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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 18/02/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
sezione civile composta dai seguenti Magistrati:
Dott.sa Claudia Matteini Presidente
Dott.Claudio Baglioni Consigliere
Dott. Enrico Cerulli Giudice relatore
§ § §
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.121/2021 del ruolo generale promossa da:
Parte_1
Appellante
(Avv.Giuseppe La Spina)
Contro
già Controparte_1 Controparte_2
Appellata
Appellante incidentale
(Avv.Emanuele Gori)
Appellato CP_3
Appellante incidentale
(Avv.ti Dimitri Frascatelli e Alberto Menghini)
e
(già ) Controparte_4 Controparte_5
Appellata
(Avv.Stefano Pinzauti)
Controparte_6
Appellata
(Avv.Ulisse Bardani) già CP_7 Controparte_9
Appellata
(Avv.Riccardo Rossi)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudizio qui gravato veniva promosso da che esponeva di Parte_1
aver esercitato attività di raccolta e trasporto autorizzato di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali, tossici e innocui provenienti dall'attività di raccolta e trasporto sino al 19/07/2006, data dell'evento oggetto della controversia. Dava quindi conto dell'incarico ricevuto dalla Controparte_2
per lo smaltimento di rifiuti classificati con il codice CER 150110 e che, dopo aver eseguito le necessarie procedure di verifica degli stessi, di aver conferito incarico alla società di procedere la loro riduzione volumetrica. Esponeva quindi che CP_6
durante tali operazioni, materialmente svolte da della soc. CP_3 CP_6
presso la sede di , si sviluppava un incendio di vaste proporzioni a seguito del Pt_1
quale il riportava gravissime lesioni come pure tre dipendenti della CP_3 Pt_1
stessa oltre la distruzione dei macchinari interessati. Il fatto determinava l'avvio di un procedimento penale ed il sequestro per alcuni mesi dei locali e macchinari di Pt_1 che ne comprometteva l'attività imprenditoriale. Nel corso delle indagini veniva nominato consulente della Procura della Repubblica l'Ing. che Persona_1
accertava la presenza tra i rifiuti oggetto di compattamento di bombolette spray che
CP_1 erano state conferite dalla , tramite la che ne CP_10 CP_11 CP_13
CP_1 aveva curato il trasporto, alla er. S.r.l., quindi alla ed infine Controparte_2
a che ne subappaltava il compattamento per la riduzione volumetrica alla soc. Pt_1
Parte attrice riteneva quindi di addebitare a la Controparte_6 Controparte_2
mancata identificazione dei rifiuti conferiti in subappalto a con il codice "UN Pt_1
pag. 2/12 1954", attribuendo il codice "UN3077" e precisando che si trattava di sostanza solida pericolosa per l'ambiente. Quanto a ed al ha contestato loro Controparte_6 CP_3
l'utilizzo per la riduzione volumetrica di una pressa in cui era stato eliminato il rubinetto di chiusura della vasca di raccolta dei fluidi e che era priva della reticella rompifiamma alla tubazione di scarico;
carenze che avrebbero determinato l'evento lesivo. Su tali sintetizzate premesse citava in giudizio CP_3 Controparte_14
e affinchè il Tribunale di Spoleto accogliesse
[...] Controparte_2
le seguenti conclusioni: “accertato e dichiarato che la responsabilità nella causazione dell'incendio sviluppatasi in Trevi, Via Ellera n. 6, il 19 luglio 2006, è imputabile alle condotte dei convenuti, condannarli, in solido tra loro, ovvero secondo la misura minore, che sarà accertata in corso di causa, oltre, in ogni caso, agli accessori sia per svalutazione che per interessi come per legge dal fatto all'effettivo soddisfo;
- dichiarare i convenuti obbligati, in solido tra loro, a tenere indenne da tutte le Somme Pt_1
richieste; per i fatti in oggetto, dall' e/o da altri soggetti o enti, privati e pubblici CP_15
per i titoli riferibili all'evento per cui è causa, e ciò mediante condanna dei convenuti in solido a pagare direttamente quanto dovuto all' e/o ad altri soggetti, ovvero CP_15
mediante condanna degli stessi convenuti, in solido, a pagare direttamente alla società attrice quanto dovuto all' e/o ad altri soggetti sempre per gli stessi titoli. In ogni CP_15 caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del Giudizio.”
