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Ordinanza 17 marzo 2025
Ordinanza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, ordinanza 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4166/2021 r.g.a.c.
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZ. V CIVILE
Riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Novella Legnaioli Presidente
Dott. Cristian Soscia Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Grasselli Giudice
sul ricorso proposto ex art. 98 RD 267/1942
DA
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Parte_1
Scandicci (FI), Piazzale della Resistenza n. 1, presso il Palazzo Comunale, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Bonacchi, come da mandato allegato al ricorso
- opponente -
CONTRO
in persona del curatore dott. Controparte_1 [...]
elettivamente domiciliato in Firenze, Viale Redi n. 41/C, presso lo studio dell'Avv. CP_2
Florinda Corrado, rappresentata e difensa dall'Avv. Federico Iacomelli giusta procura allegata alla memoria difensiva depositata telematicamente
- opposto -
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Con ricorso ex art. 98 L.F. depositato il 12.4.2021 il ha proposto Parte_1
opposizione avverso lo stato passivo del fallimento del dichiarato Controparte_1
esecutivo dal giudice delegato il 11.3.2021.
L'opponente ha esposto:
Pagina 1 - che il è proprietario, nel Comune di di un'area che il Controparte_1 Parte_1
previgente Regolamento Urbanistico (approvato nel 2013) ha individuato come Area di
Riqualificazione “RQ12b Ex Centro zootecnico Le Palle”, oggetto di un Piano di Recupero
per la realizzazione di un insediamento residenziale comprensivo di opere di urbanizzazione adottato dal Comune di con delibera n. 115 del 27.11.2008 ed Parte_1
approvato con delibera n. 51 del 07.04.2009 (doc. 3 e 5);
- che, successivamente all'adozione del suddetto Piano di Recupero, gli originari Soggetti
Attuatori, la e il hanno sottoscritto la Controparte_3 Parte_1
Convenzione (Rep. 89992/11777) per la modifica del tracciato della strada provinciale “Val
di Pesa” n. 12, nel tratto frontistante l'area di intervento dei Piano, la quale prevedeva – tra l'altro – l'acquisizione, mediante procedura espropriativa a cura del con onere Pt_1
economico a carico dei Soggetti Attuatori, delle aree di proprietà di terzi interessate dall'intervento di modifica del tracciato ed il trasferimento di tali aree alla IA (oggi
), unitamente alle opere sulle stesse realizzate, una volta collaudate Controparte_4
(doc. 4);
- che in data 17.2.2012 è stata stipulata anche la Convenzione urbanistica (Rep. 91440/2012)
per l'attuazione del Piano di Recupero (doc.7) avente ad oggetto: 1) la demolizione di tutti i manufatti esistenti, ad eccezione della casa colonica e dei due silos più prossimi alla strada provinciale;
2) la realizzazione di nuovi edifici a destinazione residenziale oltre ad una piccola superficie destinata ad attività commerciale di vicinato, il tutto per complessivi mc
18.845; 3) la realizzazione da parte del Soggetto Attuatore delle opere di urbanizzazione interne all'Area di Riqualificazione, a scomputo dei dovuti oneri di urbanizzazione;
4)
l'impegno del Soggetto Attuatore a sostenere l'onere economico relativo all'intervento di manutenzione e riqualificazione di Piazza Vezzosi, nei limiti di € 354.000,00 con impegno a pagare, entro 15 giorni dalla richiesta del quanto risultante in relazione ai singoli Pt_1
stati di avanzamento dei lavori ed alle singole spese sostenute e documentate in atti ufficialmente approvati;
5) la possibilità di realizzare il Piano di Recupero in diversi lotti ed in fasi differenti;
- che dalla suddetta Convenzione veniva integralmente stralciata la parte relativa al “Regime
Giuridico dei Suoli” (Art. 3 dello schema approvato con delibera 51/2009 e aggiornato con deliberazione C.C. n. 81 del 28.6.2011), con rinvio degli impegni relativi alla cessione al delle aree interessate dalle opere ad urbanizzazione ad un successivo atto, da Pt_1
Pagina 2 stipularsi tra le parti prima del rilascio dei titoli abilitativi relativi alle opere di interesse privato previste dal Piano di Recupero (docc. 5-7);
- che con deliberazione n. 33 del 26.2.2015 la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione connesse funzionalmente al Piano di Recupero, il cui costo di realizzazione ammonta in totale ad € 1.230.462,50 (doc. 8);
- che con atto stipulato in data 12.02.2016 (Rep. 17348), integrativo della Convenzione del
2012 (doc. 9), il (consorzio in cui nel frattempo si erano riuniti i Controparte_1
Soggetti Attuatori): 1) ha ceduto gratuitamente al le aree oggetto di realizzazione Pt_1
delle opere di urbanizzazione interne ed in minima parte esterne all'Area di
Riqualificazione, catastalmente identificate al Foglio di mappa 63 dalle particelle 180, 179,
207, 186, 204, 213, 165, 190, 188, 215, sub. 500, 217, sub. 500, 260 (ex 195/b), 262 (ex 51/c); 2)
ha ceduto gratuitamente al Comune il manufatto edilizio – cabina elettrica- disposto su due piani fuori terra (piano terra e piano primo) catastalmente individuato al Foglio di mappa
63 dalla particella 136, che il Soggetto Attuatore si è impegnato a demolire, a sua cura e spese, in tempo utile a consentire la realizzazione delle opere di urbanizzazione ivi previste dal progetto esecutivo e/o conseguente, ivi compresi gli adempimenti presso l'ente gestore nonché quelli relativi al nuovo accatastamento del bene;
3) si è impegnato a cedere, con successivo atto, a titolo gratuito, alla , le aree interessate dalla Controparte_4
realizzazione del tracciato alternativo della Strada provinciale “Val di Pesa” n. 12 nonché a costituire a favore del con successivo atto ed entro un anno dalla dichiarazione di Pt_1
fine lavori, le seguenti servitù di uso pubblico a titolo gratuito e a tempo indeterminato:
area a verde, catastalmente identificata in parte al Catasto Fabbricati del comune di nel foglio di mappa n. 63 da in particelle n.159 subalterno n.7, n.162 subalterno Parte_1
500 e n.206, ed in parte al Catasto Terreni del Comune di nel medesimo foglio di Parte_1
mappa n. 63 da porzione della particella n.154; piazza pedonale, identificata al Catasto
Fabbricati del Comune di nel foglio di mappa n. 63 da porzione della particella n. Parte_1
162 subalterno 500; tratto di sede stradale, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di nel foglio di mappa n. 63 da porzione della particella n.162 subalterno 500; Parte_1
- che, ai fini della realizzazione delle opere di interesse privato previste dal Piano di
Recupero, l'Amministrazione comunale ha rilasciato il permesso di costruire n. 246 del
15.07.2016, relativo agli edifici compresi nel lotto n. 4, con variante in corso d'opera di cui al permesso di costruire n. 563 del 04.11.2017 (docc. 10 e 10 bis);
Pagina 3 - che, ai fini del rilascio di suddetti titoli abilitativi, la corresponsione degli oneri di urbanizzazione è stata considerata assolta a fronte dell'impegno assunto dal Soggetto
Attuatore a realizzare le suddette opere di urbanizzazione, mentre il costo di costruzione è
stato integralmente pagato;
- che il ha prodotto le fideiussioni, tutte rilasciate da Controparte_1 [...]
