Cass. civ., sez. VI, sentenza 26/11/2013, n. 26468
CASS
Sentenza 26 novembre 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di determinazione della durata ragionevole del processo, agli effetti della legge 24 marzo 2001, n. 89, il giudice non può detrarre integralmente dal termine complessivo i periodi intercorrenti tra il deposito delle sentenze di primo e di secondo grado e la notifica dei rispettivi atti di gravame, non essendo addebitabili alle parti i tempi occorrenti per la comunicazione delle stesse sentenze potendosi comunque scomputare i soli lassi temporali non riconducibili all'esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che, ove la parte, per perseguire un proprio interesse, non si sia avvalsa di una facoltà, come, ad esempio, quella della notificazione della sentenza a sé favorevole, lasciando così decorrere l'intero termine lungo per la proposizione dell'impugnazione, essa non può pretendere che tale termine venga integralmente addebitato all'organizzazione giudiziaria, dovendo il giudice dell'equa riparazione apprezzare in concreto il comportamento processuale della parte stessa anche in relazione alla scelta di non utilizzare detta facoltà sollecitatoria.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. VI, sentenza 26/11/2013, n. 26468
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26468
    Data del deposito : 26 novembre 2013

    Testo completo