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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 13/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 433/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere
1 Dott. Claudio Baglioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 425/2024
promossa da:
, c.f. , ammesso al patrocinio a spese dello Parte_1 C.F._1
Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia del 24.7.2024, rappresentato e difeso, in virtù di procura su foglio separato, dall'Avv. Paola Conti del ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, alla via Garibaldi n. 89
appellante
contro
c.f. , ammessa al patrocinio a spese dello Stato CP_1 CodiceFiscale_2 con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni del 24.9.2020, rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorina Sbaraglini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, via Galleria Nuova n. 6, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e riposta
appellata e appellante in via incidentale
e con l'intervento del
Procuratore generale presso la Corte di appello nella persona della dott.ssa Tiziana
Cugini
intervenuto
Oggetto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti
Come nell'atto di appello e nella comparsa di risposta e il P.m. nella nota depositata il
14.9.2024. 2
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
ha interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Terni Parte_1
n. 363/2024, pubblicata il 6.5.2024, con cui veniva pronunciata la separazione personale dal coniuge con addebito a lui respingendo di conseguenza la domanda CP_1 di addebito alla moglie, disposto l'affidamento della figlia minorenne alla madre con sospensione della frequentazione tra padre e minore, determinato l'ammontare del contributo al mantenimento della figlia minore e di quella maggiorenne non autosufficiente convivente con la madre, posto a carico del padre il mantenimento della figlia maggiorenne con lui convivente, e rigettata la domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della moglie.
Con il primo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui ha fondato l'addebito della separazione sulle testimonianze della madre e della cugina della moglie e sulle dichiarazioni rese dalle figlie e nel procedimento penale tuttora Per_1 ER pendente. Ha evidenziato che: la madre e la cugina della ricorrente, hanno precisato di non aver mai assistito personalmente alle asserite aggressioni ma di averne avuto contezza solo in via indiretta, tramite i racconti forniti dalla stessa ricorrente e da sua figlia , né possono assurgere a prova le dichiarazioni rese dalle figlie e ER Per_1
nell'ambito del procedimento penale perché in contrasto con le dichiarazioni rese ER nell'ambito del giudizio civile e con la relazione elaborata dai servizi sociali;
i testi del resistente oltre ad avere dichiarato di non aver mai visto violenze del marito verso la moglie hanno riferito, al contrario, di aver assistito anche in prima persona alla gelosia compulsiva di costei che l'aveva portata a pedinare il marito e a controllarlo.
Ha sostenuto quindi che sarebbe stata provata la gelosia ossessiva, patologica, incomprensibile e smisurata della moglie che giustificherebbe la pronuncia di CP_1 addebito della separazione in capo a quest'ultima.
Col secondo motivo ha criticato la sentenza sul punto dell'affidamento della figlia minore sostenendo che è ingiusta ed errata perché: le sue condotte violente non possono ritenersi provate e di contro sono stati proprio i comportamenti della madre ad ingenerare nelle figlie e un sentimento di diffidenza, astio e paura nei Pt_2 PE confronti del padre avendo in diverse occasioni chiesto alle stesse di seguire e controllare il padre “infedele”, facendo così introiettare un'immagine totalmente negativa di lui;
3 emergerebbe un comportamento provocatorio della moglie che cercherebbe di manipolare psicologicamente le figlie e di metterle contro il padre, rendendo così impossibile un rapporto affettivo ed equilibrato con lui;
i comportamenti oppositivi della figlia nei confronti del padre sarebbero il risultato dei comportamenti assunti dalla PE madre volti ad emarginare e neutralizzare la figura genitoriale paterna come emergerebbe dalla relazione predisposta dai servizi sociali in cui si sottolinea la dipendenza della minore dalla figura materna e dalla nonna;
le capacità genitoriali della madre meriterebbero di essere messe in discussione anche per il solo fatto che ha deciso di allontanarsi da casa senza preavvertire la figlia e di interrompere con lei ogni Per_1 rapporto.
Chiedeva, pertanto, la riforma prevedendo l'affido esclusivo della figlia a lui PE
o comunque, in subordine, l'affido condiviso con diritti di visita e frequentazione secondo il criterio dell'alternanza.
Ha censurato la sentenza anche in ordine alla determinazione del contributo al mantenimento della prole per essere ingiusta e contraria ai principi normativi ed alle risultanze documentali dalle quali emergerebbe che le capacità economiche dei coniugi sarebbero equivalenti in quanto: egli non ha proprietà immobiliari, si occupa di mantenere al 100% la figlia , studentessa universitaria, ha sempre lavorato come Per_1 coltivatore agricolo alle dipendenze del padre ed ha dapprima vissuto nella casa di proprietà del suocero e poi nella casa dei propri genitori, mentre la moglie è proprietaria di ¼ di un immobile ad uso abitativo;
non avrebbe rilevanza il fatto che, in costanza di matrimonio, era stato in grado di mantenere una famiglia composta da 5 persone e che sia stato in grado di accumulare risparmi;
l'azienda agricola del padre produce olio, cereali, frutta, verdura e tutto quanto necessario al mantenimento ed al sostentamento ordinario di una famiglia, ciò che gli avrebbe consentito di accumulare qualche risparmio ma non avrebbe possibilità di sborsare ingenti somme di denaro, di cui di fatto non dispone.
Ha chiesto che: l'assegno sia riquantificato, tenendo in considerazione le effettive possibilità economiche di ciascun genitore, l'eventuale ricollocazione della figlia , PE il fatto che la moglie beneficia in via esclusiva dell'assegno unico, per un importo di circa
€ 200,00 mensili;
le spese straordinarie siano ripartite al 50%, vista l'attitudine della moglie a spendere cifre ingentissime per questioni di poco conto, salvo poi, chiederne il
4 rimborso al 90% e che la stessa avrebbe asportato tutti i risparmi familiari, pari all'epoca a € 35.000,00, senza mai documentarne l'uso.
Si è costituita l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale rispetto al capo della sentenza che ha rigettato la domanda di mantenimento in suo favore e ha disciplinato la percentuale di contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie per le figlie.