, a garanzia degli impegni assunti convenzionalmente, Parte_2
ovvero: 1) polizza n. 90/1937 del 14.02.2012, a garanzia dell'onorario dovuto al collaudatore,
per un importo di € 12.000,00, con validità presunta di 4 anni e comunque con obbligo di rinnovo fino ad avvenuto completo pagamento dell'onorario professione dovuto al collaudatore (doc. 11); 2) polizza 90/1938 del 14.02.2014, a garanzia delle somme occorrenti per l'esproprio di aree necessarie per la realizzazione a realizzazione dell'intervento sulla strada provinciale per l'importo di € 30.000,00, ad oggi svincolata (nota del Dirigente del
Settore Edilizia e Urbanistica 30.08.2016) a fronte dell'acquisto di tali aree da parte del
Soggetto Attuatore e dell'impegno dello stesso a cederle gratuitamente alla
[...]
(doc. 12); 3) polizza 715 del 1.6.2016, a garanzia dell'onorario dovuto al CP_4
collaudatore per l'intervento sulla strada provinciale, per € 3.600,00, con validità fino al
31.05.2018 (24 mesi) e comunque fino al 30° giorno successivo a quando verrà effettuato il collaudo delle opere realizzate ed esso non assumerà carattere definitivo ai sensi di legge
(doc. 13); 4) polizza 716 del 1.6.2016, a garanzia di adempimenti ancora pendenti in riferimento alla realizzazione dell'intervento sulla strada provinciale, per € 48.957,60, con validità fino all'emissione del collaudo provvisorio di tale opera o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dall'ultimazione dei lavori (doc. 14); 5) polizza
717 del 1.6.2016, a garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione di competenza comunale per l'importo complessivo di € 1.353.508,75, con validità fino al
31.05.2018 (24 mesi) e comunque fino a quando non verrà eseguito il collaudo delle opere di urbanizzazione realizzate e non assumerà carattere definitivo ai densi dell'art. 141, c. 3
del D. Lgs. n. 163/2006 (doc. 15); 6) polizza 718 del 1.6.2016, a garanzia dell'intervento previsto per Piazza Vezzosi per un totale complessivo di € 431.880,00 (€ 354.000,00 oltre
IVA 22%), con validità fino al 31.05.2018 (24 mesi) e comunque fino a quando non verrà
assolta l'obbligazione del pagamento delle somme previste per Piazza Vezzosi (doc. 16).
- che, con PEC del 14.12.2020, il curatore fallimentare, dott. ha comunicato Controparte_2
al il fallimento del (doc. 19); Parte_1 Controparte_1
Pagina 4 - che, con PEC del 9.2.2021, il dunque chiesto di essere ammesso al Parte_1
passivo per le seguenti somme:
a) € 123.000,00 corrispondente alle opere di urbanizzazione ancora da realizzare in virtù
della Convenzione del 17.02.2016 (Rep. 91440/2012) e successivo Atto integrativo del
12.02.2016 (Rep. 17348) e comunque per l'importo maggiore o minore da qualificarsi, in sede di collaudo, in privilegio;
b) € 354.000,00 corrispondente all'intervento di manutenzione e riqualificazione di Piazza
Vezzosi, non ancora avviato, oggetto della Convenzione 17.02.2012 (Rep. 91440/2012) e successivo Atto integrativo del 12.02.2016 (Rep. 17348) e, comunque, per l'importo da qualificarsi in sede di collaudo;
- che, con PEC del 12.3.2021, il Curatore fallimentare ha trasmesso al lo Parte_1
stato passivo reso esecutivo con provvedimento del Giudice delegato dell'11.3.2021 dal quale si evince che i crediti vantati dal non sono stati ammessi con la seguente Pt_1
motivazione: «Non viene ammesso alcun credito per indeterminatezza della domanda ed in assenza
di un provvedimento che giustifichi la debenza degli importi nell'an e nel quantum e rispetto al quale
la società o la curatela possa difendersi nelle sedi giurisdizionali competenti» (doc. 21), nonostante predetto Curatore abbia proposto l'ammissione in chirografo con riferimento alla somma di
€ 123.000,00.
