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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/04/2025, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 11/04/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE PARZIALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 7087 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2020
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti PORTACCIO MONICA e BIRARDI MASSIMO;
Ricorrente
E
, Controparte_1
Resistente contumace
NONCHE' CONTRO
CP_2 rappr. e dif. dall'avv. TIBERINO CARLA;
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/07/2020 esponeva: di avere lavorato alle Parte_1 dipendenze di , quale di titolare della ditta “Mustà di Leogrande Roberto Controparte_1
Vincenzo” - esercente attività di ristorazione - dal 21.09.2018 al 20.05.2020, con qualifica di cuoco ed inquadramento nel quarto livello del CCNL dipendenti dei pubblici servizi dell'8.02.2018; di essere stato assunto prima a tempo determinato con orario settimanale di venti ore e, poi, dal 18.10.2018 a tempo indeterminato;
che le direttive gli erano impartite direttamente dal titolare dell'esercizio di CP ristorazione;
che, in realtà, aveva lavorato per settanta ore settimanali e cioè dal lunedì alla domenica, la mattina dalle ore 10:30 alle ore 15:30-16:00 e, la sera, dalle ore 18:30 alle ore 24:00, con l'aggiunta che, nelle giornate del sabato e della domenica, il lavoro si protraeva sino alle ore 2.00 di notte;
di avere beneficiato nella giornata del martedì del riposo settimanale;
che, inoltre, aveva lavorato anche nei giorni festivi e non aveva fruito di tutti i periodi di ferie e delle giornate di permesso retribuite, come previste dal CCNL di categoria;
di essersi occupato di creare il menù, di assicurare il servizio di cucina, cucinando le pietanze e le pizze, oltre a curare la presentazione e la guarnizione dei piatti, nonché di gestire gli approvvigionamenti e gli ordini di beni
1 alimentari, di controllare la qualità degli ingredienti e la conservazione degli alimenti;
che, alla luce delle mansioni svolte, avrebbe dovuto essere inquadrato nel superiore livello 3 ^ del CCNL;
che, peraltro, non aveva neanche ricevuto le retribuzioni relative ai mesi di ottobre 2019, febbraio 2020 e marzo 2020; che non gli era stato corrisposto il trattamento di fine rapporto come pure la tredicesima e quattordicesima mensilità, né aveva percepito le indennità per ferie, permessi e ROL, residui e non goduti.
Tanto premesso il ricorrente ha chiesto, come anche precisato dal suo procuratore alla odierna udienza, previo riconoscimento del proprio diritto ad essere inquadrato nel superiore livello terzo del CCNL Pubblici Esercizi
e detratto in ogni caso quanto già percepito, la condanna del al pagamento a titolo di differenze CP retributive – per retribuzione ordinaria, mensilità non corrisposte di ottobre 2019, febbraio 2020 e marzo
2020, tredicesima e quattordicesima, trattamento di fine rapporto, lavoro straordinario (diurno, notturno); indennità di ferie non godute - dell'importo di euro 55.820,23; ovvero nel caso di rigetto della domanda di superiore inquadramento, per gli stessi titoli, del minore importo di euro 49.276,25, ovvero della somma <<
… maggiore e/o minore ritenuta di giustizia per le causali innanzi specificate … >>; chiedeva altresì la condanna del alla conseguente regolarizzazione della propria posizione contributiva;
il tutto con CP vittoria delle spese di lite in distrazione.
Con ordinanza del 25.03.2021 era dichiarata la contumacia del ed era ammesso l'interrogatorio CP formale del convenuto contumace nonché la prova testimoniale come articolata nell'atto introduttivo.
Nonostante la regolarità della notifica del verbale di ammissione del mezzo istruttorio richiesto dal il Pt_1 non compariva al fine di rendere il deferitogli interrogatorio formale;
quindi escussa la teste CP
, con ordinanza resa alla udienza del 19.01.2024, era disposta la integrazione del contradditorio Testimone_1 nei confronti dell' che si costituiva con memoria del 24.07.2024. CP_2
Infine alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
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Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'articolo 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida” (Cass., Sez Un., 08/05/2014, n. 9936).