Ritualmente si costituivano e la ed in sintesi CP_3 Controparte_6
esponevano che: -il giorno 19/7/2006 il si poneva alla guida del camion di CP_3
ove era montata una “pressa ecologica” per raggiungere lo stabilimento CP_6
ove era programmata la riduzione volumetrica dei rifiuti;
-il afferma Pt_1 CP_3 di aver piazzato l'autocarro e la pressa nello spazio come daindicazioni ricevute dall'incaricato ed di aver iniziato le operazioni di pressatura, cui Pt_2 Testimone_1
partecipavano due dipendenti di e;
su Pt_1 Persona_2 Persona_3
espresso invito del gli venne comunicato che doveva pressare i rifiuti contenuti Tes_1
nel cassone di un autocarro condotto dal dipendente che avvicinava il mezzo al Pt_1
luogo di pressatura: -rilevato che parte del materiale era costituito da bombolette spray chiedeva chiarimenti al e da questi rassicurato sull'operazione di pressatura. Si Tes_1
sprigionava quindi dalla pressa un violento incendio a suo dire dovuto al fatto che pag. 3/12 alcune bombolette, che sostiene essere state impropriamente classificate come
“imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze”, con codice CER 15.01.10, anziché “gas in contenitori in pressione contenenti sostanze pericolose”, con codice CER 16.05.04, e quindi nominalmente vuote, in realtà non sarebbero state preventivamente svuotate dai liquidi infiammabili ancora contenuti. Il consequenziale procedimento penale vedeva indagati il di CP_3 CP_6
nonché il direttore tecnico di ed la legale rappresentante della Parte_3
stessa Afferma ancora la difesa del che il Pubblico Ministero Parte_4 CP_3
dava incarico per l'espletamento di un accertamento tecnico sulle cause dell'occorso.
All'udienza preliminare il veniva prosciolto mentre e CP_3 Tes_1 CP_16
rinviati a giudizio. Si dava quindi atto dello svolgimento di ATP e del deposito
[...]
agli atti della relativa relazione del CTU. Sulla scorta di quanto sopra il e la CP_3
contestavano la domanda spiegata da ed agivano in CP_6 Pt_1
riconvenzionale avverso la predetta attrice nonché avverso per i Controparte_2
danni subiti. Hanno quindi chiamato in causa e Controparte_17 [...] per l'ipotesi di eventuale soccombenza avendo con esse stipulato polizze CP_8
di responsabilità civile contro terzi. La tesi che veniva sostenuta era afferente il fatto che la "bombolette non potevano essere ridotte senza una preventiva operazione di bonifica”, ed “era il rifiuto a non essere adatto alla riduzione volumetrica”; inoltre che tale bonifica era attività non ricompresa nel rapporto contrattuale tra e Pt_1 CP_6
uno ma di esclusiva competenza della prima. Rassegnavano al Tribunale le conclusioni come risultanti in atti.
Quanto a già ora la propria difesa CP_9 Controparte_17 CP_18
confermava la sussistenza della garanzia offerta ai convenuti nei Controparte_14
limiti di massimale e coassicurazione aderendo sostanzialmente alla tesi dei propri assicurati per la reiezione della domanda attorea. ora aderendo alle risultanze investigative Controparte_8 CP_18
del giudizio penale, dava conto della piena consapevolezza di in ordine allo Pt_1
stato dei rifiuti da smaltire come conferiti da e quindi l'assenza Controparte_2
di nesso causale tra eventuali errori e/o omissioni di e l'evento Controparte_2
lesivo ed eventualmente una corresponsabilità di quest'ultima nella causazione pag. 4/12 dell'evento – in ogni caso affermava l'assenza di responsabilità del e CP_3 [...]
