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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/10/2025, n. 4478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4478 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7432/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE II CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7432 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
C.F./P. I.V.A. ) PAte_1 P.IVA_1 attrice, con l'avv. Michele Rondinelli
e
(C.F./P. I.V.A. ) CP_1 P.IVA_2 convenuta, con l'avv. Andrea Girardi
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 15.5.2025 e, perciò, per parte attrice come da atto di citazione e per parte convenuta come da foglio depositato telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo. PA Con atto di citazione notificato in data 28.6.2022 (da ora, per brevità, ha PAte_1
CP convenuto in giudizio (da ora ) esponendo che: a) in data 21.3.2014, aveva sottoscritto CP_1 con un “contratto per l'emissione di perizia con parere pro veritate per NTroparte_2
pagina 1 di 6 rilevazione tasso interesse usuraio contrattualizzato relativa alla regolarità dei mutui e/o leasing -
GOLD avente ad oggetto l'analisi contabile da parte di quest'ultima” di due contratti mutuo e di uno NT di leasing già stipulati da essa attrice;
b) nel contratto “gold ”concluso con era compresa una NT CP copertura assicurativa in forza di separata polizza n. 91/M10282700 sottoscritta da con , richiamata per estratto dall'art. 14 del contratto;
c) la polizza era stipulata a copertura del rischio per le spese di soccombenza (sino ad un massimo di € 100.000,00=) “relative alle controversie stragiudiziali, mediative e giudiziarie per anatocismo e/o usura bancaria (per prodotti bancari, finanziari e tributari
Es. NTo Corrente, Mutuo, Leasing, Derivati, Cartelle Esattoriali, ecc.) promosse sulla base della perizia/e asseverata/e redatta/e da per conto del Cliente”, polizza alla quale il NTroparte_2
NT cliente (GT) “aderisce in qualità di Assicurato”; d) sulla base delle tre perizie redatte da aveva quindi promosso, con l'assistenza del legale indicato da quest'ultima, due distinti giudizi, il primo nei NTr confronti di (da ora presso il Tribunale di Brescia relativo ai due NTroparte_3 rapporti di mutuo e il secondo nei confronti di ICCREA presso il Tribunale di Roma relativo al contratto di leasing;
e) entrambi i giudizi si erano conclusi con sentenze di rigetto delle domande proposte da essa attrice, con conseguente condanna alla rifusione delle spese di lite (rispettivamente, sentenze n. 1777 ord. in data 9.6.2016 e n. 12098 ord. in data 12.6.2018); f) in pendenza dei giudizi di appello proposti avverso dette sentenze era intervenuta la nota pronuncia delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 19597/2020, alla luce della quale essa attrice “si è fatta parte diligente per limitare i danni del sinistro ottenendo il consenso della banca all'abbandono del giudizio a fronte del riconoscimento di un contributo alle spese di lite”; g) per effetto dell'esito negativo dei giudizi essa attrice aveva sopportato esborsi – per spese stragiudiziali e giudiziali – per complessivi € 78.783,18=; CP h) denunciati a i sinistri con pec in data – rispettivamente – 8.4.2021 (e seguenti) e 23.12.2021, quest'ultima aveva respinto le richieste di indennizzo. PA CP Ciò premesso, ha chiesto la condanna di al pagamento, in suo favore, della somma di €
78.783,18= a titolo di indennizzo dovuto per spese giudiziali e stragiudiziali in forza della polizza assicurativa conclusa in suo favore, con vittoria di spese e compensi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario. CP PA
si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza della domanda proposta da ha eccepito, in particolare, la prescrizione della garanzia invocata e, in ogni caso, l'inoperatività della polizza “in
pagina 2 di 6 mancanza di una sentenza dichiarativa della soccombenza della parte attrice”, concludendo per il rigetto delle domande della ricorrente, con vittoria di spese.
La causa, istruita mediante produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
15.5.2025 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. Premessa in fatto.
I fatti effettivamente rilevanti ai fini della decisione sono, nella loro materialità, del tutto pacifici e, per la maggior parte, riscontrati documentalmente.