Impugnando, con il ricorso oggi in discussione, le suesposte determinazioni del G.D.,
l'opponente ha dedotto:
- di aver indicato sia l'entità, sia le ragioni dei propri crediti: con riferimento all'importo di € 123.000,00 ha chiarito che esso esprime il valore delle opere di urbanizzazione da portare a scomputo ai sensi della Convenzione del 17.02.2012 (Rep. 91440/2012), ma non ancora realizzate alla data del fallimento, nonostante l'impegno assunto dal
; per quanto concerne, invece, l'ulteriore credito di € 354.000,00, ha CP_1
rappresentato che tale impegno deriva dalla sottoscrizione della Convenzione del 2012,
con cui il Soggetto Attuatore si è obbligato a sostenere tale onere economico per la riqualificazione e manutenzione di Piazza Vezzosi, da corrispondersi a stato di avanzamento lavori entro 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione comunale;
- che entrambi i crediti sono giustificati nell'an e nel quantum dalla Convenzione
urbanistica del 17.2.2012 (Rep. 91440/2012) sottoscritta dal e dai permessi a CP_1
costruire nn. 426/2016 e 563/2017;
Pagina 5 - che, pur in assenza del collaudo delle opere di urbanizzazione e dell'approvazione definitiva del progetto per la riqualificazione di Piazza Vezzosi o del collaudo delle relative opere, i crediti vantati avrebbero dovuto essere ammessi con riserva;
Infine, con riferimento alla determinazione del curatore fallimentare con cui è stato negato il privilegio dell'importo di € 123.000,00, il ha affermato la natura tributaria della risorsa, Pt_1
insistendo nella sua qualificazione ai sensi dell'art. 2752 co. 4 c.c.
Si è costituita la curatela del fallimento contestando l'avversa Controparte_1
domanda e rilevando: che le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi ex art. 11 l. 241/90 (come lo sono le convenzioni di lottizzazione o di urbanizzazione)
rientrano nella competenza esclusiva del giudice amministrativo, per cui deve considerarsi sottratta al tribunale fallimentare ogni questione in merito alla corretta esecuzione delle obbligazione contrattualmente assunte, sia con riferimento all'an che per quanto riguarda il
quantum; che, in caso di convenzioni urbanistiche non completamente attuate (con obbligazioni assunte non integralmente eseguite), la competenza esclusiva del giudice amministrativo impedisce di ammettere i relativi crediti condizionati con riserva;
che l'importo di € 123.000,00 non ha natura tributaria e, pertanto, tale credito non può essere inquadrato nell'alveo dell'art. 2752 co.
4 c.c.
Sono state celebrate le udienze del 30.9.2021, 9.12.2021, 15.9.2022, 5.5.2022, 4.5.2023, 19.10.2023
e 8.2.2024, nelle quali le parti hanno chiesto concordemente rinvii, in quanto vi sarebbero state possibilità di definire transattivamente la controversia.
All'udienza del 12.09.2024, preso atto che alcuna soluzione transattiva era stata fino a quel momento raggiunta, il giudice ha invitato le parti a precisare le proprie conclusioni.
All'esito delle precisazioni, il giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (ratione temporis applicabile) nella misura di gg. 60 + 20.
*******
L'opposizione va accolta nei limiti che seguono.
1. Giurisdizione
In primo luogo, va rilevato che le convenzioni urbanistiche stipulate tra Comuni ed altri enti,
pubblici o privati, rientrano nell'alveo degli accordi integrativi o sostitutivi di un provvedimento amministrativo di cui all'art. 11 l. 241/90. Essi, pertanto, costituendo espressione del potere discrezionale della P.A., sia pur esercitato in via indiretta o mediata, sono assoggettati al sindacato del giudice a cui appartiene la cognizione sull'esercizio di tale potere (Corte costituzionale,
Pagina 6 sentenza n. 179 del 2016). L'art. 133 lett. a) n. 2 c.p.a., infatti, assegna alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di accordi integrativi o sostitutivi dei provvedimenti.
Ciò, tuttavia, non osta alla possibilità per il creditore di presentare domanda di insinuazione al passivo;
in tal caso, infatti, il giudice ordinario, pur non potendo emettere un provvedimento decisorio suscettibile di produrre gli effetti di cui all'art. 2909 c.c., ha facoltà di pronunciarsi
incidenter tantum sull'ammissibilità del credito azionato ai soli fini dello svolgimento della procedura concorsuale. Tale affermazione trova conforto, peraltro, nella più recente giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass. Sez. Un., sent. n. 33944/2023), secondo cui «in
disparte il pacifico concorso tra l'accertamento dei crediti in sede concorsuale e la giurisdizione esclusiva del
giudice tributario per l'accertamento dei crediti vantati nei confronti del soggetto fallito, questa Corte,
proprio traendo spunto dalle conclusioni raggiunte in punto di rapporti con il giudice tributario, ha
affermato che, nell'ipotesi in cui venga chiesta l'ammissione al passivo di un credito contestato nella sua
esistenza, liquidità ed esigibilità, e le relative questioni siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo (come nel caso di diritti ed obblighi derivanti da convenzioni di lottizzazione edilizia tra
comune e privati), gli organi fallimentari sono tenuti a considerare il credito come condizionale, ai fini di
ammissione con riserva, da sciogliersi all'esito della definizione del giudizio amministrativo, e ciò anche nel
caso in cui, della questione di giurisdizione, vengano "medio tempore" investite le sezioni unite della Corte
di Cassazione».
Da ciò consegue il corretto incardinamento innanzi al g.o. (nella specie, il giudice fallimentare in sede di verifica e il tribunale fallimentare in sede di opposizione allo stato passivo) dell'istanza di ammissione allo stato passivo, ferma restando la giurisdizione esclusiva del g.a. su tutte le altre controversie relative ai rapporti nascenti dalla convenzione urbanistica.
2. Ammissione al passivo
Posto che il giudice fallimentare può legittimamente procedere alla valutazione della domanda di immissione allo stato passivo, nei limiti e nei modi suesposti, nel merito deve affermarsi che sussistono le condizioni per disporne l'ammissione con riserva del credito del
Parte_1
In primo luogo, si rileva che, non essendo stati contestati né l'esistenza della Convenzione, né
gli obblighi ivi assunti, né l'esecuzione solo parziale degli stessi, fonte delle obbligazioni assunte e titolo del credito devono considerarsi pacifici.
