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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/05/2025, n. 2748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2748 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA
DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary Presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 7224 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 5 maggio 2025 e vertente
TRA
C.F. ) e Parte_1 P.IVA_1 per essa quale mandataria (C.F. ), Parte_2 P.IVA_2 con l'avvocato Elio Ludini PARTE APPELLANTE E
deceduta il 10.9.2024 Controparte_1
PARTE APPELLATA
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore con l'avv. Caterina Maffey
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 8600/2019 emessa dal Tribunale di Roma, sez. XVII civile, pubblicata in data 18.04.2019 in materia di contratti bancari.
Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata dell'impresa.
1 FATTO E DIRITTO
§ 1. — Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19.1.2011, ha proposto opposizione avverso il Controparte_2 decreto ingiuntivo n. 22739 emesso dal Tribunale di Roma in data 10.12.2010, con cui le è stato ingiunto di pagare alla CP_3 la somma di € 764.300,22 oltre interessi e spese della
[...] procedura, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.Tribunale adito,contrariis reiectis, In via pregiudiziale
1.Accertare e dichiarare la nullità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto e per l'effetto;
2.Accogliere l'opposizione e revocare, ovvero dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito
1.Accogliere l'opposizione e revocare, ovvero dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, perché inammissibile, improcedibile oltre che infondato in fatto e diritto;
2.Accogliere la domanda così come innanzi formulata in via riconvenzionale e, previa declaratoria di nullità del contratto di conto corrente n. 30084948 stipulato con la Controparte_2 richiamato in atti, e del contratto di conto anticipo su fatture n. 30100700, dei contratti di affidamento del 12.06.07, del 18.09.08 e del 26.01.09, per mancanza di forma scritta ad substantiam, dell'illegittimità e nullità delle clausole contrattuali delle clausole contrattuali prevedenti la capitalizzazione trimestrale ed annuale degli interessi nonché di ogni altra pattuizione aggiuntiva o integrativa al riguardo e l'illegittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto, condannare la Banca opposta alla restituzione della somma che sarà accertata in corso di causa, anche a mezzo CTU, da essa Banca indebitamente percepita, a titolo di interessi ed oneri correlati dall'accensione degli indicati conti e fino alla loro estinzione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'esistenza del credito riconosciuto alla e CP_2 fino al soddisfo, ovvero in via subordinata dichiarare compensazione tre l'eventuale somma dovuta alla Banca con il credito che sarà accertato e riconosciuto alla CP_2
3.Accertare e dichiarare che la ha subito un CP_2 consistente danno patrimoniale e, per l'effetto, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla opponente, condannare la opposta al risarcimento di tutti i danni subiti dalla
da quantificarsi in corso di causa, oltre interessi e Controparte_2
2 rivalutazione, anche a mezzo CTU, ovvero nella misura che il Tribunale adito riterrà equa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
4.In via subordinata, e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, e nell'ipotesi di accettazione da parte dell'Istituto ricorrente della datio in solutum delle merci depositate in giacenza nei magazzini, per un complessivo valore di € 1.932.700,00 come da prospetto analitico allegato in atti, fino a concorrenza del credito vantato dalla opposta. Voglia il Giudicante dichiarare la cessazione della materia del contendere per avvenuto pagamento e conseguente venir meno dell'interesse ad agire dell'opposta e revocare per l'effetto il decreto opposto;
5.Condannare in ogni caso la opposta al pagamento CP_4 delle spese di lite da quantificarsi e liquidarsi al sottoscritto procuratore antistatario per dichiarato anticipo;
In via istruttoria:
1.Ordinare alla Banca opposta la produzione ex art.210 c.p.c. dell'originale del contratto di conto corrente n. 30084948 stipulato con la richiamato in atti e del contratto di Controparte_2 conto anticipo su fatture n. 30100700, dei contratti di affidamento del 12.06.07, del 18.09.08 e del 26.01.09, nonché tutti gli estratti conto dei medesimi rapporti bancari dalla data di inizio e schede movimento;
2.Ammettersi la prova testimoniale sui fatti di causa con riserva di articolare le circostanze in capitoli specifici all'udienza ex art.183 c.p.c. VI comma e con riserva di formulare ulteriori richieste istruttorie anche all'esito della costituzione di controparte;
3.Disporre CTU contabile al fine del ricalcolo di tutte le appostazioni sul conto corrente in questione n.30084948 e del contratto di conto anticipo su fatture n.30100700 sia a debito che a credito, senza l'applicazione dell'anatocismo e depurate delle CMS nonché nel rispetto della legge 108/9.
