CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 03/02/2026, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1189/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
07/02/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente e Relatore
UCCI PASQUALE, Giudice
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Giudice
in data 07/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3639/2024 depositato il 24/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15139/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
34 e pubblicata il 06/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 303MD01968 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 303MD01960 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avvisi di accertamento n. TF303MD01960/2022 per l'anno d'imposta 2016, del valore complessivo di euro12.224.272,00 e con avviso di accertamento n. TF303MD01968/2022 per l'anno 2017, del valore complessivo di euro 7.402.345,00, entrambi notificati il 28.11.2022, l'Agenzia delle Entrate DP I Napoli recuperava a tassazione rispettivamente l'IVA indebitamente detratta per euro 2.997.442,00, oltre sanzioni per euro 9.226.830,00 ed interessi per l'anno 2016 e l'IVA indebitamente detratta per euro 3.915.728,00, oltre sanzioni per euro 3.486.617,00 ed interessi per l'anno 2017, riscontrati acquisti posti in essere con i soggetti fittizi societa: Società_1 RL ed Società_4. L'Agenzia delle Entrate – DP III di Roma e la DP di Chieti, avevano condotto delle indagini dalle quali è scaturito che le società Società_4 Srls, P.Iva P.IVA_3e la Società_1 Srl, P. Iva P.IVA_5 (Società_1 Srls fino al 22/07/2016), risultavano essere società fittizie, costituite al solo fine di emettere fatture soggettivamente inesistenti per consentire alle società utilizzatrici delle stesse, l'evasione dell'Imposta sul valore Aggiunto.
Le fatture, aventi ad oggetto prestazioni di fornitura di traffico telefonico, erano state contabilizzate e dedotte ai fini IRES, IRAP e l'Iva risultava detratta dalla Ricorrente_1 RL. La Ricorrente_1 RL, si occupava di fornire alle compagnie telefoniche servizi di telecomunicazione per consentire l'effettuazione di chiamate anche al di fuori del territorio nazionale.
Le fatture emesse dalle società, riguardavano servizi di telecomunicazione con paesi esteri.
Formulate le motivazioni degli avvisi di accertamento, preceduti da indagini effettuate con l'ausilio dell'applicativo Spesometro e da inviti n.TF3I1MD00798/2022 e n.TF3I1MD00800./022 tesi ad addivenite alla conclusione di un'adesione, non conclusa in assenza della buona fede dell'acquirente in assenza di prova dell'estraneità al giro di frode fiscale ricostruito. L'Ufficio accertava la maggiore imposta relativa all'iva detratta con fatture soggettivamente inesistenti, in violazione dell'art. 19 DPR 633/72. Con ricorso innanzi alla CGT I G di Napoli, la Ricorrente_1 net si opponeva ai due precisati avvisi di accertamento per gli anni 2016 e 2017, per chiedere nel merito, il riconoscimento della buona fede, in ordine all'inesistenza soggettiva dei suoi due fornitori, Società_1 e Società_2, facenti capo al sig. Nominativo_1, avendo l'Agenzia fondato la propria pretesa su presunzioni qualificate “incomplete e discordanti”.
Parte ricorrente depositava perizie, da cui ricavare l'esistenza soggettiva dei due fornitori Società_3 l'attribuzione ad Società_2 e ad Società_1 dei rispettivi indirizzi IP, la verifica del flusso telefonico acquistato ad Società_2 RL e ad Società_1 RL sui rispettivi indirizzi IP, il transito delle chiamate sull'indirizzo IP assegnato ad Società_2 RL e ad Società_1 RL ,la certificazione aggregata del traffico telefonico oggetto dell'operazione (acquistato da Società_2 e da Società_1). Deduceva che non spettava al cliente verificare gli adempimenti presso la Camera di Commercio del fornitore, pur sostenendo che entrambi i fornitori comunque si potevano considerare dotati dei requisiti e degli strumenti necessari allo svolgimento dell'attività economica posta in essere, non richiedendo quest'ultima una particolare struttura, né particolare strumentazione, in quanto normalmente essa era svolta utilizzando centrali telefoniche gestite da società terze in apposite strutture, con tecnici specializzati che ne controllano il regolare e corretto funzionamento ed all'attività digitale svolta non era necessario un magazzino. Giammai la Ricorrente_1 net poteva ricevere informazione degli adempimenti fiscali e dei versamenti all'Erario, posti in essere dalle fornitrici, trattandosi di attività di controllo propria del Fisco stesso.
Per l'esercizio dell'attività svolta (compravendita di traffico telefonico), non era indispensabile nemmeno la registrazione delle società fornitrici presso il ROC (Registro Unico degli operatori di Comunicazione).
Evidenziava infine che il, Il sig. Nominativo_1, titolare delle due ditte fornitrici, era persona stimata nell'ambiente commerciale ( la Regione Abruzzo, tramite la Società_5 spa, nel 2016 acquisì una partecipazione del 15,50% del capitale sociale della Società_1 per euro 200.000,00. L'Ente finanziario non provava né la frode del cedente nè la connivenza del cessionario.