La curatela, infatti, ha censurato la legittimità della pretesa del ricorrente sotto altri profili.
Pagina 7 In particolare, in merito al credito relativo alle opere di urbanizzazione non ancora eseguite,
ha rilevato che, non essendo decorso il termine finale previsto dalla Convezione, l'inadempimento non sarebbe ancora integrato.
Per quanto riguarda, invece, il credito per il rimborso delle spese sostenute dal Parte_1
la riqualificazione e manutenzione di Piazza Vezzosi, obbligo parimenti contenuto nella
[...]
Convenzione, ha opposto che la condizione per il pagamento non si sarebbe verificata e che tale previsione, non essendo collegata ad altre opere urbanistiche oggetto di suddetta Convenzione,
determinerebbe a monte la nullità parziale dell'accordo.
Vi è, dunque, contestazione sia in relazione alla liquidità del credito che alla sua esigibilità.
Orbene, alla luce di quanto prima affermato, tali questioni non possono essere affrontate e risolte in questa sede, essendo la giurisdizione sul rapporto rimessa al g.a.
Tuttavia, trattandosi di crediti di cui viene contesta l'esistenza (in merito all'obbligo di rimborso per il rifacimento di Piazza Vezzosi) nonché la liquidità ed esigibilità (in relazione al credito per l'esecuzione delle opere non compiute), occorre dar seguito a quanto statuito dalle Sez.
Un. n. 33944/2023, secondo cui «nell'ipotesi in cui venga chiesta l'ammissione al passivo di un credito
contestato nella sua esistenza, liquidità ed esigibilità, e le relative questioni siano devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo (come nel caso di diritti ed obblighi derivanti da convenzioni di
lottizzazione edilizia tra comune e privati), gli organi fallimentari sono tenuti a considerare il credito come
condizionale, ai fini di ammissione con riserva, da sciogliersi all'esito della definizione del giudizio
amministrativo».
Pertanto, in attesa di eventuali determinazioni da parte di altra autorità giudiziaria sulla questione, i crediti vantati dal vanno ammessi al passivo con riserva per Parte_1
l'importo complessivo di € 477.000,00 (di cui € 123.000,00 per le opere di urbanizzazione e €
354.000,00 per rimborso delle spese sostenute per il rifacimento di Piazza Vezzosi).
3. Natura del credito
Il ha chiesto l'ammissione del credito di € 123.000,00 per le opere di Parte_1
urbanizzazione in privilegio ex art. 2752, co. 4, c.c., stante la sua equiparabilità, affermata dalla giurisprudenza richiamata dalla stessa parte, ai crediti per imposte, tasse e tributi dei Comuni
previsti dalla legge per la finanza locale.
Sul punto, occorre invece ribadire l'orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 469 del 2011) per cui solo «il contributo sul costo di
costruzione consiste in una prestazione patrimoniale ascrivibile alla categoria dei tributi locali. Il prelievo
Pagina 8 non si basa infatti, come nel caso degli oneri di urbanizzazione, sui costi collettivi derivanti
dall'insediamento di un nuovo edificio ma sull'incremento di ricchezza immobiliare determinato
dall'intervento edilizio».
Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in ragione dell'obbligo del privato di partecipare ai costi delle opere di trasformazione del territorio (Cons. Stato, sezione V, 23 gennaio 2006, n. 159)
ovvero l'obbligo di partecipare alla spesa che discende alla Pubblica Amministrazione per il fatto che il territorio è gravato di ulteriori costruzioni – e, quindi, si aggrava il c.d. carico urbanistico ai danni della collettività - cosicché le somme sono considerate corrispettivi di diritto pubblico (Tar
Reggio Calabria, sezione I, 6 aprile 2011, n. 260), dal cui pagamento – tra l'altro – a determinate condizioni il privato è esonerato se attraverso apposite convenzioni si impegni a realizzare personalmente gli interventi urbanistici aggiuntivi.
Da ciò ne deriva la loro natura non tributaria, confermata dalla circostanza per cui le relative controversie attengono a posizioni di diritto soggettivo, azionabili nel termine di prescrizione innanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.
Non sussistendo la natura privilegiata ex art. 2752, comma 4, c.c., la domanda non è fondata ed il credito va ammesso in chirografo.
In conclusione, il ricorso va parzialmente accolto con riferimento all'ammissione, con riserva,
dei crediti rivendicati dal ma va disatteso con riferimento alla natura privilegiata del Pt_1
credito.
4. Spese di lite
Tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'opposizione e della soccombenza reciproca, le spese di lite sono poste a carico della curatela per 2/3 e per il restante 1/3 sono compensate tra le parti, e liquidate, nei valori minimi, tenendo conto della tabella “accertamento del passivo”,
scaglione da € 260.000,01 a € 520.000,00, conteggiando le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
La quantificazione delle stesse ammonta dunque a complessivi € 3.397,00 (da porsi per 2/3 a carico della curatela, come detto).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dal avverso il decreto di esecutività dello stato Parte_1
passivo del fallimento del così provvede: Controparte_1
1) ammette in chirografo e con riserva il Comune di al fallimento Parte_1 [...]
per il credito maturato sia per le opere di urbanizzazione che per il Controparte_1
Pagina 9 rimborso delle spese sostenute per il rifacimento di Piazza Vezzosi, per l'importo complessivo di € 477.000,00;
2) condanna la curatela opposta al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'opponente,
che si quantificano in € 2.264,66 (somma già corrispondente ai 2/3 della complessiva), oltre
15%, CAP e IVA se dovuta, oltre alla refusione dell'esborso per contributo unificato pari a €
1.214,00;
3) compensa per il rimanente 1/3 le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025.
