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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 26/02/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
Dott. Maria Mitola – Presidente
Dott. Michele Prencipe- Consigliere
Dott.Emma Manzionna- Consigliere rel./est. ha pronunziato, la seguente:
Sentenza nella causa in grado di appello iscritta nel registro generale dell'anno 2023 col numero d'ordine 722, avverso la sentenza n. 4499/2022 del Tribunale di Bari, pubblicata il 5.12.2022. tra
nata ad [...] il [...] ed elettivamente domiciliata in Parte_1
Altamura alla via Rodi n. 28 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Barone, dal quale è rappresentata e difesa in giudizio in forza di procura depositata in atti;
Appellante
e
, in persona del suo Presidente, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Orazio Addante
,elettivamente domiciliata in Bari presso la sede dell'Avvocatura regionale, al L.re Nazario Sauro, 31-
33, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo p.e.c.
ovvero a mezzo fax al n. 0805406240; Email_1
pagina 1 di 10 Appellata
Conclusioni: All'udienza collegiale del 18.02.2025, svolta mediante trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti con note scritte inviate telematicamente, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso in opposizione a ingiunzione di pagamento, ritualmente notificato alla , CP_1 adiva Tribunale di Bari, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Parte_1
“previa sospensione dell'efficacia esecutiva della ingiunzione fiscale dell'importo di €.6.401,85 notificata il
5.03.2019, dichiarare la nullità e/o inefficacia della medesima ingiunzione per intervenuta prescrizione di ogni diritto ed azione..; nel merito, in via subordinata dichiarare comunque l'infondatezza delle pretese avanzate dalla
,ponendo nel nulla e privando di efficacia la detta ingiunzione fiscale, con vittoria di spese, diritti CP_1 ed onorari di causa”.
A sostegno dell'opposizione, la ricorrente deduceva che, in data 5.03.2019, la le aveva CP_1 notificato l'ingiunzione-fiscale ex art.2 R.D. 639/1910 per il pagamento della somma pari ad €
6.401,85, sul presupposto che ella avrebbe indebitamente percepito detta somma a titolo di contributi comunitari dall'AGEA con riguardo alle annualità del 2013 e 2014, in base ad un falso contratto di comodato con effetti dal 1.05.2018 al 30.04.2018, riguardante fondi rustici appartenenti ad altrui proprietà; che ogni diritto di ripetizione era prescritto a norma dell'art.2935 c.c., in quanto la CP_1
aveva provveduto a notificare la richiesta di revoca e contestuale restituzione delle somme
[...] erogate ben oltre il termine quinquennale decorrente dalla data di verificazione del fatto illecito, consistente nella presentazione delle domande di pagamento per le annate di riferimento (2013/2014); che l'atto era nullo in quanto ella aveva realmente detenuto le superfici indicate nella domande di aiuto adibite prevalentemente a pascolo, mentre i verbalizzanti si erano limitati ad una verifica cartolare senza accertare se i terreni in oggetto fossero o meno nella sua disponibilità ; che, in caso di sospetto di abusi, l'AGEA avrebbe dovuto comunicare ai proprietari gli identificativi dei terreni e dei periodi di riferimento della conduzione dichiarata, invitandoli ad esprimere la loro eventuale opposizione nel termine di 30 gg., in mancanza della quale gli aiuti dovevano intendersi richiesti ed erogati legittimamente. pagina 2 di 10 Costituitasi in giudizio la , contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva il CP_1 rigetto della domanda.
Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 4499/2022, pubblicata il 5.12.2022, così statuiva: “1) rigetta
l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione;
2) compensa tra le parti le spese di lite”.
Avverso tale sentenza, ha proposto appello con atto di citazione notificato Parte_1 in data 1.06.2023 chiedendo, per i motivi di seguito indicati, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“riformare la sentenza n. 4499/22, pronunciata dal Tribunale di Bari in data 6.12.22 nel giudizio iscritto al n.
