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Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 11/06/2024, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott.ssa Alessandra Coccoli all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. definendo il giudizio con provvedimento adottato fuori udienza, pronuncia la presente
SENTENZA
nel proc. n. 670/2023 R.G. Lav. tra
- , elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. PERFETTI LUCA Parte_1
RAFFAELLO, che lo rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti ROMA MARINA e
ALFANO ANGELINO, in forza di mandato in atti ricorrente
e
- , rappresentato e difeso dall'Avv. PISANU RITA ASSUNTA MARIA, in forza di CP_1
procura generale alle liti
- , rappresentato e difeso ex Controparte_2 lege dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI GENOVA convenuti sulle conclusioni delle parti come precisate nelle note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.10.2023 premesso di essere stato Parte_1 collocato a riposo nell'anno 2001 e di essersi visto decurtare il trattamento pensionistico in applicazione della legge di bilancio 2023, ha chiesto, in contraddittorio con e con il CP_1
e previa rimessione alla Corte Costituzionale della Controparte_2 questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della l. n. 197/2022,
l'accertamento del suo diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico spettante rivalutato senza il blocco imposto dalla citata normativa, l'annullamento o la dichiarazione di nullità, invalidità o inefficacia dei cedolini di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto del 2023, nonché quelli successivi, emessi in applicazione dell'art. 1, comma 309, della l. n. 197/2022 e la condanna di alla restituzione delle somme indebitamente non CP_1
erogate al ricorrente in applicazione di tale disposizione di legge, dal mese di gennaio 2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
Si è costituito in giudizio eccependo l'incompetenza funzionale del Giudice del CP_1
Lavoro in ordine alla richiesta di declaratoria di illegittimità, annullamento o dichiarazione di nullità di provvedimenti amministrativi e contestando, comunque, la fondatezza della domanda non essendo l'art. 1, comma 309, della l. n. 197/2022 in contrasto con i principi costituzionali richiamati in ricorso.
Si è costituito in giudizio anche il eccependo la CP_2 Controparte_2 sua carenza di legittimazione passiva, attesa la competenza esclusiva dell' a provvedere su CP_1
quanto reclamato dal ricorrente. Il ha, comunque, contestato anche nel merito la CP_2 domanda attorea rilevando l'assoluta genericità e indeterminatezza delle argomentazioni elaborate nel ricorso, privo di qualsiasi riferimento agli elementi fattuali del diritto azionato, ed affermando l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata.
All'udienza del 20.2.2024 il difensore del ricorrente ha contestato le eccezioni preliminari sollevate dalla controparte escludendo la giurisdizione del giudice amministrativo in virtù della documentazione versata in atti (dalla quale risultava che era un ex dipendente di Parte_1
azienda industriale), ha dichiarato di aver chiamato in causa anche il in Controparte_2
quanto mero controinteressato ed ha affermato la rilevanza e non infondatezza della prospettata
2 questione di legittimità costituzionale, per la quale ha insistito. Il difensore di ed il CP_1
rappresentante del , invece, hanno richiamato le memorie depositate e le eccezioni ivi CP_2
svolte.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di discussione con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c., quindi i difensori delle parti hanno depositato note di trattazione scritta precisando come in esse le rispettive conclusioni.
La causa viene decisa con provvedimento fuori udienza adottato ai sensi del terzo comma dall'art. 127 ter c.p.c..
Deve essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal posto che (come precisato dalla difesa attorea in Controparte_2
udienza) prima di essere collocato a riposo nel 2001 ha lavorato nel settore Parte_1
privato quale dipendente di impresa industriale e percepisce da la pensione cat. VDAI n. CP_1
082.7400.00109701.
Unico legittimato a resistere nel presente giudizio è, pertanto, l' in Controparte_3 quanto obbligato passivo all'erogazione della prestazione in godimento al ricorrente.
del resto, ha formulato domanda di condanna solo a carico di e non Parte_1 CP_1 ha rassegnato conclusioni nei confronti del . Controparte_2
Ciò detto, la domanda formulata dal ricorrente nei confronti dell'Istituto previdenziale non può trovare accoglimento.
Si rileva, in primo luogo, come la assoluta genericità del ricorso introduttivo, privo di ogni concreto riferimento alla situazione dell' precluda una compiuta valutazione Parte_1
in ordine alla effettiva rilevanza della questione di legittimità costituzionale prospettata dallo stesso.
Nell'atto introduttivo, infatti, non è espressamente precisato quale trattamento pensionistico sia erogato al ricorrente, essendo a tal fine del tutto insufficiente la mera produzione dei cedolini.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, affermato che la specificità delle deduzioni delle parti non può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti, che rivestono funzione essenzialmente probatoria e non possono surrogare l'allegazione dei fatti (Cass. n. 7115/13).