La ricorrente deduceva l'illegittimità del disconoscimento della detrazione IVA , dichiarava la sua estraneità al fenomeno fraudolento osservato, rimarcando di aver realmente acquistato i beni ed i servizi oggetto delle fatture disconosciute dall'ufficio finanziario. Chiedeva l'accoglimento del ricorso
L'Ufficio si costituiva in giudizio, controdeducendo in merito a tutte le eccezioni mosse.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza n. 15139/34/2023 emessa in data
28/09/2023 e depositata in data 06/11/2023, rigettava il ricorso di parte con condanna della ricorrente alle spese di lite ,così motivando :“…in primo luogo, deve ritenersi che tutti gli elementi prospettati negli accertamenti impugnati concorrono a far ritenere la natura fittizia delle società Società_2 SRL e Società_1 SRL. In particolare, assumono rilievo una serie di circostanze dirimenti come la mancanza di un'effettiva sede operativa delle suddette società – non rilevando ai fini della prova della reale operatività la mera indicazione della sede legale
(peraltro coincidente con l'abitazione della madre dell'amministratore p.t. Società_1, nonché a sua volta amministratrice della Società_2) -, nonché alcune circostanze che attengono al rispetto della disciplina contabile e fiscale, come la mancata presentazione di bilanci, la mancata trasmissione di dichiarazioni fiscali e la mancanza di versamenti a favore dell'erario, e il non risultare accreditate presso il Registro Unico degli Operatori Nominativo_2.
Con atto di appello in data 26/04/2024 la contribuente impugnata la predetta sentenza contestando la legittimità della stessa per i seguenti motivi: 1) erroneo esame della documentazione depositata e della realtà dei fatti , 2) erronea valutazione dell'assolvimento dell'onere della prova incombente sull'Ufficio, violazione dell'art. 7 ,comma 3 D.lgs n. 472/97 ed applicazione di recidiva in assenza dei relativi presupposti.
Preliminarmente rilevava che l'attività svolta dalla società Ricorrente_1 SRL era di diversa natura ed attività merceologica rispetto a quelle svolte dalla appellante: attività di compravendita di traffico telefonico con gli altri players del settore telecomunicazioni;
in particolare compravendita di traffico telefonico all'ingrosso sia nazionale che internazionale.
L'acquisto e la vendita di traffico telefonico avveniva in simultanea attraverso un interscambio tra due centrali telefoniche identificate inconfutabilmente tramite un indirizzo IP assegnato e non modificabile.
Dall'esame degli elaborati peritali allegati emergeva che l'inesistenza dell'operazione si basava su di un chiaro errore dell'Ufficio. Non esistevano adempimenti fiscali o versamenti all'Erario: non erano verificabili da parte della Ricorrente_1 net RL utilizzando l'ordinaria diligenza ed i poteri di indagine esercitabili. La sentenza di primo grado, in merito alla dedotta e documentata partecipazione della REGIONE Abruzzo – tramite la
Società_5 SPA – nella Società_1 non deduceva nulla. Le due società Società_2 SRLS ed Società_1 SRL, facenti capo al sig. Nominativo_1, usando l'ordinaria così come la straordinaria diligenza, non potevano in alcun modo essere qualificate come società fittizie
L'Ufficio si costituiva e controdeduceva evidenziando l'assoluta infondatezza delle eccezioni di controparte.
Rilevando che l'onere di dimostrare che non sapeva o non poteva sapere di partecipare ad una operazione fraudolenta spetta al contribuente, una volta provata la sussistenza della frode da parte dell'Amministrazione
Finanziaria, anche mediante presunzioni. (cfr cass sentenze n. 23078/ 2012, nonché nn. 12503, 12504,
12505, 12506/2013 ). A fronte di quanto rilevato , la parte non ha fornito elementi ,unitamente alla documentazione esibita, tali da vincere i presupposti su cui è fondato il recupero. La validità del recupero effettuato dall'Ufficio scaturisce dalla verificata posizione delle società emittenti e dalle risultanze delle indagini espletate ed elementi obiettivi riscontrati in detta sede. Si richiama il contenuto dei p.v. di constatazione nei confronti delle cedenti ,già allegati agli atti del giudizio dall'Ufficio in prime cure ,unitamente agli avvisi di accertamento emessi nei loro confronti, nonché tutto quanto trasfuso nella motivazione degli avvisi di accertamento.
Gli elementi , ampiamente valutati dai primi giudici ,sono stati specificamente ritenuti insufficienti ed ininfluenti singolarmente e nel loro complesso. La Ricorrente_1 RL dal 2014 (anno in cui non sono presenti acquisti da queste società) al 2015 ha triplicato il volume di acquisti e copre per la quasi totalità le vendite di Società_1 mentre costituisce il solo cliente della Società_2. Da indagini eseguite dall'Ufficio della DP di Chieti su queste società è emerso che le stesse avevano la medesima sede, un unico ufficio, non avevano istituito correttamente la contabilità ed inoltre ma non di poco rilievo, sono stati individuati come emittenti fatture soggettivamente inesistenti dopo l'analisi della documentazione rilevata in loco e delle indagini finanziarie condotte sulle stesse.
I partitari forniti dalla Ricorrente_1 RL durante i contraddittori, hanno evidenziato che la società, pagava con anticipo rispetto alla fattura emessa dal fornitore oppure la stessa veniva pagata nello stesso giorno di emissione. L'esame invece della documentazione fornita dalla Ricorrente_1 Srl in cui si tenta di dimostrare di aver preso informazioni , evidenzia che gli articoli e le stampe fornite sono state realizzate nel 2021 e che anche le visure camerali sono recenti. Inoltre, l'aver intrattenuto maggiormente affari con una società neocostituita senza aver preso alcuna informazione e senza porsi il dubbio di come una società non avente alcuna struttura possa esporsi finanziariamente fino ad avere un milione di euro di crediti, conferma la consapevolezza del disegno fraudolento. Ai fini del mancato adempimento dell'onere probatorio da parte del contribuente è determinante il fatto che l'appellante non abbia mai allegato né provato la genesi e lo svolgimento dei rapporti commerciali con le società Società_1 e Società_2, come rilevato dai giudici di primo grado. Non ci sono mail, lettere, nulla che provi lo svolgimento dei rapporti commerciali tra l'appellante e le società di Nominativo_1. Per contro la parte afferma di aver documentato che “i collaboratori delle società accertate erano sempre presenti anche alle fiere nazionali e internazionali di settore”.
