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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/11/2025, n. 4727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4727 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 21523/2021 promossa da:
, impresa individuale, in persona del titolare Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Fabiani Parte_1
PARTE ATTRICE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Iodice
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Contratti bancari
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Nel merito in via principale:
Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito ed ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: accertare e dichiarare la nullità del rapporto contrattuale per assenza di pattuizioni circa ogni titolo di addebito contestato e per violazione dell'art. 117 comma 1 e 3 TUB d.lgs. 385/93 per assenza di contratto anche redatto in forma scritta e per l'effetto accertare e dichiarare:
a) la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa;
pagina 1 di 9 b) la illegittimità della applicazione, fino al 31 dicembre 1993, di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 1284 c.c. e, dal 1° gennaio 1994, superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93;
c) la illegittimità dell'addebito di somme per CMS, CIV, CDF e per spese di chiusura periodica del conto;
ed ad effetto di tutto quanto sopra accertare e dichiarare che è stata illegittimamente addebitata in conto per il periodo di cui è causa ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di € 96.114,21 emersa in esito di istruttoria (pag. 7 relazione 21 febbraio
2025) e, per l'effetto, condannare la convenuta a pagare la somma di € 96.114,21 a titolo e per le causali di cui al punto che precede con la maggiorazione degli interessi di mora dalla domanda al saldo. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario.
In subordine:
Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: accertare e dichiarare la nullità del rapporto contrattuale per assenza di pattuizioni circa ogni titolo di addebito contestato e per violazione dell'art. 117 comma 1 e 3 TUB d.lgs. 385/93 per assenza di contratto anche redatto in forma scritta e per l'effetto accertare e dichiarare:
a) la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa;
b) la illegittimità della applicazione, fino al 31 dicembre 1993, di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 1284 c.c. e, dal 1° gennaio 1994, superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93;
c) la illegittimità dell'addebito di somme per CMS, CIV, CDF e per spese di chiusura periodica del conto;
ed ad effetto di tutto quanto sopra accertare e dichiarare che è stata illegittimamente addebitata in conto per il periodo di cui è causa ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di € 28.703,48 come emerso nell'ipotesi d. Unico progetto e ricalcolo prescrizione metodo “non iterativo o integrale” (pag. 7 CTU) della disposta integrazione di consulenza depositata in data 21 febbraio 2025 (pag. 7) e, per l'effetto, condannare la pagina 2 di 9 convenuta a pagare la somma di € 28.703,48 a titolo e per le causali di cui al punto che precede con la maggiorazione degli interessi di mora dalla domanda al saldo.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario”.
Parte convenuta
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, in via istruttoria: ordinare al CTU l'elaborazione di un'ipotesi di calcolo alternativo che tenga conto di quanto richiesto dalla in udienza 6 marzo 2025, e dunque consideri prescritte CP_2 le somme annotate a debito sul conto in saldo attivo alla data di esecuzione, con prescrizione dalla data medesima, contrariamente a quanto omesso con la relazione di chiarimenti del 22 aprile 2025 in via preliminare: accertare l'intervenuta prescrizione della domanda di accertamento/ripetizione/rettifica di tutti gli addebiti annotati in conto corrente in data anteriore al 10 novembre 2011 ed accertare l'intervenuta prescrizione di ogni eventuale credito dell'attore a titolo di interessi attivi maturato in data anteriore al 10 novembre 2016; nel merito rigettare tutte le avverse domande, siccome nulle, prescritte infondate in fatto e diritto, nonché sfornite di prova;
con vittoria di spese ed onorari di causa oltre 15% T.F. IVA e CPA”.
IN FATTO E IN DIRITTO
1.1. La presente controversia ha per oggetto il contratto di conto corrente n. 1000/11172 del
19.08.1991, di cui parte attrice ha chiesto accertarsi la nullità per illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, per applicazione di un tasso di interesse ultra-legale e per l'addebito di somme a titolo di CMS, CIV e CDF e altre spese, con domanda di condanna di alla restituzione delle somme indebitamente percepite. Controparte_1
1.2. In data 18.03.2022 si è costituita in giudizio , contestando in diritto le Controparte_1 argomentazioni avversarie, eccependo, in via preliminare, la prescrizione di tutte le rimesse intervenute sul conto corrente prima del 10.11.2011 e chiedendo nel merito il rigetto delle domande di controparte.
pagina 3 di 9 1.3. All'esito degli accertamenti svolti mediante consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata trattenuta a decisione, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.1. Il CTU ha innanzitutto rilevato che sono stati prodotti, da parte attrice, gli estratti conto dal
19.08.1991 al 31.12.2009 e dal 30.09.2012 al 30.06.2015, mancando quindi gli estratti contro relativi agli anni 2010, 2011 e 2012.
