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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 13/05/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 604/2024 del R.G. Trib. in data 28/0/2024, promossa d a
- (già Parte_1 Parte_2
), con sede legale in Pordenone (PN), via del Carabiniere n. 5, C.F. e P.IVA
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. , rappresentata e P.IVA_1 Parte_2 difesa dall'avv. Laura Martin;
a p p e l l a n t e
c o n t r o
- in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore con sede legale in Pocenia (UD), via Bassi n. 99/A, c.f. P_
e p.iva , P.IVA_2
- nato a [...] il [...], c.f. , residente in P_ C.F._1
Pocenia (UD), via Bassi n. 103, in qualità di socio amministratore della società agricola
[...]
Controparte_1
- , nata a [...] il [...], c.f. , residente in Parte_3 C.F._2
Pocenia (UD), via Bassi n. 103, in qualità di socia della società agricola Controparte_1
[...]
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Pietro Mussato e Maria Censabella
1 a p p e l l a t i
avente per oggetto: “appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c.” – appello avverso la sentenza n.
79/2024 del Giudice di Pace di Pordenone, depositata il 20/2/2024 nel procedimento n. 2246/2019
R.G, trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 14/3/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per parte appellante: come da atto di citazione in appello e quindi:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pordenone, contrariis reiectis:
Nel merito:
- accogliere il presente appello riformando parzialmente la sentenza qui impugnata e, così:
- accertare che la società (già Parte_1 [...]
), con sede legale in Pordenone (PN), via del Carabiniere n. 5, Parte_2
C.F. e P.IVA è creditrice nei confronti degli appellati della somma di € 2.287,50 - o P.IVA_1
della diversa somma (minore o maggiore) che il Giudice riterrà di giustizia - a titolo di sorte capitale, oltre agli interessi di mora ex artt. 4 e 5 del D. L.vo 231/02, computati (I) sulla sorte capitale di € 9.305,55 - o della diversa somma (minore o maggiore) che il Giudice riterrà di giustizia - dal giorno della scadenza della fattura indicata in narrativa (30.09.2018) alla data del pagamento parziale della stessa (02.11.2018), (II) sulla somma di € 918,05 dal 03.11.2018 al
07.03.2024, e (III) sulla somma di € 2.287,50 - o della diversa somma (minore o maggiore) che il
Giudice riterrà di giustizia - dal 03.11.2018 al saldo effettivo, nonché di € 40,00 a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 6 del D. L.vo 231/02;
- e, per l'effetto, condannare - in solido fra loro - la Controparte_3
con sede legale in 33050 Pocenia (UD), via Bassi n. 99/A, C.F. e P.IVA , PEC:
[...] P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Email_1 P_
nato a [...] il [...], C.F. , residente in 33050 Precenicco (UD), C.F._1
via dei Broili n. 4; il sig. nato a [...] il [...], C.F. P_
, residente in [...], in qualità di socio C.F._1
amministratore della nonché la sig.ra Controparte_3 [...]
[...] [..
[...] , nata a [...] il [...], C.F. , residente in 33050 Pocenia CP_4 C.F._2
(UD), via Bassi n. 99/A, in qualità di socia della Controparte_3 al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 2.287,50 - o della diversa somma (minore
o maggiore) che il Giudice riterrà di giustizia - a titolo di sorte capitale, oltre agli interessi di mora ex artt. 4 e 5 del D. L.vo 231/02, computati (I) sulla sorte capitale di € 9.305,55 - o della diversa somma (minore o maggiore) che il Giudice riterrà di giustizia - dal giorno della scadenza della fattura indicata in narrativa (30.09.2018) alla data del pagamento parziale della stessa
(02.11.2018), (II) sulla somma di € 918,05 dal 03.11.2018 al 07.03.2024, e (III) sulla somma di €
2.287,50 - o della diversa somma (minore o maggiore) che il Giudice riterrà di giustizia - dal
03.11.2018 al saldo effettivo, nonché di € 40,00 a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 6 del D.
L.vo 231/02.