4.Disporre CTU al fine di accertare e quantificare i danni provocati alla per i motivi di cui sopra.”. Controparte_2
- Con separato atto di citazione, ritualmente notificato in data 19.1.2011, ha proposto opposizione avverso il CP_1 decreto ingiuntivo n. 22739 emesso dal Tribunale di Roma in data 10.12.2010, con cui le veniva ingiunto di pagare in qualità di fideiussore della e in solido con la stessa, la somma Controparte_2 di € 764.300,22 oltre interessi e spese della procedura, in favore di
[.. rassegnando le seguenti conclusioni: “ In ogni Controparte_5 caso Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
1.Accertare la connessione soggettiva ed oggettiva (per l'oggetto e per il titolo) della presente causa con altra già pendente dinanzi al medesimo decreto ingiuntivo nei confronti della opposto CP_4 dalla società e conseguentemente disporre la Controparte_2 riunione del presente giudizio al richiamato procedimento e/o disporre la trasmissione degli atti al Presidente per la riunione dei giudizi;
2.Sempre in via pregiudiziale il sottoscritto procuratore, munito di procura speciale, previa acquisizione in atti di originale del documento impugnato, propone querela di falso impugnando a tal fine la scrittura privata recante data 12.06.2007 e portante la firma della Sig.ra odierna opponente e prodotta nel CP_1 presente procedimento dall'Istituto bancario opposto indicato nel foliario all'allegato n.6 del fascicolo monitorio e definito “copia contratto di fideiussione”, avente ad oggetto, secondo quanto affermato dal ricorrente “atto di fideiussione” affinchè ne venga accertata la falsità, per assoluta difformità tra dichiarazione e convenzione e perché abusivamente riempito absque pactis;
3. ancora in via pregiudiziale Il sottoscritto procuratore previa acquisizione in atti di originale del documento in oggetto, disconosce e contesta l'autenticità della sottoscrizione di cui ai documenti prodotti dall'Istituto bancario opposto ed indicati nel foliario agli allegati n.4 e n.5 del fascicolo monitorio e definiti
“copia contratto di affidamento aventi data certa del 18.09.2008,e
“copia contratti di affidamento aventi data certa del 26.01.2009” allo scopo di negare la paternità dei documenti che si assumono sottoscritti dalla Sig.ra CP_1
In ogni caso Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: Nel merito 4.In estremo subordine e nella denegata ipotesi di esito negativo del giudizio per querela di falso, accertare e dichiarare la invalidità della scrittura privata recante data 12.06.2007 e portante la firma della Sig.ra odierna opponente e CP_1 prodotta nel presente procedimento, dall'Istituto bancario opposto in allegato n.6 del fascicolo monitorio e definito “copia contratto di fideiussione” , avente ad oggetto, secondo quanto affermato dal ricorrente “atto di fideiussione” per vizio del consenso dovuto ad errore essenziale della Sig.ra al CP_1 momento della stipula, e riconoscibile dalla controparte contrattuale;
4
5.Sempre in estremo subordine e nella denegata ipotesi di dichiarazione di utilizzo dei documenti disconosciuti e di eventuale esito negativo del giudizio di verificazione, accertare e dichiarare l'invalidità della sottoscrizione di cui al documento prodotti dall'Istituto bancario opposto in allegato al n.5 del fascicolo monitorio e definito “ copia contratti di affidamenti aventi data certa del 26.01.2009” attesa la carenza di potere di rappresentanza della Sig.ra al momento della CP_1 sottoscrizione;
6.In estremo subordine e nella denegata ipotesi di esito negativo del giudizio per querela di falso, accertare e dichiarare la invalidità della scrittura privata recante data 12.6.2007 e portante la firma della Sig. ra odierna opponente e prodotta CP_1 nel presente procedimento, dall'Istituto bancario opposto in allegato n.6 del fascicolo monitorio e definito “copia contratto di fideiussione”, avente ad oggetto, secondo quanto affermato dal ricorrente “atto di fideiussione” per invalidità dell'obbligazione principale derivante dalla nullità dei contratti di affidamento;
7.In ogni caso accogliere l'opposizione e revocare, ovvero dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, perché inammissibile, improcedibile oltre che infondato in fatto e diritto;
8.Accogliere la domanda così come innanzi formulata in via riconvenzionale ed accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della ( nuova Controparte_6 denominazione sociale assunta dalla Controparte_7 con decorrenza 01.04.08) in persona del legale rapp.te,