5391/19 di r.g., e per l'effetto e in ragione di quanto argomentato, dichiarare la nullità e l'inefficacia dell'ingiunzione fiscale n. A00_149/4072 ex art. 2 R.D. 639/1910 dell'importo di € 6.401,85 per sua integrale infondatezza in fatto e in diritto;
in via alternativa revocare l'ingiunzione fiscale n. A00_149/4072 ex art. 2 R.D.
639/1910 dell'importo di € 6.401,85 per intervenuto recupero parziale e maturata prescrizione, e/o in via subordinata condannare la sig.ra al pagamento del residuale importo di € 3.151,33 revocando, Parte_1 comunque, la detta ingiunzione fiscale, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 8.11.2023, si è costituita in giudizio la
, chiedendo il rigetto dell'appello con condanna dell'attrice al pagamento delle spese di CP_1 lite.
Indi, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa è stata riservata per la decisione, all'udienza del 18.02.2025, svolta con modalità cartolare, a norma dell'art. 281 sexies, 3 co. cod. proc. civ.
*****
A fondamento della decisione, il Giudice di prime cure ha ritenuto che l'eccezione di prescrizione fosse infondata in quanto l'indebita percezione di aiuti comunitari si intendeva perfezionata solo al momento della riscossione dell'ultima rata di finanziamento e che, nella specie, detto momento coincideva con la percezione degli aiuti dal 18.12.2013 al 15.12.2014, sicchè, da tale data, era iniziato a decorrere il termine di prescrizione quinquennale, interrotto dalla notifica del verbale di contestazione del 18.01.2016, avvenuta il 21.01.2016 e dalla notifica dell'ingiunzione avvenuta in data 5.03.2019.
Nel merito, ha rilevato che nel verbale di accertamento, presupposto dell'ordinanza-ingiunzione, fosse stato contestato che le domande di premio presentate dalla riportavano dati mendaci, atteso Parte_1 che, a supporto di tali richieste di contributi, era stato esibito un contratto di comodato d'uso delle superfici agricole stipulato addirittura successivamente alla morte del proprietario delle aree. In pagina 3 di 10 mancanza di un titolo giuridico legittimo, l'erogazione del premio non era dovuta, non avendo la dedotto alcun elemento a dimostrazione dell'assunto secondo cui ella avrebbe in concreto Parte_1 condotto gli immobili asseritamente oggetto di comodato, nulla potendosi desumere al riguardo dalla prova testimoniale espletata nel corso del processo. Pertanto, non avendo parte opponente dimostrato di aver utilizzato le superfici indicate nelle domande di contributi, risultava non veritiera la dichiarazione in esse contenute di avere avuto la disponibilità di quei terreni. Infine, il Tribunale ha compensato le spese, in quanto l'amministrazione convenuta non aveva indicato le spese vive sostenute.
I.Con il primo motivo, l'attrice-opponente ha lamentato la violazione degli att.2947 e 2935 c.c. reiterando l'eccezione di intervenuta prescrizione respinta da parte del giudice di prime cure, sostenendo che la richiesta di ripetizione, notificata il 5.03.2019, sarebbe stata avanzata oltre di termine di prescrizione quinquennale, decorrente dal 15 maggio di ciascun anno, coincidente con il termine per la presentazione delle domande di contributi relative agli anni 2013 e 2014. Pertanto, si sarebbe prescritto il potere sanzionatorio dell'Amministrazione, tanto più che il verbale di constatazione dell'illecito, notificato il 18.01.2016, in quanto redatto dal Corpo Forestale dello Stato, ossia da organo differente dalla , che aveva irrogato l'ingiunzione fiscale de quo, sarebbe inidoneo a CP_1 produrre l'effetto interruttivo della prescrizione.
I.a La censura è infondata.
Sul punto, il giudice di prime cure si è uniformato all'indirizzo giurisprudenziale della Corte di
Cassazione, secondo cui l'indebita percezione di aiuti comunitari si intende perfezionata solo al momento della riscossione dell'ultima parte del finanziamento, perché è con tale percezione - e non con la sola esposizione dei dati e delle notizie falsi - che si perfeziona l'illecito amministrativo (cfr.