In ogni caso: con vittoria di spese documentate - ivi compreso il contributo unificato - e compenso all'avvocato determinato ai sensi del D.M. n. 55/2014 e ss. mm., aggiornato al D.M. 147/22, oltre al rimborso di spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende, di entrambi i gradi del giudizio nonché della fase monitoria.
In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie già formulate e non ammesse
e/o rigettate in primo grado, ovvero la prova per testi sui capitoli di prova di cui alla memoria istruttoria della datata 28.02.2020, che si intendono qui richiamati integralmente, Parte_1
con i medesimi testi ivi indicati. Si chiede altresì di essere abilitati a prova contraria a quella ex adverso articolata da controparte nei limiti di eventuale ammissione della stessa, con i testi indicati
a prova diretta.
Si chiede l'acquisizione del fascicolo di I grado del Giudice di Pace di Pordenone R.G. 2246/2019 contenenti atti della parte appellante e relativi documenti da 1 a 21, di seguito per comodità indicati (...)”;
- per parte appellata: come da comparsa di costituzione in appello e quindi:
“Rigettare tutte le domande proposte in appello da Parte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore , in quanto
[...] Parte_2 infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata del giudice di Pace di Pordenone n. 79/2024 pubblicata il
20.02.2024, R.G. n. 2246/19, n. cronol. 621/2024 del 20.02.2024.
3 Con condanna di parte appellante al pagamento delle spese di lite, compensi ed anticipazioni, oltre
15% rimborso forfettario, IVA e CNA come per legge sia del primo che del secondo grado di giudizio.
Quanto alle istanze istruttorie della ricorrente:
Quanto alla prova per testi richiesta, si contesta integralmente la riproposizione di tutte le doglianze istruttorie di controparte poiché è priva di alcuna specificazione dei motivi che porterebbero ad una diversa valutazione della questione;
nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero ammesse, si richiede di essere ammessi a prova contraria a quella articolata da controparte, con i testi indicati a prova diretta e sui capitoli già articolati con memoria dd
31.01.2020.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, che in Parte_1
primo grado era stata convenuta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da
[...]
e Controparte_1 P_ [...]
, ha proposto appello avverso la sentenza n. 79/2024, con la quale il Giudice di Pace di Pt_3
Pordenone aveva parzialmente accolto la domanda proposta dagli attori nei suoi confronti, revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando gli opponenti al pagamento del minor importo di € 752,50 oltre IVA, con compensazione integrale delle spese di lite.
Più precisamente, sul presupposto che l'opposta aveva svolto dei lavori di pulizia di una vasca contenente rifiuti situata nell'azienda agricola degli opponenti, preventivando un costo orario di €
130,00 oltre IVA, da “intendersi comprensivo di tutte le voci da mettere in conto”, il giudice di prime cure aveva escluso dal credito riconosciuto a le Parte_1
voci fatturate aggiuntive rispetto a quelle preventivate, con particolare riferimento alle voci relative all'impiego di ulteriori mezzi rispetto alle autobotti cui si era riferito il preventivo, perché sarebbe stato onere della accertarsi dell'effettivo lavoro da Parte_1
svolgere, avendo il preventivo generato nell'appaltante il ragionevole affidamento che non fossero previsti costi ulteriori.
L'appellante ha contestato la ricostruzione e l'interpretazione dei fatti fornite nella sentenza impugnata, sotto diversi profili.
4 Innanzitutto, ha sostenuto che le lavorazioni aggiuntive, originariamente non previste e resesi necessarie dopo l'avvio dei lavori, dovevano essere remunerate in forza del principio dell'onerosità dell'appalto, ai sensi degli artt. 1655 e 1657 c.c.. Tra l'altro, ha allegato esservi stata l'accettazione del lavoro svolto senza alcuna riserva da parte della committente, essendo insorte le contestazioni del dovuto solo a distanza di tre mesi dalla fine dell'intervento, da ciò ulteriormente derivando il diritto al pagamento del corrispettivo.