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La domanda è in parte fondata e va accolta per quanto di ragione.
Orbene, nella fattispecie in esame, non è in discussione la sussistenza, tra le parti, di un rapporto di lavoro subordinato - che ha avuto inizio con l'assunzione del prima a tempo determinato e, poi, dal 18.10.2018 Pt_1
a tempo indeterminato e che è cessato, per dimissioni per giusta casa del ricorrente, in data 20.5.2020 (cfr. doc. allegata al fascicolo di parte ricorrente) – ma piuttosto, il diritto del lavoratore al superiore inquadramento contrattuale nonché ad ottenere, in tutto o in parte, il pagamento delle somme richieste a titolo di differenze retributive.
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Quanto alla domanda di superiore inquadramento, si rileva che il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti
2 nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (Cass. Sez.
Lav. Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019).
E' poi noto che grava sul lavoratore che rivendichi la superiore qualifica l'onere di dimostrare il contenuto delle mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza a quelle delineate dal contratto collettivo di categoria per il livello preteso (ancora Cass. Sez. Lav. n. 5203/2000).
Tanto premesso quanto ai principi normativi di riferimento, le emergenze probatorie devono esaminarsi alla luce delle coordinate contrattuali.
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Sul punto, l'unica teste escussa, , a conoscenza dei fatti di causa per avere lavorato in cucina Testimone_1 insieme al ricorrente dal 21 settembre 2018 sino a marzo 2020, ha dichiarato che, a parte la giornata del martedì, quando cucinava da sola perché il ricorrente usufruiva del riposo, durante gli altri giorni della settimana si limitava, coadiuvando il da cui “prendeva” le direttive, a lavare i piatti, ad occuparsi della friggitoria Pt_1
e, qualche volta, ad impiattare, mentre il - ha affermato la testimone - <<..faceva tutto lui, si occupava Pt_1 di predisporre il menù, anche nel giorno in cui lui non c'era>>; invece <<… la spesa era fatta materialmente dal titolare su indicazione del che si occupava dei vini.>>. Pt_1
Orbene ritiene questo giudice che dal raffronto del contenuto delle mansioni svolte dal ricorrente con i livelli previsti dal C.C.N.L. per i dipendenti dalle aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo, emerge che il è stato correttamente inquadrato nel quarto livello professionale. Pt_1
Secondo la normativa collettiva appartengono al Livello quarto il lavoratori che <<… in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè >> per quanto qui rileva, a titolo esemplicativo, vi rientrano :(…) - cuoco capo partita;
- cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colui che indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite assicura il servizio di cucina;
- cameriere ai vini, antipasti, trinciatore;
… - pizzaiolo.
Appartengono, invece, al Livello terzo <<... i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza;
i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e/ o tecnico-pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori ...>> e cioè, tra gli altri, i profili professionali di :<<… -sotto capo cuoco;
- cuoco unico;
….- sommelier, intendendosi per tale colui che abbia precisa e completa conoscenza di tutte le tipologie di vini nazionali ed esteri;
… responsabile del servizio ristorazione commerciale a catena >>.
A parere di questo giudice, alla luce delle risultanze processuali - ma, ben può dirsi, anche delle stesse allegazioni del contenute nel ricorso introduttivo sul punto - può ritenersi che il ricorrente ricoprisse Pt_1
3 la figura professionale di cuoco di cucina non organizzata in partite e, come tale, fosse stato correttamente inquadrato, nell'ambito della classificazione del personale, nel terzo livello.
Ed invero ciò che emerge quale elemento di differenziazione tra i due livelli è, per quello superiore, il possesso di <<… una specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorico e/o tecnico-pratica..>> – a fronte, per il terzo livello, di mansioni <che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite…>> - ma, soprattutto, il ricoprire posizioni che comportino anche <<…responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori>>; caratteristica, quest'ultima, assolutamente mancante nel caso del Pt_1
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Può passarsi, quindi, all'esame della domanda avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive, calcolate, per i titoli di cui in premessa, nell'importo di euro 49.276,25, comprensivo di euro 1.450,96 a titolo di indennità per ferie non godute.