Tale generica affermazione è infondata in quanto non vi è alcuna prova che le società accertate avessero collaboratori, non si comprende infatti come sia conciliabile l'affermazione secondo cui le società fornitrici potessero svolgere la propria attività di impresa grazie all'opera del solo amministratore , affermazione che
è volta a giustificare la mancanza di dipendenti, con l'asserita presenza di collaboratori delle società accertate nelle fiere. Comunque tutto il materiale probatorio prodotto riguarda unicamente la Società_1 mentre nulla è stato prodotto in relazione l'altra società. Concludeva per il rigetto dell'appello. Con vittoria di spese.
La parte appellante depositava memoria con richiesta di prova testimoniale e sospensione del giudizio in attesa di decisione della cassazione per altra annualità. Chiedeva la riforma della decisione impugnata.
All'esito dell'odierna udienza, il collegio, sentito il relatore, esaminati gli atti depositati, decide, in camera di consiglio, la controversia come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello non è fondato e va, pertanto, rigettato.
2. In via preliminare si considera non accoglibile la richiesta di prova testimoniale avanzata dalla contribuente, sia perché quale teste era indicato tale sig. Nominativo_3 senza precisare il rapporto del teste con i fatti di causa al fine di valutare l'opportunità della testimonianza e sia perché la causa appariva comunque, a giudizio della Corte , già matura per la decisione sotto il profilo istruttorio. Infine si richiama la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 7, Dlgs. n. 546/1992, in base al quale, “Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede sino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale” Nel caso in esame vi è un pv di costatazione dell'Ufficio della DP di Chieti ( cfr pv in atti) e le circostanze fattuali rilevate dai verbalizzanti fanno fede fino a querela di falso .
3. In via preliminare va tenuto conto che la violazione contestata alla Società riguarda l'utilizzazione di fatture false e, quindi, di violazione di rilevanza penale ex art. 2 d.lgs. n. 74/2000 ("Art. 2 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. .
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.") . Quanto alla eccepito difetto di prova dell'effettiva emissione dell'atto di notizia del reato, l'Agenzia, non contestata, indica la presenza in atti della protocollazione di detto atto e la ricevuta di annotazione avvenuta entro il 31.12.2020.
4. La questione che parte appellante ripropone all'attenzione di questo giudice attiene, sostanzialmente al comportamento dalla stessa tenuto nei confronti delle Società fornitrici ritenute, dall'Agenzia, delle mere
"cartiere" per l'insussistenza dell'effettività delle realtà aziendali e, conseguentemente, delle prestazioni/ cessioni dalle stesse fatturate.
Comportamento da valutare in termini di efficacia dell'attività di informazione svolta dalla Ricorrente_1 per evitare di partecipare ad una possibile frode e ciò ancor più in ragione dei milionari importi delle transazioni poste in essere.
Va, pertanto, tenuto conto di quanto chiarito, in tema, dal giudice di legittimità "ai fini della identificazione del soggetto onerato della prova, nella ipotesi di contestazione formulata dall'Ufficio in ordine alla inesistenza,
o parziale inesistenza, delle operazioni commerciali fatturate" che ha avuto modo di chiarire, secondo condivisi principi cui si intende dare continuità anche in questa sede, che "la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato . . . che qualora l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, spetta all'Ufficio fornire la prova che l'operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibile, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili (Cass., sent. 19352 del 2018; n. 29002 del 2017; n. 428 del 2015; n. 17977 del 2013); in particolare, nelle ipotesi di operazioni oggettivamente inesistenti, la Corte ha affermato che «ove la fattura costituisce in tutto o in parte mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno,
l'amministrazione ha l'onere di fornire elementi probatori, anche in forma indiziaria e presuntiva
(Cass. nn. 21953/07, 9784/10, 9108/12, 15741/12, 23560/12; 27718/13, 20059/2014, 26486/14, 9363/15; nello stesso senso C. Giust. 6 luglio 2006, C439/04; 21 febbraio 2006, C-255/02; 21 giugno 2012, C-80/11;
6 dicembre 2012, C-285/11; 31 novembre 2013, C-642/11), del fatto che l'operazione fatturata non è stata effettuata, dopo di che spetta al contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate;
tale prova, tuttavia, non può consistere nella esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché questi sono facilmente falsificabilie vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. nn. 26790 del 2020; 11624 del 2020; 28572 del 2017; 5406 del 2016, 28683 del 2015, 428 del 2015, 12802 del 2011,
15228 del 2001);" (Cassazione, n. 14237/2017; n. 11624/2020). In particolare, ha chiarito che "comunque, una volta accertata l'assenza dell'operazione, è escluso che possa configurarsi la buona fede del cessionario o committente [rilevante invece nella diversa ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti], il quale ovviamente sa bene se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il prezzo o corrispettivo»" (Cass. n. 18118/2016, in motivazione;
