Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
n. 4878/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa PAOLA GIGLIO COBUZIO Consigliere est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 4878/2018 Ruolo Generale Civile, vertente
TRA
, (C.F.: ), , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3
), e , ( ), C.F._3 Parte_4 CodiceFiscale_4
elett.te dom.ti in Napoli alla via A. Vespucci n. 9 presso lo studio dell'Avv. Armando
Sessa ( ), dal quale sono rappr.ti e difesi in forza di procura CodiceFiscale_5
in atti con indicazione del seguente indirizzo p.e.c e numero fax 08 1207 246; Email_1
Attori in riassunzione
E
denominazione assunta dalla CP_1 Controparte_2
come deliberato dall'assemblea straordinaria in data 30/l0/15, con verbale del
[...]
p.t., con sede in Verona alla piazzetta Monte n. 1 - 37100;
, nata a [...] il [...], res.te in Portici (NA) al viale Parte_5
Tiziano n.32, , nata a [...] il Parte_6
5/4/59, res.te in portici alla via A. Diaz nr.120; , nata a Parte_7
Buenos Aires il 19/8/61, res.te in Portici alla via Poli n. 33135 - Parco degli Aranci;
[...]
, nato a [...] [...], res.te in Portici al viale Tiziano Parte_8
n.32, tutti quali eredi di e la prima anche in proprio; Persona_2
, dom.ta in portici (NA) alla via Galilei n. 15; CP_3 CP_4
dom.to in portici (NA) al viale Ascione n. 6; , res.te
[...] Parte_9
in Portici (NA) alla via Poli n. 72 scala C Parco Cirillo, tutti quali eredi di Per_3
e la prima anche in proprio;
[...]
Convenuti in riassunzione-contumaci
FATTO E DIRITTO
IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Con atto di citazione notificato in data 28/9/1993 la conveniva in Parte_10
giudizio , , , Controparte_5 Persona_3 CP_3 Parte_5
e chiedendo: 1) dichiarare ammissibile e confermare il Persona_2
provvedimento di sequestro conservativo ante causam, emesso dal Tribunale in danno dei predetti con ordinanza notificata in data 2/11/93; 2) condannare i convenuti al pagamento della somma di ₤ 12.642.674.641, oltre interessi legali dal 1/4/93.
A fondamento della domanda la deduceva di essere creditrice della suindicata Pt_10
somma in forza di rapporti di conto corrente intercorsi con la “ , in Controparte_6
favore della quale avevano prestato garanzia fideiussoria i sopra citati convenuti, precisando che, a cautela del credito de quo, aveva ottenuto provvedimento di sequestro ante causam.
La causa veniva iscritta al R.G. nr. 19916/1993. Si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi la nullità del Controparte_5
provvedimento cautelare, nonché la nullità o, in via subordinata, l'annullamento del contratto di fideiussione;
in via ulteriormente gradata, di contenersi la domanda nei limiti di ₤ 9.142.574.641.
Si costituivano anche e i quali chiedevano:- Persona_2 Parte_5
dichiararsi l'inammissibilità della avversa domanda, in quanto la Banca aveva ottenuto, per le medesime causali, decreto ingiuntivo in danno dei fideiussori;
- l'inammissibilità del sequestro per carenza del periculum in mora; - nel merito, dichiararsi la nullità e/o inefficacia delle fideiussioni e, in via gradata, rigettarsi la domanda per "l'erroneità" delle cifre indicate in citazione e degli interessi convenzionali applicati.
Si costituivano, altresì, i convenuti e spiegando Persona_3 CP_3
difese analoghe a quelle degli altri fideiussori.
Con atto di citazione notificato in data 1/10/93 proponeva Controparte_5
opposizione avverso il decreto n. 7440/93, emesso in data 6/7/1993, con cui era stato ad essa ingiunto di pagare, in favore della la somma di ₤ Parte_10
3.500.000.000, in qualità di fideiussore della società CP_6
L'opponente deduceva che la aveva ridotto la pretesa inizialmente avanzata con Pt_10
il ricorso monitorio, senza, tuttavia, indicare a quali dei dedotti crediti aveva inteso rinunciare;
eccepiva che, in ogni caso, la aveva tenuto un comportamento Pt_10
contrario a buona fede, in quanto aveva taciuto, all'atto della stipulazione della fideiussione, che i rapporti con la debitrice principale presentavano un andamento irregolare. Pertanto, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva iscritta al n. 20711/93 R.G.