Il Giudice relatore ed estensore La Presidente
Cristian Soscia Maria Novella Legnaioli
Provvedimento redatto con la collaborazione della Dott.ssa Fiorella Todisco, MOT
Pagina 10
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZ. V CIVILE
Riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Novella Legnaioli Presidente
Dott. Cristian Soscia Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Grasselli Giudice
sul ricorso proposto ex art. 98 RD 267/1942
DA
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Parte_1
Scandicci (FI), Piazzale della Resistenza n. 1, presso il Palazzo Comunale, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Bonacchi, come da mandato allegato al ricorso
- opponente -
CONTRO
in persona del curatore dott. Controparte_1 [...]
elettivamente domiciliato in Firenze, Viale Redi n. 41/C, presso lo studio dell'Avv. CP_2
Florinda Corrado, rappresentata e difensa dall'Avv. Federico Iacomelli giusta procura allegata alla memoria difensiva depositata telematicamente
- opposto -
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Con ricorso ex art. 98 L.F. depositato il 12.4.2021 il ha proposto Parte_1
opposizione avverso lo stato passivo del fallimento del dichiarato Controparte_1
esecutivo dal giudice delegato il 11.3.2021.
L'opponente ha esposto:
Pagina 1 - che il è proprietario, nel Comune di di un'area che il Controparte_1 Parte_1
previgente Regolamento Urbanistico (approvato nel 2013) ha individuato come Area di
Riqualificazione “RQ12b Ex Centro zootecnico Le Palle”, oggetto di un Piano di Recupero
per la realizzazione di un insediamento residenziale comprensivo di opere di urbanizzazione adottato dal Comune di con delibera n. 115 del 27.11.2008 ed Parte_1
approvato con delibera n. 51 del 07.04.2009 (doc. 3 e 5);
- che, successivamente all'adozione del suddetto Piano di Recupero, gli originari Soggetti
Attuatori, la e il hanno sottoscritto la Controparte_3 Parte_1
Convenzione (Rep. 89992/11777) per la modifica del tracciato della strada provinciale “Val
di Pesa” n. 12, nel tratto frontistante l'area di intervento dei Piano, la quale prevedeva – tra l'altro – l'acquisizione, mediante procedura espropriativa a cura del con onere Pt_1
economico a carico dei Soggetti Attuatori, delle aree di proprietà di terzi interessate dall'intervento di modifica del tracciato ed il trasferimento di tali aree alla IA (oggi
), unitamente alle opere sulle stesse realizzate, una volta collaudate Controparte_4
(doc. 4);
- che in data 17.2.2012 è stata stipulata anche la Convenzione urbanistica (Rep. 91440/2012)
per l'attuazione del Piano di Recupero (doc.7) avente ad oggetto: 1) la demolizione di tutti i manufatti esistenti, ad eccezione della casa colonica e dei due silos più prossimi alla strada provinciale;
2) la realizzazione di nuovi edifici a destinazione residenziale oltre ad una piccola superficie destinata ad attività commerciale di vicinato, il tutto per complessivi mc
18.845; 3) la realizzazione da parte del Soggetto Attuatore delle opere di urbanizzazione interne all'Area di Riqualificazione, a scomputo dei dovuti oneri di urbanizzazione;
4)
l'impegno del Soggetto Attuatore a sostenere l'onere economico relativo all'intervento di manutenzione e riqualificazione di Piazza Vezzosi, nei limiti di € 354.000,00 con impegno a pagare, entro 15 giorni dalla richiesta del quanto risultante in relazione ai singoli Pt_1
stati di avanzamento dei lavori ed alle singole spese sostenute e documentate in atti ufficialmente approvati;
5) la possibilità di realizzare il Piano di Recupero in diversi lotti ed in fasi differenti;
- che dalla suddetta Convenzione veniva integralmente stralciata la parte relativa al “Regime
Giuridico dei Suoli” (Art. 3 dello schema approvato con delibera 51/2009 e aggiornato con deliberazione C.C. n. 81 del 28.6.2011), con rinvio degli impegni relativi alla cessione al delle aree interessate dalle opere ad urbanizzazione ad un successivo atto, da Pt_1
Pagina 2 stipularsi tra le parti prima del rilascio dei titoli abilitativi relativi alle opere di interesse privato previste dal Piano di Recupero (docc. 5-7);
- che con deliberazione n. 33 del 26.2.2015 la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione connesse funzionalmente al Piano di Recupero, il cui costo di realizzazione ammonta in totale ad € 1.230.462,50 (doc. 8);
- che con atto stipulato in data 12.02.2016 (Rep. 17348), integrativo della Convenzione del
2012 (doc. 9), il (consorzio in cui nel frattempo si erano riuniti i Controparte_1
Soggetti Attuatori): 1) ha ceduto gratuitamente al le aree oggetto di realizzazione Pt_1
delle opere di urbanizzazione interne ed in minima parte esterne all'Area di
Riqualificazione, catastalmente identificate al Foglio di mappa 63 dalle particelle 180, 179,
207, 186, 204, 213, 165, 190, 188, 215, sub. 500, 217, sub. 500, 260 (ex 195/b), 262 (ex 51/c); 2)
ha ceduto gratuitamente al Comune il manufatto edilizio – cabina elettrica- disposto su due piani fuori terra (piano terra e piano primo) catastalmente individuato al Foglio di mappa
63 dalla particella 136, che il Soggetto Attuatore si è impegnato a demolire, a sua cura e spese, in tempo utile a consentire la realizzazione delle opere di urbanizzazione ivi previste dal progetto esecutivo e/o conseguente, ivi compresi gli adempimenti presso l'ente gestore nonché quelli relativi al nuovo accatastamento del bene;
3) si è impegnato a cedere, con successivo atto, a titolo gratuito, alla , le aree interessate dalla Controparte_4
realizzazione del tracciato alternativo della Strada provinciale “Val di Pesa” n. 12 nonché a costituire a favore del con successivo atto ed entro un anno dalla dichiarazione di Pt_1
fine lavori, le seguenti servitù di uso pubblico a titolo gratuito e a tempo indeterminato:
area a verde, catastalmente identificata in parte al Catasto Fabbricati del comune di nel foglio di mappa n. 63 da in particelle n.159 subalterno n.7, n.162 subalterno Parte_1
500 e n.206, ed in parte al Catasto Terreni del Comune di nel medesimo foglio di Parte_1
mappa n. 63 da porzione della particella n.154; piazza pedonale, identificata al Catasto
Fabbricati del Comune di nel foglio di mappa n. 63 da porzione della particella n. Parte_1
162 subalterno 500; tratto di sede stradale, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di nel foglio di mappa n. 63 da porzione della particella n.162 subalterno 500; Parte_1
- che, ai fini della realizzazione delle opere di interesse privato previste dal Piano di
Recupero, l'Amministrazione comunale ha rilasciato il permesso di costruire n. 246 del
15.07.2016, relativo agli edifici compresi nel lotto n. 4, con variante in corso d'opera di cui al permesso di costruire n. 563 del 04.11.2017 (docc. 10 e 10 bis);
Pagina 3 - che, ai fini del rilascio di suddetti titoli abilitativi, la corresponsione degli oneri di urbanizzazione è stata considerata assolta a fronte dell'impegno assunto dal Soggetto
Attuatore a realizzare le suddette opere di urbanizzazione, mentre il costo di costruzione è
stato integralmente pagato;
- che il ha prodotto le fideiussioni, tutte rilasciate da Controparte_1 [...]