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In punto di diritto deve, poi, essere ricordato che la Suprema Corte ha più volte chiarito che il lavoratore che agisce in giudizio per conseguire le retribuzioni ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione.
Tuttavia, tale principio risulta applicabile alla retribuzione mensile, alle mensilità supplementari e al trattamento di fine rapporto (che costituisce un elemento della retribuzione il cui pagamento viene differito) ma non con riferimento agli importi domandati a titolo di ferie, lavoro supplementare e straordinario, in quanto gli stessi costituiscono voci distinte del salario, la cui fruizione è condizionata da presupposti specifici e diversi dalla prestazione del lavoro ordinario.
Ed invero, quanto al lavoro straordinario, costituisce jus receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui il lavoratore, che chieda in via giudiziale il relativo compenso, deve provare in modo pieno e rigoroso l'esecuzione della prestazione lavorativa 'in eccedenza' rispetto all'orario normale;
nel senso che deve provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo.
Analogamente in relazione alla richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie il lavoratore che agisca in giudizio ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad essi destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale, si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta (vd. Cass. n.8521/2015).
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Orbene, facendo applicazione dei suddetti principi, innanzitutto il va condannato al pagamento CP delle mensilità non corrisposte, del trattamento di fine rapporto e delle mensilità supplementari.
Ed invero alla luce delle emergenze processuali, può ritenersi pienamente provato che il abbia lavorato, Pt_1 svolgendo le mansioni di cuoco, presso il ristorante Mustà sino al maggio 2020; così come la ulteriore circostanza che il ricorrente, durante tutto il rapporto alle dipendenze del abbia lavorato – con CP
4 esclusione della giornata di riposo del martedì - dal lunedì alla domenica, la mattina dalle ore 10:30 alle ore
15:00 e, la sera, dalle ore 18:30 alle ore 24:00, prolungando il proprio impegno i giorni di sabato e di domenica sino alle ore 2.00 di notte.
La ingiustificata mancata risposta all'interrogatorio da parte del valutata in riferimento agli esiti CP della prova testimoniale ed al dato documentale (vd. dimissioni per giusta causa), induce, infatti, a ritenere come ammessi i fatti dedotti.
D'altronde la che ha lavorato con il dall'inizio del rapporto sino al marzo 2020- data in cui è Tes_1 Pt_1 cessato il rapporto di lavoro della testimone alle dipendenze del – ha dichiarato: < CP Pt_1 iniziava a lavorare alle 10:30 di mattina e finiva alle 13:30, anzi facendo mente locale, lavorava fino alle 15:00; il pomeriggio iniziava a lavorare alle 18:30 e finiva all'1:00 o alle 2:00 di notte.>>.
Tanto poteva affermare la in quanto - a parte la giornata del martedì e del mercoledì – essa stessa Tes_1 seguiva, pressappoco, il medesimo orario di lavoro del ricorrente e, cioè, la mattina dalle 11:00 fino alle
15:00/15:50 e la sera dalle 19: 00 <<…fino all'1:00 le 2:00 di notte>>.
Ed allora può ben concludersi che il ricorrente abbia lavorato tanto nel mese di ottobre 2019, che nei mesi di febbraio e marzo 2020, alle dipendenze del con le medesime modalità e tempistiche che hanno CP caratterizzato l'intero rapporto.
Così come può affermarsi, alla luce delle già richiamate risultanze processuali, che il rapporto di lavoro sia continuato sino alla data delle dimissioni del lavoratore e, cioè, sino al 20 maggio 2020.
