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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 27/05/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1542/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1542/2024
All'udienza del 27/05/2025, alle ore 10.45, davanti al Giudice Emanuele Venzo, sono comparsi:
per la parte ricorrente, l'avv. SEVERI ELISABETTA Parte_1
per la parte convenuta, , nessuno Controparte_1
Parte ricorrente dà atto che l'immobile è stato rilasciato come da verbale prodotto;
pertanto chiede dichiararsi cessata la materia del contendere, essendosi risolta la locazione, con vittoria di spese.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
Le parti si allontanano dall'aula.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele Venzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del giudice Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1542/2024 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. SEVERI ELISABETTA (C.F. Parte_1 C.F._1
) C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ), con l'avv. ROSSI MARCO Controparte_1 C.F._3
) C.F._4
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sulle questioni preliminari.
Preliminarmente, deve ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità dettata dall'art. 5, comma 1-bis,
d.lgs. 28/2010, avendo la parte attrice ritualmente esperito la procedura di mediazione avanti all'organismo competente (cfr. doc. 2 fasc. ric.).
2. Sul merito
2.1 Passando al merito, si osserva che, a seguito dell'opposizione, la speciale procedura di sfratto si è trasformata in un giudizio ordinario di risoluzione contrattuale per inadempimento. In tale ambito, occorre previamente accertare l'eventuale sussistenza della lamentata morosità ed il suo preciso ammontare al fine di stabilire se, in conformità del disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c. e dell'art. 5 L.
392/1978, sussistono gli estremi della risoluzione contrattuale per inadempimento.
Orbene, sulla scorta del fatto sopravvenuto dedotto dalla parte attrice in memoria integrativa in ordine all'avvenuto rilascio dell'immobile di cui è causa ad opera del convenuto, nonché avuto riguardo alle conclusioni in tal senso formulate all'udienza odierna, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di risoluzione del contratto di locazione spiegata nell'atto introduttivo del presente giudizio, essendo venuto meno l'interesse concreto ed attuale delle parti (cfr. art. 100 c.p.c.) ad una pronunzia del Tribunale in merito.
3. Sulle spese di lite.
Occorre anzitutto considerare che il mancato pagamento del canone di locazione oggetto di intimazione, dei mesi di settembre 2023 (parziale) e da ottobre 2023 ad aprile 2024, oltre i canoni successivamente scaduti, era di gravità tale da giustificare, ex artt. 1453 e 1455 c.c. e art. 5 L. 392/1978, l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto de quo agitur per inadempimento della parte convenuta, rispetto alla quale è tuttavia cessata la materia del contendere.
Pertanto, considerato che alcuna prova del pagamento di tali canoni è stata fornita nella fase sommaria così come nel giudizio di merito dalla parte convenuta, quest'ultima deve essere condannata al pagamento delle spese di lite tenuto conto della sua soccombenza virtuale sulla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento.
Le spese del presente giudizio sono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 tenuto conto del valore della causa, della natura del procedimento e dell'attività processuale svolta, con applicazione di compensi inferiori ai medi per tutte le fasi (bassa complessità delle questioni di fatto trattate;
assenza di istruttoria orale;
mancato deposito di note conclusive).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le parti
2. condanna parte convenuta a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in euro
2.540,00 per compensi, oltre euro 125,00 per esborsi documentati, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti;
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Il Giudice Emanuele Venzo
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1542/2024
All'udienza del 27/05/2025, alle ore 10.45, davanti al Giudice Emanuele Venzo, sono comparsi:
per la parte ricorrente, l'avv. SEVERI ELISABETTA Parte_1
per la parte convenuta, , nessuno Controparte_1
Parte ricorrente dà atto che l'immobile è stato rilasciato come da verbale prodotto;
pertanto chiede dichiararsi cessata la materia del contendere, essendosi risolta la locazione, con vittoria di spese.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
Le parti si allontanano dall'aula.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele Venzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del giudice Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1542/2024 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. SEVERI ELISABETTA (C.F. Parte_1 C.F._1
) C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ), con l'avv. ROSSI MARCO Controparte_1 C.F._3
) C.F._4
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sulle questioni preliminari.
Preliminarmente, deve ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità dettata dall'art. 5, comma 1-bis,
d.lgs. 28/2010, avendo la parte attrice ritualmente esperito la procedura di mediazione avanti all'organismo competente (cfr. doc. 2 fasc. ric.).
2. Sul merito
2.1 Passando al merito, si osserva che, a seguito dell'opposizione, la speciale procedura di sfratto si è trasformata in un giudizio ordinario di risoluzione contrattuale per inadempimento. In tale ambito, occorre previamente accertare l'eventuale sussistenza della lamentata morosità ed il suo preciso ammontare al fine di stabilire se, in conformità del disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c. e dell'art. 5 L.
392/1978, sussistono gli estremi della risoluzione contrattuale per inadempimento.
Orbene, sulla scorta del fatto sopravvenuto dedotto dalla parte attrice in memoria integrativa in ordine all'avvenuto rilascio dell'immobile di cui è causa ad opera del convenuto, nonché avuto riguardo alle conclusioni in tal senso formulate all'udienza odierna, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di risoluzione del contratto di locazione spiegata nell'atto introduttivo del presente giudizio, essendo venuto meno l'interesse concreto ed attuale delle parti (cfr. art. 100 c.p.c.) ad una pronunzia del Tribunale in merito.
3. Sulle spese di lite.
Occorre anzitutto considerare che il mancato pagamento del canone di locazione oggetto di intimazione, dei mesi di settembre 2023 (parziale) e da ottobre 2023 ad aprile 2024, oltre i canoni successivamente scaduti, era di gravità tale da giustificare, ex artt. 1453 e 1455 c.c. e art. 5 L. 392/1978, l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto de quo agitur per inadempimento della parte convenuta, rispetto alla quale è tuttavia cessata la materia del contendere.
Pertanto, considerato che alcuna prova del pagamento di tali canoni è stata fornita nella fase sommaria così come nel giudizio di merito dalla parte convenuta, quest'ultima deve essere condannata al pagamento delle spese di lite tenuto conto della sua soccombenza virtuale sulla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento.
Le spese del presente giudizio sono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 tenuto conto del valore della causa, della natura del procedimento e dell'attività processuale svolta, con applicazione di compensi inferiori ai medi per tutte le fasi (bassa complessità delle questioni di fatto trattate;
assenza di istruttoria orale;
mancato deposito di note conclusive).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le parti
2. condanna parte convenuta a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in euro
2.540,00 per compensi, oltre euro 125,00 per esborsi documentati, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti;
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Il Giudice Emanuele Venzo