Si costituiva l'opposta chiedendo rigettarsi l'opposizione in Parte_10
quanto infondata in fatto e in diritto. Deduceva l'opposta che il credito azionato era comprovato dagli estratti conto periodicamente inviati e che il saggio di interesse era quello previsto dal contratto di conto corrente sottoscritto dalle parti.
Con ordinanza pronunciata in data 8/10/200l veniva disposta la riunione delle suddette cause.
Il giudizio veniva interrotto, in data 15/01/2001, per il decesso del convenuto Per_3
e, in data 24/3/2008, per il decesso dell'avv. Dopo
[...] CP_7
l'interruzione del giudizio, disposta per l'avvenuto decesso del difensore di Parte_5
la non riassumeva la causa nei confronti di
[...] Parte_10 CP_3
e degli eredi di , e
[...] Persona_3 CP_3 Controparte_4 Pt_9
. Dopo l'interruzione del giudizio, disposta per l'avvenuto decesso del difensore
[...]
di , l'attrice (già Controparte_5 Controparte_2 [...]
riassumeva la causa nei confronti degli eredi di , Parte_10 Controparte_5
in quanto pure deceduta, , , e Parte_4 Parte_1 Parte_2
i quali si costituivano in giudizio con il patrocinio dell'Avv. Parte_3
Armando Sessa.
Espletata l'attività istruttoria la causa veniva assunta in decisione.
LA SENTENZA DI PRIMO GRADO
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 3028/13 del 2l/03/13, definitivamente decidendo sulle cause riunite nn. R.G. 19916/93 e 20714/93, così statuiva: "Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla (già , con atto Controparte_2 Parte_10
di citazione notificato in data 28/9/1993, nei confronti di – e, Controparte_5
quindi, degli eredi della stessa , , Parte_4 Parte_1 Parte_2
e , di - e quindi, degli eredi dello stesso Parte_3 Persona_3
, e - di , CP_3 CP_8 Controparte_4 CP_3 Parte_5
e , nonché sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta
[...] Persona_2
da , e quindi, dagli eredi della stessa, con atto di citazione Controparte_5
notificato in data 1/1/93, avverso il decreto ingiuntivo n. 7440/93, pronunciato dal Tribunale di Napoli in data 2- 15/6/1993 in favore della così Parte_10
provvede: a) dichiara improcedibile la domanda proposta nei confronti di CP_3
in proprio e quale erede di , e
[...] Persona_3 Parte_9 Controparte_4
b) accoglie per quanto la ragione la domanda proposta nei confronti di Parte_5
e e, per l'effetto, condanna gli stessi al pagamento, in
[...] Persona_2
favore dell'attrice, della somma di € 4.721.797,39, oltre interessi al tasso legale a decorrere dal 28/9/1993 al soddisfo;
c) revoca il decreto ingiuntivo n. 7440/93; d) e per l'effetto, condanna , , e Parte_4 Parte_1 Parte_2
al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € Parte_3
1.139.323,47, oltre interessi al tasso convenzionale a decorrere dal 30/7/1993; e) condanna e al pagamento, in favore dell'istante, Parte_5 Persona_2
delle spese processuali che liquida in complessivi € 28.800,00, di cui € 800,00 per spese ed € 28.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge;
f) dichiara compensate in ragione di 2/3 le spese di lite nel rapporto tra l'attrice e gli eredi di;
condanna questi ultimi al pagamento, in favore della Controparte_5
della parte residua che liquida in complessivi € 7.350,00 di cui € 600,00 per Pt_10
spese ed € 6.750,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge;
g) pone definitivamente a carico dell'attrice le spese relative alle CTU espletate."
IL GIUDIZIO DI APPELLO
Avverso tale sentenza , , e Parte_4 Parte_1 Parte_2
proponevano appello, chiedendo: “a) dichiararsi la Banca Parte_3
decaduta dal diritto di garanzia nei confronti degli odierni appellanti, quali eredi della fideiubente , in quanto essa Banca tenne nei confronti di Controparte_5
quest'ultima comportamenti in violazione degli artt. 1337 e 1338 c.c. e l'art. 1956 ss.
c.c.; b) dichiari nulla ed illegittima la condanna degli odierni appellanti al pagamento degli interessi ultralegali, perché pronunciata in violazione dell'art. 112 c.p.c.; c) condanni la convenuta , in pers. del leg. Controparte_9
rappr.te p.t., alle spese del doppio grado, con attribuzione al procuratore antistatario”. Con un primo motivo di appello, gli appellanti censuravano la sentenza di primo grado in merito alla ritenuta mancata prova che la avesse tenuto un comportamento Pt_10
contrario a buona fede e per non aver accolto il giudice di prime cure la domanda di esclusione della garanzia per violazione degli artt 1337 e 1338 c.c.. Rilevavano che la aveva nascosto, al momento in cui aveva chiesto alla di prestare Pt_10 CP_5
garanzia, che i rapporti con la società garantita presentavano da tempo un andamento irregolare e aveva continuato a concedere credito quando avrebbe dovuto, invece, procedere al recupero dell'esposizione debitoria.