In materia di onere della prova, il correntista che agisce per la ripetizione di quanto trattenuto indebitamente dalla banca è tenuto a documentare l'andamento del rapporto producendo gli estratti conto per tutta la durata del rapporto bancario (cfr. Cass. 37800/2022) ovvero altra documentazione oggettivamente rappresentativa delle movimentazioni bancarie, purché idonee a fornire indicazioni certe e complete (cfr. Cass. 20621/2021; Cass. 22290/2023;
Cass. 6982/2024).
Nella fattispecie in esame occorre tuttavia considerare che sebbene la correntista abbia omesso di produrre gli estratti conto del 2010, 2011 e 2012, la stessa, con PEC del
04.06.2020, aveva fatto istanza alla Banca convenuta ex art. 119 comma 4 TUB proprio al fine di ottenere copia dei predetti estratti (doc. 1 attrice).
Poiché non vi è prova che la abbia ottemperato alla richiesta, né sono stati allegati CP_2 motivi preclusivi all'accoglimento della stessa, tra le ipotesi di calcolo offerte dal CTU non potrà essere presa in considerazione quella che comporta un maggior aggravio a carico della parte attrice correntista, avendo la stessa assolto al proprio onere probatorio depositando tutta la documentazione di cui era in possesso e formulando le opportune istanze ad . CP_1
Analogo onere non è stato assolto dalla Banca;
per tale ragione, e in ossequio al principio generale per cui della mancata produzione della documentazione non può beneficiare la parte gravata dal relativo onere, l'individuazione delle esatte competenze prescritte dovrà necessariamente essere fondata sull'ipotesi di conteggio fornita dal CTU “creando un unico progetto e inserendo un saldo di raccordo in data 30/09/2012 di € 10.130,87 in dare che garantisca la consequenzialità dei saldi vista la lacunosità dei movimenti per il periodo 2010-
2012” (cfr. pag. 19 relazione di CTU del 9.5.2023).
2.2. In merito all'utilizzo del “saldo banca” ovvero del “saldo rettificato”, parte convenuta, riferendosi al principio espresso della Suprema Corte nelle pronunce n. 12808/2023 e n.
7721/2023, richiamate da questo giudice nell'ordinanza del 06.11.2024, secondo cui “per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito pagina 4 di 9 della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e, conseguentemente, determinare il reale passivo del correntista”, sostiene che “l'adesione incondizionata e non circostanziata a tale indicazione della Suprema Corte comporti una sostanziale abolizione del principio giuridico su cui si fonda l'eccezione di prescrizione: una domanda è prescritta per mere ragioni temporali a prescindere dalla sua fondatezza. Al contrario a voler ragionare in termini di “saldo rettificato”, si sostiene che siccome la domanda
è fondata, cioè le clausole del conto corrente che hanno portato a certi addebiti sono effettivamente nulle, allora, l'eccezione di prescrizione non potrà mai essere sollevata, il che non corrisponde alla struttura civilistica dell'istituto della prescrizione” (pag. 9 seconda comparsa conclusionale).
La contestazione si palesa infondata, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità allegata da parte attrice e richiamata dal CTU, secondo cui il saldo rettificato fornisce la possibilità di ricalcolare l'effettivo rapporto dare/avere, procedendo all'eliminazione di tutte le competenze addebitate illegittimamente dall'istituto bancario, e ciò anche al fine di “operare una fictio juris finalizzata a contrapporre una realtà giuridica a quella storica offerta dalla banca” (cfr. Cass. n. 5577/2025; Cass. n. 9141/2020).
Quanto poi all'alternatività tra il saldo rettificato in linea capitale (non iterativo) e quello iterativo, il CTU, adeguandosi all'orientamento della Suprema Corte formatosi sul punto, ha chiarito che “la prescrizione del diritto alla ripetizione non deve influenzare l'individuazione delle rimesse solutorie;
ciò impone una netta cesura tra le diverse fasi della verifica tecnica da effettuare, comportando necessariamente: un primo step, in cui si sottopone l'intero rapporto di conto corrente a ricalcolo, espungendo dai saldi gli importi di competenze illegittime, con la finalità di determinare il “saldo ricalcolato” utile per la successiva individuazione delle rimesse solutorie. Con tale operazione si quantica quindi l'importo complessivo ripetibile a favore del correntista, alla data finale del periodo soggetto a ricalcolo;
un secondo step, in cui si individua la natura solutoria o ripristinatoria di ogni rimessa intervenuta in conto nel periodo soggetto a prescrizione, confrontando il saldo ricalcolato con il fido esistente alla data della rimessa” (pagg.
