Art. 2.
Per il funzionamento del Centro nazionale per i donatori degli occhi "Don Carlo Gnocchi" e la realizzazione delle finalita' di cui al precedente articolo 1, e' stanziato un contributo annuo di lire 10 milioni in favore dell'Unione italiana ciechi. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 12 marzo 1973, n. 61 ha disposto (con l'art. 2) che "Per il funzionamento del Centro indicato all' articolo 1 della legge 14 maggio 1966, n. 358 , e per la realizzazione delle finalita' di cui all'articolo precedente, il contributo annuo fissato dall'articolo 2 della legge predetta e' elevato a lire 200 milioni, a decorrere dall'anno 1972".
Per il funzionamento del Centro nazionale per i donatori degli occhi "Don Carlo Gnocchi" e la realizzazione delle finalita' di cui al precedente articolo 1, e' stanziato un contributo annuo di lire 10 milioni in favore dell'Unione italiana ciechi. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 12 marzo 1973, n. 61 ha disposto (con l'art. 2) che "Per il funzionamento del Centro indicato all' articolo 1 della legge 14 maggio 1966, n. 358 , e per la realizzazione delle finalita' di cui all'articolo precedente, il contributo annuo fissato dall'articolo 2 della legge predetta e' elevato a lire 200 milioni, a decorrere dall'anno 1972".