Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/03/2025, n. 2082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2082 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE XIII CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 10592/2024
TRA
Parte_1
ATTRICE
E
Controparte_1
CONVENUTA
Oggi 13/03/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per 'avv. FERRARI LORENZO. Parte_1
Per l'avv. MALINCONICO DOMENICO, oggi sostituito Controparte_1
dall'avv. CHIARA CALDARINI, giusta delega orale.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati in via telematica.
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 281sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARI LORENZO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA SPARTACO 2, MILANO, presso il difensore
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
MALINCONICO DOMENICO, elettivamente domiciliata in Giovanni della Casa 19 37122 Verona, presso il difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La società conveniva in giudizio la proponendo Parte_1 Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2007/2024 con il quale il Tribunale di Milano, adito dalla società opposta, le intimava il pagamento della somma di euro 16.200,00 oltre interessi e spese giudiziali, di cui € 4.874,40 per fatture insolute canoni mensili di noleggio
2 emessi da dicembre 2022 a luglio 2023, € 4.528,17 per penale estinzione anticipata art. 15 c.g.c. ed € 7.942,86 per la fattura rivalsa manutenzione straordinaria eseguita da Euromotori s.r.l.
In via preliminare, l'opponente chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa
[...]
nel merito, chiedeva dichiararsi la nullità/annullamento e, comunque, Controparte_2
la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed, in via riconvenzionale, accertato l'inadempimento di per violazione dei doveri di correttezza e buona fede, di CP_1
dichiarare la risoluzione del contratto di locazione a decorrere dal mese di dicembre 2022 e, per l'effetto, di dichiarare non dovuti i canoni di locazione ingiunti e l'importo preteso a titolo di penale;
in subordine, chiedeva di accertare e dichiarare l'iniquità dell'importo ingiunto a titolo di penale.
La società opposta si costituiva e chiedeva, in via preliminare, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 2007/2024; nel merito il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale.
Disattesa la chiamata in causa del terzo e negata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 2007/2024 essendo l'opposizione di pronta soluzione, la causa è stata decisa all'udienza odierna, a norma del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della discussione orale.
L'opposizione è infondata.
La società opposta ha assolto all'onere probatorio sulla medesima incombente dimostrando di avere compiutamente adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto di locazione.
Più precisamente, risulta provata la stipulazione in data 22 agosto 2022 del contratto di locazione avente ad oggetto il veicolo senza conducente Volkswagen T-ROC 2.0 TDI targato
GL192GB e la successiva consegna alla società opponente del bene locato in data 26 settembre
2022 (cfr. docc. 1 e 2 di parte opposta).
È circostanza pacifica che l'opponente, a decorrere dal mese di dicembre 2022, interrompeva il pagamento dei canoni mensili (di € 499,43 + iva) fino a luglio 2023 (doc. 7 parte opposta) in ragione della non utilizzabilità del veicolo per la permanenza di un “odore nauseabondo di gasolio” a seguito della riparazione del veicolo ad opera dell'officina convenzionata
“Euromotori Spa” resasi necessaria in quanto in data 11 ottobre 2022, dopo aver effettuato rifornimento presso la stazione l'autovettura andava in avaria. Controparte_2
3 Come risulta dall'email del 14.11.2022 (doc. 7 di parte opponente), il guasto era scaturito
“dalla presenza di carburante errato (contaminato da agenti esterni)” per un importo di ripristino pari a € 7942,86 (v. fattura rivalsa manutenzioni doc. 10 di parte opposta).
L'art.
9.2 delle condizioni generali di contratto (doc. 2 di parte opponente), tuttavia, esclude espressamente dalle riparazioni del veicolo a carico del locatore quelle “per danni (…) subiti dal veicolo in conseguenza di rifornimento di carburante errato e contaminato”, essendo, pertanto, onere di rimborsare l'importo versato da per la riparazione del Parte_1 CP_1
veicolo.
Detto obbligo, previsto contrattualmente, è stato sin da subito ribadito e chiarito nelle e-mail inviate da alla la quale effettuava richieste di tutela Controparte_1 Parte_1
(e-mail doc. 7 e 9 di parte opponente).
Ciò nonostante, in data 26 novembre 2022 chiedeva un ulteriore intervento da Parte_1
parte di volto ad eliminare “l'odore tremendo di gasolio all'interno dell'abitacolo” CP_1
(doc. 9 di parte opponente), pena la risoluzione del problema in proprio e il successivo addebito delle spese sostenute per l'eliminazione di detto odore in capo a . CP_1
Da tale comunicazione si poteva evincere unicamente la richiesta, rivolta all'opposta, di eliminare i cattivi odori dal veicolo e non, al contrario, la volontà di di restituire il Parte_1
veicolo, non integrando una formale intimazione di restituzione.
