Trib. Firenze, ordinanza 17/03/2025
TRIB
Ordinanza 17 marzo 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Tribunale di Firenze, Sezione V Civile, ha pronunciato decreto in merito all'opposizione proposta dal Comune di Parte_1 avverso lo stato passivo del fallimento della società Controparte_1. L'opponente, proprietario di un'area destinata a riqualificazione urbanistica, ha dedotto che, in base a convenzioni urbanistiche e atti integrativi stipulati con la società fallita, quest'ultima si era impegnata a realizzare opere di urbanizzazione per un valore di € 123.000,00 e a sostenere l'onere per la riqualificazione di Piazza Vezzosi per € 354.000,00. A fronte del fallimento della società, il Comune aveva chiesto l'ammissione al passivo per tali somme, ma il Giudice Delegato aveva rigettato la domanda per indeterminatezza e assenza di provvedimenti giustificativi. L'opponente ha contestato tale decisione, sostenendo che i crediti erano giustificati dalle convenzioni e dai permessi di costruire, e che, in assenza di collaudo, avrebbero dovuto essere ammessi con riserva. Ha altresì richiesto la qualificazione privilegiata del credito per opere di urbanizzazione ai sensi dell'art. 2752, comma 4, c.c. La curatela fallimentare ha eccepito l'incompetenza del giudice ordinario, sostenendo che le controversie relative alle convenzioni urbanistiche rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e ha contestato la natura tributaria del credito.

Il Tribunale di Firenze ha accolto parzialmente l'opposizione, dichiarando la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in sede fallimentare per la valutazione incidentale dell'ammissibilità dei crediti, pur confermando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sul rapporto sostanziale. Ha ritenuto che, in presenza di crediti contestati nell'esistenza, liquidità ed esigibilità, e devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, gli organi fallimentari debbano ammettere tali crediti con riserva, in attesa della definizione del giudizio amministrativo. Pertanto, ha disposto l'ammissione al passivo, in chirografo e con riserva, del Comune di Parte_1 per l'importo complessivo di € 477.000,00, comprensivo dei crediti per opere di urbanizzazione e per il rifacimento di Piazza Vezzosi. Quanto alla natura privilegiata del credito, il Tribunale ha rigettato la richiesta, ribadendo l'orientamento giurisprudenziale secondo cui solo il contributo sul costo di costruzione ha natura tributaria, mentre gli oneri di urbanizzazione sono corrispettivi di diritto pubblico. Le spese di lite sono state poste a carico della curatela per 2/3 e compensate per il restante 1/3, quantificate in € 3.397,00.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Firenze, ordinanza 17/03/2025
    Giurisdizione : Trib. Firenze
    Numero :
    Data del deposito : 17 marzo 2025

    Testo completo