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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 18/09/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1225/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott.ssa Lucia Cannella Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1225/2023 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 2/04/25 promossa da:
(GIÀ Parte_1 Parte_2
IN PERSONA DEL PROCURATORE DOTT. CP_1
, c.f. con il patrocinio dell'avv. BONALUME
[...] P.IVA_1
PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA CORSO MAGENTA 84
20123 MILANO, presso il menzionato difensore.
APPELLANTE
contro
IN PERSONA DEL SINDACO P.T., Controparte_2
c.f. con il patrocinio dell'avv. SPOLTI ELEONORA, P.IVA_2
elettivamente domiciliata in VIA LEGIONARI IN POLONIA 40 24128 Pag. 1 di 10 BERGAMO, presso il menzionato difensore.
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Voglia la Corte d'Appello di Brescia, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 2465/23 pubblicata il 16 novembre 2023
nel giudizio di primo grado avanti al Tribunale di Bergamo RG 5434/21
instaurato da nei confronti del Parte_1 CP_2
e notificata al difensore di il 17
[...] Parte_1
novembre 2023
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di Parte_1
nei confronti del di :
[...] CP_2 CP_2
• € 11.321,47 per sorte capitale, portati dalle fatture emesse dalla società Enel Energia S.p.A. e riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 2; gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale –
scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 con la citazione ed ivi riprodotto sub doc. 1 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
Pag. 2 di 10 • gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione,
erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• € 411,87 a titolo di ulteriori interessi di mora fatturati mediante i 2
documenti contabili denominati Note Debito prodotti con la citazione sub doc. 3 e riepilogati nell'elenco prodotto con la citazione sub doc. 4
ed ivi riprodotto sub doc. 2, maturati a causa del tardivo pagamento,
da parte del della sorte capitale delle fatture indicate in CP_2
ciascuna Nota Debito;
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.,
nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5
del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù
del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• € 10.720,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come
Parte novellato dal D. Lgs. n. 192/12, portati dalle fatture emesse da e prodotte con la citazione sub doc. 5 e che sono riepilogate nell'elenco
Pag. 3 di 10 prodotto con la citazione sub doc. 6 ed ivi riprodotto sub doc. 3
Parte condannare il al relativo pagamento in favore di oltre al CP_2
pagamento delle spese del giudizio di primo grado e condannare il
Parte a restituire a le somme da essa pagate / da pagare a titolo CP_2
di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che Parte_1
è creditrice nei confronti del della diversa somma ritenuta CP_2
dovuta e, per l'effetto, condannare il a pagare a CP_2 Parte_1
la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale,
[...]
interessi di mora e interessi anatocistici e somme ex art. 6 D. Lgs. n.
231/02;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive.
Per parte appellata
Voglia l'Ill.mo Collegio adito, contrariis reiectis:
In via pregiudiziale e/o preliminare: dichiarare la nullità e/o inammissibilità dell'appello di per violazione dell'art. Parte_1
342 c.p.c., e comunque per assoluta sua indeterminatezza e genericità,
ad ogni effetto.
Nel merito, in via principale: respingere l'appello proposto da
[...]
e tutte le richieste formulate dall'appellante in quanto Parte_1
infondati in fatto ed in diritto, confermando integralmente l'appellata sentenza n. 2465/2023 depositata in data 16/11/2023, del Giudice del Pag. 4 di 10 Tribunale di Bergamo.
In via subordinata, anche riconvenzionale: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande dell'appellante
[...]
, accertarsi l'importo eventualmente dovuto a quest'ultima, Parte_1
per i motivi esposti Firmato negli scritti difensivi depositati in favore del deducente nel precedente e nel presente Controparte_2
grado di giudizio.
In ogni caso: spese e compensi di primo e secondo grado rifusi, nonché
per la fase di procedura di negoziazione assistita, tenuto altresì conto del diniego ingiustificato di alla proposta formulata dal Parte_1
Giudice adito, ex art. 185 bis c.p.c., già con provvedimento emesso il
25-26/10/ 2022.
In via istruttoria: fermi i documenti già prodotti in atti dalla scrivente difesa, si chiede, ove occorra e ne sia ritenuta la necessità,
l'ammissione delle prove dedotte con memoria ex art 183, comma VI n.
2 c.p.c. depositata in data 23/12/2022, richiamandosi il contenuto della memoria ex art. 183, comma VI n. 3 c.p.c. depositata in data
13/01/2023 e contestando il contenuto della memoria ex art 183 comma
VI n 3 c.p.c. di parte attrice per tutti i motivi già dedotti da parte convenuta in atti del presente giudizio.
Si allegano al presente atto:
A) procura alle liti;
B) Atto di citazione in appello notificato;
Pag. 5 di 10 C) sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2465/2023, pubblicata in data
16/11/2023, notificata in data 17/11/2023 nel proc. n. 5434/2021 R.G.
Si produce, altresì, occorrendo:
D) Fascicolo di parte del del primo grado n. Controparte_2
5434/2021 del Tribunale di Bergamo e segnatamente: - Atti di causa depositati nel fascicolo di primo grado n. 5434/2021 del Tribunale di
Bergamo: comparsa di risposta 24/01/2022; memoria 183, comma VI
n.1 24/11/2022; memoria 183, comma VI n.2 23/12/2022; memoria
183, comma VI n.3 13/01/2023; comparsa conclusionale 16/10/2023;
memoria di replica conclusionale 06/11/2023. - Documenti prodotti nel fascicolo di primo grado n. 5434/2021 del Tribunale di Bergamo: 1)
comunicazioni mail e pec Comune di Grassobbio / Enel Energia s.p.a.;
2) comunicazione pec 30/03/2021 ; Controparte_2
3) comunicazioni a mezzo pec di richiesta di Controparte_2
riscontro;
4) corrispondenza Europa Factor s.p.a.;
5) Sentenza n. 324/2021 depositata in data 10/03/2021 del Tribunale di
Agrigento estratta dal Commentario on line “La Settimana Giuridica”;
Allegato A) Decreto Ministeriale – 24/08/2020 n. 132 art. 2 bis;
6) Determinazione Area Lavori Pubblici n.68 del registro generale,
n.3/13 del registro interno, del 21-02-2020; fasc. doc.
7) comunicazioni / Enel Energia s.p.a.; Controparte_2
Pag. 6 di 10 doc. 8) comunicazione 30.03.2021 – prot. 4845 Controparte_2
del 30.03.2021 ed allegati;
doc. 9) comunicazione 27.06.2021 - prot. 11077 Controparte_2
del 27.06.2022;
10) prospetto dettaglio rifiuto fatture;
fasc. doc. Controparte_2
11) estratto schermate rifiuto fatture;
12) estratto atto - prot. 6142 del 21-04-2021. Controparte_2
Allegato A) Decreto Ministeriale – 24/08/2020 n. 132 art. 2 bis.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
già quale cessionaria di Parte_1 Parte_2
crediti vari in forza di atti di cessione pro soluto conclusi con Enel
energia spa, conveniva in giudizio il , quale Controparte_2
debitore ceduto, al fine di ottenerne, in via principale, la condanna al pagamento di somme per sorte capitale, interessi moratori e interessi anatocistici nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt.
2 e 5 del d.lgs. n. 231/2002, oltre che per importo forfettario di cui all'art. 6 comma 2 del d.lgs. n. 231/2002 come novellato dal d.lgs. n.
192/2012; in via subordinata, chiedeva la condanna al pagamento delle stesse somme a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Il si costituiva eccependo la mancata prova della Controparte_2
cessione del credito/rapporto per cui è causa e, pertanto, della titolarità
delle pretese dedotte in giudizio.
Pag. 7 di 10 Con sentenza n. 2465/2023 il Tribunale di Bergamo rigettava le domande e condannava l'attrice a rifondere le spese di lite in favore del
. Controparte_2
Argomentava il primo giudice che le allegazioni attoree erano manifestamente generiche e che la documentazione prodotta in giudizio non era idonea a provare la fondatezza della pretesa creditoria.
La sentenza veniva gravata da Parte_1
Il resisteva all'impugnazione. Controparte_2
All'udienza del 10.09.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo deduce la violazione delle Parte_1
disposizioni in tema di nullità della citazione ex art. 163-164 c.p.c. sia in punto di precisazione delle domande ex art. 83 comma 6 cpc nonché
violazione delle disposizioni di cui agli artt. 115-116 cpc in punto prova dei crediti.
Assume di aver provato l'esistenza dei crediti tramite la documentazione prodotta, di cui lamenta l'omesso esame.
Col secondo motivo contesta la sentenza in riferimento alla liquidazione delle spese di lite.
.................
Il primo motivo è infondato.
Le questioni sollevate dall'appellante sono già state oggetto della sent. Pag. 8 di 10 n. 573/24 pubblicata il 03.06.24 da questa Corte, che ha rigettato l'appello promosso da contro il con Parte_1 Controparte_3
la seguente motivazione:
“Sarebbe stato onere dell'attrice provare il ritardo nei pagamenti mediante produzione dei contratti di fornitura e delle fatture emesse da ogni cedente, da un lato, e delle contabili di pagamento, dall'altro, dal cui confronto si sarebbe potuto evincere il predetto ritardo. Invece, Pt_1
si è limitata a produrre dei documenti e, segnatamente: elenco
[...]
Parte capitale, elenco di fatture emesse da nei confronti del comune di e note di debito di interessi con relativi dettagli di calcolo che, CP_3
in quanto autoprodotti, non consentono di compiere alcuna verifica in ordine all'esigibilità e all'ammontare degli interessi moratori richiesti.
L'assenza della documentazione sopra indicata (contratti di fornitura,
fatture e contabili di pagamento) non consente neppure di verificare se,
per iscritto, come vuole il comma 4 dell'art. 4 d. lgs 231/2002, le parti avessero pattuito un termine di pagamento superiore a quello previsto dal comma 2 dell'art. 4 stesso d.lgs. o superiore a 60 giorni.”
Si segnala peraltro che con decreto n. 17935/25, la Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità promosso dall'attuale appellante con proposta di definizione di giudizio formulata ai sensi dell'art. 380 bis cpc.
Questa Corte in conformità al citato precedente (ex art. 114 comma 1
disp. Att. cpc.) rigetta l'appello.
Pag. 9 di 10 Il secondo motivo resta assorbito.
Per la sua soccombenza va condannata a rifondere in Parte_1
favore del le spese del grado liquidate in Controparte_2
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 2465/2023 emessa dal Tribunale di Bergamo, così
provvede:
- rigetta l'appello proposto da , e per l'effetto, conferma Parte_3
la sentenza impugnata;
- condanna a rifondere al le spese Parte_3 Controparte_2
del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 3.966
(di cui € 1.134 per la fase di studio, € 921 per la fase introduttiva, €
1.911 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13
comma 1 quater del DPR 115/2002 a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 10.09 25
LA CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Lucia Cannella Dott. Giuseppe Serao
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