In particolare, deve ritenersi pacifico che:
PA NT a) in data 21.3.2014 ha affidato a il compito di esaminare i due contratti di mutuo conclusi con NTr e il contratto di leasing concluso con ICCREA, onde verificare eventuali patologie dei relativi rapporti e la conseguente sussistenza di crediti restitutori o risarcitori verso le società “finanziatrici”;
PA b) il “contratto gold” concluso fra le parti (doc. n. 1 prodotto da comprende un'assicurazione in
PA favore di a copertura del rischio di soccombenza nell'eventuale contenzioso intrapreso nei confronti di dette società; NT PA NTr c) redatte le perizie da parte di ha promosso due distinti giudizi nei confronti di e NT ICCREA avvalendosi del legale indicato da
PA d) in nessuno dei due giudizi è stata ammessa la c.t.u. contabile richiesta da (ordinanza del
Tribunale di Brescia in data 16.5.2016 e ordinanza del Tribunale di Roma in data 3.2.2016, prodotte da PA sub docc. nn. 13 e 31); PA e) entrambi i giudizi si sono conclusi con il rigetto delle domande proposte da con condanna di questa alla rifusione delle spese in favore delle controparti (rispettivamente, sentenza del Tribunale di
Brescia n. 1777 ord. in data 9.6.2016 e sentenza del Tribunale di Roma n. 12098 ord. in data 12.6.2018, PA prodotte sempre da sub docc. nn. 14 e 32); PA f) ha proposto appello avverso entrambe le sentenze ed entrambi i giudizi di secondo grado sono stati abbandonati dalla stessa, che si è adeguata alle indicazioni fornite da Cass. SS.UU. 19597/2020; PA CP g) le richieste di indennizzo inoltrate da a sono state respinte da quest'ultima, che ha invocato la prescrizione della garanzia e, in ogni caso, vari profili di inoperatività della polizza.
3. Eccezione di prescrizione.
L'eccezione è fondata e va perciò accolta.
pagina 3 di 6 CP
ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione della garanzia assicurativa, invocando il secondo comma dell'art. 13 della polizza (prodotta da entrambe le parti), secondo cui “la denuncia del sinistro dovrà avvenire a cura dell' entro e non oltre 24 mesi dall'insorgenza dello stesso”. PAte_2
CP Quanto alla decorrenza del termine di 24 mesi, ha poi richiamato:
a) il primo comma dell'articolo 13, ai sensi del quale “l'insorgenza del sinistro avviene solo nel momento in cui il CTU (nominato dal giudice) dovesse “cassare” (cassare significa la contestazione dei principi normativi e/o contabili su cui è stata redatta e certificata dal perito la perizia NT econometrica) le perizie fatte redigere da ;
b) l'appendice n. 0001 allegata alla polizza (“incasso rimborso con precisazione alla polizza n.
91/M10282700”), che precisa che “per insorgenza del sinistro e quindi in copertura si considera anche il mancato accesso alla CTU per quei casi nei quali il magistrato non ritenga di far accedere il procedimento all'accesso peritale”. CP Da tali clausole fa derivare la inoperatività della polizza, rilevando nelle comunicazioni di rigetto seguite alle denunce di sinistro che:
a) quanto al giudizio promosso presso il Tribunale di Brescia, “con la polizza M10282700 la nostra
Società assume a proprio carico il rischio di soccombenza dichiarata con sentenza. Tale condizione, nel giudizio che l'ha vista coinvolta, non si è mai verificata in quanto il giudizio è stato abbandonato e la controversia è stata transatta” e che, in ogni caso, “anche qualora dovessimo considerare esclusivamente il primo grado di giudizio, dobbiamo comunque rigettare la richiesta in quanto la denuncia di sinistro è oltremodo tardiva: risultano trascorsi più di due anni tra la data di insorgenza del sinistro e la data di denuncia della posizione” (doc. 25 di GT);
b) quanto al giudizio promosso presso il Tribunale di Roma, “evidenziamo quale rilievo avente carattere assorbente che il sinistro risulta non essere stato denunciato nei termini di contratto e risulta altresì prescritto. Infatti, la polizza M10282700 prevede all'art. 13, e relativa appendice, che la denuncia di sinistro debba avvenire entro e non oltre 24 mesi dall'insorgenza del sinistro e, intende insorto il sinistro allorquando il Giudice neghi l'accesso alla CTU […]” (doc. 41 sempre di PA
.