Sul primo motivo di appello, relativo alla domanda di addebito della separazione, ha sostenuto che quanto dedotto dall'appellante è privo di fondamento perché: era stato provato che il marito avesse l'abitudine di sminuire continuamente la moglie ed aggredirla fisicamente anche in presenza di terze persone;
era stata vista piena di lividi sulle guance, sulla fronte e sul collo e che era stata sentita raccontare (con le figlie che confermavano) che era stata aggredita e picchiata dal marito, il quale le aveva messo le mani al collo, l'aveva presa a calci e sbattuta per terra;
era acquisito che la figlia ER era stata picchiata dal padre nel 2018/2019 mentre cercava di difendere la madre ricevendo un calcio sulla pancia che le aveva provocato un livido e in un'altra occasione il padre le aveva sferrato un pugno sul naso e anche la figlia aveva subito percosse;
PE anche sua madre aveva riferito di aver raccolto le confidenze della figlia sulle condotte violente del marito e che aveva visto i lividi sul suo corpo;
anche la figlia aveva Per_1 riferito nel procedimento penale di aver visto una volta il padre sferrare almeno due schiaffi al volto della mamma;
suo fratello aveva riferito di aver saputo da lei che già durante il viaggio di matrimonio il marito l'aveva colpita con uno schiaffo senza alcun motivo e che aveva picchiato anche la figlia che tentava di difenderla, nonché di ER aver visto segni sul corpo della sorella.
Ha precisato che in materia di rapporti familiari il ricorso alla prova indiziaria è nella maggior parte dei casi inevitabile perché in materia di violenza domestica la prova testimoniale non può che riguardare comportamenti della vita privata delle parti e tra gli indizi rientrerebbero le testimonianze de relato e gli atti di procedimenti civili e penali.
Anche sul secondo motivo d'appello, relativo all'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, ha dedotto l'infondatezza perché: la perfetta capacità di discernimento della stessa sarebbe riscontrabile non solo dalle sue dichiarazioni rese in sede di ascolto in udienza, alla presenza del curatore speciale all'uopo nominato, ma da quanto la minore ha riferito allo stesso curatore, alle psicologhe durante il primo percorso 5 di psicoterapia intrapreso, nonché al medico psichiatra cui si è rapportata privatamente, sicché l'accusa a lei rivolta di aver “manipolato” le figlie e sarebbe priva ER PE di prove e riscontri oggettivi;
l'appellante non avrebbe contestato con fatti e prove circostanziate, relativamente alle deduzioni del curatore speciale (soggetto terzo) della minore, che ha ritenuto che le dichiarazioni rese da e le risultanze istruttorie PE evidenziassero un contesto di violenza domestica.
Ha sostenuto che: il padre richiederebbe da un lato l'affidamento esclusivo della minore a lui - o in subordine, l'affido condiviso con diritti di visita e frequentazione PE secondo il criterio dell'alternanza - e dall'altro dimostrerebbe totale noncuranza nei confronti delle esigenze della minore ed assoluta mancanza di volontà di recuperare il rapporto con la stessa, come si evincerebbe anche dalla richiesta di ridurre le spese ed il mantenimento per la stessa;
l'affermazione dell'appellante secondo cui le sue capacità genitoriali meritano di essere messe in discussione anche per il solo fatto che abbia deciso di allontanarsi da casa senza preavvertire la figlia e di interrompere con lei ogni Per_1 rapporto sarebbero incomprensibili considerando le violenze subite in famiglia dalle figlie e;
la figlia avrebbe deciso di rimanere a vivere con lui CP_1 ER Per_1 unicamente per paura perché era stata picchiata dal padre con calci e pugni e ne era rimasta talmente scioccata da desistere dall'andare in difesa della madre nei successivi episodi di violenza verificatisi prima che lei lasciasse la casa coniugale, come dalla stessa riferitole direttamente.
Ha chiesto il rigetto anche del terzo motivo di appello, relativo al contributo al mantenimento della prole, deducendo che l'appellante: nel giudizio penale aveva nominato due difensori, ciò che sarebbe incompatibile con l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e rivelerebbe tenore di vita impossibile da mantenere con gli esigui redditi dichiarati;
è intestatario di vari attrezzi agricoli costosi che utilizzerebbe anche per lavorare per conto terzi senza emettere regolare fatturazione, come faceva in costanza di matrimonio;
non aveva corrisposto alcunché delle numerose richieste di pagamento delle spese straordinarie, poste a suo carico al 90%, accampando contestazioni sull'an e sul quantum, senza mai rappresentare di non essere in grado di corrisponderle per mancanza di sostanze economiche anzi tenendo il tenore di vita mantenuto dai coniugi nel corso della convivenza e mantenendo gli studi universitari della figlia che è rimasta Per_1
a vivere con lui, ciò che non sarebbe possibile con gli esigui studi dichiarati.
6 A sostegno dell'appello incidentale ha rimarcato che: deve essere considerata anche la difficile situazione in cui lei versa da quando ha lasciato la casa coniugale avendo in carico la figlia minore e , entrambe non economicamente autosufficienti, ha PE ER trovato solo lavori saltuari, sia in ragione dell'età anagrafica sia del fatto che è costretta a ricercare attività lavorative con orari compatibili anche con le necessità della figlia, di anni 15; ha dovuto prendere in locazione la sua attuale abitazione in Sant'Anatolia di
Narco, pagando un canone di locazione di 300,00 euro mensili, molto più elevato di quello richiesto per la casa popolare che le era stata assegnata e che ha dovuto lasciare per sopravvenuta inagibilità; l'appellante non ha mai corrisposto l'importo delle spese straordinarie posto a suo carico già dalla pronuncia dei provvedimenti provvisori;
la somma prelevata dal conto cointestato sarebbe stata necessaria per supplire al mancato pagamento da parte del coniuge delle spese straordinarie per le figlie che vivono con lei.
All'udienza del 13.1.2025 la causa è stata posta in decisione.
Il primo motivo di appello è infondato. Anche se a seguito dell'istruttoria svolta in primo grado è rimasto incerto il profilo dei maltrattamenti di nei confronti delle figlie per avere Parte_1 Per_1 smentito in parte il fatto che il padre le avesse percosse quando avevano preso le difese della madre (ciò che rende non del tutto attendibile la deposizione della nonna come si dirà meglio in seguito), deve ritenersi, di contro, ampiamente dimostrato che CP_1 abbia subito violenze fisiche e verbali dal marito e in particolare sia stata dallo
[...] stesso più volte malmenata.
