Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/06/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1264 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
cod. fisc. e p. iva in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso in appello, dagli Avvocati Giuseppe Mammone e Carmelo Solano, presso i cui indirizzi di p.e.c., è elettivamente domiciliata appellante
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
) e , (C.F. C.F._2 Controparte_3 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliati in Catanzaro alla Via Giuseppe Arena n° 2, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Mancuso, che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione in appello appellati
Avente ad oggetto: appello avverso ordinanza del Tribunale di Catanzaro in sede di reclamo. Diritto all'assunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: < Catanzaro sez. lavoro all'esito del giudizio di reclamo num. 995/2024, voglia dichiarare che essa società non è e non era obbligata a procedere all'assunzione o all'assorbimento dei signori , , né in blocco né Controparte_1 Controparte_2
Pt_1
Subordinatamente: rigettare l'appello perché, comunque, infondato, con ogni conseguenziale statuizione di Legge.
Con vittoria, in ogni caso, di spese del presente grado del giudizio da distrarsi in favore del procuratore distrattario>>
FATTO E DIRITTO
§1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Con ricorso ex art. 700 cpc al Tribunale di Catanzaro, Giudice del lavoro, dell'8/01/2024,
, e esponevano che: quali Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 dipendenti della Ecoservizi Srl, a partire dall'1/08/2017 (doc. 1 del fascicolo di parte della I fase del procedimento – doc. B ) e per effetto della c.d. clausola sociale prevista dall'art. 6 del C.C.N.L. Fise Assoambiente (doc.2 del fascicolo di parte) “transitavano”, senza soluzione di continuità, alla Controparte_4 aggiudicataria dell'appalto dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico comprendente i comuni di Badolato, Davoli, Isca Sullo Ionio, Sant'Andrea Apostolo dello Ionio e San Sostene (cfr doc.4 del fascicolo di parte); per contrasti insorti con il Comune di Badolato, la decideva di sospendere il servizio e comunicare -prima verbalmente CP_4
e, poi, con raccomandata a mano- il licenziamento (doc.5 del fascicolo di parte) dei lavoratori e, contestualmente -con nota prot. n° 182_23 del 04/08/2023- trasmetteva all'amministrazione resistente elenco del personale avente diritto al passaggio immediato e diretto nei confronti della nuova società affidataria del servizio di igiene urbana (doc.6 del fascicolo di parte); il servizio veniva ripreso, ma nuovamente interrotto anche a seguito della revoca da parte del comune di Badolato che lo affidava alla D.M. Service Srl Unipersonale, disponendo che la Società utilizzasse propri mezzi e personale (cfr determina n. 139/2023 – doc.7 del fascicolo di parte); l'affidamento, che avrebbe dovuto protrarsi per 15 gg., continuava (e continua) a svolgersi ininterrottamente sempre con personale dall'anzidetta società in spregio alle richieste da loro formulate (doc.ti 9-10-11 del fascicolo di parte) e dalla FIT-CISL (doc.12 del fascicolo di parte).
Chiedevano che, nelle more dell'instaurando giudizio di merito, il Tribunale adito ex art 700 c.p.c -previa adozione di ogni provvedimento ritenuto idoneo a garantire la tutela dei diritti azionati- condannasse: 1) il , in persona del suo l.r.p.t., al Controparte_5
Pag. 2 di 19 rispetto ed applicazione della clausola di cui all'art 6 CCNL Fise Assoambiente e art 57 D.Lgs n° 36/2023 nella gestione del servizio Igiene Urbana;
2) la ditta D.M. Service Srl Unipersonale, in persona del suo l.r.p.t., all'assunzione dei Sigg. Parte_2 CP_1
, e . Indicavano, altresì, le conclusioni
[...] Controparte_2 Controparte_3 per l'instaurando giudizio di merito (risarcimento del danno parti alle retribuzioni dal momento del subentro di DM service srl nell'appalto e fino alla loro effettiva ammissione in servizio).
QUANTO AL FUMUS BONI JURIS Richiamavano le disposizioni previste:
1. dagli artt. 11 e 57 codice appalti 2. dall'art 6 CCNL FISE ASSOAMBIENTE e, in estrema sintesi, evidenziavano che con il d.lgs. n° 36/2023 è confermato l'obbligatorio inserimento di clausole sociali (già previsto nelle precedenti versioni del codice degli appalti), finalizzate al rispetto del diritto soggettivo alla stabilità occupazionale in tutti gli appalti di lavori e servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale;
la invocata disposizione del CCNL, in modo ancor più esplicito, prevede -in ogni caso- il diritto dei lavoratori al passaggio diretto con l'impresa subentrante nella gestione del servizio indipendentemente dal tipo di affidamento dello stesso.
QUANTO AL PERICULUM IN MORA I lavoratori osservavano che il tempo necessario per la definizione del ricorso avrebbe loro precluso quella continuità lavorativa nel Comune di Badolato che, grazie alle richiamate disposizioni contrattuali e normative, aveva sin qui consentito il passaggio diretto alle dipendenze delle imprese avvicendatesi nel servizio di gestione dei rifiuti ed assimilati. Si segnalava, in particolare, che: per effetto dei provvedimenti adottati dal di Badolato e, da ultimo la determina n° 31 del P_
05/03/24, l'affidamento del servizio di igiene urbana, attribuito con ordinanza sindacale contingibile e urgente dell'08.11.2023, è stato prorogato sino al 31/05/24; di fatto, dal 04/11/23 (data di cessazione del servizio – cfr. determina n° 139/2023 - doc. 7) sino al 31/05/24 trascorreranno 209 giorni dalla cessazione della pregressa gestione del servizio;
l'art. 6 C.C.N.L. FISE ASSOAMBIENTE prevede l'obbligo di assunzione in caso di avvicendamento delle imprese solo per il personale risultante in forza “presso l'azienda cessante per l'intero periodo di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione”.
In presenza di tali termini e circostanze, ribadivano che senza un provvedimento ex art. 700 c.p.c., il diritto previsto dalla citata disposizione del C.C.N.L era ed è destinato inevitabilmente ad estinguersi. Ad ulteriore conferma della sussistenza del fumus boni juris era stato, altresì, puntualizzato che l'atteggiamento di totale inerzia ed indifferenza del Comune di Badolato costituiva grave violazione della loro dignità, oltre a comportare la perdita del diritto al lavoro che per gli stessi rappresentava e rappresenta l'unica fonte di reddito tale da consentire ai lavoratori ed alle loro famiglie di condurre un'esistenza libera e dignitosa (doc.16 del fascicolo di parte della I fase).
§2.1
Con ordinanza depositata l'8/04/24 il Tribunale ha rigettato l'istanza cautelare.
§2.2
Pag. 3 di 19 , e hanno proposto reclamo Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 ex art. 669 terdecies c.p.c, nei confronti del e di D.M. Service Srl Controparte_5
Unipersonale, avverso l'ordinanza di rigetto suddetta.