Cass. Civ. n. 28048 del 21/12/2011 e Cass. Civ. n. 11958 del 12/05/2017). In applicazione di tale principio, il Tribunale ha correttamente ritenuto che la richiesta di ripetizione inerisse agli aiuti percepiti dal 18.12.2013 al 15.12.2014 e che tale termine costituisse il dies a quo per il computo dei cinque anni entro cui era avvenuta la notifica del verbale di constatazione del 18.01.2016, che aveva interrotto ex lege il periodo di prescrizione quinquennale, entro il quale risultava avvenuta la notifica del provvedimento ingiuntivo, in data 05.03.2019.
Tale ratio decidendi, posta anche a base della sentenza impugnata, non risulta specificamente contestata pagina 4 di 10 con l'atto di gravame, con cui l'appellante si è limitata a reiterare infondatamente le argomentazioni poste a base dell'eccezione sollevata in prime cure, secondo cui il termine di prescrizione decorrerebbe dalla data delle domande di pagamento. Privo di pregio, è poi l'assunto, formulato dall'appellante per la prima volta con l'atto di impugnazione, secondo cui la notifica del verbale di constatazione dell'illecito non sarebbe atto idoneo ad interrompere la prescrizione. Va, infatti, considerato che in tema di sanzioni amministrative, “ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione, ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c.. (Nella specie è stato considerato idoneo atto interruttivo la notifica del verbale di constatazione dell'infrazione)” (cfr. Cassazione civile sez. III, 19/07/2000, n.9492).
II. Con il secondo motivo, la ha dedotto la violazione degli artt.2697 c.c. , 115 e 116 c.p.c. e Parte_1 travisamento ed erronea interpretazione dell'art.2700 c.c., in quanto il Tribunale avrebbe recepito acriticamente le dichiarazioni riportate nel verbale di constatazione 2/16, che sarebbero invece frutto di semplici apprezzamenti dei verbalizzanti, attribuendo erroneamente piena efficacia probatoria alle stesse ed alle dichiarazioni rese da terzi a lei inopponibili, mentre ella non aveva commesso alcun illecito avendo dimostrato di possedere un titolo giuridico qualificato relativo a tutte le superficie indicate nelle domande di aiuto, allegando il contratto di comodato del 1.05.2013, registrato il
14.05.2013, supportato dalle dichiarazioni del teste escusso. Né la validità del contratto di comodato avrebbe potuto essere messa in discussione per la premorienza di un comproprietario, poichè detto contratto non era mai stato oggetto di alcuna istanza di annullamento ed in ogni caso l'obbligazione di uno dei comproprietari si rifletterebbe anche nei confronti degli altri, salvo loro espresso e manifesto dissenso .
III. Con il terzo motivo ha lamentato, altresì, la violazione dell'art. 9 del D.M. n. 1922, varato dal
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo (attuale in data 20.3.15, Pt_2 con il quale sono state emanate disposizioni transitorie per i terreni dichiarati nelle richieste di premio per le annualità 2006/2013, in base alle quali, in assenza di opposizioni da parte dei proprietari e/o di eventuali titolari, l'interessato che dichiari terreni detenuti in forza di contratti di comodato registrati, può legittimamente ottenere gli aiuti erogati dagli Organismi Pagatori.
In via subordinata, l'appellante ha sostenuto che, in ragione della pacifica ammissione da parte della di aver recuperato € 3.250,52 a fronte di € 6.278,23 ingiunti, il primo giudice avrebbe CP_1 pagina 5 di 10 dovuto integralmente revocare l'ingiunzione fiscale n. A00_149/4072 ex art. 2 R.D. 639/1910 dell'importo di € 6.401,85. In via alternativa, il Tribunale avrebbe dovuto condannare la sig.ra al pagamento del residuale importo di € 3.151,33 senza confermare, tout court l'ingiunzione Parte_1 fiscale.
