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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 25/07/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione civile composto dai magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa AN Wegher Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2508/2023 R.G. N.C., avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, promossa da
), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli avv.ti FRANCESCHETTI ERIKA e GARAVENTA FABIO, come da procure in atti
-ricorrente- nei confronti di
, rappresentat e Controparte_1 C.F._2 difes dall'avv. BIZZARRI ROBERTA
- ricorrenti -
con l'intervento del
AVV. MICHELA SPLENDIANI in qualità di curatore speciale della minore come da decreto di nomina del 11.07.2023 Persona_1
Pers emesso nel procedimento n. 11/2023 dal Tribunale per i Minorenni delle
Marche e successivamente nominata in data 28.5.2024 ai sensi dell'art. 473 bis. 8
c.p.c. anche dal Giudice relatore in questo procedimento e
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege - conclusioni
Pag. 1 a 9 Congiuntamente precisate dalle parti come segue:
Pag. 2 a 9 Con la precisazione che il punto 4 (visita della minore da parte del padre) è stato oggetto di rettifica a seguito delle eccezioni sollevate dalla curatrice speciale avv. Splendiani in sede di udienza del 17.6.2025 e in base ai rilievi del Giudice istruttore, di tal che le parti hanno previsto, in merito alle visite del padre, in parziale riforma del punto 4, come segue:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Pag. 3 a 9 La ricorrente ha istaurato il presente Parte_1 procedimento al fine di sentir pronunciare la separazione personale dal coniuge
Controparte_1
La ricorrente ha dedotto di aver contratto matrimonio civile in data 21.8.2017
a Levan in Albania con successivamente trascritto nel Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Civitanova Marche dell'anno
2017, parte II. Serie C, numero 120, Ufficio 1, fissando la residenza coniugale presso l'abitazione del resistente in Civitanova Marche.
Dall'unione degli odierni coniugi è nata la figlia in data Persona_1
7.11.2019.
La ricorrente sostiene che, a partire dal 2019, la stessa ha subito dal marito atti di violenza (fisica e verbale), anche in presenza della figlia AN, tanto che sono stati avviati due giudizi
- In sede penale nei confronti di dinanzi Controparte_1 al Tribunale di Macerata (n. 2556/23 RGNR – n. 2252/23 RG GIP), nella cui sede è stata disposta la misura coercitiva di cui all'art. 282 ter c.p.p., prescrivendo allo stesso di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalle pp.oo., mantenendo una distanza da tali luoghi e persone di almeno cento metri, con applicazione del braccialetto elettronico
- Presso il Tribunale per i Minorenni delle Marche il procedimento n. 11/2023 nella cui sede è stato disposto l'affidamento della minore al servizio sociale, nonché il collocamento Persona_3 della minore e della madre presso una casa-famiglia ed è stato nominata quale curatrice speciale della minore, l'avv. Michela Splendiani.
La ricorrente ha concluso nel proprio atto introduttivo come segue:
“Voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e alle seguenti condizioni: Controparte_1
a. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove lo riterranno opportuno;
b. Confermare i provvedimenti già statuiti dal Tribunale per i minorenni delle
Marche disponendo l'affidamento della minore al Servizio sociale Persona_1 del Comune di Civitanova Marche, per un periodo limitato ovvero fino a quando non saranno completate le valutazioni delle capacità genitoriale dei genitori. Nel caso –creduto- di esito positivo della valutazione della madre disporre che la figlia
Pag. 4 a 9 AN le venga affidata in via esclusiva anche in ragione del comportamento tenuto dal padre dalla nascita della bambina ad oggi e per tutte le ragioni esposte nel ricorso, essendo incompatibile un comportamento violento con la corretta responsabilità genitoriale, riservando di richiedere all'adito Tribunale la limitazione della responsabilità genitoriale paterna all'esito dell'espletata istruttoria;
c. risiederà con la madre, limitando la frequentazione del Persona_1 padre con la figlia ad incontri protetti anche al fine di continuare e supportare il rapporto, imponendo al padre un percorso di cura per soggetti violenti;
d. La sig.ra percepirà per intero l'assegno unico e ogni altra CP_1 agevolazione economica prevista dalla legge a favore della minore;
e. La Sig.ra considerato il comportamento del marito ed il fatto CP_1 che egli non ha mai avuto una stabilità lavorativa né un interesse a contribuire al mantenimento della figlia minore chiede che venga comunque disposto, quale dovere/obbligo che la legge pone a carico di ciascun genitore, un assegno mensile di mantenimento in favore della figlia di euro 450,00 o quella diversa somma maggiore o minore che il Tribunale ritenga di giustizia.”.
