TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/06/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 2380/2023
Udienza del 03/06/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2380/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelo Cosentino
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rita Marrapodi e dall'Avv. Annamaria Tripodi (Avvocatura dell'Ente)
- RESISTENTE-
avente ad oggetto: operaio idraulico-forestale - indennità chilometrica.
Pagina 1 di 9 R.G. LAV. N. 2380/2023
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 18/10/2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio esponendo: Controparte_1
- di aver lavorato dal mese di aprile 2014 fino al mese di giugno 2022, data in cui è andato in pensione, alle dipendenze di , Controparte_1 con la qualifica di operaio idraulico-forestale a tempo indeterminato (IV livello), per come previsto dal CCNL (Idraulico Forestale ed Agraria) 2010-
2012, rinnovato in data 09/12/2022 ed avente efficacia 2021/2024, sottoscritto presso la sede della Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome;
- che, con decreto dirigenziale n. 5348 del 17/05/2022, la Parte_2 aveva dichiarato che l'applicazione del suddetto CCNL trova copertura finanziaria sul bilancio regionale, soddisfacendo così il requisito legislativamente previsto (dall'art. 7-bis del decreto-legge n. 120/2021) del rispetto dei vincoli finanziari;
- che egli ha, quindi, diritto alla corresponsione del rimborso chilometrico previsto dall'art. 54 del citato CCNL (pari ad 1/5 del costo della benzina);
- che l' , invece, liquida l'indennità chilometrica di cui sopra sulla CP_1 base del principio delle fasce di percorrenza, previsto dall'art. 7 del CIR
(Contratto Integrativo Regionale), il quale stabilisce che “qualora i lavoratori utilizzino il mezzo proprio per il raggiungimento del posto di lavoro, hanno diritto ad un rimborso forfettario giornaliero secondo le sotto elencate fasce di percorrenza…”;
- che dall'esame delle buste paghe emerge inequivocabilmente che dal mese di gennaio 2018 al mese di giugno 2022 gli è stata liquidata l'indennità chilometrica sulla base del principio delle fasce di percorrenza e non in forza del criterio del rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro, come invece previsto dall'art. 54 del CCNL di categoria.
1.1. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia
Pagina 2 di 9 R.G. LAV. N. 2380/2023
condannare al pagamento della somma di € 2.788,27 Controparte_1
(pari alla differenza tra quanto effettivamente spettante a titolo di indennità chilometrica e quanto già percepito a titolo di indennità ex art. 7 del CIR), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
2. Si è costituita che ha concluso per il rigetto del Controparte_1 ricorso.
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
4. La vicenda giuridica oggetto di controversia è stata già esaminata da diverse pronunce di merito (prodotte da parte resistente), la cui motivazione si riporta di seguito ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
« Il thema decidendum attiene all'accertamento del diritto alla corresponsione, nel periodo che va dall'1.02.2021 al 31.03.2023, dell'indennità monetaria a titolo di rimborso chilometrico prevista dall'art. 54, comma 1, del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria.
In via preliminare appare opportuno osservare come alcun dubbio sussista sulla connotazione sostanzialmente pubblicistica di che, in disparte l'apparente natura Controparte_1
giuridica privatistica, è caratterizzata da profili funzionali di rilievo pubblicistico tali da renderla in senso teleologico orientata al perseguimento degli interessi pubblici propri, in ambito forestale, dell'ente di riferimento, ovvero la . Parte_2
Ciò premesso, l'illustrazione del quadro normativo vigente appare imprescindibile ai fini della soluzione della controversia.
Ferma restando – com'è noto – l'inapplicabilità nell'ambito del pubblico impiego privatizzato della contrattazione collettiva privata e senza indugiare sulle regole sottese al procedimento di conclusione e sottoscrizione dei contratti del settore pubblico, occorre rilevare come, di recente, nel settore idraulico forestale, il legislatore sia intervenuto disponendo - contrariamente al principio esposto, seppur in presenza di determinate condizioni - l'applicabilità del CCNL degli addetti ai lavori agricoli e forestali anche ai dipendenti assunti in tale settore dalle pubbliche amministrazioni.