CP Tali rilevi, ribaditi da in sede di costituzione (tempestiva) nel presente giudizio, non sono stati oggetto di specifica replica nelle memorie istruttorie di GT, che si è limitata a proporre una difforme pagina 4 di 6 interpretazione delle previsioni contrattuali solamente con la comparsa conclusionale;
interpretazione che risulta tuttavia incompatibile con il tenore letterale del contratto e, in ogni caso, in contrasto con le comuni regole ermeneutiche.
Rileva il tribunale che la polizza per cui è causa risulta effettivamente assai generica quanto all'individuazione del momento “di insorgenza del sinistro” da cui far decorrere il termine di 24 mesi per la sua denuncia, indicato, rispettivamente, nella “cassazione” da parte del c.t.u. delle “perizie fatte NT redigere da (art. 13 della polizza) e nel “mancato accesso alla ctu per quei casi nei quali il magistrato non ritenga di far accedere il procedimento all'accesso peritale” e che, tuttavia, tali previsioni sono chiare nell'escludere che la “insorgenza del sinistro” possa coincidere con l'esito NT negativo – definitivo – del giudizio intrapreso dal cliente di
Ciò posto, la stessa GT conferma nelle proprie difese che:
a) il giudizio promosso avanti al Tribunale di Brescia è stato definito in primo grado con sentenza di rigetto in data 9.6.2016, dopo che il tribunale, con ordinanza in data 16.5.2016, aveva rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni senza ammettere istanze istruttorie (docc. nn. 14 e 13 citati);
b) il giudizio promosso avanti al Tribunale di Roma è stato definito, sempre in primo grado, con sentenza di rigetto in data 12.6.2018, dopo che il tribunale, con ordinanza in data 3.2.2016, aveva rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni senza ammettere istanze istruttorie (docc. nn. 32
e 31 citati). PA In tale contesto è sempre a confermare che le denunce dei sinistri sono state inoltrate quando erano trascorsi più di due anni dalla pronuncia di entrambe le sentenze di primo grado e, in particolare:
a) quanto al giudizio promosso avanti al Tribunale di Brescia, con PEC in data 8.4.2021 (docc. nn. 19 e
20 di GT);
b) quanto al giudizio promosso avanti al Tribunale di Roma, con PEC in data 23.12.2021 (docc. nn. 39
e 40 di GT).
Ribadita pertanto l'irrilevanza – alla stregua delle previsioni di polizza – della definitività dell'esito negativo del giudizio, va rilevato come la soccombenza in entrambi i giudizi di primo grado risulti sicuramente idonea a integrare la “insorgenza del sinistro” dalla quale far decorrere il termine di 24 mesi citato.
pagina 5 di 6 Tale termine risulterebbe poi, a maggior ragione, maturato ove si considerassero – ai fini della sua decorrenza – le due ordinanze che, rigettando le istanze di ammissione di c.t.u. contabile, hanno fissato in entrambi i giudizi l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Ne deriva la sostanziale irrilevanza delle censure, pur parzialmente condivisibili, sollevate da parte attrice quanto alla scarsa chiarezza delle previsioni contrattuali.
4. Rigetto della domanda attrice.
Accolta l'eccezione di prescrizione, resta assorbito l'ulteriore esame – nel merito – della domanda PA proposta da
5. Spese. PA CP
soccombente, va condannata alla rifusione delle spese sostenute da per il presente giudizio, che si liquidano (riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 52.000,01= a €
260.000,00=) in € 14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta la domanda proposta da nei confronti di e, per l'effetto, condanna la PAte_1 CP_1 società attrice al pagamento, in favore di , della somma di € 14.103,00=, oltre 15% per spese CP_1 forfettarie e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 23.10.2025.
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE II CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7432 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
C.F./P. I.V.A. ) PAte_1 P.IVA_1 attrice, con l'avv. Michele Rondinelli
e
(C.F./P. I.V.A. ) CP_1 P.IVA_2 convenuta, con l'avv. Andrea Girardi
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 15.5.2025 e, perciò, per parte attrice come da atto di citazione e per parte convenuta come da foglio depositato telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo. PA Con atto di citazione notificato in data 28.6.2022 (da ora, per brevità, ha PAte_1
CP convenuto in giudizio (da ora ) esponendo che: a) in data 21.3.2014, aveva sottoscritto CP_1 con un “contratto per l'emissione di perizia con parere pro veritate per NTroparte_2
pagina 1 di 6 rilevazione tasso interesse usuraio contrattualizzato relativa alla regolarità dei mutui e/o leasing -
GOLD avente ad oggetto l'analisi contabile da parte di quest'ultima” di due contratti mutuo e di uno NT di leasing già stipulati da essa attrice;
b) nel contratto “gold ”concluso con era compresa una NT CP copertura assicurativa in forza di separata polizza n. 91/M10282700 sottoscritta da con , richiamata per estratto dall'art. 14 del contratto;
c) la polizza era stipulata a copertura del rischio per le spese di soccombenza (sino ad un massimo di € 100.000,00=) “relative alle controversie stragiudiziali, mediative e giudiziarie per anatocismo e/o usura bancaria (per prodotti bancari, finanziari e tributari
Es. NTo Corrente, Mutuo, Leasing, Derivati, Cartelle Esattoriali, ecc.) promosse sulla base della perizia/e asseverata/e redatta/e da per conto del Cliente”, polizza alla quale il NTroparte_2
NT cliente (GT) “aderisce in qualità di Assicurato”; d) sulla base delle tre perizie redatte da aveva quindi promosso, con l'assistenza del legale indicato da quest'ultima, due distinti giudizi, il primo nei NTr confronti di (da ora presso il Tribunale di Brescia relativo ai due NTroparte_3 rapporti di mutuo e il secondo nei confronti di ICCREA presso il Tribunale di Roma relativo al contratto di leasing;
e) entrambi i giudizi si erano conclusi con sentenze di rigetto delle domande proposte da essa attrice, con conseguente condanna alla rifusione delle spese di lite (rispettivamente, sentenze n. 1777 ord. in data 9.6.2016 e n. 12098 ord. in data 12.6.2018); f) in pendenza dei giudizi di appello proposti avverso dette sentenze era intervenuta la nota pronuncia delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 19597/2020, alla luce della quale essa attrice “si è fatta parte diligente per limitare i danni del sinistro ottenendo il consenso della banca all'abbandono del giudizio a fronte del riconoscimento di un contributo alle spese di lite”; g) per effetto dell'esito negativo dei giudizi essa attrice aveva sopportato esborsi – per spese stragiudiziali e giudiziali – per complessivi € 78.783,18=; CP h) denunciati a i sinistri con pec in data – rispettivamente – 8.4.2021 (e seguenti) e 23.12.2021, quest'ultima aveva respinto le richieste di indennizzo. PA CP Ciò premesso, ha chiesto la condanna di al pagamento, in suo favore, della somma di €
78.783,18= a titolo di indennizzo dovuto per spese giudiziali e stragiudiziali in forza della polizza assicurativa conclusa in suo favore, con vittoria di spese e compensi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario. CP PA
si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza della domanda proposta da ha eccepito, in particolare, la prescrizione della garanzia invocata e, in ogni caso, l'inoperatività della polizza “in
pagina 2 di 6 mancanza di una sentenza dichiarativa della soccombenza della parte attrice”, concludendo per il rigetto delle domande della ricorrente, con vittoria di spese.
La causa, istruita mediante produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
15.5.2025 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. Premessa in fatto.
I fatti effettivamente rilevanti ai fini della decisione sono, nella loro materialità, del tutto pacifici e, per la maggior parte, riscontrati documentalmente.
In particolare, deve ritenersi pacifico che:
PA NT a) in data 21.3.2014 ha affidato a il compito di esaminare i due contratti di mutuo conclusi con NTr e il contratto di leasing concluso con ICCREA, onde verificare eventuali patologie dei relativi rapporti e la conseguente sussistenza di crediti restitutori o risarcitori verso le società “finanziatrici”;
PA b) il “contratto gold” concluso fra le parti (doc. n. 1 prodotto da comprende un'assicurazione in
PA favore di a copertura del rischio di soccombenza nell'eventuale contenzioso intrapreso nei confronti di dette società; NT PA NTr c) redatte le perizie da parte di ha promosso due distinti giudizi nei confronti di e NT ICCREA avvalendosi del legale indicato da
PA d) in nessuno dei due giudizi è stata ammessa la c.t.u. contabile richiesta da (ordinanza del
Tribunale di Brescia in data 16.5.2016 e ordinanza del Tribunale di Roma in data 3.2.2016, prodotte da PA sub docc. nn. 13 e 31); PA e) entrambi i giudizi si sono conclusi con il rigetto delle domande proposte da con condanna di questa alla rifusione delle spese in favore delle controparti (rispettivamente, sentenza del Tribunale di
Brescia n. 1777 ord. in data 9.6.2016 e sentenza del Tribunale di Roma n. 12098 ord. in data 12.6.2018, PA prodotte sempre da sub docc. nn. 14 e 32); PA f) ha proposto appello avverso entrambe le sentenze ed entrambi i giudizi di secondo grado sono stati abbandonati dalla stessa, che si è adeguata alle indicazioni fornite da Cass. SS.UU. 19597/2020; PA CP g) le richieste di indennizzo inoltrate da a sono state respinte da quest'ultima, che ha invocato la prescrizione della garanzia e, in ogni caso, vari profili di inoperatività della polizza.
3. Eccezione di prescrizione.
L'eccezione è fondata e va perciò accolta.
pagina 3 di 6 CP
ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione della garanzia assicurativa, invocando il secondo comma dell'art. 13 della polizza (prodotta da entrambe le parti), secondo cui “la denuncia del sinistro dovrà avvenire a cura dell' entro e non oltre 24 mesi dall'insorgenza dello stesso”. PAte_2
CP Quanto alla decorrenza del termine di 24 mesi, ha poi richiamato:
a) il primo comma dell'articolo 13, ai sensi del quale “l'insorgenza del sinistro avviene solo nel momento in cui il CTU (nominato dal giudice) dovesse “cassare” (cassare significa la contestazione dei principi normativi e/o contabili su cui è stata redatta e certificata dal perito la perizia NT econometrica) le perizie fatte redigere da ;
b) l'appendice n. 0001 allegata alla polizza (“incasso rimborso con precisazione alla polizza n.
91/M10282700”), che precisa che “per insorgenza del sinistro e quindi in copertura si considera anche il mancato accesso alla CTU per quei casi nei quali il magistrato non ritenga di far accedere il procedimento all'accesso peritale”. CP Da tali clausole fa derivare la inoperatività della polizza, rilevando nelle comunicazioni di rigetto seguite alle denunce di sinistro che:
a) quanto al giudizio promosso presso il Tribunale di Brescia, “con la polizza M10282700 la nostra
Società assume a proprio carico il rischio di soccombenza dichiarata con sentenza. Tale condizione, nel giudizio che l'ha vista coinvolta, non si è mai verificata in quanto il giudizio è stato abbandonato e la controversia è stata transatta” e che, in ogni caso, “anche qualora dovessimo considerare esclusivamente il primo grado di giudizio, dobbiamo comunque rigettare la richiesta in quanto la denuncia di sinistro è oltremodo tardiva: risultano trascorsi più di due anni tra la data di insorgenza del sinistro e la data di denuncia della posizione” (doc. 25 di GT);
b) quanto al giudizio promosso presso il Tribunale di Roma, “evidenziamo quale rilievo avente carattere assorbente che il sinistro risulta non essere stato denunciato nei termini di contratto e risulta altresì prescritto. Infatti, la polizza M10282700 prevede all'art. 13, e relativa appendice, che la denuncia di sinistro debba avvenire entro e non oltre 24 mesi dall'insorgenza del sinistro e, intende insorto il sinistro allorquando il Giudice neghi l'accesso alla CTU […]” (doc. 41 sempre di PA
.
