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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 04/03/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 7944/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 7944/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Aniello Schettino del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto omologarsi la loro separazione consensuale alle condizioni concordate.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30 ottobre 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio religioso in Montechiarugolo (PR), il 12 settembre 2010, e che dalla loro unione Per_ sono nati (rispettivamente, il 26 agosto 2012 e il 2 novembre 2015) i figli e . Per_2
Allegando una sopravvenuta crisi e una intollerabile convivenza coniugale, nonché fornendo indicazioni sulle rispettive risorse economiche, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate nello stesso atto introduttivo (afferenti all'affidamento condiviso dei figli minorenni, alla loro collocazione preferenziale materna, alle frequentazioni paterne, all'assegnazione della casa familiare, ai contributi economici per il mantenimento della prole, nonché ad ulteriori questioni a queste accessorie).
Le stesse parti proponevano altresì contestualmente domanda di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio. pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i medesimi ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 27 gennaio 2025, confermavano di non volere conciliarsi e chiedevano omologarsi la loro separazione consensuale alle condizioni concordate.
La causa era quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Tanto premesso, va anzitutto accolta la domanda principale intesa alla separazione personale dei coniugi.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione dà infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata l'invocata separazione consensuale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse dei figli Per_ minorenni e (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al Per_2 regime di affidamento, collocazione preferenziale (da cui l'assegnazione della casa familiare) e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla stregua della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti anche con riguardo a tale profilo.
Si precisa, infine, che il procedimento dovrà proseguire per il sindacato sulla proposta domanda di divorzio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano celebrato Parte_2 Parte_1 matrimonio in Montechiarugolo (PR) il 12 settembre 2010 (trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 18 , P. 2, S. A, anno 2010).
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni concordate dai ricorrenti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Dispone che il procedimento prosegua avanti al nominato Giudice relatore per lo scrutinio della domanda di divorzio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Parma il 3 marzo 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 7944/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Aniello Schettino del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto omologarsi la loro separazione consensuale alle condizioni concordate.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30 ottobre 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio religioso in Montechiarugolo (PR), il 12 settembre 2010, e che dalla loro unione Per_ sono nati (rispettivamente, il 26 agosto 2012 e il 2 novembre 2015) i figli e . Per_2
Allegando una sopravvenuta crisi e una intollerabile convivenza coniugale, nonché fornendo indicazioni sulle rispettive risorse economiche, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate nello stesso atto introduttivo (afferenti all'affidamento condiviso dei figli minorenni, alla loro collocazione preferenziale materna, alle frequentazioni paterne, all'assegnazione della casa familiare, ai contributi economici per il mantenimento della prole, nonché ad ulteriori questioni a queste accessorie).
Le stesse parti proponevano altresì contestualmente domanda di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio. pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i medesimi ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 27 gennaio 2025, confermavano di non volere conciliarsi e chiedevano omologarsi la loro separazione consensuale alle condizioni concordate.
La causa era quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Tanto premesso, va anzitutto accolta la domanda principale intesa alla separazione personale dei coniugi.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione dà infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata l'invocata separazione consensuale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse dei figli Per_ minorenni e (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al Per_2 regime di affidamento, collocazione preferenziale (da cui l'assegnazione della casa familiare) e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla stregua della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti anche con riguardo a tale profilo.
Si precisa, infine, che il procedimento dovrà proseguire per il sindacato sulla proposta domanda di divorzio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano celebrato Parte_2 Parte_1 matrimonio in Montechiarugolo (PR) il 12 settembre 2010 (trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 18 , P. 2, S. A, anno 2010).
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni concordate dai ricorrenti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Dispone che il procedimento prosegua avanti al nominato Giudice relatore per lo scrutinio della domanda di divorzio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Parma il 3 marzo 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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