[...] come in atti identificata, alla causazione dell'evento dannoso consistito nella illegittima iscrizione nell'Archivio Informatico C.A.I.,(Centrale d'Allarme Interbancaria) e/o in ogni altra centrale rischi della Sig,ra per l'effetto CP_1
9.Condannare il suindicato Istituto di Credito, al risarcimento di tutti i danni patrimoniale e non patrimoniali subiti dalla opponente da accertarsi quantificarsi e liquidarsi in corso di causa anche in via quantitativa oltre interessi e rivalutazione, anche a mezzo CTU, ovvero nella misura che il Tribunale adito riterrà equa ai sensi dell'art.1226 c.c.; In via istruttoria…”
- il Tribunale, dopo aver riunito i due giudizi, disponeva la CTU grafica, stante il disconoscimento da parte di CP_1 della propria sottoscrizione apposta sui documenti nn.4 e 5 del fascicolo monitorio di Controparte_3
5 Disponeva, altresì, la CTU contabile per la ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti e, all'udienza del 23.01.2019, tratteneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
§ 2. — All'esito del giudizio, il Tribunale ha così deciso:
“visto l'art. 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sulla controversia introdotta con atto di citazione notificato in data in data 19/1/2011 dalla in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, avverso la Controparte_6
, con la costituzione, quale società
[...] incorporante, della in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, cui è stata riunita la controversia introdotta con atto di citazione notificato in data in data 28/1/2011 da avverso la , CP_1 Controparte_6 con la costituzione, quale società incorporante, della
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 contrariis reiectis;
ACCOGLIE le opposizioni proposte dalla e da Controparte_2
e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. CP_1
22739/2010 emesso dal Tribunale di Roma il 28/10/2010; RIGETTA le domande riconvenzionali proposte dalla
[...]
e da avverso la CP_2 CP_1 Controparte_6
, con la costituzione, quale società incorporante, della
[...]
Controparte_3
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite e quelle relative alle consulenze tecniche d'ufficio disposte in corso di causa, liquidate con separati decreti.”
A fondamento della decisione, il primo Giudice ha stabilito che:
- Sul giudizio di verificazione. Si rileva preliminarmente che ha rinunciato CP_1 alla querela di falso proposta avverso il documento portante la data del 12.6.2007 ed avente ad oggetto la fideiussione prestata dalla sig.a a garanzia delle obbligazioni assunte dalla CP_1 CP_2 nei confronti di
[...] Controparte_6
D'altra parte, dalla c.t.u. grafica espletata in corso di causa è emerso che le firme a nome di apposte in calce al CP_1 contratto di apertura di credito del 17.9.2008, e quelle apposte in calce ai contratti di apertura di credito del 26.1.2009,sono apocrife.
6 Ne consegue la nullità e l'inefficacia delle aperture di credito, trattandosi di documenti non riconducibili alla società opponente.
-Sulla nullità della notificazione del decreto ingiuntivo A prescindere dalla ritualità della notificazione del provvedimento monitorio, la tempestiva proposizione dell'opposizione da parte della società ingiunta sana ogni nullità della notificazione, della quale peraltro è stata disposta la rinnovazione ai sensi dell'art.647 c.p.c.
- Sull'inesistenza della pretesa creditoria La banca ingiungente non ha fornito idonea prova dei crediti azionati in sede monitoria. Invero, l'opposta non ha prodotto idonea documentazione a supporto dei crediti fondati sul contratto di conto corrente n.30084948 - stipulato in data 8.6.2007 tra le società e - e di Controparte_7 Controparte_2 conto corrente anticipo su fatture n.30100700 - stipulato tra la società opponente e la . CP_6 Controparte_6
Ne consegue pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla Banca di accertamento del proprio credito.
- Sulla domanda riconvenzionale della di Controparte_2 condanna della banca alla ripetizione delle somme indebitamente percepite La domanda è infondata. Si ritiene che la società non abbia provato il proprio credito, non avendo prodotto al riguardo idonea documentazione. Ad ogni modo, risultano infondate le eccezioni di nullità proposte dalla società opponente in riferimento al contratto di c/c ordinario n.30084948.