Depone in tal senso anzitutto la deposizione della stessa , figlia della Per_1 coppia, che si caratterizza per una particolare attendibilità per il fatto che quando la coppia si è separata è rimasta a vivere col padre, e, quindi, non può ritenersi che abbia ragioni di rancore nei confronti del padre o sia stata in qualche modo condizionata dalla madre. sentita a sommarie informazioni, nell'istruttoria del procedimento penale, Tes_1 nell'immediatezza dei fatti che determinarono l'allontanamento della madre dalla casa coniugale, ha dichiarato di aver visto, a seguito della solita gelosia che caratterizzava la condotta del madre, i genitori discutere davanti alla cantina e che ad un certo punto il padre sferrò almeno due schiaffi al volto della madre. La testimonianza, seppure resa
7 nell'istruttoria penale, e, quindi, non nel contraddittorio dell'istruttoria civile ad avviso della Corte può essere utilizzata in via indiziaria come prova atipica perché coerente e confortata dalle altre deposizioni che di seguito si riportano.
In tal senso acquista rilevanza la deposizione di , madre della Testimone_2 ricorrente, che, pur non avendo assistito direttamente a fatti violenti perpetrati da ei confronti della figlia ha riferito non solo di fatti appresi relato actoris, Parte_1 CP_1 il che renderebbe la testimonianza del tutto inutilizzabile, bensì dalle figlie della coppia
(le sue nipoti), che le avevano riferito di violenze nei confronti della madre e che lei stessa aveva visto lividi sul viso e sulla vita della figlia.
La testimonianza di cugina dell'appellata, oltre che riportare le Testimone_3 sue confidenze, che non possono valere quali prove, per quanto più interessa ha riferito di aver sentito sminuire la moglie in modo aggressivo e aveva visto spingerla in Pt_1 sua presenza respingendo in malo modo la richiesta di spiegazioni della teste sulle ragioni di tale condotta. Ha anche dichiarato che in una occasione aveva visto lividi sul collo, sulle guance e sulla fronte della cugina e le nipoti le avevano riferito che derivavano dalle condotte del padre che aveva aggredito fisicamente la madre. In presenza di tali emergenze acquista poi rilevanza anche la deposizione della figlia (che risulta con esse coerente), la quale ha riferito che nel maggio 2020 ER mentre la famiglia era insieme a pranzo il padre aveva spinto la madre a terra ed essendosi portata vicino a lei aveva ricevuto dal padre, che indossava scarponi da lavoro, un calcio in pieno ventre e anche in altra occasione nello stesso mese il padre aveva risposto alla madre in malo modo. Ha infine riferito dell'episodio, riportato anche da
(v. sopra), in cui il padre picchiò la madre nella stanza della cantina e lei e Per_1
la videro uscire col volto pieno di sangue. PE
Ad avviso della Corte sono elementi sufficienti per fondare l'addebito della separazione ad lla stregua dell'orientamento della Corte suprema che afferma Parte_1 che “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze,
8 trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (cfr. Cass. ord.
7.8.2024 n. 22294; Cass. ord. 24.10.2022 n. 31351;
Cass. ord. 19.2.2018 n. 3925) e ciò anche se si sono concretizzate in un unico episodio di percosse (cfr. Cass. ord. 22.3.2017 n. 7388; Cass. 14.1.2011 n. 817).
D'altro canto, se alcuni testimoni hanno riferito del clima pesante in casa, dato che la moglie strillava sempre in ragione della gelosia verso il marito perché era convinta che avesse un'altra donna, di questi solo la figlia ha riferito per avere vissuto Per_1 direttamente la situazione conflittuale della coppia, mentre Controparte_2 CP_3 hanno riferito circostanze apprese direttamente dal fratello (v. le
[...] Pt_1 circostanze che lo svegliava di notte in continuazione di notte ed ispezionava il suo cellulare), sicché, trattandosi di fatti appresi de relato actoris, non possono già in tesi essere acquisiti per fondare anche la sola ipotesi di addebito. In ogni caso la sola gelosia, per come manifestatasi secondo le dichiarazioni di , degrada ad un fatto Per_1 all'evidenza di minima importanza rispetto alle condotte violente del marito in precedenza descritte. E nulla aggiunge a tali considerazioni il fatto che Testimone_4 abbia riferito che aveva saputo dai vicini di casa della coppia che era gelosa e CP_1 chiedeva alla gente del paese dove si trovava il marito, atteggiamento che non intera alcuna delle fattispecie di violazione dei doveri coniugali su cui si deve fondare la domanda di addebito.
Il primo motivo dell'appello principale va dunque rigettato.
Per quanto concerne invece l'affidamento della minore si è già detto che non PE
è emerso chiaramente che il padre abbia usato violenza anche sulle figlie quando si scontrava con la moglie, anzi le deposizioni fanno riferimento a scontri avvenuti in luoghi separati (es. cantina) oppure al fatto che il coinvolgimento delle figlie è avvenuto in modo del tutto casuale quando si è frapposta tra i genitori. In ogni caso le condotte nei ER confronti di si sono esplicate in situazioni contingenti in cui i genitori litigavano e, PE quindi, non hanno avuto origine in ragioni di ostilità o disinteresse per la minore, ragion per cui è ragionevolmente prevedibile che non possano riverificarsi in situazioni in cui i genitori non sono presenti nello stesso contesto.
Tanto precisato, reputa la Corte che non essendovi serie ragioni ostative il rapporto tra il padre e vada recuperato nel preminente interesse della minore quindicenne PE che altrimenti giungerà alla maggiore età avendo perso completamente ogni apporto affettivo del genitore. Pertanto, ferma la permanenza dell'affidamento esclusivo di 9 PE alla madre, si revoca la sospensione delle frequentazioni tra il padre e la figlia Parte_1
e si dispone che i Servizi sociali territorialmente competenti in ragione dei luoghi PE ove risultano dimorare attualmente e ovvero Parte_1 Controparte_4 rispettivamente e Sant'Anatolia di Narco, via Renato Gardini n. 14, previa una Pt_3 nuova preventiva valutazione della figura paterna e della sua capacità educativa nonché della disponibilità della minore, verifichino se è possibile riprendere gli incontri tra genitore e figlia all'inizio eventualmente anche con modalità protetta.
