Sentenza 29 maggio 1999
Massime • 1
L'art. 273 cod. civ., nel contemplare che l'azione per ottenere la declaratoria giudiziale di paternità o maternità naturale, può essere promossa, nell'interesse del figlio minore, dal genitore esercente la potestà, configura un'estensione - rispetto ad un diritto personale del figlio - del potere di rappresentanza "ex lege" spettante al genitore, e mira a tutelare esclusivamente detto minore, sulla base della presunzione di un suo interesse all'accertamento dello "status". Ad un tal riguardo, non occorre che il genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore, dichiari espressamente di agire in nome e per conto del figlio o comunque nell'interesse dello stesso, ma si rende sufficiente che, dal contesto complessivo del ricorso, emerga che il ricorrente agisca nell'interesse del minore.
Commentario • 1
- 1. Minore deve essere ascoltato dal giudice? (Cass. 32309/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 dicembre 2018
Con il compimento del dodicesimo anno d'età sorge l'obbligo del giudice di ascoltare il minore nei procedimenti che lo riguardano, con sanzione di nullità a meno che non vengano espressamente menzionate la ragioni per le quali il suo ascolto sia superfluo o contrario all'interesse del minore. In caso di procedimenti che riguardano minori ultradodicenni, il giudice è tenuto a procedere alla sua audizione, essendo il minore portatore di bisogni ed interessi che, se consapevolmente espressi, non vincolano il giudice ma non possono essere ignorati. Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 9 ottobre – 13 dicembre 2018, n. 32309 Presidente Giancola – Relatore Caiazzo Rilevato che: C.M. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/05/1999, n. 5259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5259 |
| Data del deposito : | 29 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario CORDA - Presidente -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere -
Dott. Antonio GISOTTI - Rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe SALMÈ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SS AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EDOARDO BASSINI 15, presso l'avvocato GIOVANNA MAGNARELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANNA LACAITA, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
RD IU, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIETRO ARETINO 101, presso l'avvocato L. GRASSI, rappresentata e difesa dall'avvocato VITTORIO ROMANO, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'Appello di MILANO, Sezione Minori, depositato il 25/02/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/98 dal Consigliere Dott. Antonio GISOTTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Magnarelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IU TA, madre dei minore NI TA, con ricorso, 18.2.1997 chiedeva, ai sensi dell'art. 274 c.c., al Tribunale per i Minorenni di Milano di essere autorizzata ad esperire azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale dello stesso minore. Assumeva di aver intrattenuto con CA SA una lunga relazione intima protrattasi per quasi dieci anni, dalla quale erano nati i figli RC (in data 8.3.1980), riconosciuto dal padre naturale, e NI (in data 11.10.86); adduceva a fondamento dell'ammissibilità dell'azione l'impressionante somiglianza tra il bambino ed il SA (da piccolo), l'inconsueto gruppo sanguigno (A-Rh negativo) dei due, e l'essersi protratti i rapporti intimi tra lei ed il SA fino all'inizio della gestazione di NI. L'adito Tribunale, con decreto 19.5.97 depositato il 6.9.1997 dichiarava l'ammissibilità dell'azione.
Con reclamo 22-23/9/1997 il SA impugnava il provvedimento reiterando le eccezioni sollevate in prime cure concernenti: 1) l'assoluta carenza di legittimazione attiva della signora TA, mossa da proprio personale interesse;
2) l'assenza di specifiche circostanze atte a suffragare la pretesa paternità naturale;
3) l'assoluta mancanza di concreto interesse dei minore all'accertamento del dedotto rapporto di filiazione. Costituitosi il contraddittorio, la Corte di Appello di Milano, con decreto 19-25/2/1998, rigettava il reclamo, perché infondato. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il SA sulla base di un unico motivo.
Ha resistito con controricorso TA IU.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo il ricorrente denuncia la "violazione, erronea e falsa applicazione degli artt. 269, 270, 273 e 274 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia", sotto tre profili: 1) carenza di legittimazione attiva della TA;
2)carenza di interesse del minore;
3) assenza di specifiche circostanze.
Adduce il SA che il ricorso al Tribunale per i minorenni è stato proposto da IU TA in proprio, senza che costei specificasse che intendeva agire quale esercente la potestà e nell'interesse del minore;
che l'interesse economico della stessa TA, escluso dalla corte di merito, è occulto ed è evidenziato dal fatto che la richiesta di riconoscimento del minore seguì la cessione di uno studio dentistico da lui fatta in favore della suddetta. Lamenta che la corte di appello abbia errato nel non accertare, anche tramite una CTU psicologica sul minore, se l'azione di accertamento giudiziale della paternità risponda attualmente all'interesse del minore medesimo, nell'attribuire valore probatorio alle dichiarazioni della madre, comunque, alla semplice esistenza di rapporti sessuali tra la madre ed il preteso padre all'epoca del concepimento ed, infine, nel ritenere rilevanti la dichiarata somiglianza di NI con il padre ed il fattore RH-negativo. TA IU resiste al gravame, deducendo che questo mira a trasformare il giudizio di legittimità ex art. 111 Cost. in una terza "istanza". Eccepisce l'inammissibilità del ricorso per cassazione, rilevando che il gravame, investendo il decreto reso a sensi dell'art. 739 cpc, e cioè un provvedimento giurisdizionale non emesso nella forma di sentenza, non può che essere quello c.d. "straordinario" previsto dall'art. 111, co. 2 , Cost., mentre la letterale formulazione dell'unico motivo di gravame, e l'esame delle argomentazioni che lo sopportano, "rivelano che le censure del SA attengono all'esame di pretese erronee valutazioni di situazioni di fatto, contingenti ed avulse da ogni riferimento ad interpretazione di norme" Deve osservarsi che il ricorrente ha proposto ricorso avverso il decreto pronunciato dalla corte di merito in sede di reclamo contro il decreto di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale. Tale provvedimento, non avendo natura di sentenza, è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, previsto dall'art. 111 cost., perché la pronuncia di ammissibilità dell'azione prevista dall'art.274 cod. civ. definisce non una fase di un unico rapporto processuale, ma un procedimento autonomo e distinto, ancorché strettamente collegato a quello sul fondamento nel merito della relativa domanda, e la pronunzia medesima è suscettibile di acquisire efficacia di giudicato anche su questioni preliminari di merito, il cui esame si configuri come presupposto necessario del giudizio di ammissibilità.
Il ricorso ex art. 111 cost., come è pacifico in giurisprudenza, è limitato alla cognizione di eventuali violazioni di legge, con riferimento sia alla legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso, sia alla legge regolatrice del processo;
per cui la inosservanza da parte del giudice civile dell'obbligo di motivazione su questioni di fatto integra violazione di legge, come tale denunciabile con detto ricorso, solo quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un requisito di forma indispensabile), la quale si verifica nei casi di radicale carenza di essa, ovvero di cosiddetta motivazione apparente. Resta, invece, esclusa una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie (Cfr., tra le tante: Cass. 8/11/1997, n. 11027; Cass., 23-03-1993, n. 3459; Cass. 16/11/1993 n. 11326). Entro i limiti innanzi delineati, deve esaminarsi il motivo del ricorso sotto i tre profili in cui è articolato.
La prima censura riguarda la denunciata carenza di legittimazione attiva. La corte di merito ha correttamente applicato il principio, secondo il quale non occorre che il genitore, esercente la patria potestà sul figlio minore, dichiari espressamente di agire in nome e per conto del figlio o comunque nell'interesse dello stesso, ma è sufficiente che emerga dal contesto complessivo del ricorso che il ricorrente agisca nell'interesse del minore. Si è, infatti, affermato da questa Corte che l'art. 273 c.c., nel contemplare che l'azione può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore esercente la potestà, configura un'estensione, rispetto ad un diritto strettamente personale del figlio, del potere di rappresentanza ex lege spettante al genitore e mira a tutelare esclusivamente detto minore sulla base di una presunzione del suo interesse all'accertamento dello status (cfr. sent. n. 2350-del 21-3-1990, cfr. anche: Cass. 19/3/1992 n. 3416). Dall'esame del ricorso al tribunale per i minorenni si evince in maniera chiara che l'azione viene esercitata da TA IU, che è il genitore esercente la patria potestà sul minore NI, nell'interesse dello stesso minore. Infatti, si specifica nell'atto che il SA si è guardato bene "dal gratificare il secondo suo figlio di una qualunque di quelle sia pur minime manifestazioni che il vincolo di sangue avrebbe imposto e che il bambino - consapevole di essere figlio suo e come tale desideroso di godere, sia pure nella ridotta misura riservata al fratello, del suo affetto e delle sua vicinanza - non ha mai desistito dall'attendersi". Le espressioni usate pongono in rilievo proprio l'interesse del minore, mentre un interesse personale della madre alla dichiarazione di paternità non traspare dai fatti esposti in ricorso, tanto meno un preteso interesse di carattere economico, il quale non può certo desumersi dalla circostanza, dedotta dal SA, della cessione da parte sua alla TA dello studio dentistico in epoca immediatamente precedente alla proposizione del ricorso, posto che non si spiega quale nesso possa avere tale episodio con il successivo ricorso. La cessione dello studio dentistico, infatti, avrebbe dovuto soddisfare gli interessi economici della donna e non suscitare altre recondite mire, da perseguire con l'esperimento dell'azione di dichiarazione di paternità. Tanto meno può ritenersi che il ricorso sia stato proposto dalla TA per un proprio non definito interesse, solo perché i procuratori nel redigere l'atto, abbiano esordito con l'espressione "nell'interesse della signora IU TA", usata al solo fine di collegare il ricorso alla persona che aveva dato il mandato agli stessi difensori.
Non serve, sotto altro profilo, richiamare la nota sentenza della Corte Costituzionale, n. 341 del 1990, che ha subordinato l'ammissibilità dell'azione proposta dal genitore esercente la patria potestà alla valutazione dell'interesse del minore, ma nulla ha innovato in ordine alla legittimazione del genitore esercente la patria potestà a promuovere l'azione, prevista dall'art. 273 c.c., che non è stato dichiarato incostituzionale.
Anzi con la stessa sentenza la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 273 c.c., che non estende al genitore il requisito dell'autorizzazione del giudice, previsto, invece, nel caso di esercizio dell'azione da parte del tutore, sollevata dal tribunale per i minorenni di Ancona. In definitiva, la valutazione dell'interesse del minore infrasedicenne va annoverata tra le condizioni di ammissibilità dell'azione e non può, quindi, riflettersi negativamente sulla legittimazione del genitore esercente la potestà a promuovere l'azione.
Va, pertanto, rigettata la prima censura.
Le altre censure appaiono manifestamente inammissibili, perché la corte di merito ha adeguatamente motivato sia in ordine all'interesse del minore infrasedicenne, sia in ordine alle specifiche circostanze rivelatrici del "fumus boni iuris" in ordine alla reclamata paternità. Sicché, avendo il giudice adempiuto all'obbligo della motivazione, che non può considerarsi meramente apparente, il ricorrente non può lamentare lacune o inadeguatezze della motivazione stessa. In particolare, la corte di appello ha posto in rilievo, nell'esaminare l'interesse del minore, il rischio evolutivo che potrebbe ingenerarsi nella imminente fase adolescenziale per il diverso trattamento riservato al fratello convivente, che ha visto riconosciute le sue origini ed ha intrattenuto rapporti, sia pure non particolarmente assidui col padre, ed ha escluso la sussistenza di una condotta del SA pregiudizievole per lo stesso minore. Rientrava, peraltro, nei poteri del giudice di merito disporre o meno una perizia psicologica sul minore al fine di valutare l'interesse dello stesso. Del difetto di tale indagine, che il giudice di merito non ha ritenuto di disporre, non può certo lamentarsi in questa sede il SA. Anche in ordine al "fumus boni iuris" la corte di appello ha preso in considerazione precise circostanze (l'ammissione del SA di avere intrattenuto rapporti intimi con la ricorrente in epoca compatibile con il concepimento, l'asserita compatibilità del gruppo sanguigno, la dedotta somiglianza del minore), che ha ritenuto motivatamente idonee a far apparire verosimile l'asserita paternità. In particolare deve ritenersi che la pronunzia di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità e maternità naturale ben può essere fondata anche sulla sola affermazione della madre e sulla ricorrenza di rapporti tra essa ed il preteso padre all'epoca del concepimento, poiché tali elementi, mentre non sono da soli idonei all'accoglimento della domanda ex art. 269, comma quarto, cod. civ., possono viceversa giustificare la declaratoria di ammissibilità, la quale postula il riscontro della mera "non manifesta infondatezza" della domanda, il cui effettivo fondamento verrà accertato nel successivo giudizio di merito. (cfr. Cass. 8/11/1997 n. 11032). In definitiva il ricorso va rigettato.
Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 17/11/1998.