Il resistente, costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 27.5.2024, ha contestato le deduzioni avversarie, precisando di non aver mai operato violenza fisica nei confronti della coniuge o della minore e ha concluso, in via preliminare, per il rigetto della richiesta attorea di affidamento esclusivo della figlia AN alla ricorrente, mentre in via principale, per la declaratoria della separazione dei coniugi
(con contestuale autorizzazione a vivere separati), e dell'affidamento condiviso della figlia AN in favore di entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre disponendo che il padre Parte_1 Controparte_1 contribuisca al mantenimento della figlia AN, versando entro il giorno 20 di ogni mese, la somma mensile di euro 150,00 (centocinquanta/00), oltre alla compartecipazione al 50% alle spese straordinarie documentate e comunque previamente concordate tra le parti e che l'assegno unico erogato dall' e/o CP_2 qualsivoglia altro emolumento in favore della figlia minorenne sia incassato dalla mamma ed, infine, che la minore non venga condotta fuori dal Parte_1 territorio Nazionale senza il preventivo consenso scritto del padre CP_1
[...]
Pag. 5 a 9 Con comparsa depositata in data 11.1.2024, si è costituita altresì l'avv. del Foro di Macerata, quale procuratore speciale della minore Controparte_3
come da nomina disposta con decreto del 11.7.2023 emesso dal Persona_1
Tribunale per i Minorenni delle Marche nel procedimento n. 11/2023 MIN, con il quale è stato disposto l'affidamento della minore ai Servizi Sociali Persona_1 territorialmente competenti, il collocamento della minore e della madre presso una
Comunità, il divieto del padre di avvicinarsi alla signora e alla Parte_1 minore, l'effettuazione urgente di una approfondita valutazione delle competenze genitoriali di entrambi i genitori, l'attivazione di un supporto psicologico in favore della madre della minore, l'attivazione immediata di incontri protetti minore -padre
( anche ai fini valutativi) e ponendo a carico di entrambi i genitori l'onere di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio di riferimento nonchè a carico del padre uno specifico percorso per uomini maltrattanti. A detto provvedimento è seguita l'ordinanza del 10.8.2023 pronunciata dal Tribunale per i Minorenni delle Marche, con la quale è stato confermato il decreto dell'11.7.2023 e disposto in aggiunta il divieto di espatrio della minore e l'avvio immediato degli incontri protetti tra la minore e il padre. Persona_1
Il curatore speciale ha dedotto la presenza di una situazione di reciproca conflittualità tra gli odierni coniugi tanto da rilevare che “Alla luce di quanto esposto, questa difesa ritiene che entrambi i genitori manifestino, ciascuno con le prorpie peculiarità, dei tratti di criticità che possono ripercuotersi in modo pregiudizievole nei confronti della figlia minore. Da un lato infatti il signor evidenzia una personalità vulnerabile che necessita di un supporto di CP_1 natura psicologica sia personale che come figura genitoriale dall'altro la signora
non ha dimostrato di porre al centro dell'attenzione il benessere della figlia, Pt_1 sottraendola al padre e non evitando di far degenerare le liti in presenza della piccola, conoscendo i punti di fragilità emotiva del coniuge.”, concludendo per l'emisione dei provvedimenti nell'interesse della minore e, in particolare, confermare quelli già adottati dal Tribunale per i Minorenni delle Marche con il decreto del 11.7.2023 e con l'ordinanza del 10.8.2023.
