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Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 03/04/2024, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cecilia Marino Presidente
Dott. Alessandro Di Giacomo Giudice
Dott. Ugo Iannini Giudice relatore
Nel procedimento R.G. n. 1565/2019 promosso da
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Olbia, Via Delle Parte_1 C.F._1
Terme n. 43, presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Oliveri ( - C.F._2
che lo rappresenta e difende, Email_1
RICORRENTE
Contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento in Olbia (SS), Via Giudice Saltaro
n.33, presso e nello Studio dell'Avv. Cristina Cherchi (c.f. - posta C.F._4
elettronica certificata , dalla quale è rappresentata e difesa Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
chiedendo che fosse dichiarata la loro separazione e che gli fosse assegnata la casa
[...]
coniugale di sua esclusiva proprietà.
1 A sostegno della domanda ha dedotto: che in data 02.06.2001, in Olbia, le parti hanno contratto matrimonio civile;
che dopo qualche anno di matrimonio da cui non sono nati figli, le parti hanno iniziato ad accusare una reciproca insoddisfazione, arrivata a sfociare in liti furibonde;
che dopo l'ennesimo episodio avvenuto nel luglio 2018 e l'intervento della forza pubblica, i coniugi si sono di fatto separati;
che le parti, coniugate in regime di comunione dei beni, hanno vissuto nella casa costruita sul terreno di proprietà dell che quest'ultimo ha Pt_1
lasciato il suddetto immobile;
di non avere una stabile occupazione e di effettuare lavori saltuari il cui guadagno gli permette di vivere appena dignitosamente;
che la resistente svolge attività di bed & breakfast e/o affittacamere nell'immobile dell' trattenendo per sé i ricavi. Pt_1
Costituitasi, la resistente ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato e ha chiesto: che fosse dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi con addebito all'Usai; che le fosse assegnata la casa coniugale;
che fosse disposto a carico del ricorrente l'obbligo di versare a favore della resistente un assegno di mantenimento di euro 150 mensili.
A sostegno della domanda ha dedotto: che il matrimonio è fallito a causa dell'abuso di alcol fatto dall' che diversi sono stati gli episodi in cui il ricorrente, in preda ai fumi Pt_1 dell'alcol, ha minacciato di morte e aggredito sia verbalmente che fisicamente la resistente, costringendola a fuggire di casa;
che il 20.7.2018, stanca di subire le continue minacce e le continue violenze fisiche e psichiche perpetrate dal marito, la resistente ha deciso di allertare i
Carabinieri (intervenuti sul posto) e sporgere denuncia nei confronti del medesimo;
che a seguito di tale denuncia è stata applicata nei confronti dell la misura cautelare di Pt_1
allontanamento dal nucleo familiare e per tali ragioni egli è stato costretto a lasciare la casa familiare presso la quale continua ad abitare esclusivamente la resistente;
che la casa familiare ove ad oggi dimora è stata costruita dalle parti in regime di comunione dei beni;
che una porzione di terreno su cui sorge l'abitazione è di sua proprietà.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'escussione di due testimoni di parte resistente.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il Collegio osserva quanto segue.
Volendo partire dall'esame della domanda di addebito avanzata da parte resistente, va evidenziato che la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che ai fini della pronuncia di addebito, deve essere fornita la prova della sussistenza di comportamenti, imputabili ad uno dei coniugi o ad entrambi, volontariamente e consapevolmente contrari agli obblighi derivanti dal matrimonio (ex multis, Cass. Civ., Sez. I, 18 novembre 2013, n. 25843); che, altresì, deve essere raggiunta la prova del nesso causale tra tali comportamenti e la fine dell'unione matrimoniale
(Cass. civ., Sez. I, 20 agosto 2014, n. 18074); che grava, in conformità ai principi generali, sulla
2 parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda (Cass. civ., Sez. VI, 19 febbraio 2018, ord. n. 647052).
Ebbene, nel caso di specie parte resistente ha sostenuto che la crisi coniugale è dipesa dall'abuso di alcol da parte del ricorrente e dalle condotte violente, sia verbali che fisiche, da lui poste in essere contro la coniuge.
Le dichiarazioni rese dalle due testi escusse non consentono di provare il nesso suddetto.
Quanto affermato dalla sorella della resistente e da infatti, è risultato Persona_1 estremamente generico e assolutamente non circostanziato, soprattutto relativamente all'aspetto temporale. Entrambe le testimoni hanno riferito che l' busava di sostanze alcoliche, senza Pt_1
tuttavia specificare quante volte lo hanno visto in evidente stato di ebbrezza né in che periodi si erano verificati tali fatti.