II-III.a I motivi sub. II e III, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
Osserva la Corte che la controversia in esame è stata correttamente inquadrata dal giudice di prime cure, il quale ha evidenziato che “.. all'indomani della sentenza della Corte di Giustizia 24 giugno 2010 nella causa C375/08, la giurisprudenza italiana ordinaria (cfr. Cass. Pen. 4 ottobre del 2012 n.42363), amministrativa
(cfr. 22 gennaio 2016, n. 57) e contabile (cfr. Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Controparte_2
Regione Siciliana n. 14 del 16 gennaio 2017) hanno condiviso il principio per cui l'erogazione dei contributi
è subordinata alla sussistenza di un titolo giuridicamente idoneo e debitamente documentabile che attribuisca al coltivatore/allevatore la disponibilità della superficie;
sicché tale disponibilità dei terreni, sulla cui estensione sono anche commisurati gli aiuti comunitari, deve essere “titolata”, non essendo sufficiente una mera relazione di fatto. Infatti, se si tiene conto “delle essenziali ed importantissime finalità cui è ispirata la politica agricola dell'Unione Europea ed i correlati, imponenti, flussi di aiuti finanziari che la sostanziano e che ne costituiscono una fra le più importanti proiezioni applicative, il criterio generale di comportamento amministrativo cui non può che attenersi l'organismo nazionale di amministrazione ed erogazione dei finanziamenti medesimi - per l'Italia, come è noto, l'Agea - deve essere ravvisato nella massima possibile prudenza nella valutazione dei presupposti di spettanza e nell'istruzione dei relativi procedimenti, sia antecedentemente alla concessione dell'aiuto, sia successivamente in sede di svolgimento delle opportune verifiche ( sent. TAR Puglia cit.)”.
Nella sentenza gravata, risulta anche richiamata la normativa di settore di cui al D. M. 20/03/2015, n.
1922, recante “Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014 — 2020”, che, all'art. 9, comma 2, contenente disposizioni transitorie in tema di controlli sulle erogazioni in agricoltura, così recita: “Per i terreni di proprietà dei soggetti privati o pubblici dichiarati nelle domande di aiuto presentate nelle annualità 2006 - 2013, l'assenza di opposizioni da parte dei proprietari o, nel caso di soggetti privati, dei loro eredi consente all'agricoltore che li dichiara nelle domande di aiuto di ottenere gli aiuti erogati dagli Organismi pagatori riconosciuti, senza che ciò valga a costituire legittima conduzione di tali terreni. A tal fine gli Organismi pagatori competenti comunicano ai soggetti privati o agli enti pubblici proprietari, anche mediante l'utilizzo delle registrazioni catastali, gli
pagina 6 di 10 identificativi dei terreni e del periodo di riferimento della conduzione dichiarata, invitandoli ad esprimere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la propria eventuale opposizione.
Decorso tale termine senza che siano pervenute opposizioni, gli aiuti sopra indicati sono considerati legittimamente richiesti e/o erogati”.
L'appellante ha lamentato che il giudice di primo grado, pur richiamando l'art.9 del D.M. 20/03/2015,
n. 1922, avrebbe rigettato l'opposizione sul presupposto che “parte opponente non ha dimostrato di aver utilizzato le superfici indicate nelle domande di contributi, risultando non veritiera la dichiarazione in esse contenute di avere la disponibilità di quei terreni”, senza considerare l'assenza di opposizioni da parte dei proprietari prevista dalla suddetta normativa. Ha, inoltre, sostenuto che, nella controversia de quo, in base alla detta normativa, gli aiuti erogati nelle annualità 2006 - 2013 nonostante le dichiarazioni non corrispondenti alla disponibilità di validi titoli di conduzione, si dovrebbero intendere regolarmente concessi, non avendo i legittimi proprietari presentato una formale opposizione, una volta avvertiti dall'Agea dell'uso delle loro particelle catastali: vi sarebbe quindi una sanatoria di tali situazioni. A sostegno di tale assunto ha citato un precedente di questa Corte ( App.
Bari n.1780/2020 ) in un caso analogo di ingiunzione fondata su titoli irregolari di conduzione di terreni, in quanto menzionavano, quali danti causa, persone decedute in data antecedente alla loro formazione.