Rispetto al profilo dell'appello principale che concerne la diminuzione dell'entità dell'obbligo del padre di contribuire al mantenimento delle figlie (maggiorenne ER non autosufficiente) e (minorenne) conviventi con la madre si osserva che possono PE condividersi le considerazioni del primo Giudice circa la incongruenza dei redditi dichiarati e documentati dall'appellante, ovvero circa € 600,00/700,00 mensili quale coltivatore agricolo alle dipendenze dell'impresa del padre, rispetto alla capacità di mantenere una famiglia composta da lui, la moglie (con redditi modeste quale coltivatrice diretta alle dipendenze del suocero) e tre figlie e di far crescere due di queste fino oltre la maggiore età, nonché di continuare a mantenere in via esclusiva la figlia negli Per_1 studi universitari. Sennonché, non essendo possibile, sulla scorta degli scarni elementi acquisiti al giudizio, individuare la sua reale potenzialità reddituale e, quindi, parametrarla a quella dell'appellata (che svolge solo lavoro saltuari), avuto riguardo a ciò che, non risulta comunque disporre di guadagni economicamente ingenti, e tenuto conto dello sforzo economico che continua a profondere - senza alcun aiuto da parte dell'ex coniuge, che ha prelevato € 35.000,00 dal conto cointestato e fruisce verosimilmente in via esclusiva anche dell'assegno unico familiare - per il mantenimento della figlia Per_1 anche nell'impegno universitario, si ritiene equo rideterminare l'assegno che dovrà corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento delle figlie e , a partire dalla data di introduzione del PE ER giudizio di primo grado, in € 250,00, rivalutabili secondo gli indici annuali Istat.
Anche la percentuale di ripartizione delle spese straordinarie per il mantenimento delle figlie e va rideterminata nella misura del 60% a carico del padre PE ER
e per il 40% a carico della madre con la precisazione Parte_1 CP_1 che le stesse dovranno essere preventivamente concordate, salvi i casi di urgenza e comunque documentate.
10 Entro tali limiti l'appello principale va dunque accolto.
Anche l'appello incidentale proposto da va accolto parzialmente. CP_1
Va, infatti, rimarcato che, pur non essendo stato possibile individuare con precisione i rediti percepiti da è certo, come s'è già detto, che in ragione del Parte_1 tenore di vita tenuto costantemente dalla famiglia, che sono verosimilmente superiori a quelli dichiarati di appena 700/800 euro mensili e, comunque, emerge una situazione di sostanziale divergenza con quelle della che non ha mai avuto e non ha neanche CP_1 ora un lavoro stabile. E ciò è avvenuto con tutta probabilità perché si è prodigata in via nettamente prevalente per tutta la vita coniugale per l'educazione e la crescita dei figli mentre il marito svolgeva l'impegnativa attività di coltivatore agricolo sui terreni paterni, che, come è noto, richiedono una costante presenza quotidiana sui luoghi secondo il ritmo delle esigenze stagionali della campagna.
Inoltre, mentre l'appellante può godere dell'abitazione paterna, in precedenza adibita a casa coniugale, ove vive con la figlia e può fruire direttamente dei Per_1 prodotti del fondo agricolo da lui coltivato insieme al padre, l'appellata deve affrontare le spese del canone di locazione della nuova abitazione che deve essere sufficientemente ampia per ospitare lei e le due figlie e . ER PE
Per l'effetto va disposto a carico di l'obbligo di corrisponderle Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento, a partire dalla data di introduzione del giudizio di primo grado, la somma di € 150,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici annuali Istat.
Avuto riguardo al contenuto delle originarie domande proposte dalle parti l'una verso l'altra deve prendersi atto della sostanziale soccombenza di che Parte_1 va condannato a rifondere all'erario le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio
(essendo stata ammessa al gratuito patrocinio fin dall'inizio del giudizio CP_1 di primo grado), che vanno liquidate per compensi professionali, previa applicazione dell'art. 4, 1° comma, D.M. n. 55/2014, il quale prevede la riduzione “fino al 50% sui valori medi” per il primo grado in € 860,00 per la fase di studio della controversia, € 1.150,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 950,00 per la fase istruttoria ed € 1.460,00 per la fase decisionale, e per il giudizio di appello, defalcata la fase istruttoria, in € 980,00 per la fase di studio della controversia, € 675,00 per la fase introduttiva del giudizio, €. 11 1.652,50 per la fase decisionale, cifre sulle quali va applicata l'ulteriore riduzione di ½, ex art 130 T.U. 115/2002, cosicché per il primo grado va liquidata la somma complessiva di
€ 2.210,00 e per il grado di appello la somma complessiva di € € 1.653,75, oltre il rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti e il P.m., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie parzialmente l'appello principale proposto da e per l'effetto: Parte_1
a) determina l'assegno che dovrà corrispondere a Parte_1 CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e PE
, a partire dalla data di introduzione del giudizio di primo grado, in € 250,00, ER rivalutabili secondo gli indici annuali Istat e dispone che le spese straordinarie, preventivamente concordate, salvi i casi di urgenza, e, comunque, documentate, per il mantenimento delle figlie e siano ripartite nella misura del 60% a carico del PE ER padre e per il 40% a carico della madre;
Parte_1 CP_1 b) revoca la sospensione delle frequentazioni tra il padre e la figlia e dispone che PE
i Servizi sociali territorialmente competenti in ragione dei luoghi ove risultano dimorare attualmente e previa una nuova preventiva Parte_1 Controparte_4 valutazione della figura paterna e della sua capacità educativa nonché della disponibilità della minore, verifichino se è possibile riprendere gli incontri tra genitore e figlia all'inizio eventualmente anche con modalità protetta;
accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto da e per l'effetto CP_1 dispone a carico di 'obbligo di corrisponderle entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, a titolo di mantenimento, a partire dalla data di introduzione del giudizio di primo grado, la somma di € 150,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici annuali Istat;
condanna a rifondere all'erario le spese del giudizio di primo grado, Parte_1 liquidate, per compensi professionali, in complessivi € 2.210,00, e del grado di appello, liquidate, per compensi professionali, in € 1.653,75, oltre il rimborso forfetario, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Si comunichi ai Servizi sociali dei Comuni di di Sant'Anatolia di Narco. Pt_3
12 Perugia, 23 gennaio 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
dott. Claudio Baglioni dott.ssa Claudia Matteini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere
1 Dott. Claudio Baglioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 425/2024
promossa da:
, c.f. , ammesso al patrocinio a spese dello Parte_1 C.F._1
Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia del 24.7.2024, rappresentato e difeso, in virtù di procura su foglio separato, dall'Avv. Paola Conti del ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, alla via Garibaldi n. 89
appellante
contro
c.f. , ammessa al patrocinio a spese dello Stato CP_1 CodiceFiscale_2 con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni del 24.9.2020, rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorina Sbaraglini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, via Galleria Nuova n. 6, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e riposta
appellata e appellante in via incidentale
e con l'intervento del
Procuratore generale presso la Corte di appello nella persona della dott.ssa Tiziana
Cugini
intervenuto
Oggetto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti
Come nell'atto di appello e nella comparsa di risposta e il P.m. nella nota depositata il
14.9.2024. 2
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
ha interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Terni Parte_1
n. 363/2024, pubblicata il 6.5.2024, con cui veniva pronunciata la separazione personale dal coniuge con addebito a lui respingendo di conseguenza la domanda CP_1 di addebito alla moglie, disposto l'affidamento della figlia minorenne alla madre con sospensione della frequentazione tra padre e minore, determinato l'ammontare del contributo al mantenimento della figlia minore e di quella maggiorenne non autosufficiente convivente con la madre, posto a carico del padre il mantenimento della figlia maggiorenne con lui convivente, e rigettata la domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della moglie.