Sul punto alcun dubbio può serbarsi in ragione di una disposizione chiarissima, l'art. 7 bis,
d.l. 08.09.2021, n. 120, convertito in l. 08.11.2021, n. 155 (contenente "Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile"), non a caso rubricato
"Contratti relativi agli addetti ai lavori agricoli e forestali", secondo cui "Per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratto di diritto privato dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'esecuzione in Pagina 3 di 9 R.G. LAV. N. 2380/2023
amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni".
In forza di tale precetto in data 09.12.2021 presso la sede della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in Roma, è stato siglato, con validità ed efficacia per il quadriennio
01.01.2021/31.12.2024, il rinnovo del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale ed idraulico-agraria scaduto il 31.12.2012.
Occorre tuttavia osservare, sin d'ora, come la norma, pur introducendo il principio dell'integrale applicabilità del CCNL menzionato, àncora la disciplina collettiva, e per quel che rileva nel caso di specie, i profili economici del rapporto negoziale, “ai limiti di spesa previsti a legislazione vigente e al rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali”.
Ai fini della soluzione della presente controversia occorre dunque chiarire quale sia la disciplina applicabile rispetto all'erogazione dell'emolumento rivendicato dall'attore, ovvero all'indennità spettante al lavoratore per i chilometri percorsi ai fini del raggiungimento del cantiere distante dal centro di raccolta, sede di servizio.
Secondo un primo ordine di eccezioni, formulate da parte resistente, rientrando i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di un ente pubblico non economico, come quello di specie, nel perimetro normativo del d.lgs. 165/01, alcuno spazio operativo avrebbero i CCNL di diritto privato.
Con maggiore precisione l' resistente ha sostenuto, richiamando i principi sanciti da CP_1
Corte Costituzionale 25 luglio 2022, n. 190, che con riferimento ai profili privatistici di regolazione dei rapporti di lavoro la “…la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici rientra nella materia “ordinamento civile”, attribuita in via esclusiva al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera I), Cost. (sentenze n. 146, n. 138 e n. 10 del 2019)
e che investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro…. Ciò comporta che le Regioni non possono alterare le regole che disciplinano tali rapporti privati (ex
Pagina 4 di 9 R.G. LAV. N. 2380/2023
multis, sentenza n. 282 del 2004)”.
Soffermandosi sull'obbligatorietà dell'applicazione dei principi scolpiti nell'art. 1, comma 1,
d.lgs. 165/01, ha altresì osservato che secondo l'orientamento della Suprema Corte (v. Cass. Civ.
n. 108/2023) “la sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato e, dunque, salva espressa e previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d.lgs n. 165/2001…”.
Pertanto, rientrando l'indennità chilometrica nella materia dell'ordinamento civile,
l'emolumento rimarrebbe regolato dalla legge, al punto da non poter essere riconosciuto ai sensi dell'art. 6, comma 12, d.l. 78/2010.
Ed invero la doglianza risulta infondata per plurime ragioni tra le quali, in primis, figura senza dubbio la riserva di legge, citata dalla stessa Suprema Corte, idonea a dettare uno schema regolatorio alternativo in punto di disciplina dei profili economici del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie risulta di palmare chiarezza il disposto dell'art. 7 bis, d.l. 08.09.2021, n.
120, convertito in l. 08.11.2021, n. 155 ("Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile") che, rubricato "Contratti relativi agli addetti ai lavori agricoli e forestali", espressamente dispone: "Per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratto di diritto privato dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbanorurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti
a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e
a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni".
Ebbene, posto che appartiene ad una scelta legislativa l'applicazione di un CCNL di diritto privato, come accaduto nel caso de quo, giova nondimeno osservare, quanto alla materia normata dall'art. 6, comma 12, d.l. 78/2010, che la disposizione afferisce, in generale, alle indennità di missione dei dipendenti pubblici, ovvero ad emolumenti ontologicamente distinti da quello rivendicato che, non presupponendo affatto lo svolgimento di una missione, coincide con il quantum economico da riconoscersi al dipendente per il raggiungimento del luogo di lavoro dal
Pagina 5 di 9 R.G. LAV. N. 2380/2023
centro di raccolta;
senza escludere quanto previsto, sotto il profilo della concreta applicabilità della disposizione citata dalla resistente, dall'articolo 1, comma 590, l. 27 dicembre 2019, n. 160, secondo cui “ai fini di una maggiore flessibilità gestionale, di una più efficace realizzazione dei rispettivi obiettivi istituzionali e di un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo
1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui al presente comma.”
Infine occorre altresì sottolineare la contraddittorietà dell'assunto difensivo di parte resistente allorchè si consideri che, quale punto di riferimento normativo per la corresponsione dell'indennità chilometrica rivendicata, è stato sempre considerato il CIRL, ovvero una fonte negoziale di diritto privato.
Le illustrate ragioni rendono dunque infondate le eccezioni preliminari sollevate da parte resistente.
[…]
Nondimeno assume portata immediatamente cogente la condizione posta dall'art. 7 bis, d.l.
120/21, rappresentata “dai limiti di spesa previsti a legislazione vigente e dal rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni”.
Sulla scia di tale condizione si è posto il Decreto Dirigenziale N. 5348 del 17.05.2022, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della N. 89 del 25.05.2022, con cui il Parte_2
Dirigente Generale dell' Controparte_2
, preso atto dell'intervenuta sottoscrizione, in data 09.12.2021,
[...]
del CCNL dianzi indicato e della successiva trasmissione, in data 17.02.2022, del testo contrattuale all'indicata UOA della ad opera della Conferenza delle Regioni e Parte_2 delle Province Autonome, ha altresì decretato che “l'applicazione del CCNL avrebbe trovato utile copertura sulle risorse iscritte ai capitoli U0223320201 e U0223321101 del Bilancio regionale, previste con il Piano Attuativo di Forestazione 2022 ed accertate con D.G.R. n. 94 del 21/03/2022.”
Invero, per cogliere il significato della predetta asserzione e stabilire, quindi, la reale portata del Decreto dirigenziale, va osservato che al momento dell'adozione di quest'ultimo era già stato deliberato il Piano attuativo di Forestazione 2022 il cui fabbisogno finanziario, composto unicamente da spese per il personale, era stato articolato tenendo conto del criterio di calcolo forfettario (ex art. 7 del CIRL) funzionale alla determinazione delle indennità da corrispondere ai lavoratori per compensare le spese di viaggio necessarie a raggiungere il posto di lavoro.
Pagina 6 di 9 R.G. LAV. N. 2380/2023
Pertanto, a ben vedere, il Decreto dirigenziale, nella parte in cui ha stabilito che “il CCNL avrebbe trovato utile copertura finanziaria sulle risorse iscritte a bilancio (...) previste dal Piano attuativo di Forestazione 2022 e accertate con D.G.R. n. 94 del 21/03/2022”, non ha attestato tout court la copertura finanziaria del CCNL sottoscritto il 9.12.2021.
Al contrario ha attestato la copertura nei limiti delle risorse già determinate e appostate in bilancio in forza di un Piano attuativo di forestazione elaborato sulla base di un calcolo forfettario dell'indennità oggetto di causa, decisamente meno oneroso del diverso criterio previsto dall'art. 54 del CCNL, la cui applicazione avrebbe l'effetto di determinare lo sforamento del tetto di spesa massimo in palese violazione dell'art. 7 bis citato.
In definitiva, pur nell'ambito di un errore interpretativo di fondo come quello sopra evidenziato, la previsione di un limite massimo di risorse da destinare ad Controparte_1 rappresenta un elemento ostativo al riconoscimento di un'indennità che risulterebbe comunque caratterizzata da una totale scopertura finanziaria.
Né tale assunto può essere superato da un'analisi prognostica postuma in forza della quale l' resistente (e per essa la ), essendo obbligata ab origine a stanziare, CP_1 Parte_2 alla luce dell'applicazione dell'art. 54 CCNL, un quantitativo di risorse più elevato, dovrebbe essere condannata ex post alla corresponsione di tutte le differenze retributive richieste da ogni lavoratore.
La tesi sconta infatti l'originario difetto secondo cui l'approvazione in bilancio di un dato economico segna il momento definitivo di previsione e di esatta distribuzione delle risorse disponibili, così impedendo di rinvenire in altre poste patrimoniali la copertura necessaria per la corresponsione delle differenze retributive richieste.
Per tali esclusive ragioni il ricorso risulta infondato. » (Tribunale di Reggio
Calabria, sentenza 7 febbraio 2025).
4.1. In senso analogo, in altra decisione si è evidenziato che:
« …assume portata immediatamente cogente la condizione posta dall'art. 7 bis citato, rappresentata “dai limiti di spesa previsti a legislazione vigente e dal rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni”.