Hanno lamentato: ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO PER MANCATA APPLICAZIONE E VIOLAZIONE DALL'ART 6 CCNL FISE ASSOAMBIENTE – ERRATA INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 11 E 57 CODICE APPALTI ANCHE PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 4 COST: <… Il presupposto su cui si fonda l'impugnata declaratoria di rigetto è che non sarebbe “ ravvisabile il fumus boni iuris necessario per l'emissione dell'invocato interdetto cautelare. …..Nel caso concreto, la D.M Service S.r.l. è stata assegnataria del servizio di raccolta tramite affidamento diretto da parte dell'amministrazione comunale ed in via temporanea ed urgente, sicché il quesito è se la clausola sociale sia applicabile nei termini sopra esposti anche in siffatta ipotesi, oppure se, viceversa, l'ossequio a tale clausola debba essere garantito solo nel caso in cui l'impresa appaltatrice sia individuata all'esito di una gara svolta con procedura comparativa ad evidenza pubblica……………………………………………………. ….la costituita parte resistente ha prodotto (cfr all. n.6 fascicolo D.M. Service Srl) il parere n. 2083 emesso il 27/06/2023 dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture………………… ….si ritiene, anche alla luce di tale motivato parere, che il dato testuale dell'art. 57 del codice degli appalti, nella parte in cui richiama i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti che devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste come requisiti necessari dell'offerta misure orientate a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, debba essere inteso nel senso della inapplicabilità della clausola sociale alle procedure di affidamento diretto rispetto alle quali non ricorre nessuno dei predetti atti (bandi di gara, avvisi ed inviti) e, perciò stesso, della esclusione dell'obbligo di (preliminare) inserimento di tale clausola negli atti di espletamento della procedura di affidamento diretto. Nel caso concreto, trattandosi di affidamento diretto in forza di un'ordinanza comunale emessa per fronteggiare una situazione di temporaneità ed urgenza non vi era un obbligo per l'ente appaltante di inserire – mancando una lex specialis di gara - la clausola sociale. In conclusione, nella vicenda di che trattasi non si ravvisano obblighi a carico delle parti convenute la cui violazione possa integrare un inadempimento imputabile al Comune appaltante o all'impresa affidataria del servizio. *
* * * * Va preliminarmente osservato che il primo Giudicante ha concentrato la sua attenzione esclusivamente sull'interpretazione (che peraltro si contesta) dell'art. 57 D.Lgs. 31/03/2023 n° 36, e trascurato totalmente il contratto collettivo Fise Assoambiente il quale all'art. 6 testualmente recita: “1: Alla scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione del servizio, il rapporto di lavoro tra l'impresa cessante e il personale a tempo indeterminato addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento è risolto……… 2. L'impresa subentrante assume ex novo, con passaggio diretto, dal giorno iniziale della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento, il quale, alla scadenza effettiva del contratto di appalto, risulti in
Pag. 4 di 19 forza presso l'azienda cessante per l'intero periodo di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione”. In forza di detta disposizione, dunque, la D.M. Service srl Unipersonale aveva l'obbligo di assumere tutto il personale risultante in forza presso l'azienda cessante indipendentemente dalla natura del subentro. Il tenore letterale non lascia dubbio alcuno poiché si fa riferimento a qualunque ipotesi di nuova gestione in “appalto/ affidamento o per revoca del servizio”. Orbene è indubitabile e non è stato neppure contestato da controparte che la società in quanto operante nel settore dei servizi ambientali era ed è tenuta al rispetto del citato contratto collettivo e, dunque, anche dell'art. 6 invocato dai lavoratori, ma trascurato dal primo giudicante. E non è solo la lettera della disposizione contrattuale a confermare la sussistenza di tale obbligo, dal momento che lo scopo della norma è quello di garantire al personale la stabilità occupazionale considerato il rapido turn over del settore. E' stata, altresì, trascurata la natura cogente del richiamato art. 6 del C.C.N.L. Fise Assoambiente nonostante la chiara disposizione contenuta nell'art. 11 D.Lgs 36/2023 (applicabile ex art 48 dello stesso decreto agli affidamenti diretti) in forza del quale “al personale impiegato nei servizi oggetto di appalto pubblico va applicato il CCNL in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro e quello il cui ambito di applicazione sia connesso con l'attività oggetto dell'appalto”. E tale natura era stata riconosciuta, in primo luogo, dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato nel parere espresso sulle Linee guida ANAC n° 13/2019 (cfr. doc. 8 del fascicolo di controparte) all'uopo richiamando il pacifico orientamento formatosi in materia (Cons. St. 26 ottobre 2018 n. 2703 e Cons. St., sez. V, 12 settembre 2019 n. 6148). La giurisprudenza di merito ha -poi- ribadito, in fattispecie analoghe alla presente, l'operatività della disposizione pattizia invocata dai lavoratori. Più in particolare e proprio con riferimento all'ipotesi dell'affidamento in via temporanea con ordinanza contingibile e urgente del Sindaco (dunque esattamente il caso per cui si controverte), il Tribunale di Castrovillari con sentenza n. 378/2018 (prodotta con le note di trattazione), dopo aver ribadito con riferimento all'art. 6 CCNL Fise Assoambiente che “Tale previsione assume evidentemente efficacia cogente nei confronti delle imprese affidatarie del servizio di igiene ambientale, configurando, come più volte chiarito dalla giurisprudenza, un vero e proprio diritto soggettivo in capo al lavoratore alle dipendenze dell'impresa cessata”, ha così puntualizzato: ”Va osservato peraltro che la temporaneità dell'affidamento, discendente dalla peculiarità della sua fonte, non osta in astratto all'applicazione dell'art. 6 CCNL igiene ambientale, non ravvisandosi nella regolamentazione collettiva una limitazione in tal senso.” Ancor più di recente, il Tribunale di Milano (sentenza del 27/11/2022 - R.G. 8142/21, prodotta con le note di trattazione) ha ritenuto applicabile la clausola sociale persino nell'ipotesi di affidamento del servizio di un ad una P_ società in house, gestita dallo stesso Ente. IN BUONA SOSTANZA E CONTRARIAMENTE A QUANTO SI LEGGE NELL'ORDINANZA, ANCHE NELL'IPOTESI IN CUI MANCHI UN BANDO DI GARA I GIUDICI DI MERITO HANNO RIBADITO L'OBBLIGATORIETÀ DELL'ART. 6 CCNL FISE ASSOAMBIENTE Ed è il caso di soggiungere che il Consiglio di Stato ha ritenuto che:
“il contratto collettivo che un imprenditore abbia eventualmente sottoscritto rappresenta senz'altro un aspetto, certo non secondario, della sua organizzazione