Con un secondo motivo di gravame. gli appellanti si dolevano del fatto che il primo
Giudice avesse riconosciuto gli interessi nella misura convenzionalmente stabilita al tasso del 12,50% annuo, così incorrendo nel vizio di ultra petizione visto che la Pt_10
aveva richiesto in domanda, genericamente, oltre interessi dall'1/4/1993, riferimento che andava interpretato come riguardante gli interessi in misura legale, mentre nella richiesta di decreto ingiuntivo non vi era alcuna menzione degli interessi.
Si costituiva la sola la quale resisteva Controparte_2
all'impugnazione, di cui chiedeva il rigetto, mentre gli altri appellati- alcuni non investiti dall'impugnazione e altri, essendo la domanda dichiarata improcedibile in difetto di riassunzione della causa in primo grado, privi di interesse- non si costituivano.
LA SENTENZA DI SECONDO GRADO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 667/2016 del 17/2/2016, pubblicata in data 17/2/2016, così testualmente statuiva: “a) dichiara la contumacia delle parti indicate in epigrafe non costituitesi;
b) dichiara inammissibile e rigetta l'appello, nei sensi di cui in motivazione;
c) condanna gli appellanti a rifondere le spese del grado in favore dell'appellata, che liquida in € 12.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del l5%, IVA e CPA;
d) dà atto che, per effetto delta odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma I quater dpr 11/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma I bis dpr cit..
IL GIUDIZIO DI CASSAZIONE
Avverso la predetta sentenza , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e proponevano ricorso per cassazione, chiedendo alla
[...] Parte_4
Suprema Corte di Cassazione, “in accoglimento dei motivi suesposti, cassare con rinvio l'impugnata sentenza nr. 6260/2016 della Corte di Appello di Roma con vittoria delle spese e compensi di causa, con attribuzione al procuratore avv. Armando Sessa, che se ne dichiara antistatario”.
I ricorrenti impugnavano la sentenza per due motivi:
-Con il primo denunciavano la “violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 1224 c.c. in relazione all'art 360 primo comma n 3 cpc”, deducendo che la pronuncia di condanna al pagamento degli interessi convenzionali era affetta da ultrapetizione, in quanto non era stata domandata la corresponsione di tali interessi, né nell'atto di citazione introduttivo del giudizio n RG 19916/1993, né nel ricorso per decreto ingiuntivo n 7440/1993. Deducevano, in diritto, che la regola dettata dall'art
1224 c.c., secondo cui gli interessi moratori sono dovuti in misura superiore a quella legale se ciò è stato pattuito prima della mora, non potrebbe trovare applicazione nei confronti del fideiussore in mora nell'adempimento dell'obbligazione di garanzia.
Precisavano, altresì, che la pattuizione relativa agli interessi convenzionali era intervenuta tra la debitrice principale e la era, quindi, da ritenersi che la Pt_10
pattuizione medesima fosse produttiva di effetti soltanto tra i predetti soggetti (Cass n
13758/2002).
-Con un secondo motivo i ricorrenti deducevano che in ragione dell'accoglimento della suesposta censura doveva essere escluso l'obbligo, da parte loro, di corrispondere l'importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115 del 2002. Con memoria difensiva del 30/1/18 si costituiva la nella qualità Controparte_10
di procuratrice speciale di la quale chiedeva dichiararsi l'inammissibilità CP_1
del ricorso per carenza di autosufficienza o rigettarsi lo stesso in quanto infondato.
L'ORDINANZA DI CASSAZIONE
Con ordinanza nr. 11346/2018 dell'8/2/2018, depositata in cancelleria il 10/5/2018, la
Corte di Cassazione, VI sezione, così decideva: “La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui è pure devoluta la decisione sulle spese del giudizio di legittimità”.
Il GIUDIZIO DI RINVIO
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c., notificato in data 4/10/18, 9/10/18 e 18/10/18,
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
riassumevano il giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Napoli per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “in parziale riforma dell'impugnata sentenza, come appresso provvedere, applicando il principio di diritto enunciato dalla Corte Suprema di
Cassazione con l'ordinanza n. cron. 11346/2018 dell'8/2 -10/5//2018: A) in accoglimento del secondo motivo d'appello, dichiarare nulla ed illegittima, ai sensi degli artt. 112 c.p.c. e 1224 c.c., la condanna degli odierni appellanti al pagamento degli interessi ultralegali;
B) condannare la convenuta in persona del leg. Pt_10
rappr.te p.t., alle spese del doppio grado, nonché a quelle del giudizio di legittimità, con attribuzione al procuratore antistatario e, conseguentemente, revocare la statuizione con cui ha disposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico degli odierni appellanti”.
