Sentenza 18 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/06/2003, n. 9732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9732 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2003 |
Testo completo
O 4 L 7 L 3 . ) O B E N E , C 1 E A 9 N P 9 O 1 I I - Z 1 D 1 A - R E 1 T C 2 S I I . D L G E U 9 I R 3 REPUBBLICA ITALIANA G A E D E 6 E 4 N T . . 0 97 32/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N T T E T S S I R E ( A LA CO Oggetto CANONE PER SERVIZIO SE ION UNITE CIVILI ACQUE REFLUE E DEPURAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE- Primo Presidente f.f. R.G.N. 28991/01 Dott. Massimo GENGHINI- Presidente di sezione- Consigliere Cron. глиод Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Rep. Dott. Roberto PREDEN NAPOLETANO Rel. Consigliere Ud.14/11/02 Dott. Giandonato Dott. Michele VARRONE Consigliere Dott. Luigi AN DI NANNI Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI FRIGNANO, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE ADINOLFI, giusta delega in atti;
- ricorrente 2002 contro 1458 ES CE, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE FABOZZI, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente avverso la sentenza n. 294/01 del Giudice di pace di TRENTOLA DUCENTA, depositata il 01/03/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/02 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AN Chianese, con atto di citazione notificato 1'8 giugno 2000, convenne innanzi al Giudice di Pace di Trentola-Ducenta il Comune di Frignano, per sentir dichiarare prescritto il diritto di credito vantato dallo stesso relativamente al canone per la somministrazione di acqua potabile negli anni 1990 e 1991, per un complessivo ammontare di € 229.880, e, per l'effetto, annullare l'avviso di mora notificato dal Concessionario del Servizio Riscossione Tributi - SERIT - Banco di Napoli s.p.a. Tale avviso di mora si riferiva anche al canone 2 dovuto, per l'anno 1991, in relazione al servizio "acque reflue" e "depurazione acqua". Il convenuto, costituendosi in giudizio, resisté alla domanda, opponendo che il diritto di credito non si era prescritto. L'adito Giudice di pace, con sentenza resa in data 1° marzo 2001, in accoglimento della domanda, ha dichiarato prescritto il diritto di credito vantato dal Comune di Frignano “per la fornitura di acqua potabile relativamente agli anni 1990/1991 per 1'ammontare complessivo di £ 229.880" ed ha annullato l'avviso di mora impugnato. La motivazione di tale decisione si riferisce esclusivamente al credito relativo alla somministrazione di acqua potabile. Per la cassazione della sentenza resa dal Giudice di Pace ricorre il Comune di Frignano, affidandosi a sette motivi, dei quali il primo attinente alla giurisdizione. Resiste il Chianese con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione del D. Lgsv. n. 546 del 1992, adducendo che il Giudice di Pace non ha considerata la complessità del suo diritto di credito, che non si 3 riferiva solo alla somministrazione di acqua potabile, ma comprendeva anche il canone dovuto per il servizio relativo alle "acque reflue" ed alla "depurazione acqua", in ordine al quale la competenza è riservata alle Commissionigiurisdizionale Tributarie. Osserva, preliminarmente, la Corte che, sebbene si tratti di sentenza resa dal Giudice di pace secondo equità in considerazione del valore della controversia, inferiore а £ 2.000.000, la censura è, tuttavia, ammissibile, poiché, attenendo alla giurisdizione, evidenzia un error in procedendo. va, invece, ritenuta per altra L'inammissibilità ragione, consistente nella mancanza, nel caso in esame, di una questione di giurisdizione, avendo, il Giudice di Pace, statuito esclusivamente in ordine alla parte di credito relativa alla somministrazione di acqua potabile, sulla quale, come lo stesso ricorrente riconosce, non può revocarsi in dubbio la giurisdizione del giudice ordinario. A diversa conclusione non può indurre il rilievo che il dispositivo della sentenza impugnata si concluda la declaratoria di annullamento dell'avviso di con mora, col quale si intimava il pagamento e del canone per acqua potabile e del canone per il servizio 4 relativo ad "acque reflue" e "depurazione", poiché un'interpretazione necessariamente complessiva del contenuto della sentenza, quale emerge anche dalla sua motivazione, convince che l'annullamento dell'avviso di mora deve intendersi pronunciato con riferimento esclusivo al credito per la somministrazione di acqua potabile. Per vero, la motivazione della sentenza si occupa solo di detto credito, del quale soltanto, del resto, con la domanda si chiedeva dichiararsi la prescrizione. E, coerentemente, la prima parte del dispositivo, nell'accogliere la domanda, si limita a dichiarare prescritto solo il diritto di credito vantato dal Comune di Frignano "per la fornitura di acqua potabile" +++ "per 1'ammontare complessivo di £ 229.880" (è somministrazione di l'ammontare del credito per la acqua potabile). La fondatezza del convincimento che qui si espone è ulteriormente dimostrata dall'uso dell'espressione "e per l'effetto", che introduce la statuizione di annullamento dell'avviso di mora, essendo evidente che con essa il Giudice di Pace ha voluto collegare l'annullamento dell'atto alla precedente statuizione, dichiarativa della prescrizione del diritto di credito, e, conseguentemente, ha inteso circoscrivere 5 l'annullamento negli stessi limiti della dichiarazione di prescrizione. Il motivo in esame va, dunque, dichiarato inammissibile. Per l'ulteriore corso in ordine agli altri motivi, ESE non di competenza delle Sezioni Unite, gli atti vanno rimessi al Primo Presidente di questa Corte.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il primo motivo e rimette gli atti al Primo Presidente per l'ulteriore corso in ordine agli altri motivi. Così deciso in Roma, addì 14 novembre 2002, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili. Il Presidente Il Relatore papoliven IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Rogol 1.8 GIU 2003 IL CANCELLIERE C1 Giovann Giambattista 6