CA
Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/06/2025, n. 2249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2249 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 29/05/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 255/2022
T R A
, con sede in S. Giorgio a Cremano, alla Via Parte_1
San Giorgio Vecchio, 162 (già ), in p.l.r.p.t. sig.ra Controparte_1 [...]
elettivamente domiciliata in S. Giorgio a Cremano alla Via Cavalli di Bronzo, 9 Parte_2 presso l'avv. Fabio Maria Mignano, dal quale è rappresentata e difesa;
Ricorrente
E
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avv. Arturo d'Albero e dall'Avv. Fabrizio Filippo d'Albero, elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Marigliano al Corso Umberto I n. 53;
Resistente
E
in proprio e in qualità di Controparte_3 mandataria della , in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_4
Resistente contumace
E
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_5
Resistente contumace
FATTO Con ricorso depositato in data 11.2.2022 presso questa Corte territoriale la Controparte_6 ha proposto opposizione di terzo avverso la sentenza n. 906/2020, pubblicata in data
[...]
20.3.2020, della Corte di Appello di Napoli con cui è stato parzialmente accolto l'appello proposto da per la riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n. Controparte_2
2621/2017 che aveva rigettato la sua domanda volta ad ottenere la condanna della
[...]
alla sua assunzione ai sensi dell'art. 6 c.c.n.l. Controparte_7 CP_8 presso il posto di lavoro afferente il Cimitero Comunale del Comune di
[...] CP_5
con qualifica di capo squadra dei necrofori ed inquadramento al livello 4° della
[...] specifica contrattazione collettiva, con decorrenza ex tunc dalla data d'inizio dell'appalto per i servizi cimiteriali del Comune di in provincia di Napoli (1° marzo 2014), Controparte_5 nonché la condanna della stessa al risarcimento di tutte le retribuzioni maturate e Parte_1 maturande dalla data del mancato passaggio di cantiere (1° Marzo 2014) all'avvenuta assunzione in servizio, nella misura di euro 1.421,16 mensili al netto delle ritenute di legge, oltre interessi e rivalutazione, e la condanna del convenuto al risarcimento Controparte_5 del danno non patrimoniale sofferto dal ricorrente lavoratore, da quantificarsi in via equitativa;
il tutto oltre spese con attribuzione.
L'istante ha esposto che: Controparte_6
SI ricorreva al Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli esponendo di essere CP_2 stato dipendente, con contratto a tempo indeterminato, della soc. Caronte s.a.s. avente in gestione il Cimitero del Comune di;
Controparte_5
-dal 1° marzo 2014 nell'affidamento cimiteriale era subentrata la che Controparte_4 non aveva provveduto alla assunzione del ricorrente (cd. passaggio di cantiere) a causa di una missiva inviata dal Comune di nella quale l'Ente ordinava la sospensione Controparte_5 dell'assunzione del lavoratore “dovendosi procedere a necessarie verifiche in ordine a posizioni civilistiche e penali ad esso inerenti”;
-in seguito al rigetto - con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2621/2017 del 15.6.2017 - del ricorso, il proponeva impugnazione innanzi la Corte di Appello di Napoli che, con CP_2 sentenza n. 906/2020 (opposta), in parziale accoglimento della domanda di appello, riformava la sentenza di primo grado così disponendo: “condanna i componenti dell'ATI ” Controparte_4 in solido tra loro al risarcimento in favore di del danno per la mancata assunzione pari Controparte_2 alle retribuzioni dal 1° marzo 2014 fino alla cessazione dell'appalto, quantificate nella somma di
€ 1.421,16 mensili, oltre interessi e rivalutazione dall'insorgenza del credito al saldo;
condanna il al pagamento, in favore di della Controparte_5 Controparte_2 somma di € 5.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo a titolo di risarcimento per il patito danno non patrimoniale;
condanna i componenti dell'ATI “ ” e il al pagamento Controparte_4 Controparte_5 delle spese del primo grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.800,00 oltre accessori di legge con attribuzione;
condanna i componenti dell'ATI “ ” e il Controparte_4 [...]
al pagamento delle spese del primo grado di giudizio che si liquidano in Controparte_5 complessivi € 2.500,00 oltre accessori di legge con attribuzione”;
-in forza della condanna solidale dei componenti dell'A.T.I. “ ”, contenuta nel Controparte_4 dispositivo della sentenza cit., il lavoratore intraprendeva il procedimento di espropriazione mobiliare presso terzi ai danni della odierna opponente che, così come si evince dall'atto costitutivo della era un semplice componente della associazione temporanea di imprese;
CP_4
-invero, con atto di pignoramento presso terzi azionava un pignoramento nei Controparte_2 confronti della già di , per l'importo di euro Controparte_6 CP_1 CP_1
55.316,82 aumentato della metà ex art. 546 c.p.c. Tale pignoramento era la diretta conseguenza del fatto che la fosse una delle componenti della Controparte_6 [...]
. CP_4
L'odierna istante ha impugnato la sentenza della Corte di Appello censurando, con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 474 c.p.c. in relazione all'art. 2909 c.c. e l'inopponibilità della sentenza nei suoi confronti poiché l'accertamento in essa contenuto fa stato solo tra le parti processuali. Con il secondo motivo ha eccepito l'inopponibilità della impugnata sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo relativamente alla solidarietà delle obbligazioni delle imprese componenti dell'A.T.I. e per la mancanza di obbligazione solidale.
La ha quindi chiesto di accogliere la presente impugnazione straordinaria Controparte_9 accertando e dichiarando la sentenza impugnata inopponibile nei suoi confronti, con vittoria di spese del presente gravame e distrazione.
Ricostituito il contradditorio, ha eccepito l'inammissibilità e improcedibilità Controparte_2 della opposizione ex art. 404 c.p.c. atteso che l'istante ha avuto notifica del titolo in data 28 aprile
2021 e avrebbe potuto ricorrere per Cassazione facendo valere le sue ragioni, essendo stato parte del relativo giudizio. La avendo rinunciato a questa iniziativa, sarebbe decaduta dall'azione CP_6 con conseguente passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello. Ha inoltre rilevato l'impossibilità di attivare un procedimento di opposizione di terzo da parte di colui il quale ha preso parte al giudizio, come nel caso di specie, essendo stata la ritualmente evocata in CP_6 giudizio e rappresentata, giusta procura notarile rilasciata in sede di costituzione dell' alla CP_4 società mandataria.