Gli attori in riassunzione, premesso che era deceduto in Portici il Persona_2
giorno 8/5/18, lasciando a sé superstiti e successori legittimi la moglie Parte_5
ed i tre figli , nata a [...] il [...],
[...] Parte_6
nata a [...] il [...] e , nato a [...] Parte_7 Parte_8
del Greco l'8/12/70, si riportavano per intero alle domande, eccezioni e difese, sia di rito che di merito, esplicate nei precedenti scritti difensivi e chiedevano decidersi la causa in applicazione del principio di diritto posto dalla citata ordinanza della Suprema
Corte di Cassazione.
Benchè regolarmente citata in giudizio, non si costituiva la . Né si CP_1
costituivano , Parte_5 Parte_6 Parte_7
e , quali eredi di e anche
[...] Parte_8 Persona_2 Parte_5
in proprio. Pure contumaci restavano , , CP_3 Controparte_4 Parte_9
quali eredi di e anche in proprio. Persona_3 CP_3
All'udienza di discussione collegiale del 05.12.2024 la causa veniva riservata immediatamente in decisione.
I MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto, occorre evidenziare che la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n
667/2016 pubblicata il 17.02.2016, ha dichiarato l'inammissibilità per difetto di specificità del primo motivo di appello proposto da , Parte_1 Parte_2
, e in ordine alla pretesa inoperatività
[...] Parte_3 Parte_4
della garanzia fideiussoria per violazione, da parte della Banca, dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.
La declaratoria di inammissibilità del primo motivo di appello cui è pervenuta la Corte, in considerazione del fatto che gli appellanti non avevano compiutamente indicato, diversamente e in contrapposizione a quanto ritenuto dal primo giudice, gli elementi da cui avrebbe dovuto trarsi il comportamento contrario alla buona fede, non ha formato oggetto di ricorso in cassazione. Invero, l'unico motivo sostanziale di doglianza avverso la sentenza di appello ha riguardato la violazione dell'art 112 cpc e dell'art 1224 c.c e, dunque, la pronuncia di condanna al pagamento dei soli interessi convenzionali, essendo l'ulteriore motivo di ricorso in cassazione relativo alla richiesta, subordinata all'accoglimento del primo motivo, di esclusione dell'obbligo di corresponsione dell'importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art 13 comma
1 quater del DPR n 115 del 2002. Dunque, è senza dubbio calato il giudicato sulla pronuncia di primo grado del Tribunale di Napoli di cui alla sentenza n. 3828/2013, che, a definizione della sopra indicate cause riunite, previa revoca del decreto ingiuntivo n 7440/93 e in accoglimento parziale della originaria domanda avanzata dalla nei confronti della garante Pt_10 CP_5
e, quindi, di , , e
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
, quali eredi di , condannava questi ultimi, nella Parte_4 Controparte_5
indicata qualità, al pagamento, in favore della della somma di euro 1.139.323,47 Pt_10
quale sorta capitale.
Ciò posto, il thema decidendum del presente giudizio di rinvio è limitato all'esame della questione relativa alla misura degli interessi sul predetto capitale e deve essere risolto in applicazione del principio di diritto posto dalla Corte di Cassazione, con la richiamata ordinanza nr. 11346/2018 dell'8/2/2018, che, in accoglimento del primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo, ha così affermato: “nei confronti del fideiussore in mora nell'adempimento dell'obbligazione di garanzia, non trova applicazione la norma di cui al primo comma dell'art 1224 c.c, secondo cui gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura, superiore a quella legale che sia stata convenzionalmente stabilita prima della mora, posto che la pattuizione degli interessi, essendo intervenuta fra il debitore principale e il creditore è produttiva di effetti esclusivamente tra le parti stipulanti (Cass 20 settembre 2002, n 13758). In altri termini, il fideiussore che non adempie alla sua obbligazione di garanzia risponde del proprio ritardo e, con riferimento alla mora dello stesso, è inapplicabile la richiamata prescrizione normativa”. Ed ancora la Suprema Corte ha aggiunto che: “se è vero, poi, che il fideiussore, entro i limiti dell'importo massimo garantito, ben può rispondere
(salvo limitazione derivanti dal contratto di fideiussione), del debito dell'obbligato per gli interessi convenzionali di mora (art 1942 c.c.), è altrettanto vero che la pronuncia impugnata non si fonda sull'obbligazione assunta in tal senso dai garanti (i cui contorni non sono stati, infatti, esplicitati dalla Corte territoriale), ma attribuisce, piuttosto, alla Banca creditrice il diritto di esigere, in ragione della mora dei fideiussori, l'interesse pattuito tra essa e la società correntista: il che, come si è detto, non è corretto”.
