Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 03/02/2026, n. 1189
CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Legittimità della detrazione IVA

    La Corte ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate abbia fornito sufficienti elementi indiziari e presuntivi per dimostrare l'inesistenza delle operazioni commerciali fatturate dai fornitori, quali la mancanza di sede operativa, dipendenti, bilanci, dichiarazioni fiscali, versamenti all'erario, accrediti presso il Registro Unico degli Operatori, e la coincidenza della sede sociale con l'abitazione della madre dell'amministratore. Inoltre, la società fornitrice Società_1 era stata costituita nel 2015 ma fatturava nel 2015, e le transazioni avvenivano a prezzi simili tra le società interposte e la ricorrente, con IVA mai versata. La Corte ha ribadito che una volta accertata l'assenza dell'operazione, non può configurarsi la buona fede del cessionario.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 03/02/2026, n. 1189
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1189
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo