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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 27/05/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
n. 2104/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2104/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti HAZAN Parte_1 P.IVA_1
MAURIZIO, TAURINI STEFANO e GELPI MARIA CRISTINA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAVALLASCA Controparte_1 P.IVA_2
ANDREA
GIÀ Controparte_2 Controparte_3
(C.F. ), contumace
[...] CP_4 P.IVA_3
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Per l'appellante: Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito – in funzione del Giudice dell'Appello – riformare la Sentenza n. 840/2022, pubblicata dal Giudice di Pace di Como il 6 dicembre 2022 che ha definito il giudizio iscritto al n. di R.G. 1381/2022 e così provvedere:
Nel merito, in via principale: a) Accertare e dichiarare l'inammissibilità/improponibilità della richiesta risarcitoria avanzata in primo grado da – ai sensi del combinato disposto degli artt. 2054 c.c. e 144 e 148 Cap – Controparte_1 attesa la natura contrattuale dell'azione posta in essere dall'attrice; e/o accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di Ambiente per non aver essa titolo alla pretesa risarcitoria CP_1 avanzata in detta sede;
b) Dichiarare l'infondatezza della stessa domanda accolta in primo grado – sia in fatto che in diritto – per tutte le motivazioni ribadite nell'atto che precede;
anche perché priva di prova. c) per l'effetto accogliere la domanda riconvenzionale formulata da in primo Parte_1 grado di restituzione di euro 370,00 (oltre IVA); somma ingiustificatamente percepita in sede precontenziosa;
In ogni caso:
d) dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione del ragionamento inferenziale percorso per addivenire alla quantificazione del danno;
e) condannare alla restituzione delle somme percepite a seguito della Controparte_1 pubblicazione della sentenza di primo grado;
f) con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali ed accessori di entrambi i gradi giudizio.
pagina 1 di 6 Per l'appellata:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito - respinta e disattesa ogni contraria istanza - previa ogni necessaria declaratoria in rito e nel merito: 1) rigettare l'appello proposto dall'appellante avverso la sentenza n. 840/2022 Parte_1 emessa dal Giudice di Pace di Como il 05/12/2022 perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e, per gli effetti, confermare la sentenza di primo grado;
2) vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello alla Parte_1
sentenza n. 840/2022 del Giudice di Pace di Como pubblicata il 6/12/2022, non notificata, che, in parziale accoglimento della domanda di l'aveva condannata al pagamento Parte_2 di € 130,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, per le attività di bonifica della sede stradale, che si erano rese necessarie a seguito del sinistro del 19/10/2017 risultato di esclusiva responsabile del conducente del veicolo di cui era l'assicuratore per la rca, e dedotta la proponibilità dell'appello ai sensi dell'art 342 cpc, non trovando applicazione i limiti previsti dall'art 339 co 3 cpc, in quanto la domanda di era di valore indeterminato¸ svolgeva i seguenti motivi: Parte_2
1) violazione dei principi regolatori della materia inerenti la circolazione dei veicoli ex art. 2054 c.c. e l'assicurazione della responsabilità civile ed in particolare, l'azione diretta ex art. 144/148 Cod. Ass.
Priv. Violazione/falsa applicazione art. 30 D. Lvo 163/2006, in quanto la controprestazione tipica della concessione di servizi non consentiva alla concessionaria di sostituirsi nei diritti della stazione appaltante. Violazione dell'art. 1372 c.c.
2) violazione dell'art. 50 TUEL e dell'art. 8 dl 79/1997, conv. in l. 140/1997, sulla cessione dei crediti della PA;
3) errata valutazione dei fatti processuali e violazione dell'art. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per la mancanza di prova
4) omessa motivazione sulla quantificazione del danno.
La restava contumace, mentre si costituiva Controparte_2 [...]
che eccepiva l'inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 co 1 n. 1 cpc in Parte_2 quanto non aveva indicato in modo chiaro e preciso il capo della decisione di primo Controparte_5 grado impugnato e in subordine, per non aver proposto appello ai sensi dell'art 339 cpc, in quanto la decisione di primo grado era stata resa secondo equità. Contestava nel merito i motivi di appello in quanto dai documenti prodotti, risultava il proprio potere di agire in giudizio e la piena titolarità del diritto al risarcimento dei danni
All'udienza cartolare del 10/9/2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni e quindi la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per le memoria conclusionali. pagina 2 di 6 L'ammissibilità dell'appello
Con l'atto di appello la sentenza di primo grado è stata impugnata in principalità, ai sensi dell'art 342 cpc, ma anche in considerazione dei limiti previsti dall'art 339 co 3 cpc, per una sentenza resa secondo equità.