reiterava l'eccezione di prescrizione interna assicurativa nei confronti della CP_6
propria chiamante ex art. 2952 c.c., oltre che la inoperatività della invocata copertura assicurativa. Rassegnava avanti il Primo Giudice le conclusioni risultanti agli atti. insisteva nel rilevare credito alle risultanze di un primo ATP Controparte_2
che, nel contraddittorio di tutte le arti, la riteneva esente da qualsiasi responsabilità nell'occorso - affermazioni, peraltro, non smentite da un secondo accertamento tecnico preventivo svolto dall'Ing. Sostanzialmente si accertava che , Per_4 Pt_1
espletando il controllo previsto dalla legge sui rifiuti al momento del conferimento, aveva sempre evidenziato quelli che non riteneva conformi al codice CER con il quale erano stati conferiti, provvedendo a segnalare la circostanza al conferitore. Tale contegno risultava documentalmente dalla segnalazione di SOGEA a Programma
Ambiente afferente la diversa la qualità dei rifiuti e la proposizione, proprio per tale diversità, un maggior prezzo di smaltimento. ribadiva che la Controparte_2
presenza nelle bombolette spray non bonificate di residui di materiale infiammabile poteva agevolmente ricavarsi oltre che dal codice assegnato dall'etichetta apposta sulle stesse dai formulari con i quali conferiva i rifiuti con codice Controparte_2
CER 15.01.10, vi erano anche le schede ADR che imponevano già in sede di trasporto precise istruzioni di sicurezza, ivi comprese quelle relative al pericolo di scoppi. Ciò nonostante concedeva in sub-appalto a una operazione Pt_1 Controparte_6
vietata, e per la quale non vi erano le necessarie autorizzazioni. Controparte_2
spiegava anche domanda di garanzia nei confronti della OM NA IA SP ( ora azionando due contratti assicurativi, uno del 3/11/1999 e l'altro del CP_4
8/3/2007. Rassegnava al Tribunale di Spoleto le conclusioni come in atti.
Ritualmente si costituiva la terza chiamata (allora NA IA SP) che CP_4
eccepiva in primis l'intervenuta prescrizione dei diritti azionati da Controparte_2
ex artt. 2934 – 2952 c.c; quindi la non indennizzabilità del sinistro ex artt. 1913 –
[...]
pag. 5/12 specie ciò non è stato fatto, visto che la denuncia di sinistro è stata avanzata oltre quattro anni dopo l'evento. per quanto di proprio interesse Controparte_4
processuale, ha anche eccepito la inammissibilità e/o la improponibilità, e comunque la infondatezza delle domande proposte da . nell'atto di Pt_1 Parte_1
citazione. Nel merito la OM ha sostanzialmente aderito alle difese svolte dall'assicurata Controparte_2
Sulla scorta delle indagini svolte dal Pubblico Ministero e delle risultanze dell'istruttoria penale;
degli accertamenti tecnici preventivi e della documentazione versata agli atti dalle parti e dell'esame delle deposizioni testimoniali, il Tribunale di
Spoleto si pronunciava per la reiezione della domanda spiegata da nei confronti Pt_1 di , e – in accoglimento della CP_6 CP_3 Controparte_2
domanda riconvenzionale di , condannava al risarcimento in suo CP_3 Pt_1
favore della danno sofferto in conseguenza delle lesioni patite -respingeva la domanda di nei confronti di e quella di nei CP_3 Controparte_2 CP_6 confronti di e di – respingeva le reciproche domande di Pt_1 Controparte_2
rivalsa/regresso spiegate da , , e Pt_1 CP_3 CP_6 CP_2
Regolava quindi le spese di lite secondo il grado di soccombenza sul
[...]
principio di casualità
Si dolgono della pronuncia del Tribunale di Spoleto in liquidazione che Parte_1
interpone appello principale nonché (allora Controparte_1 [...]
e che spiegano quello incidentale. CP_2 CP_3
Quanto al gravame principale con i primi due motivi di appello censura la Pt_1
pronuncia in disamina in quanto il Tribunale avrebbe operato una errata ricostruzione del fatto antecedente alle operazioni di pressatura;
in particolare non avrebbe tenuto nel debito conto la perizia di parte da essa incaricata al Dott. e di aver male Persona_5
interpretato quella espletata dall'Ing. redatta su incarico del Pubblico Persona_1
Ministero nel giudizio penale. Col terzo motivo si censura la declarata esclusione di responsabilità di e nella causazione dell'evento. Con il CP_3 Controparte_6
quarto motivo si lamenta come il Tribunale non abbia dato considerazione della transazione intercorsa tra la e Parte_5 [...]
e degli effetti dell'inadempimento di questi ultimi all'ordine di Controparte_19
pag. 6/12 esibizione ex art. 210 c.p.c.. Con il quinto motivo si censura una pronunciata ingiusta ripartizione delle spese di lite.
( già censura in via incidentale Controparte_1 Controparte_2
la pronuncia del Tribunale di Spoleto sulle statuizioni afferenti l'eccezione preliminare di nullità, sulle modifiche richiesta alla ricostruzione del fatto come operata dal Primo
Giudice, sull'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata ed infine sull'ingiusta ripartizione delle spese di lite.
Anche si duole della pronuncia gravata spiegando gravame incidentale CP_3 per l'accertamento del concorso di Programma Ambiente (con nella causazione Pt_1
del sinistro.
Le parti hanno rassegnato le conclusioni come precisate in atti.