Con il primo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui ha fondato l'addebito della separazione sulle testimonianze della madre e della cugina della moglie e sulle dichiarazioni rese dalle figlie e nel procedimento penale tuttora Per_1 ER pendente. Ha evidenziato che: la madre e la cugina della ricorrente, hanno precisato di non aver mai assistito personalmente alle asserite aggressioni ma di averne avuto contezza solo in via indiretta, tramite i racconti forniti dalla stessa ricorrente e da sua figlia , né possono assurgere a prova le dichiarazioni rese dalle figlie e ER Per_1
nell'ambito del procedimento penale perché in contrasto con le dichiarazioni rese ER nell'ambito del giudizio civile e con la relazione elaborata dai servizi sociali;
i testi del resistente oltre ad avere dichiarato di non aver mai visto violenze del marito verso la moglie hanno riferito, al contrario, di aver assistito anche in prima persona alla gelosia compulsiva di costei che l'aveva portata a pedinare il marito e a controllarlo.
Ha sostenuto quindi che sarebbe stata provata la gelosia ossessiva, patologica, incomprensibile e smisurata della moglie che giustificherebbe la pronuncia di CP_1 addebito della separazione in capo a quest'ultima.
Col secondo motivo ha criticato la sentenza sul punto dell'affidamento della figlia minore sostenendo che è ingiusta ed errata perché: le sue condotte violente non possono ritenersi provate e di contro sono stati proprio i comportamenti della madre ad ingenerare nelle figlie e un sentimento di diffidenza, astio e paura nei Pt_2 PE confronti del padre avendo in diverse occasioni chiesto alle stesse di seguire e controllare il padre “infedele”, facendo così introiettare un'immagine totalmente negativa di lui;
3 emergerebbe un comportamento provocatorio della moglie che cercherebbe di manipolare psicologicamente le figlie e di metterle contro il padre, rendendo così impossibile un rapporto affettivo ed equilibrato con lui;
i comportamenti oppositivi della figlia nei confronti del padre sarebbero il risultato dei comportamenti assunti dalla PE madre volti ad emarginare e neutralizzare la figura genitoriale paterna come emergerebbe dalla relazione predisposta dai servizi sociali in cui si sottolinea la dipendenza della minore dalla figura materna e dalla nonna;
le capacità genitoriali della madre meriterebbero di essere messe in discussione anche per il solo fatto che ha deciso di allontanarsi da casa senza preavvertire la figlia e di interrompere con lei ogni Per_1 rapporto.
Chiedeva, pertanto, la riforma prevedendo l'affido esclusivo della figlia a lui PE
o comunque, in subordine, l'affido condiviso con diritti di visita e frequentazione secondo il criterio dell'alternanza.
Ha censurato la sentenza anche in ordine alla determinazione del contributo al mantenimento della prole per essere ingiusta e contraria ai principi normativi ed alle risultanze documentali dalle quali emergerebbe che le capacità economiche dei coniugi sarebbero equivalenti in quanto: egli non ha proprietà immobiliari, si occupa di mantenere al 100% la figlia , studentessa universitaria, ha sempre lavorato come Per_1 coltivatore agricolo alle dipendenze del padre ed ha dapprima vissuto nella casa di proprietà del suocero e poi nella casa dei propri genitori, mentre la moglie è proprietaria di ¼ di un immobile ad uso abitativo;
non avrebbe rilevanza il fatto che, in costanza di matrimonio, era stato in grado di mantenere una famiglia composta da 5 persone e che sia stato in grado di accumulare risparmi;
l'azienda agricola del padre produce olio, cereali, frutta, verdura e tutto quanto necessario al mantenimento ed al sostentamento ordinario di una famiglia, ciò che gli avrebbe consentito di accumulare qualche risparmio ma non avrebbe possibilità di sborsare ingenti somme di denaro, di cui di fatto non dispone.
Ha chiesto che: l'assegno sia riquantificato, tenendo in considerazione le effettive possibilità economiche di ciascun genitore, l'eventuale ricollocazione della figlia , PE il fatto che la moglie beneficia in via esclusiva dell'assegno unico, per un importo di circa
€ 200,00 mensili;
le spese straordinarie siano ripartite al 50%, vista l'attitudine della moglie a spendere cifre ingentissime per questioni di poco conto, salvo poi, chiederne il
4 rimborso al 90% e che la stessa avrebbe asportato tutti i risparmi familiari, pari all'epoca a € 35.000,00, senza mai documentarne l'uso.
Si è costituita l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale rispetto al capo della sentenza che ha rigettato la domanda di mantenimento in suo favore e ha disciplinato la percentuale di contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie per le figlie.