Ha invocato l'art. 48, comma 15, del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), analogo al precedente art. 37, comma 16, del D.Lgs. 163/2006, secondo cui “al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti … per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto”, nonché l'art. 13 comma 2 del D. Lgs. n. 109/1994 che prevede che “l'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori”, dovendosi ricomprendersi all'interno del dato letterale
“fornitori” anche il personale dipendente della singola impresa consociata, atteso che la prestazione lavorativa si pone al pari delle forniture tra gli elementi indispensabili per l'esecuzione delle opere appaltate (così Cass. n. 24063/2015).
Sulla denunciata discordanza tra motivazione e dispositivo, ha osservato che l' è un CP_4 soggetto giuridico riconosciuto che serve solo alla partecipazione alle gare ed appalti e, come tale, non ha una sua autonomia patrimoniale. Va da sé che quando si indica l'A.T.I. si intendono necessariamente le società che la compongono così come correttamente riportato dalla Corte d'Appello.
Ha quindi concluso per la correttezza della sentenza impugnata che, per la rappresentanza processuale della capogruppo e la responsabilità solidale delle imprese che compongono l' CP_4 ha espressamente condannato le stesse alla refusione in solido del danno prodotto al e CP_2 che, essendo definitiva in quanto coperta da giudicato, coinvolge tutti i membri dell' ossia CP_4 la stessa , attualmente fallita, l'istante Controparte_7 [...]
e la Parte_1 Controparte_10
[...] in proprio e quale mandataria dell'
[...] Controparte_11 [...]
e il , regolarmente evocati in giudizio, non si CP_4 Controparte_5 sono costituiti.
Nel corso del giudizio, la Corte ha disposto la trattazione cartolare del procedimento.
In sede di note scritte del 18/03/2022 e del 28/05/2025, la ricorrente ha precisato che la era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Controparte_7
Potenza n. 25 del 6.11.2019 e che per questo l'opposizione di terzo è stata notificata al curatore del . Ha evidenziato che la sentenza della Corte di Appello opposta, del 20 marzo 2020, Parte_3
è stata emessa dopo la declaratoria di fallimento e quindi è nulla e inefficace sia nei confronti della società dichiarata fallita ( ) sia nei confronti delle mandanti. Controparte_4
Alla odierna udienza come “sostituita” ex art. 127-ter c.p.c., a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
L'opposizione è fondata.
L'art. 404 comma 1 c.p.c. prevede che “Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti”. Il mezzo di impugnazione in esame è quindi straordinario, poiché può essere proposto nonostante il passaggio in giudicato della sentenza, e facoltativo, potendo il terzo far valere le proprie ragioni anche mediante un'autonoma azione di accertamento del suo diritto.
La si è avvalsa dello strumento di gravame in esame al fine di Parte_1 far accertare l'inopponibilità nei suoi confronti della sentenza della Corte di Appello n. 906/2020 del 20.3.2020 che ha condannato i componenti dell' (tra cui l'odierna CP_4 Controparte_4 istante) al risarcimento in favore del lavoratore del danno per la mancata assunzione. La società ha evidenziato la propria estraneità al giudizio, non essendo stata convenuta in giudizio dal né essendo state rivolte domande di condanna nei suoi confronti. Ha richiamato l'art. CP_2
2909 c.c. secondo cui “L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”. Il titolo esecutivo costituito dalla sentenza della Corte di Appello 906/2020, quindi, non può che valere esclusivamente tra le parti processuali, mentre è inefficace e inopponibile all'odierna istante, che non è parte processuale.
Il lavoratore ha contestato l'inammissibilità e improcedibilità della domanda, avendo l'istante rinunciato a ricorrere per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello, che quindi è coperta da giudicato, ed essendo legittimati attivi alla opposizione di terzo ex art. 404 comma 1
c.p.c. coloro i quali abbiano la titolarità di un diritto autonomo ed incompatibile con la situazione giuridica tutelata dalla sentenza. La sentenza non deve avere effetti giuridici vincolanti, diretti o riflessi, nei confronti dell'opponente, pur arrecandogli un possibile pregiudizio. Nella specie, invece, le imprese partecipanti dell'A.T.I. (mandanti), tra cui l'odierna ricorrente, in sede di costituzione dell' hanno conferito un mandato collettivo speciale con rappresentanza CP_4 all'impresa capogruppo (mandataria), attribuendole il potere di rappresentare l'intero sodalizio e di agire in loro nome e per loro conto. La mandataria ( ) ha quindi Controparte_12 la rappresentanza, anche processuale, per l'intero gruppo, come previsto dall'art. 48, comma 15, del D. Lgs. 50/2016, con la conseguenza che la sentenza oggetto del presente giudizio investe direttamente la sfera sostanziale ed economica della Inoltre, non essendo l' un CP_13 CP_4 soggetto dotato di autonomia patrimoniale, la sentenza gravata ha espressamente condannato al risarcimento, in solido, le imprese che compongono l'associazione temporanea e quindi, tra queste, la ricorrente Controparte_6
La ricostruzione del non è condivisibile. CP_2
Sul piano generale, il legislatore, quando ha fornito la definizione del fenomeno comunemente designato come A.T.I., ha stabilito (D.Lgs. n. 50/2016, art. 3, lett. u), poi abrogato dal D.Lgs. n. 36 del 2023, e in termini analoghi l'art. 3 comma 20 del precedente D.Lgs. 163/2006) che “Il termine "raggruppamento temporaneo" designa un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta”.
L'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 (che ricalca l'art. 37 del precedente D.Lgs. 163/2006) statuisce poi che: “5. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.
… 12. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
13. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile
e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.