CP Tali rilevi, ribaditi da in sede di costituzione (tempestiva) nel presente giudizio, non sono stati oggetto di specifica replica nelle memorie istruttorie di GT, che si è limitata a proporre una difforme pagina 4 di 6 interpretazione delle previsioni contrattuali solamente con la comparsa conclusionale;
interpretazione che risulta tuttavia incompatibile con il tenore letterale del contratto e, in ogni caso, in contrasto con le comuni regole ermeneutiche.
Rileva il tribunale che la polizza per cui è causa risulta effettivamente assai generica quanto all'individuazione del momento “di insorgenza del sinistro” da cui far decorrere il termine di 24 mesi per la sua denuncia, indicato, rispettivamente, nella “cassazione” da parte del c.t.u. delle “perizie fatte NT redigere da (art. 13 della polizza) e nel “mancato accesso alla ctu per quei casi nei quali il magistrato non ritenga di far accedere il procedimento all'accesso peritale” e che, tuttavia, tali previsioni sono chiare nell'escludere che la “insorgenza del sinistro” possa coincidere con l'esito NT negativo – definitivo – del giudizio intrapreso dal cliente di
Ciò posto, la stessa GT conferma nelle proprie difese che:
a) il giudizio promosso avanti al Tribunale di Brescia è stato definito in primo grado con sentenza di rigetto in data 9.6.2016, dopo che il tribunale, con ordinanza in data 16.5.2016, aveva rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni senza ammettere istanze istruttorie (docc. nn. 14 e 13 citati);
b) il giudizio promosso avanti al Tribunale di Roma è stato definito, sempre in primo grado, con sentenza di rigetto in data 12.6.2018, dopo che il tribunale, con ordinanza in data 3.2.2016, aveva rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni senza ammettere istanze istruttorie (docc. nn. 32
e 31 citati). PA In tale contesto è sempre a confermare che le denunce dei sinistri sono state inoltrate quando erano trascorsi più di due anni dalla pronuncia di entrambe le sentenze di primo grado e, in particolare:
a) quanto al giudizio promosso avanti al Tribunale di Brescia, con PEC in data 8.4.2021 (docc. nn. 19 e
20 di GT);
b) quanto al giudizio promosso avanti al Tribunale di Roma, con PEC in data 23.12.2021 (docc. nn. 39
e 40 di GT).
Ribadita pertanto l'irrilevanza – alla stregua delle previsioni di polizza – della definitività dell'esito negativo del giudizio, va rilevato come la soccombenza in entrambi i giudizi di primo grado risulti sicuramente idonea a integrare la “insorgenza del sinistro” dalla quale far decorrere il termine di 24 mesi citato.
pagina 5 di 6 Tale termine risulterebbe poi, a maggior ragione, maturato ove si considerassero – ai fini della sua decorrenza – le due ordinanze che, rigettando le istanze di ammissione di c.t.u. contabile, hanno fissato in entrambi i giudizi l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Ne deriva la sostanziale irrilevanza delle censure, pur parzialmente condivisibili, sollevate da parte attrice quanto alla scarsa chiarezza delle previsioni contrattuali.
4. Rigetto della domanda attrice.
Accolta l'eccezione di prescrizione, resta assorbito l'ulteriore esame – nel merito – della domanda PA proposta da
5. Spese. PA CP
soccombente, va condannata alla rifusione delle spese sostenute da per il presente giudizio, che si liquidano (riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 52.000,01= a €
260.000,00=) in € 14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta la domanda proposta da nei confronti di e, per l'effetto, condanna la PAte_1 CP_1 società attrice al pagamento, in favore di , della somma di € 14.103,00=, oltre 15% per spese CP_1 forfettarie e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 23.10.2025.
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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