Sul primo motivo di appello, relativo alla domanda di addebito della separazione, ha sostenuto che quanto dedotto dall'appellante è privo di fondamento perché: era stato provato che il marito avesse l'abitudine di sminuire continuamente la moglie ed aggredirla fisicamente anche in presenza di terze persone;
era stata vista piena di lividi sulle guance, sulla fronte e sul collo e che era stata sentita raccontare (con le figlie che confermavano) che era stata aggredita e picchiata dal marito, il quale le aveva messo le mani al collo, l'aveva presa a calci e sbattuta per terra;
era acquisito che la figlia ER era stata picchiata dal padre nel 2018/2019 mentre cercava di difendere la madre ricevendo un calcio sulla pancia che le aveva provocato un livido e in un'altra occasione il padre le aveva sferrato un pugno sul naso e anche la figlia aveva subito percosse;
PE anche sua madre aveva riferito di aver raccolto le confidenze della figlia sulle condotte violente del marito e che aveva visto i lividi sul suo corpo;
anche la figlia aveva Per_1 riferito nel procedimento penale di aver visto una volta il padre sferrare almeno due schiaffi al volto della mamma;
suo fratello aveva riferito di aver saputo da lei che già durante il viaggio di matrimonio il marito l'aveva colpita con uno schiaffo senza alcun motivo e che aveva picchiato anche la figlia che tentava di difenderla, nonché di ER aver visto segni sul corpo della sorella.
Ha precisato che in materia di rapporti familiari il ricorso alla prova indiziaria è nella maggior parte dei casi inevitabile perché in materia di violenza domestica la prova testimoniale non può che riguardare comportamenti della vita privata delle parti e tra gli indizi rientrerebbero le testimonianze de relato e gli atti di procedimenti civili e penali.
Anche sul secondo motivo d'appello, relativo all'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, ha dedotto l'infondatezza perché: la perfetta capacità di discernimento della stessa sarebbe riscontrabile non solo dalle sue dichiarazioni rese in sede di ascolto in udienza, alla presenza del curatore speciale all'uopo nominato, ma da quanto la minore ha riferito allo stesso curatore, alle psicologhe durante il primo percorso 5 di psicoterapia intrapreso, nonché al medico psichiatra cui si è rapportata privatamente, sicché l'accusa a lei rivolta di aver “manipolato” le figlie e sarebbe priva ER PE di prove e riscontri oggettivi;
l'appellante non avrebbe contestato con fatti e prove circostanziate, relativamente alle deduzioni del curatore speciale (soggetto terzo) della minore, che ha ritenuto che le dichiarazioni rese da e le risultanze istruttorie PE evidenziassero un contesto di violenza domestica.
Ha sostenuto che: il padre richiederebbe da un lato l'affidamento esclusivo della minore a lui - o in subordine, l'affido condiviso con diritti di visita e frequentazione PE secondo il criterio dell'alternanza - e dall'altro dimostrerebbe totale noncuranza nei confronti delle esigenze della minore ed assoluta mancanza di volontà di recuperare il rapporto con la stessa, come si evincerebbe anche dalla richiesta di ridurre le spese ed il mantenimento per la stessa;
l'affermazione dell'appellante secondo cui le sue capacità genitoriali meritano di essere messe in discussione anche per il solo fatto che abbia deciso di allontanarsi da casa senza preavvertire la figlia e di interrompere con lei ogni Per_1 rapporto sarebbero incomprensibili considerando le violenze subite in famiglia dalle figlie e;
la figlia avrebbe deciso di rimanere a vivere con lui CP_1 ER Per_1 unicamente per paura perché era stata picchiata dal padre con calci e pugni e ne era rimasta talmente scioccata da desistere dall'andare in difesa della madre nei successivi episodi di violenza verificatisi prima che lei lasciasse la casa coniugale, come dalla stessa riferitole direttamente.
Ha chiesto il rigetto anche del terzo motivo di appello, relativo al contributo al mantenimento della prole, deducendo che l'appellante: nel giudizio penale aveva nominato due difensori, ciò che sarebbe incompatibile con l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e rivelerebbe tenore di vita impossibile da mantenere con gli esigui redditi dichiarati;
è intestatario di vari attrezzi agricoli costosi che utilizzerebbe anche per lavorare per conto terzi senza emettere regolare fatturazione, come faceva in costanza di matrimonio;
non aveva corrisposto alcunché delle numerose richieste di pagamento delle spese straordinarie, poste a suo carico al 90%, accampando contestazioni sull'an e sul quantum, senza mai rappresentare di non essere in grado di corrisponderle per mancanza di sostanze economiche anzi tenendo il tenore di vita mantenuto dai coniugi nel corso della convivenza e mantenendo gli studi universitari della figlia che è rimasta Per_1
a vivere con lui, ciò che non sarebbe possibile con gli esigui studi dichiarati.
6 A sostegno dell'appello incidentale ha rimarcato che: deve essere considerata anche la difficile situazione in cui lei versa da quando ha lasciato la casa coniugale avendo in carico la figlia minore e , entrambe non economicamente autosufficienti, ha PE ER trovato solo lavori saltuari, sia in ragione dell'età anagrafica sia del fatto che è costretta a ricercare attività lavorative con orari compatibili anche con le necessità della figlia, di anni 15; ha dovuto prendere in locazione la sua attuale abitazione in Sant'Anatolia di
Narco, pagando un canone di locazione di 300,00 euro mensili, molto più elevato di quello richiesto per la casa popolare che le era stata assegnata e che ha dovuto lasciare per sopravvenuta inagibilità; l'appellante non ha mai corrisposto l'importo delle spese straordinarie posto a suo carico già dalla pronuncia dei provvedimenti provvisori;
la somma prelevata dal conto cointestato sarebbe stata necessaria per supplire al mancato pagamento da parte del coniuge delle spese straordinarie per le figlie che vivono con lei.
All'udienza del 13.1.2025 la causa è stata posta in decisione.
Il primo motivo di appello è infondato. Anche se a seguito dell'istruttoria svolta in primo grado è rimasto incerto il profilo dei maltrattamenti di nei confronti delle figlie per avere Parte_1 Per_1 smentito in parte il fatto che il padre le avesse percosse quando avevano preso le difese della madre (ciò che rende non del tutto attendibile la deposizione della nonna come si dirà meglio in seguito), deve ritenersi, di contro, ampiamente dimostrato che CP_1 abbia subito violenze fisiche e verbali dal marito e in particolare sia stata dallo
[...] stesso più volte malmenata.
