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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/10/2025, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA Seconda sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza SENTENZA Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3883/2024 R.G. sul ricorso depositato il 25/07/2024 proposto da in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore (difeso dall'Avv. Matteo M. Riso) nei confronti di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore (difesa dall'avv. Alfredo Buccella) nonché nei confronti di Controparte_2 in proprio e quale mandatario della Società di Controparte_3 dei crediti rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Triolo Controparte_4
viste le note di trattazione scritta delle parti, così definitivamente provvedendo :
“ Dichiara il difetto della legittimazione passiva della CP_4
Nel resto rigetta la domanda .
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che CP_5 liquida complessivamente in 1300,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15
% , nonché iva e cpa se dovute.
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida CP_2 complessivamente in 800,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di: dichiarare non dovuto l'importo di € 4.997,01 richiesto con l'Intimazione opposta e relativo all'Avviso di addebito n. 39420130004379482000 con ogni ulteriore e conseguenziale provvedimento, vittoria di spese e compensi difensivi da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato ex art. 93 cpc.
Parte ricorrente deduceva che: agiva avverso l' Intimazione di pagamento 094 2024 90093587 29/000, notificata a mezzo pec in data 18/06/2024 1 L'intimazione di pagamento in oggetto ha quale presupposto cartelle esattoriali / avviso di addebito, alcune di competenza di codesto On.le Tribunale Sez. Lavoro, tra le quali:
Avviso di addebito n. 39420130004379482000, notificato il 10/02/2014 per un importo di €
4997,01 per contributi previdenziali ed assistenziali lavoratori parasubordinati – somme aggiuntive lavoratori per l'anno 2011 . CP_2
Per le somme di cui all'Avviso in oggetto che sono richieste tramite l'Intimazione opposta, è intervenuta la prescrizione quinquennale.
Si costituiva , altresì, parte resistente evidenziando che: CP_2
Gli avvisi di addebito relativi alla posizione previdenziale del ricorrente sono i seguenti:
1. 39420130004379482000 avente ad oggetto l'omesso versamento dei contributi dovuti alla gestione separata, per i periodi 12/2008, 12/2009, 9-
10/2012 (solo sanzioni), 12/2011.
Parte resistente i costituiva e contestava la domanda. CP_5
***
Rimessa la causa in decisione non essendovi ragione per un rinvio comunque non condiviso dalle altri parti , la domanda è infondata . CP_ La causa concerne la contestazione alle somme di interesse per contributi anno 2011 .
LEGITTIMAZIONE PASSIVA CP_4
CP_ In ordine alla legittimazione passiva, l' ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione
La parte ricorrente non offre elementi concreti a sostegno della legittimazione passiva anche della
. CP_4
L'art 13 legge 448/98 e succ modif. ha previsto la cessione dei contributi relativi anni fino al
31.12.2008 e pertanto è acclarato che i contributi in discussione sono estranei alla procedura di cessione.
Pertanto difetta la legittimazione passiva della CP_4
PRESCRIZIONE
La parte ricorrente eccepisce la prescrizione quinquennale
Il motivo vede legittimato passivo solo l'ente impositore come stabilito da Cass. S.U. n.
7514/2022.
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio
2 secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale»-( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658 , nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate ( in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20 ).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione .
Al detto termine vanno aggiunti i termini di sospensione per emergenza covid 19 dettati dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020,
n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
In particolare, sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
(129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) complessivamente 311 giorni.
Orbene parte ricorrente non nega la notifica dell'avviso di addebito il 10/02/2014 , e comunque
l' prova la notifica con avviso di ricevimento. CP_2
La mancata opposizione nel termine di 40 giorni preclude che possa essere sollevato l'eccezione di prescrizione per il tempo anteriore alla notifica .
Nel tempo successivo l' non prova altri atti interruttivi. CP_2
produce ricevuta di consegna telematica il giorno 24/01/2017 CP_5 dell' AVI 09420179000290649000 e poi Il giorno 12/02/2020 l'AVI 09420209003502431000.
La pretesa contributiva non è dunque prescritta.
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
3 Reggio Calabria 28.10. 2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
4
viste le note di trattazione scritta delle parti, così definitivamente provvedendo :
“ Dichiara il difetto della legittimazione passiva della CP_4
Nel resto rigetta la domanda .
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che CP_5 liquida complessivamente in 1300,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15
% , nonché iva e cpa se dovute.
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida CP_2 complessivamente in 800,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di: dichiarare non dovuto l'importo di € 4.997,01 richiesto con l'Intimazione opposta e relativo all'Avviso di addebito n. 39420130004379482000 con ogni ulteriore e conseguenziale provvedimento, vittoria di spese e compensi difensivi da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato ex art. 93 cpc.
Parte ricorrente deduceva che: agiva avverso l' Intimazione di pagamento 094 2024 90093587 29/000, notificata a mezzo pec in data 18/06/2024 1 L'intimazione di pagamento in oggetto ha quale presupposto cartelle esattoriali / avviso di addebito, alcune di competenza di codesto On.le Tribunale Sez. Lavoro, tra le quali:
Avviso di addebito n. 39420130004379482000, notificato il 10/02/2014 per un importo di €
4997,01 per contributi previdenziali ed assistenziali lavoratori parasubordinati – somme aggiuntive lavoratori per l'anno 2011 . CP_2
Per le somme di cui all'Avviso in oggetto che sono richieste tramite l'Intimazione opposta, è intervenuta la prescrizione quinquennale.
Si costituiva , altresì, parte resistente evidenziando che: CP_2
Gli avvisi di addebito relativi alla posizione previdenziale del ricorrente sono i seguenti:
1. 39420130004379482000 avente ad oggetto l'omesso versamento dei contributi dovuti alla gestione separata, per i periodi 12/2008, 12/2009, 9-
10/2012 (solo sanzioni), 12/2011.
Parte resistente i costituiva e contestava la domanda. CP_5
***
Rimessa la causa in decisione non essendovi ragione per un rinvio comunque non condiviso dalle altri parti , la domanda è infondata . CP_ La causa concerne la contestazione alle somme di interesse per contributi anno 2011 .
LEGITTIMAZIONE PASSIVA CP_4
CP_ In ordine alla legittimazione passiva, l' ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione
La parte ricorrente non offre elementi concreti a sostegno della legittimazione passiva anche della
. CP_4
L'art 13 legge 448/98 e succ modif. ha previsto la cessione dei contributi relativi anni fino al
31.12.2008 e pertanto è acclarato che i contributi in discussione sono estranei alla procedura di cessione.
Pertanto difetta la legittimazione passiva della CP_4
PRESCRIZIONE
La parte ricorrente eccepisce la prescrizione quinquennale
Il motivo vede legittimato passivo solo l'ente impositore come stabilito da Cass. S.U. n.
7514/2022.
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio
2 secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale»-( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658 , nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate ( in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20 ).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione .
Al detto termine vanno aggiunti i termini di sospensione per emergenza covid 19 dettati dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020,
n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
In particolare, sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
(129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) complessivamente 311 giorni.
Orbene parte ricorrente non nega la notifica dell'avviso di addebito il 10/02/2014 , e comunque
l' prova la notifica con avviso di ricevimento. CP_2
La mancata opposizione nel termine di 40 giorni preclude che possa essere sollevato l'eccezione di prescrizione per il tempo anteriore alla notifica .
Nel tempo successivo l' non prova altri atti interruttivi. CP_2
produce ricevuta di consegna telematica il giorno 24/01/2017 CP_5 dell' AVI 09420179000290649000 e poi Il giorno 12/02/2020 l'AVI 09420209003502431000.
La pretesa contributiva non è dunque prescritta.
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
3 Reggio Calabria 28.10. 2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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