5-6 chiarimenti a CTU).
Per le ragioni sopra esposte deve dunque applicarsi il conteggio fornito dal CTU sub lettera d) della relazione integrativa del 20.2.2025 con il quale il consulente, dopo aver introdotto un movimento di raccordo tra i periodi documentati dalla correntista, ha proceduto al ricalcolo pagina 5 di 9 delle rimesse solutorie prescritte secondo il metodo “non iterativo o integrale” (cfr. pagg.
7 -8 relazione del 20.2.2025).
Sul punto va peraltro richiamo il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui
“quando il giudice aderisce alle conclusioni del CTU, che ha considerato e risposto alle osservazioni delle parti, esaurisce il suo obbligo di motivazione anche senza confutare espressamente le allegazioni dei consulenti di parte” (cfr. in ultimo Cass. n. 9273/2025; Corte
App. Napoli n. 170/2024); nella fattispecie il consulente ha compiutamente esaminato le argomentazioni sollevate dai consulenti di parte (in ultimo, con specifica relazione di chiarimenti del 22.4.2025), motivando le proprie conclusioni in modo chiaro e circostanziato.
2.3. Venendo al merito delle singole doglianze sollevate, l'attrice ha domandato l'accertamento dell'illegittima applicazione della pratica anatocistica, delle spese fisse di chiusura trimestrale, degli interessi ultra-legali e delle commissioni varie illegittimamente applicate, con richiesta di ripetizione delle somme indebitamente percepite.
In materia di anatocismo, come correttamente sottolineato da parte attrice, si deve rilevare che l'art. 120 TUB, come modificato dall'art. 25 D.lgs. 342/1999, affidava alle delibere del
CICR l'individuazione delle modalità e criteri per la produzione di interessi composti all'interno dei rapporti bancari;
la delibera CICR 09.02.2000 stabiliva che le clausole relative alla capitalizzazione fossero da considerarsi legittime qualora indicassero la stessa periodicità di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, il tasso di interesse applicato (il quale, in caso di capitalizzazione infrannuale, doveva essere rapportato in base annua e tenendo conto degli effetti della capitalizzazione) e se risultassero specificamente approvate per iscritto;
sempre ai sensi dell'art. 120 TUB, i contratti anteriori a tale delibera, tenendo salvi gli effetti derivanti da pratiche anatocistiche già pattuite, dovevano adeguarsi alle nuove direttive entro il 30.06.2000.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 425/2000, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 comma 3 D.lgs. 342/1999, ritenendo altresì illegittima l'applicazione retroattiva della disciplina validante la capitalizzazione degli interessi ai contratti già in essere.
Alla luce del descritto quadro normativo, dal momento che, nel caso di specie, il contratto di conto corrente è stato acceso in data anteriore alla delibera CICR (19.08.1991) e che è stata riscontrata dal CTU pratica anatocistica illegittima ai sensi dell'art. 1283 c.c., è condivisibile l'operazione eseguita dal consulente che, in coerenza con il quesito affidatogli, ha innanzitutto eliminato la capitalizzazione fino al 30.06.2000 (pag. 22).
pagina 6 di 9 Per il periodo successivo, il consulente ha accertato che nel rapporto azionato “dalla documentazione in atti non risulta contratto o comunicazione approvata dal correntista circa la pari periodicità nelle chiusure e accredito/addebito interessi” (pag. 22 CTU).
Di conseguenza, gli effetti della capitalizzazione devono essere interamente eliminati dal rapporto di conto corrente in atti.
2.4. Ai fini dell'accertamento del tasso ultra-legale, parte attrice ha evidenziato come una esplicita pattuizione sul saggio degli interessi debitori fosse stata prevista esclusivamente nel contratto di affidamento del 19.11.2001, non essendo possibile utilizzare le condizioni inserite nel contratto di affidamento del 03.09.1992 in quanto non riferibile con certezza al conto azionato (cfr. doc. 6 convenuta).