3 Nel ricorso, poi, non è chiarito in quale delle sei fasce previste dal contestato art. 1, comma 309, della l. n. 197/2022 ricada la pensione del ricorrente, se la stessa sia effettivamente superiore (e di quanto) al quadruplo del trattamento minimo , quale limitazione della CP_1
rivalutazione automatica sia stata in concreto applicata, gli importi effettivamente non liquidati da in applicazione della contestata normativa. CP_1
I cedolini prodotti in atti, il cui contenuto non è richiamato né illustrato nel ricorso introduttivo, non consentono di apprezzare da soli la sussistenza e soprattutto la misura del pregiudizio subito dal ricorrente a seguito dell'applicazione della contestata normativa.
Non si è, quindi, in grado di stimare in concreto quale mancato incremento della pensione abbia subito il ricorrente e non può, di conseguenza, valutarsi se tale mancato aumento abbia reso il trattamento pensionistico effettivamente inadeguato alle esigenze di vita, in violazione dei principi costituzionali richiamati nel ricorso.
Tale difetto di allegazione sarebbe sufficiente per il rigetto della domanda.
Si ritiene, comunque, infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente.
Ai sensi dell'art. 1 comma 309 L. 197/2022 “per il periodo 2023-2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilità dall'art. 34 comma 1 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 è riconosciuta:
a) Per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo nella misura del 100%; CP_1
b) Per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi: CP_1
1. nella misura dell'85% per i trattamenti pensionistici compresi tra quattro e cinque volte il trattamento minimo Per le pensioni di importo superiore a CP_1
quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore
a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite
4 incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
2. nella misura del 53% per i trattamenti pensionistici compresi tra cinque e sei
volte il trattamento minimo e pari o inferiori a sei volte il trattamento CP_1
minimo Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto CP_1
trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
3. nella misura del 47% per i trattamenti compresi tra sei e otto volte trattamento minimo e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo Per le CP_1 CP_1
pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
4. nella misura del 37% per i trattamenti compresi tra otto e dieci volte il trattamento minimo e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo CP_1
Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento CP_1
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero,
l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato
5. nella misura del 32% per i trattamenti superiori a dieci volte il trattamento minimo . CP_1
5 Con tale disposizione, quindi, il legislatore ha introdotto per il biennio 2023/2024 sei fasce di rivalutazione a seconda dell'importo del trattamento pensionistico erogato all'interessato.
La norma non presenta i profili di illegittimità prospettati dall'attore.
La Corte Costituzionale, infatti, ha più volte affermato che, nella prospettiva dell'art. 38 comma 2 della Costituzione, la perequazione automatica è uno strumento di natura tecnica volto a garantire nel tempo l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici, dei quali salvaguarda il valore reale al cospetto della pressione inflazionistica (sentenze n. 250 del 2017 e n. 70 del 2015).
Appartiene, poi, alla discrezionalità del legislatore stabilire nel concreto le variazioni perequative dell'ammontare delle prestazioni, attraverso un bilanciamento di valori che tenga conto anche delle esigenze di bilancio, poiché l'adeguatezza e la proporzionalità del trattamento pensionistico incontrano pur sempre il limite delle risorse disponibili (sentenza n. 316 del 2010; ordinanza n. 256 del 2001).
Il principio di adeguatezza di cui al citato art. 38 della Costituzione, quindi, non determina la necessità di un adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici, posto che la mancata perequazione per un solo anno non incide sull'adeguatezza della pensione (sentenze n.
250 del 2017 e n. 316 del 2010).
La discrezionalità legislativa deve, tuttavia, osservare un vincolo di ragionevolezza, innestato su “un progetto di eguaglianza sostanziale, conforme al dettato dell'art. 3, secondo comma, Cost.” (sentenza n. 70 del 2015): operando una valutazione differenziata dei trattamenti di quiescenza in base al loro importo “il legislatore soddisfa un canone di non irragionevolezza che trova riscontro nei maggiori margini di resistenza delle pensioni di importo più alto rispetto agli effetti dell'inflazione” (sentenza n. 250 del 2017).
La discrezionalità del legislatore, seppure ampia, “non esclude la necessità di verificare nel merito le scelte di volta in volta operate dal legislatore riguardo ai meccanismi di rivalutazione dei trattamenti pensionistici, quale che sia il contesto giuridico e di fatto nel quale esse si inseriscono” (ordinanza n. 96 del 2018).
Occorre, quindi, una motivazione sostenuta da valutazioni della situazione finanziaria basate su dati oggettivi e sussiste un limite di ordine temporale, poiché “la sospensione a tempo
6 indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità”, dato che anche le pensioni di maggiore consistenza
“potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta” (sentenza n. 316 del 2010).
Non è, tuttavia, strettamente rilevante l'eventuale reiterazione di interventi in materia di rivalutazione dei trattamenti pensionistici: non è, infatti, ipotizzabile una sorta di
“consumazione” del potere legislativo dovuta all'effettuazione di uno o più interventi riduttivi della perequazione: il nuovo ulteriore intervento è comunque legittimo se conforme ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, sulla base di un giudizio non limitato al solo profilo della reiterazione, bensì inclusivo di tutti gli elementi rilevanti.