… 15. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
16. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali …”.
L'atto di costituzione dell' (all. 2 della memoria di Controparte_14 costituzione del , sottoscritto in data 10 marzo 2014 dalle imprese componenti CP_2 dell' (ossia, la società “ ”, la società “Zeus s.a.s. CP_4 Controparte_7 di RI RO & C.” e la società “ ) prevede che: Controparte_10
-“Art. 2. - Le società “ ”, Controparte_7 Controparte_1
” e “ unipersonale, tutte come sopra rappresentante, dichiarano di
[...] Controparte_10 costituire tra loro un'A.T.I., finalizzata alla realizzazione dell'affidamento della gestione dei servizi cimiteriali e di custodia del servizio lampade votive e impianti elettrici e idrici generali e delle attività connesse …, eleggendo quale Capogruppo la società Controparte_7
come sopra rappresentata, di seguito denominata semplicemente
[...] “mandataria”, mentre la società “Zeus s.a.s. di RO RI & C.” e la società CP_10 unipersonale avranno il ruolo di Mandanti, e di seguito denominate semplicemente
[...]
“mandanti”;
-Art. 3. - Conferimento di mandato con rappresentanza. Ai fini della realizzazione del suddetto progetto, le società “Zeus s.a.s. di RO RI & C.”, come sopra generalizzata e rappresentata, e la società “ unipersonale, come sopra generalizzata e Controparte_10 rappresentata, conferiscono alla Capogruppo mandato speciale con rappresentanza collettiva irrevocabile, e relativa procura, affinché nella persona del suo legale rappresentante o chi per legge autorizzato, possa compiere per sé e per le mandanti ogni atto utile e necessario alla realizzazione del sopracitato progetto, entro i limiti e le condizioni previsti dalle richiamate
Determinazioni Dirigenziali n. 20/2013 e n. 34 del 27 febbraio 2014 e successive modifiche ed integrazioni”;
-“Art. 5. - Il mandato sopra conferito alla Mandataria è da intendersi gratuito, speciale ed irrevocabile, con rappresentanza, esclusiva anche processuale… Il conferimento del mandato non determina di per sé organizzazione o associazione tra le parti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali ed oneri sociali”;
-“Art. 6. - La mandataria sarà considerata unico referente per la tenuta dei rapporti con il CP_5
fino all'estinzione del rapporto con l'Ente stesso, intendendosi
[...] Controparte_5 conferita alla mandataria la rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti dell'Amministrazione Comunale …”.
Dalla normativa menzionata e dallo stesso atto costitutivo del 10.3.2014 si evince che l' CP_4 costituita tra la società cooperativa sociale “ ”, l'istante e Controparte_4 Controparte_15 la per la realizzazione dell'appalto relativo alla gestione dei servizi cimiteriali Parte_4 del Comune di , non configura un centro autonomo d'imputazione Controparte_5 giuridica. Il raggruppamento temporaneo è volto alla collaborazione delle imprese raggruppate per ottenere l'aggiudicazione di un appalto mediante la presentazione di un'offerta unitaria da parte di soggetti che conservano la propria indipendenza giuridica;
e, a tale scopo, è previsto il conferimento di un mandato collettivo speciale gratuito, a norma del D.Lgs. n.. 50/2016, art. 48 comma 12 (e prima dell'art. 37, comma 14, del D.Lgs. 163/2006).
Si tratta quindi di un'aggregazione temporanea e occasionale tra imprese per lo svolgimento di un'attività, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento, retta e disciplinata da un contratto di mandato collettivo speciale. Il mandato collettivo, per di più con rappresentanza, non configura un centro autonomo d'imputazione giuridica, perché è finalizzato ad agevolare l'amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici.
Il proprium dell'istituto sta appunto nella possibilità di associarsi temporaneamente, senza obbligo di assumere vincoli societari che imporrebbero oneri e obblighi sproporzionati rispetto ad un rapporto caratterizzato dalla durata limitata e dalla unicità dell'affare.
La costituzione dell' è affidata a un contratto associativo (così Cass. n. 15129 del 2015) CP_4 volto a realizzare un'aggregazione di scopo, sulla base di un accordo di cooperazione, il che di per sé esclude la formazione di un'entità giuridica nuova con un proprio autonomo patrimonio distinto dalle imprese che la compongono (in termini, Cass. n. 24883 del 2015).
Ciascuna impresa riunita non svolge attività in comune, ma, nell'ambito della propria parte dei lavori, agisce autonomamente e intrattiene direttamente i propri rapporti con terzi (banche, fornitori, personale etc.), di modo che le imprese associate conservano la propria individualità, come confermato prima dalla L. n. 584 del 1977, art. 22, il quale espressamente statuiva che “Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali” e, poi, dal D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 37, comma 17, e dal D.Lgs. n. 50/2016, art. 48, comma 16, che, con minimi adattamenti, ne riproducono la formulazione (cfr. negli stessi termini anche il successivo D.Lgs. 36/2023, art. 68, comma 8).
Di per sé, quindi, la configurazione come A.T.I., sia verticale, sia orizzontale, esclude che essa possa identificare un unico soggetto passivo.
Le imprese consorziate, poi, come espressamente disposto dall'art. 48 comma 5 D.Lgs. 50/2016 (analogo al precedente art. 37 comma 5 del D.Lgs. 163/2006), rispondono solidalmente nei confronti della stazione appaltante, dei subappaltatori e dei fornitori. Il Giudice di legittimità ha ritenuto che nel concetto di fornitori debbano essere fatti rientrare i lavoratori subordinati delle imprese associate (cfr. Cass. 24063/2015).