Si osserva preliminarmente che parte appellante principale ed incidentali hanno correttamente adempiuto ai dettami afferenti l'indicazione delle parti del provvedimento che intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado;
nonché le indicazioni delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
donde la loro ammissibilità.
Le questioni istruttorie sono state risolta dall'ordinanza in data 22/9/2022 come pure la domanda inibitoria.
Le motivazioni di gravane inerenti l'errata ricostruzione fattuale operata dal Primo
Giudice sono connesse e possono essere trattate congiuntamente.
La pronuncia in disamina è stata qui gravata contestando al Tribunale una non corretta ricostruzione del fatto con particolare riferimento alla fase antecedente alle operazioni di pressatura dei rifiuti conferiti a da mal interpretando Pt_1 Controparte_2
gli atti e i documenti di causa rispetto al loro reale significato;
nonché laddove ha ritenuto irrilevante la condotta di in punto di erronea Controparte_2
identificazione dei codici dei rifiuti conferiti a per lo smaltimento con addebito Pt_1
a dell'intera responsabilità dell'evento, senza tener conto della condotta tenuta Pt_1
da e della clausola contrattuale di garanzia pattuita con la stessa;
Controparte_2
si contesta quindi l'esposizione motivazionale ove si esclude la responsabilità di CP_6
pag. 7/12 Cont e , non qualificando esattamente e giuridicamente il contratto CP_3
intercorso tra la prima e e ritenendo irrilevante la condotta di e di Pt_1 CP_6
e, in particolare, della manomissione della pressa Ariete della ditta Persona_6
costruttrice nei suoi presidi di sicurezza, perché mancante del rubinetto di CP_20
chiusura della vaschetta di raccolta di eventuali liquidi rinvenienti dalle operazioni pressatura e, quindi, ritenendo privi di rilevanza sia l'eliminazione del predetto presidio di sicurezza sia l'utilizzo della pressa in maniera difforme alle istruzioni d'uso predisposte dalla casa costruttrice. Ulteriori contestazioni si spiegano nel non aver tenuto conto della transazione intercorsa tra e con la CP_6 CP_3
compagnia Reale Mutua assicuratrice della responsabilità civile di senza offrire Pt_1
adeguata valutazione degli effetti della mancata ottemperanza all'ordine di esibizione disposto dal Giudice circa l'accordo transattivo. insiste Controparte_1 nell'eccezione preliminare di nullità dell'atto introduttivo del giudizio e lamenta il mancato coinvolgimento del nellecausazione dell'evento con ogni CP_3
consequenziale ripartizione in ordine agli indennizzi – in ipotesi, rilevazione d'indennità dalla OM assicuratrice ora censura in CP_4 CP_3
riconvenzionale la pronuncia in esame ove non ha correttamente valutato l'evoluzione fattuale in punto di corresponsabilità nell'occorso di ora Controparte_2 [...]
In virtù delle contestazioni riformare anche la pronuncia in punto di Controparte_1
spese di lite. Parte appellante attribuisce al Tribunale una errata valutazione degli elementi per essa fondanti la propria carenza di responsabilità nell'occorso; in particolare lamenta l'omesso rilevo attribuito da un lato alla perizia tecnica a firma Dott.