In merito, poi, alla disciplina contrattuale, va detto che l'art. 1 del C.C.N.L. 2021/2024 dispone che: “Per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il CCNL, gli accordi regionali e provinciali, così come previsto dall'articolo
7-bis del decreto-legge 8 settembre 2021 n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, si applicano nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni”.
Pagina 7 di 9 R.G. LAV. N. 2380/2023
Sulla scia di tale condizione si è posto il Decreto Dirigenziale n. 5348 del 17.05.2022 (cfr. all.
n. 10 ricorrente) con cui il Dirigente Generale dell'
[...]
, preso atto dell'intervenuta sottoscrizione, Controparte_2
in data 09.12.2021, del C.C.N.L. dianzi indicato e della successiva trasmissione, in data
17.02.2022, del testo contrattuale all'indicata UOA della ad opera della Parte_2
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ha altresì decretato che “l'applicazione del CCNL avrebbe trovato utile copertura sulle risorse iscritte ai capitoli U0223320201 e
U0223321101 del Bilancio regionale, previste con il Piano Attuativo di Forestazione 2022 ed accertate con D.G.R. n. 94 del 21/03/2022”.
Il menzionato decreto richiama la predisposizione degli stanziamenti economici necessari, previsti nel bilancio regionale, per l'attuazione degli istituti contrattuali ma al contempo è necessario considerare che, al momento della sua adozione, il Piano attuativo di Forestazione
2022 risultava già approvato in data 21.03.2022, cioè in data antecedente al decreto dirigenziale.
Il fabbisogno finanziario di tale piano (utilizzando i capitoli U0223320201 e U0223321101 del Bilancio regionale) costituito esclusivamente dalle spese per il personale, era stato determinato utilizzando il criterio di calcolo forfettario (secondo l'art. 7 del C.I.R.L.) per stabilire le indennità da corrispondere ai lavoratori a titolo di rimborso delle spese di viaggio necessarie per raggiungere il luogo di lavoro.
In sostanza, il decreto ha attestato la copertura nei limiti delle risorse già determinate e appostate in bilancio in forza di un Piano attuativo di forestazione elaborato sulla base anche di un calcolo forfettario dell'indennità oggetto di causa, oggettivamente meno oneroso del diverso criterio previsto dall'art. 54 del C.C.N.L., la cui applicazione quindi avrebbe l'effetto di determinare lo sforamento del tetto di spesa massimo, in palese violazione dell'art. 7 bis citato.
La previsione di un limite massimo di risorse da destinare ad Controparte_1 rappresenta, dunque, un elemento ostativo al riconoscimento di un'indennità che risulterebbe comunque caratterizzata da una totale scopertura finanziaria.
Né tale assunto può essere superato da un'analisi prognostica postuma in forza della quale l' resistente (e per essa la ), essendo obbligata ab origine a stanziare, CP_1 Parte_2 alla luce dell'applicazione dell'art. 54 C.C.N.L., un quantitativo di risorse più elevato, dovrebbe essere condannata ex post alla corresponsione di tutte le differenze retributive richieste da ogni lavoratore.
La tesi non tiene comunque in considerazione che la non era obbligata a Parte_2
recepire tutti gli istituti del C.C.N.L. in esame, ma - per disposizione normativa ex art. 7 bis, D.L.
n. 120/2021, conv. in L. n. 155/2021 - solo quelli che le risorse pubbliche disponibili fossero
Pagina 8 di 9 R.G. LAV. N. 2380/2023
state in grado poi di finanziare e sostenere concretamente nel rispetto del principio - di rilievo costituzionale - di pareggio del bilancio.
L'approvazione in bilancio di un dato economico segna il momento definitivo di previsione e di esatta distribuzione delle risorse disponibili, così impedendo di rinvenire in altre poste patrimoniali la copertura necessaria per la corresponsione delle differenze retributive richieste.
Sulla base di tutto quanto sinora esposto, il ricorso non merita accoglimento. » (Tribunale di Reggio Calabria, sentenza 13 febbraio 2025).
5. Alla luce delle condivisibili motivazioni sopra riportate, perfettamente sovrapponibili al caso di specie, il ricorso deve essere rigettato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore di che si liquidano nella Controparte_1 somma di € 1.100,00 per soli compensi difensivi.