Cass. n. 16473/2018). Sulla base di tali principi affermati dal giudice di legittimità, va rilevato che l'Agenzia delle Entrate ha fondato la sua pretesa sulla scorta di circostanze ritenute concludenti ai suoi espressi fini e cioè che le società emittenti le fatture registrate dall'odierna appellante (costituenti circa il 90% degli acquisti) non potevano essere in grado di fornire quanto fatturato giacché, in termini operativi, non avevano dipendenti, non una sede per la gestione dell'attività e non un magazzino, mentre, in termini di rispetto della normativa fiscale/societaria, non avevano mai presentato bilanci né dichiarazioni fiscali oltre a non aver comunicato le operazioni ai fini i.v.a. (spesometro) e nemmeno risultava di aver versato somme all'Erario. In termini di elementi di conferma dell'esercizio dell'attivita dichiarata, le società fornitrici dell'odierna appellante non avevano un sito internet e, quali operatori di rete, non erano accreditate presso il Registro Unico degli Operatori Nominativo_2. Le società fornitrici di cui all'atto impugnato, nonostante il giro di affari milionario, avevano, poi, la coincidente sede sociale collocata presso l'abitazione della madre dell'amministratore, p.t., di due di esse, amministratrice della terza società (Società_2) acquirente dei servizi dalla Ricorrente_1. Infine, quale ulteriore elemento, v'è che nel 2015 v'erano vi sono fatturazioni (sempre milionarie) tra Società_1 e Ricorrente_1 sebbene la Società_1 abbia iniziato la sua attività nel 2016 (da CCIAA). Pertanto, sulla base di detti elementi, l'A.F. ha emesso l'atto impugnato che, per la loro oggettività, non appaiono delle mere presunzioni anche alla luce delle contestazioni mosse dalla GdF di Chieti alle tre società "interlocutrici" della Ricorrente_1. In definitiva, come correttamente affermato dal primo giudice, tutti gli elementi di fatto innanzi rammentati portano a ritenere confermata l'insussistenza di una autonomia patrimoniale delle società risultanti cedenti i "pacchetti" di traffico telefonico. In ragione, poi, dell'iniziale posizione debitoria della Ricorrente_1 nei confronti della Società_1 di circa un milione di euro prima superata con pagamenti effettuati in eccedenza del debito commerciale per varie centinaia di migliaia di euro e poi ripristinata per circa il medesima importo milionario, induce a ritenere che la finanza necessaria a svolgere l'attività di acquisto dei "pacchetti" di traffico telefonico non fosse delle Società/schermo interlocutrici anche perché la Società_1 era stata costituita solo nel 2015 (e, come detto, aveva iniziato la sua attività nel 2016) ma venisse fornita -o comunque, per quanto detto, appare riconducibile- dalla Ricorrente_1. Nemmeno non può non riconoscersi valenza confermativa dell'attività accertatrice al dato fattuale dell'acquisto dei "pacchetti" di traffico telefonico da parte della società di volta in volta interposta e dalla stessa rivenduti sostanzialmente allo stesso prezzo -al netto dell'I.v.a. che è risultata mai versata - alla Ricorrente_1. L'assenza di spiegazioni in merito all'oggettivo assoluto deficit di logica commerciale non può che portare a concordare con la decisione assunta dal primo giudice in ordine a quella che appare "una mera funzionalizzazione delle società interposte agli interessi economici della Ricorrente_1". E proprio l'assenza di spiegazioni della logica del comportamento "commerciale" alla base della descritta organizzazione dei rapporti accertati ed esaminati prima dalla GdF e poi dall'A.F. indebolisce la tesi difensiva della Società accertata che appare fondata, se non proprio ma certo sostanzialmente, sulla "regolarità" documentale dei detti rapporti commerciali mentre, proprio la considerevole entità delle forniture esposte nelle fatture in contestazione avrebbe dovuto indurre la Ricorrente_1 a porre in essere una efficace (e, pertanto, dimostrabile) attività di accertamento della reale operatività delle ditte sue interlocutrici commerciali non fosse altro per giustificare/spiegare l'acquisto di detti "pacchetti" non direttamente dal fornitore estero bensì attraverso l'interposizione delle innanzi richiamate società: alla luce dei suddetti elementi, resta la sola motivazione del risparmio dell'i.v.a. giacché, in estrema sintesi, nessun imprenditore mediamente accorto avrebbe fondato l'esito positivo della sua attività sull'assenza di certezza dell'effettiva operatività del suo interlocutore commerciale con cui intraprendere affari, come visto, di elevato valore. Restano, poi, anche confermate le ulteriori motivazioni del primo giudice relative alla valenza di mera garanzia dell'acquisizione di alcune quote societarie della Società_1 da parte della Regione Abruzzo a fronte di un finanziamento - peraltro del 2016 e, quindi, non afferente agli anni interessati dai rapporti commerciali in contestazione- ed anche alla successiva dichiarazione di fallimento della Società_1 -con ciò dimostrandosi che l'interlocutrice commerciale della Ricorrente_1 non era poi una realtà imprenditoriale affidabile tanto da giustificare rapporti commerciali importanti in difetto di una ordinaria attività di valutazione/accertamento della sua effettiva capacità operativa.
5. Per le considerazioni svolte, disattesa assorbita ogni ulteriore non pertinente eccezione, deduzione ed istanza, l'appello va rigettato e, per l'effetto conferma la gravata sentenza che ha dichiarata legittima l'imposizione tributaria opposta.
