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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 23/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE
Giudice: Nicolò Sesta
Indicazione delle parti
(c.f. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
ROMA 191 TERRALBA Difeso dall'avv. SERRA ANGELO (c.f. con C.F._2 studio in VIA GIOVANNI XXIII, 5 09170 ORISTANO
– Parte principale –
(c.f. ), residente in [...]Parte_2 P.IVA_1
DERA 21 MILANO Difeso dall'avv. LANZA CALOGERO ( ) con C.F._3 studio in VIA SAN MARTINO 19 MILANO e dall'Avv. GIARRA-
TANA MATTEO ( con studio in VIA SAN C.F._4
MARTINO 19 MILANO
– Controparte –
Ruolo: n. 329/2020 r.g.c.c.
Conclusioni delle parti
Le parti hanno così concluso:
PIETRINO TOCCO: 1) Per i motivi di cui alla parte espositiva, accertare e dichiarare che il TAEG pari al 8,99% indicato nel contratto
— 1 — di finanziamento - prestito personale n. 8391532 del 18/05/2010 è infe- riore a quello effettivo pari a 11,60% , in quanto, tra l'altro, non com- prende il costo delle spese d'incasso e il costo della polizza assicurativa contestualmente collegata ed accessoria al finanziamento medesimo;
2)
In ragione di tutte le presunzioni di cui alla parte espositiva, voglia ac- certare e dichiarare la natura obbligatoria della polizza assicurativa
CREDIT PROTECTION CL/08/040 sottoscritta dal ricorrente in data 18/05/2010, e inscindibilmente connessa al contratto di finanziamento oggetto di causa;
3) Accertare e dichiarare che l'effettivo TAEG del contratto di finanziamento - prestito personale n. 8391532, compreso i costi della polizza assicurativa è pari al 11,60% ed è superiore a quello pubblicizzato nel contratto;
4) per l'effetto ai sensi dell'art. ex 124 al- lora vigente, commi 5 TUB accertare e dichiarare la nullità parziale del predetto contratto nella parte in cui pubblicizza, secondo quanto previ- sto dall'art. 124 allora vigente TUB, un TAEG nel quale i costi a carico del consumatore, come riportati dall'art. 121 TUB, non sono stati in- clusi o sono stati inclusi in modo inferiore e non corretto e per l'effetto disporre la sostituzione del tasso di interesse con quello minimo dei BOT (pari al 0,74% per l'anno 2009) accertando come dovuta dal ricor- rente a tale titolo la complessiva somma di euro €16.874,10 (doc. 9) o quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
5) in virtù dell'avvenuto versamento da parte del ricorrente, quantificato sino alla data odierna di complessivi euro 22.606,78 a titolo di totale rim- borso dell'importo finanziato e relativi costi, accertare che il ricorrente ha indebitamente versato la somma di euro 5.732,68 e, per l'effetto, condannare la resistente alla ripetizione di tale somma in favore del ri- corrente, ovvero alla diversa maggiore o minor somma che verrà deter- minata in corso di causa, maggiorata degli interessi legali e rivaluta- zione;
6) In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori, per le quali il sottoscritto difensore si dichiara fin d'ora antistatario;
7) Con riserva di integrazione e precisazione delle conclusioni e delle istanze istruttorie ai sensi dell'art. 183 c.p.c. nel caso di conversione del rito in “ordinario”. In via istruttoria, solo in caso di contestazione sul quantum dei conteggi, come da perizia, offerti dall'odierno ricorrente, si richiede fin d'ora la nomina di un consulente tecnico d'ufficio che accerti, sulla scorta della documentazione esibita ed alla luce delle eccepite nullità e della normativa applicabile, la mi- sura del TAEG rideterminata ex lege con i costi delle spese di incasso e della polizza assicurativa e la conseguente somma contrattualmente
— 2 — dovuta dal ricorrente, con la quale poi sarà possibile calcolare la mag- gior somma indebitamente già corrisposta dal ricorrente e che si chiede in restituzione, maggiorata di interessi e rivalutazione.
: 1) Rigettare la domanda avversaria in Parte_2 quanto infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata mandando completamente assolta da ogni e qualsivoglia Parte_2 pretesa della ricorrente per i motivi meglio indicati in parte motiva;
2)
Con vittoria di spese e competenze di lite oltre rimborso forfettario delle spese generali nei limiti del 15% IVA e CPA. Si dichiara di non accet- tare il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove ed alla luce del rito prescelto e della mancanza di richieste istruttorie delle parti, ci si oppone ad eventuali richieste di conversione del rito. In ogni caso con richiesta di omissione delle generalità e dei dati identificativi di ex art. 52 D. lgs. 196/2003 e sue succ. modi- Parte_2 fiche.
Ragioni della decisione
1. I fatti di causa.
Con ricorso proposto nelle forme di cui all'art. 702 bis c.p.c.,
[...]
ha adito l'intestato Tribunale dopo aver esperito, con esito Parte_3 negativo, il procedimento di Arbitrato Bancario Finanziario presso l'or- ganismo competente, assumendo l'errata indicazione del TAEG previ- sto nel contratto di prestito personale stipulato in data 18.05.2010 con la e chiedendo, pertanto, in applicazione dell'art. Parte_4 125 bis, commi 6 e 7, TUB, l'accertamento della nullità parziale del contratto, la sostituzione del tasso di interesse con quello minimo BOT
e, in conseguenza del ricalcolo del piano di ammortamento, la restitu- zione della somma indebitamente versata, quantificata in euro 5.732,68.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha lamentato la man- cata inclusione, nel calcolo del TAEG, del costo della polizza assicura- tiva associata al finanziamento, il cui carattere obbligatorio sarebbe stato dimostrato, a dispetto del dato formale inserito nel testo contrat- tuale, sulla base degli indici presuntivi enucleati dagli orientamenti della Banca d'Italia e della Corte di Cassazione, quali, in particolare, la
— 3 — connessione genetica e funzionale dei due negozi inseriti nello stesso documento contrattuale, il fatto che l'indennizzo fosse stato parame- trato al debito residuo e la circostanza per cui il finanziatore avesse visto riconosciuta una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, tutti denotanti l'imposizione unilaterale della sottoscrizione della polizza da parte della Banca per ottenere l'erogazione del credito od ottenerlo a determinate condizioni. Costituitosi ritualmente in giudizio, il convenuto Parte_2 si è opposto alle avverse pretese, evidenziando, nel merito, gli elementi di segno contrario a sostegno della natura facoltativa della polizza assi- curativa sottoscritta dal cliente, stante l'avvenuta conclusione, nel me- desimo periodo, di altri contratti aventi condizioni economiche analo- ghe pur in assenza di copertura assicurativa.
2. Il rinvio pregiudiziale.
Il ricorrente ha chiesto disporsi rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. L'istanza deve essere rigettata, in quanto la questione eccepita non è indispensabile per la risoluzione della controversia pendente avanti gli organi interni. A fronte del cumulo di dette domande, deve farsi riferimento quantomeno a “quella parte del rapporto in contesta- zione”, costituita nel caso di specie dalla clausola determinativa del TAEG, con conseguente non debenza dei costi e degli interessi corri- spettivi secondo i tassi previsti in contratto e in concreto applicati, in misura superiore ad euro 5.000,00, ai sensi dell'art. 12, comma 1, c.p.c. (laddove non debba invece aversi riguardo al valore dell'intero rap- porto, nei termini chiariti dalla giurisprudenza di legittimità).
3. La valutazione delle domande.
Nel merito, le domande sono infondate.
È anzitutto contestato tra le parti che il TAEG riportato nella sin- tesi delle condizioni economiche del contratto di prestito personale sti- pulato in data 18.05.2010, pari al 8.99%, non abbia incluso il costo re- lativo alla polizza assicurativa denominata “CREDIT PROTECTION
— 4 — N. CL/08/040” contestualmente stipulata da con la so- Parte_1 cietà e a tutela del cre- Controparte_1 Controparte_2 dito in caso di morte, infortunio, malattia e perdita del lavoro, il cui inserimento avrebbe determinato, invece, un TAEG effettivo superiore, pari al 14,39% secondo i calcoli allegati dal ricorrente e non posti in discussione dalla resistente.
Ciò posto e considerata la consistente discrasia nella indicazione del costo totale del credito, superiore a due punti percentuali, deve pre- liminarmente verificarsi se, ai fini dell'operatività dell'art. 125 bis, commi 6 e 7 TUB, ratione temporis applicabile al contratto in esame, possa affermarsi che il suddetto costo a carico del consumatore non sia stato incluso nel TAEG prospettato nella documentazione predisposta dal soggetto finanziatore contrariamente a quanto previsto dall'art. 121, comma 1, lett. e) del TUB.
Trattandosi di contratto di credito al consumo, la disciplina appli- cabile in materia è infatti quella di cui all'art. 125 bis TUB, che, al comma 6, dispone che «Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella docu- mentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto» e, al succes- sivo comma 7, dispone che «Nei casi di assenza o di nullità delle rela- tive clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale mi- nimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;
b) la durata del credito è di trentasei mesi». Come noto, ai sensi dell'art. 121 TUB, così come sostituito dal D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, emesso in attuazione della Direttiva sul credito ai consumatori 2008/48/CE, il tasso annuo effettivo globale o
“TAEG” - quale indicatore del costo complessivo dell'operazione di finanziamento espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito - è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, incluse le com- missioni, le imposte e le altre spese, ad eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza. Nel costo totale del credito sono altresì inclusi i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di cre- dito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto
— 5 — avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte. Il TAEG rappresenta quindi lo strumento principale di traspa- renza nei contratti di credito al consumo, in quanto ha lo scopo di con- sentire al cliente di conoscere l'effettivo costo totale del credito, al fine di ottenere una chiara ed immediata comparabilità delle varie offerte praticate dai diversi operatori presenti sul mercato, senza incidere sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determina- tezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattui- zione scritta di tutte le voci di costo negoziali.
La prima tematica da esaminare attiene, dunque, alla individua- zione degli indici gravi, precisi e concordanti attraverso cui verificare, nel singolo caso, se l'adesione ad una data polizza congiuntamente alla sottoscrizione del prestito sia o meno da considerare come imposta dal soggetto finanziatore, quale requisito necessario per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte. Al riguardo, può ritenersi ormai consolidata l'interpretazione dell'Arbitro Bancario Finanziario e della giurisprudenza in materia se- condo cui, da un lato, l'espressa qualificazione come facoltativa della polizza sottoscritta dal consumatore non costituisce elemento di per sé decisivo o sufficiente per considerare quest'ultima tale anche ai sensi e agli effetti dell'art. 121 TUB e, dall'altro, il carattere della sua obbliga- torietà implica la sussistenza di un collegamento genetico e funzionale con il contratto di prestito personale, ovvero di un rapporto di connes- sione particolarmente elevato, tale cioè da soddisfare l'interesse del fi- nanziatore a neutralizzare o, comunque, gestire il rischio di mancato adempimento, assicurando la conservazione delle originarie condizioni patrimoniali e finanziarie del debitore.
Indipendentemente dalla indicazione contrattuale di una polizza come facoltativa, costituiscono, dunque, indici sintomatici di un simile nesso, secondo l'id quod plerumque accidit: a) la contestualità cronologica della conclusione dei due con- tratti;
b) la durata della copertura assicurativa, corrispondente a quella del piano di ammortamento del finanziamento;
c) la previsione di un capitale o di un indennizzo parametrato al debito residuo, così da garantire la restituzione delle somme dovute a fronte di accadimenti in grado di minare la capacità patrimoniale–finan- ziaria dell'assicurato;
— 6 — d) la circostanza che il premio sia stato pagato in un'unica solu- zione ed anticipatamente dal cliente;
e) l'assunzione contemporanea della qualità di contraente e be- neficiario della polizza da parte dello stesso intermediario finanziatore, oppure l'attribuzione a quest'ultimo di una remunerazione ragguarde- vole per avere collocato la polizza o, ancora, la stipulazione di una po- lizza collettiva, ai sensi dell'art. 1891 c.c., dalla stessa banca erogatrice del prestito.
La presunzione di obbligatorietà inferibile da tali dati, la cui alle- gazione costituisce un onere del consumatore, rappresenta, tuttavia, una presunzione iuris tantum, suscettibile di essere superata dal soggetto fi- nanziatore dimostrando alternativamente: 1) di avere proposto al cliente una comparazione dei costi con o senza polizza;
2) di avere offerto ad altri clienti con il medesimo merito crediti- zio le stesse condizioni di finanziamento, anche in assenza del contratto di assicurazione;
3) che la polizza attivata attribuisca al debitore-assicurato un di- ritto di recesso dal contratto di assicurazione per tutto il corso del finan- ziamento senza l'applicazione di costi o di qualsiasi altra modifica delle condizioni del contratto di credito.
Nel caso di specie, quindi, tutti gli elementi sopra descritti e deli- neati dallo stesso ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio sono ri- scontrabili e idonei a fondare la presunzione del carattere obbligatorio della polizza a dispetto del dato formale riportato in contratto, con la precisazione, quanto all'ultimo, che, secondo quanto emerge dal docu- mento contrattuale, la ha percepito, in qualità di inter- Parte_2 mediario, una remunerazione significativa per la distribuzione del pro- dotto assicurativo.
Ciononostante, risulta integrata la prova di segno contrario in- combente sulla convenuta, essendo soddisfatta la prima delle condi- zioni richieste per la configurazione in termini facoltativi del contratto accessorio connesso con il finanziamento. Come sinteticamente rilevato sul punto dall'ABF nella decisione censurata (v. doc. 6 fasc. attore), si è rilevato che l'intermediario risulta aver sottoscritto in un arco tempo- rale contiguo a quello del contratto de quo, altri 2 contratti di finanzia- mento – di cui è stata prodotta agli atti debita copia - che prevedevano condizioni simili ed aventi TAN addirittura inferiore pur in mancanza di una polizza a copertura del credito. Tale circostanza è idonea a con-
— 7 — trastare l'efficacia probatoria degli elementi presuntivi forniti dal ricor- rente, potendosi quindi considerarsi raggiunta la prova del carattere non obbligatorio della polizza ai fini dell'erogazione del credito e ne con- segue che il TAEG indicato nel contratto deve ritenersi corretto;
tale circostanza è di per sé sufficiente a ritenere corretto l'operato dell'isti- tuto di credito, essendo idonea ad assolvere allo scopo perseguito dalla legislazione di settore mediante la trasparente prospettazione delle con- dizioni di erogazione del credito al consumatore, cui è stata garantita la capacità di valutare la portata dell'impegno finanziario.
Possono altresì suffragare la natura facoltativa della polizza i con- tratti comparativi prodotti dalla convenuta , conclusi Parte_2 nel mese di luglio 2013, atteso che presentano parametri simili in ter- mini di rate e TAN a quelli del contratto in oggetto. Al contempo, il diritto di recesso attribuito al debitore-assicurato soggiace, per previ- sione contrattuale, al limite temporale di trenta giorni dal perfeziona- mento del contratto medesimo, salvo che nell'ipotesi di programma as- sicurativo con durata superiore ai cinque anni, in cui, però, il recesso può essere esercitato solamente a partire dall'inizio del quinto anno, con effetto a decorrere dall'inizio della successiva annualità e senza alcun onere, fermo il preavviso di sessanta giorni rispetto alla fine dell'annua- lità nel corso della quale viene esercitato;
In conclusione, in forza della qualificazione attribuita alla polizza assicurativa, non necessaria per accedere al credito, deve pertanto rite- nersi che abbia correttamente indicato, conformemente Parte_2
a quanto disposto dalle norme sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, le voci di spesa incluse nel TAEG. Ne consegue la va- lidità della clausola contrattuale e l'esclusione dell'invocato meccani- smo di sostituzione automatica del tasso di interesse comportante la ri- determinazione del corrispettivo dovuto al soggetto finanziatore ai sensi dell'art. 125 bis, commi 6 e 7, cui era finalizzata la c.t.u. tecnico conta- bile dedotta dall'attore, non ammessa in sede istruttoria.
4. Le spese del processo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da di- spositivo, avuto riguardo al valore della domanda, da comprendersi all'interno dello scaglione da 5.200,01 a 26.000,00 euro, e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, secondo parametri medi
— 8 — per le prime due fasi e parametri minimi per la fase istruttoria e quella decisionale, in considerazione dell'assenza di ulteriore apporto argo- mentativo e probatorio in occasione del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e del tenore esiguo delle note conclusive deposi- tate nell'interesse della convenuta.
Dispositivo
Il Tribunale: 1) rigetta le domande proposte da Parte_1
2) condanna a rifondere le spese del giudizio in Parte_1 favore della convenuta che liquida nella misura di euro Parte_2
3.387,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed ac- cessori come per legge
Si comunichi.
23 gennaio 2025
Il giudice
Nicolò Sesta
— 9 —