Così deciso in Catanzaro, in data 3 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 9 di 9
Udienza del 03/06/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2380/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelo Cosentino
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rita Marrapodi e dall'Avv. Annamaria Tripodi (Avvocatura dell'Ente)
- RESISTENTE-
avente ad oggetto: operaio idraulico-forestale - indennità chilometrica.
Pagina 1 di 9 R.G. LAV. N. 2380/2023
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 18/10/2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio esponendo: Controparte_1
- di aver lavorato dal mese di aprile 2014 fino al mese di giugno 2022, data in cui è andato in pensione, alle dipendenze di , Controparte_1 con la qualifica di operaio idraulico-forestale a tempo indeterminato (IV livello), per come previsto dal CCNL (Idraulico Forestale ed Agraria) 2010-
2012, rinnovato in data 09/12/2022 ed avente efficacia 2021/2024, sottoscritto presso la sede della Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome;
- che, con decreto dirigenziale n. 5348 del 17/05/2022, la Parte_2 aveva dichiarato che l'applicazione del suddetto CCNL trova copertura finanziaria sul bilancio regionale, soddisfacendo così il requisito legislativamente previsto (dall'art. 7-bis del decreto-legge n. 120/2021) del rispetto dei vincoli finanziari;
- che egli ha, quindi, diritto alla corresponsione del rimborso chilometrico previsto dall'art. 54 del citato CCNL (pari ad 1/5 del costo della benzina);
- che l' , invece, liquida l'indennità chilometrica di cui sopra sulla CP_1 base del principio delle fasce di percorrenza, previsto dall'art. 7 del CIR
(Contratto Integrativo Regionale), il quale stabilisce che “qualora i lavoratori utilizzino il mezzo proprio per il raggiungimento del posto di lavoro, hanno diritto ad un rimborso forfettario giornaliero secondo le sotto elencate fasce di percorrenza…”;
- che dall'esame delle buste paghe emerge inequivocabilmente che dal mese di gennaio 2018 al mese di giugno 2022 gli è stata liquidata l'indennità chilometrica sulla base del principio delle fasce di percorrenza e non in forza del criterio del rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro, come invece previsto dall'art. 54 del CCNL di categoria.
1.1. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia
Pagina 2 di 9 R.G. LAV. N. 2380/2023
condannare al pagamento della somma di € 2.788,27 Controparte_1
(pari alla differenza tra quanto effettivamente spettante a titolo di indennità chilometrica e quanto già percepito a titolo di indennità ex art. 7 del CIR), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
2. Si è costituita che ha concluso per il rigetto del Controparte_1 ricorso.
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
4. La vicenda giuridica oggetto di controversia è stata già esaminata da diverse pronunce di merito (prodotte da parte resistente), la cui motivazione si riporta di seguito ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
« Il thema decidendum attiene all'accertamento del diritto alla corresponsione, nel periodo che va dall'1.02.2021 al 31.03.2023, dell'indennità monetaria a titolo di rimborso chilometrico prevista dall'art. 54, comma 1, del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria.
In via preliminare appare opportuno osservare come alcun dubbio sussista sulla connotazione sostanzialmente pubblicistica di che, in disparte l'apparente natura Controparte_1
giuridica privatistica, è caratterizzata da profili funzionali di rilievo pubblicistico tali da renderla in senso teleologico orientata al perseguimento degli interessi pubblici propri, in ambito forestale, dell'ente di riferimento, ovvero la . Parte_2
Ciò premesso, l'illustrazione del quadro normativo vigente appare imprescindibile ai fini della soluzione della controversia.
Ferma restando – com'è noto – l'inapplicabilità nell'ambito del pubblico impiego privatizzato della contrattazione collettiva privata e senza indugiare sulle regole sottese al procedimento di conclusione e sottoscrizione dei contratti del settore pubblico, occorre rilevare come, di recente, nel settore idraulico forestale, il legislatore sia intervenuto disponendo - contrariamente al principio esposto, seppur in presenza di determinate condizioni - l'applicabilità del CCNL degli addetti ai lavori agricoli e forestali anche ai dipendenti assunti in tale settore dalle pubbliche amministrazioni.