6. Le spese, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992, seguono la soccombenza, si liquidano come in dispositivo tenuto conto che alla liquidazione delle spese di giudizio per l'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, l'Agenzia delle Entrate se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. (Decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto , così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la gravata sentenza;
condanna parte appellante alla rifusione, in favore di controparte, delle spese di giudizio che liquida in € 14.000,00 per il grado di appello.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
07/02/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente e Relatore
UCCI PASQUALE, Giudice
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Giudice
in data 07/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3639/2024 depositato il 24/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15139/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
34 e pubblicata il 06/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 303MD01968 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 303MD01960 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avvisi di accertamento n. TF303MD01960/2022 per l'anno d'imposta 2016, del valore complessivo di euro12.224.272,00 e con avviso di accertamento n. TF303MD01968/2022 per l'anno 2017, del valore complessivo di euro 7.402.345,00, entrambi notificati il 28.11.2022, l'Agenzia delle Entrate DP I Napoli recuperava a tassazione rispettivamente l'IVA indebitamente detratta per euro 2.997.442,00, oltre sanzioni per euro 9.226.830,00 ed interessi per l'anno 2016 e l'IVA indebitamente detratta per euro 3.915.728,00, oltre sanzioni per euro 3.486.617,00 ed interessi per l'anno 2017, riscontrati acquisti posti in essere con i soggetti fittizi societa: Società_1 RL ed Società_4. L'Agenzia delle Entrate – DP III di Roma e la DP di Chieti, avevano condotto delle indagini dalle quali è scaturito che le società Società_4 Srls, P.Iva P.IVA_3e la Società_1 Srl, P. Iva P.IVA_5 (Società_1 Srls fino al 22/07/2016), risultavano essere società fittizie, costituite al solo fine di emettere fatture soggettivamente inesistenti per consentire alle società utilizzatrici delle stesse, l'evasione dell'Imposta sul valore Aggiunto.
Le fatture, aventi ad oggetto prestazioni di fornitura di traffico telefonico, erano state contabilizzate e dedotte ai fini IRES, IRAP e l'Iva risultava detratta dalla Ricorrente_1 RL. La Ricorrente_1 RL, si occupava di fornire alle compagnie telefoniche servizi di telecomunicazione per consentire l'effettuazione di chiamate anche al di fuori del territorio nazionale.
Le fatture emesse dalle società, riguardavano servizi di telecomunicazione con paesi esteri.
Formulate le motivazioni degli avvisi di accertamento, preceduti da indagini effettuate con l'ausilio dell'applicativo Spesometro e da inviti n.TF3I1MD00798/2022 e n.TF3I1MD00800./022 tesi ad addivenite alla conclusione di un'adesione, non conclusa in assenza della buona fede dell'acquirente in assenza di prova dell'estraneità al giro di frode fiscale ricostruito. L'Ufficio accertava la maggiore imposta relativa all'iva detratta con fatture soggettivamente inesistenti, in violazione dell'art. 19 DPR 633/72. Con ricorso innanzi alla CGT I G di Napoli, la Ricorrente_1 net si opponeva ai due precisati avvisi di accertamento per gli anni 2016 e 2017, per chiedere nel merito, il riconoscimento della buona fede, in ordine all'inesistenza soggettiva dei suoi due fornitori, Società_1 e Società_2, facenti capo al sig. Nominativo_1, avendo l'Agenzia fondato la propria pretesa su presunzioni qualificate “incomplete e discordanti”.
Parte ricorrente depositava perizie, da cui ricavare l'esistenza soggettiva dei due fornitori Società_3 l'attribuzione ad Società_2 e ad Società_1 dei rispettivi indirizzi IP, la verifica del flusso telefonico acquistato ad Società_2 RL e ad Società_1 RL sui rispettivi indirizzi IP, il transito delle chiamate sull'indirizzo IP assegnato ad Società_2 RL e ad Società_1 RL ,la certificazione aggregata del traffico telefonico oggetto dell'operazione (acquistato da Società_2 e da Società_1). Deduceva che non spettava al cliente verificare gli adempimenti presso la Camera di Commercio del fornitore, pur sostenendo che entrambi i fornitori comunque si potevano considerare dotati dei requisiti e degli strumenti necessari allo svolgimento dell'attività economica posta in essere, non richiedendo quest'ultima una particolare struttura, né particolare strumentazione, in quanto normalmente essa era svolta utilizzando centrali telefoniche gestite da società terze in apposite strutture, con tecnici specializzati che ne controllano il regolare e corretto funzionamento ed all'attività digitale svolta non era necessario un magazzino. Giammai la Ricorrente_1 net poteva ricevere informazione degli adempimenti fiscali e dei versamenti all'Erario, posti in essere dalle fornitrici, trattandosi di attività di controllo propria del Fisco stesso.
Per l'esercizio dell'attività svolta (compravendita di traffico telefonico), non era indispensabile nemmeno la registrazione delle società fornitrici presso il ROC (Registro Unico degli operatori di Comunicazione).
Evidenziava infine che il, Il sig. Nominativo_1, titolare delle due ditte fornitrici, era persona stimata nell'ambiente commerciale ( la Regione Abruzzo, tramite la Società_5 spa, nel 2016 acquisì una partecipazione del 15,50% del capitale sociale della Società_1 per euro 200.000,00. L'Ente finanziario non provava né la frode del cedente nè la connivenza del cessionario.
La ricorrente deduceva l'illegittimità del disconoscimento della detrazione IVA , dichiarava la sua estraneità al fenomeno fraudolento osservato, rimarcando di aver realmente acquistato i beni ed i servizi oggetto delle fatture disconosciute dall'ufficio finanziario. Chiedeva l'accoglimento del ricorso
L'Ufficio si costituiva in giudizio, controdeducendo in merito a tutte le eccezioni mosse.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza n. 15139/34/2023 emessa in data
28/09/2023 e depositata in data 06/11/2023, rigettava il ricorso di parte con condanna della ricorrente alle spese di lite ,così motivando :“…in primo luogo, deve ritenersi che tutti gli elementi prospettati negli accertamenti impugnati concorrono a far ritenere la natura fittizia delle società Società_2 SRL e Società_1 SRL. In particolare, assumono rilievo una serie di circostanze dirimenti come la mancanza di un'effettiva sede operativa delle suddette società – non rilevando ai fini della prova della reale operatività la mera indicazione della sede legale
(peraltro coincidente con l'abitazione della madre dell'amministratore p.t. Società_1, nonché a sua volta amministratrice della Società_2) -, nonché alcune circostanze che attengono al rispetto della disciplina contabile e fiscale, come la mancata presentazione di bilanci, la mancata trasmissione di dichiarazioni fiscali e la mancanza di versamenti a favore dell'erario, e il non risultare accreditate presso il Registro Unico degli Operatori Nominativo_2.
Con atto di appello in data 26/04/2024 la contribuente impugnata la predetta sentenza contestando la legittimità della stessa per i seguenti motivi: 1) erroneo esame della documentazione depositata e della realtà dei fatti , 2) erronea valutazione dell'assolvimento dell'onere della prova incombente sull'Ufficio, violazione dell'art. 7 ,comma 3 D.lgs n. 472/97 ed applicazione di recidiva in assenza dei relativi presupposti.
Preliminarmente rilevava che l'attività svolta dalla società Ricorrente_1 SRL era di diversa natura ed attività merceologica rispetto a quelle svolte dalla appellante: attività di compravendita di traffico telefonico con gli altri players del settore telecomunicazioni;
in particolare compravendita di traffico telefonico all'ingrosso sia nazionale che internazionale.
L'acquisto e la vendita di traffico telefonico avveniva in simultanea attraverso un interscambio tra due centrali telefoniche identificate inconfutabilmente tramite un indirizzo IP assegnato e non modificabile.
Dall'esame degli elaborati peritali allegati emergeva che l'inesistenza dell'operazione si basava su di un chiaro errore dell'Ufficio. Non esistevano adempimenti fiscali o versamenti all'Erario: non erano verificabili da parte della Ricorrente_1 net RL utilizzando l'ordinaria diligenza ed i poteri di indagine esercitabili. La sentenza di primo grado, in merito alla dedotta e documentata partecipazione della REGIONE Abruzzo – tramite la
Società_5 SPA – nella Società_1 non deduceva nulla. Le due società Società_2 SRLS ed Società_1 SRL, facenti capo al sig. Nominativo_1, usando l'ordinaria così come la straordinaria diligenza, non potevano in alcun modo essere qualificate come società fittizie
L'Ufficio si costituiva e controdeduceva evidenziando l'assoluta infondatezza delle eccezioni di controparte.
Rilevando che l'onere di dimostrare che non sapeva o non poteva sapere di partecipare ad una operazione fraudolenta spetta al contribuente, una volta provata la sussistenza della frode da parte dell'Amministrazione
Finanziaria, anche mediante presunzioni. (cfr cass sentenze n. 23078/ 2012, nonché nn. 12503, 12504,
12505, 12506/2013 ). A fronte di quanto rilevato , la parte non ha fornito elementi ,unitamente alla documentazione esibita, tali da vincere i presupposti su cui è fondato il recupero. La validità del recupero effettuato dall'Ufficio scaturisce dalla verificata posizione delle società emittenti e dalle risultanze delle indagini espletate ed elementi obiettivi riscontrati in detta sede. Si richiama il contenuto dei p.v. di constatazione nei confronti delle cedenti ,già allegati agli atti del giudizio dall'Ufficio in prime cure ,unitamente agli avvisi di accertamento emessi nei loro confronti, nonché tutto quanto trasfuso nella motivazione degli avvisi di accertamento.
Gli elementi , ampiamente valutati dai primi giudici ,sono stati specificamente ritenuti insufficienti ed ininfluenti singolarmente e nel loro complesso. La Ricorrente_1 RL dal 2014 (anno in cui non sono presenti acquisti da queste società) al 2015 ha triplicato il volume di acquisti e copre per la quasi totalità le vendite di Società_1 mentre costituisce il solo cliente della Società_2. Da indagini eseguite dall'Ufficio della DP di Chieti su queste società è emerso che le stesse avevano la medesima sede, un unico ufficio, non avevano istituito correttamente la contabilità ed inoltre ma non di poco rilievo, sono stati individuati come emittenti fatture soggettivamente inesistenti dopo l'analisi della documentazione rilevata in loco e delle indagini finanziarie condotte sulle stesse.
I partitari forniti dalla Ricorrente_1 RL durante i contraddittori, hanno evidenziato che la società, pagava con anticipo rispetto alla fattura emessa dal fornitore oppure la stessa veniva pagata nello stesso giorno di emissione. L'esame invece della documentazione fornita dalla Ricorrente_1 Srl in cui si tenta di dimostrare di aver preso informazioni , evidenzia che gli articoli e le stampe fornite sono state realizzate nel 2021 e che anche le visure camerali sono recenti. Inoltre, l'aver intrattenuto maggiormente affari con una società neocostituita senza aver preso alcuna informazione e senza porsi il dubbio di come una società non avente alcuna struttura possa esporsi finanziariamente fino ad avere un milione di euro di crediti, conferma la consapevolezza del disegno fraudolento. Ai fini del mancato adempimento dell'onere probatorio da parte del contribuente è determinante il fatto che l'appellante non abbia mai allegato né provato la genesi e lo svolgimento dei rapporti commerciali con le società Società_1 e Società_2, come rilevato dai giudici di primo grado. Non ci sono mail, lettere, nulla che provi lo svolgimento dei rapporti commerciali tra l'appellante e le società di Nominativo_1. Per contro la parte afferma di aver documentato che “i collaboratori delle società accertate erano sempre presenti anche alle fiere nazionali e internazionali di settore”.
