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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/07/2025, n. 2351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2351 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Francesca Caputo Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al n. 11678/2018 R.G. avente ad oggetto separazione dei coniugi e pendente tra
, rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
Federica Montanaro,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso da avv. CP_1 C.F._2
Annalisa Nuzzaci,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- All'udienza del 18/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni in ordine allo status coniugale, chiedendo entrambe l'accoglimento della domanda di separazione. R.G. 11678/2018.
2.- La domanda è meritevole di accoglimento, anche per il tramite di sentenza non definitiva a mente dell'art. 709 bis c.p.c.
2.1.- Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che le parti hanno contratto matrimonio ad Uggiano La Chiesa in data 28/08/2015 (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.
14, parte II, serie A, anno 2015).
Ciò posto, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta evidentemente intollerabile a causa del venir meno dell'affectio coniugalis che le parti hanno manifestato sin dall'inizio del giudizio con accuse reciproche in ordine alle cause della crisi. Inoltre, il tentativo di riconciliazione esperito in occasione dell'udienza di comparizione si è rivelato vano e le parti hanno palesato la propria volontà di separarsi, anche immediatamente e con rinvio delle decisioni sulle questioni ulteriori.
Pertanto, dai suddetti elementi si deve ritenere che il nucleo familiare
è ormai dissolto e che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è del tutto intollerabile, essendo peraltro inverosimile che possano verificarsi fatti riconciliativi.
3.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per l'istruttoria e la decisione sulle ulteriori questioni controverse.
4.- La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 11678/2018 introdotto con ricorso del
26/11/2018 da nei confronti di , con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(Termoli, 15/04/1977) e (Lecce, 27/11/1981) che a CP_1
Uggiano La Chiesa in data 28/08/2015, hanno contratto matrimonio
(atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 14, parte II, serie A, anno 2015);
2 R.G. 11678/2018.
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Uggiano La Chiesa per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) DISPONE che la pronuncia su spese e competenze di giudizio sia adottata con la sentenza definitiva.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 28/07/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Francesca Caputo Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al n. 11678/2018 R.G. avente ad oggetto separazione dei coniugi e pendente tra
, rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
Federica Montanaro,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso da avv. CP_1 C.F._2
Annalisa Nuzzaci,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- All'udienza del 18/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni in ordine allo status coniugale, chiedendo entrambe l'accoglimento della domanda di separazione. R.G. 11678/2018.
2.- La domanda è meritevole di accoglimento, anche per il tramite di sentenza non definitiva a mente dell'art. 709 bis c.p.c.
2.1.- Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che le parti hanno contratto matrimonio ad Uggiano La Chiesa in data 28/08/2015 (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.
14, parte II, serie A, anno 2015).
Ciò posto, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta evidentemente intollerabile a causa del venir meno dell'affectio coniugalis che le parti hanno manifestato sin dall'inizio del giudizio con accuse reciproche in ordine alle cause della crisi. Inoltre, il tentativo di riconciliazione esperito in occasione dell'udienza di comparizione si è rivelato vano e le parti hanno palesato la propria volontà di separarsi, anche immediatamente e con rinvio delle decisioni sulle questioni ulteriori.
Pertanto, dai suddetti elementi si deve ritenere che il nucleo familiare
è ormai dissolto e che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è del tutto intollerabile, essendo peraltro inverosimile che possano verificarsi fatti riconciliativi.
3.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per l'istruttoria e la decisione sulle ulteriori questioni controverse.
4.- La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 11678/2018 introdotto con ricorso del
26/11/2018 da nei confronti di , con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(Termoli, 15/04/1977) e (Lecce, 27/11/1981) che a CP_1
Uggiano La Chiesa in data 28/08/2015, hanno contratto matrimonio
(atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 14, parte II, serie A, anno 2015);
2 R.G. 11678/2018.
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Uggiano La Chiesa per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) DISPONE che la pronuncia su spese e competenze di giudizio sia adottata con la sentenza definitiva.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 28/07/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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