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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/05/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 503 /2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Parte_1
Fisc. , elettivamente domiciliato in Via Cristoforo C.F._1
Colombo N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA
CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO CP_1 P.IVA_1
EMANUELE, 100 MESSINA presso lo studio dell'Avv. CAMMAROTO
MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO ha proposto ricorso giudiziale al fine di ottenere Parte_1
l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la ditta per l'anno 2011, per complessive 102 giornate Controparte_2
lavorative. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, tale rapporto si sarebbe svolto regolarmente e con modalità tipiche della subordinazione, come attestato dalla documentazione prodotta (buste paga, DMAG, dichiarazioni). La ricorrente lamenta che, in violazione delle disposizioni di legge e dei principi di correttezza amministrativa, l' abbia provveduto al disconoscimento delle Controparte_3
giornate lavorative e alla conseguente cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. L' si è costituito in giudizio eccependo, Controparte_4 in via pregiudiziale, l'intervenuta decadenza dell'azione giudiziaria proposta da parte ricorrente. L'eccezione si fonda sull'art. 22 del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni nella Legge 11 marzo 1970, n. 83, il quale prevede che contro i provvedimenti definitivi da cui derivi una lesione dei diritti soggettivi dell'interessato, è ammessa l'azione giudiziaria entro il termine perentorio di 120 giorni dalla notifica o dalla conoscenza del provvedimento stesso. L ha CP_1
evidenziato che la cancellazione delle giornate era stata pubblicata mediante avviso telematico sul proprio sito ufficiale nel periodo compreso tra il 15 giugno
2016 e il 1° luglio 2016 (progressivo n. 33). Nonostante ciò, il ricorso in giudizio risulta essere stato depositato solo in data 7 febbraio 2020, ossia ben oltre il termine massimo previsto dalla normativa.
Questa eccezione risulta fondata e va accolta.
In base alla normativa vigente, il termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria ha natura sostanziale, ed è da considerarsi perentorio. Tale termine decorre dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza del provvedimento lesivo, oppure, come nella fattispecie, dalla pubblicazione dello stesso mediante modalità telematica previste dalla legge. La giurisprudenza consolidata ha chiarito che la decadenza sostanziale non è soggetta né a sospensione né a interruzione, ed è rilevabile d'ufficio anche in assenza di eccezione della parte convenuta.
Per quanto concerne la validità della pubblicazione telematica degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, occorre richiamare l'art. 38, comma 7, della legge 6 luglio 2011, n. 111, che prevede espressamente tale modalità di pubblicazione per un periodo minimo di quindici giorni. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 45 del 24 marzo 2021, ha affermato la legittimità costituzionale di tale strumento di pubblicazione, rilevando che esso garantisce un adeguato bilanciamento tra le esigenze di efficienza amministrativa e il diritto del lavoratore ad essere informato dei provvedimenti che lo riguardano, specie quando la platea degli interessati è particolarmente ampia e dislocata su un vasto territorio.
Nel caso di specie, la pubblicazione è avvenuta secondo le modalità previste dalla normativa e non risulta che parte ricorrente abbia dimostrato circostanze idonee a spostare il dies a quo della decorrenza del termine di decadenza. La proposizione di un ricorso amministrativo in data successiva (26 aprile 2019) non può in alcun modo incidere sul termine decadenziale già spirato, in quanto l'eventuale ricorso amministrativo non ha efficacia interruttiva né sospensiva in presenza di una decadenza sostanziale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la questione preliminare relativa alla decadenza dell'azione giudiziaria assorbe ogni ulteriore profilo attinente al merito della domanda proposta. Non essendo ammissibile la domanda giudiziale, resta preclusa ogni valutazione sull'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e sul diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici.
SPESE
Considerata la particolare complessità della vicenda, che coinvolge profili normativi e interpretativi non univoci e oggetto di evoluzione giurisprudenziale, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti. Tale soluzione tiene conto anche della possibilità che la parte ricorrente sia stata indotta in errore da una non sempre omogenea applicazione giurisprudenziale delle norme in materia di pubblicazione e decorrenza dei termini, nonché dalla difficoltà oggettiva di accertare i tempi della pubblicazione in assenza di comunicazioni dirette.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro l' Parte_1 Controparte_5
ogni contraria istanza disattesa,
[...]
• dichiara l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza dell'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22 del D.L. 7/1970, convertito nella legge 83/1970;
• dichiara assorbito ogni ulteriore motivo di merito e domanda proposta;
• compensa integralmente le spese processuali tra le parti, in considerazione della complessità della questione e della mutevolezza del quadro normativo e giurisprudenziale.
Così deciso in Patti 30/04/2025. Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo