniva sostenuto che la cessione del credito non era stata mai notificata a
[...]
e quindi veniva sostenuta la violazione e falsa applicazione Parte_1
dell'Art. 1264 c.c.
- Ancora, veniva sostenuta la applicazione di tassi usurari in ordine al mutuo in questione, il superamento del tasso soglia da parte del singolo tasso di mora. Ed
ancora che al momento della pattuizione devono essere soppesate tutte le remunerazioni che compongono il TEG a prescindere dalla loro funzione escluse le imposte e tasse.
- Veniva sostenuto che nella fattispecie in questione il tasso di mora era maggiore a quello soglia del momento in considerazione anche della remunerazione della polizza e quindi veniva sostenuto che il mutuo de quo era usurario anche per il fatto che tra le parti è espressamente pattuito che, in caso di risoluzione la parte mutuataria debba riconoscere non solo il capitale e l'interesse corrispettivo ma anche quello moratorio che dunque non si sostituisce al primo ma vi si aggiunge.
3 Ed ancora dalla lettura del contratto di unitamente al calcolo del TAEG verificato si evince una chiara nullità della clausola di determinazione del tasso.
- Veniva altresì sostenuto la violazione dei principi di trasparenza e correttezza precontrattuale della e la applicazione del tasso legale alternativo. Ancora CP_4
che la ha operato una applicazione anatocistica di interessi su interessi, CP_4
veniva censurato il comportamento della e sostenuto che il mutuo risultava CP_4
viziato laddove la ha effettuato anatocismo ed il tasso ne risulta alterato CP_4
con conseguente superamento del TSU. Così come veniva censurato il titolo e cioè il contratto di mutuo fondiario del Notaio che non è idoneo per Per_1
incardinare una procedura esecutiva.
- Quindi l'opponente chiedeva al Tribunale la sospensione dell'efficacia esecutiva del contratto di mutuo Fondiario a GI Notaio con il Banco Di Sicilia Per_1
a mezzo del quale era stata concessa la somma di €.40.000,00 ed intimata con l'atto di precetto del 24/7/2023 e nel merito annullare, e/o revocare il detto atto di precetto e dichiarare che quale mandataria di non CP_1 CP_3
ha diritto a procedere ad esecuzione forzata per le spiegate ragioni.
- Con Vittoria di spese, competenze ed onorari .
- Si costituiva nel giudizio il convenuto con DE in Verona con la CP_1
propria comparsa di risposta osservava e contrapponeva quanto appresso:
- La domanda avanzata dall'opponente circa la nullità ed illegittimità del precetto
è infondata e pertanto merita il rigetto;
- Preliminarmente, veniva narrato che con contratto di mutuo fondiario del
22/06/2004 a rogito Notaio Rep. N. 27923 – Racc. 5542 , con Persona_2
4 cui il Banco Di Sicilia Spa ha concesso la somma di €. 40.000,00 a titolo di mutuo a con la garanzia fidejussoria di , Parte_1 Parte_3
detto importo è stato accreditato sul c/c del mutuatario che ha dichiarato di ricevere dalla Banca il detto importo rilasciando atto di quietanza con la sottoscrizione del contratto di mutuo
- Orbene, poiché il debitore non ha provveduto al pagamento delle rate scadute del mutuo è stato notificato allo stesso l'atto di precetto per complessive €.
32.802,20.
- Quindi il convenuto ha sostenuto la piena legittimità, in ordine alle argomentazioni avanzate dall'opponente sulla presunta e non provata violazione dell'Art. 58,117,125 bis del TUB ed ancora contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente la piena legittimazione e validità del titolo esecutivo quale è
appunto l'atto notarile di erogazione del mutuo fondiario.
- Ancora che non vi è nel nostro ordinamento alcuna norma che preveda la nullità
del contratto di mutuo e/o sostituzione del TAEG al tasso nominale dei BOT.
Che non è stata applicata al rapporto in parola la penale per estinzione anticipata ed ancora veniva sostenuto in ordine alla chiesta sospensione della efficacia del titolo (MUTUO FONDIARIO) che in ogni caso la competenza si appartiene al
Giudice della procedura esecutiva immobiliare .