, a garanzia degli impegni assunti convenzionalmente, Parte_2
ovvero: 1) polizza n. 90/1937 del 14.02.2012, a garanzia dell'onorario dovuto al collaudatore,
per un importo di € 12.000,00, con validità presunta di 4 anni e comunque con obbligo di rinnovo fino ad avvenuto completo pagamento dell'onorario professione dovuto al collaudatore (doc. 11); 2) polizza 90/1938 del 14.02.2014, a garanzia delle somme occorrenti per l'esproprio di aree necessarie per la realizzazione a realizzazione dell'intervento sulla strada provinciale per l'importo di € 30.000,00, ad oggi svincolata (nota del Dirigente del
Settore Edilizia e Urbanistica 30.08.2016) a fronte dell'acquisto di tali aree da parte del
Soggetto Attuatore e dell'impegno dello stesso a cederle gratuitamente alla
[...]
(doc. 12); 3) polizza 715 del 1.6.2016, a garanzia dell'onorario dovuto al CP_4
collaudatore per l'intervento sulla strada provinciale, per € 3.600,00, con validità fino al
31.05.2018 (24 mesi) e comunque fino al 30° giorno successivo a quando verrà effettuato il collaudo delle opere realizzate ed esso non assumerà carattere definitivo ai sensi di legge
(doc. 13); 4) polizza 716 del 1.6.2016, a garanzia di adempimenti ancora pendenti in riferimento alla realizzazione dell'intervento sulla strada provinciale, per € 48.957,60, con validità fino all'emissione del collaudo provvisorio di tale opera o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dall'ultimazione dei lavori (doc. 14); 5) polizza
717 del 1.6.2016, a garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione di competenza comunale per l'importo complessivo di € 1.353.508,75, con validità fino al
31.05.2018 (24 mesi) e comunque fino a quando non verrà eseguito il collaudo delle opere di urbanizzazione realizzate e non assumerà carattere definitivo ai densi dell'art. 141, c. 3
del D. Lgs. n. 163/2006 (doc. 15); 6) polizza 718 del 1.6.2016, a garanzia dell'intervento previsto per Piazza Vezzosi per un totale complessivo di € 431.880,00 (€ 354.000,00 oltre
IVA 22%), con validità fino al 31.05.2018 (24 mesi) e comunque fino a quando non verrà
assolta l'obbligazione del pagamento delle somme previste per Piazza Vezzosi (doc. 16).
- che, con PEC del 14.12.2020, il curatore fallimentare, dott. ha comunicato Controparte_2
al il fallimento del (doc. 19); Parte_1 Controparte_1
Pagina 4 - che, con PEC del 9.2.2021, il dunque chiesto di essere ammesso al Parte_1
passivo per le seguenti somme:
a) € 123.000,00 corrispondente alle opere di urbanizzazione ancora da realizzare in virtù
della Convenzione del 17.02.2016 (Rep. 91440/2012) e successivo Atto integrativo del
12.02.2016 (Rep. 17348) e comunque per l'importo maggiore o minore da qualificarsi, in sede di collaudo, in privilegio;
b) € 354.000,00 corrispondente all'intervento di manutenzione e riqualificazione di Piazza
Vezzosi, non ancora avviato, oggetto della Convenzione 17.02.2012 (Rep. 91440/2012) e successivo Atto integrativo del 12.02.2016 (Rep. 17348) e, comunque, per l'importo da qualificarsi in sede di collaudo;
- che, con PEC del 12.3.2021, il Curatore fallimentare ha trasmesso al lo Parte_1
stato passivo reso esecutivo con provvedimento del Giudice delegato dell'11.3.2021 dal quale si evince che i crediti vantati dal non sono stati ammessi con la seguente Pt_1
motivazione: «Non viene ammesso alcun credito per indeterminatezza della domanda ed in assenza
di un provvedimento che giustifichi la debenza degli importi nell'an e nel quantum e rispetto al quale
la società o la curatela possa difendersi nelle sedi giurisdizionali competenti» (doc. 21), nonostante predetto Curatore abbia proposto l'ammissione in chirografo con riferimento alla somma di
€ 123.000,00.
Impugnando, con il ricorso oggi in discussione, le suesposte determinazioni del G.D.,
l'opponente ha dedotto:
- di aver indicato sia l'entità, sia le ragioni dei propri crediti: con riferimento all'importo di € 123.000,00 ha chiarito che esso esprime il valore delle opere di urbanizzazione da portare a scomputo ai sensi della Convenzione del 17.02.2012 (Rep. 91440/2012), ma non ancora realizzate alla data del fallimento, nonostante l'impegno assunto dal
; per quanto concerne, invece, l'ulteriore credito di € 354.000,00, ha CP_1
rappresentato che tale impegno deriva dalla sottoscrizione della Convenzione del 2012,
con cui il Soggetto Attuatore si è obbligato a sostenere tale onere economico per la riqualificazione e manutenzione di Piazza Vezzosi, da corrispondersi a stato di avanzamento lavori entro 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione comunale;
- che entrambi i crediti sono giustificati nell'an e nel quantum dalla Convenzione
urbanistica del 17.2.2012 (Rep. 91440/2012) sottoscritta dal e dai permessi a CP_1
costruire nn. 426/2016 e 563/2017;
Pagina 5 - che, pur in assenza del collaudo delle opere di urbanizzazione e dell'approvazione definitiva del progetto per la riqualificazione di Piazza Vezzosi o del collaudo delle relative opere, i crediti vantati avrebbero dovuto essere ammessi con riserva;
Infine, con riferimento alla determinazione del curatore fallimentare con cui è stato negato il privilegio dell'importo di € 123.000,00, il ha affermato la natura tributaria della risorsa, Pt_1
insistendo nella sua qualificazione ai sensi dell'art. 2752 co. 4 c.c.
Si è costituita la curatela del fallimento contestando l'avversa Controparte_1
domanda e rilevando: che le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi ex art. 11 l. 241/90 (come lo sono le convenzioni di lottizzazione o di urbanizzazione)
rientrano nella competenza esclusiva del giudice amministrativo, per cui deve considerarsi sottratta al tribunale fallimentare ogni questione in merito alla corretta esecuzione delle obbligazione contrattualmente assunte, sia con riferimento all'an che per quanto riguarda il
quantum; che, in caso di convenzioni urbanistiche non completamente attuate (con obbligazioni assunte non integralmente eseguite), la competenza esclusiva del giudice amministrativo impedisce di ammettere i relativi crediti condizionati con riserva;
che l'importo di € 123.000,00 non ha natura tributaria e, pertanto, tale credito non può essere inquadrato nell'alveo dell'art. 2752 co.
4 c.c.
Sono state celebrate le udienze del 30.9.2021, 9.12.2021, 15.9.2022, 5.5.2022, 4.5.2023, 19.10.2023
e 8.2.2024, nelle quali le parti hanno chiesto concordemente rinvii, in quanto vi sarebbero state possibilità di definire transattivamente la controversia.
All'udienza del 12.09.2024, preso atto che alcuna soluzione transattiva era stata fino a quel momento raggiunta, il giudice ha invitato le parti a precisare le proprie conclusioni.
All'esito delle precisazioni, il giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (ratione temporis applicabile) nella misura di gg. 60 + 20.
*******
L'opposizione va accolta nei limiti che seguono.
1. Giurisdizione
In primo luogo, va rilevato che le convenzioni urbanistiche stipulate tra Comuni ed altri enti,
pubblici o privati, rientrano nell'alveo degli accordi integrativi o sostitutivi di un provvedimento amministrativo di cui all'art. 11 l. 241/90. Essi, pertanto, costituendo espressione del potere discrezionale della P.A., sia pur esercitato in via indiretta o mediata, sono assoggettati al sindacato del giudice a cui appartiene la cognizione sull'esercizio di tale potere (Corte costituzionale,
Pagina 6 sentenza n. 179 del 2016). L'art. 133 lett. a) n. 2 c.p.a., infatti, assegna alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di accordi integrativi o sostitutivi dei provvedimenti.
Ciò, tuttavia, non osta alla possibilità per il creditore di presentare domanda di insinuazione al passivo;
in tal caso, infatti, il giudice ordinario, pur non potendo emettere un provvedimento decisorio suscettibile di produrre gli effetti di cui all'art. 2909 c.c., ha facoltà di pronunciarsi
incidenter tantum sull'ammissibilità del credito azionato ai soli fini dello svolgimento della procedura concorsuale. Tale affermazione trova conforto, peraltro, nella più recente giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass. Sez. Un., sent. n. 33944/2023), secondo cui «in
disparte il pacifico concorso tra l'accertamento dei crediti in sede concorsuale e la giurisdizione esclusiva del
giudice tributario per l'accertamento dei crediti vantati nei confronti del soggetto fallito, questa Corte,
proprio traendo spunto dalle conclusioni raggiunte in punto di rapporti con il giudice tributario, ha
affermato che, nell'ipotesi in cui venga chiesta l'ammissione al passivo di un credito contestato nella sua
esistenza, liquidità ed esigibilità, e le relative questioni siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo (come nel caso di diritti ed obblighi derivanti da convenzioni di lottizzazione edilizia tra
comune e privati), gli organi fallimentari sono tenuti a considerare il credito come condizionale, ai fini di
ammissione con riserva, da sciogliersi all'esito della definizione del giudizio amministrativo, e ciò anche nel
caso in cui, della questione di giurisdizione, vengano "medio tempore" investite le sezioni unite della Corte
di Cassazione».
Da ciò consegue il corretto incardinamento innanzi al g.o. (nella specie, il giudice fallimentare in sede di verifica e il tribunale fallimentare in sede di opposizione allo stato passivo) dell'istanza di ammissione allo stato passivo, ferma restando la giurisdizione esclusiva del g.a. su tutte le altre controversie relative ai rapporti nascenti dalla convenzione urbanistica.
2. Ammissione al passivo
Posto che il giudice fallimentare può legittimamente procedere alla valutazione della domanda di immissione allo stato passivo, nei limiti e nei modi suesposti, nel merito deve affermarsi che sussistono le condizioni per disporne l'ammissione con riserva del credito del
Parte_1
In primo luogo, si rileva che, non essendo stati contestati né l'esistenza della Convenzione, né
gli obblighi ivi assunti, né l'esecuzione solo parziale degli stessi, fonte delle obbligazioni assunte e titolo del credito devono considerarsi pacifici.