In tema di rappresentanza processuale della capogruppo/mandataria (art. 37, comma 16, del
D.Lgs. 163/2006 e art. 48, comma 15, del D. Lgs. 50/2016, nonché il successivo art. 68 comma 7, del D.Lgs. 36/2023), la S.C. ha avuto modo di osservare che “in tema di appalto di opere pubbliche stipulato da un'associazione temporanea di imprese, l'art. 23, comma 9, del D. Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, stabilisce, in applicazione delle direttive comunitarie in materia, che
l'impresa capogruppo, in qualità di mandataria delle altre imprese riunite ai sensi del precedente comma 8, ha "la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto". L'associazione temporanea di due o più imprese nell'aggiudicazione ed esecuzione di un contratto di appalto di opere pubbliche è fondata, infatti, su di un rapporto di mandato con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, conferito da una o più imprese, collettivamente, ad altra impresa "capogruppo" legittimata a compiere, nei rapporti con l'amministrazione, ogni attività giuridica connessa o dipendente dall'appalto e produttiva di effetti giuridici direttamente nei confronti delle imprese mandanti sino all'estinzione del rapporto. Come si evince dal chiaro disposto della menzionata disposizione di legge, il mandato con rappresentanza in questione concerne solo il rapporto della società capogruppo con la P.A., non i rapporti con i terzi” (Cass. Sentenza n. 18441 del 17.9.2005).
Pertanto “all'impresa mandataria, o capogruppo la rappresentanza anche processuale, ex lege, delle imprese mandanti spetta esclusivamente nei confronti della stazione appaltante, per le operazioni e per gli atti dipendenti dall'appalto, e non anche nei confronti dei terzi estranei a quel rapporto”, atteso che “la presenza di un mandato collettivo in favore dell'impresa capogruppo, finalizzato ad agevolare l'amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici, non determina la creazione di un centro autonomo di imputazione giuridica” (Cass., Sentenza n. 29737 del 29.12.2011; cfr. negli stessi termini Cass. Ordinanza n. 26072 del 2.11.2017 e Cass., Sentenza n. 12422 del 20/5/2010).
La mandataria, nel caso di specie la , in forza della procura Controparte_7 notarile rilasciata in sede di costituzione dell' dalle mandanti (cfr. art. 3 dell'atto costitutivo CP_4 dell' del 10.3.2014), esercita quindi il potere di rappresentanza delle imprese associate CP_4 esclusivamente nei confronti della stazione appaltante ( ), per CP_5 Controparte_5 le operazioni e gli atti dipendenti dall'appalto. Il potere di rappresentanza non si estende anche nei confronti dei terzi estranei a quel rapporto, atteso che la presenza di tale mandato collettivo non determina un centro autonomo di imputazione giuridica, essendo esso finalizzato ad agevolare l'amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici.
Nella specie, il ha evocato in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli e poi alla Corte CP_2 di Appello di Napoli, la , in proprio e in qualità di CP_6 Controparte_7 mandataria dell' (in seguito all'ordinanza del 9.6.2015 del giudice di prime cure che ha CP_4 autorizzato l'estensione del processo e delle domande anche all' . Non ha invece convenuto CP_4 in giudizio le mandanti (tra cui, l'odierna istante) né ha espressamente formulato domande di condanna nei loro confronti.
Parte processuale del giudizio, rispetto alla quale la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 906/2020 passata in giudicato (art. 324 c.p.c.) “fa stato” e produce i suoi effetti ai sensi dell'art. 2909 c.c., è quindi la . Controparte_7
Questa Corte ritiene, invece, che detta sentenza della Corte di Appello sia inefficace e inopponibile nei confronti della istante, rimasta estranea al processo. Controparte_6
Invero, oggetto di causa non è un diritto inerente i rapporti tra le imprese associate e la stazione appaltante (Comune di Sal ), per cui sussiste il potere di rappresentanza della Controparte_5 capogruppo ( ), essendo in discussione l'assunzione del Controparte_12 CP_2 da parte delle imprese che compongono l' nuove affidatarie dell'appalto cui il lavoratore CP_4 era addetto.
Non trattandosi di questione che attiene ai rapporti con la pubblica amministrazione, non opera il potere di rappresentanza derivante dal mandato collettivo conferito dalle mandanti alla capogruppo in sede di costituzione dell' (art. 37, comma 16, D.Lgs. 163/2006, poi art. 48 CP_4 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e art. 3 dell'atto costitutivo dell' . Detto potere di CP_4 rappresentanza, come osservato, è limitato ai rapporti tra le imprese associate e la stazione appaltante, e non è esteso ai terzi estranei a quel rapporto (nella specie, il lavoratore . CP_2
Né risulta documentalmente (e neanche è stata dedotta dal lavoratore) l'esistenza di un diverso ed apposito mandato conferito dalla odierna istante alla per Controparte_7 la rappresentanza processuale della prima anche nel giudizio in esame.
Ne deriva che la sentenza della Corte di Appello n. 906/2020 (opposta), coperta da giudicato, non può produrre i suoi effetti nei confronti della ricorrente ( ) che, non essendo Controparte_9 formalmente evocata in giudizio né avendo conferito mandato generale né speciale con rappresentanza alla capogruppo/parte processuale ( in Controparte_11 relazione al rapporto in esame, è terza estranea al processo.
Né rileva la responsabilità solidale delle imprese associate (art. 48, comma 5, D.Lgs. 50/2016), estesa dalla S.C. nei confronti dei lavoratori subordinati (Cass. 24063/2015), attesa l'inesistenza di un titolo giudiziale da far valere nei confronti della Zeus s.p.a., non evocata in giudizio né rappresentata.
Peraltro, la ricorrente, non essendo stata parte del giudizio, è soggetto legittimato alla proposizione della opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., mentre gli è precluso il ricorso per
Cassazione. Per le ragioni descritte, che assorbono ogni ulteriore questione proposta dalle parti, l'opposizione va accolta e per l'effetto va accertata l'inopponibilità, nei confronti dell'istante, della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 906/2020 del 20.3.2020.
La complessità delle questioni affrontate e il contrasto giurisprudenziale nei precedenti gradi di giudizio costituiscono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite del presente gravame.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-accoglie il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara inopponibile, nei confronti della
[...]
, la sentenza della Corte di Appello di Napoli, sezione lavoro, n. Parte_1
906/2020 publicata il 20.3.2020;
-compensa le spese di lite del grado.