- Quindi il convenuto chiedeva al Tribunale di rigettare la reclamata sospensiva e nel merito rigettare perché infondata in fatto ed in diritto la domanda con la conferma dell'atto di precetto opposto.
5 - Il convenuto ha sostenuto che nessun difetto di legittimazione né carenza di titolarità del credito vizia l'azione esecutiva, stante che è sufficiente l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale a dare prova dell'inclusione del credito tra quelli oggetto di cessione quando questi pur non individuati singolarmente siano indicati con riferimento ad una caratteristica comune.
- Quindi – si ribadisce - che sulla base della sola documentazione in atti il Giudice
ha posto la causa in decisione, per l'udienza del 21/11/2025 con assegnazione dei termini 189 cpc.
CONCLUSIONI
- per l'attore opponente : come in atto di citazione in Parte_1
opposizione all'atto di precetto, memoria 189 cpc;
- per il convenuto opposto e per essa Controparte_5 CP_1
come in comparsa di costituzione e risposta, memoria 189 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La domanda per le motivazioni e ragioni di seguito esposte non è fondata e pertanto va rigettata .
2) Và infatti rilevato che l'attore opponente, sia nell'atto di citazione sia nella comparsa conclusionale si è limitato a dichiarare e sollevare eccezioni del tutto
6 ed inconfutabilmente destituite da ogni riscontro probatorio.
3) Al riguardo si palesano corretti, logici e da condividere le valutazioni e considerazioni riportate dal convenuto opposto nella comparsa di costituzione e risposta, laddove sinteticamente ha puntualizzato che quanto avanzato e sostenuto dall'opponente si appalesava destituito di fondamento senza sottacere in ordine alle eccezioni sollevate per l'incardinato giudizio.
Invero, l'opponente si è limitato attraverso l'opposizione all'atto di precetto a censurare per un verso il difetto di legittimazione attiva della Società CP_3
e per essa della mandataria , per altro verso censurando il
[...] CP_1
Contratto di Mutuo Fondiario, sostenendo il superamento del tasso soglia nonché la capitalizzazione di interessi su interessi, ma l'importo precettato, concerne quasi unicamente il capitale scaduto e non pagato relativo a rate insolute per una esposizione complessiva di €. 32.802,203, laddove appunto l'ammontare appare documentato e provato. Sul punto l'opponente non ha avanzato censura sulla detta ricostruzione contabile ed algebrica, laddove in ogni caso le censure avanzare al titolo esecutivo esulano dal presente giudizio e semmai possono trovare approfondimento nel giudizio di espropriazione immobiliare per come bene osservato dal convenuto.
Ma vi è di più il puntuale adempimento al pagamento non è stato osservato dall'opponente al contrario è accertato l'inadempimento dell'opponente che è
peraltro provato in quanto non contestato dallo stesso in ordine alle rate del mutuo non pagate per come dettagliato nel precetto notificato il 27/7/2023.
Invero nel giudizio di opposizione al precetto l'attore opponente è onerato della
7 prova dei fatti sui quali fonda la propria opposizione e non è invece il convenuto opposto a dovere fornire la dimostrazione del proprio diritto.
Per quanto attiene la eccezione in ordine al difetto di legittimazione attiva, la convenuta opposta bene ha osservato laddove ha sostenuto che è sufficiente l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale a dare prova dell'inclusione del credito tra quelli oggetto di cessione, e precisamente è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentono di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione ( Cass.
31188/2017 – Cass. Civile Sez. 1° 20/2/2020 n.4334 – Cass. Civile Sez 3° 16/4/2021
n. 10200).
Ne consegue che la domanda dispiegata e svolta attraverso l'opposizione al precetto non è meritevole di accoglimento e pertanto va rigettata. In ordine alle spese di giudizio seguono il principio generale sulla soccombenza e pertanto vanno poste a carico dell'attore opponente.
P.Q.M.