Pag. 5 di 19 aziendale, dato che esso contiene le condizioni alle quali egli ha scelto di impiegare il personale alle sue dipendenze, e per inciso, di sopportare i relativi costi” (sentenza 26 ottobre 2018 n. 2703 e 12 settembre 2019 n. 6148); In detta ultima prospettiva “la clausola sociale contenuta nel ccnl sottoscritto dal concorrente, anche se (in tesi) contenente un vincolo non elastico di assorbimento del personale, è espressione delle facoltà organizzative dell'imprenditore, così superando i profili di bilanciamento con le libertà economiche di cui all'art. 41 Cost.” (sentenza 25.01.2024 n° 807) *** In ogni caso, non può condividersi l'interpretazione del primo Giudicante che ritiene inapplicabile la clausola sociale nell'ipotesi di affidamento diretto;
tesi ermeneutica fondata, peraltro, sul discutibile parere n° 2083 del 27/06/2023 del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, acriticamente condiviso nel decreto di rigetto. In realtà, tale parere (basato sul tenore letterale dell'art. 57 Dlgs 36/2023 e precisamente sull'espressione “bandi di gara, avvisi e inviti”) è in contrasto proprio con la lettera e la ratio dell'art. 57 del codice degli appalti e, ancor di più, con i principi fondamentali espressi negli articoli 3 e 4 della nostra Carta Costituzionale;
che – è il caso di puntualizzarlo-rappresentano la chiave di lettura di qualsivoglia disposizione normativa. Procedendo con ordine. Le disposizioni del nuovo codice degli appalti fanno riferimento non solo ai bandi ma anche agli inviti, cioè al mezzo utilizzato per gli affidamenti diretti ex art. 50 del D.Lgs. 36/2023. Ed invero, l'invito -nonostante la non contestabile struttura istruttoria semplificata dell'affidamento diretto- non può certamente mancare neppure in questa tipologia di scelta dell'altro contraente perché è necessario per acquisire il preventivo dell'operatore scelto;
è finalizzato a documentare -in ossequio al principio di trasparenza- il processo decisionale con ciò adempiendo al dovere che grava su tutti i dipendenti pubblici ai sensi dell'art. 9 D.P.R 62 del 2023, e successive modificazioni. DEL RESTO, L'INVITO NON È MANCATO NEPPURE NELLA FATTISPECIE CHE CI OCCUPA. Ed invero nella determina n° 139 dell'11/11/2023 (doc. 7 del fascicolo di parte della I fase) si legge espressamente: “dato atto che questo ufficio si è attivato prontamente al fine di individuare una ditta specializzata nel settore ed in data 09/11/2023 sono state invitate n° 6 ditte al fine di produrre apposita manifestazione di interesse per procedere mediante affidamento diretto stante la necessità di riavviare il servizio con la massima celerità”. **** Non solo, sempre con riferimento al dato testuale della disposizione in esame va evidenziato che:
1. l'art. 57 D.Lgs. 36/2023 non è espressamente derogato dalla speciale disciplina sugli affidamenti sottosoglie europee;
2. quando il legislatore ha inteso porre deroghe alla disciplina generale l'ha fatto espressamente, tant'è che lo stesso art. 57 estende l'ambito della sua applicazione a tutti gli appalti e concessioni, senza distinzione di soglie e limiti di tipologia di affidamento e lo esclude solo per gli appalti delle professioni intellettuali, anche in questo caso senza limiti di valore o di tipologia di affidamento;
3. L'art 48 del Dlgs 36/2023 prevede che “L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II.” e, tra questi, quello previsto del richiamato art 11 circa l'obbligatorietà dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e, dunque, di tutte le clausole ivi contenute, comprese quelle sociali.”
Pag. 6 di 19 Con riferimento al punto 2 giova richiamare la relazione illustrativa del nuovo codice degli appalti (doc. C) nella quale, a pag. 88, si legge testualmente: con la l. n. 120 del 2020, di conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 16 n. 76 del 2020, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, è stato previsto (art. 8, comma 1, lett.10a-bis) che «all'articolo 36, comma 1, le parole: “Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50” sono sostituite dalle seguenti: “Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50”». Prima di tale modifica l'inserimento della “clausola sociale” risultava obbligatoria per i contratti sopra soglia, mentre per i contratti al di sotto delle soglie comunitarie era prevista come una mera facoltà. Si osserva altresì, che il decreto legislativo 50 del 2016, all'art. 3, comma 1, lett. qqq), definiva, in termini generali, le “clausole sociali” come «disposizioni che impongono a un datore di lavoro il rispetto di determinati standard di protezione sociale e del lavoro come condizione per svolgere attività economiche in appalto o in concessione o per accedere a benefici di legge o agevolazioni finanziarie». Il comma 1 in conformità alla direttiva della delega, quindi, prevede “l'obbligo” per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, avvisi e inviti, specifiche “clausole sociali” con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate a garantire la stabilità del personale impiegato.
[………………………………………………………………………………………………]» L'APPLICAZIONE DELLE CLAUSOLE SOCIALI RESTA ESCLUSA SOLO PER I SERVIZI DI NATURA INTELLETTUALE. E' il caso di soggiungere, da ultimo, che la dottrina più accreditata non condivide affatto l'interpretazione ministeriale sulla base delle argomentazioni testè esposte (Rivista Sentenze e appalti.it – doc. D) *** Ma è la ratio dell'art 57 del codice degli appalti a smentire il parere ministeriale e l'interpretazione contenuta nell'impugnata ordinanza, Infatti, nel D.lgs. 36 del 2023 traspare, con tutta evidenza. la volontà del legislatore di puntare, in modo più deciso -rispetto al previgente codice del 2016- alla realizzazione di appalti sostenibili, non solo sotto il profilo economico e ambientale, ma anche sotto l'aspetto sociale, approntando una complessiva formulazione di clausole sociali, non più limitate (solo) alla tutela dell'occupazione ma, in generale, dirette a garantire, oltre alla stabilità occupazionale, elevati standard di protezione del lavoro e della sicurezza, con la previsione di tutele, retributive e normative, di misure di contrasto al lavoro irregolare, soprattutto nei subappalti oramai ammessi senza i precedenti rigorosi limiti e anche a cascata. Emblematica sul punto la volontà del legislatore, espressa a chiare lettere nel citato art. 57, di inserire clausole sociali finalizzate ad assicurare “le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate….”. E SAREBBE VERAMENTE SINGOLARE RITENERE TALE CHIARA VOLONTÀ LEGISLATIVA COMPATIBILE CON LA DRASTICA LIMITAZIONE AI SOLI APPALTI SOPRA LA SOGLIA !!! *** Ma a fugare ogni dubbio circa l'operatività della clausola sociale anche agli affidamenti diretti vi è l'art. 3 della nostra Costituzione. Aderendo alla tesi del primo Giudicante, verrebbe -infatti- negato il diritto alla stabilità occupazionale in presenza di affidamenti diretti che -secondo rilevazioni ANAC (doc. E)- sono passati da una percentuale del 29,4%, nel periodo maggio-agosto 2022, a quella del 37% nel periodo maggio-agosto 2023 e sono in costante aumento attesa la soglia di € 150.000,00