Depone in tal senso anzitutto la deposizione della stessa , figlia della Per_1 coppia, che si caratterizza per una particolare attendibilità per il fatto che quando la coppia si è separata è rimasta a vivere col padre, e, quindi, non può ritenersi che abbia ragioni di rancore nei confronti del padre o sia stata in qualche modo condizionata dalla madre. sentita a sommarie informazioni, nell'istruttoria del procedimento penale, Tes_1 nell'immediatezza dei fatti che determinarono l'allontanamento della madre dalla casa coniugale, ha dichiarato di aver visto, a seguito della solita gelosia che caratterizzava la condotta del madre, i genitori discutere davanti alla cantina e che ad un certo punto il padre sferrò almeno due schiaffi al volto della madre. La testimonianza, seppure resa
7 nell'istruttoria penale, e, quindi, non nel contraddittorio dell'istruttoria civile ad avviso della Corte può essere utilizzata in via indiziaria come prova atipica perché coerente e confortata dalle altre deposizioni che di seguito si riportano.
In tal senso acquista rilevanza la deposizione di , madre della Testimone_2 ricorrente, che, pur non avendo assistito direttamente a fatti violenti perpetrati da ei confronti della figlia ha riferito non solo di fatti appresi relato actoris, Parte_1 CP_1 il che renderebbe la testimonianza del tutto inutilizzabile, bensì dalle figlie della coppia
(le sue nipoti), che le avevano riferito di violenze nei confronti della madre e che lei stessa aveva visto lividi sul viso e sulla vita della figlia.
La testimonianza di cugina dell'appellata, oltre che riportare le Testimone_3 sue confidenze, che non possono valere quali prove, per quanto più interessa ha riferito di aver sentito sminuire la moglie in modo aggressivo e aveva visto spingerla in Pt_1 sua presenza respingendo in malo modo la richiesta di spiegazioni della teste sulle ragioni di tale condotta. Ha anche dichiarato che in una occasione aveva visto lividi sul collo, sulle guance e sulla fronte della cugina e le nipoti le avevano riferito che derivavano dalle condotte del padre che aveva aggredito fisicamente la madre. In presenza di tali emergenze acquista poi rilevanza anche la deposizione della figlia (che risulta con esse coerente), la quale ha riferito che nel maggio 2020 ER mentre la famiglia era insieme a pranzo il padre aveva spinto la madre a terra ed essendosi portata vicino a lei aveva ricevuto dal padre, che indossava scarponi da lavoro, un calcio in pieno ventre e anche in altra occasione nello stesso mese il padre aveva risposto alla madre in malo modo. Ha infine riferito dell'episodio, riportato anche da
(v. sopra), in cui il padre picchiò la madre nella stanza della cantina e lei e Per_1
la videro uscire col volto pieno di sangue. PE
Ad avviso della Corte sono elementi sufficienti per fondare l'addebito della separazione ad lla stregua dell'orientamento della Corte suprema che afferma Parte_1 che “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze,
8 trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (cfr. Cass. ord.
7.8.2024 n. 22294; Cass. ord. 24.10.2022 n. 31351;
Cass. ord. 19.2.2018 n. 3925) e ciò anche se si sono concretizzate in un unico episodio di percosse (cfr. Cass. ord. 22.3.2017 n. 7388; Cass. 14.1.2011 n. 817).
D'altro canto, se alcuni testimoni hanno riferito del clima pesante in casa, dato che la moglie strillava sempre in ragione della gelosia verso il marito perché era convinta che avesse un'altra donna, di questi solo la figlia ha riferito per avere vissuto Per_1 direttamente la situazione conflittuale della coppia, mentre Controparte_2 CP_3 hanno riferito circostanze apprese direttamente dal fratello (v. le
[...] Pt_1 circostanze che lo svegliava di notte in continuazione di notte ed ispezionava il suo cellulare), sicché, trattandosi di fatti appresi de relato actoris, non possono già in tesi essere acquisiti per fondare anche la sola ipotesi di addebito. In ogni caso la sola gelosia, per come manifestatasi secondo le dichiarazioni di , degrada ad un fatto Per_1 all'evidenza di minima importanza rispetto alle condotte violente del marito in precedenza descritte. E nulla aggiunge a tali considerazioni il fatto che Testimone_4 abbia riferito che aveva saputo dai vicini di casa della coppia che era gelosa e CP_1 chiedeva alla gente del paese dove si trovava il marito, atteggiamento che non intera alcuna delle fattispecie di violazione dei doveri coniugali su cui si deve fondare la domanda di addebito.
Il primo motivo dell'appello principale va dunque rigettato.
Per quanto concerne invece l'affidamento della minore si è già detto che non PE
è emerso chiaramente che il padre abbia usato violenza anche sulle figlie quando si scontrava con la moglie, anzi le deposizioni fanno riferimento a scontri avvenuti in luoghi separati (es. cantina) oppure al fatto che il coinvolgimento delle figlie è avvenuto in modo del tutto casuale quando si è frapposta tra i genitori. In ogni caso le condotte nei ER confronti di si sono esplicate in situazioni contingenti in cui i genitori litigavano e, PE quindi, non hanno avuto origine in ragioni di ostilità o disinteresse per la minore, ragion per cui è ragionevolmente prevedibile che non possano riverificarsi in situazioni in cui i genitori non sono presenti nello stesso contesto.
Tanto precisato, reputa la Corte che non essendovi serie ragioni ostative il rapporto tra il padre e vada recuperato nel preminente interesse della minore quindicenne PE che altrimenti giungerà alla maggiore età avendo perso completamente ogni apporto affettivo del genitore. Pertanto, ferma la permanenza dell'affidamento esclusivo di 9 PE alla madre, si revoca la sospensione delle frequentazioni tra il padre e la figlia Parte_1
e si dispone che i Servizi sociali territorialmente competenti in ragione dei luoghi PE ove risultano dimorare attualmente e ovvero Parte_1 Controparte_4 rispettivamente e Sant'Anatolia di Narco, via Renato Gardini n. 14, previa una Pt_3 nuova preventiva valutazione della figura paterna e della sua capacità educativa nonché della disponibilità della minore, verifichino se è possibile riprendere gli incontri tra genitore e figlia all'inizio eventualmente anche con modalità protetta.