Pur avendo nell'atto di citazione davanti al Giudice di pace, limitato la condanna Controparte_1
dell'assicurazione al pagamento della differenza di € 597,93, detratti € 370,00 già ricevuti, l'aver comunque richiesto la condanna della diversa somma “maggiore o minore” che fosse stata quantificata in base alla CTU, ha reso la causa di valore indeterminato, con la conseguente appellabilità della sentenza senza i limiti prescritti dall'art 339 cpc (Cass. 3290/2018).
L'appellata ha comunque eccepito l'inammissibilità dell'appello per la mancata indicazione, in modo chiaro e preciso del capo della sentenza impugnato.
Secondo la giurisprudenza, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass SU
36481/2022, 13535/2018). ha contestato la sentenza di primo grado perché la domanda risarcitoria di Parte_1
Sicurezza non rientrava nell'ambito dell'art 2054 cc, con la conseguente esclusione CP_1
dell'operatività della rca, perché il contratto di concessione del servizio non comprendeva il risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale, per la nullità della cessione del credito, per l'erroneo convincimento del giudice sulla mancata contestazione della responsabilità della società assicurata, del nesso di causalità tra sinistro e danno e dell'urgenza e necessità dell'intervento, per la mancata prova del costo dell'intervento di ripristino, per la violazione delle norme sul danneggiamento della carreggiata previste dal Codice della strada e infine, per il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale.
Così brevemente riassunte le censure mosse alla sentenza di primo grado, appare evidente l'insussistenza dell'eccezione di inammissibilità, avendo l'appellante sufficientemente indicato i punti contestati della sentenza di primo grado.
Del mancato fondamento dell'eccezione se ne ha un'ulteriore riprova dalla memoria di costituzione dell'appellata, da cui risulta come abbia perfettamente compreso le contestazioni Controparte_1
pagina 3 di 6 dell'appellata alla sentenza di primo grado, per cui è stata in grado di contestarne ampiamente il fondamento.
La concessione del servizio
Tra le parti è pacifico che il contratto concluso dalla Provincia di Como con Sicurezza e Ambiente sia qualificabile come “concessione di servizi”, in quanto, in base all'art 2 del capitolato (riprodotto dall'appellante), nessun onere economico era previsto a carico dell'ente per l'attività di ripristino della sede stradale, a seguito di un sinistro, il cui costo sarebbe stato sostenuto in via esclusiva, dalla compagnia di assicurazione della rca dei veicoli interessati.
Al contratto di concessione è poi seguito l'«atto funzionale» del dirigente del Settore affari generali, istituzionali e legali, servizio gare e contratti, lo stesso che aveva firmato il contratto, per il conferimento a “nel suo interesse [di] ogni più ampio potere per agire e Controparte_1
intraprendere le più opportune azioni nei confronti del responsabile del sinistro ex art 2054 cc, per denuncia alle compagnie assicurative detti sinistri, per trattarne la liquidazione, per incassare e per sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo l'indennizzo corrisposto per l'attività di ripristino post incidente eseguita”.
In base all'art 107 Tuel deve escludersi che il dirigente del Settore, che aveva firmato (oltre agli atti di gara, anche) il contratto di concessione in nome e nell'interesse dell'ente, senza necessità di alcuna delega del presidente, l'organo “politico” dell'ente, non avesse il potere di conferire a CP_1
la delega per agire nei confronti degli assicuratori per ottenere pagamento dei costi del
[...]
ripristino della sede stradale, in quanto atto strumentale all'esecuzione del contratto di concessione e quindi, da questo dipendente.