La difesa della ha, tuttavia, obbiettato che, ai sensi del comma 1 dell' art. 9 cit. D.M., le CP_1 disposizioni transitorie dello stesso articolo, fra cui quelle del comma 2, si osservano solo “per i controlli avviati nel corso dell'annualità 2013 e finalizzati ad individuare indebite richieste od erogazioni di premi a superficie conseguenti ad occupazioni abusive od illegittime di terreni”, laddove, viceversa, nella fattispecie in esame, si tratterebbe di controlli e accertamenti, a posteriori, effettuati per gli anni 2013 e 2014, nel corso dell'anno 2016, per i quali, evidentemente, la disciplina eccezionale richiamata non troverebbe applicazione.
L'obbiezione appare condivisibile.
Il comma 1 dell'Articolo 9 (Disposizioni transitorie in tema di controlli sulle erogazioni in agricoltura) così recita:” Al fine di favorire la transizione alle nuove norme di gestione del fascicolo aziendale, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, n. 162, per i controlli avviati nel corso dell'annualità 2013 e finalizzati ad individuare indebite richieste od erogazioni di premi a superficie conseguenti ad occupazioni abusive od illegittime di terreni, si pagina 7 di 10 osservano le disposizioni di cui al presente articolo”.
La finalità dell'art.9 del Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 1922 del 20.03.2015
è evidentemente quella di semplificare le politiche di aiuto comunitario 2014, raccordando il nuovo sistema di gestione imperniato sul fascicolo aziendale con le vecchie domande, dettando una disciplina transitoria in tema di controlli sulle erogazioni in agricoltura, prevedendo (per le domande presentate tra il 2006 e il 2013) quanto rimarcato dall'appellante (ossia che i proprietari dei terreni, a cui viene comunicata dall'Organismo pagatore la presentazione della domanda da parte del conduttore, hanno l'onere di opporsi entro 30 gg., altrimenti gli aiuti sono legittimamente erogati
(comma 2).
Detta condizione non sussiste nel caso concreto, poichè, risulta per tabulas che l'attività di accertamento in esame è iniziata in data 10.12.2015 e terminata il 18.01.2016 con l'emanazione del verbale di constatazione 2/2016, in atti.
Peraltro, nello stesso comma 2 dell'art. 9 del DM cit., è detto anche che: “Per i terreni di proprietà dei soggetti privati o pubblici dichiarati nelle domande di aiuto presentate nelle annualità 2006-2013, l'assenza di opposizioni da parte dei proprietari o, nel caso di soggetti privati, dei loro eredi consente all'agricoltore che li dichiara nelle domanda di aiuto di ottenere gli aiuti erogati dagli Organismi pagatori riconosciuti, senza che ciò valga a costituire legittima conduzione dei terreni (omissis…)”. Inoltre, “Ove nell'ambito dei controlli
i cui al comma 1” (ovvero quelli iniziati nel 2013) “si accertino irregolarità sui titoli di conduzione che conseguono ad occupazioni abusive o illegittime, alle domande di aiuto di cui trattasi si applicano le disposizioni previste dalla normativa europea in caso di dichiarazione eccessiva di superficie. Tali fattispecie non integrano invece le condizioni per l'applicazione degli articoli regolamentari relativi alla creazione di condizioni artificiose per l'ottenimento dei titoli” (comma 5).
Detto altrimenti, la mancata opposizione del titolare del diritto dominicale sul bene rende legittima l'erogazione, ma senza pregiudizio dell'eventuale (ed altrettanto legittima) ripetizione del contributo in caso di irregolarità accertata nella conduzione. La mancata opposizione del proprietario non basta da sola a impedire il controllo successivo da parte dell'organismo pagatore. Inoltre, anche a voler attribuire una efficacia legittimante e sanante al silenzio-assenso per mancata opposizione del proprietario, tale efficacia presupporrebbe una procedura amministrativa apposita di comunicazione
(art.9 comma 2 cit.) che nella fattispecie non risulta seguita dall'amministrazione; onde la pretesa sanatoria non potrebbe comunque ritenersi concretizzata (cfr. Corte dei Conti, sez. giur reg.Calabria pagina 8 di 10 Sentenza n. 127/2023 del 15.03.-4.07.2023).