, da essa versata agli atti, dall'altro alle risultanze delle indagini svolte Persona_5
dal Pubblico Ministero nel connesso giudizio penale con particolare riferimento alla relazione del Dott. Condivisibili le valutazioni espresse sul punto Persona_7
dal Primo Giudice ove si rileva che la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura che resta quella di mero atto difensivo. Di opportuno rilievo che le indagini in sede penale non abbiano indotto neppure ad inquisire i responsabili di Meritevole di adesione la Controparte_2
censura mossa al Tribunale per non aver correttamente ed adeguatamente valutato le pag. 8/12 risultanze istruttorie che inducono a ritenere una corresponsabilità di e CP_3 quindi di nella causazione dell'evento. La documentazione acquisita in CP_6
sede istruttoria anche penale consentite di ritenere che la procedura seguita da Pt_1
non è stata conforme alla normativa ed alla buona tecnica, dovendo le bombolette spray essere preventivamente bonificate. La responsabilità di tale erronea procedura è stata ascritta, oltre che in base ai documenti prodotti agli atti, anche sulla base della stessa perizia invocata dall'appellante, poiché vi è prova della consapevolezza della Per_1
natura dei rifiuti dei rifiuti conferiti da a rilevabile dalla Controparte_2 Pt_1
comunicazione del 13/07/2006. Parte_1
Il comportamento colpevole è in larga parte attribuibile a la quale, consapevole Pt_1
(come provato per iscritto e confermato da , escussa a sommarie Testimone_2
informazioni il 26/07/2006 e da escusso il 14/09/2006) della reale natura Persona_8
del rifiuto conferito, ha chiesto una maggiorazione del prezzo per lo smaltimento, senza però poi attuare le necessarie ed opportune operazioni di bonifica. Come rilevato nel primo giudizio, peraltro, non era autorizzata ad eseguire lo smaltimento di rifiuti Pt_1
infiammabili, non era dotata di un impianto antincendio ed era sprovvista del certificato di prevenzione incendi. Appare del tutto corretta la valutazione afferente l'insussistenza di qualsivoglia nesso causale tra la condotta di e la verificazione Controparte_2
dell'incendio oggetto di causa, poiché, dagli atti e dalle stesse perizie invocate dall'appellante, risulta di tutta evidenza come la condotta di sia " la causa Parte_1
maggioritaria determinante l'esplosione, che ha privato di qualsivoglia rilevanza causale, nella determinazione dell'evento lesivo, l'erronea identificazione dei rifiuti da parte di . D'altra parte la stessa pattuizione contrattuale inter Controparte_2
partes prevedeva la facoltà per di non prelevare i rifiuti, o se già conferiti di Pt_1 restituirli o infine di effettuare comunque lo smaltimento a un prezzo diverso laddove “.. risultasse, in qualunque modo, una non conformità dei rifiuti conferiti o da conferire, rispetto a quanto dichiarato dal conferitore/produttore nel formulario e/o nella scheda descrittiva, e/o rispetto all'analisi o al campione in visione al momento del conferimento dei rifiuti stessi”. Di qui la consapevolezza da parte della odierna appellante del fatto che una parte delle bombolette dirette allo smaltimento contenesse del gas infiammabile come emerge inequivocabilmente dalle deposizioni dei testi pag. 9/12 e nonché dagli accertamenti peritali dell'ing. in sede di Per_3 Per_2 Per_4
ATP.
Ancora sulla ricostruzione fattuale si rileva che in epoca prossima al 19 luglio Pt_1
2006, contattava la richiedendo il noleggio di una pressa compattatrice per CP_6
ridurre volumetricamente dei materiali ferrosi. Comunicato il costo orario del nolo, il nella mattinata del 19/07/2006 raggiunse lo stabilimento della CP_3 Pt_1 con l'autocarro di sul quale era montata la pressa ecologica marca CP_6
Bonfiglioli modello Ariete;
ivi si trovava responsabile tecnico di Testimone_1 Pt_1 che gli diede l'indicazione di piazzare l'attrezzatura nello spazio antistante i capannoni, accanto ad alcuni cassoni scarrabili contenenti i materiali ferrosi da pressare. Approntata la pressa il iniziò, coadiuvato da due dipendenti della CP_3 Pt_1 Persona_2
e , iniziava a compattare i materiali contenuti nei due
[...] Persona_3
cassoni già presenti sul piazzale e situati alla destra della pressa stessa. Terminata la pressatura di tutti i rifiuti contenuti nei due predetti scarrabili, il ritenendo di CP_3
aver terminato il lavoro, si apprestava a richiudere la pressa per far ritorno in sede. Nel frangente venne avvicinato dal che lo informava che si dovevano pressare Testimone_1
altri materiali contenuti un altro cassone. Sulla scorta di ciò il riprendeva, CP_3
coadiuvato dai due dipendenti della le operazioni di pressatura di recipienti Pt_1
metallici, fusti e barattoli posti nella parte superiore dello scarrabile. Il si CP_3
avvedeva che il resto del materiale contenuto nello scarrabile era costituito anche da bombolette spray. Alle sue richieste di chiarimenti gli veniva riferito da Testimone_1
che le bombolette erano vuote, che non vi era alcun pericolo e che tale operazione era già stata fatta altre volte senza inconvenienti. Azionata la pressa si sprigionava da essa un violentissimo incendio che determinava il ferimento dei presenti e la distruzione dei macchinari.
