Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/02/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
DE SANTIS Cecilia
Presidente
STERLICCHIO Antonella Miryam
Consigliere rel.
CIMINI Biagio Roberto
Consigliere
riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6655 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
Parte_1
Avv. D'ALESSIO CLAUDIA
e
Controparte_1
Avv. CICERO PATRIZIA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
riassume il giudizio d'appello avverso la Parte_1 sentenza n.14978 del 2014 del Tribunale di Roma, a seguito di cassazione con rinvio pronunciata con la sentenza n. 26664 del 2022 che si riporta “Con sentenza del 2014, il Tribunale di Roma rigettò la domanda proposta dalla nei Parte_2 confronti di avente ad oggetto la condanna Parte_1 della convenuta al pagamento della somma di euro 9500,00, oltre interessi e rivalutazione, osservando che: la banca in data
l'assegno, verosimilmente inviato al beneficiario con il
[...] servizio postale, non era giunto nella disponibilità dell'avente diritto (il quale aveva denunciato il mancato ricevimento dell'assegno, disconoscendo la sottoscrizione apposta); tale assegno era stato negoziato il 6.2.07 presso l'ufficio postale di Milano da parte del citato il quale aveva Persona_1 prodotto un documento d'identità non corrispondente a quello in possesso del legittimo prenditore del titolo;
regolato il titolo in stanza di compensazione senza alcun rilievo della banca trattaria, la somma era stata incassata;
premesso ciò, era da escludere la responsabilità di nella Parte_1 negoziazione del titolo, poiché del mancato recapito dell'assegno di traenza al legittimo beneficiario- anche nel caso di formazione di documento falso da rendere impossibile l'accertamento della contraffazione con la diligenza media dell'operatore bancario- rispondeva la parte nel cui interesse la spedizione del titolo era avvenuta, non emergendo una falsità della sottoscrizione del titolo rilevabile ictu oculi. propose appello che, Parte_3 con sentenza dell'11.9.20, la Corte territoriale ha accolto, in riforma totale della sentenza di primo grado, osservando che: premessa la responsabilità contrattuale della banca negoziatrice dell'assegno di traenza, con applicabilità dell'art. 1218 c.c., emergeva dagli atti che non avesse fornito la Parte_1 prova liberatoria in questione che sarebbe consistita nella verifica dell'integrità del titolo, nella mancanza di alterazioni apparenti e nell'identificazione del presentatore del titolo mediante idoneo documento (poiché l'assegno non fu pagato contestualmente alla presentazione per l'incasso, ma solo dopo l'apertura di un libretto di risparmio presso il medesimo istituto su cui furono depositate le somme); che tali adempimenti non potevano dirsi idonei ad esonerare la banca negoziatrice dalla propria responsabilità ex art. 1218 c.c., non solo perchè il pag. 2/9 documento relativo al codice fiscale privo di fotografia non costituiva documento d'identificazione, ma soprattutto perché non risultava allegato, né dimostrato che il soggetto presentatore del titolo fosse un cliente abituale di , e che Parte_1
l'incasso del titolo fosse collegato ad un flusso d'introiti e ad un'attività economica accertata, essendosi Parte_1 limitata ad affermare che il presentatore aveva provveduto ad aprire un libretto nominativo al risparmio per depositarvi la somma, poi incassata;
in mancanza di un rapporto di clientela abituale, la parte appellata avrebbe dovuto effettuare specifici controlli presso i distinti Comuni di residenza e di nascita indicati nel documento esibito, ovvero presso l'ufficio delle Entrate al fine di accertare l'autenticità del titolo esibito. Parte_1 ricorre in cassazione con due motivi. Controparte_2 resiste con controricorso, illustrato con memoria.
[...]
RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1176, c.2, c.c., per aver la Corte d'appello ritenuto che la condotta di non fosse stata Parte_1 informata alla dovuta diligenza da esigere dal banchiere medio, non rientrando nell'ambito della clausola generale in questione i controlli specifici che sarebbero stati omessi, mentre le verifiche effettuate erano da considerare idonee ad esimere la ricorrente da ogni responsabilità contrattuale. Il secondo motivo deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda proposta da in Parte_1 subordine, circa l'accertamento del concorso di colpa dell'attore ex art. 1227 c.c., per aver la spedito con posta Parte_2 ordinaria l'assegno in questione, anziché con le modalità della posta assicurata ex art. 83 dpr n. 156/73, ponendo in essere una condotta negligente che rendeva corresponsabile il mittente dell'illecita negoziazione del titolo. Il ricorso va accolto. Il primo motivo è fondato. Invero, secondo un orientamento di questa
Corte, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933
(c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere pag. 3/9 del danno derivato – per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. (Cass., SU, n. 12477/18); nel caso di pagamento di assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, va esclusa la responsabilità della banca negoziatrice che abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità, in quanto la normativa vigente, ed in particolare la normativa antiriciclaggio ex art. 19, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231 del
2007 stabilisce modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso ad ogni possibile mezzo, né alcuna indagine presso il Comune di nascita
(Cass., n. 3649/21; n. 34107/19, cui adde Cass. n. 15934/2022;
Cass. n. 15932/2022; Cass. n. 15833/2022; Cass. n. 15818/2022;
Cass. n. 15651/2022; Cass. n. 15643/2022; Cass. n. 15642/2022;
Cass. n. 15638/2022; Cass. n. 15616/2022; Cass. n. 14129/2022;
Cass. n. 13969/2022). Al riguardo, il collegio constata essere stato ampiamente superato il diverso orientamento di questa
Corte a tenore del quale in tema di assegno bancario cd. "di traenza" l'attività di controllo della rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario, da espletare nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., deve essere particolarmente attenta, non potendosi esaurirsi nell'esame del solo documento d'identità esibito dal prenditore, ma deve investire anche la valutazione di eventuali circostanze
"extracartolari" anomale, quali il fatto che il prenditore era persona totalmente sconosciuta all'ufficio ed aveva appena aperto un libretto postale dove aveva depositato le somme riscosse a mezzo dell'assegno (Cass., n. 13152/21 e n. 9842/21). Al
pag. 4/9 riguardo, come risulta dalle decisioni di cui si è dato conto, è da ritenere che il perimetro della diligenza del banchiere non possa essere dilatato oltre i limiti di esigibilità fondati su norme tipizzate in tema di controlli afferenti a rapporti bancari, quale la richiamata disciplina antiriciclaggio;
ne consegue l'inconfigurabilità di fattispecie “extracartolari anomale” come segnalate dalla predetta giurisprudenza, quali fonti di ulteriori obblighi di controllo sui possessori di assegni di traenza. Il secondo motivo è parimenti fondato, avendo la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla questione del concorso di colpa della parte attrice nella causazione dell'evento illecito attraverso la trasmissione dell'assegno con posta ordinaria e non assicurata. Al riguardo, non è plausibile il rilievo della controricorrente secondo il quale la decisione di escludere qualunque violazione della regola di diligenza avrebbe assorbito l'istanza subordinata di accertare il suddetto concorso di colpa, atteso che la ricorrente aveva sollevato un'eccezione subordinata parzialmente impeditiva del diritto fatto valere dalla parte attrice, in ordine alla fattispecie di concorso di colpa tra
[...]
e relativamente alla Controparte_1 Parte_1 spedizione dell'assegno incassato illecitamente con il servizio ordinario e non tramite racc. assicurata. Per quanto esposto, in accoglimento dei due motivi, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d'appello, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i due motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche circa le spese del grado di legittimità.”.
ha chiesto il rigetto delle Controparte_1 domande di e l'accoglimento Parte_1 dell'appello. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione.
pag. 5/9 MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello di è infondato e, pertanto, va CP_1 rigettato.
Orbene, la sentenza di primo grado ha così motivato il rigetto della domanda: “(omississ) nonostante sia certo che l'assegno sia stato negoziato da soggetto diverso da quello in favore del quale era stato emesso, ad avviso di questo Tribunale, nel caso di specie, è da negare che a possa essere Parte_1 ascritta, sotto ogni profilo, responsabilità di sorta nella negoziazione medesima perché:
- l'assegno di cui trattasi appartiene alla categoria di
“assegni tratti per conto terzi” (art. 6 R.D. 21-12-1933 n. 1736) la cui caratteristica è costituita dal fatto che l'assegno è emesso in favore del beneficiario direttamente dall'emittente, ma diversamente, è tratto direttamente dal beneficiario, sulla scorta di delega del titolare della provvista, in buona sostanza il titolo è consegnato al beneficiario già completo di ogni sua parte e reca intestazione del beneficiario, scritta a macchina, senza ulteriore indicazione dei suoi dati anagrafici, il titolo viene, poi, sottoscritto personalmente dal beneficiario;