Napoli, 29/05/2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 29/05/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 255/2022
T R A
, con sede in S. Giorgio a Cremano, alla Via Parte_1
San Giorgio Vecchio, 162 (già ), in p.l.r.p.t. sig.ra Controparte_1 [...]
elettivamente domiciliata in S. Giorgio a Cremano alla Via Cavalli di Bronzo, 9 Parte_2 presso l'avv. Fabio Maria Mignano, dal quale è rappresentata e difesa;
Ricorrente
E
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avv. Arturo d'Albero e dall'Avv. Fabrizio Filippo d'Albero, elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Marigliano al Corso Umberto I n. 53;
Resistente
E
in proprio e in qualità di Controparte_3 mandataria della , in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_4
Resistente contumace
E
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_5
Resistente contumace
FATTO Con ricorso depositato in data 11.2.2022 presso questa Corte territoriale la Controparte_6 ha proposto opposizione di terzo avverso la sentenza n. 906/2020, pubblicata in data
[...]
20.3.2020, della Corte di Appello di Napoli con cui è stato parzialmente accolto l'appello proposto da per la riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n. Controparte_2
2621/2017 che aveva rigettato la sua domanda volta ad ottenere la condanna della
[...]
alla sua assunzione ai sensi dell'art. 6 c.c.n.l. Controparte_7 CP_8 presso il posto di lavoro afferente il Cimitero Comunale del Comune di
[...] CP_5
con qualifica di capo squadra dei necrofori ed inquadramento al livello 4° della
[...] specifica contrattazione collettiva, con decorrenza ex tunc dalla data d'inizio dell'appalto per i servizi cimiteriali del Comune di in provincia di Napoli (1° marzo 2014), Controparte_5 nonché la condanna della stessa al risarcimento di tutte le retribuzioni maturate e Parte_1 maturande dalla data del mancato passaggio di cantiere (1° Marzo 2014) all'avvenuta assunzione in servizio, nella misura di euro 1.421,16 mensili al netto delle ritenute di legge, oltre interessi e rivalutazione, e la condanna del convenuto al risarcimento Controparte_5 del danno non patrimoniale sofferto dal ricorrente lavoratore, da quantificarsi in via equitativa;
il tutto oltre spese con attribuzione.
L'istante ha esposto che: Controparte_6
SI ricorreva al Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli esponendo di essere CP_2 stato dipendente, con contratto a tempo indeterminato, della soc. Caronte s.a.s. avente in gestione il Cimitero del Comune di;
Controparte_5
-dal 1° marzo 2014 nell'affidamento cimiteriale era subentrata la che Controparte_4 non aveva provveduto alla assunzione del ricorrente (cd. passaggio di cantiere) a causa di una missiva inviata dal Comune di nella quale l'Ente ordinava la sospensione Controparte_5 dell'assunzione del lavoratore “dovendosi procedere a necessarie verifiche in ordine a posizioni civilistiche e penali ad esso inerenti”;
-in seguito al rigetto - con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2621/2017 del 15.6.2017 - del ricorso, il proponeva impugnazione innanzi la Corte di Appello di Napoli che, con CP_2 sentenza n. 906/2020 (opposta), in parziale accoglimento della domanda di appello, riformava la sentenza di primo grado così disponendo: “condanna i componenti dell'ATI ” Controparte_4 in solido tra loro al risarcimento in favore di del danno per la mancata assunzione pari Controparte_2 alle retribuzioni dal 1° marzo 2014 fino alla cessazione dell'appalto, quantificate nella somma di
€ 1.421,16 mensili, oltre interessi e rivalutazione dall'insorgenza del credito al saldo;
condanna il al pagamento, in favore di della Controparte_5 Controparte_2 somma di € 5.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo a titolo di risarcimento per il patito danno non patrimoniale;
condanna i componenti dell'ATI “ ” e il al pagamento Controparte_4 Controparte_5 delle spese del primo grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.800,00 oltre accessori di legge con attribuzione;
condanna i componenti dell'ATI “ ” e il Controparte_4 [...]
al pagamento delle spese del primo grado di giudizio che si liquidano in Controparte_5 complessivi € 2.500,00 oltre accessori di legge con attribuzione”;
-in forza della condanna solidale dei componenti dell'A.T.I. “ ”, contenuta nel Controparte_4 dispositivo della sentenza cit., il lavoratore intraprendeva il procedimento di espropriazione mobiliare presso terzi ai danni della odierna opponente che, così come si evince dall'atto costitutivo della era un semplice componente della associazione temporanea di imprese;
CP_4
-invero, con atto di pignoramento presso terzi azionava un pignoramento nei Controparte_2 confronti della già di , per l'importo di euro Controparte_6 CP_1 CP_1
55.316,82 aumentato della metà ex art. 546 c.p.c. Tale pignoramento era la diretta conseguenza del fatto che la fosse una delle componenti della Controparte_6 [...]
. CP_4
L'odierna istante ha impugnato la sentenza della Corte di Appello censurando, con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 474 c.p.c. in relazione all'art. 2909 c.c. e l'inopponibilità della sentenza nei suoi confronti poiché l'accertamento in essa contenuto fa stato solo tra le parti processuali. Con il secondo motivo ha eccepito l'inopponibilità della impugnata sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo relativamente alla solidarietà delle obbligazioni delle imprese componenti dell'A.T.I. e per la mancanza di obbligazione solidale.
La ha quindi chiesto di accogliere la presente impugnazione straordinaria Controparte_9 accertando e dichiarando la sentenza impugnata inopponibile nei suoi confronti, con vittoria di spese del presente gravame e distrazione.
Ricostituito il contradditorio, ha eccepito l'inammissibilità e improcedibilità Controparte_2 della opposizione ex art. 404 c.p.c. atteso che l'istante ha avuto notifica del titolo in data 28 aprile
2021 e avrebbe potuto ricorrere per Cassazione facendo valere le sue ragioni, essendo stato parte del relativo giudizio. La avendo rinunciato a questa iniziativa, sarebbe decaduta dall'azione CP_6 con conseguente passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello. Ha inoltre rilevato l'impossibilità di attivare un procedimento di opposizione di terzo da parte di colui il quale ha preso parte al giudizio, come nel caso di specie, essendo stata la ritualmente evocata in CP_6 giudizio e rappresentata, giusta procura notarile rilasciata in sede di costituzione dell' alla CP_4 società mandataria.