Pag. 7 di 19 (affidamento diretto lavori) o di € 140.000,00 (affidamento diretto servizi e fornitura). In buona sostanza, verrebbe così attuata una vera e propria discriminazione tra lavoratori senza alcuna motivazione ed una disparità di trattamento che viola apertamente il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della nostra Costituzione e quello laboristico consacrato nell'art. 4 Cost. Né tale discriminazione potrebbe giustificarsi in presenza di un affidamento temporaneo ed urgente e ciò in quanto -si è costretti a ribadirlo- nella fattispecie che ci occupa dall'iniziale periodo di 15 gg. si è pervenuti, per effetto di proroghe, ad un totale di 6 mesi, destinato inevitabilmente a prolungarsi stante il mancato avvio della procedura di gara che certamente non potrà concludersi entro il 31 maggio 2024 con buona pace, quindi, delle procedure di affidamento dei servizi e di quelle contrattuali della stabilità occupazionale e con estinzione del diritto soggettivo previsto dall'art. 6 C.C.N.L Fise Assoambiente. **** Il ricorso andava e va, pertanto, accolto non sussistendo neppure la preoccupazione di armonizzare l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario perché l'esigenza di tutelare l'autonomia imprenditoriale “non può nondimeno essere esercitata fino al punto da vanificarne le sottostanti esigenze di tutela dei lavoratori, sotto il profilo del mantenimento delle condizioni economiche e contrattuali vigenti, attraverso il ricorso, pur legittimo in astratto, a forme di lavoro flessibile foriero per il datore di lavoro di vantaggi dal punto di vista retributivo e contributivo. Infatti, nel bilanciamento tra contrapposte esigenze la clausola sociale, come interpretata dalla giurisprudenza amministrativa …….., ammette il sacrificio degli interessi dei lavoratori rispetto a scelte improntate a migliorare la qualità e l'efficienza del servizio, ma non anche in funzione del solo ed esclusivo risparmio di costi per la manodopera, quand'anche consentito dalla legislazione lavoristica. L'elasticità di applicazione della clausola non può pertanto spingersi fino al punto da legittimare politiche aziendali di dumping sociale in grado di vanificare gli obiettivi di tutela del lavoro perseguito attraverso la stessa” (Cons. Stato sent. n° 3885/2019) Ora, per come risulta dalla determina ex adverso prodotta (doc. 4 del fascicolo di controparte):
1. non sono cambiate le prestazioni richieste 2. il corrispettivo per il servizio è rimasto invariato perché- sempre nella citata determina n° 31 del 05.03.2024 è stabilito di porre “la spesa complessiva di € 136.521,00 (compreso IVA), derivante dalla presente determinazione sul CAP. n° 2870 (trattandosi di mera partita di giro in attesa del trasferimento delle somme dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico), del bilancio comunale giusta attestazione di copertura Finanziaria da parte del Responsabile del Servizio“. Non sussistono -dunque- ragioni per le quali la libertà di iniziativa economica vantata dalla D.M. Service srl debba ritenersi a tal punto prevalente sulla tutela della stabilità occupazionale da consentire il sacrificio di tutti i lavoratori già addetti al servizio con il precedente gestore. *** Di certo ricorre, infine, il presupposto del periculum in mora, non solo per le ragioni sopra indicate, ma anche in considerazione della circostanza che l'ulteriore decorso del tempo porterebbe all'estinzione del diritto, riconosciuto al personale risultante in forza “presso l'azienda cessante per l'intero periodo di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione”>>.
Pag. 8 di 19 Hanno chiesto, previa revoca del provvedimento impugnato, l'adozione ex art 700 c.p.c. di ogni provvedimento ritenuto idoneo a garantire -nelle more dell'instaurando giudizio di merito < la tutela dei diritti azionati, per l'effetto condannando: 1) il P_
, in persona del suo l.r.p.t., al rispetto ed applicazione della clausola di cui
[...] all'art 6 CCNL Fise Assoambiente e art 57 D.Lgs n° 36/2023 nella gestione del servizio Igiene Urbana;
2) la ditta D.M. Service Srl Unipersonale, in persona del suo l.r.p.t., (C.F.:
- PEC: all'assunzione dei Sigg. , P.IVA_1 Email_1 Controparte_1
e . Con vittoria di spese e compensi del giudizio Controparte_2 Controparte_3 anche della presente fase da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore costituito ed antistatario ex art 93 c.p.c.>>
Richiamavano, ai fini del giudizio di merito, le conclusioni indicate a pag. 7 del ricorso ex art 700 c.p.c..
§2.3
Il Tribunale, in accoglimento del reclamo, “dichiara il diritto dei reclamanti CP_1
e ad essere assunti alle dipendenze
[...] Controparte_2 Controparte_3 della D.M. Service S.r.l. con decorrenza dal 13/11/2023 (data di inizio effettivo del servizio) nonché ad essere considerati come dipendenti della medesima società dalla predetta data ai fini della clausola sociale prevista dalla contrattazione collettiva e dei correlativi obblighi di comunicazione posti a carico dell'impresa uscente (ovvero la odierna reclamata) per consentire alle imprese che intendono partecipare alla gara (per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico) la corretta valutazione dei costi economici necessari e, quindi, la formulazione dell'offerta ritenuta più idonea;
ii) per l'effetto condanna la D.M. Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a provvedere immediatamente, ovvero il giorno stesso della comunicazione del presente provvedimento a cura della Cancelleria o della sua notificazione, se anteriore, alla assunzione dei reclamanti , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 quali propri dipendenti ai fini dell'espletamento del servizio di Igiene Urbana del Comune di Badolato nonché a mantenerli alle proprie dipendenze fino alla cessazione del predetto servizio in affidamento diretto anche a seguito di eventuali future proroghe dell'affidamento medesimo;
- condanna la D.M. Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite di entrambe le fasi cautelari, che si liquidano nelle somme di euro 259,00 per esborsi ed euro 3.200,00 per compensi di avvocato in relazione alla prima fase cautelare nonché nella ulteriore somma di euro 3.200,00 per soli compensi di avvocato in relazione alla presente fase di reclamo, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore dell'Avv. Gaetano Mancuso;
- nulla per le spese nei rapporti tra i reclamanti e il
”. Controparte_5
§2.3.1
A tali statuizioni perviene alla luce delle seguenti argomentazioni:
Pag. 9 di 19 <
4. Il reclamo è fondato nei sensi che di seguito si precisano.
5. In primo luogo, è opportuno chiarire che il diritto soggettivo all'assunzione dei lavoratori in ipotesi di “cambio appalto” non può giammai essere rinvenuto nell'art. 57 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023), il quale si limita a prevedere, per quanto qui rileva, che «Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti … devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore …». Dalla lettura della disposizione si evince chiaramente che alcun diritto soggettivo viene previsto, in favore dei lavoratori, dalla disposizione sopra riportata che, invero, si limita a prevedere che le stazioni appaltanti debbano inserire specifiche “clausole sociali” nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, volte a far sì che siano richieste, come “requisiti necessari delle offerte”, misure
“orientate” a garantire la stabilità occupazionale. È evidente, quindi, che la stabilità occupazionale viene considerata come un obiettivo meramente tendenziale che viene perseguito non mediante l'attribuzione di un diritto soggettivo ai lavoratori, bensì mediante la previsione che nell'offerta dei concorrenti siano previste specifiche “misure” in tal senso e che l'obbligo di inserire tali misure sia contemplato attraverso l'inserimento di “clausole sociali” nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti. La vincolatività di tali “misure” discende, dunque, da un impegno che il partecipante alla gara deve assumere (sulla base della previsione del bando, dell'avviso o dell'invito) se vuole che la sua offerta venga presa in considerazione dall'amministrazione appaltante. Sotto tale profilo si deve rilevare, in primo luogo, che, nel caso di specie, l'ente appaltante non ha previsto nell'invito, prodotto da parte reclamata (nota prot. n. 6241 del 09/11/2023 - doc. n. 1 allegato alla comparsa di costituzione), alcuna “clausola sociale”. Peraltro, nulla sarebbe cambiato quand'anche il Comune di Badolato avesse optato per l'inserimento nell'invito della c.d. clausola sociale. Il Consiglio di Stato ha, infatti, chiarito, con innumerevoli pronunce, che la c.d. clausola sociale (allora prevista dall'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016) «comporta per l'offerente il tendenziale obbligo di mantenere i livelli occupazionali del precedente gestore dell'appalto. Tuttavia, è stato da tempo precisato in giurisprudenza che la clausola sociale non obbliga l'aggiudicatario ad assumere tutto il personale in carico all'appaltatore uscente né tanto meno ad applicare le medesime condizioni contrattuali né, infine, a riconoscere l'anzianità pregressa. Ciò in quanto, nell'applicazione di dette clausole, è necessario procedere attraverso un bilanciamento fra più valori, tutti di rango costituzionale ed europeo;
da un lato il rispetto della libertà di iniziativa economica privata, garantita dall'art. 41 Cost. e dall'art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Carta di ZA), che riconosce la libertà di impresa, conformemente alle legislazioni nazionali;
dall'altro il diritto al lavoro, la cui protezione è imposta dall'art. 35 Cost. nonché dall'art. 15 della Carta di ZA (Consiglio di Stato sez. V R.G. LAV. N. 995/2024 2/11/2020 n. 6761; in termini anche Cons. Stato, Comm. spec., parere 21 novembre 2018, n. 2703). Per tali
Pag. 10 di 19 ragioni la clausola va formulata e intesa in maniera elastica e non rigida, rimettendo all'operatore economico concorrente finanche la valutazione in merito all'assorbimento dei lavoratori impiegati dal precedente aggiudicatario. Solo in questi termini la clausola sociale è conforme alle indicazioni della giurisprudenza amministrativa secondo la quale l'obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto va contemperato con la libertà d'impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell'appalto […]. Per cui, com'è stato ulteriormente precisato (Cons. Stato, sez. VI, 21 luglio 2020, n. 4665), sulla scorta di tale lettura della clausola sociale questa va intesa in termini di flessibilità: la stazione appaltante non può imporre un riassorbimento integrale del personale in quanto verrebbe limitata la libera iniziativa economica dell'operatore concorrente;
né, d'altro canto, l'elasticità di applicazione della clausola può spingersi fino al punto da legittimare politiche aziendali di dumping sociale in grado di vanificare gli obiettivi di tutela del lavoro perseguito attraverso la stessa» (da ultimo, Cons. Stato, sent. n. 2806/2023). Peraltro, anche in tale ultima ipotesi (dumping sociale) non si configurerebbe giammai un diritto soggettivo dei lavoratori ad essere assunti, atteso che, come detto, non sussiste, in forza della citata clausola sociale, un obbligo di “riassorbimento integrale del personale”, sicché sarebbe comunque impossibile stabilire chi, tra tutti i lavoratori pretermessi, possa vantare il diritto a essere assunto, posto che tale diritto, in realtà, non esiste (sulla base delle clausole sociali previste dal bando, dall'avviso o dall'invito). D'altronde, nell'ipotesi in cui il Consiglio di Stato ha effettivamente ravvisato un caso di dumping sociale, l'azione spettava unicamente alla partecipante alla gara che non era risultata vincitrice e che, pertanto, vantava un interesse legittimo che la abilitava a chiedere l'annullamento degli atti della procedura di affidamento in appalto (per un caso, si veda Cons. Stato, sent. n. 3885/2019). D'altronde, tutte le controversie svoltesi innanzi al Consiglio di Stato non sono state mai promosse dai lavoratori dell'impresa c.d. uscente al fine di far valere un supposto diritto ad essere assunti dalla nuova impresa aggiudicataria del servizio, ma hanno riguardato le imprese partecipanti alla procedura di gara/affidamento e gli enti appaltanti, avendo tali controversie ad oggetto unicamente la legittimità dell'affidamento e giammai un (si ripete: inesistente) diritto dei lavoratori ad essere assunti in virtù delle clausole contenute nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito. Ne consegue che alcuna domanda possono i lavoratori rivolgere nei confronti del Comune appaltante, posto che l'art. 57 del nuovo Codice degli appalti non contempla (come anche il precedente Codice del 2016) alcun diritto soggettivo dei lavoratori (ad essere riassunti) che essi possano far valere nei confronti dell'ente appaltante e/o delle imprese aggiudicatarie del servizio appaltato.
