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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N.V.G. 19563/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. TA Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 19563/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BERTI MARCO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in MONTEFALCONE DI Parte_1 Parte_2
VAL FORTORE il 11/08/2007.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 27/07/2001 e il 29/10/2007. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 09/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla può disporsi in punto affidamento e regime di visita della figlia stante la maggiore età della Per_1 stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che sarà affidata, in maniera condivisa, ad entrambi i genitori, con collocazione Per_2 prevalente, presso la madre;
DISPONE che la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, viene assegnata alla madre sig.ra
, avendo, il IG. già trovato diversa sistemazione abitativa;
Pt_1 Pt_2
DÀ ATTO che considerato che la casa coniugale non è di proprietà ma, bensì concessa in locazione alla sola IG.ra , in forza di contratto di locazione del 13.07.2018, registrato in Torino il 23.07.2018 al Pt_1 nr. 6884, Serie 3T, presso Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Torino, Ufficio Territoriale di
Torino 3, per il quale la proprietà il 16.02.2204 ha comunicato formalmente diniego di rinnovo ed invito al rilascio entro la scadenza naturale del 30.09.2024, il IG. si impegna ed obbliga a collaborare Pt_2 attivamente alla ricerca di una nuova residenza, dandosi disponibile, ad offrire garanzia ove richiesta dalla nuova proprietà
DÀ ATTO che i coniugi si danno reciprocamente atto che i finanziamenti contratti in costanza di matrimonio, intestati alla IG.ra , sono stati richiesti ed ottenuti nell'interesse dell'intero nucleo Pt_1 famigliare;
DISPONE che preso atto dell'età di nata il [...] e le conseguenti difficoltà ad imporre Per_2 obblighi di visita, i coniugi, di comune accordo, individuano le seguenti modalità con l'intesa che dovranno essere concordate con tenuto anche conto degli impegni di queste ultime: Per_2
- ll padre potrà vedere e tenere con sé a settimane alterne, dalle ore 15,00 del venerdì alle ore Per_2
20,00 della domenica;
per quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive in periodo da comunicare al genitore affidatario entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie un anno dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 30 dicembre al 6 gennaio e così di seguito, ed infine ad anni alterni le festività pasquali dal venerdì santo al lunedì successivo a decorrere dalla Pasqua 2006 che il minore trascorrerà con la mamma;
pagina 2 di 3 - i coniugi, considerate le problematiche evidenziate da (DSA), si impegnano sin da ora a seguire Per_2
i percorsi più adatti suggeriti da esperti psicologi che hanno già preso in carico la situazione prestando, con la propria presenza, ogni aiuto e sostegno necessario a tal fine;
DISPONE che il IG. sarà tenuto a corrispondere, a titolo di concorso spese per il Parte_2 mantenimento ordinario di entrambe le figlie, la somma globale di € 450,00 mensili. Il succitato importo dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT;
DISPONE che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate – saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli. Per l'individuazione delle spese straordinarie nonché per le modalità di accordo, giustificativo e corresponsione, le parti intendono richiamarsi integralmente a quanto previsto dall'attuale protocollo del Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che l'assegno unico per entrambi i figli a carico verrà percepito dalla IG.ra nella Pt_1 misura del 100% così come le detrazioni fiscali per spese mediche;
DÀ ATTO che i genitori si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, e documenti equipollenti, del minore.
DÀ ATTO che le parti danno atto di aver come sopra definito ogni rapporto economico e patrimoniale tra gli stessi intercorso e con l'adempimento si dichiarano soddisfatti e tacitati da ogni pretesa.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/05/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. TA Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. TA Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 19563/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BERTI MARCO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in MONTEFALCONE DI Parte_1 Parte_2
VAL FORTORE il 11/08/2007.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 27/07/2001 e il 29/10/2007. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 09/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla può disporsi in punto affidamento e regime di visita della figlia stante la maggiore età della Per_1 stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che sarà affidata, in maniera condivisa, ad entrambi i genitori, con collocazione Per_2 prevalente, presso la madre;
DISPONE che la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, viene assegnata alla madre sig.ra
, avendo, il IG. già trovato diversa sistemazione abitativa;
Pt_1 Pt_2
DÀ ATTO che considerato che la casa coniugale non è di proprietà ma, bensì concessa in locazione alla sola IG.ra , in forza di contratto di locazione del 13.07.2018, registrato in Torino il 23.07.2018 al Pt_1 nr. 6884, Serie 3T, presso Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Torino, Ufficio Territoriale di
Torino 3, per il quale la proprietà il 16.02.2204 ha comunicato formalmente diniego di rinnovo ed invito al rilascio entro la scadenza naturale del 30.09.2024, il IG. si impegna ed obbliga a collaborare Pt_2 attivamente alla ricerca di una nuova residenza, dandosi disponibile, ad offrire garanzia ove richiesta dalla nuova proprietà
DÀ ATTO che i coniugi si danno reciprocamente atto che i finanziamenti contratti in costanza di matrimonio, intestati alla IG.ra , sono stati richiesti ed ottenuti nell'interesse dell'intero nucleo Pt_1 famigliare;
DISPONE che preso atto dell'età di nata il [...] e le conseguenti difficoltà ad imporre Per_2 obblighi di visita, i coniugi, di comune accordo, individuano le seguenti modalità con l'intesa che dovranno essere concordate con tenuto anche conto degli impegni di queste ultime: Per_2
- ll padre potrà vedere e tenere con sé a settimane alterne, dalle ore 15,00 del venerdì alle ore Per_2
20,00 della domenica;
per quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive in periodo da comunicare al genitore affidatario entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie un anno dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 30 dicembre al 6 gennaio e così di seguito, ed infine ad anni alterni le festività pasquali dal venerdì santo al lunedì successivo a decorrere dalla Pasqua 2006 che il minore trascorrerà con la mamma;
pagina 2 di 3 - i coniugi, considerate le problematiche evidenziate da (DSA), si impegnano sin da ora a seguire Per_2
i percorsi più adatti suggeriti da esperti psicologi che hanno già preso in carico la situazione prestando, con la propria presenza, ogni aiuto e sostegno necessario a tal fine;
DISPONE che il IG. sarà tenuto a corrispondere, a titolo di concorso spese per il Parte_2 mantenimento ordinario di entrambe le figlie, la somma globale di € 450,00 mensili. Il succitato importo dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT;
DISPONE che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate – saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli. Per l'individuazione delle spese straordinarie nonché per le modalità di accordo, giustificativo e corresponsione, le parti intendono richiamarsi integralmente a quanto previsto dall'attuale protocollo del Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che l'assegno unico per entrambi i figli a carico verrà percepito dalla IG.ra nella Pt_1 misura del 100% così come le detrazioni fiscali per spese mediche;
DÀ ATTO che i genitori si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, e documenti equipollenti, del minore.
DÀ ATTO che le parti danno atto di aver come sopra definito ogni rapporto economico e patrimoniale tra gli stessi intercorso e con l'adempimento si dichiarano soddisfatti e tacitati da ogni pretesa.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/05/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. TA Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3