Più nello specifico: - quanto all'eccepita usurarietà dei tassi di interesse applicati, gli stessi risultano conformi alla disciplina antiusura;
- quanto all'asserita illegittima applicazione unilaterale della capitalizzazione trimestrale degli interessi, il contratto di conto corrente, stipulato successivamente alla delibera CICR del 22/4/2000, prevedeva la regolamentazione dei rapporti di dare e avere con identica periodicità trimestrale. Le ulteriori doglianze degli opponenti restano assorbite dalla mancanza di prova del credito azionato in via monitoria dalla
CP_6
- Sulla responsabilità contrattuale del garante
[...]
CP_1
In difetto di prova del credito dell'ingiungente, è fondata l'opposizione da CP_1
7 Non è poi meritevole di accoglimento l'eccezione dell'opposta circa l'autonomia della garanzia non venendo in rilievo i presupposti del contratto autonomo di garanzia. Invero, la mera dicitura del pagamento a prima richiesta da parte del garante non assume rilievo in mancanza di una esplicita preclusione per il garante di sollevare eccezioni attinenti al rapporto principale.
- Sulla condanna al risarcimento dei danni per illegittima revoca degli affidamenti La domanda della è infondata in quanto non vi è Controparte_2 prova che il recesso della banca sia abusivo o, comunque, illegittimo, con conseguente infondatezza delle consequenziali pretese creditorie della società.
- Sulla pretesa risarcitoria degli opponenti
Nella specie, gli opponenti non hanno provato né la condotta illecita della convenuta, né il danno patrimoniale sofferto, né tanto meno il nesso causale. Ne consegue il rigetto delle domande riconvenzionali.
- sulle spese di lite Ricorrono giusti motivi, stante la parziale soccombenza reciproca, per compensare integralmente tre le parti le spese di lite e quelle relative alle consulenze tecniche d'ufficio.
§ 4. — Ha proposto appello e per Parte_1 essa quale mandataria ed ha così concluso: “Voglia Parte_2
l'Eccellentissima Corte di Appello adita, ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza disattesa, accogliere il presente appello per le motivazioni di cui in premessa riformando la sentenza n. 8600/2019 emessa e pubblicata dal Tribunale Civile di ROMA, Sezione XVII, G.I. Dott. Tommaso Martucci, in data 18/04/2019 all'esito dei giudizi (riuniti) di opposizione a decreto ingiuntivo NRG 3428/2011 e 5477/2011, NON NOTIFICATA, nella parte in cui “ACCOGLIE le opposizioni proposte dalla
[...]
e da e, per l'effetto, REVOCA il decreto CP_2 CP_1 ingiuntivo n. 22739/2010 emesso dal Tribunale di Roma il 28/10/2010” e, conseguentemente, (Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello adita) “rigettare le opposizioni proposte dalla e da confermando il decreto ingiuntivo Controparte_2 CP_1
n. 22739/2010 emesso dal Tribunale di Roma il 28/10/2010. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”.
8 Si è costituita in giudizio la quale ha CP_1 rassegnato le seguenti conclusioni: “Per il rigetto del gravame e la condanna dell'appellante al paga-mento delle spese di lite, con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..”.
Si è costituito nel presente giudizio anche la Controparte_2 quale ha così concluso: “che l'Ecc.ma Corte di Appello Voglia così provvedere: 1) rigettare l'appello proposto da Parte_1 siccome infondato in fatto e in diritto e confermare la
[...] sentenza impugnata;
2) condannare la società appellante al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato che dichiara di averne fatto e di farne anticipo.”
Con ordinanza depositata in data 28.10.2024 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio atteso il decesso dell'appellata in data 10.9.2024 comunicato dal CP_1 procuratore costituito. Il giudizio è stato riassunto dalla società appellante.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del 5 maggio 2025 svolta in modalità cartolare previo deposito di note scritte come da decreto in data 20 marzo 2025.
