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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 24/12/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Gela, in persona del Giudice monocratico onorario dott.ssa LA R. Di TR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1181/2020
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (c.f.: Parte_1
) C.F._1
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (c.f.: Parte_2
) C.F._2
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
Settimo n.53 (c.f.: C.F._3
tutte rappresentate e difese dall'Avv. Francesco Spataro (c.f.: ), giusta C.F._4 procura allegata all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito a
Niscemi in via Umberto I
- attori-
CONTRO
, nata a [...] il [...] e residente a [...]; Controparte_1
, nato a [...] il [...] e residente a [...], Sonnenstr CP_2
41 (72458 Germania)
- convenuti contumaci-
Conclusioni per gli attori: 1) Ritenere e dichiarare che , e Parte_1 Parte_2
esercitano, ai sensi dell'art. 1146 comma 1 c.c. in successione del Parte_3 congiunto , il possesso in modo pacifico ed indisturbato sin dal 5.2.1976 sul Persona_1 fabbricato sito a Niscemi in via V. Bellini, 56 della superficie complessiva di mq.63, identificato in catasto al foglio 91, particella 72 sub 2, categoria A/5, classe 3;
2) Conseguentemente ritenere e dichiarare che , e Parte_1 Parte_2 [...]
hanno acquistato per usucapione, ai sensi dell'art.1158 c.c., la proprietà Parte_3 del fabbricato sito a Niscemi in via V. Bellini, 56 della superficie complessiva di mq.63, identificato in catasto al foglio 91, particella 72 sub 2, categoria A/5, classe 3, ordinando all'uopo al Conservatore dei registri immobiliari di Caltanissetta di procedere alla trascrizione del costituendo titolo di proprietà del suddetto fabbricato a favore di Pt_1
, e , con ogni consequenziale adempimento
[...] Parte_2 Parte_3 relativo alla voltura nel catasto fabbricati del Comune di Niscemi;
3) Condannare i convenuti in solido alle spese e competenze di giudizio e di mediazione in
caso di contestazione della domanda.”
Esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione del 31.07.2020 e Parte_1 Parte_2 Parte_3 convenivano in giudizio i convenuti in epigrafe, sulla base dei seguenti fatti:
[...]
- le attrici erano rispettivamente coniuge e figlie del signor , nato a [...] il Persona_1
08.08.1935 ed ivi deceduto il 9.11.2017, il quale era proprietario della quota di indivisa di
3/12 del fabbricato sito a Niscemi in via V. Bellini n.56 identificato in catasto al foglio 91, particella 72 sub 2, ricevuta per successione del padre;
Persona_2
- la restante quota indivisa di 9/12 era caduta in successione legittima agli altri tre figli di
, ovvero , (alla cui morte è subentrato come Persona_2 Controparte_1 Persona_3 unico erede il figlio ) e (deceduta il 21.11.2002 nubile e senza CP_2 Persona_4 lasciare figli);
- Alla morte di , avvenuta il 29.03.1966, l'immobile era stato abitato dalla Persona_2 moglie fino alla sua morte del 5.02.1976 e successivamente abitato dal Persona_5 congiunto delle attrici , che ne ha avuto il possesso pacifico ed indisturbato fino Persona_1 alla morte.
Le attrici, intestatarie dei 3/12 per successione, chiedevano pertanto il riconoscimento della continuazione del possesso esercitato dal proprio congiunto e conseguentemente di dichiarare il loro diritto all'usucapione del fabbricato, non essendosi i convenuti mai interessati all'immobile e non avendo costoro posto alcun ostacolo al possesso indisturbato delle attrici.
A seguito del tentativo di mediazione, con esito negativo per assenza dei convenuti, Pt_1
e agivano in giudizio riportandosi alle
[...] Parte_2 Parte_3 conclusioni soprastanti.
A seguito di alcune udienze volte a consentire alle attrici il perfezionamento delle notifiche e a fornire integrazioni documentali per verificare lo stato di famiglia dei convenuti, all'udienza cartolare del 16.05.2022 il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale e la prova testi richieste.
All'udienza 30.03.2023 veniva escussa la teste mentre non veniva svolto Testimone_1
l'interrogatorio formale del convenuto , per assenza di quest'ultimo. CP_2
All'esito dell'udienza cartolare del 23.05.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione del termine per deposito della comparsa conclusionale.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di tutti i convenuti, come sopra generalizzati.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
In punto di diritto, l'azione di usucapione regolata dall'art. 1158 c.c., rappresenta una fattispecie complessa avente per effetto l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale su un bene che presuppone la sussistenza di un comportamento possessorio qualificato, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sul bene, per almeno venti anni, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale che si manifesta con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria in contrapposizione all'inerzia del titolare
(Cass. Civ. 18392/06).