Ha invocato l'art. 48, comma 15, del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), analogo al precedente art. 37, comma 16, del D.Lgs. 163/2006, secondo cui “al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti … per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto”, nonché l'art. 13 comma 2 del D. Lgs. n. 109/1994 che prevede che “l'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori”, dovendosi ricomprendersi all'interno del dato letterale
“fornitori” anche il personale dipendente della singola impresa consociata, atteso che la prestazione lavorativa si pone al pari delle forniture tra gli elementi indispensabili per l'esecuzione delle opere appaltate (così Cass. n. 24063/2015).
Sulla denunciata discordanza tra motivazione e dispositivo, ha osservato che l' è un CP_4 soggetto giuridico riconosciuto che serve solo alla partecipazione alle gare ed appalti e, come tale, non ha una sua autonomia patrimoniale. Va da sé che quando si indica l'A.T.I. si intendono necessariamente le società che la compongono così come correttamente riportato dalla Corte d'Appello.
Ha quindi concluso per la correttezza della sentenza impugnata che, per la rappresentanza processuale della capogruppo e la responsabilità solidale delle imprese che compongono l' CP_4 ha espressamente condannato le stesse alla refusione in solido del danno prodotto al e CP_2 che, essendo definitiva in quanto coperta da giudicato, coinvolge tutti i membri dell' ossia CP_4 la stessa , attualmente fallita, l'istante Controparte_7 [...]
e la Parte_1 Controparte_10
[...] in proprio e quale mandataria dell'
[...] Controparte_11 [...]
e il , regolarmente evocati in giudizio, non si CP_4 Controparte_5 sono costituiti.
Nel corso del giudizio, la Corte ha disposto la trattazione cartolare del procedimento.
In sede di note scritte del 18/03/2022 e del 28/05/2025, la ricorrente ha precisato che la era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Controparte_7
Potenza n. 25 del 6.11.2019 e che per questo l'opposizione di terzo è stata notificata al curatore del . Ha evidenziato che la sentenza della Corte di Appello opposta, del 20 marzo 2020, Parte_3
è stata emessa dopo la declaratoria di fallimento e quindi è nulla e inefficace sia nei confronti della società dichiarata fallita ( ) sia nei confronti delle mandanti. Controparte_4
Alla odierna udienza come “sostituita” ex art. 127-ter c.p.c., a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
L'opposizione è fondata.
L'art. 404 comma 1 c.p.c. prevede che “Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti”. Il mezzo di impugnazione in esame è quindi straordinario, poiché può essere proposto nonostante il passaggio in giudicato della sentenza, e facoltativo, potendo il terzo far valere le proprie ragioni anche mediante un'autonoma azione di accertamento del suo diritto.
La si è avvalsa dello strumento di gravame in esame al fine di Parte_1 far accertare l'inopponibilità nei suoi confronti della sentenza della Corte di Appello n. 906/2020 del 20.3.2020 che ha condannato i componenti dell' (tra cui l'odierna CP_4 Controparte_4 istante) al risarcimento in favore del lavoratore del danno per la mancata assunzione. La società ha evidenziato la propria estraneità al giudizio, non essendo stata convenuta in giudizio dal né essendo state rivolte domande di condanna nei suoi confronti. Ha richiamato l'art. CP_2
2909 c.c. secondo cui “L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”. Il titolo esecutivo costituito dalla sentenza della Corte di Appello 906/2020, quindi, non può che valere esclusivamente tra le parti processuali, mentre è inefficace e inopponibile all'odierna istante, che non è parte processuale.
Il lavoratore ha contestato l'inammissibilità e improcedibilità della domanda, avendo l'istante rinunciato a ricorrere per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello, che quindi è coperta da giudicato, ed essendo legittimati attivi alla opposizione di terzo ex art. 404 comma 1
c.p.c. coloro i quali abbiano la titolarità di un diritto autonomo ed incompatibile con la situazione giuridica tutelata dalla sentenza. La sentenza non deve avere effetti giuridici vincolanti, diretti o riflessi, nei confronti dell'opponente, pur arrecandogli un possibile pregiudizio. Nella specie, invece, le imprese partecipanti dell'A.T.I. (mandanti), tra cui l'odierna ricorrente, in sede di costituzione dell' hanno conferito un mandato collettivo speciale con rappresentanza CP_4 all'impresa capogruppo (mandataria), attribuendole il potere di rappresentare l'intero sodalizio e di agire in loro nome e per loro conto. La mandataria ( ) ha quindi Controparte_12 la rappresentanza, anche processuale, per l'intero gruppo, come previsto dall'art. 48, comma 15, del D. Lgs. 50/2016, con la conseguenza che la sentenza oggetto del presente giudizio investe direttamente la sfera sostanziale ed economica della Inoltre, non essendo l' un CP_13 CP_4 soggetto dotato di autonomia patrimoniale, la sentenza gravata ha espressamente condannato al risarcimento, in solido, le imprese che compongono l'associazione temporanea e quindi, tra queste, la ricorrente Controparte_6
La ricostruzione del non è condivisibile. CP_2
Sul piano generale, il legislatore, quando ha fornito la definizione del fenomeno comunemente designato come A.T.I., ha stabilito (D.Lgs. n. 50/2016, art. 3, lett. u), poi abrogato dal D.Lgs. n. 36 del 2023, e in termini analoghi l'art. 3 comma 20 del precedente D.Lgs. 163/2006) che “Il termine "raggruppamento temporaneo" designa un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta”.
L'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 (che ricalca l'art. 37 del precedente D.Lgs. 163/2006) statuisce poi che: “5. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.
… 12. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
13. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile
e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.
… 15. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
16. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali …”.