Tale generica affermazione è infondata in quanto non vi è alcuna prova che le società accertate avessero collaboratori, non si comprende infatti come sia conciliabile l'affermazione secondo cui le società fornitrici potessero svolgere la propria attività di impresa grazie all'opera del solo amministratore , affermazione che
è volta a giustificare la mancanza di dipendenti, con l'asserita presenza di collaboratori delle società accertate nelle fiere. Comunque tutto il materiale probatorio prodotto riguarda unicamente la Società_1 mentre nulla è stato prodotto in relazione l'altra società. Concludeva per il rigetto dell'appello. Con vittoria di spese.
La parte appellante depositava memoria con richiesta di prova testimoniale e sospensione del giudizio in attesa di decisione della cassazione per altra annualità. Chiedeva la riforma della decisione impugnata.
All'esito dell'odierna udienza, il collegio, sentito il relatore, esaminati gli atti depositati, decide, in camera di consiglio, la controversia come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello non è fondato e va, pertanto, rigettato.
2. In via preliminare si considera non accoglibile la richiesta di prova testimoniale avanzata dalla contribuente, sia perché quale teste era indicato tale sig. Nominativo_3 senza precisare il rapporto del teste con i fatti di causa al fine di valutare l'opportunità della testimonianza e sia perché la causa appariva comunque, a giudizio della Corte , già matura per la decisione sotto il profilo istruttorio. Infine si richiama la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 7, Dlgs. n. 546/1992, in base al quale, “Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede sino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale” Nel caso in esame vi è un pv di costatazione dell'Ufficio della DP di Chieti ( cfr pv in atti) e le circostanze fattuali rilevate dai verbalizzanti fanno fede fino a querela di falso .
3. In via preliminare va tenuto conto che la violazione contestata alla Società riguarda l'utilizzazione di fatture false e, quindi, di violazione di rilevanza penale ex art. 2 d.lgs. n. 74/2000 ("Art. 2 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. .
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.") . Quanto alla eccepito difetto di prova dell'effettiva emissione dell'atto di notizia del reato, l'Agenzia, non contestata, indica la presenza in atti della protocollazione di detto atto e la ricevuta di annotazione avvenuta entro il 31.12.2020.
4. La questione che parte appellante ripropone all'attenzione di questo giudice attiene, sostanzialmente al comportamento dalla stessa tenuto nei confronti delle Società fornitrici ritenute, dall'Agenzia, delle mere
"cartiere" per l'insussistenza dell'effettività delle realtà aziendali e, conseguentemente, delle prestazioni/ cessioni dalle stesse fatturate.
Comportamento da valutare in termini di efficacia dell'attività di informazione svolta dalla Ricorrente_1 per evitare di partecipare ad una possibile frode e ciò ancor più in ragione dei milionari importi delle transazioni poste in essere.
Va, pertanto, tenuto conto di quanto chiarito, in tema, dal giudice di legittimità "ai fini della identificazione del soggetto onerato della prova, nella ipotesi di contestazione formulata dall'Ufficio in ordine alla inesistenza,
o parziale inesistenza, delle operazioni commerciali fatturate" che ha avuto modo di chiarire, secondo condivisi principi cui si intende dare continuità anche in questa sede, che "la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato . . . che qualora l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, spetta all'Ufficio fornire la prova che l'operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibile, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili (Cass., sent. 19352 del 2018; n. 29002 del 2017; n. 428 del 2015; n. 17977 del 2013); in particolare, nelle ipotesi di operazioni oggettivamente inesistenti, la Corte ha affermato che «ove la fattura costituisce in tutto o in parte mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno,
l'amministrazione ha l'onere di fornire elementi probatori, anche in forma indiziaria e presuntiva
(Cass. nn. 21953/07, 9784/10, 9108/12, 15741/12, 23560/12; 27718/13, 20059/2014, 26486/14, 9363/15; nello stesso senso C. Giust. 6 luglio 2006, C439/04; 21 febbraio 2006, C-255/02; 21 giugno 2012, C-80/11;
6 dicembre 2012, C-285/11; 31 novembre 2013, C-642/11), del fatto che l'operazione fatturata non è stata effettuata, dopo di che spetta al contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate;
tale prova, tuttavia, non può consistere nella esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché questi sono facilmente falsificabilie vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. nn. 26790 del 2020; 11624 del 2020; 28572 del 2017; 5406 del 2016, 28683 del 2015, 428 del 2015, 12802 del 2011,
15228 del 2001);" (Cassazione, n. 14237/2017; n. 11624/2020). In particolare, ha chiarito che "comunque, una volta accertata l'assenza dell'operazione, è escluso che possa configurarsi la buona fede del cessionario o committente [rilevante invece nella diversa ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti], il quale ovviamente sa bene se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il prezzo o corrispettivo»" (Cass. n. 18118/2016, in motivazione;