6. Ben diversa è, invece, la questione afferente alle c.d. clausole sociali contemplate dalla contrattazione collettiva che rendono sussistente - ad avviso del Collegio - il fumus boni iuris. I ricorrenti invocano, in particolare, a sostegno del loro diritto ad essere riassunti dalla D.M. Service S.r.l., l'art. 6 del CCNL Fise Assoambiente (doc. n. 2 allegato al ricorso
Pag. 11 di 19 ex art. 700 cod. proc. R.G. LAV. N. 995/2024 civ.). Nella prima fase, la D.M. Service nulla aveva dedotto in ordine alla sua adesione al contratto collettivo invocato dai ricorrenti. In questa sede di reclamo, la Società resistente ha però eccepito espressamente di non aderire al contratto collettivo Fise Assoambiente e di non essere, pertanto, in alcun modo tenuta ad osservarlo. La D.M. Service S.r.l. ha altresì dedotto di aderire ad un diverso contratto collettivo ovvero al CCNL “2220-Pulizia” (CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi). La reclamata sostiene che in tale contratto non sarebbe “presente una norma analoga all'articolo 6 del contratto FISE Assoambiente” (pag. 14 della memoria di costituzione). Ciò posto, si deve rilevare che avendo i lavoratori reclamanti invocato l'applicazione di un contratto collettivo, in virtù del principio di “vicinanza della prova” è onere del datore di lavoro contestare la mancata adesione al contratto invocato dai lavoratori (deducendo quale sia invece il contratto cui aderisce), i quali, specie nel caso per cui si controverte, non essendo dipendenti della Società reclamata (ma solo aspiranti tali), non possono conoscere quale sia il contratto collettivo applicato nell'azienda convenuta. La Società reclamata ha legittimamente eccepito, per la prima volta, in questa sede di reclamo cautelare (che è un rimedio totalmente devolutivo), di non aderire al CCNL Fise Assombiente, bensì al diverso CCNL delle imprese di pulizia, servizi integrati / multiservizi. Ha, altresì, dimostrato di aderire effettivamente al citato contratto collettivo che viene richiamato nelle comunicazioni obbligatorie (modello UNILAV) allegate alla memoria di costituzione (docc. nn. 4, 5, 6 e 7). La reclamata ha, altresì, prodotto copia di detto contratto (doc. n. 3 depositato in data 03/06/2024). Ciò posto, si deve innanzitutto rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «in tema di cambio di gestione dell'appalto con passaggio dei lavoratori all'impresa nuova aggiudicatrice, l'art. 6 del c.c.n.l. igiene ambientale aziende private FISE del 12 aprile 2013 prevede un diritto all'assunzione, senza periodo di prova, in capo ai dipendenti dell'impresa uscente - con correlativo obbligo a carico dell'impresa subentrante - il quale non risulta condizionato all'avvenuto adempimento dei previsti obblighi procedimentali di comunicazione a carico dell'impresa uscente» (Cass. n. 31491/2023 che discorre testualmente di “un vero e proprio diritto all'assunzione in capo ai dipendenti dell'impresa uscente”). Tuttavia, le conclusioni non mutano neppure ove l'azienda subentrante aderisse (come nella specie) al CCNL delle imprese di pulizia / multiservizi, poiché - contrariamente a quanto dedotto dalla reclamata - anche il citato contratto collettivo prevede una disposizione del tutto analoga a quella di cui all'art. 6 del CCNL Fise Assoambiente: si tratta, in particolare, dell'art. 4, lettera a). L'art. 4 del CCNL pulizia
/ multiservizi (ora rubricato, a seguito del verbale di accordo del 31 maggio 2011,
“cambio di appalto”, in luogo della precedente rubrica “cessazione di appalto”) osserva, preliminarmente: «rilevato che il settore è caratterizzato, nella generalità dei casi, dalla produzione dei servizi tramite contratti di appalto e che da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra le Imprese con risoluzione di rapporti di lavoro da parte dell'impresa cedente e predisposizione delle necessarie risorse lavorative, con assunzioni ex novo, da parte dell'impresa subentrante, le Parti intendono tenere conto, da un lato, delle caratteristiche strutturali del settore medesimo e delle attività delle Imprese e,
Pag. 12 di 19 dall'altro, dell'obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi della occupazione». La disposizione prevede, poi, che «alla scadenza del contratto di appalto possono verificarsi 2 casi: a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione, senza periodo di prova, degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi;
b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio - sarà convocata presso l'Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la Direzione Provinciale del Lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità». Orbene, la Suprema Corte, proprio con riferimento all'art. 4 del CCNL in esame, ha avuto modo di chiarire che «nella ricostruzione del contenuto negoziale della clausola in discussione occorre muovere innanzitutto dall'obiettivo che i soggetti stipulanti si prefiguravano nel dettare la disciplina in tema di avvicendamento di imprese nell'appalto con riferimento alla “sorte” dei dipendenti della impresa cessata;
ebbene, le parti collettive, in apertura dell'art. 4 c.c.n.l., dichiarano espressamente di voler tenere conto da un lato delle caratteristiche strutturali del settore, caratterizzato dalla produzione dei servizi tramite contratti di appalto con conseguenti frequenti cambi di gestione fra imprese e dell'attività delle imprese e, dall'altro, <>. Alla luce di tale dichiarata finalità ed in particolare della avvertita esigenza di garantire una tutela effettiva e concreta dei livelli di occupazione, la clausola sub B) dell'art. 4, che prevede
<< in caso di cessazione di appalto con modificazione di termini, modalità e prestazioni contrattuali, ...>> (esclusivamente) l'obbligo per la impresa subentrante di attivare una procedura di confronto con la rappresentanza sindacale aziendale e con le organizzazioni sindacali per un esame della situazione, non si presta ad essere interpretata, come propugnato dalla odierna ricorrente, nel senso che ogni modifica rispetto alle condizioni del precedente appalto determini il venir meno della garanzia dell'obbligo di assunzione per i dipendenti dell'impresa cessata, come previsto dalla clausola sub A); una siffatta interpretazione, oltre a prestarsi obiettivamente ad agevolare pratiche elusive in quanto basterebbe una modifica anche minima delle condizioni contrattuali del precedente appalto per determinare il venir meno dell'obbligo di assunzione a carico dell'impresa subentrante, appare intrinsecamente irragionevole;
se, infatti, le modifiche delle condizioni del precedente appalto non sono tali da comportare significative ricadute sulle relative modalità di espletamento e quindi sulla organizzazione del lavoro non vi è ragione di escludere il permanere dell'obbligo di
Pag. 13 di 19 assunzione, che rappresenta la garanzia primaria nella realizzazione degli obiettivi di tutela dei livelli complessivi della occupazione che le parti collettive si erano prefigurate;
tale interpretazione trova puntuale riscontro testuale nella medesima clausola sub B) nella quale il confronto tra le parti sociali è dichiaratamente previsto << al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livello occupazionale >>, con chiara indicazione, quindi, che solo in presenza di una diversa modalità di produzione del servizio connessa alle complessive modifiche delle condizioni di appalto si determina il venir meno dell'obbligo di assunzione e la sua sostituzione con l'obbligo di confronto sindacale per ricercare possibili soluzioni occupazionali;
alla luce di tale ricostruzione si rivela inconferente la deduzione di violazione dell'art. 41 Cost., posto che nello specifico si è in presenza di un obbligo volontariamente assunto dalla società con l'adesione prestata al contratto collettivo;
né il precetto dell'art. 41 Cost. in tema di libera iniziativa imprenditoriale si configura quale limite all'accertamento giudiziale avente ad oggetto il corretto adempimento dell'obbligo, volontariamente assunto, gravante sulla società ai sensi della richiamata pattuizione collettiva» (Cass. ord. n. 12915/2022). Da quanto sopra esposto si ricava, in estrema sintesi, che: - l'ipotesi disciplinata sub lett. A) dell'art. 4 del CCNL Parte_3 prevede un vero e proprio “obbligo di assunzione” in favore dei dipendenti dell'impresa cessata;
- tale obbligo sussiste in ipotesi di appalto a condizioni contrattuali immutate (con la precisazione che le modifiche, per avere rilievo, devono essere “tali da comportare significative ricadute sulle relative modalità di espletamento e quindi sulla organizzazione del lavoro”); - vertendosi in ipotesi di un obbligo volontariamente assunto dall'impresa (mediante l'adesione al CCNL) non può essere invocato l'art. 41 della Cost. al fine di sottrarvisi (ed in ciò si ravvisa la radicale differenza con le clausole sociali previste dal Codice dei contratti pubblici, imposte dalle stazioni appaltanti). Nel caso di specie, non vi è poi stata alcuna modificazione delle condizioni contrattuali del servizio oggetto di affidamento diretto atteso che non solo nulla è stato dedotto sul punto dalla Società reclamata, ma la stessa determina di affidamento (n. 139 dell'11/11/2023, reg. gen. n. 364/2023 - doc. n. 7 allegato al ricorso della prima fase) precisa, in relazione alla spesa, che si tratta di una “mera partita di giro” (a conferma che la società affidataria del servizio avrebbe dovuto renderlo alle stesse condizioni già pattuite tra l'Unione dei Comuni e la Società uscente). Ne consegue che il diritto soggettivo all'assunzione dei lavoratori reclamanti trova fondamento proprio nell'art. 4, lett. A) del CCNL imprese di pulizia / multiservizi cui la Società reclamata, per sua stessa ammissione, ha spontaneamente aderito.
Non appare, poi, persuasiva la tesi della reclamata secondo cui « tale contratto, laddove si occupa della clausola sociale, ossia al proprio articolo 4, fa esplicito ed inequivoco riferimento ai soli contratti di appalto (cfr. pag. 14 doc. 3 allegato), cioè a uno strumento specifico (il contratto appunto, nel nostro caso assente, visto che il servizio è stato assegnato con un provvedimento amministrativo, ossia le determine già allegate alla comparsa di costituzione nel “primo” giudizio cautelare), che l'operatore economico e l'ente conferente sottoscrivono all'esito di procedure competitive» (pagg.
2-3 delle note
Pag. 14 di 19 di trattazione scritta depositate il 05/06/2024). Invero, l'affidamento diretto è la procedura (non competitiva) prescelta dall'appaltante per l'individuazione del contraente, ma ciò non significa affatto che non esista un (successivo) contratto di appalto la cui modalità di stipulazione, d'altronde, è espressamente prevista e disciplinata dall'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023: «In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, [il contratto è stipulato, n.d.e.] mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014». È infine appena il caso di rilevare che il sostantivo “cessazione” (di appalto) contenuto nell'art. 4, lett. A), del CCNL imprese di pulizia / multiservizi assume un significato talmente ampio da farvi rientrare qualsiasi ipotesi in cui sia venuta meno la prestazione resa da un appaltatore, compresa la risoluzione anticipata del contratto di appalto o l'abbandono/sospensione del servizio stesso. D'altronde, la finalità e la ratio della disposizione verrebbe seriamente compromessa ove si escludesse siffatta ipotesi.
7. In ordine al periculum in mora si deve rilevare che i lavoratori, ove dovessero attendere la conclusione di un giudizio ordinario per sentire acclarato il loro diritto all'assunzione da parte della odierna reclamata, non potrebbero essere assunti neppure da parte della futura impresa appaltante (nelle more del reclamo è stato infatti emanato, in data 14/05/2024, il bando di gara sicché anche l'aggiudicazione è imminente: si veda la documentazione prodotta dai reclamanti in data 05/06/2024 unitamente alle note di trattazione), con il rischio di venire definitivamente espulsi dal ciclo lavorativo connesso all'appalto del servizio di igiene urbana. I lavoratori reclamanti non potrebbero, infatti, giammai far valere il loro diritto all'assunzione poiché lo stesso CCNL per i lavoratori delle imprese di pulizia / multiservizi, applicato dalla reclamata, riconosce tale diritto agli “addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione stessa”. I reclamanti non sarebbero infatti considerati come “esistenti in organico” dalla reclamata (in quanto da questa non assunti) al momento della cessazione dell'affidamento dell'appalto e non verrebbero, pertanto, riassunti neppure dalla nuova impresa aggiudicataria dell'appalto (ancora ignota). Analogamente, qualora la nuova aggiudicataria del servizio dovesse, invece, applicare il CCNL Fise Assoambiente, si osserva che l'art. 6, comma 2, dispone che “L'impresa subentrante assume ex novo, con passaggio diretto, dal giorno iniziale della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento, il quale, alla scadenza effettiva del contratto di appalto, risulti in forza presso l'azienda cessante per l'intero periodo di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione". Anche tale disposizione, dunque, limita l'applicabilità della clausola sociale ai soli lavoratori “in forza” all'azienda cessante per l'intero periodo di 240 giorni precedenti all'inizio della nuova gestione. Al fine di poter essere assunti anche dalla prossima impresa
Pag. 15 di 19 aggiudicataria dell'appalto (a seguito - si ripete - dell'indizione della nuova gara d'appalto) è quindi necessario che i lavoratori risultino dipendenti dell'azienda reclamata non solo al momento della cessazione del servizio da essa ora espletato a seguito della procedura di affidamento diretto (anche per effetto delle successive proroghe), ma anche nei 240 giorni precedenti all'inizio della nuova gestione. È infatti evidente che i lavoratori non potranno far valere il loro diritto ad essere assunti dalla nuova aggiudicataria del servizio solo perché erano dipendenti della Controparte_4
(ovvero della precedente aggiudicataria della gara di appalto), atteso che
[...]
l'impresa “cessante”, al momento della nuova gestione del servizio, sarà, di fatto, la odierna reclamata che, nella veste di affidataria diretta, sarà tenuta anche a comunicare i nominativi dei lavoratori in servizio nei periodi precedenti all'inizio della nuova gestione, come previsto dalla contrattazione collettiva. E nel momento in cui i lavoratori reclamanti non venissero considerati alle dipendenze della Società reclamata sin dall'inizio della effettuazione del servizio in affidamento diretto, verrebbe irrimediabilmente pregiudicato il diritto ad essere riassunti (anche) dalla nuova aggiudicataria. I lavoratori sarebbero, quindi, costretti ad introdurre un ulteriore giudizio nei confronti della nuova aggiudicataria del servizio al fine di far valere il loro diritto ad essere assunti da quest'ultima, ma anche ciò potrebbe non essere sufficiente: infatti, non vi è alcuna certezza che il nuovo giudizio si concluderà prima della cessazione dell'appalto, sicché i reclamanti dovrebbero continuamente rincorrere i nuovi aggiudicatari, entrando in una spirale senza fine che frustrerebbe irrimediabilmente il loro diritto ad una assunzione “con passaggio diretto” e, quindi, la stessa continuità occupazionale che la clausola sociale prevista dalla contrattazione collettiva si propone di perseguire e garantire.
8. È quindi opportuno, al fine di evitare un pregiudizio imminente e irreparabile, adottare i provvedimenti più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, per come meglio specificati in dispositivo.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in relazione ad entrambe le fasi cautelari nei rapporti con la Società reclamata (sulla base dei parametri medi per le cause di valore indeterminabile basso - tabella 10 allegata al D.M. n. 55/2014 e s.m.i.). Nulla deve stabilirsi per le spese nei rapporti con il Comune di Badolato, stante la mancata costituzione di quest'ultimo>>.
§3
Propone appello la società e – premessa la natura di sentenza dell'ordinanza impugnata, ché, avuto riguardo al suo contenuto, il collegio ha reso “…del tutto impossibile, prima ancora che inutile, proseguire l'azione davanti al Tribunale “nel merito”. Ed infatti, se la D.M. avesse anche solo pensato di promuovere la prosecuzione della controversia “nel merito” innanzi al medesimo Tribunale, non avrebbe potuto fare altro che veicolare le stesse doglianze che oggi vengono sottoposte a questa Corte, così di fatto proponendo un'impugnazione di un provvedimento che aveva statuito con decisione piena sul merito della controversia: impugnazione che il codice di rito, come
Pag. 16 di 19 ben sappiamo, riserva alla cognizione del Giudice dell'appello. Stando così le cose, dunque, non v'è dubbio che il provvedimento di cui oggi ci occupiamo non poteva che essere appellato davanti a questa Corte territoriale…” – lamenta in prima battuta omessa delibazione della proposta eccezione di inammissibilità del ricorso finalizzato od ottenere un bene della vita che non poteva essere attribuito ai sensi dell'art. 700 cpc:
<<…la pronuncia con la quale si riconosca il diritto per un lavoratore ad essere assunto
, ….le pronunce aventi natura costitutiva diventano efficaci, Controparte_6 dunque eseguibili, solo con il passaggio in giudicato, perfezionatosi il quale l'eventuale statuizione a favore del lavoratore richiedente acquista efficacia solo ex nunc! (si vedano per tutte, ove occorra, Corte di Cassazione numm. 4059/2010, 11097/2004). Ed allora se così è, ed è così, l'aspettativa espressa dai signori , e , come CP_1 CP_2 CP_3 appena considerato, non avrebbe mai potuto essere realizzata, atteso che una eventuale statuizione che riconoscesse il loro diritto ad essere assunti dalla D.M. avrebbe potuto diventare esecutiva solo con il passaggio in giudicato della sentenza di merito, con effetti che si sarebbero prodotti solo dopo il giudicato stesso – ossia, in caso, dopo anni, attesa la manifesta intenzione della D.M. di resistere in ogni grado – e dunque certamente NON entro il periodo di 240 giorni dall'assunzione del servizio da parte della D.M. , ma molto dopo la consumazione di tale termine. Né tantomeno si sarebbe potuto mai affermare che tramite un provvedimento cautelare potevano essere anticipati gli effetti di un giudicato di merito e che dunque i signori , e erano CP_1 CP_2 CP_3 comunque portatori di un interesse che, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., rendeva comunque ammissibile il ricorso ed il reclamo….>>.
§3.1
Costituitisi in giudizio, , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 hanno formulato le conclusioni sopra riportate.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del lasso temporale fissato con decreto del 5 maggio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4
L'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla difesa degli appellati è fondata.
Orbene, l'appello della società si fonda sulla deduzione secondo cui il Tribunale avrebbe adottato una pronuncia costitutiva del diritto all'assunzione che si può conseguire solo a seguito di giudizio di merito, sicché il ricorso dei lavoratori, come azione ex art. 700 c.p.c., era da reputare inammissibile.
Tale impostazione non è suscettibile di condivisione.
È noto che la sentenza costitutiva è quella decisione che crea, modifica o estingue un rapporto giuridico e che, a differenza della sentenza di accertamento, la quale si limita a
Pag. 17 di 19 riconoscere una situazione già esistente, produce direttamente un effetto giuridico nuovo o modificato.
Orbene, <la tutela cautelare dei diritti fatti valere in un giudizio di condanna o accertamento costitutivo si pu concretare una misura salvaguardia dell esecutivo che ne derivare volto a rendere possibile la soggezione del debitore alla sanzione esecutiva ma tale non generare l dichiarativo costituzione giudiziale diritto effetto certamente solo dalla sentenza potendo risolversi nell compiere atti costituendo possono da condanne accessorie statuizione mero quella costitutiva d determinato giuridico. specie s.c. ha statuito pronuncia nel caso della delibera esclusione socio se considerata come avente natura anticipatoria anticiperebbe proprio inscindibilmente collegato con annullamento consistente ripristino posizione rimarrebbe definitiva mancata istaurazione merito sua estinzione laddove essere prodotto ed esclusivamente dal passaggio giudicato piuttosto decisione assicurare soltanto provvisorio rapporto societario>>. (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24939 del 07/10/2019); <la tutela cautelare dei diritti fatti valere in un giudizio di condanna o accertamento costitutivo si pu concretare una misura salvaguardia dell esecutivo che ne derivare volto a rendere possibile la soggezione del debitore alla sanzione esecutiva ma tale non generare l dichiarativo costituzione giudiziale diritto effetto certamente solo dalla sentenza potendo risolversi nell compiere atti costituendo possono da condanne accessorie statuizione mero quella costitutiva d determinato giuridico. specie s.c. ha statuito pronuncia nel caso della delibera esclusione socio se considerata come avente natura anticipatoria anticiperebbe proprio inscindibilmente collegato con annullamento consistente ripristino posizione rimarrebbe definitiva mancata istaurazione merito sua estinzione laddove essere prodotto ed esclusivamente dal passaggio giudicato piuttosto decisione assicurare soltanto provvisorio rapporto societario>> (Cass. Sez. L , Sentenza n. 2480 del 02/02/2025).
Nel caso di specie, i lavoratori, a seguito del provvedimento gravato, si sono visti riconosciuti il diritto all'assunzione strumentale per fare valere il requisito della continuità lavorativa nei confronti del nuovo appaltatore.
Tale accertamento è inidoneo ad acquisire l'efficacia di giudicato, trattandosi di mera tutela anticipatoria comportante la provvisoria instaurazione del rapporto lavorativo.
D'altro canto, ove la società avesse voluto rimuovere la stabilizzazione degli effetti del provvedimento cautelare, le sarebbe stato sufficiente promuovere il giudizio di merito avente ad oggetto l'accertamento negativo del proprio obbligo all'assunzione dei lavoratori.
Pag. 18 di 19 Sotto altro profilo, <il provvedimento reso in via d ex art. c.p.c. avendo natura strumentale provvisoria e non definitiva quanto destinato ad essere sostituito dalla decisione di merito ovvero a decadere per effetto essa o della mancata instaurazione del relativo giudizio autonomamente impugnabile neppure con ricorso cassazione cost. al contrario qualora il giudice adito causam corso causa richiesta ai sensi dell unifichi la fase cautelare emanando luogo un vero proprio definitivo questo stante suo carattere decisorio ha sostanziale sentenza ed pertanto mediante l atto appello>> (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16894 del 10/08/2016 ); nel caso di specie, invece, non s'è verificata alcuna unificazione della fase cautelare con quella di merito e, d'altro canto, il provvedimento d'urgenza è stato emesso in sede di impugnazione, ossia davanti al Collegio che neppure sarebbe stato il giudice naturale della causa di merito.
§5
In conclusione, l'appello va dichiarato inammissibile.
Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da D.M service srl, con ricorso in data 16 dicembre 2024, avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro, settore lavoro e previdenza, in composizione collegiale, ex art. 669terdecies, comma 5, cod. proc., n. 632/2022, resa in data 6/30 giugno 2024, così provvede:
Dichiara inammissibile l'appello; condanna l'appellante alla rifusione agli appellati delle spese del grado di lite, che liquida in complessivi euro 4200,00, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 cpc;
dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 13 giugno 2025
Il Presidente estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
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