Sul punto alcun dubbio può serbarsi in ragione di una disposizione chiarissima, l'art. 7 bis,
d.l. 08.09.2021, n. 120, convertito in l. 08.11.2021, n. 155 (contenente "Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile"), non a caso rubricato
"Contratti relativi agli addetti ai lavori agricoli e forestali", secondo cui "Per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratto di diritto privato dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'esecuzione in Pagina 3 di 9 R.G. LAV. N. 2380/2023
amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni".
In forza di tale precetto in data 09.12.2021 presso la sede della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in Roma, è stato siglato, con validità ed efficacia per il quadriennio
01.01.2021/31.12.2024, il rinnovo del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale ed idraulico-agraria scaduto il 31.12.2012.
Occorre tuttavia osservare, sin d'ora, come la norma, pur introducendo il principio dell'integrale applicabilità del CCNL menzionato, àncora la disciplina collettiva, e per quel che rileva nel caso di specie, i profili economici del rapporto negoziale, “ai limiti di spesa previsti a legislazione vigente e al rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali”.
Ai fini della soluzione della presente controversia occorre dunque chiarire quale sia la disciplina applicabile rispetto all'erogazione dell'emolumento rivendicato dall'attore, ovvero all'indennità spettante al lavoratore per i chilometri percorsi ai fini del raggiungimento del cantiere distante dal centro di raccolta, sede di servizio.
Secondo un primo ordine di eccezioni, formulate da parte resistente, rientrando i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di un ente pubblico non economico, come quello di specie, nel perimetro normativo del d.lgs. 165/01, alcuno spazio operativo avrebbero i CCNL di diritto privato.
Con maggiore precisione l' resistente ha sostenuto, richiamando i principi sanciti da CP_1
Corte Costituzionale 25 luglio 2022, n. 190, che con riferimento ai profili privatistici di regolazione dei rapporti di lavoro la “…la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici rientra nella materia “ordinamento civile”, attribuita in via esclusiva al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera I), Cost. (sentenze n. 146, n. 138 e n. 10 del 2019)
e che investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro…. Ciò comporta che le Regioni non possono alterare le regole che disciplinano tali rapporti privati (ex
Pagina 4 di 9 R.G. LAV. N. 2380/2023
multis, sentenza n. 282 del 2004)”.
Soffermandosi sull'obbligatorietà dell'applicazione dei principi scolpiti nell'art. 1, comma 1,
d.lgs. 165/01, ha altresì osservato che secondo l'orientamento della Suprema Corte (v. Cass. Civ.
n. 108/2023) “la sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato e, dunque, salva espressa e previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d.lgs n. 165/2001…”.
Pertanto, rientrando l'indennità chilometrica nella materia dell'ordinamento civile,
l'emolumento rimarrebbe regolato dalla legge, al punto da non poter essere riconosciuto ai sensi dell'art. 6, comma 12, d.l. 78/2010.
Ed invero la doglianza risulta infondata per plurime ragioni tra le quali, in primis, figura senza dubbio la riserva di legge, citata dalla stessa Suprema Corte, idonea a dettare uno schema regolatorio alternativo in punto di disciplina dei profili economici del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie risulta di palmare chiarezza il disposto dell'art. 7 bis, d.l. 08.09.2021, n.
120, convertito in l. 08.11.2021, n. 155 ("Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile") che, rubricato "Contratti relativi agli addetti ai lavori agricoli e forestali", espressamente dispone: "Per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratto di diritto privato dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbanorurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti
a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e
a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni".
Ebbene, posto che appartiene ad una scelta legislativa l'applicazione di un CCNL di diritto privato, come accaduto nel caso de quo, giova nondimeno osservare, quanto alla materia normata dall'art. 6, comma 12, d.l. 78/2010, che la disposizione afferisce, in generale, alle indennità di missione dei dipendenti pubblici, ovvero ad emolumenti ontologicamente distinti da quello rivendicato che, non presupponendo affatto lo svolgimento di una missione, coincide con il quantum economico da riconoscersi al dipendente per il raggiungimento del luogo di lavoro dal
Pagina 5 di 9 R.G. LAV. N. 2380/2023
centro di raccolta;
senza escludere quanto previsto, sotto il profilo della concreta applicabilità della disposizione citata dalla resistente, dall'articolo 1, comma 590, l. 27 dicembre 2019, n. 160, secondo cui “ai fini di una maggiore flessibilità gestionale, di una più efficace realizzazione dei rispettivi obiettivi istituzionali e di un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo
1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui al presente comma.”
Infine occorre altresì sottolineare la contraddittorietà dell'assunto difensivo di parte resistente allorchè si consideri che, quale punto di riferimento normativo per la corresponsione dell'indennità chilometrica rivendicata, è stato sempre considerato il CIRL, ovvero una fonte negoziale di diritto privato.
Le illustrate ragioni rendono dunque infondate le eccezioni preliminari sollevate da parte resistente.
[…]
Nondimeno assume portata immediatamente cogente la condizione posta dall'art. 7 bis, d.l.
120/21, rappresentata “dai limiti di spesa previsti a legislazione vigente e dal rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni”.
Sulla scia di tale condizione si è posto il Decreto Dirigenziale N. 5348 del 17.05.2022, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della N. 89 del 25.05.2022, con cui il Parte_2
Dirigente Generale dell' Controparte_2
, preso atto dell'intervenuta sottoscrizione, in data 09.12.2021,
[...]
del CCNL dianzi indicato e della successiva trasmissione, in data 17.02.2022, del testo contrattuale all'indicata UOA della ad opera della Conferenza delle Regioni e Parte_2 delle Province Autonome, ha altresì decretato che “l'applicazione del CCNL avrebbe trovato utile copertura sulle risorse iscritte ai capitoli U0223320201 e U0223321101 del Bilancio regionale, previste con il Piano Attuativo di Forestazione 2022 ed accertate con D.G.R. n. 94 del 21/03/2022.”
Invero, per cogliere il significato della predetta asserzione e stabilire, quindi, la reale portata del Decreto dirigenziale, va osservato che al momento dell'adozione di quest'ultimo era già stato deliberato il Piano attuativo di Forestazione 2022 il cui fabbisogno finanziario, composto unicamente da spese per il personale, era stato articolato tenendo conto del criterio di calcolo forfettario (ex art. 7 del CIRL) funzionale alla determinazione delle indennità da corrispondere ai lavoratori per compensare le spese di viaggio necessarie a raggiungere il posto di lavoro.
Pagina 6 di 9 R.G. LAV. N. 2380/2023
Pertanto, a ben vedere, il Decreto dirigenziale, nella parte in cui ha stabilito che “il CCNL avrebbe trovato utile copertura finanziaria sulle risorse iscritte a bilancio (...) previste dal Piano attuativo di Forestazione 2022 e accertate con D.G.R. n. 94 del 21/03/2022”, non ha attestato tout court la copertura finanziaria del CCNL sottoscritto il 9.12.2021.
Al contrario ha attestato la copertura nei limiti delle risorse già determinate e appostate in bilancio in forza di un Piano attuativo di forestazione elaborato sulla base di un calcolo forfettario dell'indennità oggetto di causa, decisamente meno oneroso del diverso criterio previsto dall'art. 54 del CCNL, la cui applicazione avrebbe l'effetto di determinare lo sforamento del tetto di spesa massimo in palese violazione dell'art. 7 bis citato.
In definitiva, pur nell'ambito di un errore interpretativo di fondo come quello sopra evidenziato, la previsione di un limite massimo di risorse da destinare ad Controparte_1 rappresenta un elemento ostativo al riconoscimento di un'indennità che risulterebbe comunque caratterizzata da una totale scopertura finanziaria.
Né tale assunto può essere superato da un'analisi prognostica postuma in forza della quale l' resistente (e per essa la ), essendo obbligata ab origine a stanziare, CP_1 Parte_2 alla luce dell'applicazione dell'art. 54 CCNL, un quantitativo di risorse più elevato, dovrebbe essere condannata ex post alla corresponsione di tutte le differenze retributive richieste da ogni lavoratore.
La tesi sconta infatti l'originario difetto secondo cui l'approvazione in bilancio di un dato economico segna il momento definitivo di previsione e di esatta distribuzione delle risorse disponibili, così impedendo di rinvenire in altre poste patrimoniali la copertura necessaria per la corresponsione delle differenze retributive richieste.
Per tali esclusive ragioni il ricorso risulta infondato. » (Tribunale di Reggio
Calabria, sentenza 7 febbraio 2025).
4.1. In senso analogo, in altra decisione si è evidenziato che:
« …assume portata immediatamente cogente la condizione posta dall'art. 7 bis citato, rappresentata “dai limiti di spesa previsti a legislazione vigente e dal rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni”.
In merito, poi, alla disciplina contrattuale, va detto che l'art. 1 del C.C.N.L. 2021/2024 dispone che: “Per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il CCNL, gli accordi regionali e provinciali, così come previsto dall'articolo
7-bis del decreto-legge 8 settembre 2021 n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, si applicano nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni”.
Pagina 7 di 9 R.G. LAV. N. 2380/2023
Sulla scia di tale condizione si è posto il Decreto Dirigenziale n. 5348 del 17.05.2022 (cfr. all.
n. 10 ricorrente) con cui il Dirigente Generale dell'
[...]
, preso atto dell'intervenuta sottoscrizione, Controparte_2
in data 09.12.2021, del C.C.N.L. dianzi indicato e della successiva trasmissione, in data
17.02.2022, del testo contrattuale all'indicata UOA della ad opera della Parte_2
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ha altresì decretato che “l'applicazione del CCNL avrebbe trovato utile copertura sulle risorse iscritte ai capitoli U0223320201 e
U0223321101 del Bilancio regionale, previste con il Piano Attuativo di Forestazione 2022 ed accertate con D.G.R. n. 94 del 21/03/2022”.
Il menzionato decreto richiama la predisposizione degli stanziamenti economici necessari, previsti nel bilancio regionale, per l'attuazione degli istituti contrattuali ma al contempo è necessario considerare che, al momento della sua adozione, il Piano attuativo di Forestazione
2022 risultava già approvato in data 21.03.2022, cioè in data antecedente al decreto dirigenziale.
Il fabbisogno finanziario di tale piano (utilizzando i capitoli U0223320201 e U0223321101 del Bilancio regionale) costituito esclusivamente dalle spese per il personale, era stato determinato utilizzando il criterio di calcolo forfettario (secondo l'art. 7 del C.I.R.L.) per stabilire le indennità da corrispondere ai lavoratori a titolo di rimborso delle spese di viaggio necessarie per raggiungere il luogo di lavoro.
In sostanza, il decreto ha attestato la copertura nei limiti delle risorse già determinate e appostate in bilancio in forza di un Piano attuativo di forestazione elaborato sulla base anche di un calcolo forfettario dell'indennità oggetto di causa, oggettivamente meno oneroso del diverso criterio previsto dall'art. 54 del C.C.N.L., la cui applicazione quindi avrebbe l'effetto di determinare lo sforamento del tetto di spesa massimo, in palese violazione dell'art. 7 bis citato.
La previsione di un limite massimo di risorse da destinare ad Controparte_1 rappresenta, dunque, un elemento ostativo al riconoscimento di un'indennità che risulterebbe comunque caratterizzata da una totale scopertura finanziaria.
Né tale assunto può essere superato da un'analisi prognostica postuma in forza della quale l' resistente (e per essa la ), essendo obbligata ab origine a stanziare, CP_1 Parte_2 alla luce dell'applicazione dell'art. 54 C.C.N.L., un quantitativo di risorse più elevato, dovrebbe essere condannata ex post alla corresponsione di tutte le differenze retributive richieste da ogni lavoratore.
La tesi non tiene comunque in considerazione che la non era obbligata a Parte_2
recepire tutti gli istituti del C.C.N.L. in esame, ma - per disposizione normativa ex art. 7 bis, D.L.
n. 120/2021, conv. in L. n. 155/2021 - solo quelli che le risorse pubbliche disponibili fossero
Pagina 8 di 9 R.G. LAV. N. 2380/2023
state in grado poi di finanziare e sostenere concretamente nel rispetto del principio - di rilievo costituzionale - di pareggio del bilancio.
L'approvazione in bilancio di un dato economico segna il momento definitivo di previsione e di esatta distribuzione delle risorse disponibili, così impedendo di rinvenire in altre poste patrimoniali la copertura necessaria per la corresponsione delle differenze retributive richieste.
Sulla base di tutto quanto sinora esposto, il ricorso non merita accoglimento. » (Tribunale di Reggio Calabria, sentenza 13 febbraio 2025).
5. Alla luce delle condivisibili motivazioni sopra riportate, perfettamente sovrapponibili al caso di specie, il ricorso deve essere rigettato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore di che si liquidano nella Controparte_1 somma di € 1.100,00 per soli compensi difensivi.
Così deciso in Catanzaro, in data 3 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 9 di 9