Nel merito, va considerato che , gli accertamenti compiuti dal Corpo Forestale dello Stato – stazione
Ruvo di Puglia, a carico della , hanno evidenziato la fittizietà del contratto di comodato Parte_1 datato 1.05.2013 ( a firma apparente di , , , CP_3 CP_4 Persona_1 Persona_2
e ), rinvenuto nel fascicolo aziendale della medesima, sia poiché vari proprietari Persona_3 ascoltati (in particolare ) avevano fatto presente di condurre loro stessi i fondi in CP_4 questione e comunque di non averli mai dati in conduzione alla sig.ra , persona a loro Parte_1 sconosciuta, sia perché il contratto di comodato risultava apparentemente firmato anche da una persona, , già deceduta in data antecedente al suddetto contratto. Persona_3
A tale ultimo riguardo, l'appellante si è limitata a sostenere che il contratto di comodato sarebbe valido, in quanto mai annullato e che il mancato consenso di uno dei comproprietari non inciderebbe sulla validità dell'obbligazione assunta dagli altri comproprietari, senza tuttavia contestare la circostanza che il titolo della detenzione risultasse apparentemente firmato da una persona, già deceduta in data antecedente al suddetto contratto, circostanza quest'ultima chiaramente indicativa della fittizietà della stipulazione del contratto medesimo.
Né argomentazioni idonee a contrastare efficacemente tale accertamento possono trarsi dalle generiche dichiarazioni del teste escusso.
Ne consegue che, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto non veritiera la domanda di contributi dell'anno 2013, con conseguente legittimità della richiesta di pagamento della somma di
€.3027,00, avanzata dall'amministrazione regionale con l'ordinanza ingiunzione opposta.
IV. Merita, invece, accoglimento l'appello, avanzato in via subordinata, con riferimento alla domanda di aiuti per il 2014, risultando documentalmente, che l'ente regionale ha stabilito che nulla dovesse essere recuperato per la campagna 2014, atteso che, a seguito di consultazione del portale SIAN
Gestione Esecuzione pagamenti, risultava completamente recuperato il relativo importo di €.3250,52 ( cfr. determina dirigenziale della del 5.06.2019, all.doc.8 fascicolo di parte CP_1 CP_1
).
[...]
L'appello va quindi accolto solo parzialmente, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta n.A00 149/4072 limitatamente alla parte in cui prevede l'ordine di pagamento della somma di €.3250,52, oltre interessi per l'anno 2014, che va confermata per il resto.
pagina 9 di 10 In ordine alle spese, in considerazione del parziale accoglimento del gravame e della parziale reciproca parziale soccombenza, le spese del doppio grado di giudizio devono essere compensate tra le parti nella misura del 2/3 mentre, per il restante 1/3, sono poste a carico dell'amministrazione regionale secondo soccombenza ( la quale nonostante la esibizione della determina dirigenziale del
5.06.2019 con cui si attestava il recupero di parte della somma ingiunta, ha insistito nel rigetto integrale dell'opposizione e dell'appello) e liquidate come da dispositivo (scaglione sino a €.26.000,00, parametri minimi, in considerazione della semplicità delle questioni esaminate).
p.q.m.
La Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n.4499/2022, pubblicata il 5.01.2022, emessa dal Tribunale di Bari, così
[...] provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, dispone l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta n.A00 149/4072 limitatamente alla parte in cui dispone il pagamento della somma di €.3250,52, oltre interessi, per l'anno 2014, confermandola per il resto;
b) condanna la , in persona del presidente, legale rappresentante p.t., al pagamento di CP_1
1/3 delle spese del doppio grado che si liquidano, per intero, in € 2540,00 quali compensi professionali relativi al primo grado ed €.2906,00 quali compensi professionali ed €.455,50 quali esborsi di questo grado, oltre, per entrambi i gradi, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c)dichiara compensati i restanti due terzi delle spese come liquidate al punto b) del presente dispositivo.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
( dr. Emma Manzionna)
IL Presidente
(dr. Maria Mitola)
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