Sul punto è tuttavia condivisibile quanto sostenuto dalla convenuta, secondo cui “Il sig. Pt_1 ha sempre avuto rapporti con la filiale di Saluzzo dell'allora di Controparte_3
Torino, la lettera proviene inequivocabilmente da detta filiale, sarà dunque controparte a dover quantomeno dedurre a cosa avrebbe dovuto riferirsi tale missiva” (pag. 7 prima conclusionale); poiché parte attrice non ha neppure allegato a quale eventuale ulteriore rapporto bancario intercorso con la filiale potesse riferirsi il documento in esame, è lecito ritenere che le condizioni ivi indicate siano state applicate al conto corrente azionato in giudizio.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284 commi 1 e 3 c.c. e dell'art. 117 commi 4 e 7 TUB, vanno dunque condivise le risultanze peritali, avendo il CTU correttamente applicato per gli interessi creditori il tasso sostitutivo legale ex art. 1284 c.c. (in assenza di pattuizione del tasso di interesse a credito), e per quelli debitori il “tasso sostitutivo legale fino al 03/09/1992, il tasso minimo BOT fino al 19/11/2001 e poi il tasso contrattuale” (pag. 21 CTU).
2.5. Sul tema delle somme percepite dall'istituto bancario a titolo di commissioni varie, il CTU ha riscontrato che “La commissione di massimo scoperto risulta indicata nei contratti di affidamento del 03/09/1992, del 19/11/2001, del 19/07/2002 e del 29/11/2004. Tuttavia, ad avviso del sottoscritto CTU, essa appare indeterminata nell'indicazione della base di calcolo”; inoltre, “La commissione disponibilità fondi non risulta mai pattuita” (pag. 22).
Va dunque condiviso il calcolo effettuato dal CTU, che ha stornato le relative voci dai conteggi;
sul punto val la pena ricordare che sebbene la Cms rientri nell'ambito consentito dell'autonomia negoziale, essa deve essere frutto di specifica pattuizione con l'indicazione dei criteri di determinazione e delle modalità di calcolo, indicando in modo sufficientemente chiaro su quali importi e per quali periodi vada applicata, in modo da consentire al cliente di pagina 7 di 9 comprendere la reale entità della commissione e di verificarne la corretta applicazione da parte della banca..
Per quanto riguarda le altre voci di spesa addebitate, il dr. ha chiarito come esse siano Per_1
“riconducibili alle seguenti categorie: Spese per operazioni, Spese fisse di chiusura, Spese gestione apertura di credito”…puntualmente indicate nei fogli informativi analitici depositati in atti” (pag. 23); correttamente, dunque, il CTU non le ha calcolate tra le somme da restituire alla correntista.
2.6. Ricapitolando, tenuto conto dei principi sopra riportati, il CTU ha rideterminato il saldo del conto oggetto di causa in € 29.118,64 in favore di parte attrice.
La convenuta deve dunque essere condannata a restituire all'attore il predetto importo, oltre interessi legali dalla domanda (notifica dell'atto di citazione in data 10.11.2021) al saldo.
3. Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza e vanno pertanto poste a carico della parte convenuta;
esse si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri medi
(massimo per la fase decisionale, attesa l'attività svolta) previsti dal DM n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 in ragione del “decisum”, non potendosi applicare la nota spese prodotta dall'attrice, parametrata al valore della domanda;
si liquida altresì in € 536,00 il compenso per l'attivazione del procedimento obbligatorio di mediazione.
Vanno inoltre poste a carico della convenuta le spese affrontate da parte attrice per il proprio consulente tecnico di parte dr. in applicazione del principio secondo cui “le spese Per_2 della consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (cfr. Cass. 03/01/2013, n. 84; Cass.
20/02/2015, n. 3380); nella fattispecie, l'importo di € 4.622,56 indicato da parte attrice (cfr. pro forma prodotto in data 13.10.2025) appare congruo, considerando anche il compenso liquidato al CTU.
Tenuto infine conto dell'accoglimento parziale della domanda attorea e dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi in ordine alla modalità di verifica delle rimesse, si ritiene congruo compensare le spese di CTU, già provvisoriamente liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita pagina 8 di 9 condanna a restituire a parte attrice la somma di € 29.118,64, oltre Controparte_1 interessi legali dal 10.11.2021 al saldo;
condanna a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano, Controparte_1 compresa la mediazione, in € 9.605,00 per compenso, oltre anticipazioni, anche di mediazione, 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore del procuratore antistatario avv. Franco Fabiani;
condanna a rimborsare a parte attrice le spese del consulente tecnico Controparte_1 di parte, che si liquidano in complessivi € 4.622,56; pone in via definitiva le spese di CTU a carico solidale delle parti, in pari misura nei loro rapporti interni.
Così deciso in Torino, in data 4.11.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
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