Relativamente all'episodio del 20.7.2018, invece, solo una delle due testimoni era presente e ha confermato l'accaduto.
L'assenza di specificazioni temporali e sul numero degli episodi di abuso di alcol e di violenza non consente di accertare che la crisi coniugale è imputabile alle condotte addebitate all' Inoltre, in relazione al fatto del 20.7.2018, parte resistente non ha prodotto il Pt_1
provvedimento con cui è stata disposta la misura cautelare di allontanamento dal nucleo familiare e dal verbale di arresto allegato risulta che l è stato arrestato per resistenza a Pt_1
pubblico ufficiale, nulla rilevando su violenze o ferite riportate dalla resistente.
Pertanto, il Collegio crede che non sia stata fornita la prova circa l'esistenza del nesso causale tra la crisi e i comportamenti del ricorrente, con la conseguenza che la domanda di addebito non può trovare accoglimento.
Per ciò che concerne la domanda della resistente di disposizione in suo favore della corresponsione di un assegno di mantenimento pari a euro 150,00 mensili, va rilevato che tale istituto è finalizzato a garantire al coniuge più debole lo stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio, pertanto, al fine di provare la fondatezza della domanda, la parte richiedente deve allegare sia il tenore di vita avuto in costanza di matrimonio, sia i redditi percepiti.
Nel caso di specie parte resistente oltre a non aver dedotto nulla sul tenore di vita avuto durante il matrimonio, non ha prodotto neppure le dichiarazioni dei redditi richieste (né la dichiarazione sostitutiva) da cui poter accertare le sue disponibilità economiche, con la conseguenza che la domanda non può trovare accoglimento essendo mancata la prova dei suoi elementi costitutivi.
3 Quanto alla domanda di assegnazione della casa familiare, in assenza di prole nulla deve essere statuito dal Collegio, in quanto la regolamentazione circa la sua attribuzione è rimessa alle ordinarie norme di diritto civile.
Infine, data la natura della causa, si ritiene equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio in Olbia in data 2 giugno 2001; Controparte_1
2) Dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile;
3) Rigetta tutte le altre domande;
4) Spese integralmente compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 27 marzo 2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Ugo Iannini Dott.ssa Cecilia Marino
4
Dott.ssa Cecilia Marino Presidente
Dott. Alessandro Di Giacomo Giudice
Dott. Ugo Iannini Giudice relatore
Nel procedimento R.G. n. 1565/2019 promosso da
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Olbia, Via Delle Parte_1 C.F._1
Terme n. 43, presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Oliveri ( - C.F._2
che lo rappresenta e difende, Email_1
RICORRENTE
Contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento in Olbia (SS), Via Giudice Saltaro
n.33, presso e nello Studio dell'Avv. Cristina Cherchi (c.f. - posta C.F._4
elettronica certificata , dalla quale è rappresentata e difesa Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
chiedendo che fosse dichiarata la loro separazione e che gli fosse assegnata la casa
[...]
coniugale di sua esclusiva proprietà.
1 A sostegno della domanda ha dedotto: che in data 02.06.2001, in Olbia, le parti hanno contratto matrimonio civile;
che dopo qualche anno di matrimonio da cui non sono nati figli, le parti hanno iniziato ad accusare una reciproca insoddisfazione, arrivata a sfociare in liti furibonde;
che dopo l'ennesimo episodio avvenuto nel luglio 2018 e l'intervento della forza pubblica, i coniugi si sono di fatto separati;
che le parti, coniugate in regime di comunione dei beni, hanno vissuto nella casa costruita sul terreno di proprietà dell che quest'ultimo ha Pt_1
lasciato il suddetto immobile;
di non avere una stabile occupazione e di effettuare lavori saltuari il cui guadagno gli permette di vivere appena dignitosamente;
che la resistente svolge attività di bed & breakfast e/o affittacamere nell'immobile dell' trattenendo per sé i ricavi. Pt_1
Costituitasi, la resistente ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato e ha chiesto: che fosse dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi con addebito all'Usai; che le fosse assegnata la casa coniugale;
che fosse disposto a carico del ricorrente l'obbligo di versare a favore della resistente un assegno di mantenimento di euro 150 mensili.
A sostegno della domanda ha dedotto: che il matrimonio è fallito a causa dell'abuso di alcol fatto dall' che diversi sono stati gli episodi in cui il ricorrente, in preda ai fumi Pt_1 dell'alcol, ha minacciato di morte e aggredito sia verbalmente che fisicamente la resistente, costringendola a fuggire di casa;
che il 20.7.2018, stanca di subire le continue minacce e le continue violenze fisiche e psichiche perpetrate dal marito, la resistente ha deciso di allertare i
Carabinieri (intervenuti sul posto) e sporgere denuncia nei confronti del medesimo;
che a seguito di tale denuncia è stata applicata nei confronti dell la misura cautelare di Pt_1
allontanamento dal nucleo familiare e per tali ragioni egli è stato costretto a lasciare la casa familiare presso la quale continua ad abitare esclusivamente la resistente;
che la casa familiare ove ad oggi dimora è stata costruita dalle parti in regime di comunione dei beni;
che una porzione di terreno su cui sorge l'abitazione è di sua proprietà.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'escussione di due testimoni di parte resistente.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il Collegio osserva quanto segue.
Volendo partire dall'esame della domanda di addebito avanzata da parte resistente, va evidenziato che la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che ai fini della pronuncia di addebito, deve essere fornita la prova della sussistenza di comportamenti, imputabili ad uno dei coniugi o ad entrambi, volontariamente e consapevolmente contrari agli obblighi derivanti dal matrimonio (ex multis, Cass. Civ., Sez. I, 18 novembre 2013, n. 25843); che, altresì, deve essere raggiunta la prova del nesso causale tra tali comportamenti e la fine dell'unione matrimoniale
(Cass. civ., Sez. I, 20 agosto 2014, n. 18074); che grava, in conformità ai principi generali, sulla
2 parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda (Cass. civ., Sez. VI, 19 febbraio 2018, ord. n. 647052).
Ebbene, nel caso di specie parte resistente ha sostenuto che la crisi coniugale è dipesa dall'abuso di alcol da parte del ricorrente e dalle condotte violente, sia verbali che fisiche, da lui poste in essere contro la coniuge.
Le dichiarazioni rese dalle due testi escusse non consentono di provare il nesso suddetto.
Quanto affermato dalla sorella della resistente e da infatti, è risultato Persona_1 estremamente generico e assolutamente non circostanziato, soprattutto relativamente all'aspetto temporale. Entrambe le testimoni hanno riferito che l' busava di sostanze alcoliche, senza Pt_1
tuttavia specificare quante volte lo hanno visto in evidente stato di ebbrezza né in che periodi si erano verificati tali fatti.
Relativamente all'episodio del 20.7.2018, invece, solo una delle due testimoni era presente e ha confermato l'accaduto.
L'assenza di specificazioni temporali e sul numero degli episodi di abuso di alcol e di violenza non consente di accertare che la crisi coniugale è imputabile alle condotte addebitate all' Inoltre, in relazione al fatto del 20.7.2018, parte resistente non ha prodotto il Pt_1
provvedimento con cui è stata disposta la misura cautelare di allontanamento dal nucleo familiare e dal verbale di arresto allegato risulta che l è stato arrestato per resistenza a Pt_1
pubblico ufficiale, nulla rilevando su violenze o ferite riportate dalla resistente.
Pertanto, il Collegio crede che non sia stata fornita la prova circa l'esistenza del nesso causale tra la crisi e i comportamenti del ricorrente, con la conseguenza che la domanda di addebito non può trovare accoglimento.
Per ciò che concerne la domanda della resistente di disposizione in suo favore della corresponsione di un assegno di mantenimento pari a euro 150,00 mensili, va rilevato che tale istituto è finalizzato a garantire al coniuge più debole lo stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio, pertanto, al fine di provare la fondatezza della domanda, la parte richiedente deve allegare sia il tenore di vita avuto in costanza di matrimonio, sia i redditi percepiti.
Nel caso di specie parte resistente oltre a non aver dedotto nulla sul tenore di vita avuto durante il matrimonio, non ha prodotto neppure le dichiarazioni dei redditi richieste (né la dichiarazione sostitutiva) da cui poter accertare le sue disponibilità economiche, con la conseguenza che la domanda non può trovare accoglimento essendo mancata la prova dei suoi elementi costitutivi.
3 Quanto alla domanda di assegnazione della casa familiare, in assenza di prole nulla deve essere statuito dal Collegio, in quanto la regolamentazione circa la sua attribuzione è rimessa alle ordinarie norme di diritto civile.
Infine, data la natura della causa, si ritiene equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio in Olbia in data 2 giugno 2001; Controparte_1
2) Dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile;
3) Rigetta tutte le altre domande;
4) Spese integralmente compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 27 marzo 2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Ugo Iannini Dott.ssa Cecilia Marino
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