Pertanto, appaiono condivisibili le censure mosse dall'appellante principale alle statuizioni afferenti la posizione del ed infatti il primo, quale CP_3 CP_6
persona con specifiche competenze in materia, avvedutosi della presenza di bombolette spray tra i rifiuti da pressare e conscio delle possibili conseguenze dell'azione (dato che aveva mostrato la propria perplessità alla specifica pressatura), avrebbe dovuto disattendere le rassicurazioni del e rifiutare l'attività di compressione;
Parte_6
pag. 10/12 tra l'altro da non sottovalutare che dagli accertamenti tecnici è emerso che l'operatore nell'occorso stava utilizzando una pressa per la riduzione volumetrica di CP_3
cui era stato eliminato il rubinetto di chiusura della vasca di raccolta dei CP_6
fluidi ed era priva della reticella rompi fiamma alla tubazione di scarico;
circostanze tutte che inducono a valutare positivamente l'attribuzione a e CP_3 CP_6
di un grado di concorsualità nella causazione dell'evento pari al 25% ponendo il
[...]
rimanente 75% a carico di . Pt_1
In ordine ai rilevi afferenti l'intervenuta transazione tra e CP_3 CP_6
[... con la compagnia di assicurazione di deve rilevarsi che Parte_7
il versamento della documentazione comprovante l'accordo è tardiva e non esistono presupposti per le remissione in termini in quanto risulta che la richiesta di tale documentazione è successiva alla pronuncia di primo grado;
non vi è, quindi, prova dell'impossibilità della produzione nel corso del primo giudizio.
Le doglianze di e spiegate in sede Controparte_1 CP_3 CP_6
incidentale appaiono assorbite dalle precedenti considerazioni e vendono rigettate;
il danno asserito da è rimasto privo di valido riscontro probatorio. Le CP_6 eccezioni di nullità/inesistenza dell'atto introduttivo del primo giudizio sono state condivisibilmente risolte dal Tribunale. I conteggi spiegati dal Primo Giudice per la determinazione del danno subito dal sono condivisi e peraltro, privi di CP_3 contestazioni;
l'importo accertato quindi viene ridotto del 25% (€.224.504,16) in virtù del concorso colposo come sopra indicato.
Ogni ulteriore rilievo è assorbito sulla scorta del principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in base al quale la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre domande
Cass.11547/2013).
L'accoglimento parziale dell'appello principale determina una diversa parziale ripartizione delle spese di lite in ossequio al principio di soccombenza e si liquidano pag. 11/12 come in dispositivo nei valori medi professionali, opportunamente valutati il pregio dell'attività, la natura e difficoltà della prestazione professionale.
PQM
-Accoglie parzialmente l'appello principale di e dichiarato il Parte_1
concorso di colpa della stessa con e nella misura del CP_3 Controparte_6
75% a carico della prima e del 25% a carico solidale dei secondi nella causazione del sinistro per cui è causa, condanna a pagare a Parte_1 CP_3 la somma di €.224.504,16;
-Rigetta gli appelli incidentali di e ed accoglie CP_3 Controparte_21
parzialmente di quello di e per l'effetto Controparte_1
-condanna e in solido a rifondere le spese di lite di CP_3 Controparte_6
entrambi i gradi di giudizio che si liquidano per il primo grado in favore di
[...]
, (già e CP_1 Controparte_4 CP_18 Controparte_8
(già nella misura di €.14.103,00 ciascuno per CP_18 Controparte_9
competenze professionali oltre rimborso forfettario 15%,iva e ca come per legge nonché €.600,00 per esborsi in favore di;
per questo grado di Controparte_4
giudizio in favore di , , Controparte_1 Controparte_4 CP_18
(già e (già nella Controparte_8 CP_18 Controparte_9 misura di €.14.317,00 ciascuno per competenze professionali oltre rimborso forfettario 15%,iva e ca come per legge nonché €.770,00 per esborsi in favore di . Controparte_4
Pone le spese di ctu come liquidate a carico per il 75% a e Parte_1
del 25% a carico di e . CP_3 CP_6
Dichiara e sottoponibili al pagamento della somma pari CP_3 Controparte_6
al contributo unificato ex art 13 comma 1 quater DPR 30/5/2002 n.115.
Così deciso in Perugia il 13/2/2025
Il Presidente
Dott.sa Claudia Matteini
Il Giudice relatore
Dott. Enrico Cerulli
pag. 12/12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1915 c.c., rilevando come, in primo luogo, ex artt. 1900 - 1917 c.c., l'assicuratore non è obbligato in ordine ai sinistri causati dall'assicurato con dolo. Inoltre, ex art. 1913 c.c., ed ai sensi 7 delle Condizioni di Polizza, rilevava che l'assicurata doveva notiziare l'assicuratore del sinistro entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
nel caso di