Elementi imprescindibili per usucapire un immobile sono il trascorrere del tempo e il possesso della cosa. Quanto al primo, il possesso deve essere esercitato per un periodo temporale di 20 anni a decorrere dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso utile ai fini dell'usucapione.
Quanto al secondo, per possesso deve intendersi, come qualificato dall'art. 1140 c.c., il potere sulla cosa rilevabile in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale e deve inoltre trattasi di possesso continuato, senza interruzioni, per il tempo necessario previsto dalla legge, caratterizzato dalla costante esplicazione del possessore del potere di fatto sul bene corrispondente al diritto reale posseduto e con manifestazione del puntuale compimento di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria di fatto sul bene medesimo che, in modo inconciliabile, escluda la possibilità
di godimento altrui, anche parziale, in contrapposizione all'inerzia del titolare (Cass. Civ. n.
18392/06 cit.).
Il valido possesso ai fini dell'usucapione richiede che l'esercizio della signoria sul bene sia esercitato in modo costante e permanente.
Il possesso deve, altresì, essere pacifico e pubblico e, quindi, non acquistato in modo violento o clandestino (Cass. Civ. 17.07.1998 n. 6997) (in tali casi, detto possesso potrà giovare ai fini dell'usucapione solo quando la violenza o la clandestinità saranno cessate – art. 1163 c.c.).
Il possesso deve essere inequivoco, non dovendo sussistere né dubbio né incertezza nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale. Deve quindi trattarsi di un possesso certo e parallelamente inidoneo a generare nei soggetti terzi il dubbio sulla effettiva intenzione del soggetto possessore di porre in essere un'attività corrispondente al predetto esercizio della proprietà.
Per giurisprudenza consolidata la domanda di usucapione va svolta nei confronti di coloro che risultino essere gli attuali proprietari dei beni oggetto di domanda.
Tale effettiva qualità, nel caso di specie, è accertata dalla relazione a firma del Notaio Dott.
prodotta da parte attrice. Persona_6
In merito alla validità del possesso degli eredi che subentrano al de cuius, ai fini del raggiungimento del termine ventennale per usucapire, l'art. 1146 prevede al primo comma “Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione”.
Per effetto di una fictio iuris, pertanto, il possesso del de cuius si trasferisce agli eredi i quali subentrano nel possesso del bene senza necessità di una materiale apprensione, occorrendo solo la prova della qualità di eredi.
Il principio della continuità nel possesso tra il de cuius e l'erede consente a quest'ultimo, pur in assenza della materiale apprensione dei beni ereditari, il legittimo esercizio delle azioni possessorie (tra le altre Cass., sent. n. 6852/2001).
Il possesso ultraventennale, indisturbato, pacifico ed ininterrotto del fabbricato da parte prima di e in seguito delle attrici, si può ritenere provato alla luce della Persona_1 documentazione prodotta, dal contegno processuale dei convenuti rimasti contumaci, dal non reso interrogatorio formale del convenuto e dalle dichiarazioni rese dal teste CP_2 escusso.
Il teste vicina di casa, ha confermato che fin dagli anni 80, Testimone_1 Persona_1 ha utilizzato il fabbricato oggetto di causa in modo esclusivo, provvedendo alla sua manutenzione, pulizia e custodia, e, alla sua morte, a tale compito sono succedute la moglie e le figlie, senza alcuna interferenza da parte dei convenuti.
Da tutto ciò discende l'inequivoca volontà delle attrici di possedere gli immobili come proprietari.
Va pertanto dichiarata l'usucapione del fabbricato a favore di Parte_1 Parte_2
e . Parte_3
Le spese di lite, attesa la totale assenza di contestazione da parte dei convenuti e considerato che essi non hanno dato causa alla controversia, restano a carico della parte attrice.
PQM
Il Tribunale di Gela, nella persona del giudice monocratico onorario, dott.ssa LA IT Di
TR, così provvede: - dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione da parte di Parte_1 Parte_2
e del fabbricato sito in Niscemi alla via Vincenzo Bellini n.56 posto Parte_3 al piano terra e primo, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Niscemi al foglio 91, particella 72 sub 2, via Vincenzo Bellini n. 56, piano T-1, categoria A/5, classe 3, vani catastali
2, rendita euro 30,27.
- dispone la trascrizione della presente sentenza nei Registri Immobiliari dell'Agenzia del
Territorio di Caltanissetta, ex art. 2643 n. 14 c.c., con esonero del Conservatore da ogni responsabilità;
- dichiara irripetibili le spese nei confronti dei convenuti contumaci.
Gela, lì 24.12.2025
Il Giudice On.