Rispetto al profilo dell'appello principale che concerne la diminuzione dell'entità dell'obbligo del padre di contribuire al mantenimento delle figlie (maggiorenne ER non autosufficiente) e (minorenne) conviventi con la madre si osserva che possono PE condividersi le considerazioni del primo Giudice circa la incongruenza dei redditi dichiarati e documentati dall'appellante, ovvero circa € 600,00/700,00 mensili quale coltivatore agricolo alle dipendenze dell'impresa del padre, rispetto alla capacità di mantenere una famiglia composta da lui, la moglie (con redditi modeste quale coltivatrice diretta alle dipendenze del suocero) e tre figlie e di far crescere due di queste fino oltre la maggiore età, nonché di continuare a mantenere in via esclusiva la figlia negli Per_1 studi universitari. Sennonché, non essendo possibile, sulla scorta degli scarni elementi acquisiti al giudizio, individuare la sua reale potenzialità reddituale e, quindi, parametrarla a quella dell'appellata (che svolge solo lavoro saltuari), avuto riguardo a ciò che, non risulta comunque disporre di guadagni economicamente ingenti, e tenuto conto dello sforzo economico che continua a profondere - senza alcun aiuto da parte dell'ex coniuge, che ha prelevato € 35.000,00 dal conto cointestato e fruisce verosimilmente in via esclusiva anche dell'assegno unico familiare - per il mantenimento della figlia Per_1 anche nell'impegno universitario, si ritiene equo rideterminare l'assegno che dovrà corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento delle figlie e , a partire dalla data di introduzione del PE ER giudizio di primo grado, in € 250,00, rivalutabili secondo gli indici annuali Istat.
Anche la percentuale di ripartizione delle spese straordinarie per il mantenimento delle figlie e va rideterminata nella misura del 60% a carico del padre PE ER
e per il 40% a carico della madre con la precisazione Parte_1 CP_1 che le stesse dovranno essere preventivamente concordate, salvi i casi di urgenza e comunque documentate.
10 Entro tali limiti l'appello principale va dunque accolto.
Anche l'appello incidentale proposto da va accolto parzialmente. CP_1
Va, infatti, rimarcato che, pur non essendo stato possibile individuare con precisione i rediti percepiti da è certo, come s'è già detto, che in ragione del Parte_1 tenore di vita tenuto costantemente dalla famiglia, che sono verosimilmente superiori a quelli dichiarati di appena 700/800 euro mensili e, comunque, emerge una situazione di sostanziale divergenza con quelle della che non ha mai avuto e non ha neanche CP_1 ora un lavoro stabile. E ciò è avvenuto con tutta probabilità perché si è prodigata in via nettamente prevalente per tutta la vita coniugale per l'educazione e la crescita dei figli mentre il marito svolgeva l'impegnativa attività di coltivatore agricolo sui terreni paterni, che, come è noto, richiedono una costante presenza quotidiana sui luoghi secondo il ritmo delle esigenze stagionali della campagna.
Inoltre, mentre l'appellante può godere dell'abitazione paterna, in precedenza adibita a casa coniugale, ove vive con la figlia e può fruire direttamente dei Per_1 prodotti del fondo agricolo da lui coltivato insieme al padre, l'appellata deve affrontare le spese del canone di locazione della nuova abitazione che deve essere sufficientemente ampia per ospitare lei e le due figlie e . ER PE
Per l'effetto va disposto a carico di l'obbligo di corrisponderle Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento, a partire dalla data di introduzione del giudizio di primo grado, la somma di € 150,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici annuali Istat.
Avuto riguardo al contenuto delle originarie domande proposte dalle parti l'una verso l'altra deve prendersi atto della sostanziale soccombenza di che Parte_1 va condannato a rifondere all'erario le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio
(essendo stata ammessa al gratuito patrocinio fin dall'inizio del giudizio CP_1 di primo grado), che vanno liquidate per compensi professionali, previa applicazione dell'art. 4, 1° comma, D.M. n. 55/2014, il quale prevede la riduzione “fino al 50% sui valori medi” per il primo grado in € 860,00 per la fase di studio della controversia, € 1.150,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 950,00 per la fase istruttoria ed € 1.460,00 per la fase decisionale, e per il giudizio di appello, defalcata la fase istruttoria, in € 980,00 per la fase di studio della controversia, € 675,00 per la fase introduttiva del giudizio, €. 11 1.652,50 per la fase decisionale, cifre sulle quali va applicata l'ulteriore riduzione di ½, ex art 130 T.U. 115/2002, cosicché per il primo grado va liquidata la somma complessiva di
€ 2.210,00 e per il grado di appello la somma complessiva di € € 1.653,75, oltre il rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti e il P.m., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie parzialmente l'appello principale proposto da e per l'effetto: Parte_1
a) determina l'assegno che dovrà corrispondere a Parte_1 CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e PE
, a partire dalla data di introduzione del giudizio di primo grado, in € 250,00, ER rivalutabili secondo gli indici annuali Istat e dispone che le spese straordinarie, preventivamente concordate, salvi i casi di urgenza, e, comunque, documentate, per il mantenimento delle figlie e siano ripartite nella misura del 60% a carico del PE ER padre e per il 40% a carico della madre;
Parte_1 CP_1 b) revoca la sospensione delle frequentazioni tra il padre e la figlia e dispone che PE
i Servizi sociali territorialmente competenti in ragione dei luoghi ove risultano dimorare attualmente e previa una nuova preventiva Parte_1 Controparte_4 valutazione della figura paterna e della sua capacità educativa nonché della disponibilità della minore, verifichino se è possibile riprendere gli incontri tra genitore e figlia all'inizio eventualmente anche con modalità protetta;
accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto da e per l'effetto CP_1 dispone a carico di 'obbligo di corrisponderle entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, a titolo di mantenimento, a partire dalla data di introduzione del giudizio di primo grado, la somma di € 150,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici annuali Istat;
condanna a rifondere all'erario le spese del giudizio di primo grado, Parte_1 liquidate, per compensi professionali, in complessivi € 2.210,00, e del grado di appello, liquidate, per compensi professionali, in € 1.653,75, oltre il rimborso forfetario, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Si comunichi ai Servizi sociali dei Comuni di di Sant'Anatolia di Narco. Pt_3
12 Perugia, 23 gennaio 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
dott. Claudio Baglioni dott.ssa Claudia Matteini