- è pacifico che detto assegno non sia stato consegnato personalmente al legittimo intestatario, ma sia stato spedito per posta, ne consegue che la parte nel cui interesse tale modalità di consegna sia eseguita assuma in proprio non solo il rischio della pura e semplice perdita del titolo, ma anche, e soprattutto che lo stesso possa essere bancato da chi ne sia venuto, non importa come, in illecito possesso, sia che il nome e cognome del non legittimato detentore coincidano, per omonimia, con le generalità del reale beneficiario, sia nell'ipotesi, come presumibilmente avvenuto, che la titolarità del detto possessore sia stata artatamente creata con la formazione di documento falso da rendere impossibile l'accertamento della contraffazione con pag. 6/9 l'impiego della diligenza che l'operatore bancario è tenuto ad osservare ed al quale non è richiesta una competenza specifica da permettergli l'individuazione della contraffazione, se non per falsità “ictu oculi” apparenti ed eclatanti;
- la clausola di “non trasferibilità”, che connota tali titoli, non costituisce alcuna garanzia contro l'eventuale illegittima utilizzazione degli stessi, la funzione della clausola si limita ad impedire che il titolo, ancorchè negoziato da persona diversa dal reale beneficiario, possa essere validamente “girato” in favore di terzi, costringendo il possessore a versarlo sul proprio conto corrente o chiedendone l'incasso;
- allorchè ad un istituto si presenti persona in possesso di assegno appartenente alla categoria suddetta il cui nome, cognome coincidono con i dati, scritti a macchina, inseriti sul titolo e che appaia cartolarmente legittimato e che intende negoziare il titolo, la banca, in assenza di contraffazioni o alterazioni sospette, come nella fattispecie in oggetto, non è tenuta a diverso accertamento delle generalità del cliente con quelle scritte meccanicamente sul titolo, non vedendosi sulla scorta di quale norma o principio la banca dovrebbe procedere ad ulteriori e diverse indagini;
- sulla scorta di quanto detto vi è da escludere che
[...] negoziatrice dell'assegno, abbia per un verso Parte_1
o per l'altro violato princìpi di diligenza cd. “buon banchiere”;
- ugualmente da escludere una eventuale responsabilità di sulla scorta dell'orientamento, che il Parte_1
Tribunale non ignora ma al quale si ritiene di aderire sulla scorta dei principi, recentemente assunto in materia, Cass.
26 giugno 2007 n 14712;
pag. 7/9 - che in ogni caso il pagamento di assegno bancario munito di clausola di non trasferibilità è in ogni caso applicabile il principio generale codificato nell'art. 1992 c.c. comma 2 a mente del quale “il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è titolare del diritto”. Ebbene, a fronte di ciò, l'appellante ha lamentato il difetto di diligenza di con riferimento alla Parte_1 mancata valutazione di eventuali circostanze “extracartolari” anomale, quali il fatto che il prenditore era persona sconosciuta all'istituto di credito e, comunque, che aveva appena aperto un libretto postale ove aveva depositato le somme riscosse a mezzo dell'assegno. Le stesse circostanze che la Suprema Corte ha stabilito, con la sentenza su trascritta, non poter costituire fonte di ulteriori obblighi di controllo sui possessori di assegni di traenza da parte del banchiere.
Così come ha lamentato che , per Parte_1 identificare il possessore dell'assegno, non avesse utilizzato due documenti d'identità ma solo uno. Anche sul punto, tuttavia, la Suprema Corte si è pronunciata escludendo che il banchiere vi sia tenuto (Cass. 27570 del
2023) e questa Corte condivide pienamente tale orientamento.
Per il resto, gli altri argomenti utilizzati per sostenere la responsabilità di non contrastano quanto ritenuto con Pt_1 ampia motivazione dal Tribunale essendo stati configurati in termini di astratta allegazione ed invocazione di principi ed orientamenti giurisprudenziali, privi di concreto riferimento alla fattispecie in esame ed avulsi dall'indicazione degli errori che il Tribunale avrebbe commesso nell'adottare le diverse rationes decidendi.
Né a supplire a dette essenziali carenze dell'impugnazione può soccorrere l'atto di costituzione di
[...]
nel presente giudizio di rinvio, che Controparte_1 contiene argomenti non utilizzati con l'atto d'appello, in pag. 8/9 quanto l'impugnazione da esaminare è quella originariamente proposta dalla parte avverso la sentenza del Tribunale.
La domanda di restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza cassata non può essere accolta non essendo stato specificato l'importo né la data del pagamento e non essendovi prova di questo.
Le spese di lite seguono la soccombenza di . CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello di e la Controparte_1 condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...]
nella misura che liquida in euro 5.000,00 per il Parte_1 primo grado, 4.500,00 per la prima fase del grado d'appello, 4.500,00 per la seconda fase del grado d'appello e 3.000,00 per la cassazione, oltre contributo unificato, spese generali ed accessori di legge.
Respinge la domanda di . Parte_1
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge del 24 dicembre 2012, n.228.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4.2.2025.
Il Consigliere est.
Il Presidente
pag. 9/9