LA IT Di TR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Gela, in persona del Giudice monocratico onorario dott.ssa LA R. Di TR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1181/2020
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (c.f.: Parte_1
) C.F._1
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (c.f.: Parte_2
) C.F._2
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
Settimo n.53 (c.f.: C.F._3
tutte rappresentate e difese dall'Avv. Francesco Spataro (c.f.: ), giusta C.F._4 procura allegata all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito a
Niscemi in via Umberto I
- attori-
CONTRO
, nata a [...] il [...] e residente a [...]; Controparte_1
, nato a [...] il [...] e residente a [...], Sonnenstr CP_2
41 (72458 Germania)
- convenuti contumaci-
Conclusioni per gli attori: 1) Ritenere e dichiarare che , e Parte_1 Parte_2
esercitano, ai sensi dell'art. 1146 comma 1 c.c. in successione del Parte_3 congiunto , il possesso in modo pacifico ed indisturbato sin dal 5.2.1976 sul Persona_1 fabbricato sito a Niscemi in via V. Bellini, 56 della superficie complessiva di mq.63, identificato in catasto al foglio 91, particella 72 sub 2, categoria A/5, classe 3;
2) Conseguentemente ritenere e dichiarare che , e Parte_1 Parte_2 [...]
hanno acquistato per usucapione, ai sensi dell'art.1158 c.c., la proprietà Parte_3 del fabbricato sito a Niscemi in via V. Bellini, 56 della superficie complessiva di mq.63, identificato in catasto al foglio 91, particella 72 sub 2, categoria A/5, classe 3, ordinando all'uopo al Conservatore dei registri immobiliari di Caltanissetta di procedere alla trascrizione del costituendo titolo di proprietà del suddetto fabbricato a favore di Pt_1
, e , con ogni consequenziale adempimento
[...] Parte_2 Parte_3 relativo alla voltura nel catasto fabbricati del Comune di Niscemi;
3) Condannare i convenuti in solido alle spese e competenze di giudizio e di mediazione in
caso di contestazione della domanda.”
Esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione del 31.07.2020 e Parte_1 Parte_2 Parte_3 convenivano in giudizio i convenuti in epigrafe, sulla base dei seguenti fatti:
[...]
- le attrici erano rispettivamente coniuge e figlie del signor , nato a [...] il Persona_1
08.08.1935 ed ivi deceduto il 9.11.2017, il quale era proprietario della quota di indivisa di
3/12 del fabbricato sito a Niscemi in via V. Bellini n.56 identificato in catasto al foglio 91, particella 72 sub 2, ricevuta per successione del padre;
Persona_2
- la restante quota indivisa di 9/12 era caduta in successione legittima agli altri tre figli di
, ovvero , (alla cui morte è subentrato come Persona_2 Controparte_1 Persona_3 unico erede il figlio ) e (deceduta il 21.11.2002 nubile e senza CP_2 Persona_4 lasciare figli);
- Alla morte di , avvenuta il 29.03.1966, l'immobile era stato abitato dalla Persona_2 moglie fino alla sua morte del 5.02.1976 e successivamente abitato dal Persona_5 congiunto delle attrici , che ne ha avuto il possesso pacifico ed indisturbato fino Persona_1 alla morte.
Le attrici, intestatarie dei 3/12 per successione, chiedevano pertanto il riconoscimento della continuazione del possesso esercitato dal proprio congiunto e conseguentemente di dichiarare il loro diritto all'usucapione del fabbricato, non essendosi i convenuti mai interessati all'immobile e non avendo costoro posto alcun ostacolo al possesso indisturbato delle attrici.
A seguito del tentativo di mediazione, con esito negativo per assenza dei convenuti, Pt_1
e agivano in giudizio riportandosi alle
[...] Parte_2 Parte_3 conclusioni soprastanti.
A seguito di alcune udienze volte a consentire alle attrici il perfezionamento delle notifiche e a fornire integrazioni documentali per verificare lo stato di famiglia dei convenuti, all'udienza cartolare del 16.05.2022 il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale e la prova testi richieste.
All'udienza 30.03.2023 veniva escussa la teste mentre non veniva svolto Testimone_1
l'interrogatorio formale del convenuto , per assenza di quest'ultimo. CP_2
All'esito dell'udienza cartolare del 23.05.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione del termine per deposito della comparsa conclusionale.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di tutti i convenuti, come sopra generalizzati.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
In punto di diritto, l'azione di usucapione regolata dall'art. 1158 c.c., rappresenta una fattispecie complessa avente per effetto l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale su un bene che presuppone la sussistenza di un comportamento possessorio qualificato, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sul bene, per almeno venti anni, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale che si manifesta con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria in contrapposizione all'inerzia del titolare
(Cass. Civ. 18392/06).