a contestato l'affermazione contenuta in sentenza, circa Parte_1
il ragionevole affidamento dell'appaltante, originato dal preventivo, sui costi complessivi dei lavori, deducendo in senso contrario che l'azienda agricola, pur essendole nota la presenza di rifiuti solidi coperti dal materiale organico, aveva accettato il preventivo che prevedeva il servizio di pulizia solo mediante autobotti, inidonee al prelievo di tali rifiuti occulti, e aveva fornito all'appaltatrice documenti fotografici che non avevano reso l'evidenza di quanto presente sul fondo della vasca da pulire. In effetti, secondo l'atto di appello, le prove testimoniali assunte avevano rivelato l'imprevedibilità della situazione successivamente accertata nel corso dei lavori, la quale aveva determinato la necessità dell'intervento con l'escavatore che, secondo l'appellante, dovrebbe qualificarsi come “... un appalto diverso ed aggiuntivo rispetto a quello originario, il cui prezzo non era certamente compreso in quello preventivato ...”. In ogni caso, anche qualora qualificato come variante necessaria dell'opera originaria, tale intervento avrebbe originato il diritto al compenso ai sensi dell'art. 1660 c.c..
Infine, nel rilevare l'erroneità delle argomentazioni del Giudice di Pace su aspetti comunque irrilevanti ai fini della decisione, come quelle sulla necessità di ripartire tra le parti i costi degli imprevisti verificatisi nel corso dei lavori e quella sulla asserita spontanea riduzione delle pretese da parte dell'appaltatrice per raggiungere una soluzione conciliativa, l'appellante ha lamentato l'omessa statuizione sulla domanda, proposta in primo grado, di pagamento degli interessi moratori, nonché la contraddittorietà della pronuncia nella parte in cui, pur condannando gli opponenti al pagamento del minor importo a saldo, ne aveva accertato il credito anziché il corrispondente debito, tra l'altro in tal modo pronunciando ultra petita.
2. Si sono ritualmente costituiti nel presente giudizio i convenuti
[...]
e , i quali hanno Controparte_1 P_ Parte_3
5 contestato integralmente i motivi di appello, chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata e rifusione delle spese di lite.
In primo luogo, gli appellati hanno escluso l'applicabilità dell'art. 1657 c.c., disposizione riservata all'ipotesi di omessa determinazione del corrispettivo dell'appalto, nel caso in esame invece concordato nei termini di cui al preventivo.
In secondo luogo, hanno contestato di aver taciuto in malafede la presenza dei rifiuti solidi, essendo impensabile la presenza nella vasca dei soli liquami, che altrimenti sarebbero stati riutilizzati quali sottoprodotti e non smaltiti come rifiuti. In realtà, secondo quanto sostenuto in comparsa di costituzione in appello, l'appaltatrice, senza alcun sopralluogo e quindi senza la necessaria diligenza, aveva accettato la commissione del servizio di pulizia che non sarebbe stata in grado di eseguire, preventivandone un costo poi non rispettato. Né la committente avrebbe potuto avvedersi da subito dell'insufficienza del preventivo, non avendo la competenza tecnica per valutare quale fosse l'attrezzatura necessaria all'esecuzione dell'incarico commissionato.
Gli appellati hanno inoltre negato di aver accettato i lavori, affermando di averne contestato il parziale inadempimento già in occasione dell'ultima giornata di lavoro.
Sono stati altresì negati i presupposti per l'applicazione dell'art. 1660 c.c., non essendosi integrate variazioni dell'oggetto dell'appalto.
Infine, sono state condivise dagli appellati le ulteriori argomentazioni della sentenza impugnata nella ricostruzione dei rapporti tra le parti, così come è stato escluso il vizio di ultrapetizione.