L'atto di costituzione dell' (all. 2 della memoria di Controparte_14 costituzione del , sottoscritto in data 10 marzo 2014 dalle imprese componenti CP_2 dell' (ossia, la società “ ”, la società “Zeus s.a.s. CP_4 Controparte_7 di RI RO & C.” e la società “ ) prevede che: Controparte_10
-“Art. 2. - Le società “ ”, Controparte_7 Controparte_1
” e “ unipersonale, tutte come sopra rappresentante, dichiarano di
[...] Controparte_10 costituire tra loro un'A.T.I., finalizzata alla realizzazione dell'affidamento della gestione dei servizi cimiteriali e di custodia del servizio lampade votive e impianti elettrici e idrici generali e delle attività connesse …, eleggendo quale Capogruppo la società Controparte_7
come sopra rappresentata, di seguito denominata semplicemente
[...] “mandataria”, mentre la società “Zeus s.a.s. di RO RI & C.” e la società CP_10 unipersonale avranno il ruolo di Mandanti, e di seguito denominate semplicemente
[...]
“mandanti”;
-Art. 3. - Conferimento di mandato con rappresentanza. Ai fini della realizzazione del suddetto progetto, le società “Zeus s.a.s. di RO RI & C.”, come sopra generalizzata e rappresentata, e la società “ unipersonale, come sopra generalizzata e Controparte_10 rappresentata, conferiscono alla Capogruppo mandato speciale con rappresentanza collettiva irrevocabile, e relativa procura, affinché nella persona del suo legale rappresentante o chi per legge autorizzato, possa compiere per sé e per le mandanti ogni atto utile e necessario alla realizzazione del sopracitato progetto, entro i limiti e le condizioni previsti dalle richiamate
Determinazioni Dirigenziali n. 20/2013 e n. 34 del 27 febbraio 2014 e successive modifiche ed integrazioni”;
-“Art. 5. - Il mandato sopra conferito alla Mandataria è da intendersi gratuito, speciale ed irrevocabile, con rappresentanza, esclusiva anche processuale… Il conferimento del mandato non determina di per sé organizzazione o associazione tra le parti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali ed oneri sociali”;
-“Art. 6. - La mandataria sarà considerata unico referente per la tenuta dei rapporti con il CP_5
fino all'estinzione del rapporto con l'Ente stesso, intendendosi
[...] Controparte_5 conferita alla mandataria la rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti dell'Amministrazione Comunale …”.
Dalla normativa menzionata e dallo stesso atto costitutivo del 10.3.2014 si evince che l' CP_4 costituita tra la società cooperativa sociale “ ”, l'istante e Controparte_4 Controparte_15 la per la realizzazione dell'appalto relativo alla gestione dei servizi cimiteriali Parte_4 del Comune di , non configura un centro autonomo d'imputazione Controparte_5 giuridica. Il raggruppamento temporaneo è volto alla collaborazione delle imprese raggruppate per ottenere l'aggiudicazione di un appalto mediante la presentazione di un'offerta unitaria da parte di soggetti che conservano la propria indipendenza giuridica;
e, a tale scopo, è previsto il conferimento di un mandato collettivo speciale gratuito, a norma del D.Lgs. n.. 50/2016, art. 48 comma 12 (e prima dell'art. 37, comma 14, del D.Lgs. 163/2006).
Si tratta quindi di un'aggregazione temporanea e occasionale tra imprese per lo svolgimento di un'attività, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento, retta e disciplinata da un contratto di mandato collettivo speciale. Il mandato collettivo, per di più con rappresentanza, non configura un centro autonomo d'imputazione giuridica, perché è finalizzato ad agevolare l'amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici.
Il proprium dell'istituto sta appunto nella possibilità di associarsi temporaneamente, senza obbligo di assumere vincoli societari che imporrebbero oneri e obblighi sproporzionati rispetto ad un rapporto caratterizzato dalla durata limitata e dalla unicità dell'affare.
La costituzione dell' è affidata a un contratto associativo (così Cass. n. 15129 del 2015) CP_4 volto a realizzare un'aggregazione di scopo, sulla base di un accordo di cooperazione, il che di per sé esclude la formazione di un'entità giuridica nuova con un proprio autonomo patrimonio distinto dalle imprese che la compongono (in termini, Cass. n. 24883 del 2015).
Ciascuna impresa riunita non svolge attività in comune, ma, nell'ambito della propria parte dei lavori, agisce autonomamente e intrattiene direttamente i propri rapporti con terzi (banche, fornitori, personale etc.), di modo che le imprese associate conservano la propria individualità, come confermato prima dalla L. n. 584 del 1977, art. 22, il quale espressamente statuiva che “Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali” e, poi, dal D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 37, comma 17, e dal D.Lgs. n. 50/2016, art. 48, comma 16, che, con minimi adattamenti, ne riproducono la formulazione (cfr. negli stessi termini anche il successivo D.Lgs. 36/2023, art. 68, comma 8).
Di per sé, quindi, la configurazione come A.T.I., sia verticale, sia orizzontale, esclude che essa possa identificare un unico soggetto passivo.
Le imprese consorziate, poi, come espressamente disposto dall'art. 48 comma 5 D.Lgs. 50/2016 (analogo al precedente art. 37 comma 5 del D.Lgs. 163/2006), rispondono solidalmente nei confronti della stazione appaltante, dei subappaltatori e dei fornitori. Il Giudice di legittimità ha ritenuto che nel concetto di fornitori debbano essere fatti rientrare i lavoratori subordinati delle imprese associate (cfr. Cass. 24063/2015).
In tema di rappresentanza processuale della capogruppo/mandataria (art. 37, comma 16, del
D.Lgs. 163/2006 e art. 48, comma 15, del D. Lgs. 50/2016, nonché il successivo art. 68 comma 7, del D.Lgs. 36/2023), la S.C. ha avuto modo di osservare che “in tema di appalto di opere pubbliche stipulato da un'associazione temporanea di imprese, l'art. 23, comma 9, del D. Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, stabilisce, in applicazione delle direttive comunitarie in materia, che
l'impresa capogruppo, in qualità di mandataria delle altre imprese riunite ai sensi del precedente comma 8, ha "la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto". L'associazione temporanea di due o più imprese nell'aggiudicazione ed esecuzione di un contratto di appalto di opere pubbliche è fondata, infatti, su di un rapporto di mandato con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, conferito da una o più imprese, collettivamente, ad altra impresa "capogruppo" legittimata a compiere, nei rapporti con l'amministrazione, ogni attività giuridica connessa o dipendente dall'appalto e produttiva di effetti giuridici direttamente nei confronti delle imprese mandanti sino all'estinzione del rapporto. Come si evince dal chiaro disposto della menzionata disposizione di legge, il mandato con rappresentanza in questione concerne solo il rapporto della società capogruppo con la P.A., non i rapporti con i terzi” (Cass. Sentenza n. 18441 del 17.9.2005).
Pertanto “all'impresa mandataria, o capogruppo la rappresentanza anche processuale, ex lege, delle imprese mandanti spetta esclusivamente nei confronti della stazione appaltante, per le operazioni e per gli atti dipendenti dall'appalto, e non anche nei confronti dei terzi estranei a quel rapporto”, atteso che “la presenza di un mandato collettivo in favore dell'impresa capogruppo, finalizzato ad agevolare l'amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici, non determina la creazione di un centro autonomo di imputazione giuridica” (Cass., Sentenza n. 29737 del 29.12.2011; cfr. negli stessi termini Cass. Ordinanza n. 26072 del 2.11.2017 e Cass., Sentenza n. 12422 del 20/5/2010).
La mandataria, nel caso di specie la , in forza della procura Controparte_7 notarile rilasciata in sede di costituzione dell' dalle mandanti (cfr. art. 3 dell'atto costitutivo CP_4 dell' del 10.3.2014), esercita quindi il potere di rappresentanza delle imprese associate CP_4 esclusivamente nei confronti della stazione appaltante ( ), per CP_5 Controparte_5 le operazioni e gli atti dipendenti dall'appalto. Il potere di rappresentanza non si estende anche nei confronti dei terzi estranei a quel rapporto, atteso che la presenza di tale mandato collettivo non determina un centro autonomo di imputazione giuridica, essendo esso finalizzato ad agevolare l'amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici.
Nella specie, il ha evocato in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli e poi alla Corte CP_2 di Appello di Napoli, la , in proprio e in qualità di CP_6 Controparte_7 mandataria dell' (in seguito all'ordinanza del 9.6.2015 del giudice di prime cure che ha CP_4 autorizzato l'estensione del processo e delle domande anche all' . Non ha invece convenuto CP_4 in giudizio le mandanti (tra cui, l'odierna istante) né ha espressamente formulato domande di condanna nei loro confronti.
Parte processuale del giudizio, rispetto alla quale la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 906/2020 passata in giudicato (art. 324 c.p.c.) “fa stato” e produce i suoi effetti ai sensi dell'art. 2909 c.c., è quindi la . Controparte_7
Questa Corte ritiene, invece, che detta sentenza della Corte di Appello sia inefficace e inopponibile nei confronti della istante, rimasta estranea al processo. Controparte_6
Invero, oggetto di causa non è un diritto inerente i rapporti tra le imprese associate e la stazione appaltante (Comune di Sal ), per cui sussiste il potere di rappresentanza della Controparte_5 capogruppo ( ), essendo in discussione l'assunzione del Controparte_12 CP_2 da parte delle imprese che compongono l' nuove affidatarie dell'appalto cui il lavoratore CP_4 era addetto.
Non trattandosi di questione che attiene ai rapporti con la pubblica amministrazione, non opera il potere di rappresentanza derivante dal mandato collettivo conferito dalle mandanti alla capogruppo in sede di costituzione dell' (art. 37, comma 16, D.Lgs. 163/2006, poi art. 48 CP_4 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e art. 3 dell'atto costitutivo dell' . Detto potere di CP_4 rappresentanza, come osservato, è limitato ai rapporti tra le imprese associate e la stazione appaltante, e non è esteso ai terzi estranei a quel rapporto (nella specie, il lavoratore . CP_2
Né risulta documentalmente (e neanche è stata dedotta dal lavoratore) l'esistenza di un diverso ed apposito mandato conferito dalla odierna istante alla per Controparte_7 la rappresentanza processuale della prima anche nel giudizio in esame.
Ne deriva che la sentenza della Corte di Appello n. 906/2020 (opposta), coperta da giudicato, non può produrre i suoi effetti nei confronti della ricorrente ( ) che, non essendo Controparte_9 formalmente evocata in giudizio né avendo conferito mandato generale né speciale con rappresentanza alla capogruppo/parte processuale ( in Controparte_11 relazione al rapporto in esame, è terza estranea al processo.
Né rileva la responsabilità solidale delle imprese associate (art. 48, comma 5, D.Lgs. 50/2016), estesa dalla S.C. nei confronti dei lavoratori subordinati (Cass. 24063/2015), attesa l'inesistenza di un titolo giudiziale da far valere nei confronti della Zeus s.p.a., non evocata in giudizio né rappresentata.
Peraltro, la ricorrente, non essendo stata parte del giudizio, è soggetto legittimato alla proposizione della opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., mentre gli è precluso il ricorso per
Cassazione. Per le ragioni descritte, che assorbono ogni ulteriore questione proposta dalle parti, l'opposizione va accolta e per l'effetto va accertata l'inopponibilità, nei confronti dell'istante, della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 906/2020 del 20.3.2020.
La complessità delle questioni affrontate e il contrasto giurisprudenziale nei precedenti gradi di giudizio costituiscono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite del presente gravame.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-accoglie il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara inopponibile, nei confronti della
[...]
, la sentenza della Corte di Appello di Napoli, sezione lavoro, n. Parte_1
906/2020 publicata il 20.3.2020;
-compensa le spese di lite del grado.
Napoli, 29/05/2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano