Cass. civ., sez. I, sentenza 29/05/1999, n. 5259
CASS
Sentenza 29 maggio 1999

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'art. 273 cod. civ., nel contemplare che l'azione per ottenere la declaratoria giudiziale di paternità o maternità naturale, può essere promossa, nell'interesse del figlio minore, dal genitore esercente la potestà, configura un'estensione - rispetto ad un diritto personale del figlio - del potere di rappresentanza "ex lege" spettante al genitore, e mira a tutelare esclusivamente detto minore, sulla base della presunzione di un suo interesse all'accertamento dello "status". Ad un tal riguardo, non occorre che il genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore, dichiari espressamente di agire in nome e per conto del figlio o comunque nell'interesse dello stesso, ma si rende sufficiente che, dal contesto complessivo del ricorso, emerga che il ricorrente agisca nell'interesse del minore.

Commentario1

  • 1Minore deve essere ascoltato dal giudice? (Cass. 32309/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 dicembre 2018

    Con il compimento del dodicesimo anno d'età sorge l'obbligo del giudice di ascoltare il minore nei procedimenti che lo riguardano, con sanzione di nullità a meno che non vengano espressamente menzionate la ragioni per le quali il suo ascolto sia superfluo o contrario all'interesse del minore. In caso di procedimenti che riguardano minori ultradodicenni, il giudice è tenuto a procedere alla sua audizione, essendo il minore portatore di bisogni ed interessi che, se consapevolmente espressi, non vincolano il giudice ma non possono essere ignorati. Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 9 ottobre – 13 dicembre 2018, n. 32309 Presidente Giancola – Relatore Caiazzo Rilevato che: C.M. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 29/05/1999, n. 5259
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5259
Data del deposito : 29 maggio 1999

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