Elementi imprescindibili per usucapire un immobile sono il trascorrere del tempo e il possesso della cosa. Quanto al primo, il possesso deve essere esercitato per un periodo temporale di 20 anni a decorrere dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso utile ai fini dell'usucapione.
Quanto al secondo, per possesso deve intendersi, come qualificato dall'art. 1140 c.c., il potere sulla cosa rilevabile in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale e deve inoltre trattasi di possesso continuato, senza interruzioni, per il tempo necessario previsto dalla legge, caratterizzato dalla costante esplicazione del possessore del potere di fatto sul bene corrispondente al diritto reale posseduto e con manifestazione del puntuale compimento di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria di fatto sul bene medesimo che, in modo inconciliabile, escluda la possibilità
di godimento altrui, anche parziale, in contrapposizione all'inerzia del titolare (Cass. Civ. n.
18392/06 cit.).
Il valido possesso ai fini dell'usucapione richiede che l'esercizio della signoria sul bene sia esercitato in modo costante e permanente.
Il possesso deve, altresì, essere pacifico e pubblico e, quindi, non acquistato in modo violento o clandestino (Cass. Civ. 17.07.1998 n. 6997) (in tali casi, detto possesso potrà giovare ai fini dell'usucapione solo quando la violenza o la clandestinità saranno cessate – art. 1163 c.c.).
Il possesso deve essere inequivoco, non dovendo sussistere né dubbio né incertezza nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale. Deve quindi trattarsi di un possesso certo e parallelamente inidoneo a generare nei soggetti terzi il dubbio sulla effettiva intenzione del soggetto possessore di porre in essere un'attività corrispondente al predetto esercizio della proprietà.
Per giurisprudenza consolidata la domanda di usucapione va svolta nei confronti di coloro che risultino essere gli attuali proprietari dei beni oggetto di domanda.
Tale effettiva qualità, nel caso di specie, è accertata dalla relazione a firma del Notaio Dott.
prodotta da parte attrice. Persona_6
In merito alla validità del possesso degli eredi che subentrano al de cuius, ai fini del raggiungimento del termine ventennale per usucapire, l'art. 1146 prevede al primo comma “Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione”.
Per effetto di una fictio iuris, pertanto, il possesso del de cuius si trasferisce agli eredi i quali subentrano nel possesso del bene senza necessità di una materiale apprensione, occorrendo solo la prova della qualità di eredi.
Il principio della continuità nel possesso tra il de cuius e l'erede consente a quest'ultimo, pur in assenza della materiale apprensione dei beni ereditari, il legittimo esercizio delle azioni possessorie (tra le altre Cass., sent. n. 6852/2001).
Il possesso ultraventennale, indisturbato, pacifico ed ininterrotto del fabbricato da parte prima di e in seguito delle attrici, si può ritenere provato alla luce della Persona_1 documentazione prodotta, dal contegno processuale dei convenuti rimasti contumaci, dal non reso interrogatorio formale del convenuto e dalle dichiarazioni rese dal teste CP_2 escusso.
Il teste vicina di casa, ha confermato che fin dagli anni 80, Testimone_1 Persona_1 ha utilizzato il fabbricato oggetto di causa in modo esclusivo, provvedendo alla sua manutenzione, pulizia e custodia, e, alla sua morte, a tale compito sono succedute la moglie e le figlie, senza alcuna interferenza da parte dei convenuti.
Da tutto ciò discende l'inequivoca volontà delle attrici di possedere gli immobili come proprietari.
Va pertanto dichiarata l'usucapione del fabbricato a favore di Parte_1 Parte_2
e . Parte_3
Le spese di lite, attesa la totale assenza di contestazione da parte dei convenuti e considerato che essi non hanno dato causa alla controversia, restano a carico della parte attrice.
PQM
Il Tribunale di Gela, nella persona del giudice monocratico onorario, dott.ssa LA IT Di
TR, così provvede: - dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione da parte di Parte_1 Parte_2
e del fabbricato sito in Niscemi alla via Vincenzo Bellini n.56 posto Parte_3 al piano terra e primo, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Niscemi al foglio 91, particella 72 sub 2, via Vincenzo Bellini n. 56, piano T-1, categoria A/5, classe 3, vani catastali
2, rendita euro 30,27.
- dispone la trascrizione della presente sentenza nei Registri Immobiliari dell'Agenzia del
Territorio di Caltanissetta, ex art. 2643 n. 14 c.c., con esonero del Conservatore da ogni responsabilità;
- dichiara irripetibili le spese nei confronti dei convenuti contumaci.
Gela, lì 24.12.2025
Il Giudice On.
LA IT Di TR