§ 5. — L'appello contiene i seguenti motivi di impugnazione:
-Sull'erronea e/o ingiusta e/o contraddittoria interpretazione e qualificazione della documentazione prodotta in giudizio dalla banca e ritenuta non idonea a provare il credito azionato in sede monitorio Con il primo motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto non provate le ragioni di credito azionate in via monitoria da parte della banca. L'appellante sostiene che dalla documentazione presente in atti è stata fornita una inoppugnabile quanto analitica dimostrazione di tutte le operazioni bancarie che hanno contribuito alla formazione del saldo debitore dei due conti correnti azionati in via monitoria. Inoltre, secondo parte appellante dai documenti contrattuali depositati già in fase monitoria, risultano le voci
“c.m.s., spese ed interessi addebitati sui due conti”. D'altra parte,
9 soggiunge l'appellante, il Tribunale non avrebbe potuto motivare analiticamente il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla società correntista, ove non avesse avuto a disposizione la documentazione contabile relativa al rapporto di conto corrente.
-Sull'erronea e/o ingiusta e/o contraddittoria interpretazione e qualificazione della natura dell'obbligazione di garanzia assunta da CP_1
Con il secondo motivo di appello l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per aver qualificato la garanzia prestata dalla sig.a come contratto di CP_1 fideiussione, omettendo di considerare tutte quelle clausole che risultano incompatibili con il principio di accessorietà del contratto di fideiussione. Più nello specifico: l'art.2 sulla clausola di reviviscenza;
l'art. 6 sulla responsabilità del fideiussore;
l'art.7 sulla clausola a prima richiesta;
l'art.8 sulla clausola di sopravvivenza della garanzia. Secondo l'appellante, dal contenuto delle clausole contrattuali emergerebbe con chiarezza che la sig.a CP_1 ha assunto l'obbligazione di adempiere al pagamento immediatamente e a semplice richiesta scritta (art.7), con rinuncia, altresì (art.8), al potere di exceptio previsto dall'art. 1939 c.c. D'altronde, parte appellante deduce che la sig.a non CP_1 avrebbe dimostrato che la società, in qualità di debitrice principale, avesse adempiuto al pagamento della ingente esposizione debitoria in favore della banca.
§ 5. — Va preliminarmente rilevato che l'appello riguarda esclusivamente due parti di motivazione ossia:
- quella riferito ai c/c ordinario n. 30084948 ed il conto anticipi fatture n. 30100700 per i quali il Tribunale ha respinto la domanda dell'odierna appellante sul rilievo, ripreso dalla CTU, secondo il quale “risultano in atti, e precisamente nel fascicolo monitorio della banca, solo un elenco riepilogativo di tutti i movimenti registrati sui conti, dall'accensione alla chiusura, ma mancano gli estratti conto bancari ed i prospetti c.d. scalari, contenenti il dettaglio delle c.m.s., spese ed interessi addebitati sui due conti”;
-quella riferito alla fideiussione rilasciata da CP_1 rispetto alla quale il Tribunale ha respinto la tesi volta a qualificare il rapporto quale contratto autonomo di garanzia, ed ha quindi rigettato la domanda proposta nei confronti della predetta in mancanza di prova del rapporto garantito. CP_1
10 Non risultano pertanto appellate le altre parti della sentenza relative agli altri rapporti intercorsi tra la e la società CP_4 correntista, con la conseguenza che le relative statuizioni sono divenute definitive.
Il primo motivo va respinto.
Il primo giudice, dopo aver ricordato la regola sull'onere della prova incombente sulla Banca che agisca con ricorso per decreto ingiuntivo a carico del correntista, ove quest'ultimo abbia contestato la fondatezza della pretesa, ha rilevato che l'opposta aveva depositato, con il fascicolo del motorio, “solo un elenco riepilogativo di tutti i movimenti registrati sui conti, dall'accensione alla chiusura, ma mancano gli estratti conto bancari ed i prospetti c.d. scalari, contenenti il dettaglio delle
c.m.s., spese ed interessi addebitati sui due conti”.
Invero l'incaricato CTU, con nota in data 12.7.2018, ha rappresentato l'impossibilità di procedere all'incarico demandatogli in quanto, in relazione al rapporto c/c ordinario n.
30084948 ed al c/anticipi fatture n. 30100700 “risultano in atti, e precisamente nel fascicolo monitorio della banca, solo un elenco riepilogativo di tutti i movimenti registrati sui conti, dall'accensione alla chiusura, ma mancano gli estratti conto bancari ed i prospetti c.d. scalari, contenenti il dettaglio delle
c.m.s., spese ed interessi addebitati sui due conti. A motivo di tale carenza documentale non mi sarà possibile fornire una esaustiva risposta ai vari quesiti posti dal GI”. In effetti, dal fascicolo del monitorio risultano prodotti, al doc. 2, copia del c/c ordinario n. 30084948; ai doc. 10, 11, 12 e 13 la copia delle distinte di anticipo delle fatture;
al doc. 14) copia elenco riepilogativo di tutti i movimenti registrati sul c/c anticipo fatture n. 30100700 dalla apertura sino al 16.6.2010; al doc. 15) copia elenco riepilogativo di tutti i movimenti registrati sul c/c n.