Con ordinanza del 6.6.2024, il Giudice relatore ha emesso i seguenti provvedimenti:
“fermi gli ulteriori e diversi provvedimenti del Tribunale per i minorenni di cui in motivazione:
Pag. 6 a 9 1) autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) dispone che la figlia minore sia affidata in via esclusiva Persona_1 alla madre Parte_1
3) autorizza a trasferire la residenza della figlia a Terni Parte_1 presso l'abitazione di , con secretazione dell'indirizzo nei con-fronti Persona_4 di Controparte_1
4) pone a carico di quale contributo per il mante- Controparte_1 nimento della figlia minore l'assegno mensile di € 250,00 da Persona_1 versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di novembre 2023, e da rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, oltre al 50% delle spese straordinarie debitamente documentate;
5) dispone che i Servizi Sociali del Comune di Civitanova Marche (MC) e quelli del Comune di Terni (PG), che dovranno avvalersi del supporto del Ser-vizio
Specialistico del Consultorio Familiare, coordinandosi tra di loro, provve-dano all'attuazione di un percorso di sostegno alla genitorialità, alla verifica del-lo sviluppo psicofisico della minore nonché all'organizzazione e al Persona_1 monitoraggio di un calendario di incontri in regime protetto con il padre, stabilendo i relativi tempi e modalità, sulla scorta di quanto già disposto dal Tri- bunale per i minorenni di Ancona;
6) dispone inoltre che i predetti Servizi, avendo cura di oscurare i dati re- lativi al nuovo domicilio della madre e della minore, depositino entro il 30/10/2024 una relazione sull'attività svolta attenendosi alle indicazioni contenute nell'art.
473-bis.27, comma 2°, c.p.c.”.
Con istanza depositata il 19.11.2024, parte ricorrente ha rinunciato alla richiesta di gratuito patrocinio di cui all'istanza presentata il 18.9.2023 presso l'Ordine degli Avvocati di Macerata per l'odierno procedimento e ha altresì comunicato l'avvenuto trasferimento (mai autorizzato) della ricorrente unitamente alla minore AN da Terni a Novi Ligure, presso l'abitazione del nuovo compagno della ricorrente.
Disposti approfondimenti istruttori a mezzo relazioni dei Servizi sociali (di
Civitanova e di Novi Ligure), con note scritte depositate dai procuratori delle parti, rispettivamente, nelle date del 28 e 27 maggio 2025, queste ultime hanno
Pag. 7 a 9 comunicato di aver concordato le condizioni relative all'affidamento della figlia
AN, come da conclusioni congiunte sottoscritte in data 20.5.2025.
Tuttavia, rilevando una possibile non conformità agli interessi della minore quanto alla frequentazione col padre, le parti hanno successivamente rettificato il punto 4 delle condizioni congiunte, come da note scritte per l'udienza del
22.7.2025, pertanto, con ordinanza del 23.7.2025, mutato il rito da contenzioso a congiunto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Le conclusioni congiunte proposte dalle parti indicano compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
In concreto, di esse il Tribunale può prendere atto atteso che
- L'affido esclusivo risponde all'interesse di AN vista la notevole distanza fra le abitazioni dei genitori, le difficoltà del CP_1
di essere tempestivamente presente in loco (anche per
[...] mancanza di risorse economiche) e considerando che le relazioni dei
Servizi Sociali confermano che la madre si occupa in maniera congrua della minore
- Anche l'aver demandato alla madre le scelte sulla salute e l'istruzione appare opportuno atteso che AN è affetta da un ritardo cognitivo e necessita di celerità nelle scelte
- L'aver disposto che la minore non si allontani dall'Italia rappresenta comunque una garanzia che non vi sia un definitivo sradimento/distacco dal padre
- Il padre vede garantito il suo diritto di visita prevalentemente a mezzo video-chiamate ma anche in presenza almeno una volta al mese e ciò appare nell'interesse della minore visto che le relazioni sugli incontri padre-figlia effettuati sono state sempre ampiamente positive
- La contribuzione del padre -pur se non elevatissima- appare congrua considerando le poche sostanze del e il fatto che -ovviamente- CP_1
l'assegno unico spetti integralmente alla Pt_1
Le spese di lite vanno integralmente compensate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.T.M.
Il Tribunale di Macerata, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in Camera di Consiglio:
Pag. 8 a 9 OMOLOGA
a tutti gli effetti la separazione consensuale dei coniugi
[...] aventi contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 il 21/08/2017 a Levan (Albania) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Civitanova Marche (MC), anno 2017, atto n. 120, parte 2ª, Serie C,
Ufficio 1, alle condizioni di cui alle note scritte depositate nelle date del 27-
28.5.2025 come rettificate (limitatamente al punto 4) con le note scritte depositate per l'udienza del 22.7.2025; ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente le annotazioni di legge.
Così deciso in Macerata nella Camera di Consiglio del 24.7.2025
Il giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Silvia Grasselli) (dott. Paolo Vadala')
Pag. 9 a 9