Sentenza breve 13 settembre 2022
Decreto cautelare 30 settembre 2022
Ordinanza cautelare 24 ottobre 2022
Improcedibile
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 09/01/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00136/2025REG.PROV.COLL.
N. 07458/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7458 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luisa Acampora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, RM PA e Commissione interministeriale Ripam, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza emessa ex art. 60 c.p.a. del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione quarta, in data -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di RM Pa e della Commissione interministeriale Ripam;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2024 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- ha impugnato dinanzi al T.a.r. per il Lazio la valutazione negativa pari a 20,5 punti relativa alla prova scritta da lui espletata nell’ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di n. 2293 unità di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’interno, del Ministero della cultura e dell’Avvocatura dello Stato, indetto con bando pubblicato in G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021, il provvedimento di non superamento da parte sua della predetta prova scritta; i quesiti nn. 2 e 10 del questionario e ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente della procedura di concorso.
2. A sostegno della sua domanda, il ricorrente ha dedotto il seguente articolato motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del bando di concorso, ambiguità ed erroneità dei quesiti contestati, violazione del principio di univocità della risposta esatta, eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza ed erroneità, violazione dei principi in materia di par condicio concorsuale, disparità di trattamento, violazione degli artt. 3 e 97 Cost., violazione del giusto procedimento, ingiustizia manifesta.
3. Con la sentenza n. -OMISSIS-, pronunciata ex art. 60 c.p.a., il T.a.r. per il Lazio ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell’Amministrazione.
4. L’originario ricorrente ha, quindi, chiesto al Consiglio di Stato di riformare tale pronuncia, affidando il proprio appello ad un unico motivo così rubricato: error in iudicando, manifesta disparità di trattamento, ultrapetizione, violazione degli artt. 3 e 24 Cost, motivazione erronea, manifesta contraddittorietà, erronea valutazione e travisamento degli atti e dei fatti di causa, violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del bando di concorso, ambiguità ed erroneità dei quesiti contestati, violazione del principio di univocità della risposta esatta, eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza, violazione dei principi in materia di par condicio concorsuale, disparità di trattamento, violazione degli artt. 3 e 97 Cost., violazione del giusto procedimento, ingiustizia manifesta.
5. Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, RM PA e la Commissione RIPAM, eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.
6. Con ordinanza n. -OMISSIS- l’istanza di sospensione in via cautelare della sentenza appellata è stata respinta.
7. Con memoria del 26 settembre 2024 l’appellante ha comunicato di non avere più alcun interesse alla definizione del merito della sua impugnazione, avendo conseguito nelle more del giudizio di appello il bene della vita ambito.
8. All’udienza pubblica del 10 ottobre 2024 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
9. Alla luce di quanto rappresentato dall’appellante circa il venir meno di qualunque interesse alla definizione del merito dell’appello, questo deve essere dichiarato improcedibile.
10. In ragione della natura delle questioni trattate e dell’esito complessivo del giudizio sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del grado di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Silvia Martino, Presidente FF
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Silvia Martino |
IL SEGRETARIO