Né trovano applicazione le norme generali sulla cessione dei crediti degli enti pubblici, art 8 dl 79/1997
e 76 l. 342/2000, che regolano il trasferimento di crediti liquidi ed esigibili, perché nella vicenda oggetto di causa, la cessione dei crediti, futuri ed eventuali, costituiva la remunerazione del servizio affidato al concessionario e come tale, regolata esclusivamente dal contratto e non dalle norme di contabilità degli enti pubblici.
In forza della delega dell'ente, è quindi legittimata, in sostituzione della Controparte_1
Provincia – tenuta, non solo in caso di incidenti stradali, al ripristino della viabilità delle strade di propria competenza - ad agire per il risarcimento del danno, direttamente nei confronti degli assicuratori dei veicoli dei soggetti responsabili del sinistro ex art 2054 cc
Il danno risarcibile
L'art 2054 cc obbliga il conducente del veicolo, in solido con il proprietario, “a risarcire del danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione stradale”, per cui, dato il tenore assolutamente generico e pagina 4 di 6 quindi, omnicomprensivo, del termine “cose”, che non può essere quindi circoscritto ai veicoli coinvolti e al loro contenuto, dev'essere risarcito ogni soggetto proprietario delle cose danneggiate dal sinistro, che possono essere anche estranee e diverse da quelle trasportate, purchè vi sia un rapporto di causalità tra sinistro e danno.
Gli ulteriori motivi di appello
Per quanto concerne la responsabilità del conducente del veicolo della società assicurata,
[...]
il modulo CAI prodotto dall'appellata dimostra che il sinistro si era Controparte_2
verificato per colpa esclusiva del medesimo.
Il tipo e l'estensione dei danni alla sede stradale (detriti e sversamento di liquidi su un'ampia area), adeguatamente illustrati dalle fotografie prodotte in primo grado, dimostrano la necessità dell'intervento di ripristino della normale viabilità, documentato dal “servizio sversamento” (doc 4).
La liquidazione del danno, disposta in via equitativa dal giudice di pace in € 130,00 oltre alla somma di
€ 370,00 già offerta dall'appellante, appare del tutto congrua, proprio in considerazione dell'estensione dell'area occupata dai detriti e dallo sversamento dei fluidi, e quindi, del tipo e durata dell'intervento resosi necessario per il ripristino della circolazione
Deve escludersi la violazione dell'art 211 del codice della strada, che disciplina la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi oppure di rimozione di opere abusive, nei soli casi in cui sia espressamente prevista dalle norme del codice, da menzionare nel verbale che ne accerta la violazione, che evidentemente, è una sanzione amministrativa che non ha nulla a che vedere con il risarcimento del pregiudizio subito dall'ente proprietario della strada, per il danno materiale causato dal sinistro.
Analogamente, l'art 161 del codice sanziona il conducente che non rimuova sollecitamente, per quanto possibile, l'ingombro dallo stesso provocato al libero transito della strada, ma non esclude certo l'intervento di una ditta specializzata nel ripristino della circolazione (non assimilabile all'ordinaria attività di pulizia delle strade di un centro abitato da parte del , che può eseguire le operazioni CP_6
necessarie in tempi celeri e in modo assai più appropriato ed efficace e con maggiore sicurezza per le persone che devono intervenire.
L'appello dev'essere pertanto respinto.
L'appellata, nelle conclusioni finali, ha chiesto la condanna della controparte al pagamento delle spese di entrambi i giudizi e quindi, implicitamente, la modifica della sentenza di primo grado, che invece, le aveva compensate.
Tuttavia, in mancanza dei motivi a sostegno della riforma in proprio favore della precedente sentenza sul punto delle spese di giudizio, di cui ha invece, ribadito la correttezza in tutta la comparsa di costituzione, deve escludersi che abbia inteso svolgere un appello incidentale, per cui non è ravvisabile una reciproca soccombenza. pagina 5 di 6 Pertanto le spese, liquidate in dispositivo (tabella 2, primo scaglione, valore medio), seguono la sola soccombenza di in assenza di un appello incidentale dell'appellata. Parte_1
Infine, ricorrono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, di cui all'art. 13 co 1 quater DPR
115/2002.
PQM
1. respinge l'appello avverso la sentenza n 840/2022 del Giudice di Pace di Como;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, ds distrarre in Parte_1
favore del difensore dell'appellata ex art 93 cpc, liquidate in € 662,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 co 1-quater DPR 115/2002.