La Corte Costituzionale ha, poi, affermato che “la verifica di ragionevolezza e proporzionalità di un contributo imposto ai titolari delle pensioni più elevate non può essere avulsa dalla considerazione dei gravi problemi strutturali che affliggono il sistema previdenziale italiano, la cui sostenibilità è tuttora affidata in un'ottica di solidarietà a una gestione “a ripartizione”, particolarmente esposta alla negatività dell'andamento demografico: un numero sempre minore di lavoratori attivi, per di più spesso con percorsi lavorativi discontinui, è chiamato a sostenere tramite i versamenti contributivi il peso di un numero sempre maggiore di pensioni in erogazione” (sentenza n. 234 del 2020).
Le condizioni del sistema previdenziale, la crisi economica internazionale, un'emergenza sanitaria di vaste dimensioni, poi, secondo la Corte Costituzionale possono essere idonee a giustificare non solo una limitazione della rivalutazione automatica delle pensioni, ma anche un
“prelievo di solidarietà” (sentenze n. 173 del 2016 e n. 234 del 2020).
La disposizione censurata, tuttavia, non ha introdotto un “prelievo sulla pensione”, ma solamente una temporanea limitazione (nel caso dell' non è dato nemmeno di Parte_1
sapere quale) sulla rivalutazione automatica del trattamento.
Solo in relazione a un prelievo di solidarietà, la Corte Costituzionale ha ritenuto “ostativa
a una valutazione di legittimità costituzionale la dimensione temporale del prelievo, così ampia da tradire una logica di stabilità del contributo, pur al di fuori di un progetto di riforma
7 organica, idoneo a giustificare misure tendenzialmente permanenti, o comunque di lunga durata” (sentenza n. 234 del 2020).
L'art. 1 comma 309 della L. 197/22 non ha imposto un “contributo di solidarietà”, ma ha solo rimodulato la rivalutazione automatica delle pensioni senza incorrere in vizi di irragionevolezza o sproporzione.
La norma, infatti, ha operato “un contenuto raffreddamento” della dinamica perequativa dei trattamenti di importo superiore, con una progressione inversa rispetto alla loro entità e limitatamente al biennio 2023/2024.
La misura appare, poi, giustificata dalla necessità di garantire la tenuta del sistema previdenziale in un periodo nel quale il legislatore, oltre ad introdurre in via sperimentale un nuovo regime di pensione anticipata flessibile e prorogare misure quali il c.d. APE sociale o l'“opzione donna”, per contrastare gli effetti dell'inflazione sulle fasce più deboli aveva anche stabilito (via transitoria per il 2023 ed il 2024) un incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo (come risulta dalla Relazione illustrativa del bilancio di CP_1
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-
2025). La minore spesa derivante dalla rideterminazione del meccanismo di indicizzazione delle pensioni per il biennio 2023/2024 ha quindi consentito una “estensione per le pensioni minime delle misure di supporto per contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche”.
Nella medesima relazione, poi, si legge: “si prevede per il biennio 2023/24 un meccanismo analogo a quello applicato per il biennio 2020/21 (peraltro con indicizzazioni con un tasso prossimo allo zero nel biennio e quindi sostanzialmente inoperante), parzialmente migliorando le percentuali di elasticità per le pensioni comprese tra 4 volte e 8 volte il TM CP_1
e confermando l'elasticità al 100% per le pensioni complessivamente fino a 4 volte il TM”.
Tali considerazioni appaiono sufficienti per giustificare il limitato “raffreddamento” progressivo delle pensioni più elevate per un breve (e non indeterminato) periodo di tempo.
Nemmeno sussiste la violazione dei principi di derivazione comunitaria genericamente richiamata in ricorso, posto che la contestata misura non ha determinato alcuna ingiustificata disparità di trattamento tra i pensionati ed i lavoratori attivi in ragione dell'età.
8 Il parametro dell'età non appare infatti rilevante, posto che alcune categorie accedono al trattamento pensionistico in età in cui altre sono ancora all'interno del mondo del lavoro.
Non può, poi, configurarsi un rigido parallelismo tra la garanzia prevista dell'art. 38 della
Costituzione (“mezzi adeguati alle loro esigenze di vita”) e quella di cui al precedente art. 36,
(“retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa”) poiché che la prima è agganciata alla seconda “non in modo indefettibile e strettamente proporzionale” (Corte
Costituzionale, sentenze n. 250 del 2017 e n. 173 del 2016).
Nulla in concreto, infine, è dedotto in ricorso circa l'effettiva inadeguatezza del trattamento di quiescenza erogato all' Parte_1
Il ricorso deve, quindi, essere respinto.
Il ricorrente, per il principio della soccombenza, deve essere condannato a rifondere il
, ingiustificatamente chiamato in causa, delle spese di Controparte_2
lite che, opportunamente ridotte tenuto conto della breve durata della causa e dell'attività processuale in concreto svolta, si liquidano come in dispositivo.
Attesa la novità della questione relativa alla legittimità dell'art. 1 comma 309 L. 197/22, possono, invece, essere compensate le spese con . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Dichiara il difetto di legittimazione passiva del;
Controparte_2
Respinge la domanda nei confronti di . CP_1
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto, CP_2 spese che liquida in € 3.291,00 oltre accessori di legge, compensando le spese con . CP_1
Si comunichi.
Savona, 11.6.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
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