Art. 1. Articolo unico.
All' art. 3 della legge 18 ottobre 1955, n. 908 , e' aggiunto il seguente comma:
"A garanzia delle operazioni creditizie previste dalla presente legge, gli Istituti di credito possono convenire la costituzione del privilegio speciale sugli impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1 ottobre 1947, n. 1075 , e successive modificazioni".
All' art. 3 della legge 18 ottobre 1955, n. 908 , e' aggiunto il seguente comma:
"A garanzia delle operazioni creditizie previste dalla presente legge, gli Istituti di credito possono convenire la costituzione del privilegio speciale sugli impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1 ottobre 1947, n. 1075 , e successive modificazioni".