Avendo la Corte di Cassazione cassato la sentenza impugnata in accoglimento del motivo di ricorso fondato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c, occorre rendere, in questa sede, una nuova pronuncia di merito in applicazione del detto principio di diritto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., al quale il
Giudice di rinvio è tenuto completamente a uniformarsi.
Nel caso di specie, deve ritenersi che alla spettino, sul capitale alla stessa già Pt_10
riconosciuto a carico del garante di euro 1.139.323,47, gli interessi di mora nella misura legale codicistica e non gli interessi convenuti tra la società obbligata principale e la
In definitiva, , , e Pt_10 Parte_1 Parte_2 Parte_3
, quali eredi della garante vanno condannati al Parte_4 Controparte_5
pagamento, in favore della , in persona del legale rappresentante p.t., degli CP_1
interessi legali sulla somma di euro 1.139.323,47 dalla data del 30.07.1993 al soddisfo.
LE SPESE DEI GIUDIZI
Occorre provvedere al governo delle spese del giudizio di primo grado, di secondo grado e di legittimità, oltre alle spese del presente giudizio di rinvio, precisandosi che la rinnovata regolamentazione delle spese del primo e secondo grado di giudizio attiene esclusivamente al rapporto tra gli odierni attori in riassunzione e la (già CP_1
. Controparte_2
A tal riguardo, va puntualizzato che il Tribunale di Napoli, sulla considerazione del parziale accoglimento della domanda avanzata dalla -al capo f) del dispositivo Pt_10
della sentenza n. 3828/2013- dichiarava “compensate in ragione di 2/3 le spese di lite nei rapporti tra l'attrice e gli eredi di ” e condannava questi Controparte_5
ultimi “al pagamento, in favore della banca, della parte residua, liquidata in complessivi euro 7350,00, di cui euro 600,00 per spese ed euro 6750,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge. Altresì, va rilevato che la Corte di Appello di
Napoli -al capo c) del dispositivo della sentenza n 667/2016- così provvedeva: “condanna gli appellanti a rifondere le spese del grado in favore dell'appellata, che liquida in euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa”.
Stante l'esito finale complessivo del giudizio e, dunque, la soccombenza degli odierni attori in riassunzione, che risultano condannati al pagamento, oltre che del capitale pari alla somma di euro 1.139.323,47, anche degli interessi su detta somma seppure non al tasso convenzionale, bensì legale, si deve pervenire alla medesima regolamentazione delle spese di cui alla sentenza di primo e secondo grado per non violare il divieto della reformatio in peius, anche tenendo conto degli importi ivi liquidati. Quanto alle spese del giudizio di legittimità che ha riguardato soltanto la questione del tasso di interesse applicabile si ritiene di compensare interamente dette spese tra le parti in ragione della notevole riduzione della pretesa creditoria avanzata dalla per interessi. Per la Pt_10
stessa ragione le spese del presente giudizio di rinvio, svoltosi nella contumacia dei convenuti in riassunzione, vanno dichiarate non ripetibili dagli attori in riassunzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio ex art 392 cpc a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 11346/2018 di annullamento con rinvio della sentenza n. 667/2016 della Corte di Appello di Napoli, così provvede:
1) Condanna gli attori in riassunzione , , Parte_1 Parte_2
e , nella indicata qualità, al pagamento, Parte_3 Parte_4
in favore della convenuta in riassunzione (già CP_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., degli interessi Controparte_2
al tasso legale codicistico sulla somma di euro 1.139.323,47 dal 30.07.1993 al soddisfo;
2) Dispone che le spese del giudizio di primo grado e del giudizio di secondo grado siano regolate in conformità, rispettivamente, del capo f) del dispositivo della sentenza n. 3828/2013 del Tribunale di Napoli e del capo c) del dispositivo della sentenza n. 667/2016 della Corte di Appello di Napoli;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione;
4) Dichiara non ripetibili dagli attori in riassunzione le spese del presente giudizio di rinvio.
Così deciso in Napoli, addì 13.03.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Paola Giglio Cobuzio dott.ssa Aurelia D'Ambrosio