30084948 dalla apertura sino al 16.6.2010.
Pertanto, la mancanza degli estratti conto e degli scalari ha impedito all'ausiliare di svolgere l'incarico, e di rispondere ai quesiti di cui all'ordinanza in data 12.10.2017, nei quali, tra l'altro, si indicavano i criteri di ricalcolo in relazione ai contratti di affidamento, le cui sottoscrizioni erano risultate apocrife.
Orbene, era onere dell'odierno appellante dimostrare che, nonostante la rilevata mancanza degli estratti conto e dei prospetti scalari in relazione ai rapporti indicati, sarebbe stato possibile
11 eseguire gli accertamenti richiesti dal giudice all'ausiliare sulla base dei riepiloghi allegati al fascicolo del monitorio.
Nessuna dimostrazione in tal senso risulta dal primo motivo di impugnazione, essendosi l'appellante limitata a dedurre genericamente che la documentazione prodotta in sede monitoria era idonea a comprovare le singole operazioni.
Né vale obbiettare che il giudice, rigettando la domanda riconvenzionale proposta dalla correntista opponente era stato in grado di valutare la correttezza degli addebiti effettuati dalla banca in relazione ai conti in questione. Invero il Tribunale ha tratto le argomentazioni citate dall'appellante dal contratto di c/c n.
30084948 depositato al doc. 2 del fascicolo del monitorio, da cui risultava la misura degli interessi pattuiti, nonché la clausola di pari reciprocità nella capitalizzazione degli interessi. Ha pertanto escluso il carattere usurario degli interessi e la violazione del divieto di anatocismo, ma, ad es., nulla ha rilevato sulla c.m.s., pure oggetto di contestazione da parte dell'opponente.
In conclusione, mancando il deposito da parte della CP_4 degli estratti conto e dei prospetti scalari, l'opposta non ha assolto all'onere della prova su di essa incombente, con la conseguenza che la domanda di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo avanzata dall'appellante anche nel presente giudizio di impugnazione va respinta.
Il secondo motivo riguardante la fideiussione rilasciata da
è inammissibile. CP_1
Invero, dopo l'interruzione del giudizio in data 28.10.2024, stante il decesso della predetta appellata in data 10.9.2024 comunicato dal procuratore costituito, l'appellante ha riassunto il giudizio notificando l'atto di riassunzione agli eredi impersonalmente e collettivamente presso l'ultimo domicilio in
Salerno, (84121) via Romualdo II Guarna 6 a mezzo del servizio postale con raccomandata del 15.1.2025. Tuttavia il plico è stato restituito con l'attestazione dell'omessa notifica a causa del
“indirizzo inesatto” (produzione del 1.4.2025). Trattandosi di causa scindibile e non versandosi in ipotesi di litisconsorzio necessario, la causa può proseguire nei confronti della sola Controparte_2
Peraltro l'appellante neppure ha chiesto termine per rinnovare la notifica agli eredi di CP_1
12 Il motivo riguardante la fideiussione da quest'ultima rilasciata è pertanto inammissibile.
§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti della Esse si liquidano, Controparte_2 avuto riguardo al valore della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022, valori medi, nella misura di euro 26.155 oltre a spese generali, IVA
e CPA, da distrarsi in favore dell'avvocato Marco esposito, dichiaratosi antistatario.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 CP_2 degli contro la sentenza resa tra le parti dal Controparte_1 tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — rigetta l'appello nei confronti di e CP_2 dichiara inammissibile quello nei confronti degli Eredi di
[...]
CP_1
2. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore della di , delle spese sostenute per questo grado del CP_2 giudizio, liquidate nella misura di euro 26.155 oltre a spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avvocato Marco esposito, dichiaratosi antistatario.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, fatti salvi i successivi controlli da parte della
Amministrazione.
Così deciso in Roma il giorno 5 maggio 2025.
Il presidente estensore
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