3. L'appello è fondato, per i motivi che seguono.
3.1. Si deve preliminarmente considerare che oggetto di giudizio è il capo della sentenza nel quale, essendo stato ritenuto vincolante tra le parti il solo preventivo e invece non dovuti i corrispettivi non preventivati, il credito dell'appaltatore è stato complessivamente determinato nell'ammontare dei costi per la pulizia della vasca mediante autobotti, così come previsto in preventivo, con esclusione dell'ulteriore voce di costo conseguente all'utilizzo dell'escavatore, non contemplato nel documento sottoscritto dalla committente. In altri termini, non è in contestazione l'importo di €
5.752,50 più IVA riferito all'utilizzo delle autobotti e calcolato secondo il numero di ore oggetto del rendiconto (doc.12 appellante), ma quello aggiuntivo di € 1.875,00 oltre IVA, conseguente all'utilizzo dell'escavatore, non perché è controverso il numero di ore di impiego del mezzo, ma solo perché tale impiego non era stato considerato nel preventivo. O meglio, a quest'ultimo
6 proposito va precisato che, se nel proprio atto di opposizione al decreto ingiuntivo gli opponenti avevano sostenuto che l'escavatore non era mai stato utilizzato e anche per questo avevano negato il proprio debito, la sentenza non ha accolto tale motivo di opposizione e, non essendo stata impugnata sul punto, non può più essere messa in discussione. Peraltro, nella denegata ipotesi si dovesse ancora ritenere in contestazione l'utilizzo dell'escavatore, dovrebbe prendersi atto che tale utilizzo, nel giudizio di primo grado, era stato pienamente confermato, in termini coincidenti e inequivoci, dai testimoni , e Tes_1 Tes_2 Tes_3
Analogamente, non è in contestazione, in termini più generali, il corretto adempimento delle obbligazioni da parte dell'appaltatore, perché tale profilo non è stato esaminato nella sentenza del
Giudice di Pace, né è stata proposta impugnazione incidentale sul punto.
In definitiva, ci si deve solo chiedere se è corretta la valutazione del giudice di prime cure, in forza della quale “... secondo buona fede, il preventivo di euro 130,00 all'ora, in assenza di ulteriori indicazioni, debba intendersi comprensivo di qualsiasi voce necessaria per l'esecuzione dei lavori
...” (pag.5 della sentenza impugnata), o se invece, come sostenuto dall'appellante, il preventivo aveva necessariamente fatto esclusivo riferimento a lavori di rimozione dei rifiuti liquidi, dovendo quindi essere pagati a parte gli ulteriori interventi resisi necessari per la rimozione dei rifiuti solidi, interventi di natura integrativa la cui esecuzione non è più in discussione, o comunque deve ritenersi pienamente accertata.
3.2. Così delimitato il perimetro del giudizio, non è condivisibile l'argomentazione della sentenza di primo grado. Tale argomentazione presupporrebbe che, secondo la volontà delle parti, l'offerta di data 27/6/2018 dell'appaltatrice (doc. 3 appellante) avesse esattamente determinato l'ammontare del corrispettivo pattuito per tutti i lavori di svolgere, sia nel caso comportassero l'asporto dei soli rifiuti liquidi, sia nel caso comportassero anche l'asporto di quelli solidi.
Ciò deve escludersi, per più motivi.
Innanzitutto, l'offerta ha specificato il costo unitario delle sole autobotti, le quali, secondo valutazioni logiche (anche in assenza di conferme di natura tecnica), è da escludere fossero idonee alla rimozione di altre tipologie di rifiuti ingombranti che, secondo circostanza di fatto non controversa, sono stati rinvenuti nel fondo della vasca. Tale valutazione, in effetti, è confermata dallo svolgimento dei lavori di pulizia, per i quali sono stati necessari, oltre alle autobotti, anche altri mezzi.