- Il Dott.Giuseppe Scimè - Giudice del Tribunale di Agrigento , definitivamente pronunciando nel procedimento di primo grado n. 2224/2023 R.G.A.C.C. iscritto a ruolo da (attore) contro e per essa Parte_1 Controparte_5 CP_6
corrente in Verona (convenuto), uditi i procuratori delle parti disattesa ogni
[...]
8 altra domanda, eccezione e difesa così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta dall'attore con la dispiegata opposizione a precetto
(del 04/08/2023 ritualmente notificato) e per l'effetto ritenere e dichiarare valido l'atto di precetto opposto e notificato il 27/7/2023 per €. 32802,20 con conseguente mantenimento di ogni e qualsivoglia efficacia giuridica nei confronti dell'odierno ricorrente opponente.
2) Condanna l'attore al rimborso in favore del Convenuto Parte_1
e per essa , alle spese processuali, CP_3 CP_1
complessivamente liquidate in €. 2.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA e accessori di legge e di rito.
Così deciso in Agrigento il 10/Dicembre/2025
IL GIUDICE
(Dott.Giuseppe Scimè)
9 10 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott. GIUSEPPE SCIME', ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2224/2023 R.G.A.C.C., dell'anno
2023 trattenuta in decisione all'udienza del 21 novembre 2025, avente ad oggetto
“opposizione a precetto” ed iscritta a ruolo il 04/9/2023
PROMOSSA DA
1. nato Cammarata il 19/4/1975 elettivamente domiciliato Parte_1
in Cammarata (Via Napoli n. 4) presso lo studio dell'Avv. Roberto Virga,
rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di citazione.
attore opponente
1 CONTRO
1) con DE in Verona (Part. Iva ) rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. Antonio Contrino con Studio in Agrigento Via Mazzini
n. 205
Convenuto - opposto
OGGETTO: “ Opposizione a precetto “
Conclusioni delle parti: come di seguito indicate =
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 04/08/2023 ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio innanzi questo Tribunale proponendo formale CP_1
opposizione avverso l'atto di precetto del 24/7/2023 notificato il 27/07/2023 per
€.32.802,20 ed esponeva:
- Con atto di precetto del 24/7/2023 intimava all'odierno opponente CP_1
di corrispondergli la somma di €.32.802,20 in virtù del Parte_1
contratto di mutuo fondiario a rogito Notaio con il Banco Di Sicilia spa Per_1
Rep. N.27923 Racc. 5542 in ordine alla somma concessa in capitale di €.
2 40.000,00 CONTRADDISTINTO AL N. 01635.00015, con intervento nella qualità di fidejussore di Parte_2
- In merito l'opponente ha sostenuto il difetto di legittimazione attiva della CP_2
e per essa della mandataria Si evince che la CP_3 CP_1
predetta società non può ritenersi titolare del credito azionato per manifesta carenza di prova circa la titolarità del titolo. Ciò in quanto la Cessionaria CP_3
assume di essere subentrata nella titolarità del credito della cedente
[...]
Unicredit Spa, senza avere comunicato la cessione pro soluto del credito, non ha fornito prova certa del trasferimento del credito.
- Veniva sostenuto che la cessione del credito non era stata mai notificata a
[...]
e quindi veniva sostenuta la violazione e falsa applicazione Parte_1
dell'Art. 1264 c.c.
- Ancora, veniva sostenuta la applicazione di tassi usurari in ordine al mutuo in questione, il superamento del tasso soglia da parte del singolo tasso di mora. Ed
ancora che al momento della pattuizione devono essere soppesate tutte le remunerazioni che compongono il TEG a prescindere dalla loro funzione escluse le imposte e tasse.
- Veniva sostenuto che nella fattispecie in questione il tasso di mora era maggiore a quello soglia del momento in considerazione anche della remunerazione della polizza e quindi veniva sostenuto che il mutuo de quo era usurario anche per il fatto che tra le parti è espressamente pattuito che, in caso di risoluzione la parte mutuataria debba riconoscere non solo il capitale e l'interesse corrispettivo ma anche quello moratorio che dunque non si sostituisce al primo ma vi si aggiunge.
