Sentenza 26 novembre 2013
Massime • 1
In tema di determinazione della durata ragionevole del processo, agli effetti della legge 24 marzo 2001, n. 89, il giudice non può detrarre integralmente dal termine complessivo i periodi intercorrenti tra il deposito delle sentenze di primo e di secondo grado e la notifica dei rispettivi atti di gravame, non essendo addebitabili alle parti i tempi occorrenti per la comunicazione delle stesse sentenze potendosi comunque scomputare i soli lassi temporali non riconducibili all'esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che, ove la parte, per perseguire un proprio interesse, non si sia avvalsa di una facoltà, come, ad esempio, quella della notificazione della sentenza a sé favorevole, lasciando così decorrere l'intero termine lungo per la proposizione dell'impugnazione, essa non può pretendere che tale termine venga integralmente addebitato all'organizzazione giudiziaria, dovendo il giudice dell'equa riparazione apprezzare in concreto il comportamento processuale della parte stessa anche in relazione alla scelta di non utilizzare detta facoltà sollecitatoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, sentenza 26/11/2013, n. 26468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26468 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2013 |
Testo completo
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GOLDONI Umberto - Presidente -
Dott. PETITTI ST - Consigliere -
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - rel. Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -
Dott. CARRATO Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20138-2012 proposto da:
ON EF (SCHSFN59T04H501k) in proprio e nella qualità di socio accomandatario della SAS TECNOCONSULT, TR IN ([...]) elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell'avvocato STANISCIA NICOLA, che li rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (8018440587) in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
- controncorrente -
avverso il decreto n. 813/2012 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA del 19/03/2012, depositato il 04/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;
è presente il P.G. in persona del Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
La Corte d'appello di Roma, con decreto depositato il 4 giugno 2012, in accoglimento del ricorso proposto da IF ST e AL IA, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo, della somma di Euro 4150,00 in favore di ciascuno dei ricorrenti, oltre agli interessi legali dalla domanda.
La Corte di merito ha rilevato che il giudizio presupposto era iniziato innanzi al Tribunale di Roma, con atto di citazione del 2 gennaio 1997 ed era stato definito in primo grado con sentenza depositata il 5 luglio 1999, e, in secondo grado (instaurato innanzi alla Corte d'appello di Roma con citazione notificata il 5 marzo 2001) con sentenza depositata il 18 ottobre 2004. Infine era stato depositato ricorso per cassazione il 2 dicembre 2005, ed il relativo giudizio si era concluso con sentenza depositata il 11 giugno 2010. Ha concluso la Corte di merito che complessivamente detto processo aveva avuto una durata di dieci anni e sette mesi, a fronte di quella ragionevole di sei anni, e dunque una esorbitanza rispetto al periodo di durata ragionevole pari a quattro anni e sette mesi. Il relativo danno per ciascun ricorrente è stato stimato in Euro 750,00 ad anno per i primi tre anni ed in Euro 1200,00 per ognuno degli anni successivi. Per la cassazione di tale decreto ricorrono lo IF, in proprio e nella qualità di socio accomandatario della s.a.s. Tecnoconsult, e la AL sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio ha deliberato l'adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza.
Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ. e art. 2697 cod. civ. nonché della L. n. 89 del 2001. Avrebbe errato la Corte di merito nel detrarre dal periodo di durata complessiva del processo - 13 anni e 4 mesi - il termine per impugnare le sentenze di primo e di secondo grado, pari a 27 mesi e 7 giorni, determinandola in soli anni 10 e 7 mesi. La doglianza è fondata nei termini di seguito precisati. La Corte di merito ha detratto dal termine complessivo della durata del procedimento, ritenendolo imputabile alle parti, un periodo di due anni e dieci mesi, corrispondente al periodo intercorrente tra il deposito della sentenza di primo grado e di quella di appello e la notifica dei rispettivi atti di gravame.
Essa ha, in tal, modo, ignorato l'onere di verificare i tempi di comunicazione della sentenza alle parti, dovendosi escludere che possa in alcun modo essere imputabile alle parti il lasso di tempo occorrente per la comunicazione della sentenza da parte dell'ufficio dopo il deposito della stessa;
così come non può essere addebitato alle parti tutto il lasso di tempo intercorso tra detto momento e la proposizione della impugnazione, giacché una simile operazione si risolverebbe nell'addebitare alla parte il tempo occorrente per l'esercizio del diritto di difesa. È quindi compito del giudice dell'equa riparazione verificare di volta in volta, tenuto conto delle circostanze delle singole vicende processuali, quale sia in concreto stato il comportamento della parte che chiede l'equa riparazione tra un grado e l'altro, e scomputare dalla durata complessiva del giudizio solo il lasso di tempo non riconducibile, secondo il suo prudente apprezzamento, all'esercizio del diritto di difesa. È evidente che, ove una parte, per perseguire un proprio interesse, non si avvalga di una facoltà, come ad esempio quella della notificazione della sentenza a sè favorevole a fini sollecitatori, e lasci quindi decorrere tutto intero il termine lungo per la proposizione dell'impugnazione, non può pretendere che il termine decorso venga tutto intero addebitato alla organizzazione giudiziaria, dovendo al contrario, come detto, il giudice dell'equa riparazione apprezzare in concreto il comportamento della parte stessa anche in relazione al mancato esercizio di detta facoltà. Ne consegue che, escluso che possa imputarsi alla parte tutto il lasso di tempo intercorso tra un grado di giudizio e l'altro, spetta al giudice dell'equa riparazione apprezzare nelle singole situazioni concrete quanta parte del tempo occorso per la instaurazione del giudizio di impugnazione sia riferibile ad esercizio del diritto di difesa, come tale non addebitabile alla parte, e quanta, invece, alla scelta processuale delle parti di non utilizzare la facoltà sollecitatoria di cui si è detto, con la conseguenza che il relativo lasso temporale andrà riferito al comportamento processuale della parte (cfr., sul punto, Cass., sentt. n. 10632 e n. 5212 del 2007). Nella specie, la Corte di merito ha computato la durata complessiva del processo presupposto in dieci anni e sette mesi (anziché in tredici anni e cinque mesi), pervenendo a tale conclusione attraverso la detrazione dalla stessa - in difformità dal principio di diritto appena enunciato - dell'intero periodo compreso tra il deposito della sentenza di primo grado e la notifica dell'impugnazione, ed allo stesso modo ha proceduto con riferimento alla sentenza di secondo grado, anziché detrarre il periodo corrispondente al termine previsto per le due impugnazioni ed apprezzare la condotta tenuta dalle parti in ordine alla notifica della sentenza.
Resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo di ricorso l'esame degli altri due motivi, attinenti alla regolamentazione delle spese del giudizio di merito, cui il giudice di rinvio dovrà nuovamente provvedere.
Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione. Il decreto impugnato va cassato e la causa rinviata ad altro giudice - che viene individuato nella Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, cui è demandato altresì il regolamento delle spese del presente giudizio - che riesaminerà la domanda dei ricorrenti alla stregua del principio di diritto enunciato e tenendo conto delle circostanze la cui decisività ai fini della statuizione richiesta è stata dianzi evidenziata.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Sottosezione Seconda, della Corte di Cassazione, il 12 marzo 2013. Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2013