7 A fronte del tenore testuale del documento, il quale non ha fatto alcun cenno a rifiuti solidi ingombranti, non sono stati invocati elementi probatori tratti dalle prove orali decisivi per una diversa interpretazione dell'accordo contrattuale, perché, a fronte di un teste ( ) il quale Testimone_4 aveva riferito che il compito assunto dell'appaltatrice sarebbe stato quello di rimuovere ogni tipo di materiale trovato nella vasca, altri testimoni (non solo quelli della parte opposta, ma anche i testi e introdotti dalla opponente) avevano affermato che, per quanto inizialmente Tes_5 Tes_6
previsto, avrebbero dovuto essere rimossi i soli liquami. In ogni caso, a ben vedere, anche se per ipotesi fosse stato accertato che l'oggetto dell'appalto aveva compreso sin dall'inizio la rimozione anche di rifiuti solidi ingombranti, la tesi sostenuta nella sentenza impugnata avrebbe richiesto l'accertamento di un qualcosa in più, e cioè la prova che anche il corrispettivo per tale lavoro aggiuntivo fosse stato definitivamente concordato nei termini ricavabili dal documento sottoscritto dalle parti, il che invece pare un ulteriore passaggio logico privo di adeguato supporto probatorio.
L'offerta, infatti, non aveva specificato il numero di ore necessario e quindi il costo complessivo dell'intervento, per cui non sembra aver avuto la funzione di determinare il corrispettivo finale dell'appalto, limitandosi a prevedere il costo unitario dell'utilizzo di due specifici mezzi.
Più in generale, non pare congruente con il tenore del documento sostenere che lo stesso avesse potuto rappresentare la volontà contrattuale di determinare precisamente e in via definitiva il contenuto delle prestazioni cui entrambe le parti si erano obbligate, sia con riferimento alle obbligazioni dell'appaltatrice, non essendo stato fatto alcun cenno alla rimozione di rifiuti solidi, sia con riferimento al pagamento del corrispettivo da parte della committente.
A proposito di tale corrispettivo, non sarebbe logico né ragionevole ritenere che il preventivo comprendesse, nella voce per l'utilizzo delle autobotti, di cui non è contestata la congruità da un punto di vista quantitativo, anche quella per l'impiego di un altro tipo di mezzo operatore, se previsto, come se esso non comportasse dei costi ulteriori per l'appaltatrice.
3.3. In definitiva, e in sintesi:
- non è più in discussione, in questa fase processuale, l'effettivo utilizzo da parte dell'appaltatrice dell'escavatore per la rimozione dei rifiuti solidi, per il quale è stata richiesta una porzione del corrispettivo complessivo fatturato;
- non è stata fornita la prova che le parti si fossero accordate per determinare, nel solo importo orario per l'utilizzo delle autobotti, anche tale porzione di corrispettivo per l'utilizzo dell'escavatore;
8 - se è vero che l'appaltatore, obbligandosi a un risultato, avrebbe dovuto considerare il costo per l'utilizzo dei mezzi necessari al fine del raggiungimento di tale risultato, il problema è se avesse già concordato con la committente, per tale risultato, un corrispettivo omnicomprensivo, il che non può dirsi provato.
Dalle argomentazioni che precedono deriva che il credito residuo dell'appaltatrice per l'utilizzo dell'escavatore, essendo la restante parte già accertata in primo grado non più oggetto di giudizio, non essendo stato preventivamente determinato dalle parti, né direttamente né indirettamente, va quantificato nella misura che si ritiene equo far corrispondere al rendiconto predisposto dall'appaltatrice (doc.12 parte appellante). Quest'ultimo documento, infatti, calcola anche il corrispettivo per i lavori svolti con l'escavatore, moltiplicando il numero di ore di impiego del mezzo e il costo orario. Ebbene, l'utilizzo del mezzo e il numero di ore, come anticipato, non sono più in discussione. Ma nemmeno il costo unitario è stato mai contestato, per cui deve ritenersi congruo.
In conclusione, secondo il rendiconto citato, il corrispettivo complessivo ammonta a € 7.627,50 oltre IVA. Da esso va detratto quanto versato dalla committente per l'impiego delle autobotti, per un complessivo importo di € 5.752,50 oltre IVA, determinandosi il credito residuo in € 2.287,50
(1.875,00 oltre IVA).