La curatela, infatti, ha censurato la legittimità della pretesa del ricorrente sotto altri profili.
Pagina 7 In particolare, in merito al credito relativo alle opere di urbanizzazione non ancora eseguite,
ha rilevato che, non essendo decorso il termine finale previsto dalla Convezione, l'inadempimento non sarebbe ancora integrato.
Per quanto riguarda, invece, il credito per il rimborso delle spese sostenute dal Parte_1
la riqualificazione e manutenzione di Piazza Vezzosi, obbligo parimenti contenuto nella
[...]
Convenzione, ha opposto che la condizione per il pagamento non si sarebbe verificata e che tale previsione, non essendo collegata ad altre opere urbanistiche oggetto di suddetta Convenzione,
determinerebbe a monte la nullità parziale dell'accordo.
Vi è, dunque, contestazione sia in relazione alla liquidità del credito che alla sua esigibilità.
Orbene, alla luce di quanto prima affermato, tali questioni non possono essere affrontate e risolte in questa sede, essendo la giurisdizione sul rapporto rimessa al g.a.
Tuttavia, trattandosi di crediti di cui viene contesta l'esistenza (in merito all'obbligo di rimborso per il rifacimento di Piazza Vezzosi) nonché la liquidità ed esigibilità (in relazione al credito per l'esecuzione delle opere non compiute), occorre dar seguito a quanto statuito dalle Sez.
Un. n. 33944/2023, secondo cui «nell'ipotesi in cui venga chiesta l'ammissione al passivo di un credito
contestato nella sua esistenza, liquidità ed esigibilità, e le relative questioni siano devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo (come nel caso di diritti ed obblighi derivanti da convenzioni di
lottizzazione edilizia tra comune e privati), gli organi fallimentari sono tenuti a considerare il credito come
condizionale, ai fini di ammissione con riserva, da sciogliersi all'esito della definizione del giudizio
amministrativo».
Pertanto, in attesa di eventuali determinazioni da parte di altra autorità giudiziaria sulla questione, i crediti vantati dal vanno ammessi al passivo con riserva per Parte_1
l'importo complessivo di € 477.000,00 (di cui € 123.000,00 per le opere di urbanizzazione e €
354.000,00 per rimborso delle spese sostenute per il rifacimento di Piazza Vezzosi).
3. Natura del credito
Il ha chiesto l'ammissione del credito di € 123.000,00 per le opere di Parte_1
urbanizzazione in privilegio ex art. 2752, co. 4, c.c., stante la sua equiparabilità, affermata dalla giurisprudenza richiamata dalla stessa parte, ai crediti per imposte, tasse e tributi dei Comuni
previsti dalla legge per la finanza locale.
Sul punto, occorre invece ribadire l'orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 469 del 2011) per cui solo «il contributo sul costo di
costruzione consiste in una prestazione patrimoniale ascrivibile alla categoria dei tributi locali. Il prelievo
Pagina 8 non si basa infatti, come nel caso degli oneri di urbanizzazione, sui costi collettivi derivanti
dall'insediamento di un nuovo edificio ma sull'incremento di ricchezza immobiliare determinato
dall'intervento edilizio».
Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in ragione dell'obbligo del privato di partecipare ai costi delle opere di trasformazione del territorio (Cons. Stato, sezione V, 23 gennaio 2006, n. 159)
ovvero l'obbligo di partecipare alla spesa che discende alla Pubblica Amministrazione per il fatto che il territorio è gravato di ulteriori costruzioni – e, quindi, si aggrava il c.d. carico urbanistico ai danni della collettività - cosicché le somme sono considerate corrispettivi di diritto pubblico (Tar
Reggio Calabria, sezione I, 6 aprile 2011, n. 260), dal cui pagamento – tra l'altro – a determinate condizioni il privato è esonerato se attraverso apposite convenzioni si impegni a realizzare personalmente gli interventi urbanistici aggiuntivi.
Da ciò ne deriva la loro natura non tributaria, confermata dalla circostanza per cui le relative controversie attengono a posizioni di diritto soggettivo, azionabili nel termine di prescrizione innanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.
Non sussistendo la natura privilegiata ex art. 2752, comma 4, c.c., la domanda non è fondata ed il credito va ammesso in chirografo.
In conclusione, il ricorso va parzialmente accolto con riferimento all'ammissione, con riserva,
dei crediti rivendicati dal ma va disatteso con riferimento alla natura privilegiata del Pt_1
credito.
4. Spese di lite
Tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'opposizione e della soccombenza reciproca, le spese di lite sono poste a carico della curatela per 2/3 e per il restante 1/3 sono compensate tra le parti, e liquidate, nei valori minimi, tenendo conto della tabella “accertamento del passivo”,
scaglione da € 260.000,01 a € 520.000,00, conteggiando le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
La quantificazione delle stesse ammonta dunque a complessivi € 3.397,00 (da porsi per 2/3 a carico della curatela, come detto).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dal avverso il decreto di esecutività dello stato Parte_1
passivo del fallimento del così provvede: Controparte_1
1) ammette in chirografo e con riserva il Comune di al fallimento Parte_1 [...]
per il credito maturato sia per le opere di urbanizzazione che per il Controparte_1
Pagina 9 rimborso delle spese sostenute per il rifacimento di Piazza Vezzosi, per l'importo complessivo di € 477.000,00;
2) condanna la curatela opposta al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'opponente,
che si quantificano in € 2.264,66 (somma già corrispondente ai 2/3 della complessiva), oltre
15%, CAP e IVA se dovuta, oltre alla refusione dell'esborso per contributo unificato pari a €
1.214,00;
3) compensa per il rimanente 1/3 le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025.
Il Giudice relatore ed estensore La Presidente
Cristian Soscia Maria Novella Legnaioli
Provvedimento redatto con la collaborazione della Dott.ssa Fiorella Todisco, MOT
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