Pertanto, risulta legittima la richiesta da parte di di ottenere il pagamento dei CP_1 canoni per un'autovettura, perfettamente funzionante, sempre rimasta nella disponibilità di la quale ha deliberatamente scelto di non servirsene a causa del predetto odore Parte_1
anziché eliminarlo, eventualmente ricorrendo a terzi (come aveva preannunciato, in caso di mancato intervento da parte di ) laddove i tentativi di eliminazione esperiti CP_1
autonomamente non si fossero rilevati sufficienti (segnatamente, aver lasciato aperti i finestrini e aver spruzzato il deodorante, v. doc. 10 di parte opponente), e, dopodiché, eventualmente richiedere il rimborso al soggetto ritenuto responsabile.
Con comunicazione del 10 luglio 2023, , in forza di quanto Controparte_1 previsto dall'art. 15 delle condizioni generali di contratto, comunicava pertanto a Parte_1
la risoluzione del contratto a fronte dell'inadempimento contrattuale con effetto immediato ai
4 sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., diffidandola, altresì, al pagamento dell'importo di €
13.010,12, escluso l'importo dovuto a titolo di penale per anticipata risoluzione del contratto.
Privi di ogni sostegno appaiono i motivi di opposizione, rilevato che:
- la società opposta ha legittimamente azionato la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 15 delle condizioni generali di contratto, essendo incontestata la morosità dell'opponente.
- nessun inadempimento è ascrivibile in capo a , posto che, come Controparte_1
emerge dalle condizioni generali di contratto, il costo della riparazione effettuata da
Euromotori s.r.l. era a carico di e che la fattura avente causale “rivalsa Parte_1
manutenzione” datata 29 novembre 2022 era stata trasmessa a Email_1
(v. doc. 10 di parte opposta);
- dall'email del 26 novembre 2022 risultava l'intenzione dell'opponente di proseguire nel contratto, con eventuale addebito al locatore delle sole spese sostenute per eliminare l'odore dal veicolo e, solo successivamente alla ricezione del telegramma
(doc. 11 di parte opponente), indicava il luogo ove era posizionato il Parte_1
veicolo pronto per il ritiro (doc. 12 di parte opponente).
Alla luce di quanto esposto, il Tribunale ritiene che l'opposta con la comunicazione del
10.07.2023 si sia legittimamente avvalsa della clausola risolutiva espressa.
Ed infatti, le parti con tale clausola hanno attribuito al locatore la facoltà di risolvere di diritto il contratto, tra gli altri casi, “in caso di mancato pagamento alla data di esigibilità anche di un solo canone per ciascun veicolo o altro importo a qualunque titolo dovuto dal cliente in forza del presente contratto” e il locatore si è avvalso di tale facoltà perché non ha versato i canoni a Parte_1
decorrere da dicembre 2022 fino a luglio 2023.
L'istituto, in ragione delle proprie peculiarità, deroga alla norma in base alla quale la risoluzione ha effetto solo se l'inadempimento non è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) ed infatti, quando la parte che ha subito il pregiudizio manifesta la volontà di avvalersi di detta clausola, il giudice non esegue alcuna indagine circa la gravità del mancato adempimento nell'ottica dell'economia generale del contratto, posto che ciò è già stato preventivamente determinato dalle parti. Ne consegue che il contratto va dichiarato risolto di diritto.
5 In forza dell'art. 15 delle condizioni generali del contratto, in caso di risoluzione dell'accordo, il locatario è dunque tenuto al pagamento della penale contrattuale pari ad € 4.528,17.
Quanto all'eccessiva onerosità della clausola penale, di cui l'opponente richiede la riduzione, rileva il Tribunale che non sono stati specificati i motivi per i quali essa debba ritenersi eccessiva, avendo la difesa dell'opponente unicamente contestato la tempistica con cui le ha comunicato la risoluzione anticipata del contratto nel luglio 2023, Controparte_1
garantendosi, secondo la sua tesi, un quantum di penale maggiore in base al meccanismo di determinazione di detta clausola individuato in contratto (cfr art. 15 delle condizioni generali di contratto, doc. 2 di parte opponente).
Come noto, tuttavia, “il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384
c.c., a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, ma l'esercizio di tale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio”(cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 19/12/2019, n. 34021).
Sul punto, emerge documentalmente che solo nel mese di luglio 2023, in seguito a telegramma di VW Leasing, l'opponente ha indicato dove era ubicato il veicolo per le operazioni di riconsegna, con l'ulteriore specificazione che era privo dei cerchi e delle ruote
(cfr. doc. 12 opponente), motivo per cui solo da quella data l'opposta ha attivato il meccanismo della clausola risolutiva espressa.
Per tutte le ragioni esposte, l'opposizione proposta deve essere respinta.
Le spese di lite vengono regolate secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede:
1. respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2007/2024, che acquista efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.;
2. rigetta le domande riconvenzionali svolte da Parte_1
6 3. condanna a rifondere alla società opposta le Parte_1 Controparte_1
spese del giudizio, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre 15% spese generali ed accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, lì 13/03/2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato in tirocinio
Dott.ssa Federica Giammarrusto.
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