Como, 26/5/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2104/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti HAZAN Parte_1 P.IVA_1
MAURIZIO, TAURINI STEFANO e GELPI MARIA CRISTINA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAVALLASCA Controparte_1 P.IVA_2
ANDREA
GIÀ Controparte_2 Controparte_3
(C.F. ), contumace
[...] CP_4 P.IVA_3
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Per l'appellante: Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito – in funzione del Giudice dell'Appello – riformare la Sentenza n. 840/2022, pubblicata dal Giudice di Pace di Como il 6 dicembre 2022 che ha definito il giudizio iscritto al n. di R.G. 1381/2022 e così provvedere:
Nel merito, in via principale: a) Accertare e dichiarare l'inammissibilità/improponibilità della richiesta risarcitoria avanzata in primo grado da – ai sensi del combinato disposto degli artt. 2054 c.c. e 144 e 148 Cap – Controparte_1 attesa la natura contrattuale dell'azione posta in essere dall'attrice; e/o accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di Ambiente per non aver essa titolo alla pretesa risarcitoria CP_1 avanzata in detta sede;
b) Dichiarare l'infondatezza della stessa domanda accolta in primo grado – sia in fatto che in diritto – per tutte le motivazioni ribadite nell'atto che precede;
anche perché priva di prova. c) per l'effetto accogliere la domanda riconvenzionale formulata da in primo Parte_1 grado di restituzione di euro 370,00 (oltre IVA); somma ingiustificatamente percepita in sede precontenziosa;
In ogni caso:
d) dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione del ragionamento inferenziale percorso per addivenire alla quantificazione del danno;
e) condannare alla restituzione delle somme percepite a seguito della Controparte_1 pubblicazione della sentenza di primo grado;
f) con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali ed accessori di entrambi i gradi giudizio.
pagina 1 di 6 Per l'appellata:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito - respinta e disattesa ogni contraria istanza - previa ogni necessaria declaratoria in rito e nel merito: 1) rigettare l'appello proposto dall'appellante avverso la sentenza n. 840/2022 Parte_1 emessa dal Giudice di Pace di Como il 05/12/2022 perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e, per gli effetti, confermare la sentenza di primo grado;
2) vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello alla Parte_1
sentenza n. 840/2022 del Giudice di Pace di Como pubblicata il 6/12/2022, non notificata, che, in parziale accoglimento della domanda di l'aveva condannata al pagamento Parte_2 di € 130,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, per le attività di bonifica della sede stradale, che si erano rese necessarie a seguito del sinistro del 19/10/2017 risultato di esclusiva responsabile del conducente del veicolo di cui era l'assicuratore per la rca, e dedotta la proponibilità dell'appello ai sensi dell'art 342 cpc, non trovando applicazione i limiti previsti dall'art 339 co 3 cpc, in quanto la domanda di era di valore indeterminato¸ svolgeva i seguenti motivi: Parte_2
1) violazione dei principi regolatori della materia inerenti la circolazione dei veicoli ex art. 2054 c.c. e l'assicurazione della responsabilità civile ed in particolare, l'azione diretta ex art. 144/148 Cod. Ass.
Priv. Violazione/falsa applicazione art. 30 D. Lvo 163/2006, in quanto la controprestazione tipica della concessione di servizi non consentiva alla concessionaria di sostituirsi nei diritti della stazione appaltante. Violazione dell'art. 1372 c.c.
2) violazione dell'art. 50 TUEL e dell'art. 8 dl 79/1997, conv. in l. 140/1997, sulla cessione dei crediti della PA;
3) errata valutazione dei fatti processuali e violazione dell'art. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per la mancanza di prova
4) omessa motivazione sulla quantificazione del danno.
La restava contumace, mentre si costituiva Controparte_2 [...]
che eccepiva l'inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 co 1 n. 1 cpc in Parte_2 quanto non aveva indicato in modo chiaro e preciso il capo della decisione di primo Controparte_5 grado impugnato e in subordine, per non aver proposto appello ai sensi dell'art 339 cpc, in quanto la decisione di primo grado era stata resa secondo equità. Contestava nel merito i motivi di appello in quanto dai documenti prodotti, risultava il proprio potere di agire in giudizio e la piena titolarità del diritto al risarcimento dei danni
All'udienza cartolare del 10/9/2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni e quindi la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per le memoria conclusionali. pagina 2 di 6 L'ammissibilità dell'appello
Con l'atto di appello la sentenza di primo grado è stata impugnata in principalità, ai sensi dell'art 342 cpc, ma anche in considerazione dei limiti previsti dall'art 339 co 3 cpc, per una sentenza resa secondo equità.
Pur avendo nell'atto di citazione davanti al Giudice di pace, limitato la condanna Controparte_1
dell'assicurazione al pagamento della differenza di € 597,93, detratti € 370,00 già ricevuti, l'aver comunque richiesto la condanna della diversa somma “maggiore o minore” che fosse stata quantificata in base alla CTU, ha reso la causa di valore indeterminato, con la conseguente appellabilità della sentenza senza i limiti prescritti dall'art 339 cpc (Cass. 3290/2018).
L'appellata ha comunque eccepito l'inammissibilità dell'appello per la mancata indicazione, in modo chiaro e preciso del capo della sentenza impugnato.
Secondo la giurisprudenza, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass SU
36481/2022, 13535/2018). ha contestato la sentenza di primo grado perché la domanda risarcitoria di Parte_1
Sicurezza non rientrava nell'ambito dell'art 2054 cc, con la conseguente esclusione CP_1
dell'operatività della rca, perché il contratto di concessione del servizio non comprendeva il risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale, per la nullità della cessione del credito, per l'erroneo convincimento del giudice sulla mancata contestazione della responsabilità della società assicurata, del nesso di causalità tra sinistro e danno e dell'urgenza e necessità dell'intervento, per la mancata prova del costo dell'intervento di ripristino, per la violazione delle norme sul danneggiamento della carreggiata previste dal Codice della strada e infine, per il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale.
Così brevemente riassunte le censure mosse alla sentenza di primo grado, appare evidente l'insussistenza dell'eccezione di inammissibilità, avendo l'appellante sufficientemente indicato i punti contestati della sentenza di primo grado.
Del mancato fondamento dell'eccezione se ne ha un'ulteriore riprova dalla memoria di costituzione dell'appellata, da cui risulta come abbia perfettamente compreso le contestazioni Controparte_1
pagina 3 di 6 dell'appellata alla sentenza di primo grado, per cui è stata in grado di contestarne ampiamente il fondamento.
La concessione del servizio
Tra le parti è pacifico che il contratto concluso dalla Provincia di Como con Sicurezza e Ambiente sia qualificabile come “concessione di servizi”, in quanto, in base all'art 2 del capitolato (riprodotto dall'appellante), nessun onere economico era previsto a carico dell'ente per l'attività di ripristino della sede stradale, a seguito di un sinistro, il cui costo sarebbe stato sostenuto in via esclusiva, dalla compagnia di assicurazione della rca dei veicoli interessati.
Al contratto di concessione è poi seguito l'«atto funzionale» del dirigente del Settore affari generali, istituzionali e legali, servizio gare e contratti, lo stesso che aveva firmato il contratto, per il conferimento a “nel suo interesse [di] ogni più ampio potere per agire e Controparte_1
intraprendere le più opportune azioni nei confronti del responsabile del sinistro ex art 2054 cc, per denuncia alle compagnie assicurative detti sinistri, per trattarne la liquidazione, per incassare e per sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo l'indennizzo corrisposto per l'attività di ripristino post incidente eseguita”.
In base all'art 107 Tuel deve escludersi che il dirigente del Settore, che aveva firmato (oltre agli atti di gara, anche) il contratto di concessione in nome e nell'interesse dell'ente, senza necessità di alcuna delega del presidente, l'organo “politico” dell'ente, non avesse il potere di conferire a CP_1
la delega per agire nei confronti degli assicuratori per ottenere pagamento dei costi del
[...]
ripristino della sede stradale, in quanto atto strumentale all'esecuzione del contratto di concessione e quindi, da questo dipendente.
Né trovano applicazione le norme generali sulla cessione dei crediti degli enti pubblici, art 8 dl 79/1997
e 76 l. 342/2000, che regolano il trasferimento di crediti liquidi ed esigibili, perché nella vicenda oggetto di causa, la cessione dei crediti, futuri ed eventuali, costituiva la remunerazione del servizio affidato al concessionario e come tale, regolata esclusivamente dal contratto e non dalle norme di contabilità degli enti pubblici.