Cass. n. 16473/2018). Sulla base di tali principi affermati dal giudice di legittimità, va rilevato che l'Agenzia delle Entrate ha fondato la sua pretesa sulla scorta di circostanze ritenute concludenti ai suoi espressi fini e cioè che le società emittenti le fatture registrate dall'odierna appellante (costituenti circa il 90% degli acquisti) non potevano essere in grado di fornire quanto fatturato giacché, in termini operativi, non avevano dipendenti, non una sede per la gestione dell'attività e non un magazzino, mentre, in termini di rispetto della normativa fiscale/societaria, non avevano mai presentato bilanci né dichiarazioni fiscali oltre a non aver comunicato le operazioni ai fini i.v.a. (spesometro) e nemmeno risultava di aver versato somme all'Erario. In termini di elementi di conferma dell'esercizio dell'attivita dichiarata, le società fornitrici dell'odierna appellante non avevano un sito internet e, quali operatori di rete, non erano accreditate presso il Registro Unico degli Operatori Nominativo_2. Le società fornitrici di cui all'atto impugnato, nonostante il giro di affari milionario, avevano, poi, la coincidente sede sociale collocata presso l'abitazione della madre dell'amministratore, p.t., di due di esse, amministratrice della terza società (Società_2) acquirente dei servizi dalla Ricorrente_1. Infine, quale ulteriore elemento, v'è che nel 2015 v'erano vi sono fatturazioni (sempre milionarie) tra Società_1 e Ricorrente_1 sebbene la Società_1 abbia iniziato la sua attività nel 2016 (da CCIAA). Pertanto, sulla base di detti elementi, l'A.F. ha emesso l'atto impugnato che, per la loro oggettività, non appaiono delle mere presunzioni anche alla luce delle contestazioni mosse dalla GdF di Chieti alle tre società "interlocutrici" della Ricorrente_1. In definitiva, come correttamente affermato dal primo giudice, tutti gli elementi di fatto innanzi rammentati portano a ritenere confermata l'insussistenza di una autonomia patrimoniale delle società risultanti cedenti i "pacchetti" di traffico telefonico. In ragione, poi, dell'iniziale posizione debitoria della Ricorrente_1 nei confronti della Società_1 di circa un milione di euro prima superata con pagamenti effettuati in eccedenza del debito commerciale per varie centinaia di migliaia di euro e poi ripristinata per circa il medesima importo milionario, induce a ritenere che la finanza necessaria a svolgere l'attività di acquisto dei "pacchetti" di traffico telefonico non fosse delle Società/schermo interlocutrici anche perché la Società_1 era stata costituita solo nel 2015 (e, come detto, aveva iniziato la sua attività nel 2016) ma venisse fornita -o comunque, per quanto detto, appare riconducibile- dalla Ricorrente_1. Nemmeno non può non riconoscersi valenza confermativa dell'attività accertatrice al dato fattuale dell'acquisto dei "pacchetti" di traffico telefonico da parte della società di volta in volta interposta e dalla stessa rivenduti sostanzialmente allo stesso prezzo -al netto dell'I.v.a. che è risultata mai versata - alla Ricorrente_1. L'assenza di spiegazioni in merito all'oggettivo assoluto deficit di logica commerciale non può che portare a concordare con la decisione assunta dal primo giudice in ordine a quella che appare "una mera funzionalizzazione delle società interposte agli interessi economici della Ricorrente_1". E proprio l'assenza di spiegazioni della logica del comportamento "commerciale" alla base della descritta organizzazione dei rapporti accertati ed esaminati prima dalla GdF e poi dall'A.F. indebolisce la tesi difensiva della Società accertata che appare fondata, se non proprio ma certo sostanzialmente, sulla "regolarità" documentale dei detti rapporti commerciali mentre, proprio la considerevole entità delle forniture esposte nelle fatture in contestazione avrebbe dovuto indurre la Ricorrente_1 a porre in essere una efficace (e, pertanto, dimostrabile) attività di accertamento della reale operatività delle ditte sue interlocutrici commerciali non fosse altro per giustificare/spiegare l'acquisto di detti "pacchetti" non direttamente dal fornitore estero bensì attraverso l'interposizione delle innanzi richiamate società: alla luce dei suddetti elementi, resta la sola motivazione del risparmio dell'i.v.a. giacché, in estrema sintesi, nessun imprenditore mediamente accorto avrebbe fondato l'esito positivo della sua attività sull'assenza di certezza dell'effettiva operatività del suo interlocutore commerciale con cui intraprendere affari, come visto, di elevato valore. Restano, poi, anche confermate le ulteriori motivazioni del primo giudice relative alla valenza di mera garanzia dell'acquisizione di alcune quote societarie della Società_1 da parte della Regione Abruzzo a fronte di un finanziamento - peraltro del 2016 e, quindi, non afferente agli anni interessati dai rapporti commerciali in contestazione- ed anche alla successiva dichiarazione di fallimento della Società_1 -con ciò dimostrandosi che l'interlocutrice commerciale della Ricorrente_1 non era poi una realtà imprenditoriale affidabile tanto da giustificare rapporti commerciali importanti in difetto di una ordinaria attività di valutazione/accertamento della sua effettiva capacità operativa.
5. Per le considerazioni svolte, disattesa assorbita ogni ulteriore non pertinente eccezione, deduzione ed istanza, l'appello va rigettato e, per l'effetto conferma la gravata sentenza che ha dichiarata legittima l'imposizione tributaria opposta.
6. Le spese, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992, seguono la soccombenza, si liquidano come in dispositivo tenuto conto che alla liquidazione delle spese di giudizio per l'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, l'Agenzia delle Entrate se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. (Decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto , così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la gravata sentenza;
condanna parte appellante alla rifusione, in favore di controparte, delle spese di giudizio che liquida in € 14.000,00 per il grado di appello.