3 Ed ancora dalla lettura del contratto di unitamente al calcolo del TAEG verificato si evince una chiara nullità della clausola di determinazione del tasso.
- Veniva altresì sostenuto la violazione dei principi di trasparenza e correttezza precontrattuale della e la applicazione del tasso legale alternativo. Ancora CP_4
che la ha operato una applicazione anatocistica di interessi su interessi, CP_4
veniva censurato il comportamento della e sostenuto che il mutuo risultava CP_4
viziato laddove la ha effettuato anatocismo ed il tasso ne risulta alterato CP_4
con conseguente superamento del TSU. Così come veniva censurato il titolo e cioè il contratto di mutuo fondiario del Notaio che non è idoneo per Per_1
incardinare una procedura esecutiva.
- Quindi l'opponente chiedeva al Tribunale la sospensione dell'efficacia esecutiva del contratto di mutuo Fondiario a GI Notaio con il Banco Di Sicilia Per_1
a mezzo del quale era stata concessa la somma di €.40.000,00 ed intimata con l'atto di precetto del 24/7/2023 e nel merito annullare, e/o revocare il detto atto di precetto e dichiarare che quale mandataria di non CP_1 CP_3
ha diritto a procedere ad esecuzione forzata per le spiegate ragioni.
- Con Vittoria di spese, competenze ed onorari .
- Si costituiva nel giudizio il convenuto con DE in Verona con la CP_1
propria comparsa di risposta osservava e contrapponeva quanto appresso:
- La domanda avanzata dall'opponente circa la nullità ed illegittimità del precetto
è infondata e pertanto merita il rigetto;
- Preliminarmente, veniva narrato che con contratto di mutuo fondiario del
22/06/2004 a rogito Notaio Rep. N. 27923 – Racc. 5542 , con Persona_2
4 cui il Banco Di Sicilia Spa ha concesso la somma di €. 40.000,00 a titolo di mutuo a con la garanzia fidejussoria di , Parte_1 Parte_3
detto importo è stato accreditato sul c/c del mutuatario che ha dichiarato di ricevere dalla Banca il detto importo rilasciando atto di quietanza con la sottoscrizione del contratto di mutuo
- Orbene, poiché il debitore non ha provveduto al pagamento delle rate scadute del mutuo è stato notificato allo stesso l'atto di precetto per complessive €.
32.802,20.
- Quindi il convenuto ha sostenuto la piena legittimità, in ordine alle argomentazioni avanzate dall'opponente sulla presunta e non provata violazione dell'Art. 58,117,125 bis del TUB ed ancora contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente la piena legittimazione e validità del titolo esecutivo quale è
appunto l'atto notarile di erogazione del mutuo fondiario.
- Ancora che non vi è nel nostro ordinamento alcuna norma che preveda la nullità
del contratto di mutuo e/o sostituzione del TAEG al tasso nominale dei BOT.
Che non è stata applicata al rapporto in parola la penale per estinzione anticipata ed ancora veniva sostenuto in ordine alla chiesta sospensione della efficacia del titolo (MUTUO FONDIARIO) che in ogni caso la competenza si appartiene al
Giudice della procedura esecutiva immobiliare .
- Quindi il convenuto chiedeva al Tribunale di rigettare la reclamata sospensiva e nel merito rigettare perché infondata in fatto ed in diritto la domanda con la conferma dell'atto di precetto opposto.
5 - Il convenuto ha sostenuto che nessun difetto di legittimazione né carenza di titolarità del credito vizia l'azione esecutiva, stante che è sufficiente l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale a dare prova dell'inclusione del credito tra quelli oggetto di cessione quando questi pur non individuati singolarmente siano indicati con riferimento ad una caratteristica comune.
- Quindi – si ribadisce - che sulla base della sola documentazione in atti il Giudice
ha posto la causa in decisione, per l'udienza del 21/11/2025 con assegnazione dei termini 189 cpc.
CONCLUSIONI
- per l'attore opponente : come in atto di citazione in Parte_1
opposizione all'atto di precetto, memoria 189 cpc;
- per il convenuto opposto e per essa Controparte_5 CP_1
come in comparsa di costituzione e risposta, memoria 189 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La domanda per le motivazioni e ragioni di seguito esposte non è fondata e pertanto va rigettata .
2) Và infatti rilevato che l'attore opponente, sia nell'atto di citazione sia nella comparsa conclusionale si è limitato a dichiarare e sollevare eccezioni del tutto
6 ed inconfutabilmente destituite da ogni riscontro probatorio.
3) Al riguardo si palesano corretti, logici e da condividere le valutazioni e considerazioni riportate dal convenuto opposto nella comparsa di costituzione e risposta, laddove sinteticamente ha puntualizzato che quanto avanzato e sostenuto dall'opponente si appalesava destituito di fondamento senza sottacere in ordine alle eccezioni sollevate per l'incardinato giudizio.
Invero, l'opponente si è limitato attraverso l'opposizione all'atto di precetto a censurare per un verso il difetto di legittimazione attiva della Società CP_3
e per essa della mandataria , per altro verso censurando il
[...] CP_1
Contratto di Mutuo Fondiario, sostenendo il superamento del tasso soglia nonché la capitalizzazione di interessi su interessi, ma l'importo precettato, concerne quasi unicamente il capitale scaduto e non pagato relativo a rate insolute per una esposizione complessiva di €. 32.802,203, laddove appunto l'ammontare appare documentato e provato. Sul punto l'opponente non ha avanzato censura sulla detta ricostruzione contabile ed algebrica, laddove in ogni caso le censure avanzare al titolo esecutivo esulano dal presente giudizio e semmai possono trovare approfondimento nel giudizio di espropriazione immobiliare per come bene osservato dal convenuto.
Ma vi è di più il puntuale adempimento al pagamento non è stato osservato dall'opponente al contrario è accertato l'inadempimento dell'opponente che è
peraltro provato in quanto non contestato dallo stesso in ordine alle rate del mutuo non pagate per come dettagliato nel precetto notificato il 27/7/2023.
Invero nel giudizio di opposizione al precetto l'attore opponente è onerato della
7 prova dei fatti sui quali fonda la propria opposizione e non è invece il convenuto opposto a dovere fornire la dimostrazione del proprio diritto.
Per quanto attiene la eccezione in ordine al difetto di legittimazione attiva, la convenuta opposta bene ha osservato laddove ha sostenuto che è sufficiente l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale a dare prova dell'inclusione del credito tra quelli oggetto di cessione, e precisamente è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentono di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione ( Cass.
31188/2017 – Cass. Civile Sez. 1° 20/2/2020 n.4334 – Cass. Civile Sez 3° 16/4/2021
n. 10200).
Ne consegue che la domanda dispiegata e svolta attraverso l'opposizione al precetto non è meritevole di accoglimento e pertanto va rigettata. In ordine alle spese di giudizio seguono il principio generale sulla soccombenza e pertanto vanno poste a carico dell'attore opponente.
P.Q.M.
- Il Dott.Giuseppe Scimè - Giudice del Tribunale di Agrigento , definitivamente pronunciando nel procedimento di primo grado n. 2224/2023 R.G.A.C.C. iscritto a ruolo da (attore) contro e per essa Parte_1 Controparte_5 CP_6
corrente in Verona (convenuto), uditi i procuratori delle parti disattesa ogni
[...]
8 altra domanda, eccezione e difesa così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta dall'attore con la dispiegata opposizione a precetto
(del 04/08/2023 ritualmente notificato) e per l'effetto ritenere e dichiarare valido l'atto di precetto opposto e notificato il 27/7/2023 per €. 32802,20 con conseguente mantenimento di ogni e qualsivoglia efficacia giuridica nei confronti dell'odierno ricorrente opponente.
2) Condanna l'attore al rimborso in favore del Convenuto Parte_1
e per essa , alle spese processuali, CP_3 CP_1
complessivamente liquidate in €. 2.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA e accessori di legge e di rito.
Così deciso in Agrigento il 10/Dicembre/2025
IL GIUDICE
(Dott.Giuseppe Scimè)
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