Orbene, facendo applicazione dei richiamati principi in materia di ripartizione degli oneri probatori, non avendo il rimasto contumace, fornito alcuna prova dei pagamenti, può dichiararsi il diritto del CP ad ottenere il pagamento delle retribuzioni non corrisposte per le mensilità di ottobre 2019, febbraio e Pt_1 marzo 2020, nonché della tredicesima e quattordicesima mensilità non percepite durante l'intero periodo del rapporto di lavoro e del trattamento di fine rapporto di cui non vi è alcuna prova di corresponsione: voci retributive da parametrarsi ai fini del conteggio, sin dall'inizio, ad un rapporto di lavoro full-time con inquadramento al 4^ livello del CCNL Pubblici servizi.
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Quanto, poi, al lavoro supplementare, nonché straordinario, diurno e notturno, tenuto conto del rigore richiesto dalla Cassazione circa la prova, può ritenersi accertato – alla luce delle dichiarazioni della e degli Tes_1 effetti della mancata risposta del all'interrogatorio deferitogli – che il abbia lavorato CP Pt_1 durante tutto il rapporto – escluso il giorno di riposo settimanale del martedì – dal lunedì al venerdì la mattina dalle 10.30 alle 15.00 e la sera dalle 18.30 alle 24.00, mentre il sabato e la domenica, oltre alla mattina pure dalle 10.30 alle 15.00, la sera dalle 18.30 alle 2.00 di notte.
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Infine va accolta la domanda avente ad oggetto la richiesta di pagamento delle indennità per ferie non godute, avendo la dichiarato che <<… Il ricorrente non ha goduto di ferie perché il ristorante era sempre Tes_1 aperto>>.
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5 In conclusione, alla luce delle risultanze processuali, può dichiararsi il diritto del ad ottenere il Pt_1 pagamento delle retribuzioni non corrisposte relative alle mensilità di ottobre 2019, febbraio e marzo 2020, nonché della tredicesima e della quattordicesima mensilità e del t.f.r. non percepiti e maturati durante l'intero rapporto come accertato, così come delle indennità per le ferie non godute nella misura stabilita dal contratto collettivo, avendo come parametro, sin dall'inizio, un rapporto di lavoro full time.
Pure va dichiarato il diritto del al pagamento di quanto spettante a titolo di lavoro supplementare, Pt_1 straordinario, diurno e notturno, secondo l'orario di lavoro come sopra accertato: e cioè dal 21.09.2018 al
20.05.2020, escluso il giorno di riposo settimanale del martedì, dal lunedì al venerdì la mattina dalle 10.30 alle
15.00 e, la sera, dalle 18.30 alle 24.00, mentre il sabato e la domenica mattina pure dalle 10.30 alle 15.00 ma la sera dalle 18.30 alle 2.00 di notte.
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Orbene al fine di procedere alla quantificazione delle somme spettanti al per i suddetti titoli è necessario Pt_1 disporre CTU contabile per la ammissione della quale si dispone come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
pronunciando in via non definitiva sulla domanda presentata da , nei confronti di Parte_1 [...]
, contumace, con ricorso depositato il 21/07/2020, così provvede: Controparte_1
- dichiara che il ha lavorato alle dipendenze di , quale titolare della ditta Pt_1 Controparte_1
“Mustà” di Leogrande Roberto Vincenzo, con l'inquadramento di cui al quarto livello del CCNL dipendenti dei pubblici servizi, dal 21.09.2018 al 20.05.2020, con contratto di lavoro full time e con il seguente orario di lavoro: dal lunedì alla domenica, con esclusione della giornata di riposo del martedì, la mattina dalle ore
10:30 alle ore 15:00 e, la sera, dalle ore 18:30 alle ore 24:00 con prolungamento dell'orario il sabato e la domenica sino alle ore 2.00 di notte;
- accerta il diritto del alle retribuzioni non corrisposte relative alle mensilità di ottobre 2019, febbraio Pt_1
e marzo 2020, nonché ai ratei di tredicesima e quattordicesima non percepiti, al t.f.r. non corrisposto relativamente all'intero rapporto di lavoro, alle differenze retributive a titolo di lavoro supplementare e straordinario, diurno e notturno, secondo l'orario per come accertato;
- rigetta per il resto la domanda.
- Spese al definitivo.
Dispone il proseguo del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Bari, in data 11/04/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
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