In forza della delega dell'ente, è quindi legittimata, in sostituzione della Controparte_1
Provincia – tenuta, non solo in caso di incidenti stradali, al ripristino della viabilità delle strade di propria competenza - ad agire per il risarcimento del danno, direttamente nei confronti degli assicuratori dei veicoli dei soggetti responsabili del sinistro ex art 2054 cc
Il danno risarcibile
L'art 2054 cc obbliga il conducente del veicolo, in solido con il proprietario, “a risarcire del danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione stradale”, per cui, dato il tenore assolutamente generico e pagina 4 di 6 quindi, omnicomprensivo, del termine “cose”, che non può essere quindi circoscritto ai veicoli coinvolti e al loro contenuto, dev'essere risarcito ogni soggetto proprietario delle cose danneggiate dal sinistro, che possono essere anche estranee e diverse da quelle trasportate, purchè vi sia un rapporto di causalità tra sinistro e danno.
Gli ulteriori motivi di appello
Per quanto concerne la responsabilità del conducente del veicolo della società assicurata,
[...]
il modulo CAI prodotto dall'appellata dimostra che il sinistro si era Controparte_2
verificato per colpa esclusiva del medesimo.
Il tipo e l'estensione dei danni alla sede stradale (detriti e sversamento di liquidi su un'ampia area), adeguatamente illustrati dalle fotografie prodotte in primo grado, dimostrano la necessità dell'intervento di ripristino della normale viabilità, documentato dal “servizio sversamento” (doc 4).
La liquidazione del danno, disposta in via equitativa dal giudice di pace in € 130,00 oltre alla somma di
€ 370,00 già offerta dall'appellante, appare del tutto congrua, proprio in considerazione dell'estensione dell'area occupata dai detriti e dallo sversamento dei fluidi, e quindi, del tipo e durata dell'intervento resosi necessario per il ripristino della circolazione
Deve escludersi la violazione dell'art 211 del codice della strada, che disciplina la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi oppure di rimozione di opere abusive, nei soli casi in cui sia espressamente prevista dalle norme del codice, da menzionare nel verbale che ne accerta la violazione, che evidentemente, è una sanzione amministrativa che non ha nulla a che vedere con il risarcimento del pregiudizio subito dall'ente proprietario della strada, per il danno materiale causato dal sinistro.
Analogamente, l'art 161 del codice sanziona il conducente che non rimuova sollecitamente, per quanto possibile, l'ingombro dallo stesso provocato al libero transito della strada, ma non esclude certo l'intervento di una ditta specializzata nel ripristino della circolazione (non assimilabile all'ordinaria attività di pulizia delle strade di un centro abitato da parte del , che può eseguire le operazioni CP_6
necessarie in tempi celeri e in modo assai più appropriato ed efficace e con maggiore sicurezza per le persone che devono intervenire.
L'appello dev'essere pertanto respinto.
L'appellata, nelle conclusioni finali, ha chiesto la condanna della controparte al pagamento delle spese di entrambi i giudizi e quindi, implicitamente, la modifica della sentenza di primo grado, che invece, le aveva compensate.
Tuttavia, in mancanza dei motivi a sostegno della riforma in proprio favore della precedente sentenza sul punto delle spese di giudizio, di cui ha invece, ribadito la correttezza in tutta la comparsa di costituzione, deve escludersi che abbia inteso svolgere un appello incidentale, per cui non è ravvisabile una reciproca soccombenza. pagina 5 di 6 Pertanto le spese, liquidate in dispositivo (tabella 2, primo scaglione, valore medio), seguono la sola soccombenza di in assenza di un appello incidentale dell'appellata. Parte_1
Infine, ricorrono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, di cui all'art. 13 co 1 quater DPR
115/2002.
PQM
1. respinge l'appello avverso la sentenza n 840/2022 del Giudice di Pace di Como;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, ds distrarre in Parte_1
favore del difensore dell'appellata ex art 93 cpc, liquidate in € 662,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 co 1-quater DPR 115/2002.
Como, 26/5/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
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