4. Nel giudizio di primo grado la creditrice opposta aveva chiesto, in via principale, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In subordine, nel caso di revoca del decreto ingiuntivo, aveva chiesto l'accertamento del proprio credito residuo e la conseguente condanna solidale degli opponenti nella misura di € 3.205,55 (cioè 2.627,5 + IVA), oltre agli interessi moratori e al risarcimento forfettario del danno, rispettivamente ai sensi degli artt. 4, 5 e 6
D.L.vo 231/2002.
Nelle conclusioni del proprio atto di appello non è stata richiesta l'integrale riforma della sentenza impugnata con l'accoglimento della conclusione principale nel merito proposta nel giudizio di primo grado, cioè quella di rigetto dell'opposizione e di conferma del decreto ingiunto opposto, ma
è stata formulata solo la domanda di riforma parziale della sentenza, essendo stata riproposta la richiesta subordinata nel merito avanzata in primo grado, di condanna degli appellati per l'importo del credito residuo (nel frattempo ulteriormente diminuito per effetto dell'esecuzione della pronuncia impugnata) e degli accessori ex D.L.vo 231/2002.
9 La domanda dell'appellante va accolta nei limiti in cui è stata proposta, derivandone che gli appellati, per effetto della confermata revoca del decreto ingiuntivo opposto, non sono tenuti al pagamento delle spese della procedura monitoria.
L'accoglimento della domanda di accertamento e condanna riguarda sia il capitale residuo, sia gli accessori, sussistendo a proposito di questi ultimi i presupposti per applicare la disciplina degli interessi legali di mora nelle transazioni commerciali tra imprese, da calcolare, così come domandato, sull'intero importo fatturato dalla scadenza della fattura al primo pagamento parziale, e sull'importo residuo dal momento dei successivi pagamenti al saldo, ed essendo analogamente dovuto, ai sensi dell'art. 6 D.l.vo citato, l'importo forfettario di € 40,00, a titolo di risarcimento del danno.
Infine, la sentenza del Giudice di Pace deve essere riformata nella parte in cui ha compensato le spese di lite, che devono invece gravare, anche per il primo grado, sulle parti opponenti odierne appellate, in quanto, nonostante la revoca del decreto ingiuntivo opposto, sono risultate integralmente soccombenti nel merito per effetto della riforma della sentenza appellata.
Gli importi quantificati in dispositivo conseguono all'applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014 e successivi aggiornamenti, per lo scaglione corrispondente e, quanto al giudizio di primo grado, secondo valori medi per tutte le fasi, quanto al giudizio di appello secondo valori medi per le sole fasi di studio e introduttiva e per valori minimi per la fase decisoria, non essendosi svolta attività istruttoria o di trattazione ed essendo avvenuta la discussione orale con il semplice richiamo agli atti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando tra le parti nella causa in grado d'appello n. 604/2024 R.G., così decide:
1) accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza n. 79/2024 del Giudice di Pace di
Pordenone, depositata in data 20/02/2024, per le causali di cui in motivazione condanna
[...]
e Controparte_1 P_ [...]
, in solido fra loro, al pagamento in favore di Pt_3 Parte_1 della somma di € 2.287,50, oltre agli interessi legali di mora ex artt. 4 e 5 D.L.vo 231/02, calcolati sull'importo di € 9.305,55 dal 1/10/2018 al 2/11/2018 e sui residui importi dovuti dalle date dei
10 singoli pagamenti parziali al saldo definitivo, e oltre all'importo forfettario di € 40,00 per risarcimento del danno ex art. 6 D.L.vo 231/02;
2) condanna Controparte_1 P_
e , in solido fra loro, alla rifusione in favore della
[...] Parte_3 [...]
delle spese di lite di entrambi i gradi, che liquida per il giudizio di Parte_1 primo grado nell'importo di euro 1.265,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfettario del 15 % ed agli accessori di legge, e per il giudizio di secondo grado in euro 1.276,00 per compenso di avvocato ed in euro 174, 00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15 % ed agli accessori di legge.
Così deciso in Pordenone, il giorno 9/5/2025.
Il Giudice
dr. Giorgio Cozzarini
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