Art. 20.
Sono autorizzate le spese di lire 200 miliardi e di lire 100 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1983, per la concessione del concorso negli interessi, rispettivamente, sui prestiti agrari di esercizio e sui mutui di miglioramento fondiario di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760 .
Si applica l'ultimo comma dell' articolo 61 della legge 7 agosto 1982, n. 526 .
Per la realizzazione, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di progetti di forestazione industriale produttiva allo scopo di aumentare a breve termine la produzione legnosa forestale nazionale, promuovere una stabile e qualificata occupazione di mano d'opera forestale e favorire una piu' utile destinazione produttiva di terreni agricoli e forestali marginali, e' altresi' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1983. ((2))
Il fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all' articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 , e' ulteriormente incrementato della somma di lire 50 miliardi da iscrivere, per l'esercizio 1983, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Si applica il secondo comma dell'articolo 60 della legge 7 agosto 1982, n. 526 .
Per gli interventi di competenza nazionale di cui all' articolo 3, lettera c), della legge 27 dicembre 1977, n. 984 , e' autorizzata per l'anno 1983 l'ulteriore spesa di lire 70 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
----------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 7-11 ottobre 1983, n. 307 (in
G.U. 1a s.s. 19/10/1983, n. 288) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del terzo comma del presente articolo.
Sono autorizzate le spese di lire 200 miliardi e di lire 100 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1983, per la concessione del concorso negli interessi, rispettivamente, sui prestiti agrari di esercizio e sui mutui di miglioramento fondiario di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760 .
Si applica l'ultimo comma dell' articolo 61 della legge 7 agosto 1982, n. 526 .
Per la realizzazione, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di progetti di forestazione industriale produttiva allo scopo di aumentare a breve termine la produzione legnosa forestale nazionale, promuovere una stabile e qualificata occupazione di mano d'opera forestale e favorire una piu' utile destinazione produttiva di terreni agricoli e forestali marginali, e' altresi' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1983. ((2))
Il fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all' articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 , e' ulteriormente incrementato della somma di lire 50 miliardi da iscrivere, per l'esercizio 1983, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Si applica il secondo comma dell'articolo 60 della legge 7 agosto 1982, n. 526 .
Per gli interventi di competenza nazionale di cui all' articolo 3, lettera c), della legge 27 dicembre 1977, n. 984 , e' autorizzata per l'anno 1983 l'ulteriore spesa di lire 70 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
----------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 7-11 ottobre 1983, n. 307 (in
G.U. 1a s.s. 19/10/1983, n. 288) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del terzo comma del presente articolo.